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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 14/05/2025, n. 1019 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1019 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice monocratico Dott.ssa Adele Ferraro ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile, iscritta al n. 4488 del RGC dell'anno 2022 avente ad oggetto: “Responsabilità ex art. 2049-2051-2052 c.c.” vertente
TRA
(c.f: ) rappresentato e difeso dall'Avv. Elisa Cacia del foro di Parte_1 C.F._1
Catanzaro, ed elettivamente domiciliato presso e nel suo studio,
ATTORE
CONTRO
(P. I ) in persona del Sindaco pro tempore., con gli Avv.ti Anna Controparte_1 P.IVA_1
Maria Paladino e Saverio Mollica, ed elettivamente domiciliato presso il settore Avvocatura del CP_1
,
[...]
CONVENUTO
CONCLUSIONI: Come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 17.3.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 9.11.2022, conveniva in giudizio il Parte_1
, esponendo che: - in data 19.04.2021, verso le ore 7:45, mentre camminava in Controparte_1
Catanzaro, sul marciapiede sito in via Lidonnici, a causa del dissesto della pavimentazione, non visibile né segnalata, inciampava rovinando al suolo. A seguito dell'evento, veniva trasportato presso l'Ospedale
1 “ ” di Catanzaro, ove veniva dimesso con diagnosi di “contusione spalla destra e al braccio Controparte_2 superiore”.
Atteso che la sintomatologia dolorosa persisteva, si sottoponeva ad accertamenti strumentali, all'esito dei quali veniva riscontrata la presenza di “tendinite del sovraspinoso con lesione subtotale preinserzionale, borsite sub acromion deltoidea, tenosinovite del bicipite e tendinite del sottoscapolare”.
In data 14.05.2021 si sottoponeva a visita specialistica ortopedica presso la clinica “Villa Serena”, ove veniva riscontrata “lesione del tendine sovraspinoso spalla destra” con prescrizione di intervento chirurgico in artroscopia per la reinserzione del tendine e tenotomia del bicipite. L'intervento chirurgico veniva eseguito in data 18.09.2021, cui seguiva un programma riabilitativo.
Con missiva del 7.06.2021, avanzava richiesta risarcitoria al per i danni subiti in Controparte_1 conseguenza del dedotto sinistro. Con riscontro alla suddetta richiesta, l'ente negava qualsivoglia responsabilità, rigettando ogni pretesa risarcitoria, quantificata dalla parte in euro 27.072,50, oltre a spese mediche documentate per euro 1.332,31, per un importo complessivo pari a euro 28.404,81.
A fondamento della domanda l'attore deduceva che il sinistro si era verificato per effetto della potenzialità lesiva insita nella res, attribuibile all'omessa manutenzione da parte dell'ente convenuto, quale custode dell'area interessata.
Tanto premesso, concludeva per la condanna del al risarcimento del danno ex art. Controparte_1
2051 c.c., ovvero, in via subordinata, ex art. 2043 c.c., per colpa consistente nell'omessa adozione di idonee misure di sicurezza, con risarcimento del danno pari ad euro 28.404,81, ovvero nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di lite, da distrarsi ex art. 93
c.p.c. in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva ritualmente in giudizio il , eccependo preliminarmente l'inammissibilità Controparte_1 della domanda e la nullità dell'atto di citazione per genericità, in quanto carente di indicazioni circa eventuali prestazioni indennitarie già liquidate da enti terzi, suscettibili di comportare indebita duplicazione risarcitoria. Nel merito, l'Amministrazione resistente contestava integralmente la fondatezza della pretesa, deducendo l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento della responsabilità ex art. 2051 c.c., sotto il duplice profilo della mancata dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, nonché dell'inesistenza del requisito dell'imprevedibilità e non visibilità del preteso pericolo.
