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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/04/2025, n. 5922 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5922 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto:
- dott.ssa Marta Ienzi Presidente
- dott.ssa Filomena Albano Giudice rel.
- dott.ssa Francesca Cosentino Giudice ha emesso la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. R.G.A.C. 41130 dell'anno 2022, vertente tra
- , nato a [...] il [...] ( ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dagli avv.ti Giulia Sarnari e Saveria Francesca Caporale, giusta procura in atti;
-ricorrente- contro
- nata a [...] il [...] Controparte_1 ( , rappresentata e difesa dall'avv. Silvia Cappelli, giusta procura in atti;
C.F._2
-resistente- nonché con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
-interventore ex lege-
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio. CONCLUIONI: come da note scritte per la precisazione delle conclusioni depositate per l'udienza del 27.11.2024.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso ritualmente depositato e tempestivamente notificato, unitamente al decreto di fissazione di udienza, il sig. adiva questo Tribunale esponendo che: in data 28.06.2008 in OM Parte_1 aveva contratto matrimonio con rito concordatario con la signora Controparte_1 (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune, anno 2008, n. 00915, p. 2,
[...] s. A01), e dalla loro unione erano nati i figli (23.11.2010) e Persona_1 Persona_2 (04.02.2014); l'unione era entrata progressivamente in una crisi irreversibile, essendo venuta meno l'affectio coniugalis; con decreto di omologazione n. cronol. 18226/2021 del 17/08/2021 (RG n. 941/2021) il Tribunale di OM aveva omologato le condizioni concordate (affido condiviso dei figli, con collocamento presso la madre, assegnazione dell'abitazione coniugale in OM, Via Principe P Eugenio n. 60, int.12 alla madre e int. al padre, un contributo paterno per il mantenimento dei figli di € 800 mensili (€ 400 ciascuno), oltre al 100% delle spese straordinarie). Il ricorrente aggiungeva che, in data 18.11.2021, aveva presentato ricorso per la modifica delle condizioni della separazione, chiedendo contestualmente l'autorizzazione a far intraprendere a entrambi i figli percorso di sostegno psicologico, dopo la revoca del consenso materno;
evidenziava, con riguardo a che la maestra della scuola primaria aveva notato dei forti disturbi Per_2 dell'attenzione, momenti di totale assenza, un calo nel rendimento scolastico e alcune manifestazioni di violenza nei confronti dei compagni;
entrambi i genitori si erano rivolti al consultorio dell'Ospedale San Giovanni di OM, che li aveva inviati al “Centro Scarpetta”; in data 31.12.2021 la signora aveva presentato ricorso ex art. 742 c.p.c., chiedendo la revoca del decreto di CP_1 omologa del verbale di separazione consensuale;
con provvedimento del 17.01.2022 il Tribunale di OM aveva rigettato il ricorso e riqualificato la domanda ex art. 316 c.c.; che la signora aveva CP_1 presentato reclamo dinanzi alla Corte d'Appello di OM. Concludeva, infine, con riguardo alla domanda di modifica delle condizioni di separazione, che il Tribunale di OM, con decreto n. cronol. 2008/2022 del 04/03/2022 (RG n. 19505/2021), aveva accolto la sua domanda (“tenuto anche conto del consenso inizialmente prestato dalla madre e successivamente revocato, non essendovi contestazione alcuna in ordine ai disagi e alle difficoltà manifestate da entrambi i figli e segnalate in particolare dagli insegnanti di di talché, essendo allo stato il padre il genitore più attento e Per_2 sensibile a tali emergenti problematiche, deve essere autorizzato il ricorrente a far sottoporre entrambi i figli a valutazione psicologica presso una idonea struttura sanitaria pubblica quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la ASL di appartenenza ovvero l'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù o altro presidio ospedaliero territoriale”) autorizzandolo a prestare il consenso per sottoporre i figli a valutazione psicologica presso una idonea struttura sanitaria pubblica. Tanto premesso, visti i comportamenti posti in essere dalla madre contrari all'interesse dei figli, di svilimento della figura paterna e di impedimento ad una serena frequentazione, il ricorrente Parte_1 chiedeva fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio e, a modifica di
[...] quanto concordato in separazione, fosse stabilito che i figli minori e fossero Per_1 Per_2 collocati alternativamente una settimana presso l'abitazione materna e una presso l'abitazione paterna, e, infine, avuto riguardo alla parità dei tempi di permanenza, fosse disposto che ciascun genitore avrebbe provveduto direttamente al mantenimento dei figli durante i periodi di rispettiva permanenza, ripartendosi al 50 % le spese straordinarie.
