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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 09/04/2025, n. 643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 643 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 171/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CASTROVILLARI
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Beatrice Magarò ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 171/2020 promossa da: on il patrocinio dell'Avv. Giada Isidori;
Parte_1
ATTORE IN RIASSUNZIONE contro
, con il patrocinio degli Avv.ti Fulvio Campolo e Giovanni Controparte_1
Forciniti;
CONVENUTO IN RIASSUNZIONE
con il patrocinio dell'Avv.ti Raffaele Zurlo e Andrea Ornati;
Controparte_2
INTERVENTORE
OGGETTO: Inadempimento contrattuale.
CONCLUSIONI: Come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 15.03.2019, proponeva opposizione al decreto Controparte_1
ingiuntivo n.1127/2018, emesso dal Tribunale di Catanzaro e notificato in data 09.02.2019, con il quale, su istanza di gli veniva ingiunto il pagamento della Controparte_3
complessiva somma di euro 12.783,86 a titolo di residuo non pagato del contratto di finanziamento del 15/07/2009, oltre interessi e competenze per la fase monitoria.
pagina 1 di 7 A sostegno dell'opposizione , eccepiva:
1. l'incompetenza territoriale del Controparte_1
Tribunale di Catanzaro adito per l'emissione del decreto ingiuntivo opposto;
2. il difetto di procura alle liti depositata dall'odierna esponente;
3.la prescrizione del credito azionato e l'asserita insussistenza dei presupposti per la concessione del provvedimento monitorio
Concludeva, chiedendo:”Voglia l'Adito Tribunale, disattesa ogni contraria difesa, deduzione ed eccezione accogliere la spiegata opposizione e per l'effetto revocare il Decreto Ingiuntivo
n.1127/18 emesso il 28/11/2018 dal Tribunale di Catanzaro e notificato il 09/02/2019, con ogni altra coerente statuizione.”
Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo veniva iscritto al n. 1661/2019 RG innanzi al
Tribunale di Catanzaro.
Si costituiva in giudizio la la quale, resisteva all'avversa opposizione, nel Controparte_3 merito, infondata in fatto ed in diritto. A fronte dell'eccezione di incompetenza per territorio ex adverso sollevata, dichiarava la propria adesione alla suddetta eccezione preliminare.
Con sentenza n. 1878/2019 pronunciata a verbale udienza del 15/10/2019 e comunicata in pari data, il Giudice del Tribunale di Catanzaro adito, dichiarava la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di AS, revocando il decreto ingiuntivo n.1127/2018
e concedendo termine di 3 mesi per la riassunzione del giudizio, condannando la CP_3
al pagamento delle spese di giudizio.
[...]
Con comparsa di costituzione del 13.10.2020 in riassunzione del giudizio (n.1661/2019 RG
Tribunale di Catanzaro), la conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Controparte_3
AS , premettendo che: 1. In data 15/07/2009 Controparte_1 CP_1 stipulava con la Findomestic Banca S.p.a. un contratto di finanziamento per l'importo di €
15.700,00 da rimborsare in n. 84 rate mensili di euro 268,80 cadauna, con prima scadenza fissata per il giorno 05/09/2009 (TAN 9,45% TAEG 10,31%) oltre spese e interessi, da rimborsare il 5 di ogni mese mediante addebito diretto sul conto corrente;
2. in virtù del suddetto contratto, Findomestic Banca in data 17/07/2009 procedeva ad accreditare l'importo di € 15.700,00, da rimborsarsi nelle modalità sopra indicate;
3. il signor si rendeva CP_1 inadempiente nel pagamento delle rate fino a raggiungere una esposizione debitoria di €
12.783,86, pertanto, veniva dichiarato decaduto dal beneficio del termine;
4. successivamente le ragioni di credito vantate nei confronti del signor venivano cedute a CP_1 CP_4
nell'ambito di un contratto di cessione di crediti in blocco;
5. Con successivo
[...]
