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Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. III, sentenza 19/01/2026, n. 529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 529 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 529/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 13/10/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
COPPA DARIA, Giudice
in data 13/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4777/2022 depositato il 13/09/2022
proposto da
Comune di Siracusa - Piazza Duomo N. 4 96100 Siracusa SR
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Domicilio Difensore
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 428/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 2 e pubblicata il 20/01/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 201722464 IMU 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Comune di Siracusa ha proposto appello avverso la sentenza n. 428/2022 della CTP di Siracusa che aveva accolto il ricorso della contribuente Nominativo_2, annullando l'avviso di accertamento IMU n. 201722464 per l'anno 2014 per difetto di motivazione e condannando l'ente alle spese. chiede la riforma della sentenza sostenendo che l'avviso era adeguatamente motivato e che la contribuente non aveva versato nulla. Richiede conferma della legittimità dell'accertamento e revoca della condanna alle spese.
La parte appellata non si è costituita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
La sentenza di primo grado ha ritenuto carente la motivazione dell'avviso di accertamento. Tuttavia, dall'esame dell'atto emerge che esso contiene tutti gli elementi essenziali: identificazione degli immobili, imponibile, imposta dovuta, scadenze e importi non versati, consentendo al contribuente di comprendere la pretesa e difendersi.
Pertanto, l'avviso rispetta l'obbligo motivazionale previsto dall'art. 7 L. 212/2000 e dalla giurisprudenza di legittimità.
Ne consegue che la sentenza impugnata va riformata, con conferma della legittimità dell'avviso di accertamento.
Le spese seguono la soccombenza anche con riferimento al primo grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte
Accoglie l'appello proposto dal Comune di Siracusa;
Riforma la sentenza n. 428/2022 della CTP di Siracusa;
Dichiara legittimo l'avviso di accertamento IMU n. 201722464 per l'anno 2014;
Condanna la parte appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio a favore del Comune di
Siracusa che liquida in € 400,00 oltre accessori di legge.
Così deciso in Palermo 13.10.25.
Il Presidente – Il Relatore
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 13/10/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
COPPA DARIA, Giudice
in data 13/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4777/2022 depositato il 13/09/2022
proposto da
Comune di Siracusa - Piazza Duomo N. 4 96100 Siracusa SR
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Domicilio Difensore
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 428/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 2 e pubblicata il 20/01/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 201722464 IMU 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Comune di Siracusa ha proposto appello avverso la sentenza n. 428/2022 della CTP di Siracusa che aveva accolto il ricorso della contribuente Nominativo_2, annullando l'avviso di accertamento IMU n. 201722464 per l'anno 2014 per difetto di motivazione e condannando l'ente alle spese. chiede la riforma della sentenza sostenendo che l'avviso era adeguatamente motivato e che la contribuente non aveva versato nulla. Richiede conferma della legittimità dell'accertamento e revoca della condanna alle spese.
La parte appellata non si è costituita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
La sentenza di primo grado ha ritenuto carente la motivazione dell'avviso di accertamento. Tuttavia, dall'esame dell'atto emerge che esso contiene tutti gli elementi essenziali: identificazione degli immobili, imponibile, imposta dovuta, scadenze e importi non versati, consentendo al contribuente di comprendere la pretesa e difendersi.
Pertanto, l'avviso rispetta l'obbligo motivazionale previsto dall'art. 7 L. 212/2000 e dalla giurisprudenza di legittimità.
Ne consegue che la sentenza impugnata va riformata, con conferma della legittimità dell'avviso di accertamento.
Le spese seguono la soccombenza anche con riferimento al primo grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte
Accoglie l'appello proposto dal Comune di Siracusa;
Riforma la sentenza n. 428/2022 della CTP di Siracusa;
Dichiara legittimo l'avviso di accertamento IMU n. 201722464 per l'anno 2014;
Condanna la parte appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio a favore del Comune di
Siracusa che liquida in € 400,00 oltre accessori di legge.
Così deciso in Palermo 13.10.25.
Il Presidente – Il Relatore