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Sentenza 29 marzo 2024
Sentenza 29 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 29/03/2024, n. 501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 501 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE di APPELLO di BARI
Seconda Sezione Civile in persona dei signori magistrati
Filippo LABELLARTE presidente
Luciano GUAGLIONE consigliere
Paolo RIZZI consigliere, relatore ha pronunziato la presente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 768 del registro generale per gli affari contenziosi di secondo grado dell'anno 2020, posta in deliberazione sulle conclusioni delle parti all'udienza del 6 ottobre
2023 con contestuale concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
e vertente
TRA
( ), elett.te Parte_1 CodiceFiscale_1
domiciliato in Andria, alla via Lorenzo Bonomo n. 51, presso lo studio dell'avv. Michele Coratella che lo rappresenta e difende come da procura prodotta telematicamente con l'atto di citazione in appello;
APPELLANTE
E
( ), in proprio e Controparte_1 CodiceFiscale_2
quale procuratore generale di ( Controparte_2 [...]
) e ( C.F._3 CP_3 C.F._4
), eredi di elett.te domiciliato
[...] Persona_1
in Bari, alla via F.S. Abbrescia n. 83/B, presso lo studio dell'avv.
Antonio L. Deramo, rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Fasanella come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
APPELLATO oggetto: pagamento somme;
appello avverso la sentenza del
Tribunale di Foggia n. 2661/19 del 14 novembre 2019, pubblicata in pari data.
Conclusioni
All'udienza del 6 ottobre 2023 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni a mezzo delle note di trattazione scritta, riportandosi ai rispettivi scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 2661/2019 del 14 novembre 2019, pubblicata in pari data, il Tribunale di Foggia ha rigettato l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n.521/2016, con il Parte_1
quale il medesimo ufficio gli ha ingiunto di pagare la somma di €
25.000,00, oltre interessi, in favore di in proprio e Controparte_1
quale procuratore generale di e eredi di CP_2 CP_3
a titolo di rimborso di un prestito;
le spese di Persona_1
lite sono state compensate.
Il Tribunale ha ritenuto provata, in capo agli opposti, la qualità di eredi di in forza della dichiarazione di Persona_1
successione prodotta e atteso il compimento, da parte loro, di due atti dispositivi di immobili integranti l'accettazione tacita dell'eredità. Nel merito, ritenuto il disconoscimento operato dal inidoneo a Parte_1
privare di rilevanza probatoria il documento sulla cui scorta è stato chiesto e conseguito il decreto ingiuntivo opposto, è stata riconosciuta sussistente la pretesa creditoria azionata, mai confutata dall'opponente, e non dimostrato l'eccepito pagamento, attesa pag. 2/11 l'inammissibilità delle richieste istruttorie articolate sul punto, per contrarietà agli artt. 2721 e 2726 c.c.
***
Avverso tale decisione ha proposto appello Parte_1
Con il primo motivo di gravame ha contestato l'idoneità del documento allegato al ricorso per decreto ingiuntivo a dimostrare la sussistenza del credito degli appellati, perché tempestivamente disconosciuto ai sensi dell'art. 2719 c.c. In particolare, ha evidenziato che il primo giudice ha errato nell'avere ritenuto che il disconoscimento abbia operato agli effetti dell'art. 214 c.p.c., nel mentre l'istante ha inteso contestare la conformità del documento in discussione all'originale la cui parte sottostante, nella sola disponibilità di recava l'annotazione dei Persona_1 rimborsi del credito volta in volta operati dall'opponente.
Con il secondo motivo di appello ha, poi, denunciato l'errore in cui è incorso il Tribunale nel non ammettere le richieste istruttorie articolate al fine di provare l'intervenuta estinzione del debito a mezzo di numerosi versamenti effettuati in contanti, così come pure consentito dall'art. 2721 c.c.
***
in proprio e quale procuratore generale di Controparte_1
ha chiesto il rigetto dell'appello CP_4 CP_3
principale, sollecitando la riforma della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto di compensare le spese tra le parti nonostante l'integrale rigetto dell'opposizione proposta da e in Parte_1 assenza dei presupposti di cui all'art. 92 c.p.c.
