TRIB
Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 10/03/2025, n. 80 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 80 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 238/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE RELATORE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c., presentato dai coniugi
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
15/11/1985 e ivi residente rappresentato e difeso dagli Avv.ti Goldin Mariella e Orrù Francesco del Foro di Vercelli
E
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 ivi residente rappresentata e difesa Avv.ti Goldin Mariella e Orrù Francesco del Foro di Vercelli
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 22/01/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la loro separazione consensuale.
I coniugi si sono uniti con matrimonio celebrato con rito civile in Gattinara (VC) il 25/09/2016, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 10, Parte I, Anno 2016. Dall'unione sono nati i figli e , rispettivamente in data 04/07/2016 e 23/07/2018, Per_1 Per_2 entrambi ancora minori.
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
pagina 1 di 4 Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che con il decreto di fissazione di udienza è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- VERIFICATA la rispondenza dell'accordo intervenuto all'interesse della prole, quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita del genitore non collocatario, adeguata a garantire ai figli minori l'accesso a una effettiva bigenitorialità;
- RITENUTE le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, idonee a garantire ai figli minori condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione e che pertanto sussistano i presupposti per recepire le condizioni concordate;
- RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, nonché
l'età dei figli minori, consentano di stimare non necessaria l'audizione diretta degli stessi (ex art. 473-bis.4 c.p.c.);
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a OMOLOGA delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI VERCELLI
PRONUNCIA
La separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio celebrato con rito civile in Gattinara (VC) il 25/09/2016, trascritto nei
Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 10, Parte I, Anno 2016 alle seguenti
CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. i coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto;
2. la casa coniugale, sita in Gattinara (VC), F. Via Mattai n. 27, di proprietà della madre del sig. e di cui quest'ultimo possiede l'usufrutto, rimane nella Parte_1 disponibilità esclusiva, con tutti i mobili e le suppellettili ivi contenute, del sig. Parte_1
. La sig.ra si è già trasferita in altro alloggio, portando con sé
[...] Parte_2
i propri effetti personali ed alcuni beni concordemente individuati;
3. i figli e vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con Per_1 Per_2 residenza anagrafica presso la madre, ma staranno con ciascuno di essi, a settimane alternate, dalle ore 20.00 del venerdì alle ore 20.00 del venerdì successivo. Il padre e la madre avranno comunque la facoltà di vedere e tenere con sé i figli durante la settimana in cui i medesimi staranno con l'altro genitore, il tutto compatibilmente con le loro esigenze lavorative e con gli impegni scolastici dei minori. I coniugi fanno comunque salvi diversi pagina 2 di 4 accordi che potranno concordare di volta in volta, tenendo conto degli orari scolastici dei figli e delle loro esigenze;
4. durante le vacanze estive, i figli staranno con ciascun genitore per 15 giorni, anche non consecutivi, nel periodo che dovrà essere comunicato entro il 30/06 di ogni anno e in modo però che vengano sempre assicurate la reperibilità e la possibilità per ciascun genitore di sentirli telefonicamente. I sigg.ri e fanno comunque Parte_1 Parte_2 salvi i diversi accordi che potranno intervenire tra di loro anche in considerazione dei reciproci impegni ed esigenze, nonché della volontà e dei desideri espressi dai figli. Per quanto attiene a tutte le festività dell'anno (Natale, S. Stefano, Capodanno, Epifania, Pasqua, Lunedì dell'Angelo etc.), le stesse verranno trascorse dai minori alternativamente con l'uno o l'altro genitore, assecondando comunque le richieste dei figli medesimi, nonché facendo salvi diversi accordi che potranno intervenire di volta in volta;
