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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 28/05/2025, n. 2350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2350 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
R.G. 4440/2021
VERBALE DI UDIENZA DEL 28/05/2025
Person Dinanzi al dott. Francesco Rossini, con l'affiancamento del GOP, dott. Gennaro Pagano e del dott. , sono comparsi: Persona_2
- per parte appellante, l'avv. Silvio De Furia, per delega dell'avv. Gisonna Antonella;
- per parte appellata il dott. Angelo Marotta, per delega dell'avv. Carmine Gruosso.
I difensori si riportano ai rispettivi scritti e alle conclusioni ivi rassegnate contestando le conclusioni di controparte precisate le conclusioni discutono oralmente la causa.
Dopo breve dis cussi one oral e, il Giudice si riti ra i n camera di consiglio per l a decisione, autorizzando i difensori ad allontanarsi e avvertendoli che all'esito della camera di cons igli o l a decisi one s arà resa al verbal e, per cui anche in l oro assenza non sarà dat a com uni cazi one.
All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone let tura e deposit andol a al fascicolo t el em ati co.
Il Giudice
Francesco Rossin i
1
R.G. n. 4440/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Francesco Rossini, in funzione di giudice dell'appello, all'esito dell'udienza di discussione del 28.05.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile ordinaria iscritta al n.4440/2021, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 4928/2020 del Giudice di Pace di Salerno, depositata il 04.12.2020 e pubblicata in pari data, vertente
TRA
, (cf ), rappresentata e difesa dall'avv. Antonella Parte_1 C.F._1
Gisonna, giusto mandato a margine dell'atto di appello, elettivamente domiciliata presso lo
Studio del predetto difensore in Salerno, alla via Scuola Eleatica n.1;
APPELLANTE
E
, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso, giusta procura Controparte_1
generale ad lites rep. n. 26841/2021, sia congiuntamente che disgiuntamente – dall'avv.to
Aniello Di Mauro e avv.to Carmine Gruosso dell'Avvocatura comunale, con questi elettivamente domiciliato in Salerno via Roma, presso il Palazzo di città;
APPELLATO
CONCLUSIONI: Come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni e discussione del
28.05.2025
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con atto di citazione in appello regolarmente notificato, proponeva appello Parte_1
avverso la sentenza n.4928/2020 depositata e pubblicata il 04.12.20, resa dal Giudice di Pace di
Salerno, con la quale, previo riconoscimento di un concorso di colpa dell'attrice pari al 50%,
2 veniva accolta la domanda attorea e dichiarata la responsabilità ex art. 2051 c.c. del CP_1
, con la condanna al pagamento di euro 350,00 oltre interessi, oltre le spese di lite.
[...]
1.2.Con l'unico motivo di appello deduceva un'erronea valutazione dei fatti e del materiale probatorio da parte del giudice di prime cure sostenendo che, a differenza di quanto ricostruito dal giudice di Pace, la responsabilità del sinistro oggetto di causa andava esclusivamente attribuita al per omessa manutenzione del tratto stradale luogo del sinistro. Controparte_1
1.3.Pertanto, cosi concludeva: “Piaccia all'On. Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione e deduzione reietta, ritenere fondati i motivi esposti con il presente gravame, e per
l'effetto riformare parzialmente la sentenza impugnata accogliendo in toto la domanda attrice, condannando il , in persona del Sindaco pro tempore, al risarcimento di tutti Controparte_1
i danni materiali riportati dal veicolo attoreo e quantificati in euro 701,50 (da cui si detrae la somma di euro 350,00 riconosciuta dal Giudice di Pace di Salerno su basi concorsuali (50%) e quindi per la somma restante di euro 350,00 in occasione del sinistro che oggi ci occupa, ovvero di quelle somme minori o superiori che verrà ritenuta di giustizia, oltre la rivalutazione del danno secondo i dati ISTAT ed interessi legali sulle somme così rivalutate, con decorrenza dla giorno dell'evento dannoso fino all'effettivo soddisfo, contenendo, in ogni caso le domande tutte, anche nel loro cumulo, nei limiti della competenza rationae valoris della adito Giudice di pace. Con vittoria di spese, onorari e competenze del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario ex art. 93 cpc e con sentenza provvisoriamente esecutiva ex art.92 cpc”.
2. Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva il spiegando appello Controparte_1
incidentale; nello specifico deduceva che la responsabilità del sinistro era esclusivamente imputabile alla condotta negligente e colposa della danneggiata, che procedeva senza prestare la dovuta attenzione.
