Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. II, sentenza 25/06/2025, n. 1203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 1203 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/06/2025
N. 01203/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00206/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la OS
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 206 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla
Lav Lega Anti Vivisezione Ente del Terzo Settore, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Valentina Stefutti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
EG OS, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Flora Neglia, con domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, piazza dell'Unità Italiana, n. 1;
nei confronti
Comune di Civitella NI, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Iacopo Sforzellini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Pro LO NI A.P.S, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Nicola Colombini e Francesco Monceri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero Dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della DGR della EG OS 9 settembre 2024 n.1002 “Legge regionale 3 agosto 2021, n. 27 - Calendario delle manifestazioni di rievocazione storica della OS, annualità 2025”, comprensiva del relativo Allegato che ne costituisce parte integrale e sostanziale;
- nonché di ogni altro provvedimento presupposto, connesso, consequenziale ancorché non conosciuto.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da AV Lega Anti Vivisezione Ente del Terzo Settore il 12/2/2025:
- della nota della EG OS 19 dicembre 2024 recante "Atto di diffida ex art.21 nonies L.241/90 - Legge regionale 3 agosto 2021, n. 27 - Calendario delle manifestazioni di rievocazione storica della OS, annualità 2025. Espunzione del Palio della Granocchia”
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Civitella NI, della EG OS e della Pro LO NI A.P.S.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 giugno 2025 il dott. Marcello Faviere e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La L.A.V. - Lega Anti Vivisezione Ente del Terzo Settore impugna con il presente gravame la Delibera della Giunta Regionale 9 settembre 2024 n.1002, recante “Legge regionale 3 agosto 2021, n. 27 - Calendario delle manifestazioni di rievocazione storica della OS, annualità 2025”.
Tra le manifestazioni calendarizzate nell’allegato alla delibera della EG vi è il cd. Palio della Granocchia che si svolge nel Comune di Civitella NI (GR) e che consiste in una gara nella quale i concorrenti si sfidano spingendo a mano una carriola su cui sono poste alcune rane prelevate in natura (appartenenti alla specie delle cd. rana esculenta, trattasi di anfibi dell’Ordine Anuri e della Famiglia delle Ranidae ) percorrendo un percorso di circa 300 metri.
Il provvedimento, originariamente impugnato a mezzo ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, è stato ritualmente trasposto avanti questo Tribunale con ricorso notificato il 20.01.2025 con il quale si lamenta violazione di legge ed eccesso di potere in un motivo nel quale, in sostanza, si censura l’impiego delle rane della specie sopra riportata che violerebbe la Direttiva Habitat 92/43/CEE del 1992, essendo tale specie inserita nell’All. V (“Specie animali e vegetali di interesse comunitario il cui prelievo nella natura e il cui sfruttamento potrebbero formare oggetto di misure di gestione”) nonché l’art. 10, comma 3, del DPR 8 settembre 1997 n.357 (“Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”) giacché il prelievo in natura e il trattamento riservato nel corso della manifestazione ne turberebbe lo stato conservativo e la tranquillità, come sarebbe attestato da alcuni pareri rilasciati da veterinari pubblici in occasione delle passate manifestazioni.
Con il secondo motivo rubricato in ricorso si solleva questione di legittimità costituzionale dell’art.15 della LR 20 ottobre 2009, n. 59 come novellato dalla LRT n. 34/2024, per violazione degli artt.9 comma 2 e 117 commi 1 e 2 lett. s) Cost. nonché dell’art.13 TFUE, nella parte in cui ha soppresso la necessità del previgente parere favorevole della azienda USL competente per lo svolgimento delle manifestazioni quali quella di cui si controverte. In tal modo, a dire della ricorrente, sarebbe possibile autorizzare manifestazioni del tipo di quella di cui si controverte senza il previo scrutinio della ASL, organismo pubblico terzo.
Per resistere al gravame si sono costituiti la il Comune di Civitella NI, la EG OS (il 11.02.2025), e la Pro LO NI Aps (il 12.02.2025).
