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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 16/12/2025, n. 5486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5486 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2024/12792
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice IA De FA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 12792/2024 promossa da:
, nata a [...], Santa Fe - Argentina, il 27/09/1987; Parte_1
, minore rappresentato dai suoi genitori Controparte_1 Parte_1
e nato a [...] - Argentina, il 21/04/2020;
[...] Persona_1 [...]
, minore rappresentato dai suoi genitori e CP_2 Parte_1 [...] nato a [...] - Argentina, il 27/03/2023; , nato a Persona_1 Parte_2
Laguna Paiva, Santa Fe - Argentina, il 22/03/1964 tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Annamaria
RE (c.f.: ), del Foro di Roma, elettivamente domiciliati presso il suo C.F._1 studio sito in Roma, via Crescenzo Del Monte n. 3 pec: come da procura Email_1 in atti;
ricorrenti contro
, in persona del Ministro pro tempore;
Controparte_3 resistente non costituito
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
Conclusioni di parte ricorrente: “- riconoscere e dichiarare la cittadinanza italiana iure sanguinis dei ricorrenti;
- per l'effetto, ordinare al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Controparte_3
Civile competente, di adottare tutti i necessari e conseguenti provvedimenti, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza italiana dei ricorrenti indicati, provvedendo alle comunicazioni all'Autorità consolare competente. - Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare il loro status di cittadini italiani iure Controparte_3 sanguinis, deducendo di essere discendenti del cittadino italiano nato in [...] nel Persona_2
Comune di Moncalieri (TO) in data 21/10/1859, dai genitori italiani e Persona_2 Per_3
(cfr. doc. in atti n. 1) poi emigrato in Argentina, ove decedeva a
[...] Persona_4
[...
in data 19/09/1918 (cfr. doc. in atti n. 2), senza mai naturalizzarsi argentino come risulta dal
Certificato di Non Naturalizzazione, rilasciato dal Corte Nazionale Elettorale - Potere Giudiziario della Nazione (Argentina) prodotto in copia autentica nonché dotato di Apostille - al pari di tutti i certificati esteri depositati - nel quale si legge: “Attesto: Che nel Registro Nazionale degli Elettori, nel quale sono iscritti tutti i cittadini argentini, nativi e per opzione, maggiori di sedici anni, e gli argentini naturalizzati dai diciotto anni, non risulta iscritto fino alla data odierna Parte_1
nato il [...] in [...], Torino, Moncalieri. Deceduto.” ( cfr. doc. in atti n. 3). Persona_5
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per esso, Controparte_3 all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
Il non si costituiva in giudizio. Controparte_3
Il Pubblico Ministero in data 17/09/2024 nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 7/11/2025 la parte insisteva per l'accoglimento del ricorso mediante il deposito di note scritte.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l. n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: « Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Nel merito ad avviso del Tribunale il ricorso è fondato e deve essere accolto, in quanto sulla base della documentazione in atti, tradotta ed apostillata, risulta provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano.
Va osservato che, i ricorrenti deducevano che: - dall'unione intercorsa tra l'avo e ufficializzata con Persona_2 Controparte_4 matrimonio celebrato nel Comune di Moncalieri, in data 31/12/1884 (cfr. doc. in atti n. 4), nasceva a
Santa Fe - Argentina, in data 21/02/1888 (cfr. doc. in atti n. 5); Persona_6
- si legava a con matrimonio celebrato a La Persona_6 Persona_7 Persona_4
Capital, Santa Fe – Argentina, il 23/09/1905 (cfr. doc. in atti n. 6) e da tale unione nasceva a L.
