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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/07/2025, n. 6909 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6909 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2874/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
II SEZIONE CIVILE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA, IN PERSONA DELLA DOTT.SSA
MARIA GABRIELLA FRALLICCIARDI
HA PRONUNCIATO LA SEGUENTE
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 2874/2023
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso, giusta mandato in calce Parte_1 C.F._1
all'atto di citazione in opposizione, dall'avv. Salvatore Maddaloni (C.F.: ) C.F._2
OPPONENTE
E
(P. Iva Gruppo Kruk Italia , C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura alle liti in calce al ricorso per decreto ingiuntivo, dagli avv.ti Raffaele Zurlo (C.F. ) ed Andrea Ornati (C.F. C.F._3
C.F._4
OPPOSTA
Oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 8399/2022 emesso dal Tribunale di Napoli in data
22.11.2022.
Conclusioni: come da atti di causa e note di trattazione scritta per l'udienza del 15 aprile 2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 8399/2022 emesso in data 22.11.2022, questo Tribunale ingiungeva a il pagamento, in favore di pretesa cessionaria di un portafoglio di Parte_1 Controparte_1
crediti nella titolarità di Banca Ifis S.p.A., della somma di € 6.406,33 - oltre interessi al tasso legale dalla notifica del decreto al soddisfo e spese del procedimento di ingiunzione - a titolo di capitale residuo dovuto in relazione al contratto di finanziamento n. 10615960, dell'importo di € 11.592,01, concluso in data 10.02.2012 con Compass S.p.A. (titolare originaria del credito, oggetto di successiva cessione in favore di Banca Ifis S.p.A.).
Avverso detto decreto proponeva opposizione l'ingiunto, il quale, in via preliminare di merito, eccepiva il difetto di prova della titolarità, in capo all'opposta, del credito azionato in via monitoria;
contestava, inoltre, l'omessa comunicazione al debitore della decadenza dal beneficio del termine, nonché l'errata condotta dell'istituto di credito, il quale, in ragione della intervenuta dichiarazione di fallimento del debitore, avrebbe dovuto avanzare le proprie pretese creditorie nell'ambito della procedura concorsuale relativa al . Pt_1
Su tali assunti, chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese di lite.
Si costituiva l'opposta, deducendo l'infondatezza degli avversi assunti e chiedendo il rigetto dell'opposizione, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto;
in subordine, chiedeva la pronuncia nel merito della pretesa creditoria azionata, con condanna dell'opponente al pagamento della somma dovuta ritenuta in giustizia.
Istruita la causa mediante l'acquisizione della documentazione prodotta, con provvedimento reso dell'esito dell'udienza cartolare del 15 aprile 2025, questo giudice ha trattenuto la causa in decisione, concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali, con decorrenza dal successivo 17 aprile.
Si osserva in diritto.
1. Preliminarmente, va dato atto dell'avvenuto espletamento del procedimento di mediazione obbligatoria di cui al D.lgs. 28/2010, avendovi parte opposta provveduto in corso di causa nel termine all'uopo assegnato da questo giudice (cfr. verbale negativo depositato il 28 giugno 2024), procedimento conclusosi negativamente per la mancata partecipazione dell'opponente.
2. L'opposizione è fondata e merita accoglimento, risultando fondata l'eccezione di carenza di titolarità attiva in capo all'opposta sollevata da . Parte_1
In termini generali, giova rammentare che la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda e attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarne e provarne l'esistenza, mentre il convenuto ha l'onere di dedurne il difetto nei tempi e nei modi previsti per le eccezioni di parte (cfr., di recente, Cass. n. 943/2017).
Attenendo al merito della causa, l'eventuale carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile di ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa (Cass. n. 11744/2018).
Sul punto vale osservare, inoltre, che, sebbene ai sensi dell'art. 1260 c.c. il contratto di cessione del credito si perfeziona col consenso del cedente e del cessionario, dovendosi ritenere estraneo al rapporto il debitore ceduto, ciò non di meno, grava su quest'ultimo l'onere di accertamento non solo dell'avvenuta cessione ma anche dell'efficacia della stessa.
Ed infatti, se da un lato il debitore che paga al cedente non è liberato se paga dopo che abbia accettato la cessione o questa gli sia stata notificata o dopo che ne abbia avuto comunque conoscenza (art. 1264 c.c.), dall'altro lato lo stesso non è tenuto a pagare al preteso cessionario se la cessione non ha avuto luogo o se essa è inefficace perché in tal caso si tratta di un soggetto che non ha conseguito la titolarità del credito.