Contr contratto del 14/06/2016 30 cedeva il credito per cui è causa a Banca Controparte_4
Ifis S.p.a., come si evince anche dalla comunicazione inoltrata per lettera al signor CP_1
pagina 2 di 7 perfezionatasi per compiuta giacenza in data 16/09/2016; 6. Con contratto del 26/03/2018 reg. in data 10/05/2018 al n. 1168 mod. 3 presso l'Agenzia delle Entrate di Grosseto, Banca
Ifis S.p.A. cedeva le suddette ragioni di credito a 2 giusta cessione del Controparte_5
credito tramite cartolarizzazione ai sensi della legge 130/1999; cessione resa efficace e notificata ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 385/1993 mediante pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale n. 46 del 19/04/2018;7. La società a sua volta, conferiva mandato Controparte_5 all'incasso anche per l'esazione del credito portato dal decreto ingiuntivo alla società
[...]
giusta procura notaio di Milano rep. 18344 del 28/07/2017, CP_3 Persona_1
reg. a Milano il 31/07/2017 al n. 43011 serie 1T;
Concludeva, chiedendo: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di AS, contrariis reiectis, così giudicare: nel merito per i motivi di cui in premessa accertare l'obbligo pecuniario a carico del signor e, per l'effetto, condannare lo stesso al pagamento in favore Controparte_1 dell'esponente dell'importo di euro 12.783,86 salvo la diversa somma che risulterà accertata in corso di causa, oltre interessi contrattuali di mora dal dovuto al saldo;
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite, oltre rimborso forfettario e accessori di legge”.
Si costituiva in giudizio , il quale contestava l'avversa domanda ed Controparte_1
eccepiva la nullità della procura alle liti telematica, la prescrizione del credito ex art. 2948 cc e comunque l'ammontare del credito con riferimento alla sorte capitale ed ai criteri di calcolo di interessi che si assumono maturati, in violazione degli accordi contrattuali.
Con comparsa di costituzione del 11.09.2024, spiegava intervento volontario ex art.111 c.p.c. la quale dava atto di avere acquisito da il diritto Controparte_2 Controparte_5
di credito per cui è processo, in forza di un accordo di cessione di crediti individuabili in blocco concluso in data 27 giugno 2024, ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli artt. 1 e 4 della Legge n. 130/1999 e dell'art. 58 del Testo Unico Bancario, un portafoglio costituito da un insieme di crediti individuabili in blocco sulla base dei criteri meglio specificati a mezzo del relativo avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana Parte Seconda n. 84 del 18 luglio 2024 - codice redazionale TX24AAB7847.
In virtù della menzionata vicenda traslativa, diveniva titolare esclusiva Controparte_2
delle ragioni di credito vantate nei confronti del Sig. , oggetto del Controparte_1
presente giudizio di riassunzione ex art. 50 c.p.c. introdotto dalla cedente, giusta cessione del credito ritualmente notificata ai sensi e per gli effetti di legge.
si riportava integralmente agli atti ed alle produzioni documentali già Controparte_2
depositati dalla cedente, insistendo in tutte le domande, eccezioni, istanze, ragioni e difese pagina 3 di 7 formulate e sollevate a mezzo dei precedenti atti, anche in udienza, dalla precedente titolare del credito.
Concludeva, chiedendo: “che venga dichiarata, a seguito del trasferimento del diritto controverso e della costituzione dell'attuale titolare dello stesso ex art. 111 C.p.c.,
l'estromissione della cedente”.
Il giudizio veniva istruito a mezzo produzione documentale ed all'udienza cartolare del
13.01.2025, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di scritti difensivi conclusionali.
1. Sulla nullità della procura alle liti.
In primo luogo, devono essere respinte le eccezioni relative alla nullità della procura alle liti conferita da sul presupposto della genericità della stessa perché non Controparte_3
contenente alcuna indicazione del Tribunale adito, delle parti e della controversia cui si riferisce.
Ed invero, risulta dalla documentazione allegata al procedimento monitorio, procura notarile alle liti rilasciata con atto pubblico rep. 41200 racc. 25237 per notar in Persona_2
data 23/05/2014.
Trattasi di procura alle liti generale rilasciata al difensore per atto pubblico ai sensi dell'art. 83 cpc, dalla quale si evince l'ambito delle controversie per le quali opera la procura stessa e fra queste la rappresentanza processuale “….nei procedimenti di ingiunzione e di qualsiasi altro giudizio o procedimento speciale”.
Da ciò consegue, la validità ed idoneità della procura alle liti a conferire la rappresentanza processuale nel presente giudizio.
2. Sull' intervento volontario ex art. 111 di Controparte_2
Quanto alla titolarità del diritto di credito in questione, si rileva che nel corso del presente giudizio, con comparsa di intervento volontario ex art. 111 del 20.09.2024 spiegata da
[...] si da' atto della intervenuta cessione del credito controverso in favore di Controparte_2 quest'ultima, in forza di un accordo di cessione di crediti individuabili in blocco concluso in data 27 giugno 2024 meglio specificati (fra questi il credito vantato nei confronti di CP_1
) con avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
[...]
