Sentenza 13 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/04/2025, n. 3667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3667 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2025 |
Testo completo
N. 22516/2022 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli 11 SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa A. Maria Cappiello, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 22516 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022 avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – vendita di cose mobili;
vertente
TRA
(P.I. ), con sede in Reggio Calabria, Parte_1 P.IVA_1 alla via Carrera Trav. , in persona dell'amministratore e legale CP_1
rappresentante sig.ra elettivamente domiciliata in Reggio Controparte_2
Calabria, alla via G. De Nava 122, presso lo studio dell'avv. Augusto Romeo, che la rappresenta e difende in virtù di procura rilasciata su supporto cartaceo, versata in atti in copia informatica, allegata all'atto introduttivo;
OPPONENTE
E
(C.F. e P. IVA ), con sede Controparte_3 P.IVA_2
in Napoli, alla Via Calata Trinità Maggiore, 53, in persona dell'amministratore legale procuratore generale. sig. CP_4
(C.F. e P. IVA ), con sede in Controparte_5 P.IVA_3
Napoli, alla Via Calata Trinità Maggiore, 53, in persona dell'amministratore legale procuratore generale. sig. CP_4 Controparte_6
(C.F. e P. IVA , con sede in Napoli, alla Via Calata Trinità P.IVA_4
Maggiore, 53, in persona dell'amministratore legale procuratore generale. sig. tutte elettivamente domiciliate in Napoli, alla via T. CP_4
Caravita n. 10, presso lo studio dell'avv. Luigi Vitagliano, che le rappresenta e difende in virtù di procura rilasciata su supporto cartaceo, versata in atti in copia informatica, allegata alla “Comparsa di risposta”;
OPPOSTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbali ed atti di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato la proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 5493/2022 emesso dal Tribunale di Napoli in data 20/21-07-2022, con il quale le era stato ingiunto il pagamento delle seguenti somme: euro 7.914,44 in favore di Controparte_3
euro 7.418,29 in favore di Controparte_6
euro 2.642,84 in favore di;
Controparte_5
oltre interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. sui singoli importi dalla data del deposito del ricorso monitorio e sino al soddisfo e spese di lite, a titolo di corrispettivo per la fornitura di ricambi auto.
L'opponente, in via preliminare eccepiva l'incompetenza per territorio del tribunale adito in favore del foro di Reggio Calabria.
Altresì, eccepiva l'improcedibilità della domanda ai sensi degli articoli 52 –
57-59 e ss. D.lgs. 159/2011, per aver il Tribunale di Reggio Calabria, sez.
Misure di Prevenzione, con decreto n. 3/2019 R.G.M.P. – 13/2019 emesso il
04-02-2019 nonché successivi decreti integrativi n. 41/2019 e 49/2019 sottoposto a sequestro di prevenzione, ex art. 20 D.lgs 159/2011 l'intero
- 2 -
capitale sociale, le quote ed ogni bene e rapporto riconducibile alla
[...]
Parte_1
Sempre in via preliminare eccepiva l'inammissibilità del cumulo soggettivo, evidenziando che il decreto ingiuntivo era stato chiesto, cumulativamente, da tre soggetti distinti e con riferimento a rapporti giuridici autonomi nei confronti di terzo soggetto debitore.
Nel merito eccepiva la carenza di prova in ordine all'esecuzione delle prestazioni oggetto di fattura.
Instauratosi il contraddittorio si costituivano le opposte, le quali contestavano in toto l'avversa opposizione insistendo per la sussistenza di adeguata prova del proprio credito, in quanto supportato dalle fatture annotate nelle scritture contabili, pertanto, concludevano per il rigetto della opposizione con conferma del decreto ingiuntivo e vittoria di spese.
Stante la natura documentale della controversia, in assenza di istanze istruttorie, la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni e, dopo un rinvio disposto per esigenze di ruolo, era assegnata in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
L'eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale di Napoli, sollevata dall'opponente, è fondata.
Giova, in primo luogo, osservare che la suddetta eccezione risulta efficacemente articolata, avendo l'opponente eccipiente avuto cura di contestare il possibile radicarsi del giudizio innanzi al Tribunale di Reggio
Calabria in relazione a ciascuno dei fori concorrenti nel caso di specie.
Orbene, quanto al foro delle persone giuridiche, l'opponente, producendo la propria visura camerale, ha dato prova di avere unica sede legale in Reggio
Calabria; quanto, poi, al foro facoltativo di cui all'art. 20 c.p.c. l'opponente ha evidenziato che in base a tale norma competente sarebbe il Giudice del luogo in cui l'obbligazione è sorta o quello in cui deve essere eseguita e, sul punto, le opposte, nel costituirsi in giudizio, nulla contestavano, limitandosi ad
- 3 -
invocare, per ritenere la causa radicata innanzi al Tribunale di Napoli, il comma 3 dell'art. 1182 c.c.