La Capital, Santa Fe – Argentina, in data 07/09/1911 (cfr. doc. Per_8 Persona_9 in atti n. 7);
- contraeva matrimonio con RC IA GU a San Justo, Santa Fe Persona_9
– Argentina, in data 07/07/1934 (cfr. doc. in atti n. 8) e da tale legame nasceva a Videla, San Justo –
Santa Fe, il 15/07/1936 (cfr. doc. in atti n. 9); Persona_10
- si univa a con matrimonio celebrato a Persona_10 Persona_11
Laguna Paiva, La Capital, Santa Fe – Argentina, in data 14/08/1958 (cfr. doc. in atti n. 10), e da tale legame nasceva il ricorrente: , nato a [...], La Capital, Santa Fe – Parte_2
Argentina, il 22/03/1964 (cfr. doc. in atti n. 11);
- , si univa a con matrimonio celebrato a Laguna Paiva, La Parte_2 Persona_12
Capital, Santa Fe – Argentina, in data 26/07/1985 (cfr. doc. in atti n. 12) e da tale unione nasceva la ricorrente: , nata a [...] – Argentina, il 27/09/1987 (cfr. doc. in atti n. Parte_1
13);
- , si coniugava con Buenos Aires – Argentina, il Parte_1 Persona_1
10/09/2021 (cfr. doc. in atti n. 14) e dalla loro unione nascevano i ricorrenti, minori di età:
, nato a [...] – Argentina, il 21/04/2020 (cfr. doc. in atti n. 15) Controparte_1
e , nato a [...] – Argentina, il 27/03/2023 (cfr. doc. in atti n. 16). Controparte_2
Inoltre, risulta che , italiano, nato nel Comune di Moncalieri (TO), il 21/10/1859, Persona_2 figlio di e (cfr. doc. in atti n. 1), acquisiva la cittadinanza Persona_2 Persona_3 italiana a seguito della costituzione del nuovo Stato unitario. Infatti, è pacifico il riconoscimento dei diritti civili e politici propri dell'odierno status civitatis per tutti i regnicoli, ovverosia di coloro che si trovavano nel territorio del Regno Italiano al momento della sua costituzione, nonché tutti gli individui emigrati prima della costituzione del Regno d'Italia, purché deceduti dopo l'Unità. Sul punto, la giurisprudenza è costante e unanime nel ritenere che i nati prima dell'unificazione d'Italia, dovranno essere considerati cittadini italiani, anche se emigrati, a condizione che, al momento in cui lo Stato preunitario di provenienza entrava a far parte del Regno d'Italia, non avessero acquisito la cittadinanza straniera. Infatti, la cittadinanza italiana di veniva dimostrata dal Persona_2 certificato di morte dal quale si evince che l'avo italiano emigrato all'estero nato prima del Regno d'Italia moriva in data 19/09/1918 e, quindi, dopo l'Unità nazionale (cfr. doc. in atti n. 2) trasmettendo, così, “iure sanguinis” la cittadinanza italiana.
Ciò premesso in fatto si rileva che nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto
2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Qualora, come nel caso di specie, i ricorrenti siano discendenti di un avo italiano e nella linea genealogica non figuri un ascendente di sesso femminile nata prima del 1948, spetta in primo luogo al decidere e la relativa domanda può essere presentata in via amministrativa, Controparte_3 presso l'Autorità consolare se il richiedente risiede all'estero, oppure in via giudiziale mediante ricorso da proporsi dinanzi al Tribunale competente. In applicazione dell'art. 3 DPR 362/1994
(Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) è previsto che l'Amministrazione competente per tali procedimenti debba provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, cosicché l'istante si veda riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode. A fronte delle previsioni di legge in parola, che stabiliscono “termini determinati e certi” per la definizione dei procedimenti, la mancata evasione della richiesta nell'osservanza dei termini ex lege, in difetto di espressa previsione legislativa, non può considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Invero, muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, giacché non si verte – in tema di sanzioni processuali – in materia suscettibile di applicazione analogica. Inoltre, poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità, costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost, esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo. Nel merito, i ricorrenti, diretti discendenti da avo italiano, tentavano di inoltrare domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis al competente Ufficio Consolare di Buenos
Aires – Argentina (cfr. doc. in atti n. 17). Tuttavia, la relativa richiesta risulta, allo stato, inevasa, non avendo gli interessati ricevuto alcun riscontro o convocazione da parte dell'Ufficio competente, né risultano inseriti in una Lista d'attesa. Più precisamente, come si evince dalla documentazione in atti,
i ricorrenti hanno più volte tentato di accedere senza successo al sistema di prenotazione on line c.d.