Contestualmente, veniva esclusa la sussistenza degli elementi costitutivi della responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c., non emergendo profili di colpa in capo all'ente, né omissioni riconducibili a condotte negligenti o imprudenti. L'ente deduceva, altresì, che la pavimentazione oggetto di causa non presentava anomalie tali da integrare una situazione di pericolo occulto, come comprovato dall'assenza di
2 segnalazioni o precedenti sinistri analoghi, pur in presenza di una quotidiana fruizione della zona da parte della collettività. In ogni caso, veniva ribadito che gravava sull'attore l'onere della prova circa la concreta riconducibilità dell'evento alla cosa in custodia, nonché della non evitabilità del danno con l'uso della normale diligenza, con espresso richiamo al principio affermato dalla Corte di cassazione, sez. VI, nella sentenza 13.01.2020, n. 347, secondo cui la condotta imprudente del danneggiato può integrare gli estremi del caso fortuito, idoneo a interrompere il nesso eziologico. Veniva, altresì, eccepita la carenza di prova in ordine all'entità del danno lamentato e alla documentazione delle spese mediche sostenute, con richiamo al principio generale di cui all'art. 2697 c.c. In via ulteriormente subordinata, deduceva la carenza di legittimazione attiva e passiva.
Articolati i mezzi istruttori, con ordinanza del 5.1.2024 si ammetteva la prova testimoniale riserva la decisione in ordine alla richiesta CTU.
La causa veniva istruita con prova testimoniale all'udienza del 3.5.2024, con ordinanza del 25.7.2024 la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata all'udienza del 14.3.2025.
All'udienza del 14.03.2025, le parti precisavano le proprie conclusioni e chiedevano la decisione della lite con la concessione dei termini di giorni 20 per conclusionali e 20 per repliche, ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è infondata e deve, pertanto, essere rigettata.
La pretesa risarcitoria è fondata sul disposto di cui all'art. 2051 c.c., paradigma normativo della cd. responsabilità da custodia. L'attore ha invocato l'azione risarcitoria sull'assunto della mancata adozione, da parte dell'ente convenuto, delle necessarie cautele volte ad impedire il verificarsi di situazioni di pericolo nel luogo indicato come teatro del sinistro. Nel procedere all'esame della questione posta nel presente giudizio, occorre anzitutto richiamare i principi concernenti la responsabilità di cui all' art. 2051 c.c., configurabile come forma di responsabilità oggettiva, la cui operatività presuppone la prova di due presupposti: la derivazione del danno dalla cosa e la custodia. Il primo presupposto si integra, in base alla previsione testuale della citata norma codicistica, quando l'evento dannoso è "cagionato" dalla cosa, nel senso che esso è causalmente ascrivibile al fatto della cosa, in quanto esplicazione della concreta potenzialità dannosa della cosa, sia che ciò dipenda dalla sua connaturale forza dinamica sia che derivi dall'effetto di concause umane o naturali. Il secondo presupposto si integra quando, a prescindere dalla situazione giuridica soggettiva facente capo al custode (proprietà, possesso, detenzione, ecc.), sussiste una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa, che si traduce nel potere effettivo di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con essa. Entrambi tali presupposti, in quanto elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità speciale, ex art. 2051 c.c., devono essere provati dal danneggiato (Cass. civile sez. III, 23/05/2023, n.14228). Incombe, invece, sul custode, sempre ai sensi dell'art. 2051 c.c., la prova
3 (liberatoria) o della sussistenza del "caso fortuito" (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate dalla colpa ex art. 1227 c.c. e, indefettibilmente, dalla oggettiva imprevedibilità e imprevedibilità rispetto all'evento pregiudizievole (Sez. 3 - , Sentenza n. 11152 del
27/04/2023). Il fatto integrante il “caso fortuito” è un fatto diverso dal fatto della cosa, estraneo alla relazione custodiale, che si pone in relazione causale diretta, immediata ed esclusiva con la res, senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, assorbendo in sé l'efficienza causale dell'evento dannoso ed escludendo che esso possa reputarsi cagionato dalla res (Cass. civ. 26142/2023).