In particolare, secondo le opposte, i crediti, il cui pagamento era stato richiesto in via monitoria sarebbero liquidi, e, dunque, la relativa obbligazione di pagamento sarebbe da adempiersi presso il luogo del domicilio del creditore.
L'assunto delle opposte, tuttavia, non merita condivisione.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 17989 depositata il 13 settembre 2016 dirimono il contrasto giurisprudenziale in materia di competenza territoriale nelle fattispecie di obbligazioni pecuniarie, statuendo che la competenza spetti al giudice del domicilio del creditore soltanto per le obbligazioni liquide.
Più in dettaglio, le obbligazioni pecuniarie da adempiersi al domicilio del creditore, in conformità al disposto di cui all'articolo 1182, III comma, c.c. sono, sia agli effetti della mora ex re ai sensi dell'art. 1219, II comma, n. 3
c.c., sia della determinazione del forum destinatae solutionis ai sensi dell'art. 20 ultima parte c.p.c., esclusivamente quelle liquide, ossia delle quali il titolo determini l'ammontare, oppure indichi i criteri per determinarlo senza lasciare margine alcuno di scelta discrezionale, ed i presupposti della liquidità sono accertati dal giudice, ai fini della competenza, allo stato degli atti secondo quanto dispone l'art. 38, ultimo comma c.p.c..
Le Sezioni evidenziano che tra le obbligazioni pecuniarie, quelle “illiquide” hanno una particolarità, ovvero ai fini dell'adempimento del debitore occorre un passaggio aggiuntivo, cioè un ulteriore titolo, convenzionale o giudiziale;
è stato pertanto enunciato il principio di diritto in conformità del quale “Le obbligazioni pecuniarie da adempiersi al domicilio del creditore, secondo il disposto dell'art. 1182, terzo comma, c.c., sono — agli effetti sia della mora ex re ai sensi dell'art. 1219, comma secondo, n. 3, c.c., sia della determinazione del forum destinatae solutionis ai sensi dell'art. 20, ultima parte, c.p.c. — esclusivamente quelle liquide, delle quali, cioè, il titolo
- 4 -
determini l'ammontare, oppure indichi i criteri per determinarlo senza lasciare alcun margine di scelta discrezionale, e i presupposti della liquidità sono accertati dal giudice, ai fini della competenza, allo stato degli atti secondo quanto dispone l'art. 38, ultimo comma, c.p.c.”.
Nel caso di specie l'ammontare del “quantum” ingiunto non risulta essere stato oggetto di alcuna specifica pattuizione tra le parti;
conseguentemente l'obbligazione pecuniaria per cui è causa, rientra tra le obbligazioni definite dalla Suprema Corte “illiquide”.
Né la liquidità, come assunta da parte opposta, può riconoscersi per il sol fatto di avere emesso delle fatture.
Non risulta, invero, in atti alcun contratto debitamente sottoscritto né risulta, come sopra specificato, alcuna pattuizione relativamente agli importi dovuti per l'attività prestata in ragione della quale ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo l'opposta.
Ne consegue che, in accoglimento della sollevata eccezione di incompetenza, va dichiarata l'incompetenza per territorio del Tribunale di Napoli, in favore del Tribunale di Reggio Calabria, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Assorbite e disattese le ulteriori e diverse istanze.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo che segue, ex DM 10 marzo 2014 n. 55, aggiornato dal D.M. 13 agosto 2022
n. 147, senza inclusione della fase istruttoria non tenutasi. Inoltre, stante l'omesso versamento del contributo unificato le spese vive non vengono liquidate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione, conclusione e difesa disattesa, così provvede:
1) dichiara l'incompetenza per territorio del Tribunale di Napoli, per essere competente il Tribunale di Reggio Calabria;
- 5 -
2) revoca il decreto ingiuntivo n. 5493/2022 emesso dal Tribunale di
Napoli;
3) condanna le società opposte in solido al rimborso, in favore dell'opponente, delle spese di lite, che liquida in €. 1.700,00 per compenso professionale, oltre 15% per rimborso spese generali, nonché IVA e CPA nelle aliquote previste, con attribuzione all'avv. Augusto Romeo, dichiaratosi anticipatario.
Così deciso in Napoli, il 13 aprile 2025
Il Giudice
dott.ssa A. Maria Cappiello
(Provvedimento reso con la collaborazione della dott.ssa Maria Anastasia
Vitale, quale funzionario addetto all'ufficio per il processo).
- 6 -