2.1. Pertanto, concludeva rassegnando le seguenti conclusioni: “in via principale l'accoglimento dell'appello incidentale, con riforma dell'impugnata sentenza, rigettare la domanda attorea, siccome infondata in fatto e in diritto;
- condannare l'odierna appellante ai sensi dell'ar. 96 comma 3 c.p.c., anche per il presente grado;
- in via gradata, nella denegata ipotesi di ritenuta corresponsabilità del , condannare quest'ultimo al risarcimento dei danni Controparte_1
nella misura che risultasse provata;
- vinte le spese, anche generali, e competenze di lite per entrambi i gradi di giudizio”.
3 3. Acquisito il fascicolo di primo grado, assegnato il processo allo scrivente magistrato, la causa
è stata discussa e decisa all'odierna udienza ex art. 281 sexies c.p.c.
***
1. Sia l'appello principale che quello incidentale sono infondati e vanno rigettati, avendo il giudice di prime cure fatto buon governo dei principi di diritto applicabili al caso di specie, in ragione delle risultanze istruttorie complessivamente valutate.
2. Va premesso che, correttamente, il Giudice di Pace ha qualificato la domanda proposta dall'attrice come azione di risarcimento del danno di cui all'art. 2051 c.c. dato che quest'ultima ha fatto valere la responsabilità del convenuto in qualità di custode della strada ove si CP_1
è verificato il sinistro.
2.1. E' indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità che la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, ex art. 2051 c.c., prescinde dall'accertamento del carattere colposo dell'attività del custode, avendo natura oggettiva ed essendo sufficiente per la sua configurabilità, una volta provata l'esistenza di un rapporto di custodia, che sussista il mero rapporto eziologico tra la cosa in custodia e l'evento lesivo, operando in relazione a tutti i danni da essa cagionati, sia per la sua intrinseca natura, sia per l'insorgenza in essa di agenti dannosi, essendo esclusa solo dal caso fortuito.
Come autorevolmente affermato anche dalla recente pronuncia a Sezioni Unite (v. Cass. S.U.
(sentenza n. 20943 del 30 giugno 2022), “La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode”.
2.2. E' vero, anche, che l'art. 2051 c.c. consente al custode di liberarsi della responsabilità provando il caso fortuito cioè che il danno è stato provocato da un fattore estraneo alla cosa avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità. Il caso fortuito deve essere inteso in senso molto ampio, tale da ricomprendere anche il fatto naturale (la c.d. forza maggiore), il fatto del terzo e la condotta dello stesso danneggiato.
4 In effetti, la considerazione della condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa,
è imposta dall'art. 1227 c.c. (applicabile all'ambito della responsabilità extracontrattuale in forza del richiamo di cui art. 2056 c.c.) che al comma 1 stabilisce che il risarcimento è diminuito se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno ed, al comma 2, che il risarcimento non è dovuto per i danni cd. conseguenza che il danneggiato avrebbe potuto evitare utilizzando l'ordinaria diligenza e tanto in ragione di un dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost..
In applicazione del combinato disposto degli artt. 2051 e 1227 comma 1 c.c. la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che "quanto più la situazione di danno è suscettibile di essere prevista
e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente prevedibili in rapporto alle circostanze tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso"
(cfr. Cass. Civ. ord. n. 6554 del 10/03/2021); sicché, tanto più una cosa è intrinsecamente pericolosa tanto più è suscettibile di essere evitata per cui ove il danneggiato non adotti la cautela richiesta per evitare il danno che potrebbe conseguire dall'interazione con la cosa allora lo stesso è imputabile al suo comportamento negligente o, comunque, gli è imputabile la quota di danno che avrebbe potuto evitare con un comportamento di ordinaria diligenza, ravvisandosi, in tal caso un concorso causale, di cui art. 1227 comma c.c., nella verificazione del danno cd. evento tra il suo comportamento e la cosa.
2.3. Così, la condotta del danneggiato, nel rapporto con la cosa, potrà atteggiarsi diversamente a seconda del grado di incidenza causale che essa ha assunto sull'evento dannoso.
La valutazione di quanto sopra va effettuata, naturalmente, in relazione al tipo di bene ed all'affidamento che era ragionevole porre nell'utilizzo ordinario di quello specifico bene demaniale, con riguardo alle peculiari condizioni di luogo e di tempo dell'occorso.
2.4. Questo Tribunale ritiene di uniformarsi all'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2051 c.c., che considera il comportamento del danneggiato alla luce del principio di autoresponsabilità (art.2 cost.).