Applicando tali principi al caso di specie, ritiene il Tribunale che l'attore non abbia dato prova della sussistenza dei presupposti necessari per il riconoscimento della responsabilità dell'ente convenuto nella causazione del sinistro. Di fatti le dichiarazioni testimoniali rese all'udienze del 03.05.2024 appaiono del tutto generiche e non consentono di accertare né la precisa localizzazione del sinistro, né in particolar modo, la dinamica causale che avrebbe collegato l'evento lesivo alle condizioni del marciapiede;
in particolare il teste nel rispondere sulla dinamica dell'incidente riferiva:” ho visto il sig. Testimone_1
seduto a terra da solo... Lui mi ha riferito che era inciampato al marciapiede”, sullo stato Parte_1 dei luoghi dichiarava:” posso solo dire che da quel che ricordo il marciapiede era messo male ma non ricorso se ci fosse una buca o se il marciapiede fosse dissestato. Non ricordo neppure se fosse all'altezza del numero civico 15.” Di analogo tenore le dichiarazioni rese dal teste , il quale dichiarava:” Testimone_2 sono stato chiamato dal sig. dopo la caduta ed in effetti quando l'ho raggiunto l'ho trovato sulla Pt_1 strada via Lidonnici di Catanzaro…. non so precisare la dinamica del sinistro ma penso che sia caduto a causa della buca perché era seduto vicino la buca... nulla posso dire in quanto come ho già detto io sono sopraggiunto dopo la caduta,” sullo stato dei luoghi il teste ha poi riferito;
” posso confermare che il Tes_2 manto si presentava sconnesso in quanto era presente una buca”. Dunque, nessuno dei testi escussi ha assistito direttamente alla caduta del Pt_1
Dalle deposizioni raccolte in sede istruttoria è possibile desumere unicamente che, nel giorno del dedotto accadimento, l'attore si trovava seduto sulla strada in stato di sofferenza e che il manto stradale appariva sconnesso, mentre in ordine alla dinamica del sinistro, non avendovi assistito i testi precisavano di avere essi solo immaginato che la caduta fosse riconducibile al manto stradale, ma di tanto non hanno potuto dare riscontro concreto.
Le dichiarazioni testimoniali, dunque, non appaiono affatto idonee alla ricostruzione compiuta dei fatti né indicano la dinamica del sinistro. In assenza di riscontri oggettivi e diretti, dette dichiarazioni si configurano come mere testimonianze “de relato actoris”, prive di autonoma rilevanza probatoria, in quanto si limitano a riprodurre le affermazioni della parte (Cass. civ., Sez. III, sent. 31.01.2017, n. 12477). Parimenti, la
4 documentazione fotografica allegata non risulta idonea a colmare le lacune probatorie, trattandosi di immagini che, pur raffigurando un manto stradale dissestato, non consentono di accertare se proprio in quel luogo si sia verificato l'evento né il nesso causale tra la condizione dei luoghi e l'evento dannoso lamentato.