***
L'appello principale è infondato e deve essere rigettato.
pag. 3/11 La questione relativa alla ritualità ed alla portata del disconoscimento della scrittura del giugno 2010 (allegato n. 1 al ricorso monitorio) -con cui ha attestato di avere ricevuto da Parte_1 Per_1 Per_1 la somma di € 25.000,00 a titolo di prestito accettando di
[...]
rimborsarla con l'incremento dell'interesse del 5% annuo- non risulta determinante ai fini della valutazione della fondatezza o meno dell'opposizione a decreto ingiuntivo. Tanto, perchè è sufficiente rilevare che l'appellante, con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado, dopo avere in termini piuttosto generici dichiarato di disconoscere, ai sensi dell'art. 2719 c.c. “la scrittura che parte opposta deposita solo in copia fotostatica, e non in originale” ha ammesso esplicitamente di avere ricevuto in prestito dalla la Per_1
somma di € 25.000,00, senza mai contestare in alcun modo il tasso di interesse convenuto, eccependone l'avvenuto rimborso in rate periodiche.
A tale proposito, è noto che la parte convenuta in giudizio per il pagamento di una somma di denaro che eccepisca di avere adempiuto alla propria obbligazione ammette, per ciò stesso, l'esistenza del rapporto su cui si fonda la pretesa della controparte, la quale, conseguentemente, è sollevata dall'onere della relativa prova, incombendo invece sul convenuto il compito di dimostrare il proprio assunto difensivo in base al principio per cui chi eccepisce l'estinzione del diritto fatto valere nei suoi confronti deve provare il fatto su cui l'eccezione si fonda (cfr. Cass. 2017/n. 19333).
Solo nel corso del giudizio l'opponente ha aggiunto che l'originale del documento -che poi ha esibito- conteneva una Controparte_1
appendice recante l'annotazione dei vari rimborsi operati volta per pag. 4/11 volta dall'appellante, a conferma ulteriore dell'esistenza del debito e del tasso convenuto.
Alla luce della chiara ammissione effettuata dal debitore perde rilevanza la questione della conformità della copia della dichiarazione al suo originale, posto che ciò che occorre verificare è l'effettiva restituzione delle somme mutuate, il cui onere probatorio, come si è visto, incombe sullo stesso mutuatario.
Detto onere non è stato assolto e neppure a tal fine sono idonee le richieste istruttorie articolate in primo grado e in parte ribadite con l'atto di appello, come si vedrà (seppure con alcune differenze, inammissibili ai sensi dell'art. 345 c.p.c.).
Alcun elemento utile a sostegno dell'eccezione di pagamento è stato tratto dall'originale della scrittura, esibito dalla difesa dagli opposti all'udienza del 21 marzo 2017, a seguito del disconoscimento, posto che essa è risultata priva di ogni annotazione di rimborso di alcuna rata del prestito di cui poi il ha fatto cenno con la memoria Parte_1
di trattazione scritta depositata nel primo dei tre termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.
Il Tribunale di Foggia non ha ammesso le richieste dirette a provare il pagamento di € 25.000,00 “in rate periodiche di vario importo” i cui versamenti venivano annotati “su un foglio di carta”, che neppure l'appellante, quindi, in occasione della formulazione delle istanze istruttorie fa coincidere con la scrittura allegata al ricorso per decreto ingiuntivo.
Tanto perché ha ritenuto sussistente il contrasto con il divieto di cui agli artt. 2721 e 2726 c.c., posto che a mezzo testimoni si vorrebbe provare il pagamento di importi superiori ad € 2,58.
pag. 5/11 A sostegno del gravame, l'appellante ha evidenziato che il principio applicato può soffrire deroghe nei casi in cui la prova per testi serva a dimostrare circostanze diverse dal mancato pagamento. Sicchè, posto che nel caso di specie è diretta a provare l'annotazione dei versamenti,
è consentito al giudice l'esercizio della facoltà discrezionale di ammettere la testimonianza richiesta.
Va rammentato, però, che il divieto di prova testimoniale in oggetto,
è previsto in funzione delle esigenze di dovuta prudenza che impongono al solvens di acquisire idonea documentazione scritta comprovante i pagamenti in contanti di importi rilevanti, eccedenti il limite previsto dal medesimo art. 2721 c.c., ovvero di utilizzare mezzi di pagamento tracciabili suscettibili di agevole dimostrazione documentale. Pertanto, è ammessa la deroga al divieto della prova testimoniale in ordine al pagamento delle somme di denaro eccedenti il limite previsto dall'art. 2721 c.c., ma la deroga è subordinata ad una concreta valutazione delle ragioni in base alle quali, nonostante l'esigenza di prudenza e di cautela che normalmente richiedono gli impegni relativi a notevoli esborsi di denaro, la parte non abbia curato di predisporre una documentazione scritta” (Cass. 2020/n. 7940; Cass.