3. Ciò posto, venendo al caso di specie, deve ritenersi provato - alla stregua della espletata istruttoria in primo grado – che in data 17.12.2018 alle ore 18.30 circa in Salerno, il veicolo
5 Citroen di proprietà di riportava alcuni danni a causa di un avvallamento della Parte_1
sede stradale non segnalato.
3.1. Si rimanda, in primo luogo, alla deposizione testimoniale resa da , Testimone_1
indifferente, sulla genuinità delle cui dichiarazioni non vi è ragione di dubitare, che ha confermato per conoscenza diretta la dinamica del sinistro come descritta in citazione, individuando nella presenza di un dissesto del manto stradale la causa dei danni riportati dal veicolo di proprietà dell'attrice.
Il teste ha riferito della presenza del dislivello, non segnalato, e dei danni riportati dall'autoveicolo a causa dello stesso, riconoscendo anche la documentazione fotografica.
Per completezza, si riporta stralcio della dichiarazione resa all'udienza del 19.02.2020:
“Era novembre 2018, tra le 18,30 e le 19.00. Mi trovavo in auto, dietro l'auto condotta dalla sig.ra .ho visto ad un certo punto, sobbalzare l'auto dinnanzi a me, condotta dalla sig.ra CP_2
la quale poco dopo arrestava la marcia….sul manto stradale era presente un dislivello, Pt_1
che riconosco essere quello indicato nei reperti fotografici mostratemi, e che al momento dell'evento non era segnalato né visibile per scarsa illuminazione… confermo che la non individuazione dell'avvallamento era dovuta anche al colore dell'asfalto, simile a quello del restante e circostante manto stradale”.
3.2. Dalla documentazione e dagli evidenti rilievi fotografici in atti ritraenti il teatro del sinistro, deve innanzitutto evidenziarsi che sul tratto di strada – lungo via A. Sorrentino in Salerno - percorso dall'appellante, era presente un avvallamento al lato sinistro della carreggiata (cfr documentazione fotografica allegata al fascicolo di primo grado), che creava una depressione del manto stradale non facilmente visibile, poiché cromaticamente simile allo stesso.
Quindi, seppur l'avvallamento de quo era di medie dimensioni si confondeva con il resto dell'asfalto, in quanto di colore e materiale simile al resto del manto stradale.
Quindi la peculiarità della deformazione del manto stradale ove era presente l'avvallamento
(cromaticamente simile al resto della strada – circostanza confermata anche dal teste ), Tes_1
rendeva difficile cogliere la stessa, da parte della sig.ra Pt_1
3.3. Parte attrice ha dunque fornito adeguata dimostrazione di tutti i presupposti per la applicazione della norma:
6 a) sussiste di certo il rapporto di custodia tra la strada ove è avvenuto il sinistro e la Provincia di
Salerno, trattandosi di immobile legato da una evidente e comunque pacifica situazione di appartenenza all'ente convenuto;
b) sussiste un oggettivo dinamismo intrinseco della cosa, di fatto conseguente alla presenza di dissesti stradali derivanti da movimenti franosi lasciati privi di riparazione e non specificamente segnalati nella loro pericolosità;
c) sussiste il nesso causale tra il dinamismo della cosa e l'evento dannoso, atteso che ove il custode avesse sostituito la sua attività omissiva con un'azione positiva concreta (cioè con un'attività preventiva di adeguato livellamento del manto stradale ovvero di posizionamento a regola d'arte di specifici segnali del pericolo) l'evento dannoso - in forza di una giudizio prognostico altamente attendibile - non si sarebbe verificato (in assenza dello sfalsamento, in sostanza, l'auto dell'attrice non avrebbe riportato danni).
3.4. La detta presunzione -come detto- potrebbe essere esclusa soltanto se l'ente convenuto - trattandosi di situazione di pericolo immanentemente connessa alla struttura e/o alla pertinenza del bene- dimostrasse di avere posto in essere tutta la normale attività di vigilanza e manutenzione, esigibile in relazione alla specificità della cosa (così provando in via presuntiva che la situazione pericolosa si è originata in modo assolutamente imprevedibile ed inevitabile e, dunque, per caso fortuito).
CP_ Nel caso di specie, per converso, può ritenersi addirittura acquisito agli atti, da un lato, che l convenuto - lungi dall'aver posto in essere la normale dovuta attività di manutenzione - è rimasta inerte pur di fronte all'evidente stato di precarietà del tratto stradale interessato da evidente irregolarità: a maggior ragione trattandosi di un tratto di strada di frequente utilizzazione (unisce diversi centri abitati) avrebbe dovuto presentare i caratteri della transitabilità senza insidie.