Sotto il profilo dell'ipotesi di cui all'art. 2043 c.c., secondo consolidata giurisprudenza, la mera irregolarità del manto stradale non è di per sé sufficiente a configurare un'insidia o trabocchetto, richiedendosi che il pericolo sia non visibile né prevedibile da parte dell'utente medio, pur in presenza dell'ordinaria diligenza
(Cass. civ., ord. 14.12.2021, n. 39965). Nel caso in esame, sotto un primo profilo, non risulta provato il nesso causale tra i danni lamentati e la condizione dei luoghi;
sotto altro profilo, va osservato che parte attrice non ha in alcun modo assolto all'onere di provare che l'anomalia presente sul suolo fosse tale da integrare una situazione di pericolo occulto, ovvero non percepibile ed inevitabile nonostante l'uso della normale diligenza. Tale accertamento si impone con particolare rigore, tenuto conto dell'orario dell'evento, ore 7,45 del mese di aprile, e del contesto urbano in cui lo stesso è collocato. Ne consegue che non può ravvisarsi la sussistenza dei presupposti oggettivi dell'insidia, né può escludersi, sulla base delle risultanze processuali, una condotta non diligente da parte dell'attore, la quale – ove anche non esclusiva – deve ritenersi sufficiente a interrompere il nesso eziologico (Cass. civ., Sez. III, 3.11.2020, n. 24144; Cass. civ., Sez. VI, 13.01.2020,
n. 347). Pertanto, questo Giudice ritiene di non poter supplire alla radicale carenza probatoria caratterizzata da una ricostruzione fondata su mere presunzioni. Del resto, la dinamica del sinistro avrebbe dovuto essere dimostrata dall'attore, sul quale incombeva l'onere di dimostrare il fatto, onere che, tuttavia non risulta assolto. In ipotesi di tal fatta, la Corte di Cassazione ha più volte precisato che “In tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., è onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e, ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, dimostrare, altresì, che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato ..." (cfr. Tribunale di Paola, Sentenza n. 647/2023 del 21-08-2023).
La domanda attorea deve, pertanto, essere rigettata. All'esito dell'istruttoria orale, non essendo stata raggiunta la prova sull'an, non è stata ammessa la consulenza medica d'ufficio in ossequio al principio di economia processuale.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico della parte attrice, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario, da liquidarsi come da dispositivo, secondo i parametri del D.M. n.
55/2014, come aggiornato dal D.M. 147/2022, tenuto conto della natura e del valore della controversia e della non complessità delle questioni trattate,
P.Q.M.
5 Il Tribunale di Catanzaro – Seconda Sezione Civile – definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- Rigetta la domanda proposta da Parte_1
- condanna alla rifusione in favore del delle spese di lite, liquidate in Parte_1 Controparte_1 complessivi € 3.809,00 per onorari, spese, oltre al rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come e se per legge dovuti.
Catanzaro, 13.5.2025
Il Giudice
Dott.ssa Adele Ferraro
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice monocratico Dott.ssa Adele Ferraro ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile, iscritta al n. 4488 del RGC dell'anno 2022 avente ad oggetto: “Responsabilità ex art. 2049-2051-2052 c.c.” vertente
TRA
(c.f: ) rappresentato e difeso dall'Avv. Elisa Cacia del foro di Parte_1 C.F._1
Catanzaro, ed elettivamente domiciliato presso e nel suo studio,
ATTORE
CONTRO
(P. I ) in persona del Sindaco pro tempore., con gli Avv.ti Anna Controparte_1 P.IVA_1
Maria Paladino e Saverio Mollica, ed elettivamente domiciliato presso il settore Avvocatura del CP_1
,
[...]
CONVENUTO
CONCLUSIONI: Come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 17.3.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 9.11.2022, conveniva in giudizio il Parte_1
, esponendo che: - in data 19.04.2021, verso le ore 7:45, mentre camminava in Controparte_1
Catanzaro, sul marciapiede sito in via Lidonnici, a causa del dissesto della pavimentazione, non visibile né segnalata, inciampava rovinando al suolo. A seguito dell'evento, veniva trasportato presso l'Ospedale
1 “ ” di Catanzaro, ove veniva dimesso con diagnosi di “contusione spalla destra e al braccio Controparte_2 superiore”.
Atteso che la sintomatologia dolorosa persisteva, si sottoponeva ad accertamenti strumentali, all'esito dei quali veniva riscontrata la presenza di “tendinite del sovraspinoso con lesione subtotale preinserzionale, borsite sub acromion deltoidea, tenosinovite del bicipite e tendinite del sottoscapolare”.
In data 14.05.2021 si sottoponeva a visita specialistica ortopedica presso la clinica “Villa Serena”, ove veniva riscontrata “lesione del tendine sovraspinoso spalla destra” con prescrizione di intervento chirurgico in artroscopia per la reinserzione del tendine e tenotomia del bicipite. L'intervento chirurgico veniva eseguito in data 18.09.2021, cui seguiva un programma riabilitativo.
