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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 31/01/2025, n. 228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 228 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 351/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente dott. Manuela Velotti Consigliere Relatore dott. Silvia Romagnoli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 351/2022 promossa da:
(C.F. , Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. CURCIO GARGIULO FRANCESCO e dell'avv. ,
APPELLANTE contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. GUERRA GUGLIELMO e dell'avv. ,
APPELLATO
CONCLUSIONI
Per : “- In accoglimento dell'appello, riformare la sentenza 727/2021, resa dal Parte_1
Tribunale di Rimini in data 19/07/2021, per i motivi di appello sopra esposti e per l'effetto
- Condannare parte appellata al pagamento delle spese diritti ed onorai del doppio grado di giudizio.”
Per NA GU: “in via preliminare dichiari l'improcedibilità della domanda adita e nel merito voglia respingere l'appello proposto dal signor in quanto palesemente infondato. Parte_1
Valuterà l'ecc,ma Corte adita se ricorrono le condizioni per la condanna dell'appellante ex art 96 ult.co. c.p.c.
Con vittoria delle spese di causa del grado da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore, che si dichiara antistatario avendo anticipato le spese e non avendo riscosso acconti.” pagina 1 di 5 IN FATTO
1. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo chiesto ed ottenuto dalla Parte_1 nonna, , nei suoi confronti per complessivi € 45.000,00, in forza di scrittura privata tra Controparte_1
le parti in data 10.9.2012.
Nel ricorso per decreto ingiuntivo aveva affermato di avere eseguito il 28.9.2011, in favore del CP_1
nipote, un bonifico dell'importo di € 70.000,00, indicando come causale dell'operazione la dicitura
“donazione senza collazione”, ma che il termine “donazione” era stato utilizzato dal cassiere della filiale di credito unicamente per giustificare, agli effetti della normativa antiriciclaggio vigente, il passaggio di ingenti somme di denaro dal conto corrente di un soggetto al conto corrente di un altro.
La circostanza era confermata dal fatto che mancava un atto di donazione, non essendo interesse delle parti agire in tal senso;
infatti, in data 10.9.2012 le stesse parti avevano stipulato una scrittura privata, nella quale la dava atto che, della complessiva somma di € 70.000,00 bonificata al nipote, € CP_1
25.000,00 erano da considerarsi “donazione a fondo perduto, non restituibili”, mentre i restanti €
45.000,00 (oggetto poi del decreto ingiuntivo) erano da restituirsi “nel tempo di 5 anni data di stipula di questa scrittura privata”.
2. L'opponente contestava la ricostruzione dei fatti operata dalla nonna, sostenendo che, nella Pt_1 stessa data del bonifico, la gli aveva chiesto di “firmare un foglio in bianco” che avrebbe CP_1
provveduto a riempire in un momento successivo conformemente a quanto tra loro pattuito, ossia che l'intera somma di € 70.000,00 era oggetto di donazione.
Essendo all'epoca dei fatti i rapporti tra nonna e nipote pacifici, il aveva accettato di firmare e, Pt_1
in sede di opposizione, contestava non già la sottoscrizione, bensì il contenuto della scrittura, in quanto difforme rispetto a quanto pattuito.
3. Si costituiva contestando l'opposizione. CP_1
4. La causa, istruita tramite l'escussione del teste , figlio della e padre di Testimone_1 CP_1
(il quale dichiarava di avere redatto personalmente la scrittura privata che gli era stata Parte_1
esibita), veniva decisa con sentenza n. 727/2021 del Tribunale di Rimini, che rigettava l'opposizione e la domanda ex art. 96 c.p.c., confermando il decreto opposto e condannando l'opponente al rimborso delle spese di lite.
Affermava il tribunale che l'opponente non vantava alcun titolo atto a giustificare la ritenzione della somma.
L'ammontare di € 45.000,00 azionato dalla non era stato contestato e comunque le CP_1 contestazioni dell'opponente erano alquanto generiche;
legittime e condivisibili, inoltre, erano le pagina 2 di 5 deduzioni dell'opposta secondo cui in atti non risultava alcun “diverso scritto” da cui “tale liberalità/animus donandi potesse risultare”.
Da rigettare era, infine, la domanda ex art. 96 c.p.c. perché non provata.
5. Avverso la sentenza ha proposto appello . Parte_1
Si è costituta , chiedendo il rigetto del gravame. Controparte_1
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 19.3.2024 la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di legge per conclusionali e repliche.