“Prenota OnLine” o “Prenot@mi”, ossia una piattaforma online con un numero limitato di posti (ma non è dato sapere quanti) in un determinato periodo (ma non è dato sapere quando) per ricevere gli utenti affinché possano presentare i documenti richiesti al fine di ottenere la cittadinanza.
In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché il riconoscimento dello status civitatis incombe sul e il ricorrente avrebbe dovuto chiedere il rilascio del relativo certificato o Controparte_3 comunque il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il Paese di residenza, nella specie l'Argentina, sulla scorta della documentazione attestante la sua discendenza da un cittadino italiano, senza la necessità di adire l'Autorità Giudiziaria. Tuttavia, l'interesse ad agire va riconosciuto ai ricorrenti avendo, i diretti discendenti dell'avo cittadino italiano, dimostrato la loro oggettiva impossibilità di adire l'Amministrazione competente concretizzandosi di fatto, un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti e giustificando, così, il loro accesso alla via giurisdizionale.
Quindi non vi sono dubbi che l'avo , cittadino italiano, nato in [...] nel Comune Persona_2 di Moncalieri (TO) il 21/10/1859 (cfr. doc. in atti n. 1), fosse cittadino italiano, in quanto nonostante sia nato in [...] prima dell'unità d'Italia del 1861, lo stesso moriva in epoca successiva in data
19/09/1918 (cfr. doc. in atti n. 2) e i suoi discendenti diventavano cittadini argentini in forza della disciplina dello ius soli vigente in Argentina.
Il figlio nasceva, infatti, in Argentina a Santa Fe in data 21/02/1888 (cfr. doc. in Persona_6 atti n. 5).
Si è posto il problema se ciò comportasse l'interruzione della trasmissione della cittadinanza italiana anche per linea maschile, trattandosi di avo nato prima dell'entrata in vigore della l. del 1912 sulla cittadinanza, che tale caso espressamente disciplinava all'art. 7, affermando il principio per cui i figli di cittadini italiani nati in uno stato da cui erano considerati cittadini per nascita non per questo perdevano la cittadinanza di origine.
Sul punto si osserva che la legge sulle migrazioni n. 23 del 1901, nell'approntare un rimedio (cioè la possibilità di tornare ad essere italiani) nei riguardi di coloro che avessero perduto la cittadinanza italiana senza espressa manifestazione di volontà, menziona all'art. 36 “chi nato nel Regno o all'estero e diventato straniero perché figlio minore di padre che ha perduto la cittadinanza, oppure nato nel Regno o all'estero da padre che avesse perduta la cittadinanza prima della sua nascita e non abbia, secondo gli articoli 5, 6 e 11 del codice civile, dichiarato entro l'anno dall'età maggiore di eleggere la qualità di cittadino, ovvero abbia espressamente optato per la cittadinanza estera”. Si tratta di casi in cui la frattura del legame con la cittadinanza italiana è manifestamente più netta che non nel caso in cui il figlio di cittadini italiani sia semplicemente nato – anche per caso fortuito – in paesi che contemplano lo ius soli. Pertanto, si deve ritenere, anche per evitare una irragionevole disparità di trattamento, che l'ordinamento non considerasse destituiti dalla cittadinanza italiana i figli di cittadini che si trovavano senza concorso della loro volontà ad acquistare una cittadinanza straniera in ragione del luogo dove erano nati.
Pertanto, nel richiamare tutti i documenti prodotti in copia autentica nonché dotati di Apostille si ritiene che la domanda debba essere accolta dichiarando la ricorrente cittadina italiana e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_3
Le spese possono compensarsi in ragione dell'oggettivo carico di lavoro di cui gli uffici consolari sono gravati a causa della presentazione di un numero rilevantissimo di domande di riconoscimento della cittadinanza italiana.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo a , nata in Parte_1
Argentina il 27/09/1987; nato in [...] il [...]; Controparte_1
nato in [...] il [...]; Controparte_2 Parte_2
nato in [...], il [...] il diritto alla cittadinanza italiana stante la sussistenza
[...] dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere Controparte_5 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Torino, 16.12.2025.
