Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 18/02/2025, n. 398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 398 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
3890/2020 Reg.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata I sezione civile in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Anna Coletti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3890/2020 R.G., avente ad oggetto appello avverso sentenza del
Giudice di Pace di Torre Annunziata n. 8709/2019 depositata in data 26.11.2019, non notificata, vertente
TRA
, nato a [...] il [...] e residente a [...], Parte_1 rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'avv. Claudio D'Alessio, presso il cui studio elettivamente domicilia in Pompei alla Via Roma n. 29
APPELLANTE
E con sede legale in Bologna alla via Stalingrado n. 45, in persona Controparte_1
del procuratore ad negotia, dott. , per atto Notar di Bologna, dott. Persona_1 Persona_2 rep. 84761 – racc. 8412, nella qualità di mandataria della ai sensi dell'art. 77 Parte_2
c.p.c., in forza di mandato irrevocabile di rappresentanza processuale e sostanziale in atti, rappresentata, assistita e difesa dall'Avv. Giovanni Battista Martelli ed elettivamente domiciliate presso il suo Studio in Napoli, alla via G. Porzio n. 4 – Centro Direzionale, Isola G/8
APPELLATA
E
, residente in [...] Controparte_2
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Come da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 13.11.2024.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, evocava in giudizio la compagnia Parte_1
assicuratrice e al fine di sentirli condannare al Controparte_3 Controparte_2
1
Promiscua.
L'attore allegava che, nelle circostanze di tempo e di luogo citate, il conducente dell'autovettura Fiat tg. CW352XA, assicurata con la compagnia assicuratrice nel tentativo di Controparte_3
sorpassare nella stessa corsia di marcia, impattava il motociclo attoreo urtandolo nella parte laterale posteriore sinistra facendolo, così, rovinare al suolo e causando danni quantificati in euro 6.733,49.
Nonostante la regolarità della notifica rimanevano contumaci la compagnia assicuratrice
[...]
e . Controparte_3 Controparte_2
Con sentenza n. 8709/19 depositata il 26.11.2019, il Giudice di Pace di Torre Annunziata, rigettava la domanda ritenendola non provata e compensava tra le parti le spese processuali, ad eccezione di quelle per la CTU che poneva a carico dell'attore.
Con atto ritualmente notificato, proponeva appello avverso la suddetta sentenza;
in Parte_1
particolare, censurava la sentenza per apparente, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, avendo il giudice di prime cure travisato le risultanze istruttorie (prova orale e documentazione allegata) dalle quali invece poteva evincersi la fondatezza della domanda.
Censurava, poi, la sentenza per aver erroneamente posto a suo carico le spese di c.t.u..
Pertanto, chiedeva di riformare integralmente la sentenza, con condanna degli appellati, in solido, al pagamento del risarcimento dei danni subiti dal proprio motoveicolo per come quantificati dal CTU nel giudizio di primo grado in euro 4.198,10 con condanna al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, comprese quelle di c.t.u...
Si costituiva la compagnia assicuratrice quale mandataria di Controparte_1 Controparte_3
chiedendo il rigetto dell'appello con conseguente conferma della sentenza di primo grado e
[...] condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite.
Nonostante la regolarità della notifica ometteva di costituirsi . Controparte_2
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e riassegnata allo scrivente magistrato in attuazione del decreto presidenziale n. 301/2024 del
16.09.2024; sulle conclusioni rassegnata dalle parti all'udienza del 13.11.2024, sostituita dal deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva assunta in decisione con ordinanza depositata in data 14.11.2024 assegnando i termini ex art. 190 c.p.c..
In via preliminare, va dichiarata la contumacia di , il quale, nonostante la ritualità Controparte_2
della notifica eseguita a mezzo posta perfezionatasi in data 24.07.2020, non ha inteso costituirsi in giudizio. Ancora, va dichiarata l'ammissibilità dell'appello stante la tempestività della notifica dell'atto di citazione (22.07.2020) rispetto alla pubblicazione della sentenza di primo grado
2 (26.11.2019) - tenuto conto della sospensione straordinaria ex art. 83, DL 18/2020 e art. 36, c. 1, DL
23/2020 - nonché la sua procedibilità essendo avvenuta la costituzione nei successivi dieci giorni
(29.07.2020).
L'appello è infondato e va pertanto rigettato.