IN DIRITTO
6. Con il primo e unico motivo di appello contesta la violazione e falsa applicazione dell'art. Pt_1
246 c.p.c.; sostiene che la testimonianza dell'unico teste escusso, , sia inattendibile e Testimone_1
non veritiera, assunta in violazione dell'art. 246 c.p.c. e pertanto nulla.
Il giudice avrebbe, inoltre, omesso di motivare congruamente le ragioni per le quali ha ritenuto attendibile il teste e probante la scrittura privata, non avente data certa e la cui autenticità sarebbe stata corroborata sulla base delle sole dichiarazioni rese da un testimone inattendibile, rispetto ad un bonifico bancario recante quale causale “donazione senza collazione”, indicativa, pertanto, dell'inequivocabile volontà della signora di donare al nipote la somma di € 70.000,00. CP_1
7. Il motivo è infondato.
L'appellante sostiene che il giudice non avrebbe dovuto tenere conto delle dichiarazioni rese dal teste
, in quanto questi era titolare di un interesse personale tale da legittimare la sua Parte_1 partecipazione al giudizio, e pertanto incapace a testimoniare, in violazione dell'art. 246 c.p.c.
L'assunto è erroneo;
la capacità a testimoniare differisce dalla valutazione sull'attendibilità del teste, atteso che l'una, ai sensi dell'art 246 c.p.c, dipende dalla presenza di un interesse giuridico (e non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio, mentre la seconda afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (Cass. n. 35814/2023; n. 29613/2023), con riguardo, in particolare allo specifico oggetto della pretesa dedotta in giudizio.
8. Nel caso di specie, in capo al teste non sussisteva un interesse a proporre una propria autonoma domanda o a contraddirvi, anche mediante intervento, nel presente giudizio;
egli avrebbe potuto, semmai, avere un interesse di mero fatto nel rendere la propria testimonianza a favore della madre, ciò che, peraltro, non comporterebbe incapacità ex art. 246 c.p.c., ma un'eventuale inattendibilità della testimonianza resa.
In ogni caso, le considerazioni sull'asserita violazione dell'art. 246 c.p.c. e sull'attendibilità del teste sono irrilevanti, in quanto non sussistono comunque gli elementi essenziali perché possa considerarsi pagina 3 di 5 donazione il versamento di € 70.000,00 effettuato da tramite bonifico, difettando il Controparte_1 requisito formale dell'atto pubblico, necessario a pena di nullità per le donazioni, e non richiesto unicamente per quelle di “modico valore”, quale non può essere considerata quella di specie, dovendo escludersi, per l'entità considerevole della somma in questione, che l'ipotetico atto di liberalità non incida sul patrimonio del donante (ex multis Cass. n. 3858/2020; n. 7913/2001).
In definitiva, in assenza di un atto pubblico – non potendo considerarsi tale il bonifico di € 70.000,00 effettuato dalla GU in favore di in data 20.09.2011 – non sussiste alcuna donazione. Pt_1
9. Quanto alla scrittura privata in atti, dalla stessa risulta la volontà di di “donare a Controparte_1 fondo perduto” il solo importo di € 25.000,00, “non restituibile”, mentre i restanti € 45.000,00 sono da
“da restituirsi nel tempo di 5 anni dalla data di stipula di questa scrittura privata”.
L'appellante sul punto si duole del fatto che il primo giudice abbia attribuito valore probatorio alla scrittura privata che afferma di avere sottoscritto in bianco e della quale disconosce il contenuto.
Anche questa doglianza è irrilevante, in quanto neppure la suddetta scrittura privata, indipendentemente dal contenuto, possiede i requisiti di una donazione, non essendo stata stipulata per atto pubblico, ed è pertanto inefficace a tale fine.
Per il resto, non è contestato che abbia ricevuto dalla nonna € 70.000,00 tramite bonifico e Pt_1
che, pertanto, in assenza di un valido titolo a trattenere la somma, debba restituirla, seppure nei limiti della domanda di ripetizione formulata da con il ricorso per decreto ingiuntivo. CP_1
In conclusione, in assenza di un atto che giustifichi la donazione dell'intero importo bonificato dalla l'appello va rigettato e confermata la sentenza di primo grado. CP_1
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater
T.U. 115/2002 nei confronti di parte appellante.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da nei confronti di contro la sentenza n. 727/2021 del Tribunale di Parte_1 Controparte_1
Rimini e condanna l'appellante a rifondere all' appellata le spese di lite del grado, che liquida in €
3.397,00 per compensi di avvocato, oltre 15% spese generali, IVA e CPA.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13, comma 1-quater, del DPR 30 maggio
2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico di parte appellante.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte d'Appello, il
14.01.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
pagina 4 di 5 dott. Manuela Velotti
dott. Giovanni Salina
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente dott. Manuela Velotti Consigliere Relatore dott. Silvia Romagnoli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 351/2022 promossa da:
(C.F. , Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. CURCIO GARGIULO FRANCESCO e dell'avv. ,
APPELLANTE contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. GUERRA GUGLIELMO e dell'avv. ,
APPELLATO
CONCLUSIONI
Per : “- In accoglimento dell'appello, riformare la sentenza 727/2021, resa dal Parte_1
Tribunale di Rimini in data 19/07/2021, per i motivi di appello sopra esposti e per l'effetto
- Condannare parte appellata al pagamento delle spese diritti ed onorai del doppio grado di giudizio.”