Ciò in quanto, qualora la cessione fosse nulla o inefficace, la titolarità del credito resterebbe in capo al cedente al quale, solo, il debitore sarebbe tenuto ad adempiere.
Ne consegue, che il debitore ceduto ha interesse a compiere un pagamento liberatorio e, quindi, ha sempre l'interesse a valutare l'esistenza e l'efficacia dell'atto traslativo del credito, soprattutto ove, come nella specie, la cessione gli sia stata notificata dal solo cessionario e non anche dal cedente.
Sotto altro concorrente profilo, del resto, può dirsi ormai consolidato l'orientamento della giurisprudenza, anche di legittimità, secondo cui la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1998 (t.u.b.) ha l'onere di dimostrare l'intervenuta cessione e l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (Cass. 5617/2020).
Al riguardo, deve precisarsi che, in base alla disciplina speciale dell'art. 58 T.U.B., la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avvenuta cessione esonera la cessionaria dalla notificazione al debitore ceduto, ma non necessariamente l'avvenuta pubblicazione può ritenersi sufficiente a fornire la prova dell'esistenza della cessione stessa, in quanto una cosa è l'avviso della cessione, un'altra è la prova della sua esistenza e del suo specifico contenuto (cfr. Cass., sent. n. 22268/2018, Cass., sent.
n. 2780/2019 e, da ultimo, Cass., sent. n. 17944/2023).
La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ex art. 58 T.U.B., infatti, costituisce adempimento meramente pubblicitario, estraneo e logicamente successivo all'atto dispositivo, che non prova il perfezionamento della fattispecie traslativa né produce il relativo effetto, non ha valenza costitutiva e non sana eventuali vizi dell'atto.
L'avviso in Gazzetta Ufficiale, dunque, non può, da solo, fornire la prova negoziale della convenzione tra le parti, perlomeno in tutte quelle circostanze in cui dallo stesso non sia dato evincersi con sufficiente determinatezza l'effettiva ricomprensione della pretesa creditoria azionata nell'operazione di cessioni “in blocco”.
In definitiva, sul creditore che si afferma titolare del diritto grava l'onere di dimostrare con sufficiente determinatezza non solo l'esistenza del contratto di cessione, ma anche il suo oggetto e l'inclusione del credito azionato all'interno del medesimo, mediante idonea produzione documentale (cfr. Cass., 24798/2020 e Cass., 10518/2016).
Ciò posto e passando al caso di specie, deve rilevarsi che in sede monitoria ha Controparte_1
affermato di essere divenuta titolare del credito in contestazione per effetto di un atto di cessione di un portafoglio di crediti nella titolarità di Banca Ifis S.p.A., da quest'ultima precedentemente acquistati mediate contratti di cessione intervenuti con diversi istituti di credito e, tra gli altri, con l'istituto mutuante Compass Banca S.p.A.
E tuttavia, l'odierna opposta non ha dimostrato, a monte, l'effettivo perfezionamento della prima cessione, ossia di quella che sarebbe intervenuta tra Compass Banca s.p.a. e Banca Ifis s.p.a., non avendo offerto alcun elemento di prova al riguardo, con la conseguenza che non può dirsi provato che il credito che si assume sia stato ceduto a Banca Ifis s.p.a. fosse proprio quello successivamente trasferito da quest'ultima a e fatto oggetto della pretesa Controparte_2
monitoria.
E del resto, a ben vedere, neppure vi è prova del perfezionamento del secondo trasferimento del credito in discorso.
Intanto, è agli atti solo la proposta di “contratto di cessione di crediti” (doc. 7 in produzione monitoria) che ha inviato a Banca Ifis s.p.a. e non anche l'accettazione della Controparte_2
suddetta proposta, sicchè non vi è la prova del perfezionamento del contratto di cessione tra le parti (art. 1326 c.c.).
A ciò si aggiunga che nella proposta di contratto di cessione depositata, l'esatta identificazione dei crediti ceduti è stata rimessa dai contraenti ad un allegato contrattuale, peraltro depositato presso il Notaio in data 11.10.2021, che, però, non è stato prodotto in Persona_1
giudizio (doc. 4 in produzione opposta).