2. A seguito di una istanza stragiudiziale della ricorrente volta ad ottenere l’espunzione della manifestazione in parola dall’elenco di quelle recate nella gravata delibera, la EG OS rispondeva, con nota del 19.12.2024, negativamente evidenziando la valenza non autorizzatoria e meramente ricognitiva dell’atto avente finalità autonoma rispetto all’iter autorizzativo delle manifestazioni nelle quali vengono impiegati animali.
Avverso tale nota la AV ha notificato ricorso per motivi aggiunti (il 12.02.2025) con il quale lamenta, in un ulteriore censura, violazione di legge ed eccesso di potere riprendendo gli argomenti sostanziali sopra già riportati.
Ha fatto seguito il deposito di memorie della ricorrente (il 28.04.2025), della EG OS (il 30.04.2025), con la quale solleva eccezione di inammissibilità del ricorso, ripresa anche dai controinteressati, della Pro LO NI Aps e del Comune (il 2.05.2025), nonché di memorie di replica della ricorrente (il 12.05.2025) e del Comune (il 14.05.2025).
Alla udienza pubblica del 4 giugno 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
3. Il ricorso è inammissibile.
4. Il Collegio ritiene di dover condividere l’eccezione di inammissibilità per carenza di interesse ad agire della ricorrente sollevata nelle memorie dell’amministrazione resistente e dei controinteressati.
La delibera impugnata approva il calendario delle manifestazioni di rievocazione storica, su proposta del Comitato regionale delle rievocazioni, sentito l’Osservatorio regionale appositamente costituito che lo hanno approvato.
La delibera trova il proprio fondamento normativo all’art. 3 della LRT. N. 27/2021 (recante Valorizzazione del patrimonio storico-culturale intangibile e della cultura popolare della OS ) che così recita: “ La Giunta regionale, entro il 30 giugno di ogni anno, con riferimento all'anno successivo, a seguito di parere del Comitato delle rievocazioni storiche della OS di cui all'articolo 6, approva il calendario annuale delle manifestazioni di rievocazione storica della OS, organizzate dagli enti locali o dalle associazioni iscritte all'elenco di cui all'articolo 4, secondo quanto disciplinato dalle disposizioni di cui all'articolo 13, e tenuto conto della ricorrenza di anniversari e commemorazioni di ciascun anno ”.
Il calendario ha il solo scopo di riconoscere il carattere storico culturale di alcune manifestazioni che si svolgono sul territorio regionale, conferisce titolo per gli organizzatori per concorrere alla erogazione di contributi regionali (art. 9 della legge) e fruire della attività promozionale organizzata dalla Agenzia Regionale OS Promozione Turistica e dalla Fondazione Sistema OS, anche a livello internazionale (art. 12). L’inserimento nel calendario peraltro dà titolo all’utilizzo del logo della EG OS (art. 3, comma 2).
Come correttamente evidenziato dall’amministrazione, tale attività è priva di qualsivoglia valore autorizzativo sia per lo svolgimento delle manifestazioni che, a maggior ragione, per l’impiego degli animali.
Il quadro normativo di riferimento per tale ultima tipologia di evento è costituito in primo luogo dal RD n. 773/1931 (Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza) che al Titolo III, Capo I disciplina gli spettacoli e i trattenimenti pubblici prevedendo, all’art. 68, la necessità di una autorizzazione di pubblica sicurezza o, per eventi minori, di una SCIA da presentare al SUAP per la realizzazione di ogni tipologia di evento di pubblico intrattenimento nonché, all’art. 69, i medesimi titoli per eventi che prevedano l’esposizione di animali.
A ciò si aggiunga il riconoscimento della competenza comunale ad autorizzare manifestazioni “ per rappresentazioni teatrali o cinematografiche, accademie, feste da ballo, corse di cavalli, altri simili spettacoli o trattenimenti, per aperture di esercizio di circoli, scuole di ballo e sale pubbliche di audizione” , di cui al citato art. 68 citato (cfr. il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 che all'art. 1, comma 1, numero 5).
A livello regionale la competenza comunale è recata dalla L.R. n. 59/2009 (recante “Norme per la tutela degli animali […]”, che all’art. 15 (“Manifestazioni che prevedono l'impiego di animali”) stabilisce che “ 1. Le manifestazioni che prevedono l’impiego di animali, comprese quelle iscritte nel calendario di cui all’articolo 3 della legge regionale 3 agosto 2021, n. 27 […] sono autorizzate dal comune dove si svolgono, sulla base dei criteri definiti dal regolamento di cui all’articolo 41 ”.