Con missiva del 7.06.2021, avanzava richiesta risarcitoria al per i danni subiti in Controparte_1 conseguenza del dedotto sinistro. Con riscontro alla suddetta richiesta, l'ente negava qualsivoglia responsabilità, rigettando ogni pretesa risarcitoria, quantificata dalla parte in euro 27.072,50, oltre a spese mediche documentate per euro 1.332,31, per un importo complessivo pari a euro 28.404,81.
A fondamento della domanda l'attore deduceva che il sinistro si era verificato per effetto della potenzialità lesiva insita nella res, attribuibile all'omessa manutenzione da parte dell'ente convenuto, quale custode dell'area interessata.
Tanto premesso, concludeva per la condanna del al risarcimento del danno ex art. Controparte_1
2051 c.c., ovvero, in via subordinata, ex art. 2043 c.c., per colpa consistente nell'omessa adozione di idonee misure di sicurezza, con risarcimento del danno pari ad euro 28.404,81, ovvero nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di lite, da distrarsi ex art. 93
c.p.c. in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva ritualmente in giudizio il , eccependo preliminarmente l'inammissibilità Controparte_1 della domanda e la nullità dell'atto di citazione per genericità, in quanto carente di indicazioni circa eventuali prestazioni indennitarie già liquidate da enti terzi, suscettibili di comportare indebita duplicazione risarcitoria. Nel merito, l'Amministrazione resistente contestava integralmente la fondatezza della pretesa, deducendo l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento della responsabilità ex art. 2051 c.c., sotto il duplice profilo della mancata dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, nonché dell'inesistenza del requisito dell'imprevedibilità e non visibilità del preteso pericolo.
Contestualmente, veniva esclusa la sussistenza degli elementi costitutivi della responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c., non emergendo profili di colpa in capo all'ente, né omissioni riconducibili a condotte negligenti o imprudenti. L'ente deduceva, altresì, che la pavimentazione oggetto di causa non presentava anomalie tali da integrare una situazione di pericolo occulto, come comprovato dall'assenza di
2 segnalazioni o precedenti sinistri analoghi, pur in presenza di una quotidiana fruizione della zona da parte della collettività. In ogni caso, veniva ribadito che gravava sull'attore l'onere della prova circa la concreta riconducibilità dell'evento alla cosa in custodia, nonché della non evitabilità del danno con l'uso della normale diligenza, con espresso richiamo al principio affermato dalla Corte di cassazione, sez. VI, nella sentenza 13.01.2020, n. 347, secondo cui la condotta imprudente del danneggiato può integrare gli estremi del caso fortuito, idoneo a interrompere il nesso eziologico. Veniva, altresì, eccepita la carenza di prova in ordine all'entità del danno lamentato e alla documentazione delle spese mediche sostenute, con richiamo al principio generale di cui all'art. 2697 c.c. In via ulteriormente subordinata, deduceva la carenza di legittimazione attiva e passiva.
Articolati i mezzi istruttori, con ordinanza del 5.1.2024 si ammetteva la prova testimoniale riserva la decisione in ordine alla richiesta CTU.
La causa veniva istruita con prova testimoniale all'udienza del 3.5.2024, con ordinanza del 25.7.2024 la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata all'udienza del 14.3.2025.
All'udienza del 14.03.2025, le parti precisavano le proprie conclusioni e chiedevano la decisione della lite con la concessione dei termini di giorni 20 per conclusionali e 20 per repliche, ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è infondata e deve, pertanto, essere rigettata.