1993, n. 5884).
Nel caso di specie, non ricorrono quelle ragioni capaci di giustificare il ricorso alla deroga, come sopra specificate, che devono ancorarsi a elementi concreti caratterizzanti il rapporto tra le parti e che rendono plausibile la circostanza che pagamenti di importi rilevanti siano avvenuti senza che il solvens si sia preoccupato di procurarsene prova documentale.
Tale non è l'allegazione della annotazione nella scrittura, che restava in unico esemplare nelle mani della e di cui, pertanto, il Per_1
pag. 6/11 non avrebbe potuto avvalersi in caso di smarrimento o di Parte_1
contestazione del versamento da parte della creditrice, pur sempre possibile posto che le parti avevano convenuto il rimborso rateale del prestito, tanto da avere pattuito un tasso di interesse su base annua.
Né, con le memorie di trattazione o anche con l'atto di appello, è dedotta una particolare relazione tra creditore e debitore -di amicizia, parentela, affari o altro genere- tale da giustificare la fiducia del debitore nel fatto che il creditore avrebbe conteggiato ed ammesso i pagamenti, ovvero li avrebbe con precisione annotati nell'unica scrittura nelle sue mani, la cui esistenza avrebbe poi ammesso in caso di contestazione.
Pertanto, non ricorrendo elementi capaci di portare al sovvertimento della deroga generale, anche tale motivo di gravame deve essere disatteso e, con esso, l'intero appello principale.
***
L'appello incidentale è fondato e deve essere accolto.
Il primo giudice ha compensato le spese di lite poiché visto “che la fase iniziale e la fase di opposizione sono considerate come facenti parte di un unico processo, ai fini dell'imposizione delle spese si ritiene equo nel caso di specie dichiarare compensate le spese di lite poiché già ricomprese in quelle liquidate nella fase monitoria vera e propria”.
L'assunto è errato.
Le spese liquidate con il decreto ingiuntivo sono quelle relative ai compensi spettanti al difensore del ricorrente per quella specifica attività, tanto che sono dovute (e liquidate) a prescindere dall'eventuale opposizione. D'altra parte, il d.m. 55/2014, alla tabella pag. 7/11 allegata, prevede un apposito compenso per i procedimenti monitori
(n. 8), che riguardano la fase di studio, introduttiva e conclusiva.
L'opposizione, invece, dà luogo ad un autonomo giudizio il cui esito comporta la liquidazione in favore della parte vittoriosa (salvi i casi di compensazione) di un autonomo compenso, secondo il punto 2 della tabella allegata alla tariffa.
Dunque, affermare che il compenso per il giudizio di opposizione è già comprensivo di quello della fase monitoria integra un evidente errore che deve essere emendato.
Coerentemente le spese di lite avrebbero dovuto essere poste a carico dell'opponente perché soccombente.
Per completezza di esposizione è utile evidenziare che non ricorre alcuna altra causa capace di giustificare la compensazione delle spese.
Occorre rammentare che il secondo comma dell'art. 92 c.p.c.- come modificato dall'art. 13, comma 1, d.l. 132/2014, convertito, con modificazioni, nella l. 162/2014 – stabilisce che “se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento di giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero”.
La Corte Costituzione, con sentenza n. 77 del 19 aprile 2018, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma in esame nella parte in cui non precede che il giudice possa compensare le spese anche qualora sussistano altre gravi ed eccezionali ragioni, oltre quelle espressamente previste.
Ebbene, secondo l'elaborazione della giurisprudenza le gravi ed eccezionali ragioni, da indicarsi esplicitamente nella motivazione, che legittimano la compensazione totale o parziale delle spese processuali,
pag. 8/11 devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e non possono essere espresse con una formula generica inidonea a consentire il necessario controllo (cfr. Cass. 2017/n.
22310). Tanto perché esse non sono determinabili a priori ma devono essere specificate in via interpretativa dal giudice del merito, trattandosi di nozione elastica (cfr. Cass. 2019/n. 21157; Cass. 2018/n.
