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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 24/02/2025, n. 431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 431 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott. Martino Casavola Presidente
Dott.ssa Patrizia G. Nigri Giudice est.
Dott.ssa Anna Carbonara Giudice ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile in primo grado, iscritto al n. 1439 del R.G. relativo all'anno 2020 riservato per la decisione con ordinanza del 06.05.2024, con concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c., promosso
D A
, nato a [...] il [...] (CF: ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall' Avv. Paola De Filippo (CF: ) ed elettivamente C.F._2
domiciliato presso lo studio legale della stessa sito in Taranto alla Via Regina Margherita n. 40, giusto mandato conferito a margine del ricorso introduttivo ricorrente
E
, nata a [...] il [...] (CF: ), rappresentata e Controparte_1 C.F._3 difesa dall'Avv. Matilde Messagli (c.f.: ) ed elettivamente domiciliata C.F._4
presso lo studio legale della stessa sito in Taranto alla Via Mezzetti n. 21, giusto mandato conferito in calce alla comparsa di costituzione resistente nonché con l'intervento di del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Taranto intervenuto ex lege
avente ad oggetto “Cessazione degli effetti civili del matrimonio”.
CONCLUSIONI
Per le parti come da note di udienza a trattazione scritta del 24.04.2024, per il PM con visto del
29.05.2024,
MOTIVI DELLA DECISIONE Va premesso che con sentenza parziale n. 1227/2022, depositata in data 11.05.2022, il Collegio dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i coniugi. Con separata ordinanza, la causa veniva rimessa innanzi al Giudice Istruttore designato per la istruttoria in ordine alle domande accessorie di carattere economico. Concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c. VI comma le parti formulavano le richieste istruttorie, la causa veniva istruita documentalmente, poiché con ordinanza del 07.08.2023 venivano rigettate le richieste di prova rispettivamente formulate dalle parti.
All'udienza a trattazione scritta del 24.04.2024, i procuratori delle parti precisavano le conclusioni e chiedevano definirsi il giudizio. La causa veniva quindi rimessa al Collegio con assegnazione dei termini di cui all'art.190 c.p.c., avendone le parti fatta richiesta.
**********
La domanda su cui il Collegio deve pronunciarsi, in seguito alla sentenza parziale sullo status, è quella concernente il contributo al mantenimento per la figlia da parte del genitore non Per_1
collocatario. Parte ricorrente chiedeva la conferma dei provvedimenti statuiti in sede di separazione, diversamente la resistente, costituendosi in giudizio ha domandato l'aumento del contributo al mantenimento per la figlia, nella misura di euro 700,00 mensili, nonchè l'aumento al 70% delle spese straordinarie a carico del padre, per le accresciute esigenze di vita della stessa. Negli accordi di separazione, la figlia veniva affidata ad entrambi i genitori, con collocazione presso la Per_1
madre e veniva regolamentato il diritto di visita e di intrattenimento del padre, secondo quanto stabilito in tale sede prevedendo l'obbligo in capo allo stesso di contribuire al mantenimento della figlia nella misura di euro 300,00.
In sede di udienza presidenziale del 06.10.2020 venivano confermati i provvedimenti della separazione. Con la memoria integrativa parte ricorrente, stante il raggiungimento della maggiore età da parte della figlia domandava il versamento diretto del mantenimento alla stessa, Per_1
con la memoria ex art. 183 VI comma numero uno c.p.c., parte resistente ne eccepiva l'inammissibilità, in ragione della mancata richiesta da parte della diretta interessata, a mezzo di apposito intervento in giudizio.
*********
Per quanto concerne le disposizioni in ordine all'affidamento della figlia nata il Per_1
13.05.2003, essendo divenuta maggiorenne, nulla deve essere disposto circa il suo affidamento e la regolamentazione dei rapporti personali e di frequentazione con il genitore non collocatario.