La pretesa risarcitoria è fondata sul disposto di cui all'art. 2051 c.c., paradigma normativo della cd. responsabilità da custodia. L'attore ha invocato l'azione risarcitoria sull'assunto della mancata adozione, da parte dell'ente convenuto, delle necessarie cautele volte ad impedire il verificarsi di situazioni di pericolo nel luogo indicato come teatro del sinistro. Nel procedere all'esame della questione posta nel presente giudizio, occorre anzitutto richiamare i principi concernenti la responsabilità di cui all' art. 2051 c.c., configurabile come forma di responsabilità oggettiva, la cui operatività presuppone la prova di due presupposti: la derivazione del danno dalla cosa e la custodia. Il primo presupposto si integra, in base alla previsione testuale della citata norma codicistica, quando l'evento dannoso è "cagionato" dalla cosa, nel senso che esso è causalmente ascrivibile al fatto della cosa, in quanto esplicazione della concreta potenzialità dannosa della cosa, sia che ciò dipenda dalla sua connaturale forza dinamica sia che derivi dall'effetto di concause umane o naturali. Il secondo presupposto si integra quando, a prescindere dalla situazione giuridica soggettiva facente capo al custode (proprietà, possesso, detenzione, ecc.), sussiste una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa, che si traduce nel potere effettivo di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con essa. Entrambi tali presupposti, in quanto elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità speciale, ex art. 2051 c.c., devono essere provati dal danneggiato (Cass. civile sez. III, 23/05/2023, n.14228). Incombe, invece, sul custode, sempre ai sensi dell'art. 2051 c.c., la prova
3 (liberatoria) o della sussistenza del "caso fortuito" (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate dalla colpa ex art. 1227 c.c. e, indefettibilmente, dalla oggettiva imprevedibilità e imprevedibilità rispetto all'evento pregiudizievole (Sez. 3 - , Sentenza n. 11152 del
27/04/2023). Il fatto integrante il “caso fortuito” è un fatto diverso dal fatto della cosa, estraneo alla relazione custodiale, che si pone in relazione causale diretta, immediata ed esclusiva con la res, senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, assorbendo in sé l'efficienza causale dell'evento dannoso ed escludendo che esso possa reputarsi cagionato dalla res (Cass. civ. 26142/2023).
Applicando tali principi al caso di specie, ritiene il Tribunale che l'attore non abbia dato prova della sussistenza dei presupposti necessari per il riconoscimento della responsabilità dell'ente convenuto nella causazione del sinistro. Di fatti le dichiarazioni testimoniali rese all'udienze del 03.05.2024 appaiono del tutto generiche e non consentono di accertare né la precisa localizzazione del sinistro, né in particolar modo, la dinamica causale che avrebbe collegato l'evento lesivo alle condizioni del marciapiede;
in particolare il teste nel rispondere sulla dinamica dell'incidente riferiva:” ho visto il sig. Testimone_1
seduto a terra da solo... Lui mi ha riferito che era inciampato al marciapiede”, sullo stato Parte_1 dei luoghi dichiarava:” posso solo dire che da quel che ricordo il marciapiede era messo male ma non ricorso se ci fosse una buca o se il marciapiede fosse dissestato. Non ricordo neppure se fosse all'altezza del numero civico 15.” Di analogo tenore le dichiarazioni rese dal teste , il quale dichiarava:” Testimone_2 sono stato chiamato dal sig. dopo la caduta ed in effetti quando l'ho raggiunto l'ho trovato sulla Pt_1 strada via Lidonnici di Catanzaro…. non so precisare la dinamica del sinistro ma penso che sia caduto a causa della buca perché era seduto vicino la buca... nulla posso dire in quanto come ho già detto io sono sopraggiunto dopo la caduta,” sullo stato dei luoghi il teste ha poi riferito;
” posso confermare che il Tes_2 manto si presentava sconnesso in quanto era presente una buca”. Dunque, nessuno dei testi escussi ha assistito direttamente alla caduta del Pt_1
Dalle deposizioni raccolte in sede istruttoria è possibile desumere unicamente che, nel giorno del dedotto accadimento, l'attore si trovava seduto sulla strada in stato di sofferenza e che il manto stradale appariva sconnesso, mentre in ordine alla dinamica del sinistro, non avendovi assistito i testi precisavano di avere essi solo immaginato che la caduta fosse riconducibile al manto stradale, ma di tanto non hanno potuto dare riscontro concreto.