Italiana Parte Seconda n. 84 del 18 luglio 2024.
pagina 4 di 7 Tanto determina la successione a titolo particolare nel diritto controverso. Tuttavia, il presente giudizio prosegue tra le parti originarie ai sensi dell'art. 111 c.p.c. in mancanza del consenso delle altre parti alla estromissione della Controparte_3
3. Sul merito della pretesa creditoria.
La pretesa creditoria è fondata e merita accoglimento nei termini di seguito indicati.
E' noto come, per unanime giurisprudenza, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo,
l'onere probatorio resti ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2697 cc, incombendo in capo al creditore opposto la prova piena del credito azionato, con la conseguenza che il mancato rispetto della regola dell'onere probatorio determina l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo.
L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo, infatti, ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emissione del provvedimento monitorio, dovendo accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori, alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa. La pronuncia del decreto, infatti, inverte solo l'onere di instaurazione dell'effettivo contraddittorio, senza ulteriormente influire sulla posizione delle parti davanti al giudice, in particolare senza invertire l'onere della prova dei fatti posti a fondamento della domanda di pagamento gravante sull'opposto, ovvero su colui che nel giudizio ordinario sarebbe stato attore, gravando, invece, sulla parte opponente, nella sua qualità di convenuta sostanziale, l'onere della prova dei fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa creditoria.
Incombe, dunque, su cessionaria del credito in questione) l'onere Controparte_3 probatorio sull'esistenza del contratto di finanziamento (fonte dell'obbligazione) indicato nel ricorso e l'ammontare del saldo debitore, mentre incombe sull'opponente la prova sull'esistenza di circostanze impeditive, modificative o estintive del credito.
Tanto premesso e venendo all'esame del merito della questione per cui pende il presente giudizio, dalla documentazione in atti è dato evincere che ha fornito prova CP_3 puntuale ed analitica dell'esistenza e dell'ammontare della propria pretesa creditoria, dimostrando per tabulas che in data 15.07.2009 ebbe a stipulare con la Controparte_1
società Findomestic (creditore originario) un contratto di prestito personale, per un importo finanziato pari ad euro 15.700,00, TAN 9,45 %, TAEG 10,31%, da restituire a mezzo n.84 rate mensili dell'importo di euro 268,80 cadauna (cfr doc. 3 deposito telematico del pagina 5 di 7 22.01.2020) nonché il documento di sintesi (cfr doc. 5 deposito telematico del 22.01.2020), le comunicazioni notificate al debitore ceduto, a mezzo raccomandata a.r. n. 64952906334-6 di intervenuta cessione dei credito di in favore di (cfr doc. fascicolo cartaceo). Controparte_6
Tali documenti dimostrano l'esistenza dei rapporti contrattuali ed il contenuto delle condizioni negoziali sottoscritte dall'opponente costituendo, così, prova sufficiente dell'effettivo ammontare del saldo debitorio portato in decreto ingiuntivo.
L'opponente, pur confermando il rapporto negoziale sotteso al credito azionato, contesta il quantum della pretesa creditoria con riferimento alla sorte capitale ed ai criteri di calcolo di interessi che si assumono maturati, in violazione degli accordi contrattuali
Trattasi, tuttavia di contestazioni generiche non supportate da elementi probatori, che difettano di uno specifico riferimento alla violazione degli asseriti accordi contrattuali.
Invero, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, le contestazioni generiche dell'opponente, di fronte all'assolvimento dell'onere della prova di parte opposta, sono insufficienti a fondare l'opposizione. (cfr. ex plurimis Tribunale Napoli 4082/16).
4. Sulla prescrizione del credito.
Quanto all'eccezione di prescrizione, va premesso che la prescrizione del diritto al rimborso delle somme finanziate inizia a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata contrattualmente prevista, ciò in quanto il pagamento dei ratei configura un'obbligazione unica.
Come è noto, infatti, nei contratti di finanziamento, l'obbligazione è da ritenersi unica e la divisione in rate costituisce solo una modalità per agevolare una delle parti, senza conseguire l'effetto di frazionamento del debito in una serie di autonome obbligazioni.
Ne consegue che il termine di prescrizione decorre non già dalla scadenza delle singole rate, ma dalla scadenza dell'ultima rata.