Per NA GU: “in via preliminare dichiari l'improcedibilità della domanda adita e nel merito voglia respingere l'appello proposto dal signor in quanto palesemente infondato. Parte_1
Valuterà l'ecc,ma Corte adita se ricorrono le condizioni per la condanna dell'appellante ex art 96 ult.co. c.p.c.
Con vittoria delle spese di causa del grado da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore, che si dichiara antistatario avendo anticipato le spese e non avendo riscosso acconti.” pagina 1 di 5 IN FATTO
1. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo chiesto ed ottenuto dalla Parte_1 nonna, , nei suoi confronti per complessivi € 45.000,00, in forza di scrittura privata tra Controparte_1
le parti in data 10.9.2012.
Nel ricorso per decreto ingiuntivo aveva affermato di avere eseguito il 28.9.2011, in favore del CP_1
nipote, un bonifico dell'importo di € 70.000,00, indicando come causale dell'operazione la dicitura
“donazione senza collazione”, ma che il termine “donazione” era stato utilizzato dal cassiere della filiale di credito unicamente per giustificare, agli effetti della normativa antiriciclaggio vigente, il passaggio di ingenti somme di denaro dal conto corrente di un soggetto al conto corrente di un altro.
La circostanza era confermata dal fatto che mancava un atto di donazione, non essendo interesse delle parti agire in tal senso;
infatti, in data 10.9.2012 le stesse parti avevano stipulato una scrittura privata, nella quale la dava atto che, della complessiva somma di € 70.000,00 bonificata al nipote, € CP_1
25.000,00 erano da considerarsi “donazione a fondo perduto, non restituibili”, mentre i restanti €
45.000,00 (oggetto poi del decreto ingiuntivo) erano da restituirsi “nel tempo di 5 anni data di stipula di questa scrittura privata”.
2. L'opponente contestava la ricostruzione dei fatti operata dalla nonna, sostenendo che, nella Pt_1 stessa data del bonifico, la gli aveva chiesto di “firmare un foglio in bianco” che avrebbe CP_1
provveduto a riempire in un momento successivo conformemente a quanto tra loro pattuito, ossia che l'intera somma di € 70.000,00 era oggetto di donazione.
Essendo all'epoca dei fatti i rapporti tra nonna e nipote pacifici, il aveva accettato di firmare e, Pt_1
in sede di opposizione, contestava non già la sottoscrizione, bensì il contenuto della scrittura, in quanto difforme rispetto a quanto pattuito.
3. Si costituiva contestando l'opposizione. CP_1
4. La causa, istruita tramite l'escussione del teste , figlio della e padre di Testimone_1 CP_1
(il quale dichiarava di avere redatto personalmente la scrittura privata che gli era stata Parte_1
esibita), veniva decisa con sentenza n. 727/2021 del Tribunale di Rimini, che rigettava l'opposizione e la domanda ex art. 96 c.p.c., confermando il decreto opposto e condannando l'opponente al rimborso delle spese di lite.
Affermava il tribunale che l'opponente non vantava alcun titolo atto a giustificare la ritenzione della somma.
L'ammontare di € 45.000,00 azionato dalla non era stato contestato e comunque le CP_1 contestazioni dell'opponente erano alquanto generiche;
legittime e condivisibili, inoltre, erano le pagina 2 di 5 deduzioni dell'opposta secondo cui in atti non risultava alcun “diverso scritto” da cui “tale liberalità/animus donandi potesse risultare”.
Da rigettare era, infine, la domanda ex art. 96 c.p.c. perché non provata.
5. Avverso la sentenza ha proposto appello . Parte_1
Si è costituta , chiedendo il rigetto del gravame. Controparte_1
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 19.3.2024 la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di legge per conclusionali e repliche.