3.5 Attese le circostanze in cui è avvenuto il sinistro, sebbene non possa ascriversi all'attrice un'esclusiva responsabilità, così rigettandosi l'appello incidentale del , può di Controparte_1
certo ravvisarsi un concorso di colpa della stessa ai sensi dell'art. 1227 co 1, da ritenersi congruo nella misura del 50%.
Rilevano, in tal senso, le seguenti evidenze probatorie: A) la sig.ra avrebbe dovuto Pt_1
adeguarsi allo stato dei luoghi: nell'immediatezza dell'accaduto erano presenti le strisce pedonali;
le condizioni di luce non erano delle migliori (ore 18.30 di novembre). Inoltre, a causa
7 della presenza di auto posizionate sul lato sinistro della carreggiata, l'autovettura condotta dall'attrice era costretta a spostarsi sulla sinistra;
manovra che avrebbe dovuto indurre a maggiore prudenza, riducendo ancora la velocità di marcia.
Si riporta stralcio della deposizione resa dal menzionato teste sul punto: “…L'andatura dell'auto era di circa 40 km/h e poiché la corsia destra era impegnata dalle auto parcheggiate ci trovavamo a percorrere la corsia di sinistra…confermo che l'auto della danneggiata procedeva
a velocità moderata in quanto in prossimità delle strisce pedonali. Confermo che era assente la segnaletica stradale di pericolo…”.
4.In conclusione, alla luce dell'evidenza probatoria complessivamente acquisita in primo grado, la condotta del è stata negligente, non avendo posto in essere le attività adeguate alla CP_1
natura della cosa e alle circostanze del caso concreto, non avendo adottato tutte le misure idonee a prevenire che il bene demaniale presentasse per l'utente una situazione di pericolo e arrecasse danno, al fine di far valere la propria mancanza di colpa;
mentre, la sig.ra non Pt_1
adeguandosi alle condizioni di stato e di luoghi, anche in ragione della scarsa visibilità e della presenza di altre auto che costringevano all'invasione della corsia di sinistra, ha contribuito casualmente alla verificazione del sinistro, non mantenendo un'andatura consona allo stato dei luoghi che avrebbe certamente consentito di limitare i danni.
4.1 Il concorso di colpa del danneggiato, nella causazione del sinistro (inteso come danno evento) sotto il profilo del nesso di causalità ex art. 1227 c.c., si traduce come sopra già evidenziato in una corresponsabilità tra custode e danneggiato, nessuna risultando assorbente rispetto all'altra, avendo piuttosto concorso entrambe alla determinazione dell'evento.
4.2 Alla luce di quanto esposto, pertanto, deve ribadirsi che il primo giudice ha ritenuto correttamente la responsabilità concorrente in egual misura della danneggiata e del in CP_1
ordine all'evento lesivo.
5. Per le ragioni suesposte segue il rigetto sia dell'appello principale che di quello incidentale.
6. Venendo alle spese di lite va premesso che in materia di liquidazione delle spese giudiziali, il giudice d'appello – in caso di rigetto del gravame – non può modificare la decisione sulle spese processuali di primo grado senza un motivo specifico di impugnazione (Cass. n. 17222/2024).
Quanto alle spese del presente grado di appello, considerata la soccombenza reciproca, sussistono giuste ragioni di integrale compensazione fra le parti ai sensi dell'art. 92 terzo comma c.p.c..
8 7. l rigetto dell'impugnazione proposta in via principale e di quella proposta in via incidentale comporta che parte appellante e parte appellata siano tenute al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello versato per le impugnazioni principale e incidentale, a mente dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 (come modificato dalla L.
n. 228/2012).
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Salerno -in funzione di Giudice di Appello - disattesa ogni diversa istanza così provvede:
A) rigetta l'appello principale;
B) rigetta l'appello incidentale;
C) compensa integralmente fra le parti le spese del presente grado di giudizio;
D) si dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13 co.
1-quater del D.P.R. 30.5.2002 n.115 come introdotto dall'art.
1. Co.17 dalla Legge 24.12.2012 n.228, dei presupposti perché l'appellante principale e l'appellante incidentale siano tenuti a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale e per quella incidentale.