Quanto al documento denominato “Lista crediti Ceduti Italcapital Banca Ifis” (doc. 8 in produzione monitoria), esso, una mera schermata, priva di intestazione e sottoscrizione, certamente non costituisce prova idonea dell'inclusione del credito in parola nel menzionato atto di trasferimento, posto che il codice identificativo del debitore ceduto, nell'atto denominato “NDG”, non appare univocamente riferibile al contratto di finanziamento sottoscritto dal Viscovo. Né, per le considerazioni su esposte, l'estratto della G.U. contenente l'avviso di cessione intervenuta tra Banca Ifis s.p.a. e può essere, di per sé solo, sufficiente a dare Controparte_2
prova dell'asserita cessione. (doc. 4 in produzione monitoria)
In definitiva, a parere del Tribunale non è stata raggiunta la prova dell'effettiva titolarità in capo all'odierna opposta del credito azionato.
Restano assorbite, dunque, tutte le ulteriori doglianze fatte valere dall'opponente.
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, l'opposizione va accolta e, per l'effetto, va revocato il decreto ingiuntivo n. 8399/2022 emesso dal Tribunale di Napoli in data 22.11.2022.
3. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo secondo le nuove tariffe di cui al Decreto Ministero Giustizia n. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022 da applicarsi a tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore (23.10.2022), tenuto conto dell'effettivo valore della causa ed applicato il valore medio di liquidazione delle varie fasi effettivamente svoltesi come previsto da detto decreto, ridotto, ai sensi dell'art. 4 del D.M. cit., in considerazione della esiguità dell'attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al N.R.G. 2874/2023, così provvede:
A) Accoglie l'opposizione e, per l'effetto:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 8399/2022 emesso e pubblicato dal Tribunale di Napoli in data 22.11.2022;
- rigetta la domanda di pagamento formulata da nei confronti di Controparte_1 Parte_1
;
[...]
B) Condanna l'opposta al pagamento, in favore dell'opponente, delle spese del giudizio di opposizione che liquida in complessivi € 2.710,00 (di cui € 2.540,00 per compensi ed € 170,00 per spese), oltre rimborso spese forfettario pari al 15% del compenso totale ex art. 2 co.2 D.M.
55/2014, oltre IVA e CPA, con attribuzione all'avv. Salvatore Maddaloni dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Napoli l'8 luglio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Gabriella Frallicciardi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
II SEZIONE CIVILE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA, IN PERSONA DELLA DOTT.SSA
MARIA GABRIELLA FRALLICCIARDI
HA PRONUNCIATO LA SEGUENTE
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 2874/2023
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso, giusta mandato in calce Parte_1 C.F._1
all'atto di citazione in opposizione, dall'avv. Salvatore Maddaloni (C.F.: ) C.F._2
OPPONENTE
E
(P. Iva Gruppo Kruk Italia , C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura alle liti in calce al ricorso per decreto ingiuntivo, dagli avv.ti Raffaele Zurlo (C.F. ) ed Andrea Ornati (C.F. C.F._3
C.F._4
OPPOSTA
Oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 8399/2022 emesso dal Tribunale di Napoli in data
22.11.2022.
Conclusioni: come da atti di causa e note di trattazione scritta per l'udienza del 15 aprile 2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 8399/2022 emesso in data 22.11.2022, questo Tribunale ingiungeva a il pagamento, in favore di pretesa cessionaria di un portafoglio di Parte_1 Controparte_1
crediti nella titolarità di Banca Ifis S.p.A., della somma di € 6.406,33 - oltre interessi al tasso legale dalla notifica del decreto al soddisfo e spese del procedimento di ingiunzione - a titolo di capitale residuo dovuto in relazione al contratto di finanziamento n. 10615960, dell'importo di € 11.592,01, concluso in data 10.02.2012 con Compass S.p.A. (titolare originaria del credito, oggetto di successiva cessione in favore di Banca Ifis S.p.A.).
Avverso detto decreto proponeva opposizione l'ingiunto, il quale, in via preliminare di merito, eccepiva il difetto di prova della titolarità, in capo all'opposta, del credito azionato in via monitoria;
contestava, inoltre, l'omessa comunicazione al debitore della decadenza dal beneficio del termine, nonché l'errata condotta dell'istituto di credito, il quale, in ragione della intervenuta dichiarazione di fallimento del debitore, avrebbe dovuto avanzare le proprie pretese creditorie nell'ambito della procedura concorsuale relativa al . Pt_1
Su tali assunti, chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese di lite.