Con memoria difensiva, si costituiva la signora la quale, in via preliminare, eccepiva CP_1 l'inammissibilità e/o improcedibilità della domanda per violazione della l. n. 898 del 1970, art. 3, n. 2, lett. b), non sussistendone i presupposti, in quanto il decreto di omologazione n. cronol. 18226/2021 del 17/08/2021 (RG n. 941/2021) era stato impugnato per invalidità ed inefficacia e il relativo giudizio era pendente in Corte d'Appello; nel merito, contestava integralmente quanto dedotto ex adverso, chiedendo di contro fossero dichiarate inammissibili e comunque rigettate le domande di modifica avanzate dalla controparte, fossero invece accolte le sue domande: assegnazione della casa coniugale nella sua interezza (sita in OM, via Principe Eugenio, 60, Sc. D interni 11 e 12); ordine a parte ricorrente di rimettere in pristino l'immobile; porre a carico del sig. l'obbligo di Pt_1 corrispondere un assegno in suo favore di € 700 mensili, nonché un contributo per il mantenimento dei figli di complessivi € 1.200 (€ 600 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie;
affidare i minori ad entrambi i genitori con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, regolando la frequentazione nelle modalità indicate in comparsa.
Con ordinanza del 01.02.2023 il Presidente f.f., sentito il ricorrente e dato atto della mancata comparizione della resistente, confermava i provvedimenti separativi.
Con memoria integrativa il ricorrente, confermando le conclusioni rassegnate nei precedenti scritti difensivi, rappresentava che la Corte di Appello di OM (procedimento RGN 50163/2022), con provvedimento del 17.04.2023 aveva rigettato il reclamo con il quale la sig.ra aveva chiesto CP_1
“invalidità e inefficacia” del decreto di omologa della separazione consensuale. Con memoria di costituzione la resistente chiedeva la cessazione degli effetti civili del matrimonio e, nel merito, l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in comparsa di costituzione.
Assegnati i termini istruttori di cui all'art.183 cpc, all'udienza del 14.06.2023, con sentenza non definitiva sullo status n. 10398/2023 pubbl. il 03/07/2023, il Tribunale dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, disponendo la prosecuzione del giudizio sulle ulteriori questioni.
Con provvedimento del 22.11.2023 il GI non ammetteva le prove, onerava il ricorrente ad acquisire dalle scuole frequentate dai figli una relazione in merito alla loro condotta e alle relazioni con i pari e rinviava la causa alla udienza per la precisazione delle conclusioni del 27.11.2024, onerando le parti al deposito della documentazione fiscale aggiornata. Acquisita la documentazione prodotta, il giudice istruttore, ritenuta la causa istruita e matura per la decisione, la riservava al Collegio per la decisione con termini di legge per comparse e memorie.
Preso atto che, con sentenza non definitiva sullo status (n. 10398/2023 pubbl. il 03/07/2023) è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, questo Tribunale è chiamato a pronunciarsi sulle ulteriori domande e segnatamente quelle afferenti al regime di affidamento e mantenimento dei figli, all'assegnazione della casa coniugale, all'assegno divorzile richiesto dalla signora CP_1
Affidamento, collocamento e mantenimento dei figli
Le parti sono genitori di (14 anni) e (11 anni) conviventi con la Persona_1 Persona_2 madre nella casa sita in OM, via Principe Eugenio, 60 int. 12.
Il racconto della storia familiare, come anche delle quotidiane difficoltà, di lavoro, di relazione, di gestione dei figli, hanno una narrazione diversa: da parte del signore viene evidenziato un atteggiamento ostativo della madre alla relazione padre figli, da parte della signora viene evidenziato di essersi occupata in esclusiva della cura e accudimento dei figli, così pretermettendo l'attività professionale. Dall'istruttoria espletata è emerso che le parti, che, al momento della separazione, avevano individuato una soluzione transattiva, hanno successivamente alimentato un contenzioso giudiziario per le più svariate ragioni, innalzando, da un lato, i toni del conflitto, ma riuscendo comunque a gestire in forma condivisa i figli e anche a trovare un accordo sulle scuole e gli sport dagli stessi frequentati. Tra i motivi di forte contrasto vi è stata la casa familiare. Al momento della separazione consensuale le parti hanno concordato di dividere la originaria casa P P coniugale, comprendente gli interni e 12 “assegnando” rispettivamente l'interno al sig. Pt_1
e l'interno 12 alla signora (immobili rispettivamente di proprietà del figlio delle parti (interno CP_1 P
) e della signora unitamente ai suoi familiari, padre e fratello (interno 12). CP_1 Pur parlandosi di “assegnazione” nelle condizioni di separazione consensuale, il termine è utilizzato in senso atecnico in quanto la originaria casa coniugale intesa nella sua interezza ha ormai perso la funzione di habitat domestico dei figli e per tale ragione la domanda proposta nel presente giudizio dalla di disporre l'assegnazione della casa coniugale, nella sua interezza, comprendente gli CP_1 P interni e 12, ordinando alla controparte la remissione in pristino dell'immobile stesso, non può essere accolta.