Nel caso in esame, il contratto di finanziamento prevede il pagamento di n. 84 rate mensili di euro 268,80 ciascuna con decorrenza dal 05.09.2009 e sino alla scadenza dell'ultima rata del finanziamento del 05.09.2016 ed è a tale data che va ancorato l'exordium praescriptionis,
Sulla scorta degli avvisi di ricevimento prodotti dall'opposta, nel procedimento monitorio, è da ritenersi provato per tabulas il fatto che all'opponente, in data 16.09.2016, venne recapitata la raccomandata a.r. n. 64952906334-6 (doc. fascicolo cartaceo) contenente comunicazione di cessione del credito e contestuale diffida di pagamento, costituente valido atto interruttivo della ordinaria prescrizione decennale applicabile al caso di specie.
Alla luce delle esposte considerazioni, avendo la società creditrice fornito prova dell'esistenza e dell'ammontare della pretesa creditoria e non avendo, di contro, l'odierno opponente fornito pagina 6 di 7 la prova di aver adempiuto alla propria obbligazione di pagamento, né allegato e provato la sussistenza di ulteriori fatti modificativi, impeditivi o estintivi dell'altrui pretesa, limitandosi a sollevare doglianze prive di pregio per le ragioni illustrate ai punti che precedono, deve ritenersi accertato il credito dedotto in giudizio e, per l'effetto, confermato il decreto ingiuntivo opposto.
5.Sulle spese di lite.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza, con la precisazione che le medesime vengono liquidate secondo i parametri individuati con D.M.
55/14 tenuto conto del valore, con riferimento al decisum, della natura della controversia, dell'importanza e complessità delle questioni trattate.
PQM
Il Tribunale di AS, Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1.Rigetta l'opposizione proposta e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto n.
1127/2018 emesso dal Tribunale di Catanzaro il 03.12.18;
2.Condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite in favore di parte opposta che liquida in €. 2.540,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e Cap se dovuta come per legge.
Spese compensate con riferimento alla posizione del terzo chiamato
AS, 09.04.25
Il Giudice
Dott.ssa Beatrice Magaro'
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione dell'Addetta U.P.P. Dott.ssa Teresa Talarico
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CASTROVILLARI
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Beatrice Magarò ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 171/2020 promossa da: on il patrocinio dell'Avv. Giada Isidori;
Parte_1
ATTORE IN RIASSUNZIONE contro
, con il patrocinio degli Avv.ti Fulvio Campolo e Giovanni Controparte_1
Forciniti;
CONVENUTO IN RIASSUNZIONE
con il patrocinio dell'Avv.ti Raffaele Zurlo e Andrea Ornati;
Controparte_2
INTERVENTORE
OGGETTO: Inadempimento contrattuale.
CONCLUSIONI: Come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 15.03.2019, proponeva opposizione al decreto Controparte_1
ingiuntivo n.1127/2018, emesso dal Tribunale di Catanzaro e notificato in data 09.02.2019, con il quale, su istanza di gli veniva ingiunto il pagamento della Controparte_3
complessiva somma di euro 12.783,86 a titolo di residuo non pagato del contratto di finanziamento del 15/07/2009, oltre interessi e competenze per la fase monitoria.
pagina 1 di 7 A sostegno dell'opposizione , eccepiva:
1. l'incompetenza territoriale del Controparte_1
Tribunale di Catanzaro adito per l'emissione del decreto ingiuntivo opposto;
2. il difetto di procura alle liti depositata dall'odierna esponente;
3.la prescrizione del credito azionato e l'asserita insussistenza dei presupposti per la concessione del provvedimento monitorio
Concludeva, chiedendo:”Voglia l'Adito Tribunale, disattesa ogni contraria difesa, deduzione ed eccezione accogliere la spiegata opposizione e per l'effetto revocare il Decreto Ingiuntivo
n.1127/18 emesso il 28/11/2018 dal Tribunale di Catanzaro e notificato il 09/02/2019, con ogni altra coerente statuizione.”
Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo veniva iscritto al n. 1661/2019 RG innanzi al
Tribunale di Catanzaro.
Si costituiva in giudizio la la quale, resisteva all'avversa opposizione, nel Controparte_3 merito, infondata in fatto ed in diritto. A fronte dell'eccezione di incompetenza per territorio ex adverso sollevata, dichiarava la propria adesione alla suddetta eccezione preliminare.