Le dichiarazioni testimoniali, dunque, non appaiono affatto idonee alla ricostruzione compiuta dei fatti né indicano la dinamica del sinistro. In assenza di riscontri oggettivi e diretti, dette dichiarazioni si configurano come mere testimonianze “de relato actoris”, prive di autonoma rilevanza probatoria, in quanto si limitano a riprodurre le affermazioni della parte (Cass. civ., Sez. III, sent. 31.01.2017, n. 12477). Parimenti, la
4 documentazione fotografica allegata non risulta idonea a colmare le lacune probatorie, trattandosi di immagini che, pur raffigurando un manto stradale dissestato, non consentono di accertare se proprio in quel luogo si sia verificato l'evento né il nesso causale tra la condizione dei luoghi e l'evento dannoso lamentato.
Sotto il profilo dell'ipotesi di cui all'art. 2043 c.c., secondo consolidata giurisprudenza, la mera irregolarità del manto stradale non è di per sé sufficiente a configurare un'insidia o trabocchetto, richiedendosi che il pericolo sia non visibile né prevedibile da parte dell'utente medio, pur in presenza dell'ordinaria diligenza
(Cass. civ., ord. 14.12.2021, n. 39965). Nel caso in esame, sotto un primo profilo, non risulta provato il nesso causale tra i danni lamentati e la condizione dei luoghi;
sotto altro profilo, va osservato che parte attrice non ha in alcun modo assolto all'onere di provare che l'anomalia presente sul suolo fosse tale da integrare una situazione di pericolo occulto, ovvero non percepibile ed inevitabile nonostante l'uso della normale diligenza. Tale accertamento si impone con particolare rigore, tenuto conto dell'orario dell'evento, ore 7,45 del mese di aprile, e del contesto urbano in cui lo stesso è collocato. Ne consegue che non può ravvisarsi la sussistenza dei presupposti oggettivi dell'insidia, né può escludersi, sulla base delle risultanze processuali, una condotta non diligente da parte dell'attore, la quale – ove anche non esclusiva – deve ritenersi sufficiente a interrompere il nesso eziologico (Cass. civ., Sez. III, 3.11.2020, n. 24144; Cass. civ., Sez. VI, 13.01.2020,
n. 347). Pertanto, questo Giudice ritiene di non poter supplire alla radicale carenza probatoria caratterizzata da una ricostruzione fondata su mere presunzioni. Del resto, la dinamica del sinistro avrebbe dovuto essere dimostrata dall'attore, sul quale incombeva l'onere di dimostrare il fatto, onere che, tuttavia non risulta assolto. In ipotesi di tal fatta, la Corte di Cassazione ha più volte precisato che “In tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., è onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e, ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, dimostrare, altresì, che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato ..." (cfr. Tribunale di Paola, Sentenza n. 647/2023 del 21-08-2023).
La domanda attorea deve, pertanto, essere rigettata. All'esito dell'istruttoria orale, non essendo stata raggiunta la prova sull'an, non è stata ammessa la consulenza medica d'ufficio in ossequio al principio di economia processuale.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico della parte attrice, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario, da liquidarsi come da dispositivo, secondo i parametri del D.M. n.
55/2014, come aggiornato dal D.M. 147/2022, tenuto conto della natura e del valore della controversia e della non complessità delle questioni trattate,
P.Q.M.
5 Il Tribunale di Catanzaro – Seconda Sezione Civile – definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- Rigetta la domanda proposta da Parte_1
- condanna alla rifusione in favore del delle spese di lite, liquidate in Parte_1 Controparte_1 complessivi € 3.809,00 per onorari, spese, oltre al rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come e se per legge dovuti.
Catanzaro, 13.5.2025
Il Giudice
Dott.ssa Adele Ferraro
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