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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 03/04/2025, n. 1274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1274 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in persona della dott.ssa Lorella Triglione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al RG n. 7878/2023, tra
, in persona del l.r.p.t., elett.te dom.ta in Caserta Parte_1 alla via Sud Piazza D'Armi n. 88/90, presso lo studio dell'avv. Stefano Mariano che la rappresentata e difende in virtù di procura in atti;
APPELLANTE
e
, elett.te dom.ta in Casoria al C.so Umbrto I n. 48, presso lo studio Controparte_1 dell'avv. Concetta Graziuso che la rappresentata e difende in virtù di procura in atti;
APPELLATA nonché
Controparte_2
APPELLATI CONTUMACI
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza resa dal Giudice di pace di Casoria, n.
985/2023, pubblicata in data 23.05.2023 all'esito e a definizione del procedimento contenzioso RG n. 2994/2022.
CONCLUSIONI
Come da verbali e atti di causa. 2
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato alle controparti, l Parte_1
ha proposto appello avverso la sentenza n. 985/2023 del 23.05.2023 emessa
[...] dal Giudice di pace di Casoria nel giudizio RG n. 2994/2022.
Emerge dagli atti di causa che all'odierna appellata, in data 8.06.2022, veniva notificata l'intimazione di pagamento n. 107120229004722718/000 (per la somma complessiva di €
4.427,13), relativa alle cartelle esattoriali:
n. 07120130129381204000, notificata in data 14.02.2014 e avente ad oggetto l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per violazione del C.d.S. (anno 2009, ente impositore;
n. 07120140113507089000 del 06.12.2014, avente ad Controparte_2 oggetto l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per violazione del C.d.S.
(anno 2012, ente impositore ); n. 07120140113507190000 del Controparte_2
06.12.2014, avente ad oggetto l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per violazione del C.d.S. (anno 2012 ente impositore ). Controparte_2
, quindi, adiva il Giudice di pace lamentando l'intervenuta prescrizione Controparte_1 per il decorso del termine quinquennale ex art. 209 C.d.S., nonché ex art. 28 l. 689/81.
Pertanto, in ragione dell'estinzione dei crediti azionati, chiedeva dichiararsi l'illegittimità dell'intimazione di pagamento e della cartella di pagamento.
Costituitasi in giudizio, l deduceva che, successivamente Parte_1 alla notifica della cartella di pagamento, erano stati notificati alla controparte un'intimazione di pagamento in data 19.03.2019 e 5.03.2020. Pertanto, non risultando decorso alcun termine di prescrizione, concludeva per il rigetto dell'opposizione
Il Giudice di pace di Casoria accoglieva la domanda attorea e dichiarava la prescrizione e l'illegittimità della pretesa creditoria e, conseguentemente, l'inesistenza del diritto di CP_3
a procedere ad esecuzione forzata, con condanna della parte soccombente al pagamento delle spese di giudizio.
L' , quindi, ha impugnato la sentenza di primo grado Parte_1 lamentando l'omessa valutazione gli atti impositivi prodotti in giudizio, validamente notificati all'attrice, in virtù dei quali risulta interrotto il termine di prescrizione.
Per questi motivi
, in accoglimento del gravame, ha chiesto la riforma integrale della sentenza di primo grado.
Si è costituito chiedendo il rigetto dell'appello, con conferma della Controparte_1 decisione impugnata.
L'appello è infondato e va rigettato. 3
Preliminarmente va qualificata (come già correttamente fatto dal g.d.p.) l'azione proposta in primo grado dall'odierna appellata come opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c., avendo eccepito la prescrizione del sotteso diritto di credito, relativo a sanzioni irrogate per violazioni del codice della strada, per un fatto successivo alla formazione del titolo esecutivo.
Difatti, per consolidato orientamento della Corte di Cassazione, è pacifico che: “In tema di riscossione coattiva di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, la deduzione dell'estinzione per prescrizione del credito oggetto dell'intimazione, nel periodo intercorso tra la data di accertamento delle violazioni amministrative e la notificazione del primo atto interruttivo, può essere proposta, senza limiti temporali, salvo il solo, ma imprescindibile, limite dell'interesse di agire, con
l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., trattandosi di contestazione che ha ad oggetto (non la regolarità degli atti della riscossione, ma) l'esistenza del credito (e, quindi, la stessa sussistenza del diritto di procedere alla riscossione del credito)” (Cass., ord., n. 18152 del 2024).