Con sentenza n. 1878/2019 pronunciata a verbale udienza del 15/10/2019 e comunicata in pari data, il Giudice del Tribunale di Catanzaro adito, dichiarava la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di AS, revocando il decreto ingiuntivo n.1127/2018
e concedendo termine di 3 mesi per la riassunzione del giudizio, condannando la CP_3
al pagamento delle spese di giudizio.
[...]
Con comparsa di costituzione del 13.10.2020 in riassunzione del giudizio (n.1661/2019 RG
Tribunale di Catanzaro), la conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Controparte_3
AS , premettendo che: 1. In data 15/07/2009 Controparte_1 CP_1 stipulava con la Findomestic Banca S.p.a. un contratto di finanziamento per l'importo di €
15.700,00 da rimborsare in n. 84 rate mensili di euro 268,80 cadauna, con prima scadenza fissata per il giorno 05/09/2009 (TAN 9,45% TAEG 10,31%) oltre spese e interessi, da rimborsare il 5 di ogni mese mediante addebito diretto sul conto corrente;
2. in virtù del suddetto contratto, Findomestic Banca in data 17/07/2009 procedeva ad accreditare l'importo di € 15.700,00, da rimborsarsi nelle modalità sopra indicate;
3. il signor si rendeva CP_1 inadempiente nel pagamento delle rate fino a raggiungere una esposizione debitoria di €
12.783,86, pertanto, veniva dichiarato decaduto dal beneficio del termine;
4. successivamente le ragioni di credito vantate nei confronti del signor venivano cedute a CP_1 CP_4
nell'ambito di un contratto di cessione di crediti in blocco;
5. Con successivo
[...]
Contr contratto del 14/06/2016 30 cedeva il credito per cui è causa a Banca Controparte_4
Ifis S.p.a., come si evince anche dalla comunicazione inoltrata per lettera al signor CP_1
pagina 2 di 7 perfezionatasi per compiuta giacenza in data 16/09/2016; 6. Con contratto del 26/03/2018 reg. in data 10/05/2018 al n. 1168 mod. 3 presso l'Agenzia delle Entrate di Grosseto, Banca
Ifis S.p.A. cedeva le suddette ragioni di credito a 2 giusta cessione del Controparte_5
credito tramite cartolarizzazione ai sensi della legge 130/1999; cessione resa efficace e notificata ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 385/1993 mediante pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale n. 46 del 19/04/2018;7. La società a sua volta, conferiva mandato Controparte_5 all'incasso anche per l'esazione del credito portato dal decreto ingiuntivo alla società
[...]
giusta procura notaio di Milano rep. 18344 del 28/07/2017, CP_3 Persona_1
reg. a Milano il 31/07/2017 al n. 43011 serie 1T;
Concludeva, chiedendo: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di AS, contrariis reiectis, così giudicare: nel merito per i motivi di cui in premessa accertare l'obbligo pecuniario a carico del signor e, per l'effetto, condannare lo stesso al pagamento in favore Controparte_1 dell'esponente dell'importo di euro 12.783,86 salvo la diversa somma che risulterà accertata in corso di causa, oltre interessi contrattuali di mora dal dovuto al saldo;
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite, oltre rimborso forfettario e accessori di legge”.
Si costituiva in giudizio , il quale contestava l'avversa domanda ed Controparte_1
eccepiva la nullità della procura alle liti telematica, la prescrizione del credito ex art. 2948 cc e comunque l'ammontare del credito con riferimento alla sorte capitale ed ai criteri di calcolo di interessi che si assumono maturati, in violazione degli accordi contrattuali.
Con comparsa di costituzione del 11.09.2024, spiegava intervento volontario ex art.111 c.p.c. la quale dava atto di avere acquisito da il diritto Controparte_2 Controparte_5
di credito per cui è processo, in forza di un accordo di cessione di crediti individuabili in blocco concluso in data 27 giugno 2024, ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli artt. 1 e 4 della Legge n. 130/1999 e dell'art. 58 del Testo Unico Bancario, un portafoglio costituito da un insieme di crediti individuabili in blocco sulla base dei criteri meglio specificati a mezzo del relativo avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana Parte Seconda n. 84 del 18 luglio 2024 - codice redazionale TX24AAB7847.