Ritiene il Collegio che non vi siano ragioni per derogare al regime legale dell'affido condiviso - regime privilegiato per il corretto sviluppo e crescita dei minori Spetta ai genitori l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di maggior interesse per entrambi i figli -riguardanti la relativa istruzione, educazione e salute- da assumere di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei medesimi, e l'esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le sole questioni di ordinaria gestione e limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana. Quanto alla frequentazione padre figli, il ricorrente ha chiesto un aumento dei tempi di permanenza dei figli presso di sé, chiedendo un loro collocamento paritario, lamentando una eccessiva rigidità della madre nel concedere tempi più ampi, nonostante i bambini gli manifestassero il desiderio di trascorrere un maggior tempo con lui, come emerso dagli incontri dei bambini presso l'ambulatorio di psicologia clinica dell'Ospedale Bambino Gesù, psicologo dott. (cfr. “Entrambi i bambini Per_3 hanno chiaramente espresso il loro desiderio di poter trascorrere maggior tempo con il padre. Nello specifico, entrambi i bambini hanno chiaramente riferito al clinico di voler recuperare per il primo periodo il tempo "perso" in cui hanno visto molto meno il padre ribaltando la frequentazione attuale per poi arrivare ad un'equa distribuzione degli orari di frequenza con i loro genitori. ha Per_1 riferito al clinico che aveva paura per un'eventuale e non sicura arrabbiatura della madre rispetto al comunicarle la sua intenzione di voler trascorrere maggior tempo con il padre”, allegato doc. 13 alle memorie istruttorie). Di contro, invece, la signora rappresentava di essersi occupata in via pressoché esclusiva della CP_1 cura e dell'accudimento di entrambi i figli, consentendo al marito di dedicarsi alle proprie molteplici occupazioni (dall'impiegato pubblico, al consulente legale, all'amministratore di condominio), conseguendo master, che lo avevano portato a trascorrere la maggior parte del suo tempo fuori casa e che l'ampliamento della frequentazione avrebbe portato i ragazzi a stare soli molto tempo, affidati alle cure di terzi, essendo il padre impegnato in molteplici attività. Il Collegio ritiene di confermare il collocamento prevalente dei figli presso la madre in quanto rispondente alle esigenze di stabilità abitativa e organizzativa dei figli. La circostanza che lo stesso sig. in udienza abbia confermato che la gestione dei bambini Pt_1 andava bene e che i problemi erano solo di carattere economico rende del tutto superfluo l'ascolto dei minori, uno dei quali peraltro infradodicenne, essendo peraltro pregiudizievole al loro interesse essere caricati di responsabilità spettanti agli adulti, così confermandosi l'ordinanza del Giudice istruttore, anche sulle ulteriori istanze di cui alle memorie depositate ai sensi dell'art. 183, co. 6, n. 2 e n. 3, c.p.c. Il Collegio, garantendo continuità delle abitudini domestiche dei figli, conferma le modalità di frequentazione vigenti e dispone che il padre possa vedere e tenere con sé i figli, liberamente previo accordo con l'altro genitore e comunque secondo le seguenti modalità: a fine settimana alternati dalle ore 8.00 del sabato alle ore 20.00 della domenica, compatibilmente con gli impegni scolastici e sportivi dei minori;
il martedì pomeriggio dalle ore 17:00 alle ore 8:00 del successivo mercoledì ed il venerdì dalle ore 17:00 alle 8:00 del successivo sabato;
in entrambi i giorni i minori pernotteranno con il padre;
15 giorni consecutivi in occasione delle vacanze estive, entrambi i genitori si impegneranno a comunicarsi il luogo di vacanza e un recapito telefonico;