Si costituiva l'opposta, deducendo l'infondatezza degli avversi assunti e chiedendo il rigetto dell'opposizione, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto;
in subordine, chiedeva la pronuncia nel merito della pretesa creditoria azionata, con condanna dell'opponente al pagamento della somma dovuta ritenuta in giustizia.
Istruita la causa mediante l'acquisizione della documentazione prodotta, con provvedimento reso dell'esito dell'udienza cartolare del 15 aprile 2025, questo giudice ha trattenuto la causa in decisione, concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali, con decorrenza dal successivo 17 aprile.
Si osserva in diritto.
1. Preliminarmente, va dato atto dell'avvenuto espletamento del procedimento di mediazione obbligatoria di cui al D.lgs. 28/2010, avendovi parte opposta provveduto in corso di causa nel termine all'uopo assegnato da questo giudice (cfr. verbale negativo depositato il 28 giugno 2024), procedimento conclusosi negativamente per la mancata partecipazione dell'opponente.
2. L'opposizione è fondata e merita accoglimento, risultando fondata l'eccezione di carenza di titolarità attiva in capo all'opposta sollevata da . Parte_1
In termini generali, giova rammentare che la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda e attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarne e provarne l'esistenza, mentre il convenuto ha l'onere di dedurne il difetto nei tempi e nei modi previsti per le eccezioni di parte (cfr., di recente, Cass. n. 943/2017).
Attenendo al merito della causa, l'eventuale carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile di ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa (Cass. n. 11744/2018).
Sul punto vale osservare, inoltre, che, sebbene ai sensi dell'art. 1260 c.c. il contratto di cessione del credito si perfeziona col consenso del cedente e del cessionario, dovendosi ritenere estraneo al rapporto il debitore ceduto, ciò non di meno, grava su quest'ultimo l'onere di accertamento non solo dell'avvenuta cessione ma anche dell'efficacia della stessa.
Ed infatti, se da un lato il debitore che paga al cedente non è liberato se paga dopo che abbia accettato la cessione o questa gli sia stata notificata o dopo che ne abbia avuto comunque conoscenza (art. 1264 c.c.), dall'altro lato lo stesso non è tenuto a pagare al preteso cessionario se la cessione non ha avuto luogo o se essa è inefficace perché in tal caso si tratta di un soggetto che non ha conseguito la titolarità del credito.
Ciò in quanto, qualora la cessione fosse nulla o inefficace, la titolarità del credito resterebbe in capo al cedente al quale, solo, il debitore sarebbe tenuto ad adempiere.
Ne consegue, che il debitore ceduto ha interesse a compiere un pagamento liberatorio e, quindi, ha sempre l'interesse a valutare l'esistenza e l'efficacia dell'atto traslativo del credito, soprattutto ove, come nella specie, la cessione gli sia stata notificata dal solo cessionario e non anche dal cedente.
Sotto altro concorrente profilo, del resto, può dirsi ormai consolidato l'orientamento della giurisprudenza, anche di legittimità, secondo cui la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1998 (t.u.b.) ha l'onere di dimostrare l'intervenuta cessione e l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (Cass. 5617/2020).
Al riguardo, deve precisarsi che, in base alla disciplina speciale dell'art. 58 T.U.B., la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avvenuta cessione esonera la cessionaria dalla notificazione al debitore ceduto, ma non necessariamente l'avvenuta pubblicazione può ritenersi sufficiente a fornire la prova dell'esistenza della cessione stessa, in quanto una cosa è l'avviso della cessione, un'altra è la prova della sua esistenza e del suo specifico contenuto (cfr. Cass., sent. n. 22268/2018, Cass., sent.
n. 2780/2019 e, da ultimo, Cass., sent. n. 17944/2023).
La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ex art. 58 T.U.B., infatti, costituisce adempimento meramente pubblicitario, estraneo e logicamente successivo all'atto dispositivo, che non prova il perfezionamento della fattispecie traslativa né produce il relativo effetto, non ha valenza costitutiva e non sana eventuali vizi dell'atto.
L'avviso in Gazzetta Ufficiale, dunque, non può, da solo, fornire la prova negoziale della convenzione tra le parti, perlomeno in tutte quelle circostanze in cui dallo stesso non sia dato evincersi con sufficiente determinatezza l'effettiva ricomprensione della pretesa creditoria azionata nell'operazione di cessioni “in blocco”.