In virtù della menzionata vicenda traslativa, diveniva titolare esclusiva Controparte_2
delle ragioni di credito vantate nei confronti del Sig. , oggetto del Controparte_1
presente giudizio di riassunzione ex art. 50 c.p.c. introdotto dalla cedente, giusta cessione del credito ritualmente notificata ai sensi e per gli effetti di legge.
si riportava integralmente agli atti ed alle produzioni documentali già Controparte_2
depositati dalla cedente, insistendo in tutte le domande, eccezioni, istanze, ragioni e difese pagina 3 di 7 formulate e sollevate a mezzo dei precedenti atti, anche in udienza, dalla precedente titolare del credito.
Concludeva, chiedendo: “che venga dichiarata, a seguito del trasferimento del diritto controverso e della costituzione dell'attuale titolare dello stesso ex art. 111 C.p.c.,
l'estromissione della cedente”.
Il giudizio veniva istruito a mezzo produzione documentale ed all'udienza cartolare del
13.01.2025, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di scritti difensivi conclusionali.
1. Sulla nullità della procura alle liti.
In primo luogo, devono essere respinte le eccezioni relative alla nullità della procura alle liti conferita da sul presupposto della genericità della stessa perché non Controparte_3
contenente alcuna indicazione del Tribunale adito, delle parti e della controversia cui si riferisce.
Ed invero, risulta dalla documentazione allegata al procedimento monitorio, procura notarile alle liti rilasciata con atto pubblico rep. 41200 racc. 25237 per notar in Persona_2
data 23/05/2014.
Trattasi di procura alle liti generale rilasciata al difensore per atto pubblico ai sensi dell'art. 83 cpc, dalla quale si evince l'ambito delle controversie per le quali opera la procura stessa e fra queste la rappresentanza processuale “….nei procedimenti di ingiunzione e di qualsiasi altro giudizio o procedimento speciale”.
Da ciò consegue, la validità ed idoneità della procura alle liti a conferire la rappresentanza processuale nel presente giudizio.
2. Sull' intervento volontario ex art. 111 di Controparte_2
Quanto alla titolarità del diritto di credito in questione, si rileva che nel corso del presente giudizio, con comparsa di intervento volontario ex art. 111 del 20.09.2024 spiegata da
[...] si da' atto della intervenuta cessione del credito controverso in favore di Controparte_2 quest'ultima, in forza di un accordo di cessione di crediti individuabili in blocco concluso in data 27 giugno 2024 meglio specificati (fra questi il credito vantato nei confronti di CP_1
) con avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
[...]
Italiana Parte Seconda n. 84 del 18 luglio 2024.
pagina 4 di 7 Tanto determina la successione a titolo particolare nel diritto controverso. Tuttavia, il presente giudizio prosegue tra le parti originarie ai sensi dell'art. 111 c.p.c. in mancanza del consenso delle altre parti alla estromissione della Controparte_3
3. Sul merito della pretesa creditoria.
La pretesa creditoria è fondata e merita accoglimento nei termini di seguito indicati.
E' noto come, per unanime giurisprudenza, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo,
l'onere probatorio resti ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2697 cc, incombendo in capo al creditore opposto la prova piena del credito azionato, con la conseguenza che il mancato rispetto della regola dell'onere probatorio determina l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo.
L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo, infatti, ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emissione del provvedimento monitorio, dovendo accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori, alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa. La pronuncia del decreto, infatti, inverte solo l'onere di instaurazione dell'effettivo contraddittorio, senza ulteriormente influire sulla posizione delle parti davanti al giudice, in particolare senza invertire l'onere della prova dei fatti posti a fondamento della domanda di pagamento gravante sull'opposto, ovvero su colui che nel giudizio ordinario sarebbe stato attore, gravando, invece, sulla parte opponente, nella sua qualità di convenuta sostanziale, l'onere della prova dei fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa creditoria.
Incombe, dunque, su cessionaria del credito in questione) l'onere Controparte_3 probatorio sull'esistenza del contratto di finanziamento (fonte dell'obbligazione) indicato nel ricorso e l'ammontare del saldo debitore, mentre incombe sull'opponente la prova sull'esistenza di circostanze impeditive, modificative o estintive del credito.