In merito al contributo mantenimento della figlia delle parti, del quale la resistente ha chiesto l'aumento, oltre alla previsione del 70% delle spese straordinarie in capo al padre, si osserva quanto segue. Dall'esame della situazione economico patrimoniale delle parti il dipendente della Polizia Pt_1
di Stato ha percepito da ultimo un reddito annuo pari ad euro 41.616,00 (730/2023), 40.388,00
(730/2022) è altresì onerato da mutuo trentennale contratto in data 09.12.2020; la CP_1
dipendente dela società Sud Sartorie Srl, risulta aver percepito un reddito annuo pari ad euro
24.859,00 (Mod. 730/2023).
Pertanto, alla luce degli elementi acquisiti nel corso giudizio, stante lo squilibrio economico delle parti in favore del ricorrente ed in ragione delle accresciute esigenze di vita della figlia di anni ventuno, dunque maggiorenne ma non autonoma economicamente, ad oggi studentessa
Universitaria presso l'Università Aldo Moro di Bari, sussistono i presupposti per rideterminare il contributo al mantenimento della figlia in capo al padre, nella misura di euro 430,00 Per_1
mensili, che dovrà versare in favore della madre con la quale ella coabita.
Le spese straordinarie, individuate come da protocollo in uso presso questo Tribunale, previamente concordate e/o documentate, devono porsi al 50% a carico di entrambe le parti.
In considerazione della natura e dell'esito del giudizio, debbono ritenersi sussistenti giustificati motivi per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Taranto, definitivamente pronunciando nel giudizio instaurato da , Parte_1
nei confronti di , ogni diversa domanda ed eccezione respinta, così provvede;
Controparte_1
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere a a titolo di Parte_1 Controparte_1
contributo per il mantenimento della figlia maggiorenne la somma mensile di euro Per_1
430,00, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, a far data dal presente provvedimento, nonché il 50% delle spese straordinarie previamente concordate e/o documentate;
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Taranto, addì 18.02.2025
IL GIUDICE est. IL PRESIDENTE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott. Martino Casavola Presidente
Dott.ssa Patrizia G. Nigri Giudice est.
Dott.ssa Anna Carbonara Giudice ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile in primo grado, iscritto al n. 1439 del R.G. relativo all'anno 2020 riservato per la decisione con ordinanza del 06.05.2024, con concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c., promosso
D A
, nato a [...] il [...] (CF: ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall' Avv. Paola De Filippo (CF: ) ed elettivamente C.F._2
domiciliato presso lo studio legale della stessa sito in Taranto alla Via Regina Margherita n. 40, giusto mandato conferito a margine del ricorso introduttivo ricorrente
E
, nata a [...] il [...] (CF: ), rappresentata e Controparte_1 C.F._3 difesa dall'Avv. Matilde Messagli (c.f.: ) ed elettivamente domiciliata C.F._4
presso lo studio legale della stessa sito in Taranto alla Via Mezzetti n. 21, giusto mandato conferito in calce alla comparsa di costituzione resistente nonché con l'intervento di del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Taranto intervenuto ex lege
avente ad oggetto “Cessazione degli effetti civili del matrimonio”.
CONCLUSIONI
Per le parti come da note di udienza a trattazione scritta del 24.04.2024, per il PM con visto del
29.05.2024,
MOTIVI DELLA DECISIONE Va premesso che con sentenza parziale n. 1227/2022, depositata in data 11.05.2022, il Collegio dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i coniugi. Con separata ordinanza, la causa veniva rimessa innanzi al Giudice Istruttore designato per la istruttoria in ordine alle domande accessorie di carattere economico. Concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c. VI comma le parti formulavano le richieste istruttorie, la causa veniva istruita documentalmente, poiché con ordinanza del 07.08.2023 venivano rigettate le richieste di prova rispettivamente formulate dalle parti.