IN DIRITTO
6. Con il primo e unico motivo di appello contesta la violazione e falsa applicazione dell'art. Pt_1
246 c.p.c.; sostiene che la testimonianza dell'unico teste escusso, , sia inattendibile e Testimone_1
non veritiera, assunta in violazione dell'art. 246 c.p.c. e pertanto nulla.
Il giudice avrebbe, inoltre, omesso di motivare congruamente le ragioni per le quali ha ritenuto attendibile il teste e probante la scrittura privata, non avente data certa e la cui autenticità sarebbe stata corroborata sulla base delle sole dichiarazioni rese da un testimone inattendibile, rispetto ad un bonifico bancario recante quale causale “donazione senza collazione”, indicativa, pertanto, dell'inequivocabile volontà della signora di donare al nipote la somma di € 70.000,00. CP_1
7. Il motivo è infondato.
L'appellante sostiene che il giudice non avrebbe dovuto tenere conto delle dichiarazioni rese dal teste
, in quanto questi era titolare di un interesse personale tale da legittimare la sua Parte_1 partecipazione al giudizio, e pertanto incapace a testimoniare, in violazione dell'art. 246 c.p.c.
L'assunto è erroneo;
la capacità a testimoniare differisce dalla valutazione sull'attendibilità del teste, atteso che l'una, ai sensi dell'art 246 c.p.c, dipende dalla presenza di un interesse giuridico (e non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio, mentre la seconda afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (Cass. n. 35814/2023; n. 29613/2023), con riguardo, in particolare allo specifico oggetto della pretesa dedotta in giudizio.
8. Nel caso di specie, in capo al teste non sussisteva un interesse a proporre una propria autonoma domanda o a contraddirvi, anche mediante intervento, nel presente giudizio;
egli avrebbe potuto, semmai, avere un interesse di mero fatto nel rendere la propria testimonianza a favore della madre, ciò che, peraltro, non comporterebbe incapacità ex art. 246 c.p.c., ma un'eventuale inattendibilità della testimonianza resa.
In ogni caso, le considerazioni sull'asserita violazione dell'art. 246 c.p.c. e sull'attendibilità del teste sono irrilevanti, in quanto non sussistono comunque gli elementi essenziali perché possa considerarsi pagina 3 di 5 donazione il versamento di € 70.000,00 effettuato da tramite bonifico, difettando il Controparte_1 requisito formale dell'atto pubblico, necessario a pena di nullità per le donazioni, e non richiesto unicamente per quelle di “modico valore”, quale non può essere considerata quella di specie, dovendo escludersi, per l'entità considerevole della somma in questione, che l'ipotetico atto di liberalità non incida sul patrimonio del donante (ex multis Cass. n. 3858/2020; n. 7913/2001).
In definitiva, in assenza di un atto pubblico – non potendo considerarsi tale il bonifico di € 70.000,00 effettuato dalla GU in favore di in data 20.09.2011 – non sussiste alcuna donazione. Pt_1
9. Quanto alla scrittura privata in atti, dalla stessa risulta la volontà di di “donare a Controparte_1 fondo perduto” il solo importo di € 25.000,00, “non restituibile”, mentre i restanti € 45.000,00 sono da
“da restituirsi nel tempo di 5 anni dalla data di stipula di questa scrittura privata”.
L'appellante sul punto si duole del fatto che il primo giudice abbia attribuito valore probatorio alla scrittura privata che afferma di avere sottoscritto in bianco e della quale disconosce il contenuto.
Anche questa doglianza è irrilevante, in quanto neppure la suddetta scrittura privata, indipendentemente dal contenuto, possiede i requisiti di una donazione, non essendo stata stipulata per atto pubblico, ed è pertanto inefficace a tale fine.
Per il resto, non è contestato che abbia ricevuto dalla nonna € 70.000,00 tramite bonifico e Pt_1
che, pertanto, in assenza di un valido titolo a trattenere la somma, debba restituirla, seppure nei limiti della domanda di ripetizione formulata da con il ricorso per decreto ingiuntivo. CP_1
In conclusione, in assenza di un atto che giustifichi la donazione dell'intero importo bonificato dalla l'appello va rigettato e confermata la sentenza di primo grado. CP_1
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater
T.U. 115/2002 nei confronti di parte appellante.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da nei confronti di contro la sentenza n. 727/2021 del Tribunale di Parte_1 Controparte_1
Rimini e condanna l'appellante a rifondere all' appellata le spese di lite del grado, che liquida in €
3.397,00 per compensi di avvocato, oltre 15% spese generali, IVA e CPA.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13, comma 1-quater, del DPR 30 maggio
2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico di parte appellante.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte d'Appello, il
14.01.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
pagina 4 di 5 dott. Manuela Velotti
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