20359).
Nel caso di specie, dette gravi ed eccezionali ragioni non ricorrono alla luce del rigetto della domanda dell'opponente di un giudizio che non presenta peculiari profili di complessità, la cui soluzione non è risultata condizionata dalla scelta tra due orientamenti giurisprudenziali non consolidati ovvero da un mutamento di giurisprudenza e neppure, in fatto, oggetto di una istruttoria dagli esiti non univoci.
La regolazione delle spese anche del presente grado di giudizio, da liquidarsi in dispositivo (secondo i parametri medi fissati dal D.M.
147/22 in relazione allo scaglione tra 5.201,00 e 26.000,00 euro, validi anche per la fase di opposizione del giudizio di primo grado), segue la soccombenza.
Non vi sono, invece, i presupposti per la condanna dell'appellante al risarcimento dell'ulteriore danno ai sensi dell'art. 96 Parte_1
c.p.c. atteso che l'opposizione al decreto ingiuntivo e l'appello sono risultati infondati ma non frutto di una iniziativa temeraria.
***
Il rigetto dell'appello principale comporta l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al pag. 9/11 contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Foggia n. Parte_1
2661/2019 del 14 novembre 2019, rigettata ogni diversa istanza, così provvede:
• Rigetta l'appello principale;
• Accoglie l'appello incidentale e, per l'effetto, condanna
[...]
alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio in Parte_1
favore di in proprio e quale procuratore generale di Controparte_1
e eredi di MA EA che CP_2 CP_3 Per_1
liquida, quanto al primo grado, in € 5.077,00 per compenso di avvocato, e, quanto al presente grado, in € 355,00 per spese ed €
3.966,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso spese generali in ragione del 15%, IVA e CPA come per legge;
tutti da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
• Dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, in osservanza dell'art. 13, comma 1 quater DPR 2002/n. 115 nel testo inserito dall'art. 1, comma 17 L. 2012/n. 228, mandando alla Cancelleria per gli adempimenti relativi all'esazione.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello, addì 13 marzo 2024
IL CONSIGLIERE estensore IL PRESIDENTE
Paolo RIZZI Filippo LABELLARTE
pag. 10/11
pag. 11/11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE di APPELLO di BARI
Seconda Sezione Civile in persona dei signori magistrati
Filippo LABELLARTE presidente
Luciano GUAGLIONE consigliere
Paolo RIZZI consigliere, relatore ha pronunziato la presente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 768 del registro generale per gli affari contenziosi di secondo grado dell'anno 2020, posta in deliberazione sulle conclusioni delle parti all'udienza del 6 ottobre
2023 con contestuale concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
e vertente
TRA
( ), elett.te Parte_1 CodiceFiscale_1
domiciliato in Andria, alla via Lorenzo Bonomo n. 51, presso lo studio dell'avv. Michele Coratella che lo rappresenta e difende come da procura prodotta telematicamente con l'atto di citazione in appello;
APPELLANTE
E
( ), in proprio e Controparte_1 CodiceFiscale_2
quale procuratore generale di ( Controparte_2 [...]
) e ( C.F._3 CP_3 C.F._4
), eredi di elett.te domiciliato
[...] Persona_1
in Bari, alla via F.S. Abbrescia n. 83/B, presso lo studio dell'avv.
Antonio L. Deramo, rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Fasanella come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
APPELLATO oggetto: pagamento somme;
appello avverso la sentenza del
Tribunale di Foggia n. 2661/19 del 14 novembre 2019, pubblicata in pari data.
Conclusioni
All'udienza del 6 ottobre 2023 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni a mezzo delle note di trattazione scritta, riportandosi ai rispettivi scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 2661/2019 del 14 novembre 2019, pubblicata in pari data, il Tribunale di Foggia ha rigettato l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n.521/2016, con il Parte_1
quale il medesimo ufficio gli ha ingiunto di pagare la somma di €
25.000,00, oltre interessi, in favore di in proprio e Controparte_1
quale procuratore generale di e eredi di CP_2 CP_3
a titolo di rimborso di un prestito;
le spese di Persona_1
lite sono state compensate.