A dispetto, invero, delle censurate incongruenze in cui il giudice di primo grado sarebbe incorso nella valutazione della prova testimoniale, il Tribunale ritiene, sulla scorta di una complessiva rivalutazione del materiale probatorio acquisito, corretto il ragionamento logico-giuridico, in forza del quale il giudice della gravata sentenza ha ritenuto non provati i fatti costitutivi della domanda risarcitoria proposta da . Parte_1
E, invero, le deposizioni dei testi escussi, di nome e addotte Testimone_1 Testimone_2 dall'attore in primo grado a sostegno dell'assunto tamponamento subito, non superano il vaglio di attendibilità, da improntare a particolare rigore in presenza di dichiarazioni non particolarmente dettagliate e, in parte, contraddittorie, apparendo così inidonee a comprovare adeguatamente i fatti esposti in citazione a supporto della domanda azionata.
In particolare, il Giudice di prime cure ha correttamente evidenziato la contraddittorietà tra quanto riferito dai testimoni e quanto indicato in citazione in merito all'individuazione dei veicoli coinvolti, atteso che i testimoni riferivano di un veicolo CI Y (a dire il vero la teste , Testimone_1
prima, dichiarava che il veicolo era una Fiat e, poi, si correggeva indicando quale veicolo la CI
Y) mentre in citazione si fa riferimento ad un veicolo Fiat.
Detta discordanza assume particolare rilievo se solo si considera che, per quanto concerne la teste
(cognata dell'attore e nuora del conducente del motoveicolo), appare alquanto Testimone_1
singolare che la stessa fosse presente nelle circostanze di tempo e di luogo descritte in citazione, proprio nel momento in cui il suocero, , transitava sulla via Promiscua alla guida del Persona_3
motoveicolo del cognato della medesima . Infatti, come evidenziato dalla compagnia Tes_1
assicuratrice, non sono dedotte le ragioni per le quali la teste, alle ore 21:30 di un giorno di fine di luglio, proprio in concomitanza con il sinistro per cui è causa, stesse percorrendo il “marciapiede che si trova sul lato destro della via Promiscua con direzione Boscoreale centro” trovandosi, così, ad assistere al sinistro che ha visto coinvolti il cognato, quale proprietario del veicolo, e il suocero, quale conducente;
manca, infatti, qualsivoglia collegamento tra la teste ed i luoghi di causa, non potendo neppure presumersi che la stessa fosse ivi residente dal momento che, identificata dal giudice di pace ai fini dell'escussione testimoniale, dichiarava di risiedere in tutt'altro luogo, ovvero in Sant'Antonio
Abate alla via Buonconsiglio n. 332.
Tale lacunosità, lungi dall'investire dettagli accessori e secondari, concerne, invece, circostanze fattuali determinanti al fine di vagliare l'intrinseca logicità e coerenza delle dichiarazioni testimoniali;
3 inoltre, pur a voler ammettere la presenza della teste sui luoghi teatro del sinistro, non è specificato a che distanza si trovasse il marciapiede dalla stessa asseritamente percorso rispetto al punto di verificazione del sinistro e ciò, in ragione delle circostanze di tempo di accadimento dello stesso (ore
21:30), porta ad escludere una percezione sufficientemente precisa dell'evento.
Quanto, poi, alla deposizione resa dal teste è opportuno evidenziare che - Testimone_2
sebbene il teste abbia riferito di trovarsi sui luoghi di causa in quanto alla guida del proprio veicolo, il quale veniva a sua volta sorpassato dal veicolo CI Y che, nell'immettersi nuovamente nella corsia di marcia urtava contro il motociclo dell'appellante - della presenza del veicolo del suddetto teste non si fa alcuna menzione in citazione, né tantomeno vi fa riferimento l'altro testimone escusso.
Anzi, nell'atto introduttivo si evidenzia che il veicolo Fiat (poi indicato dai testimoni in CI Y), nel tentativo di sorpassare il motociclo dell'attore, lo impattava nella parte latero-posteriore sinistra, mentre il teste riferiva di un sorpasso del proprio veicolo ad opera del motociclo del e del CP_2 tentativo di quest'ultimo di immettersi nuovamente nella corsia di marcia, andando così ad urtare con il suo lato destro direttamente il lato sinistro del motociclo.
Dunque, correttamente il giudice di prime cure ha ravvisato nelle dichiarazioni testimoniali poca chiarezza in merito alla dinamica del sinistro.
Infondata è anche la censura relativa alla mancata attribuzione al modello CAI a doppia firma, in atti allegato, di valore di presunzione iuris tantum.
