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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Enna, sez. I, sentenza 17/02/2026, n. 114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Enna |
| Numero : | 114 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 114/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ENNA Sezione 1, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
EZ NA TR AR, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 785/2025 depositato il 27/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Enna - Indirizzo_1 94100 Enna EN
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 312 TARI 2016
- INVITO AL PAGAMENTO n. 312 TARSU/TIA 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 50/2026 depositato il 22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: l'avv. Difensore_1 preliminarmente eccepisce la mancata attestazione di conformità degli atti prodotti dal Comune e chiede pertanto che il giudice non ne tenga conto ai fini della valutazione degli atti sottesi e insiste in atti per l'accoglimento del ricorso.
Resistente/Appellato: Nessuno è presente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso
contro
Comune di Enna , Ricorrente_1 , rappr. e difeso dall'avv. Difensore_1 , ha impugnato il sollecito di pagamento , notificato il 4.07.2025, avente ad oggetto TARSU per annualità
2011 e TARI 2016, per un importo complessivo di €. 1.107,25.
A fondamento del ricorso ha dedotto i seguenti motivi:
1) irrituale o mancata notifica degli atti presupposti.
2) decadenza e prescrizione del diritto essendo decorso il termine previsto dalla legge.
3) Difetto di motivazione.
Parte ricorrente ha concluso chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato, con la condanna alla refusione delle spese processuali.
Si è costituito il Comune di Enna, che ha ha eccepito l'inammissibilità del ricorso proposto in violazione dell'art. 19, c. 3, e dell'art 21 del D.lgs. 546/1992, ha controdedotto a tutti i motivi chiedendone il rigetto, con condanna alle spese.
All'odierna udienza le parti hanno concluso come da separato verbale e il giudizio è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
Secondo il principio della ragione più liquida si ritiene di accogliere il motivo relativo alla omessa notifica di atti presupposti all'atto qui impugnato.
Preliminarmente, occorre precisare che il sollecito di pagamento, pur essendo un atto non inserito nell'elencazione contenuta nell'art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 , è impugnabile in quanto detto articolo non preclude la facoltà di ricorrere avverso quegli atti che, seppur atipici, siano comunque in grado di portare a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, ancorché appare opportuno puntualizzare che l'esercizio di tale facoltà non esclude la successiva impugnabilità dell'eventuale atto impositivo tipico, ciò al fine di evitare il consolidamento del credito che altrimenti conseguirebbe dal venir meno dell'interesse alla decisione sul ricorso proposto in via facoltativa.
Tra gli atti ascrivibili alla categoria di quelli impositivi atipici senz'altro rientrano i solleciti di pagamento, in quanto è fuor di dubbio che attraverso di essi viene prospettata una pretesa idonea ad incidere sulla sfera dei diritti soggettivi di natura patrimoniale del contribuente, con l'effetto di radicare il diritto dello stesso alla difesa in via giudiziale qualora ritenesse gli atti inficiati da vizi di legittimità (Cass. n. 25532 del 27 ottobre
2020; Cass. n. 11481 dell'8 aprile 2022; Cass. n. 15560 del 1° giugno 2023).
Il sollecito di pagamento, dunque, deriva la sua validità dall'efficacia degli atti da cui discende e che legittimano la pretesa tributaria ed è nullo qualora non vi sia prova della regolarità della notifica degli atti presupposti, cui fa riferimento .
Il Comune di Enna, nel costituirsi in giudizio ha prodotto una copia dell'ingiunzione di pagamento notificata il 30.6.2023 e dei relativi avvisi di accertamento;
produzione contestata in udienza dal ricorrente in quanto priva dell'attestazione di conformità.
Al riguardo è da specificare che per le copie analogiche il legislatore richiede l'attestazione di conformità pena la non utilizzabilità in giudizio della copia.
Invero l'art. 25 bis D. Lgs. N. 546/1992 al comma 5 bis così statuisce: " il giudice non tiene conto degli atti e dei documenti su supporto cartaceo dei quali non è depositata nel fascicolo telematico la copia informatica, anche per immagine, munita di attestazione di conformità al documento analogico detenuto dal difensore."
In applicazione di tale norma si ritiene pertanto non provata la notifica dell'ingiunzione di pagamento e si accoglie il ricorso annullando l'atto impugnato .