Il giudice unico
IA De FA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice IA De FA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 12792/2024 promossa da:
, nata a [...], Santa Fe - Argentina, il 27/09/1987; Parte_1
, minore rappresentato dai suoi genitori Controparte_1 Parte_1
e nato a [...] - Argentina, il 21/04/2020;
[...] Persona_1 [...]
, minore rappresentato dai suoi genitori e CP_2 Parte_1 [...] nato a [...] - Argentina, il 27/03/2023; , nato a Persona_1 Parte_2
Laguna Paiva, Santa Fe - Argentina, il 22/03/1964 tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Annamaria
RE (c.f.: ), del Foro di Roma, elettivamente domiciliati presso il suo C.F._1 studio sito in Roma, via Crescenzo Del Monte n. 3 pec: come da procura Email_1 in atti;
ricorrenti contro
, in persona del Ministro pro tempore;
Controparte_3 resistente non costituito
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
Conclusioni di parte ricorrente: “- riconoscere e dichiarare la cittadinanza italiana iure sanguinis dei ricorrenti;
- per l'effetto, ordinare al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Controparte_3
Civile competente, di adottare tutti i necessari e conseguenti provvedimenti, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza italiana dei ricorrenti indicati, provvedendo alle comunicazioni all'Autorità consolare competente. - Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare il loro status di cittadini italiani iure Controparte_3 sanguinis, deducendo di essere discendenti del cittadino italiano nato in [...] nel Persona_2
Comune di Moncalieri (TO) in data 21/10/1859, dai genitori italiani e Persona_2 Per_3
(cfr. doc. in atti n. 1) poi emigrato in Argentina, ove decedeva a
[...] Persona_4
[...
in data 19/09/1918 (cfr. doc. in atti n. 2), senza mai naturalizzarsi argentino come risulta dal
Certificato di Non Naturalizzazione, rilasciato dal Corte Nazionale Elettorale - Potere Giudiziario della Nazione (Argentina) prodotto in copia autentica nonché dotato di Apostille - al pari di tutti i certificati esteri depositati - nel quale si legge: “Attesto: Che nel Registro Nazionale degli Elettori, nel quale sono iscritti tutti i cittadini argentini, nativi e per opzione, maggiori di sedici anni, e gli argentini naturalizzati dai diciotto anni, non risulta iscritto fino alla data odierna Parte_1
nato il [...] in [...], Torino, Moncalieri. Deceduto.” ( cfr. doc. in atti n. 3). Persona_5
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per esso, Controparte_3 all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
Il non si costituiva in giudizio. Controparte_3
Il Pubblico Ministero in data 17/09/2024 nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 7/11/2025 la parte insisteva per l'accoglimento del ricorso mediante il deposito di note scritte.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l. n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: « Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Nel merito ad avviso del Tribunale il ricorso è fondato e deve essere accolto, in quanto sulla base della documentazione in atti, tradotta ed apostillata, risulta provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano.
Va osservato che, i ricorrenti deducevano che: - dall'unione intercorsa tra l'avo e ufficializzata con Persona_2 Controparte_4 matrimonio celebrato nel Comune di Moncalieri, in data 31/12/1884 (cfr. doc. in atti n. 4), nasceva a
Santa Fe - Argentina, in data 21/02/1888 (cfr. doc. in atti n. 5); Persona_6
- si legava a con matrimonio celebrato a La Persona_6 Persona_7 Persona_4
Capital, Santa Fe – Argentina, il 23/09/1905 (cfr. doc. in atti n. 6) e da tale unione nasceva a L.