All'udienza a trattazione scritta del 24.04.2024, i procuratori delle parti precisavano le conclusioni e chiedevano definirsi il giudizio. La causa veniva quindi rimessa al Collegio con assegnazione dei termini di cui all'art.190 c.p.c., avendone le parti fatta richiesta.
**********
La domanda su cui il Collegio deve pronunciarsi, in seguito alla sentenza parziale sullo status, è quella concernente il contributo al mantenimento per la figlia da parte del genitore non Per_1
collocatario. Parte ricorrente chiedeva la conferma dei provvedimenti statuiti in sede di separazione, diversamente la resistente, costituendosi in giudizio ha domandato l'aumento del contributo al mantenimento per la figlia, nella misura di euro 700,00 mensili, nonchè l'aumento al 70% delle spese straordinarie a carico del padre, per le accresciute esigenze di vita della stessa. Negli accordi di separazione, la figlia veniva affidata ad entrambi i genitori, con collocazione presso la Per_1
madre e veniva regolamentato il diritto di visita e di intrattenimento del padre, secondo quanto stabilito in tale sede prevedendo l'obbligo in capo allo stesso di contribuire al mantenimento della figlia nella misura di euro 300,00.
In sede di udienza presidenziale del 06.10.2020 venivano confermati i provvedimenti della separazione. Con la memoria integrativa parte ricorrente, stante il raggiungimento della maggiore età da parte della figlia domandava il versamento diretto del mantenimento alla stessa, Per_1
con la memoria ex art. 183 VI comma numero uno c.p.c., parte resistente ne eccepiva l'inammissibilità, in ragione della mancata richiesta da parte della diretta interessata, a mezzo di apposito intervento in giudizio.
*********
Per quanto concerne le disposizioni in ordine all'affidamento della figlia nata il Per_1
13.05.2003, essendo divenuta maggiorenne, nulla deve essere disposto circa il suo affidamento e la regolamentazione dei rapporti personali e di frequentazione con il genitore non collocatario.
In merito al contributo mantenimento della figlia delle parti, del quale la resistente ha chiesto l'aumento, oltre alla previsione del 70% delle spese straordinarie in capo al padre, si osserva quanto segue. Dall'esame della situazione economico patrimoniale delle parti il dipendente della Polizia Pt_1
di Stato ha percepito da ultimo un reddito annuo pari ad euro 41.616,00 (730/2023), 40.388,00
(730/2022) è altresì onerato da mutuo trentennale contratto in data 09.12.2020; la CP_1
dipendente dela società Sud Sartorie Srl, risulta aver percepito un reddito annuo pari ad euro
24.859,00 (Mod. 730/2023).
Pertanto, alla luce degli elementi acquisiti nel corso giudizio, stante lo squilibrio economico delle parti in favore del ricorrente ed in ragione delle accresciute esigenze di vita della figlia di anni ventuno, dunque maggiorenne ma non autonoma economicamente, ad oggi studentessa
Universitaria presso l'Università Aldo Moro di Bari, sussistono i presupposti per rideterminare il contributo al mantenimento della figlia in capo al padre, nella misura di euro 430,00 Per_1
mensili, che dovrà versare in favore della madre con la quale ella coabita.
Le spese straordinarie, individuate come da protocollo in uso presso questo Tribunale, previamente concordate e/o documentate, devono porsi al 50% a carico di entrambe le parti.
In considerazione della natura e dell'esito del giudizio, debbono ritenersi sussistenti giustificati motivi per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Taranto, definitivamente pronunciando nel giudizio instaurato da , Parte_1
nei confronti di , ogni diversa domanda ed eccezione respinta, così provvede;
Controparte_1
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere a a titolo di Parte_1 Controparte_1
contributo per il mantenimento della figlia maggiorenne la somma mensile di euro Per_1
430,00, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, a far data dal presente provvedimento, nonché il 50% delle spese straordinarie previamente concordate e/o documentate;
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Taranto, addì 18.02.2025
IL GIUDICE est. IL PRESIDENTE