Così deciso in Salerno, in data 28/05/2025
Il Giudice
Francesco Rossini
9
SECONDA SEZIONE CIVILE
R.G. 4440/2021
VERBALE DI UDIENZA DEL 28/05/2025
Person Dinanzi al dott. Francesco Rossini, con l'affiancamento del GOP, dott. Gennaro Pagano e del dott. , sono comparsi: Persona_2
- per parte appellante, l'avv. Silvio De Furia, per delega dell'avv. Gisonna Antonella;
- per parte appellata il dott. Angelo Marotta, per delega dell'avv. Carmine Gruosso.
I difensori si riportano ai rispettivi scritti e alle conclusioni ivi rassegnate contestando le conclusioni di controparte precisate le conclusioni discutono oralmente la causa.
Dopo breve dis cussi one oral e, il Giudice si riti ra i n camera di consiglio per l a decisione, autorizzando i difensori ad allontanarsi e avvertendoli che all'esito della camera di cons igli o l a decisi one s arà resa al verbal e, per cui anche in l oro assenza non sarà dat a com uni cazi one.
All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone let tura e deposit andol a al fascicolo t el em ati co.
Il Giudice
Francesco Rossin i
1
R.G. n. 4440/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Francesco Rossini, in funzione di giudice dell'appello, all'esito dell'udienza di discussione del 28.05.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile ordinaria iscritta al n.4440/2021, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 4928/2020 del Giudice di Pace di Salerno, depositata il 04.12.2020 e pubblicata in pari data, vertente
TRA
, (cf ), rappresentata e difesa dall'avv. Antonella Parte_1 C.F._1
Gisonna, giusto mandato a margine dell'atto di appello, elettivamente domiciliata presso lo
Studio del predetto difensore in Salerno, alla via Scuola Eleatica n.1;
APPELLANTE
E
, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso, giusta procura Controparte_1
generale ad lites rep. n. 26841/2021, sia congiuntamente che disgiuntamente – dall'avv.to
Aniello Di Mauro e avv.to Carmine Gruosso dell'Avvocatura comunale, con questi elettivamente domiciliato in Salerno via Roma, presso il Palazzo di città;
APPELLATO
CONCLUSIONI: Come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni e discussione del
28.05.2025
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con atto di citazione in appello regolarmente notificato, proponeva appello Parte_1
avverso la sentenza n.4928/2020 depositata e pubblicata il 04.12.20, resa dal Giudice di Pace di
Salerno, con la quale, previo riconoscimento di un concorso di colpa dell'attrice pari al 50%,
2 veniva accolta la domanda attorea e dichiarata la responsabilità ex art. 2051 c.c. del CP_1
, con la condanna al pagamento di euro 350,00 oltre interessi, oltre le spese di lite.
[...]
1.2.Con l'unico motivo di appello deduceva un'erronea valutazione dei fatti e del materiale probatorio da parte del giudice di prime cure sostenendo che, a differenza di quanto ricostruito dal giudice di Pace, la responsabilità del sinistro oggetto di causa andava esclusivamente attribuita al per omessa manutenzione del tratto stradale luogo del sinistro. Controparte_1
1.3.Pertanto, cosi concludeva: “Piaccia all'On. Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione e deduzione reietta, ritenere fondati i motivi esposti con il presente gravame, e per
l'effetto riformare parzialmente la sentenza impugnata accogliendo in toto la domanda attrice, condannando il , in persona del Sindaco pro tempore, al risarcimento di tutti Controparte_1
i danni materiali riportati dal veicolo attoreo e quantificati in euro 701,50 (da cui si detrae la somma di euro 350,00 riconosciuta dal Giudice di Pace di Salerno su basi concorsuali (50%) e quindi per la somma restante di euro 350,00 in occasione del sinistro che oggi ci occupa, ovvero di quelle somme minori o superiori che verrà ritenuta di giustizia, oltre la rivalutazione del danno secondo i dati ISTAT ed interessi legali sulle somme così rivalutate, con decorrenza dla giorno dell'evento dannoso fino all'effettivo soddisfo, contenendo, in ogni caso le domande tutte, anche nel loro cumulo, nei limiti della competenza rationae valoris della adito Giudice di pace. Con vittoria di spese, onorari e competenze del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario ex art. 93 cpc e con sentenza provvisoriamente esecutiva ex art.92 cpc”.
2. Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva il spiegando appello Controparte_1
incidentale; nello specifico deduceva che la responsabilità del sinistro era esclusivamente imputabile alla condotta negligente e colposa della danneggiata, che procedeva senza prestare la dovuta attenzione.