Le spese vengono compensate considerato che il motivo per cui il ricorso viene accolto è di natura procedurale e non di merito.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e , per l'effetto, annulla l'atto impugnato. Spese compensate. Così deciso il 19.1.2026 Giudice Monocratico Anna Vasquez
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ENNA Sezione 1, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
EZ NA TR AR, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 785/2025 depositato il 27/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Enna - Indirizzo_1 94100 Enna EN
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 312 TARI 2016
- INVITO AL PAGAMENTO n. 312 TARSU/TIA 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 50/2026 depositato il 22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: l'avv. Difensore_1 preliminarmente eccepisce la mancata attestazione di conformità degli atti prodotti dal Comune e chiede pertanto che il giudice non ne tenga conto ai fini della valutazione degli atti sottesi e insiste in atti per l'accoglimento del ricorso.
Resistente/Appellato: Nessuno è presente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso
contro
Comune di Enna , Ricorrente_1 , rappr. e difeso dall'avv. Difensore_1 , ha impugnato il sollecito di pagamento , notificato il 4.07.2025, avente ad oggetto TARSU per annualità
2011 e TARI 2016, per un importo complessivo di €. 1.107,25.
A fondamento del ricorso ha dedotto i seguenti motivi:
1) irrituale o mancata notifica degli atti presupposti.
2) decadenza e prescrizione del diritto essendo decorso il termine previsto dalla legge.
3) Difetto di motivazione.
Parte ricorrente ha concluso chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato, con la condanna alla refusione delle spese processuali.
Si è costituito il Comune di Enna, che ha ha eccepito l'inammissibilità del ricorso proposto in violazione dell'art. 19, c. 3, e dell'art 21 del D.lgs. 546/1992, ha controdedotto a tutti i motivi chiedendone il rigetto, con condanna alle spese.
All'odierna udienza le parti hanno concluso come da separato verbale e il giudizio è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
Secondo il principio della ragione più liquida si ritiene di accogliere il motivo relativo alla omessa notifica di atti presupposti all'atto qui impugnato.
Preliminarmente, occorre precisare che il sollecito di pagamento, pur essendo un atto non inserito nell'elencazione contenuta nell'art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 , è impugnabile in quanto detto articolo non preclude la facoltà di ricorrere avverso quegli atti che, seppur atipici, siano comunque in grado di portare a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, ancorché appare opportuno puntualizzare che l'esercizio di tale facoltà non esclude la successiva impugnabilità dell'eventuale atto impositivo tipico, ciò al fine di evitare il consolidamento del credito che altrimenti conseguirebbe dal venir meno dell'interesse alla decisione sul ricorso proposto in via facoltativa.
Tra gli atti ascrivibili alla categoria di quelli impositivi atipici senz'altro rientrano i solleciti di pagamento, in quanto è fuor di dubbio che attraverso di essi viene prospettata una pretesa idonea ad incidere sulla sfera dei diritti soggettivi di natura patrimoniale del contribuente, con l'effetto di radicare il diritto dello stesso alla difesa in via giudiziale qualora ritenesse gli atti inficiati da vizi di legittimità (Cass. n. 25532 del 27 ottobre
2020; Cass. n. 11481 dell'8 aprile 2022; Cass. n. 15560 del 1° giugno 2023).
Il sollecito di pagamento, dunque, deriva la sua validità dall'efficacia degli atti da cui discende e che legittimano la pretesa tributaria ed è nullo qualora non vi sia prova della regolarità della notifica degli atti presupposti, cui fa riferimento .
Il Comune di Enna, nel costituirsi in giudizio ha prodotto una copia dell'ingiunzione di pagamento notificata il 30.6.2023 e dei relativi avvisi di accertamento;
produzione contestata in udienza dal ricorrente in quanto priva dell'attestazione di conformità.
Al riguardo è da specificare che per le copie analogiche il legislatore richiede l'attestazione di conformità pena la non utilizzabilità in giudizio della copia.
Invero l'art. 25 bis D. Lgs. N. 546/1992 al comma 5 bis così statuisce: " il giudice non tiene conto degli atti e dei documenti su supporto cartaceo dei quali non è depositata nel fascicolo telematico la copia informatica, anche per immagine, munita di attestazione di conformità al documento analogico detenuto dal difensore."
In applicazione di tale norma si ritiene pertanto non provata la notifica dell'ingiunzione di pagamento e si accoglie il ricorso annullando l'atto impugnato .
Le spese vengono compensate considerato che il motivo per cui il ricorso viene accolto è di natura procedurale e non di merito.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e , per l'effetto, annulla l'atto impugnato. Spese compensate. Così deciso il 19.1.2026 Giudice Monocratico Anna Vasquez