Il Tribunale ha ritenuto provata, in capo agli opposti, la qualità di eredi di in forza della dichiarazione di Persona_1
successione prodotta e atteso il compimento, da parte loro, di due atti dispositivi di immobili integranti l'accettazione tacita dell'eredità. Nel merito, ritenuto il disconoscimento operato dal inidoneo a Parte_1
privare di rilevanza probatoria il documento sulla cui scorta è stato chiesto e conseguito il decreto ingiuntivo opposto, è stata riconosciuta sussistente la pretesa creditoria azionata, mai confutata dall'opponente, e non dimostrato l'eccepito pagamento, attesa pag. 2/11 l'inammissibilità delle richieste istruttorie articolate sul punto, per contrarietà agli artt. 2721 e 2726 c.c.
***
Avverso tale decisione ha proposto appello Parte_1
Con il primo motivo di gravame ha contestato l'idoneità del documento allegato al ricorso per decreto ingiuntivo a dimostrare la sussistenza del credito degli appellati, perché tempestivamente disconosciuto ai sensi dell'art. 2719 c.c. In particolare, ha evidenziato che il primo giudice ha errato nell'avere ritenuto che il disconoscimento abbia operato agli effetti dell'art. 214 c.p.c., nel mentre l'istante ha inteso contestare la conformità del documento in discussione all'originale la cui parte sottostante, nella sola disponibilità di recava l'annotazione dei Persona_1 rimborsi del credito volta in volta operati dall'opponente.
Con il secondo motivo di appello ha, poi, denunciato l'errore in cui è incorso il Tribunale nel non ammettere le richieste istruttorie articolate al fine di provare l'intervenuta estinzione del debito a mezzo di numerosi versamenti effettuati in contanti, così come pure consentito dall'art. 2721 c.c.
***
in proprio e quale procuratore generale di Controparte_1
ha chiesto il rigetto dell'appello CP_4 CP_3
principale, sollecitando la riforma della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto di compensare le spese tra le parti nonostante l'integrale rigetto dell'opposizione proposta da e in Parte_1 assenza dei presupposti di cui all'art. 92 c.p.c.
***
L'appello principale è infondato e deve essere rigettato.
pag. 3/11 La questione relativa alla ritualità ed alla portata del disconoscimento della scrittura del giugno 2010 (allegato n. 1 al ricorso monitorio) -con cui ha attestato di avere ricevuto da Parte_1 Per_1 Per_1 la somma di € 25.000,00 a titolo di prestito accettando di
[...]
rimborsarla con l'incremento dell'interesse del 5% annuo- non risulta determinante ai fini della valutazione della fondatezza o meno dell'opposizione a decreto ingiuntivo. Tanto, perchè è sufficiente rilevare che l'appellante, con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado, dopo avere in termini piuttosto generici dichiarato di disconoscere, ai sensi dell'art. 2719 c.c. “la scrittura che parte opposta deposita solo in copia fotostatica, e non in originale” ha ammesso esplicitamente di avere ricevuto in prestito dalla la Per_1
somma di € 25.000,00, senza mai contestare in alcun modo il tasso di interesse convenuto, eccependone l'avvenuto rimborso in rate periodiche.
A tale proposito, è noto che la parte convenuta in giudizio per il pagamento di una somma di denaro che eccepisca di avere adempiuto alla propria obbligazione ammette, per ciò stesso, l'esistenza del rapporto su cui si fonda la pretesa della controparte, la quale, conseguentemente, è sollevata dall'onere della relativa prova, incombendo invece sul convenuto il compito di dimostrare il proprio assunto difensivo in base al principio per cui chi eccepisce l'estinzione del diritto fatto valere nei suoi confronti deve provare il fatto su cui l'eccezione si fonda (cfr. Cass. 2017/n. 19333).
Solo nel corso del giudizio l'opponente ha aggiunto che l'originale del documento -che poi ha esibito- conteneva una Controparte_1
appendice recante l'annotazione dei vari rimborsi operati volta per pag. 4/11 volta dall'appellante, a conferma ulteriore dell'esistenza del debito e del tasso convenuto.
Alla luce della chiara ammissione effettuata dal debitore perde rilevanza la questione della conformità della copia della dichiarazione al suo originale, posto che ciò che occorre verificare è l'effettiva restituzione delle somme mutuate, il cui onere probatorio, come si è visto, incombe sullo stesso mutuatario.