Passando al merito e avuto riguardo alla natura del credito (sanzioni per violazione del
Codice della strada), va rilevato che nel caso di specie trova applicazione il termine di prescrizione quinquennale ex art. 28, l. 24 novembre 1981, n. 689.
Ebbene, l'intimazione di pagamento n. 107120229004722718/000 è stata notificata in data
8.06.2022, quale atto relativo alla cartella di pagamento n. 0712013012938120400, notificata in data 14.02.2014, alla cartella di pagamento n. 07120140113507089000 notificata in data
6.12.2014 e alla cartella di pagamento n. 07120140113507190000 notificata in data
6.12.2014.
La pretesa creditoria risultata pacificamente prescritta, non solo in riferimento alla cartella di pagamento n. 0712013012938120400 come affermato dall'appellante nell'atto di appello bensì, anche nei confronti delle altre cartelle esattoriali come statuito dal giudice di prime cure.
Infatti, dal 2014 anno della notifica della cartella al 2022 anno di notifica dell'intimazione di pagamento, il termine di prescrizione quinquennale è ampiamente spirato. Di nessun pregio risulta l'eccezione di secondo cui, il termine di prescrizione sarebbe stato interrotto CP_3 in data 19.03.2019 attraverso la notifica dell'intimazione n. 07120189049675148000 ed in data 5.03.2020 attraverso la notifica dell'intimazione n. 07120199013913702000, in quanto la prima intimazione di pagamento si riferisce esclusivamente alla cartella n.
0712013012938120400; mentre pur considerando l'intimazione n. 07120199013913702000 la stessa risulta comunque notificata fuori termine.
Pertanto, l'appello va rigettato. 4
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo sommando i valori medi delle varie fasi (tranne quella istruttoria) dello scaglione di riferimento in base alla somma riportata in cartella.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta a RG n.
2994/2022, avente ad oggetto appello avverso la sentenza resa dal Giudice di pace di
Casoria, n. 985/2023, pubblicata in data 23.05.2023 all'esito e a definizione del procedimento contenzioso RG n. 7878/2023, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna alla refusione delle spese di lite in favore di CP_3 Controparte_1 nella misura di € 1.701,00 per compensi professionali, oltre spese generali al
15%, IVA e CPA, se dovute come per legge, con attribuzione.
Aversa, 3.04.2025
Il Giudice
dott.ssa Lorella Triglione
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in persona della dott.ssa Lorella Triglione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al RG n. 7878/2023, tra
, in persona del l.r.p.t., elett.te dom.ta in Caserta Parte_1 alla via Sud Piazza D'Armi n. 88/90, presso lo studio dell'avv. Stefano Mariano che la rappresentata e difende in virtù di procura in atti;
APPELLANTE
e
, elett.te dom.ta in Casoria al C.so Umbrto I n. 48, presso lo studio Controparte_1 dell'avv. Concetta Graziuso che la rappresentata e difende in virtù di procura in atti;
APPELLATA nonché
Controparte_2
APPELLATI CONTUMACI
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza resa dal Giudice di pace di Casoria, n.
985/2023, pubblicata in data 23.05.2023 all'esito e a definizione del procedimento contenzioso RG n. 2994/2022.
CONCLUSIONI
Come da verbali e atti di causa. 2
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato alle controparti, l Parte_1
ha proposto appello avverso la sentenza n. 985/2023 del 23.05.2023 emessa
[...] dal Giudice di pace di Casoria nel giudizio RG n. 2994/2022.
Emerge dagli atti di causa che all'odierna appellata, in data 8.06.2022, veniva notificata l'intimazione di pagamento n. 107120229004722718/000 (per la somma complessiva di €
4.427,13), relativa alle cartelle esattoriali:
n. 07120130129381204000, notificata in data 14.02.2014 e avente ad oggetto l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per violazione del C.d.S. (anno 2009, ente impositore;
n. 07120140113507089000 del 06.12.2014, avente ad Controparte_2 oggetto l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per violazione del C.d.S.
(anno 2012, ente impositore ); n. 07120140113507190000 del Controparte_2
06.12.2014, avente ad oggetto l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per violazione del C.d.S. (anno 2012 ente impositore ). Controparte_2
, quindi, adiva il Giudice di pace lamentando l'intervenuta prescrizione Controparte_1 per il decorso del termine quinquennale ex art. 209 C.d.S., nonché ex art. 28 l. 689/81.
Pertanto, in ragione dell'estinzione dei crediti azionati, chiedeva dichiararsi l'illegittimità dell'intimazione di pagamento e della cartella di pagamento.