La Capital, Santa Fe – Argentina, in data 07/09/1911 (cfr. doc. Per_8 Persona_9 in atti n. 7);
- contraeva matrimonio con RC IA GU a San Justo, Santa Fe Persona_9
– Argentina, in data 07/07/1934 (cfr. doc. in atti n. 8) e da tale legame nasceva a Videla, San Justo –
Santa Fe, il 15/07/1936 (cfr. doc. in atti n. 9); Persona_10
- si univa a con matrimonio celebrato a Persona_10 Persona_11
Laguna Paiva, La Capital, Santa Fe – Argentina, in data 14/08/1958 (cfr. doc. in atti n. 10), e da tale legame nasceva il ricorrente: , nato a [...], La Capital, Santa Fe – Parte_2
Argentina, il 22/03/1964 (cfr. doc. in atti n. 11);
- , si univa a con matrimonio celebrato a Laguna Paiva, La Parte_2 Persona_12
Capital, Santa Fe – Argentina, in data 26/07/1985 (cfr. doc. in atti n. 12) e da tale unione nasceva la ricorrente: , nata a [...] – Argentina, il 27/09/1987 (cfr. doc. in atti n. Parte_1
13);
- , si coniugava con Buenos Aires – Argentina, il Parte_1 Persona_1
10/09/2021 (cfr. doc. in atti n. 14) e dalla loro unione nascevano i ricorrenti, minori di età:
, nato a [...] – Argentina, il 21/04/2020 (cfr. doc. in atti n. 15) Controparte_1
e , nato a [...] – Argentina, il 27/03/2023 (cfr. doc. in atti n. 16). Controparte_2
Inoltre, risulta che , italiano, nato nel Comune di Moncalieri (TO), il 21/10/1859, Persona_2 figlio di e (cfr. doc. in atti n. 1), acquisiva la cittadinanza Persona_2 Persona_3 italiana a seguito della costituzione del nuovo Stato unitario. Infatti, è pacifico il riconoscimento dei diritti civili e politici propri dell'odierno status civitatis per tutti i regnicoli, ovverosia di coloro che si trovavano nel territorio del Regno Italiano al momento della sua costituzione, nonché tutti gli individui emigrati prima della costituzione del Regno d'Italia, purché deceduti dopo l'Unità. Sul punto, la giurisprudenza è costante e unanime nel ritenere che i nati prima dell'unificazione d'Italia, dovranno essere considerati cittadini italiani, anche se emigrati, a condizione che, al momento in cui lo Stato preunitario di provenienza entrava a far parte del Regno d'Italia, non avessero acquisito la cittadinanza straniera. Infatti, la cittadinanza italiana di veniva dimostrata dal Persona_2 certificato di morte dal quale si evince che l'avo italiano emigrato all'estero nato prima del Regno d'Italia moriva in data 19/09/1918 e, quindi, dopo l'Unità nazionale (cfr. doc. in atti n. 2) trasmettendo, così, “iure sanguinis” la cittadinanza italiana.
Ciò premesso in fatto si rileva che nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto
2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Qualora, come nel caso di specie, i ricorrenti siano discendenti di un avo italiano e nella linea genealogica non figuri un ascendente di sesso femminile nata prima del 1948, spetta in primo luogo al decidere e la relativa domanda può essere presentata in via amministrativa, Controparte_3 presso l'Autorità consolare se il richiedente risiede all'estero, oppure in via giudiziale mediante ricorso da proporsi dinanzi al Tribunale competente. In applicazione dell'art. 3 DPR 362/1994
(Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) è previsto che l'Amministrazione competente per tali procedimenti debba provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, cosicché l'istante si veda riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode. A fronte delle previsioni di legge in parola, che stabiliscono “termini determinati e certi” per la definizione dei procedimenti, la mancata evasione della richiesta nell'osservanza dei termini ex lege, in difetto di espressa previsione legislativa, non può considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Invero, muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, giacché non si verte – in tema di sanzioni processuali – in materia suscettibile di applicazione analogica. Inoltre, poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità, costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost, esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo. Nel merito, i ricorrenti, diretti discendenti da avo italiano, tentavano di inoltrare domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis al competente Ufficio Consolare di Buenos
Aires – Argentina (cfr. doc. in atti n. 17). Tuttavia, la relativa richiesta risulta, allo stato, inevasa, non avendo gli interessati ricevuto alcun riscontro o convocazione da parte dell'Ufficio competente, né risultano inseriti in una Lista d'attesa. Più precisamente, come si evince dalla documentazione in atti,
i ricorrenti hanno più volte tentato di accedere senza successo al sistema di prenotazione on line c.d.