Detto onere non è stato assolto e neppure a tal fine sono idonee le richieste istruttorie articolate in primo grado e in parte ribadite con l'atto di appello, come si vedrà (seppure con alcune differenze, inammissibili ai sensi dell'art. 345 c.p.c.).
Alcun elemento utile a sostegno dell'eccezione di pagamento è stato tratto dall'originale della scrittura, esibito dalla difesa dagli opposti all'udienza del 21 marzo 2017, a seguito del disconoscimento, posto che essa è risultata priva di ogni annotazione di rimborso di alcuna rata del prestito di cui poi il ha fatto cenno con la memoria Parte_1
di trattazione scritta depositata nel primo dei tre termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.
Il Tribunale di Foggia non ha ammesso le richieste dirette a provare il pagamento di € 25.000,00 “in rate periodiche di vario importo” i cui versamenti venivano annotati “su un foglio di carta”, che neppure l'appellante, quindi, in occasione della formulazione delle istanze istruttorie fa coincidere con la scrittura allegata al ricorso per decreto ingiuntivo.
Tanto perché ha ritenuto sussistente il contrasto con il divieto di cui agli artt. 2721 e 2726 c.c., posto che a mezzo testimoni si vorrebbe provare il pagamento di importi superiori ad € 2,58.
pag. 5/11 A sostegno del gravame, l'appellante ha evidenziato che il principio applicato può soffrire deroghe nei casi in cui la prova per testi serva a dimostrare circostanze diverse dal mancato pagamento. Sicchè, posto che nel caso di specie è diretta a provare l'annotazione dei versamenti,
è consentito al giudice l'esercizio della facoltà discrezionale di ammettere la testimonianza richiesta.
Va rammentato, però, che il divieto di prova testimoniale in oggetto,
è previsto in funzione delle esigenze di dovuta prudenza che impongono al solvens di acquisire idonea documentazione scritta comprovante i pagamenti in contanti di importi rilevanti, eccedenti il limite previsto dal medesimo art. 2721 c.c., ovvero di utilizzare mezzi di pagamento tracciabili suscettibili di agevole dimostrazione documentale. Pertanto, è ammessa la deroga al divieto della prova testimoniale in ordine al pagamento delle somme di denaro eccedenti il limite previsto dall'art. 2721 c.c., ma la deroga è subordinata ad una concreta valutazione delle ragioni in base alle quali, nonostante l'esigenza di prudenza e di cautela che normalmente richiedono gli impegni relativi a notevoli esborsi di denaro, la parte non abbia curato di predisporre una documentazione scritta” (Cass. 2020/n. 7940; Cass.
1993, n. 5884).
Nel caso di specie, non ricorrono quelle ragioni capaci di giustificare il ricorso alla deroga, come sopra specificate, che devono ancorarsi a elementi concreti caratterizzanti il rapporto tra le parti e che rendono plausibile la circostanza che pagamenti di importi rilevanti siano avvenuti senza che il solvens si sia preoccupato di procurarsene prova documentale.
Tale non è l'allegazione della annotazione nella scrittura, che restava in unico esemplare nelle mani della e di cui, pertanto, il Per_1
pag. 6/11 non avrebbe potuto avvalersi in caso di smarrimento o di Parte_1
contestazione del versamento da parte della creditrice, pur sempre possibile posto che le parti avevano convenuto il rimborso rateale del prestito, tanto da avere pattuito un tasso di interesse su base annua.
Né, con le memorie di trattazione o anche con l'atto di appello, è dedotta una particolare relazione tra creditore e debitore -di amicizia, parentela, affari o altro genere- tale da giustificare la fiducia del debitore nel fatto che il creditore avrebbe conteggiato ed ammesso i pagamenti, ovvero li avrebbe con precisione annotati nell'unica scrittura nelle sue mani, la cui esistenza avrebbe poi ammesso in caso di contestazione.
Pertanto, non ricorrendo elementi capaci di portare al sovvertimento della deroga generale, anche tale motivo di gravame deve essere disatteso e, con esso, l'intero appello principale.
***
L'appello incidentale è fondato e deve essere accolto.
Il primo giudice ha compensato le spese di lite poiché visto “che la fase iniziale e la fase di opposizione sono considerate come facenti parte di un unico processo, ai fini dell'imposizione delle spese si ritiene equo nel caso di specie dichiarare compensate le spese di lite poiché già ricomprese in quelle liquidate nella fase monitoria vera e propria”.