Ne consegue che per la realizzazione della manifestazione in argomento il Comune non ha bisogno di alcuna autorizzazione regionale né, tantomeno, della inclusione delle stessa nel calendario delle manifestazioni storiche. Ne costituisce prova, peraltro, la circostanza che la manifestazione si svolge dal 1977 e la prima disciplina sulle rievocazioni storiche risale alla LRT n. 5/2012.
L’annullamento della delibera impugnata risulta pertanto privo di alcun interesse ai fini di tutela delle specie animali di cui si controverte giacché non costituisce atto né presupposto né in qualche modo connesso all’iter autorizzativo prodromico al suo legittimo svolgimento.
Il suo annullamento pregiudicherebbe al più la perdita di alcuni incentivi (di natura economica, di immagine e promozionali) per gli organizzatori che però risultano estranei agli interessi vantati e tutelati dalla ricorrente.
In altri termini l’atto non risulta lesivo dei legittimi interessi della AV, come esposti nel ricorso e nei relativi motivi aggiunti, inerenti agli effetti che lo svolgimento della manifestazione avrebbe sulle specie animali sopra indicate, la cui disciplina concreta, infatti, è demandata ad atti diversi da quello impugnato.
Non a caso la medesima ricorrente con diverso gravame (iscritto al RGNR 2012/2024) ha impugnato il provvedimento con il quale il comune di Civitella NI ha autorizzato lo svolgimento della medesima manifestazione per l’anno 2024. Il Collegio evidenzia peraltro che, in ragione degli esiti del presente ricorso, non ritiene di dover procedere alla riunione dei due ricorsi.
Occorre infine evidenziare che l’interesse a ricorrere non può incardinarsi in forza di quanto rilevato nelle memorie della ricorrente, vale a dire del disposto di cui all’art.19-ter disp. coord. att. c.p., secondo cui “ le disposizioni del titolo IX bis del libro II del codice penale non si applicano ai casi previsti dalle leggi speciali in materia di caccia, di pesca, di allevamento, di trasporto, di macellazione degli animali, di sperimentazione scientifica sugli stessi, di attività circense, di giardini zoologici, nonché dalle altre leggi speciali in materia di animali. Le disposizioni del titolo IX bis del libro II del codice penale non si applicano altresì alle manifestazioni storiche e culturali autorizzate dalla regione competente”.
Ciò per la ricordata circostanza che l’atto impugnato non costituisce a nessun titolo autorizzazione regionale allo svolgimento della manifestazione storica.
Per quanto precede l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla resistente e dai controinteressati è fondata.
4.1. Il Collegio osserva che in ragione di quanto precede la questione di legittimità costituzionale sollevata in ordine all’art. 15 della LR 20 ottobre 2009, n. 59, sopra richiamata, come novellato dalla LRT n. 34/2024, per violazione degli artt. 9 comma 2 e 117 commi 1 e 2 lett. s) Cost. nonché dell’art.13 TFUE, nella parte in cui ha soppresso il previgente parere favorevole della azienda USL competente per lo svolgimento delle manifestazioni in cui si impiegano animali, non risulta rilevante per la presente controversia.
È appena il caso di ricordare che per consolidata giurisprudenza costituzionale “ L'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948 n. 1, nel prevedere che la questione di legittimità costituzionale può essere "rilevata d'ufficio o sollevata da una delle parti nel corso di un giudizio", non ha conferito al giudice la facoltà di sollevare una questione di legittimità costituzionale dalla cui risoluzione non dipenda la decisione del giudizio di cui è investito. L'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87, nel richiedere il requisito della rilevanza, si uniforma alla predetta norma costituzionale” (Corte cost., Ordinanza, 09/06/1971, n. 130).
5. Il ricorso nel suo complesso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di interesse ad agire.
6. In ragione della peculiarità e novità delle questioni trattate sussistono i presupposti per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la OS (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Cacciari, Presidente
Andrea Vitucci, Primo Referendario
Marcello Faviere, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marcello Faviere | Alessandro Cacciari |
IL SEGRETARIO