“Prenota OnLine” o “Prenot@mi”, ossia una piattaforma online con un numero limitato di posti (ma non è dato sapere quanti) in un determinato periodo (ma non è dato sapere quando) per ricevere gli utenti affinché possano presentare i documenti richiesti al fine di ottenere la cittadinanza.
In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché il riconoscimento dello status civitatis incombe sul e il ricorrente avrebbe dovuto chiedere il rilascio del relativo certificato o Controparte_3 comunque il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il Paese di residenza, nella specie l'Argentina, sulla scorta della documentazione attestante la sua discendenza da un cittadino italiano, senza la necessità di adire l'Autorità Giudiziaria. Tuttavia, l'interesse ad agire va riconosciuto ai ricorrenti avendo, i diretti discendenti dell'avo cittadino italiano, dimostrato la loro oggettiva impossibilità di adire l'Amministrazione competente concretizzandosi di fatto, un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti e giustificando, così, il loro accesso alla via giurisdizionale.
Quindi non vi sono dubbi che l'avo , cittadino italiano, nato in [...] nel Comune Persona_2 di Moncalieri (TO) il 21/10/1859 (cfr. doc. in atti n. 1), fosse cittadino italiano, in quanto nonostante sia nato in [...] prima dell'unità d'Italia del 1861, lo stesso moriva in epoca successiva in data
19/09/1918 (cfr. doc. in atti n. 2) e i suoi discendenti diventavano cittadini argentini in forza della disciplina dello ius soli vigente in Argentina.
Il figlio nasceva, infatti, in Argentina a Santa Fe in data 21/02/1888 (cfr. doc. in Persona_6 atti n. 5).
Si è posto il problema se ciò comportasse l'interruzione della trasmissione della cittadinanza italiana anche per linea maschile, trattandosi di avo nato prima dell'entrata in vigore della l. del 1912 sulla cittadinanza, che tale caso espressamente disciplinava all'art. 7, affermando il principio per cui i figli di cittadini italiani nati in uno stato da cui erano considerati cittadini per nascita non per questo perdevano la cittadinanza di origine.
Sul punto si osserva che la legge sulle migrazioni n. 23 del 1901, nell'approntare un rimedio (cioè la possibilità di tornare ad essere italiani) nei riguardi di coloro che avessero perduto la cittadinanza italiana senza espressa manifestazione di volontà, menziona all'art. 36 “chi nato nel Regno o all'estero e diventato straniero perché figlio minore di padre che ha perduto la cittadinanza, oppure nato nel Regno o all'estero da padre che avesse perduta la cittadinanza prima della sua nascita e non abbia, secondo gli articoli 5, 6 e 11 del codice civile, dichiarato entro l'anno dall'età maggiore di eleggere la qualità di cittadino, ovvero abbia espressamente optato per la cittadinanza estera”. Si tratta di casi in cui la frattura del legame con la cittadinanza italiana è manifestamente più netta che non nel caso in cui il figlio di cittadini italiani sia semplicemente nato – anche per caso fortuito – in paesi che contemplano lo ius soli. Pertanto, si deve ritenere, anche per evitare una irragionevole disparità di trattamento, che l'ordinamento non considerasse destituiti dalla cittadinanza italiana i figli di cittadini che si trovavano senza concorso della loro volontà ad acquistare una cittadinanza straniera in ragione del luogo dove erano nati.
Pertanto, nel richiamare tutti i documenti prodotti in copia autentica nonché dotati di Apostille si ritiene che la domanda debba essere accolta dichiarando la ricorrente cittadina italiana e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_3
Le spese possono compensarsi in ragione dell'oggettivo carico di lavoro di cui gli uffici consolari sono gravati a causa della presentazione di un numero rilevantissimo di domande di riconoscimento della cittadinanza italiana.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo a , nata in Parte_1
Argentina il 27/09/1987; nato in [...] il [...]; Controparte_1
nato in [...] il [...]; Controparte_2 Parte_2
nato in [...], il [...] il diritto alla cittadinanza italiana stante la sussistenza
[...] dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere Controparte_5 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Torino, 16.12.2025.
Il giudice unico
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