L'assunto è errato.
Le spese liquidate con il decreto ingiuntivo sono quelle relative ai compensi spettanti al difensore del ricorrente per quella specifica attività, tanto che sono dovute (e liquidate) a prescindere dall'eventuale opposizione. D'altra parte, il d.m. 55/2014, alla tabella pag. 7/11 allegata, prevede un apposito compenso per i procedimenti monitori
(n. 8), che riguardano la fase di studio, introduttiva e conclusiva.
L'opposizione, invece, dà luogo ad un autonomo giudizio il cui esito comporta la liquidazione in favore della parte vittoriosa (salvi i casi di compensazione) di un autonomo compenso, secondo il punto 2 della tabella allegata alla tariffa.
Dunque, affermare che il compenso per il giudizio di opposizione è già comprensivo di quello della fase monitoria integra un evidente errore che deve essere emendato.
Coerentemente le spese di lite avrebbero dovuto essere poste a carico dell'opponente perché soccombente.
Per completezza di esposizione è utile evidenziare che non ricorre alcuna altra causa capace di giustificare la compensazione delle spese.
Occorre rammentare che il secondo comma dell'art. 92 c.p.c.- come modificato dall'art. 13, comma 1, d.l. 132/2014, convertito, con modificazioni, nella l. 162/2014 – stabilisce che “se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento di giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero”.
La Corte Costituzione, con sentenza n. 77 del 19 aprile 2018, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma in esame nella parte in cui non precede che il giudice possa compensare le spese anche qualora sussistano altre gravi ed eccezionali ragioni, oltre quelle espressamente previste.
Ebbene, secondo l'elaborazione della giurisprudenza le gravi ed eccezionali ragioni, da indicarsi esplicitamente nella motivazione, che legittimano la compensazione totale o parziale delle spese processuali,
pag. 8/11 devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e non possono essere espresse con una formula generica inidonea a consentire il necessario controllo (cfr. Cass. 2017/n.
22310). Tanto perché esse non sono determinabili a priori ma devono essere specificate in via interpretativa dal giudice del merito, trattandosi di nozione elastica (cfr. Cass. 2019/n. 21157; Cass. 2018/n.
20359).
Nel caso di specie, dette gravi ed eccezionali ragioni non ricorrono alla luce del rigetto della domanda dell'opponente di un giudizio che non presenta peculiari profili di complessità, la cui soluzione non è risultata condizionata dalla scelta tra due orientamenti giurisprudenziali non consolidati ovvero da un mutamento di giurisprudenza e neppure, in fatto, oggetto di una istruttoria dagli esiti non univoci.
La regolazione delle spese anche del presente grado di giudizio, da liquidarsi in dispositivo (secondo i parametri medi fissati dal D.M.
147/22 in relazione allo scaglione tra 5.201,00 e 26.000,00 euro, validi anche per la fase di opposizione del giudizio di primo grado), segue la soccombenza.
Non vi sono, invece, i presupposti per la condanna dell'appellante al risarcimento dell'ulteriore danno ai sensi dell'art. 96 Parte_1
c.p.c. atteso che l'opposizione al decreto ingiuntivo e l'appello sono risultati infondati ma non frutto di una iniziativa temeraria.
***
Il rigetto dell'appello principale comporta l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al pag. 9/11 contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Foggia n. Parte_1
2661/2019 del 14 novembre 2019, rigettata ogni diversa istanza, così provvede:
• Rigetta l'appello principale;
• Accoglie l'appello incidentale e, per l'effetto, condanna
[...]
alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio in Parte_1
favore di in proprio e quale procuratore generale di Controparte_1
e eredi di MA EA che CP_2 CP_3 Per_1
liquida, quanto al primo grado, in € 5.077,00 per compenso di avvocato, e, quanto al presente grado, in € 355,00 per spese ed €
3.966,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso spese generali in ragione del 15%, IVA e CPA come per legge;
tutti da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
• Dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, in osservanza dell'art. 13, comma 1 quater DPR 2002/n. 115 nel testo inserito dall'art. 1, comma 17 L. 2012/n. 228, mandando alla Cancelleria per gli adempimenti relativi all'esazione.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello, addì 13 marzo 2024
IL CONSIGLIERE estensore IL PRESIDENTE
Paolo RIZZI Filippo LABELLARTE
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