2.1. Pertanto, concludeva rassegnando le seguenti conclusioni: “in via principale l'accoglimento dell'appello incidentale, con riforma dell'impugnata sentenza, rigettare la domanda attorea, siccome infondata in fatto e in diritto;
- condannare l'odierna appellante ai sensi dell'ar. 96 comma 3 c.p.c., anche per il presente grado;
- in via gradata, nella denegata ipotesi di ritenuta corresponsabilità del , condannare quest'ultimo al risarcimento dei danni Controparte_1
nella misura che risultasse provata;
- vinte le spese, anche generali, e competenze di lite per entrambi i gradi di giudizio”.
3 3. Acquisito il fascicolo di primo grado, assegnato il processo allo scrivente magistrato, la causa
è stata discussa e decisa all'odierna udienza ex art. 281 sexies c.p.c.
***
1. Sia l'appello principale che quello incidentale sono infondati e vanno rigettati, avendo il giudice di prime cure fatto buon governo dei principi di diritto applicabili al caso di specie, in ragione delle risultanze istruttorie complessivamente valutate.
2. Va premesso che, correttamente, il Giudice di Pace ha qualificato la domanda proposta dall'attrice come azione di risarcimento del danno di cui all'art. 2051 c.c. dato che quest'ultima ha fatto valere la responsabilità del convenuto in qualità di custode della strada ove si CP_1
è verificato il sinistro.
2.1. E' indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità che la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, ex art. 2051 c.c., prescinde dall'accertamento del carattere colposo dell'attività del custode, avendo natura oggettiva ed essendo sufficiente per la sua configurabilità, una volta provata l'esistenza di un rapporto di custodia, che sussista il mero rapporto eziologico tra la cosa in custodia e l'evento lesivo, operando in relazione a tutti i danni da essa cagionati, sia per la sua intrinseca natura, sia per l'insorgenza in essa di agenti dannosi, essendo esclusa solo dal caso fortuito.
Come autorevolmente affermato anche dalla recente pronuncia a Sezioni Unite (v. Cass. S.U.
(sentenza n. 20943 del 30 giugno 2022), “La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode”.
2.2. E' vero, anche, che l'art. 2051 c.c. consente al custode di liberarsi della responsabilità provando il caso fortuito cioè che il danno è stato provocato da un fattore estraneo alla cosa avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità. Il caso fortuito deve essere inteso in senso molto ampio, tale da ricomprendere anche il fatto naturale (la c.d. forza maggiore), il fatto del terzo e la condotta dello stesso danneggiato.
4 In effetti, la considerazione della condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa,
è imposta dall'art. 1227 c.c. (applicabile all'ambito della responsabilità extracontrattuale in forza del richiamo di cui art. 2056 c.c.) che al comma 1 stabilisce che il risarcimento è diminuito se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno ed, al comma 2, che il risarcimento non è dovuto per i danni cd. conseguenza che il danneggiato avrebbe potuto evitare utilizzando l'ordinaria diligenza e tanto in ragione di un dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost..
In applicazione del combinato disposto degli artt. 2051 e 1227 comma 1 c.c. la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che "quanto più la situazione di danno è suscettibile di essere prevista
e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente prevedibili in rapporto alle circostanze tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso"
(cfr. Cass. Civ. ord. n. 6554 del 10/03/2021); sicché, tanto più una cosa è intrinsecamente pericolosa tanto più è suscettibile di essere evitata per cui ove il danneggiato non adotti la cautela richiesta per evitare il danno che potrebbe conseguire dall'interazione con la cosa allora lo stesso è imputabile al suo comportamento negligente o, comunque, gli è imputabile la quota di danno che avrebbe potuto evitare con un comportamento di ordinaria diligenza, ravvisandosi, in tal caso un concorso causale, di cui art. 1227 comma c.c., nella verificazione del danno cd. evento tra il suo comportamento e la cosa.
2.3. Così, la condotta del danneggiato, nel rapporto con la cosa, potrà atteggiarsi diversamente a seconda del grado di incidenza causale che essa ha assunto sull'evento dannoso.
La valutazione di quanto sopra va effettuata, naturalmente, in relazione al tipo di bene ed all'affidamento che era ragionevole porre nell'utilizzo ordinario di quello specifico bene demaniale, con riguardo alle peculiari condizioni di luogo e di tempo dell'occorso.
2.4. Questo Tribunale ritiene di uniformarsi all'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2051 c.c., che considera il comportamento del danneggiato alla luce del principio di autoresponsabilità (art.2 cost.).