Si osserva che il modulo C.A.I. a doppia firma, pur non avendo valore di piena prova, genera una presunzione iuris tantum valevole nei confronti dell'assicuratore il quale potrà superarla fornendo prova contraria. La Corte di Cassazione, poi, nella sentenza n. 22415/2017, ha ulteriormente chiarito che "la denuncia di sinistro stradale (cui sia applicabile ratione temporis - la L. 26 febbraio 1977, n.
39, art. 5) deve esser trasmessa, pur senza la prefissione di un termine, all'assicuratore prima di citarlo in giudizio, non solo per informarlo (artt. 1334 e 1913 c.c.) delle circostanze, modalità e conseguenze del sinistro, onde consentirgli la liquidazione stragiudiziale del danno derivatone, ma anche, nel caso di denuncia congiunta, ai fini della presunzione, fino a prova contraria a carico di esso assicuratore, della veridicità delle dichiarazioni ivi contenute;
se invece il modulo di constatazione amichevole è portato per la prima volta a conoscenza dell'assicuratore nel corso del giudizio nei suoi confronti, le predette dichiarazioni hanno valore soltanto indiziario (Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 3276 del 16/04/1997)". Orbene, nel caso di specie, non vi è prova che il modello C.A.I.
a doppia firma sia stato comunicato alla compagnia assicurativa in fase stragiudiziale;
infatti, pur avendo inoltrato “lettera cautelativa” del 18.01.2016 e successive richieste risarcitorie, non vi è prova che ad esse sia stato allegato il modello C.A.I. a doppia firma prodotto in giudizio.
4 In ogni caso, poi, la presunzione iuris tantum che astrattamente ne deriverebbe è superabile con la prova contraria che può emergere non soltanto da un'altra presunzione, che faccia ritenere che il fatto non si è verificato o si è verificato con modalità diverse da quelle dichiarate, ma anche da altre risultanze di causa (v. ex plurimis Cass. 27 febbraio 2004 n. 4007; Cass. 12 luglio 2005 n. 14599;
Cass.n. 13019 del 31/05/2006 e Cass. n. 10304 del 07/05/2007; Cass. n. 27005 del 07/12/2005). Ne consegue, allora, che in presenza di dichiarazioni testimoniali contraddittorie circa la dinamica del sinistro, il solo modello C.A.I. non è sufficiente per poter ritenere provato il sinistro, sebbene sottoscritto da entrambe le parti.
Né, possono trarsi argomenti diversi dalla c.t.u.; il consulente, infatti, basandosi esclusivamente sulla documentazione fotografica (non essendo più i veicoli nella disponibilità delle parti), ha semplicemente concluso di non poter escludere la coerenza tra i danni emergenti dalle fotografie allegate e la dinamica descritta dall'attore. Ma detta conclusione, in assenza di una prova univoca della dinamica del sinistro e, dunque, dei fatti costitutivi, non consente certo di ritenere fondata la domanda risarcitoria.
Da tutto quanto esposto consegue l'infondatezza anche dell'ultimo motivo di gravame, relativo alla condanna al pagamento delle spese di c.t.u. poste correttamente a carico dell'attore.
Dunque, l'appello va rigettato con conferma integrale della sentenza impugnata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo applicando il DM 55/14 come modificato dal DM 147/22, tenuto conto del valore della controversia e applicando i parametri minimi in ragione della non particolare complessità delle questioni trattate per le fasi effettivamente celebrate.
Il rigetto dell'appello, inoltre, alla luce del disposto di cui all'art. 13 del d.pr. 115/2002, importa l'obbligo del pagamento del doppio del contributo unificato a carico di parte appellante.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, I Sezione Civile, in composizione monocratica definitivamente pronunziando, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede:
1) dichiara la contumacia di;
Controparte_2
2) rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza del Giudice di Pace di Torre Annunziata n.
8709/2019 depositata in data 26.11.2019;
3) condanna al pagamento delle spese processuali in favore della compagnia Parte_1
assicuratrice in persona del legale rappresentante p.t., nella qualità di mandataria Controparte_1
di che si liquidano in euro 1.700,00 per compenso professionale, oltre Iva. Cpa Controparte_3
e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% come per legge;
5 4) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma dell'art. 13 d.pr. 115/2002.
Torre Annunziata, 17.02.2025
Il Giudice
dott.ssa Anna Coletti
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