In definitiva, sul creditore che si afferma titolare del diritto grava l'onere di dimostrare con sufficiente determinatezza non solo l'esistenza del contratto di cessione, ma anche il suo oggetto e l'inclusione del credito azionato all'interno del medesimo, mediante idonea produzione documentale (cfr. Cass., 24798/2020 e Cass., 10518/2016).
Ciò posto e passando al caso di specie, deve rilevarsi che in sede monitoria ha Controparte_1
affermato di essere divenuta titolare del credito in contestazione per effetto di un atto di cessione di un portafoglio di crediti nella titolarità di Banca Ifis S.p.A., da quest'ultima precedentemente acquistati mediate contratti di cessione intervenuti con diversi istituti di credito e, tra gli altri, con l'istituto mutuante Compass Banca S.p.A.
E tuttavia, l'odierna opposta non ha dimostrato, a monte, l'effettivo perfezionamento della prima cessione, ossia di quella che sarebbe intervenuta tra Compass Banca s.p.a. e Banca Ifis s.p.a., non avendo offerto alcun elemento di prova al riguardo, con la conseguenza che non può dirsi provato che il credito che si assume sia stato ceduto a Banca Ifis s.p.a. fosse proprio quello successivamente trasferito da quest'ultima a e fatto oggetto della pretesa Controparte_2
monitoria.
E del resto, a ben vedere, neppure vi è prova del perfezionamento del secondo trasferimento del credito in discorso.
Intanto, è agli atti solo la proposta di “contratto di cessione di crediti” (doc. 7 in produzione monitoria) che ha inviato a Banca Ifis s.p.a. e non anche l'accettazione della Controparte_2
suddetta proposta, sicchè non vi è la prova del perfezionamento del contratto di cessione tra le parti (art. 1326 c.c.).
A ciò si aggiunga che nella proposta di contratto di cessione depositata, l'esatta identificazione dei crediti ceduti è stata rimessa dai contraenti ad un allegato contrattuale, peraltro depositato presso il Notaio in data 11.10.2021, che, però, non è stato prodotto in Persona_1
giudizio (doc. 4 in produzione opposta).
Quanto al documento denominato “Lista crediti Ceduti Italcapital Banca Ifis” (doc. 8 in produzione monitoria), esso, una mera schermata, priva di intestazione e sottoscrizione, certamente non costituisce prova idonea dell'inclusione del credito in parola nel menzionato atto di trasferimento, posto che il codice identificativo del debitore ceduto, nell'atto denominato “NDG”, non appare univocamente riferibile al contratto di finanziamento sottoscritto dal Viscovo. Né, per le considerazioni su esposte, l'estratto della G.U. contenente l'avviso di cessione intervenuta tra Banca Ifis s.p.a. e può essere, di per sé solo, sufficiente a dare Controparte_2
prova dell'asserita cessione. (doc. 4 in produzione monitoria)
In definitiva, a parere del Tribunale non è stata raggiunta la prova dell'effettiva titolarità in capo all'odierna opposta del credito azionato.
Restano assorbite, dunque, tutte le ulteriori doglianze fatte valere dall'opponente.
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, l'opposizione va accolta e, per l'effetto, va revocato il decreto ingiuntivo n. 8399/2022 emesso dal Tribunale di Napoli in data 22.11.2022.
3. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo secondo le nuove tariffe di cui al Decreto Ministero Giustizia n. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022 da applicarsi a tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore (23.10.2022), tenuto conto dell'effettivo valore della causa ed applicato il valore medio di liquidazione delle varie fasi effettivamente svoltesi come previsto da detto decreto, ridotto, ai sensi dell'art. 4 del D.M. cit., in considerazione della esiguità dell'attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al N.R.G. 2874/2023, così provvede:
A) Accoglie l'opposizione e, per l'effetto:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 8399/2022 emesso e pubblicato dal Tribunale di Napoli in data 22.11.2022;
- rigetta la domanda di pagamento formulata da nei confronti di Controparte_1 Parte_1
;
[...]
B) Condanna l'opposta al pagamento, in favore dell'opponente, delle spese del giudizio di opposizione che liquida in complessivi € 2.710,00 (di cui € 2.540,00 per compensi ed € 170,00 per spese), oltre rimborso spese forfettario pari al 15% del compenso totale ex art. 2 co.2 D.M.
55/2014, oltre IVA e CPA, con attribuzione all'avv. Salvatore Maddaloni dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Napoli l'8 luglio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Gabriella Frallicciardi