Costituitasi in giudizio, l deduceva che, successivamente Parte_1 alla notifica della cartella di pagamento, erano stati notificati alla controparte un'intimazione di pagamento in data 19.03.2019 e 5.03.2020. Pertanto, non risultando decorso alcun termine di prescrizione, concludeva per il rigetto dell'opposizione
Il Giudice di pace di Casoria accoglieva la domanda attorea e dichiarava la prescrizione e l'illegittimità della pretesa creditoria e, conseguentemente, l'inesistenza del diritto di CP_3
a procedere ad esecuzione forzata, con condanna della parte soccombente al pagamento delle spese di giudizio.
L' , quindi, ha impugnato la sentenza di primo grado Parte_1 lamentando l'omessa valutazione gli atti impositivi prodotti in giudizio, validamente notificati all'attrice, in virtù dei quali risulta interrotto il termine di prescrizione.
Per questi motivi
, in accoglimento del gravame, ha chiesto la riforma integrale della sentenza di primo grado.
Si è costituito chiedendo il rigetto dell'appello, con conferma della Controparte_1 decisione impugnata.
L'appello è infondato e va rigettato. 3
Preliminarmente va qualificata (come già correttamente fatto dal g.d.p.) l'azione proposta in primo grado dall'odierna appellata come opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c., avendo eccepito la prescrizione del sotteso diritto di credito, relativo a sanzioni irrogate per violazioni del codice della strada, per un fatto successivo alla formazione del titolo esecutivo.
Difatti, per consolidato orientamento della Corte di Cassazione, è pacifico che: “In tema di riscossione coattiva di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, la deduzione dell'estinzione per prescrizione del credito oggetto dell'intimazione, nel periodo intercorso tra la data di accertamento delle violazioni amministrative e la notificazione del primo atto interruttivo, può essere proposta, senza limiti temporali, salvo il solo, ma imprescindibile, limite dell'interesse di agire, con
l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., trattandosi di contestazione che ha ad oggetto (non la regolarità degli atti della riscossione, ma) l'esistenza del credito (e, quindi, la stessa sussistenza del diritto di procedere alla riscossione del credito)” (Cass., ord., n. 18152 del 2024).
Passando al merito e avuto riguardo alla natura del credito (sanzioni per violazione del
Codice della strada), va rilevato che nel caso di specie trova applicazione il termine di prescrizione quinquennale ex art. 28, l. 24 novembre 1981, n. 689.
Ebbene, l'intimazione di pagamento n. 107120229004722718/000 è stata notificata in data
8.06.2022, quale atto relativo alla cartella di pagamento n. 0712013012938120400, notificata in data 14.02.2014, alla cartella di pagamento n. 07120140113507089000 notificata in data
6.12.2014 e alla cartella di pagamento n. 07120140113507190000 notificata in data
6.12.2014.
La pretesa creditoria risultata pacificamente prescritta, non solo in riferimento alla cartella di pagamento n. 0712013012938120400 come affermato dall'appellante nell'atto di appello bensì, anche nei confronti delle altre cartelle esattoriali come statuito dal giudice di prime cure.
Infatti, dal 2014 anno della notifica della cartella al 2022 anno di notifica dell'intimazione di pagamento, il termine di prescrizione quinquennale è ampiamente spirato. Di nessun pregio risulta l'eccezione di secondo cui, il termine di prescrizione sarebbe stato interrotto CP_3 in data 19.03.2019 attraverso la notifica dell'intimazione n. 07120189049675148000 ed in data 5.03.2020 attraverso la notifica dell'intimazione n. 07120199013913702000, in quanto la prima intimazione di pagamento si riferisce esclusivamente alla cartella n.
0712013012938120400; mentre pur considerando l'intimazione n. 07120199013913702000 la stessa risulta comunque notificata fuori termine.
Pertanto, l'appello va rigettato. 4
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo sommando i valori medi delle varie fasi (tranne quella istruttoria) dello scaglione di riferimento in base alla somma riportata in cartella.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta a RG n.
2994/2022, avente ad oggetto appello avverso la sentenza resa dal Giudice di pace di
Casoria, n. 985/2023, pubblicata in data 23.05.2023 all'esito e a definizione del procedimento contenzioso RG n. 7878/2023, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna alla refusione delle spese di lite in favore di CP_3 Controparte_1 nella misura di € 1.701,00 per compensi professionali, oltre spese generali al
15%, IVA e CPA, se dovute come per legge, con attribuzione.
Aversa, 3.04.2025
Il Giudice
dott.ssa Lorella Triglione