Tanto premesso e venendo all'esame del merito della questione per cui pende il presente giudizio, dalla documentazione in atti è dato evincere che ha fornito prova CP_3 puntuale ed analitica dell'esistenza e dell'ammontare della propria pretesa creditoria, dimostrando per tabulas che in data 15.07.2009 ebbe a stipulare con la Controparte_1
società Findomestic (creditore originario) un contratto di prestito personale, per un importo finanziato pari ad euro 15.700,00, TAN 9,45 %, TAEG 10,31%, da restituire a mezzo n.84 rate mensili dell'importo di euro 268,80 cadauna (cfr doc. 3 deposito telematico del pagina 5 di 7 22.01.2020) nonché il documento di sintesi (cfr doc. 5 deposito telematico del 22.01.2020), le comunicazioni notificate al debitore ceduto, a mezzo raccomandata a.r. n. 64952906334-6 di intervenuta cessione dei credito di in favore di (cfr doc. fascicolo cartaceo). Controparte_6
Tali documenti dimostrano l'esistenza dei rapporti contrattuali ed il contenuto delle condizioni negoziali sottoscritte dall'opponente costituendo, così, prova sufficiente dell'effettivo ammontare del saldo debitorio portato in decreto ingiuntivo.
L'opponente, pur confermando il rapporto negoziale sotteso al credito azionato, contesta il quantum della pretesa creditoria con riferimento alla sorte capitale ed ai criteri di calcolo di interessi che si assumono maturati, in violazione degli accordi contrattuali
Trattasi, tuttavia di contestazioni generiche non supportate da elementi probatori, che difettano di uno specifico riferimento alla violazione degli asseriti accordi contrattuali.
Invero, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, le contestazioni generiche dell'opponente, di fronte all'assolvimento dell'onere della prova di parte opposta, sono insufficienti a fondare l'opposizione. (cfr. ex plurimis Tribunale Napoli 4082/16).
4. Sulla prescrizione del credito.
Quanto all'eccezione di prescrizione, va premesso che la prescrizione del diritto al rimborso delle somme finanziate inizia a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata contrattualmente prevista, ciò in quanto il pagamento dei ratei configura un'obbligazione unica.
Come è noto, infatti, nei contratti di finanziamento, l'obbligazione è da ritenersi unica e la divisione in rate costituisce solo una modalità per agevolare una delle parti, senza conseguire l'effetto di frazionamento del debito in una serie di autonome obbligazioni.
Ne consegue che il termine di prescrizione decorre non già dalla scadenza delle singole rate, ma dalla scadenza dell'ultima rata.
Nel caso in esame, il contratto di finanziamento prevede il pagamento di n. 84 rate mensili di euro 268,80 ciascuna con decorrenza dal 05.09.2009 e sino alla scadenza dell'ultima rata del finanziamento del 05.09.2016 ed è a tale data che va ancorato l'exordium praescriptionis,
Sulla scorta degli avvisi di ricevimento prodotti dall'opposta, nel procedimento monitorio, è da ritenersi provato per tabulas il fatto che all'opponente, in data 16.09.2016, venne recapitata la raccomandata a.r. n. 64952906334-6 (doc. fascicolo cartaceo) contenente comunicazione di cessione del credito e contestuale diffida di pagamento, costituente valido atto interruttivo della ordinaria prescrizione decennale applicabile al caso di specie.
Alla luce delle esposte considerazioni, avendo la società creditrice fornito prova dell'esistenza e dell'ammontare della pretesa creditoria e non avendo, di contro, l'odierno opponente fornito pagina 6 di 7 la prova di aver adempiuto alla propria obbligazione di pagamento, né allegato e provato la sussistenza di ulteriori fatti modificativi, impeditivi o estintivi dell'altrui pretesa, limitandosi a sollevare doglianze prive di pregio per le ragioni illustrate ai punti che precedono, deve ritenersi accertato il credito dedotto in giudizio e, per l'effetto, confermato il decreto ingiuntivo opposto.
5.Sulle spese di lite.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza, con la precisazione che le medesime vengono liquidate secondo i parametri individuati con D.M.
55/14 tenuto conto del valore, con riferimento al decisum, della natura della controversia, dell'importanza e complessità delle questioni trattate.
PQM
Il Tribunale di AS, Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1.Rigetta l'opposizione proposta e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto n.
1127/2018 emesso dal Tribunale di Catanzaro il 03.12.18;
2.Condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite in favore di parte opposta che liquida in €. 2.540,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e Cap se dovuta come per legge.
Spese compensate con riferimento alla posizione del terzo chiamato
AS, 09.04.25
Il Giudice
Dott.ssa Beatrice Magaro'
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione dell'Addetta U.P.P. Dott.ssa Teresa Talarico
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