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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 16/09/2025, n. 1209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1209 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VELLETRI
Sezione Lavoro
in persona del giudice Pietro Gerardo Tozzi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 5188 del ruolo generale dell'anno 2023 promossa
DA
, elettivamente domiciliata in Roma via Tommaso Campanella n. 41/g, Parte_1
presso lo studio del procuratore Avv. Roberta Sacripanti, che la rappresenta e difende
RICORRENTE
CONTRO
con sede in Roma, in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore, CP_1 elettivamente domiciliato in Velletri via Lando Conti n. 19, presso lo studio dell'Avv. Claudia
Lenci, rappresentato e difeso dal procuratore Avv. Simona Miglio
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 16 ottobre 2023, ha rappresentato: di essere Parte_1
titolare di pensione di reversibilità n. 060-701000325354 Cat. GAS, quale vedova di Per_1
CP_
, deceduto nel 1997; di aver ricevuto dall' con nota del 26 luglio 2023, una richiesta di
[...]
restituzione della somma complessiva di €. 7.565,12, a titolo di indebito pensionistico riferito al periodo da gennaio 2021 a luglio 2023; di aver proposto ricorso amministrativo, respinto in data 5 ottobre 2023.
La ricorrente ha affermato la irripetibilità delle somme per decadenza della ripetizione ai sensi dell'art. 13 legge 412/1991 e l'insussistenza dell'indebito. CP_
1.1. Si è costituito in giudizio l' che ha contestato quanto dedotto da parte ricorrente e chiesto il rigetto del ricorso.
2. All'udienza odierna la causa è stata discussa e decisa come da motivazione e dispositivo in calce di cui è stata data lettura.
3. ha affermato la irripetibilità delle somme percepite, per assenza di un Parte_1 proprio dolo, e la decadenza dell'Istituto dal potere di ripetizione.
3.1. I due motivi di ricorso meritano un esame congiunto.
L'art. 52 legge 88/1989 prevede: “
1. Le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonché la pensione sociale, di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153 , possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione.
2. Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che
l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. Il mancato recupero delle somme predette può essere addebitato al funzionario responsabile soltanto in caso di dolo o colpa grave”.
L'art. 13 legge 412/1991 ha inoltre stabilito: “
1. Le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato.
L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite.
2. L procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati CP_1
incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza.
2-bis. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate le fattispecie e i termini entro i quali, su proposta del Presidente dell motivata da obiettive ragioni di carattere organizzativo e CP_1
funzionale anche relative alla tempistica di acquisizione delle necessarie informazioni da parte dell'Amministrazione finanziaria, il termine del recupero di cui al comma 2 è prorogato, in ogni caso, non oltre il secondo anno successivo a quello della verifica. 3. L'articolo 1, comma 2, della legge 21 marzo 1988, n. 93, si interpreta nel senso che la salvaguardia degli effetti giuridici derivanti dagli atti e dai provvedimenti adottati durante il periodo di vigenza del decreto-legge 9 dicembre 1987, n. 495, resta delimitata a quelli adottati dal competente ente erogatore delle prestazioni”.
Da ultimo, l'art. 21 d.l. 144/2022 ha previsto che “
1. Il recupero delle prestazioni indebite correlato alla campagna di verifica reddituale, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, relative al periodo d'imposta 2020, nonché alle verifiche di cui all'articolo
35, comma 10-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, relative al periodo di imposta 2019, è avviato entro il 31 dicembre 2023”.
Occorre ricordare che l'irripetibilità dell'indebito previdenziale è subordinata al ricorrere di quattro condizioni: a) il pagamento delle somme in base a formale e definitivo provvedimento;
b) la comunicazione del provvedimento all'interessato; c) l'errore, di qualsiasi natura, imputabile all'ente erogatore;
d) la insussistenza del dolo dell'interessato, cui è parificata "quoad effectum" la omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto, o sulla misura della pensione, che non siano già conosciuti dall'ente competente, difettando anche una sola delle quali opera la regola della ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c. (Cass. ord. 23 febbraio 2022 n. 5984).
CP_
3.2. Nel caso di specie, risulta che con comunicazione del 24 luglio 2023 l' ha rappresentato alla ricorrente la variazione dei ratei di pensione di reversibilità da gennaio 2021 e la sussistenza di un indebito per € 7.565,12, sulla base della dichiarazione dei redditi presentata dal ricorrente per l'anno 2020 (doc. 1 di parte ricorrente). CP_
3.3. Sulla base di tali elementi, rilevato che l' ha proceduto all'accertamento con nota del 24 luglio 2021, si deve dichiarare la tempestività dell'attività dell'Istituto e il rigetto dell'eccezione di decadenza.
Insieme, ritiene l'Ufficio che l'irripetibilità dell'indebito per difetto di dolo del percipiente CP_ può essere affermata solo in caso di tardiva ripetizione delle somme da parte dell' in quanto deve essere riconosciuto, sulla base delle disposizioni richiamate, il potere dell'Istituto di procedere ai controlli e ai ricalcoli in caso di modificazione delle condizioni reddituali, nei termini assegnati dal Legislatore.
3.4. Inoltre, in relazione alla prospettata irripetibilità di tutte le somme oggetto di indebito, rileva l' che nella fattispecie concreta parte ricorrente non ha dedotto di aver ricevuto il CP_2
pagamento della pensione di reversibilità in base a formale e definitivo provvedimento e che tale provvedimento le sia stato comunicato, con conseguente inapplicabilità della sanatoria di cui all'art. 52, comma 2, legge 88/1989. 4. Tanto premesso, il ricorso deve essere respinto.
5. La ricorrente, soccombente, deve essere condannato al pagamento delle spese di lite in CP_ favore di come liquidate ai sensi del d.m. 10 marzo 2014 n. 55.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, rigetta il ricorso;
CP_
condanna al pagamento, in favore dell' delle spese di lite, liquidate Parte_1 in € 1.865,00, oltre spese generali.
Velletri, 16 settembre 2025
Il giudice
Pietro Gerardo Tozzi