5. in considerazione della partecipazione diretta di ciascun genitore al mantenimento dei figli, nessun contributo economico verrà dagli stessi corrisposto l'uno in favore dell'altro impegnandosi, tuttavia, ognuno di essi ad affrontare in misura paritetica le spese quotidiane necessarie. Si conviene pertanto che, in caso di maggiori esborsi per abbigliamento o diverse ulteriori necessità dei figli effettuati da uno dei genitori, l'altro provveda al rimborso ovvero ad affrontare costi fino al medesimo ammontare in modo da garantire pagamenti improntati all'equità;
6. le spese straordinarie, tali intendendosi quelle scolastiche (tasse di iscrizione, libri di testo, gite di istruzione etc.), mediche non coperte dal SSN, odontoiatriche, ricreative e sportive, purché debitamente documentate e previamente concordate tra i coniugi, verranno suddivise al 50% tra i medesimi, sulla base di quanto disposto in merito dalla Convenzione del
Tribunale di Vercelli, con rimborso entro giorni 7 in caso di pagamento anticipato da parte di uno degli stessi;
7. si dà atto che l'autovettura Volkswagen Touran, targata EN 658 AE, al momento in comunione tra i coniugi, viene assegnata in proprietà esclusiva alla sig.ra Parte_2
Le spese relative al passaggio di proprietà verranno ripartite in parti eguali tra i
[...] coniugi;
8. l'assegno unico per i figli corrisposto dall'INPS verrà percepito nella misura del 100% dalla sig.ra ; Parte_2
9. si dà atto che i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di rinunciare reciprocamente a qualsivoglia richiesta di mantenimento. Essi dichiarano altresì di non avere reciprocamente null'altro a pretendere per qualsiasi titolo e/o ragione, avendo già risolto ogni altra loro questione di natura patrimoniale;
10. si dà atto che i coniugi, sin da ora, prestano reciproco consenso all'espatrio ed al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e di tutti i documenti equipollenti validi per l'espatrio anche per i figli;
11. si dà atto che le spese relative alla presente procedura sono sostenute esclusivamente dal sig. . Parte_1
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
pagina 3 di 4 Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 10/03/2025.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Michela Tamagnone
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott. Andrea Padalino
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 238/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE RELATORE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c., presentato dai coniugi
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
15/11/1985 e ivi residente rappresentato e difeso dagli Avv.ti Goldin Mariella e Orrù Francesco del Foro di Vercelli
E
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 ivi residente rappresentata e difesa Avv.ti Goldin Mariella e Orrù Francesco del Foro di Vercelli
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 22/01/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la loro separazione consensuale.
I coniugi si sono uniti con matrimonio celebrato con rito civile in Gattinara (VC) il 25/09/2016, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 10, Parte I, Anno 2016. Dall'unione sono nati i figli e , rispettivamente in data 04/07/2016 e 23/07/2018, Per_1 Per_2 entrambi ancora minori.
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
pagina 1 di 4 Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che con il decreto di fissazione di udienza è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- VERIFICATA la rispondenza dell'accordo intervenuto all'interesse della prole, quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita del genitore non collocatario, adeguata a garantire ai figli minori l'accesso a una effettiva bigenitorialità;
- RITENUTE le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, idonee a garantire ai figli minori condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione e che pertanto sussistano i presupposti per recepire le condizioni concordate;
- RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, nonché
l'età dei figli minori, consentano di stimare non necessaria l'audizione diretta degli stessi (ex art. 473-bis.4 c.p.c.);
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a OMOLOGA delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI VERCELLI
PRONUNCIA
La separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio celebrato con rito civile in Gattinara (VC) il 25/09/2016, trascritto nei
Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 10, Parte I, Anno 2016 alle seguenti
CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. i coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto;
2. la casa coniugale, sita in Gattinara (VC), F. Via Mattai n. 27, di proprietà della madre del sig. e di cui quest'ultimo possiede l'usufrutto, rimane nella Parte_1 disponibilità esclusiva, con tutti i mobili e le suppellettili ivi contenute, del sig. Parte_1
. La sig.ra si è già trasferita in altro alloggio, portando con sé
[...] Parte_2
i propri effetti personali ed alcuni beni concordemente individuati;
3. i figli e vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con Per_1 Per_2 residenza anagrafica presso la madre, ma staranno con ciascuno di essi, a settimane alternate, dalle ore 20.00 del venerdì alle ore 20.00 del venerdì successivo. Il padre e la madre avranno comunque la facoltà di vedere e tenere con sé i figli durante la settimana in cui i medesimi staranno con l'altro genitore, il tutto compatibilmente con le loro esigenze lavorative e con gli impegni scolastici dei minori. I coniugi fanno comunque salvi diversi pagina 2 di 4 accordi che potranno concordare di volta in volta, tenendo conto degli orari scolastici dei figli e delle loro esigenze;
4. durante le vacanze estive, i figli staranno con ciascun genitore per 15 giorni, anche non consecutivi, nel periodo che dovrà essere comunicato entro il 30/06 di ogni anno e in modo però che vengano sempre assicurate la reperibilità e la possibilità per ciascun genitore di sentirli telefonicamente. I sigg.ri e fanno comunque Parte_1 Parte_2 salvi i diversi accordi che potranno intervenire tra di loro anche in considerazione dei reciproci impegni ed esigenze, nonché della volontà e dei desideri espressi dai figli. Per quanto attiene a tutte le festività dell'anno (Natale, S. Stefano, Capodanno, Epifania, Pasqua, Lunedì dell'Angelo etc.), le stesse verranno trascorse dai minori alternativamente con l'uno o l'altro genitore, assecondando comunque le richieste dei figli medesimi, nonché facendo salvi diversi accordi che potranno intervenire di volta in volta;
5. in considerazione della partecipazione diretta di ciascun genitore al mantenimento dei figli, nessun contributo economico verrà dagli stessi corrisposto l'uno in favore dell'altro impegnandosi, tuttavia, ognuno di essi ad affrontare in misura paritetica le spese quotidiane necessarie. Si conviene pertanto che, in caso di maggiori esborsi per abbigliamento o diverse ulteriori necessità dei figli effettuati da uno dei genitori, l'altro provveda al rimborso ovvero ad affrontare costi fino al medesimo ammontare in modo da garantire pagamenti improntati all'equità;
6. le spese straordinarie, tali intendendosi quelle scolastiche (tasse di iscrizione, libri di testo, gite di istruzione etc.), mediche non coperte dal SSN, odontoiatriche, ricreative e sportive, purché debitamente documentate e previamente concordate tra i coniugi, verranno suddivise al 50% tra i medesimi, sulla base di quanto disposto in merito dalla Convenzione del
Tribunale di Vercelli, con rimborso entro giorni 7 in caso di pagamento anticipato da parte di uno degli stessi;
7. si dà atto che l'autovettura Volkswagen Touran, targata EN 658 AE, al momento in comunione tra i coniugi, viene assegnata in proprietà esclusiva alla sig.ra Parte_2
Le spese relative al passaggio di proprietà verranno ripartite in parti eguali tra i
[...] coniugi;
8. l'assegno unico per i figli corrisposto dall'INPS verrà percepito nella misura del 100% dalla sig.ra ; Parte_2
9. si dà atto che i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di rinunciare reciprocamente a qualsivoglia richiesta di mantenimento. Essi dichiarano altresì di non avere reciprocamente null'altro a pretendere per qualsiasi titolo e/o ragione, avendo già risolto ogni altra loro questione di natura patrimoniale;
10. si dà atto che i coniugi, sin da ora, prestano reciproco consenso all'espatrio ed al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e di tutti i documenti equipollenti validi per l'espatrio anche per i figli;
11. si dà atto che le spese relative alla presente procedura sono sostenute esclusivamente dal sig. . Parte_1
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
pagina 3 di 4 Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 10/03/2025.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Michela Tamagnone
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott. Andrea Padalino
pagina 4 di 4