3. Ciò posto, venendo al caso di specie, deve ritenersi provato - alla stregua della espletata istruttoria in primo grado – che in data 17.12.2018 alle ore 18.30 circa in Salerno, il veicolo
5 Citroen di proprietà di riportava alcuni danni a causa di un avvallamento della Parte_1
sede stradale non segnalato.
3.1. Si rimanda, in primo luogo, alla deposizione testimoniale resa da , Testimone_1
indifferente, sulla genuinità delle cui dichiarazioni non vi è ragione di dubitare, che ha confermato per conoscenza diretta la dinamica del sinistro come descritta in citazione, individuando nella presenza di un dissesto del manto stradale la causa dei danni riportati dal veicolo di proprietà dell'attrice.
Il teste ha riferito della presenza del dislivello, non segnalato, e dei danni riportati dall'autoveicolo a causa dello stesso, riconoscendo anche la documentazione fotografica.
Per completezza, si riporta stralcio della dichiarazione resa all'udienza del 19.02.2020:
“Era novembre 2018, tra le 18,30 e le 19.00. Mi trovavo in auto, dietro l'auto condotta dalla sig.ra .ho visto ad un certo punto, sobbalzare l'auto dinnanzi a me, condotta dalla sig.ra CP_2
la quale poco dopo arrestava la marcia….sul manto stradale era presente un dislivello, Pt_1
che riconosco essere quello indicato nei reperti fotografici mostratemi, e che al momento dell'evento non era segnalato né visibile per scarsa illuminazione… confermo che la non individuazione dell'avvallamento era dovuta anche al colore dell'asfalto, simile a quello del restante e circostante manto stradale”.
3.2. Dalla documentazione e dagli evidenti rilievi fotografici in atti ritraenti il teatro del sinistro, deve innanzitutto evidenziarsi che sul tratto di strada – lungo via A. Sorrentino in Salerno - percorso dall'appellante, era presente un avvallamento al lato sinistro della carreggiata (cfr documentazione fotografica allegata al fascicolo di primo grado), che creava una depressione del manto stradale non facilmente visibile, poiché cromaticamente simile allo stesso.
Quindi, seppur l'avvallamento de quo era di medie dimensioni si confondeva con il resto dell'asfalto, in quanto di colore e materiale simile al resto del manto stradale.
Quindi la peculiarità della deformazione del manto stradale ove era presente l'avvallamento
(cromaticamente simile al resto della strada – circostanza confermata anche dal teste ), Tes_1
rendeva difficile cogliere la stessa, da parte della sig.ra Pt_1
3.3. Parte attrice ha dunque fornito adeguata dimostrazione di tutti i presupposti per la applicazione della norma:
6 a) sussiste di certo il rapporto di custodia tra la strada ove è avvenuto il sinistro e la Provincia di
Salerno, trattandosi di immobile legato da una evidente e comunque pacifica situazione di appartenenza all'ente convenuto;
b) sussiste un oggettivo dinamismo intrinseco della cosa, di fatto conseguente alla presenza di dissesti stradali derivanti da movimenti franosi lasciati privi di riparazione e non specificamente segnalati nella loro pericolosità;
c) sussiste il nesso causale tra il dinamismo della cosa e l'evento dannoso, atteso che ove il custode avesse sostituito la sua attività omissiva con un'azione positiva concreta (cioè con un'attività preventiva di adeguato livellamento del manto stradale ovvero di posizionamento a regola d'arte di specifici segnali del pericolo) l'evento dannoso - in forza di una giudizio prognostico altamente attendibile - non si sarebbe verificato (in assenza dello sfalsamento, in sostanza, l'auto dell'attrice non avrebbe riportato danni).
3.4. La detta presunzione -come detto- potrebbe essere esclusa soltanto se l'ente convenuto - trattandosi di situazione di pericolo immanentemente connessa alla struttura e/o alla pertinenza del bene- dimostrasse di avere posto in essere tutta la normale attività di vigilanza e manutenzione, esigibile in relazione alla specificità della cosa (così provando in via presuntiva che la situazione pericolosa si è originata in modo assolutamente imprevedibile ed inevitabile e, dunque, per caso fortuito).
CP_ Nel caso di specie, per converso, può ritenersi addirittura acquisito agli atti, da un lato, che l convenuto - lungi dall'aver posto in essere la normale dovuta attività di manutenzione - è rimasta inerte pur di fronte all'evidente stato di precarietà del tratto stradale interessato da evidente irregolarità: a maggior ragione trattandosi di un tratto di strada di frequente utilizzazione (unisce diversi centri abitati) avrebbe dovuto presentare i caratteri della transitabilità senza insidie.
3.5 Attese le circostanze in cui è avvenuto il sinistro, sebbene non possa ascriversi all'attrice un'esclusiva responsabilità, così rigettandosi l'appello incidentale del , può di Controparte_1
certo ravvisarsi un concorso di colpa della stessa ai sensi dell'art. 1227 co 1, da ritenersi congruo nella misura del 50%.
Rilevano, in tal senso, le seguenti evidenze probatorie: A) la sig.ra avrebbe dovuto Pt_1
adeguarsi allo stato dei luoghi: nell'immediatezza dell'accaduto erano presenti le strisce pedonali;
le condizioni di luce non erano delle migliori (ore 18.30 di novembre). Inoltre, a causa
7 della presenza di auto posizionate sul lato sinistro della carreggiata, l'autovettura condotta dall'attrice era costretta a spostarsi sulla sinistra;
manovra che avrebbe dovuto indurre a maggiore prudenza, riducendo ancora la velocità di marcia.
Si riporta stralcio della deposizione resa dal menzionato teste sul punto: “…L'andatura dell'auto era di circa 40 km/h e poiché la corsia destra era impegnata dalle auto parcheggiate ci trovavamo a percorrere la corsia di sinistra…confermo che l'auto della danneggiata procedeva
a velocità moderata in quanto in prossimità delle strisce pedonali. Confermo che era assente la segnaletica stradale di pericolo…”.
4.In conclusione, alla luce dell'evidenza probatoria complessivamente acquisita in primo grado, la condotta del è stata negligente, non avendo posto in essere le attività adeguate alla CP_1
natura della cosa e alle circostanze del caso concreto, non avendo adottato tutte le misure idonee a prevenire che il bene demaniale presentasse per l'utente una situazione di pericolo e arrecasse danno, al fine di far valere la propria mancanza di colpa;
mentre, la sig.ra non Pt_1
adeguandosi alle condizioni di stato e di luoghi, anche in ragione della scarsa visibilità e della presenza di altre auto che costringevano all'invasione della corsia di sinistra, ha contribuito casualmente alla verificazione del sinistro, non mantenendo un'andatura consona allo stato dei luoghi che avrebbe certamente consentito di limitare i danni.
4.1 Il concorso di colpa del danneggiato, nella causazione del sinistro (inteso come danno evento) sotto il profilo del nesso di causalità ex art. 1227 c.c., si traduce come sopra già evidenziato in una corresponsabilità tra custode e danneggiato, nessuna risultando assorbente rispetto all'altra, avendo piuttosto concorso entrambe alla determinazione dell'evento.
4.2 Alla luce di quanto esposto, pertanto, deve ribadirsi che il primo giudice ha ritenuto correttamente la responsabilità concorrente in egual misura della danneggiata e del in CP_1
ordine all'evento lesivo.
5. Per le ragioni suesposte segue il rigetto sia dell'appello principale che di quello incidentale.
6. Venendo alle spese di lite va premesso che in materia di liquidazione delle spese giudiziali, il giudice d'appello – in caso di rigetto del gravame – non può modificare la decisione sulle spese processuali di primo grado senza un motivo specifico di impugnazione (Cass. n. 17222/2024).
Quanto alle spese del presente grado di appello, considerata la soccombenza reciproca, sussistono giuste ragioni di integrale compensazione fra le parti ai sensi dell'art. 92 terzo comma c.p.c..
8 7. l rigetto dell'impugnazione proposta in via principale e di quella proposta in via incidentale comporta che parte appellante e parte appellata siano tenute al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello versato per le impugnazioni principale e incidentale, a mente dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 (come modificato dalla L.
n. 228/2012).
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Salerno -in funzione di Giudice di Appello - disattesa ogni diversa istanza così provvede:
A) rigetta l'appello principale;
B) rigetta l'appello incidentale;
C) compensa integralmente fra le parti le spese del presente grado di giudizio;
D) si dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13 co.
1-quater del D.P.R. 30.5.2002 n.115 come introdotto dall'art.
1. Co.17 dalla Legge 24.12.2012 n.228, dei presupposti perché l'appellante principale e l'appellante incidentale siano tenuti a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale e per quella incidentale.
Così deciso in Salerno, in data 28/05/2025
Il Giudice
Francesco Rossini
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