durante le vacanze natalizie, alternativamente negli anni, il periodo del 23-29 dicembre oppure dal 30 dicembre-6 gennaio, prendendo i figli alle ore 9:00 e riportandoli entro le 20:00; durante le vacanze pasquali, alternativamente negli anni, dal sabato alle ore 8:00 al Lunedì dell'Angelo alle ore 20:00. Si ritiene inoltre, in parziale accoglimento della domanda del sig. di ampliare i tempi di Pt_1 permanenza con i figli, di prevedere due ulteriori settimane con il padre divise in due periodi durante le vacanze scolastiche estive (in caso di mancato accordo, la terza di giugno e la terza di luglio) Con riguardo alle statuizioni di carattere economico, l'ordinanza presidenziale aveva confermato le statuizioni separative, ossia un contributo paterno per entrambi i figli di € 800 mensili (€ 400 per ciascun figlio), oltre al 100% delle spese straordinarie. Per determinare il contributo da porre a carico dei genitori, è necessario determinare la condizione reddituale e patrimoniale delle parti e considerare ai sensi dell'art. 337-ter c.c. le attuali esigenze dei figli, il tenore di vita goduto, i tempi di permanenza presso ciascun genitore la valenza economica dei tempi domestici e di cura assunti da ciascun genitore. Il sig. - come risulta dalla documentazione reddituale e patrimoniale versata in atti- Pt_1 percepisce pensione militare privilegiata ordinaria di natura assistenziale (ai sensi dell'art. 34 d.P.R. 601/1973 e C. Cost. 387/1989) in quanto soggetto cardiopatico, con deficit motori e asmatico per causa di servizio militare, per un importo mensile di € 1.726; percepisce altresì, in quanto dipendente della Corte dei Conti, qualifica di collaboratore sub amministrativo (livello F3), una retribuzione mensile di € 1.850 (anno 2021 redditi netti € 27.059; anno 2022 redditi netti 28.455; anno 2023 redditi netti € 32.986). Oltre a ciò, il ricorrente ha dichiarato di essere proprietario di un locale box auto in OM, Via Tor San Giovanni 113, e di essere comproprietario unitamente alla signora di un CP_1 locale commerciale (acquistato nel 2013), sito in OM, via delle Robinie n.107 cat.C/1, locato dal luglio 2022 a un canone di € 500 mensili, per il quale percepisce la metà del canone (€250 mensili). Infine, il signore ha dichiarato di essere titolare di fondi provenienti dall'alienazione di beni personali ed ereditari per un ammontare di € 212.709. Di contro, la signora dalla stessa dichiarato nei propri documenti reddituali depositati- è CP_2 avvocato con reddito esiguo (reddito imponibile per l'anno 2023 di euro 3.542; reddito imponibile per l'anno 2022 di euro 5.530; reddito imponibile per l'anno 2021 di euro 260). Con riguardo all'attività di libero professionista esercitata -come dichiarato nella memoria di costituzione nella fase istruttoria- la sig.ra ha riferito di svolgere una collaborazione part-time presso l'Avv. Silvia CP_1 Cappelli, per la quale riceveva un compenso, fatturato, di € 500 (cfr. doc. 17 memoria di costituzione), di percepire, dal luglio 2022, la metà del canone di locazione dell'immobile di via delle Robinie (€ 250) in comproprietà con il sig. Oltre a ciò, la resistente ha dichiarato di essere proprietaria Pt_1 (dal 2014) di una quota della abitazione familiare (nella misura di 1/6, il residuo al padre ed al fratello, acquistato dai nonni paterni nell'anno 1989) sita in OM, Via Principe Eugenio, 60, interno 12 nonché di possedere la nuda proprietà dell'immobile residenziale sito a Trevignano OMno (RM), via Poggio delle Ginestre 36, in usufrutto al padre. La signora ha altresì dichiarato di essere CP_1 rappresentate legale del centro studi legali e tributari LU.DE.MA., ormai chiuso - fondato dal sig.
[...] il cui saldo è stato il seguente: al 31/12/2020 €2.726,50; al 31/12/2021 € 640,13; al 31/12/2022: Pt_1
€ 294,78; al 31/12/2023 € 9,93; al dicembre 2024 € 0,00. Infine, la signora ha dichiarato di percepire mensilmente dall'INPS gli assegni familiari per i due figli (nel 2022 mediamente €100 mensili, nel 2023 mediamente € 372 mensili) e di essere aiutata dalla sua famiglia di origine. Osserva il Collegio che la situazione sopra esposta non è mutata dalla separazione quando la signora dichiarava di non percepire redditi (€ 122 nel 2020) pur dichiarandosi economicamente autonoma e in grado di provvedere al proprio sostentamento e appare inverosimile solo che si considerino le scuole private frequentate dai figli e la circostanza che le relative spese siano divise tra le parti al 50% (contra quanto statuito nelle condizioni della separazione consensuale che prevedevano le intere spese a carico del padre). Pertanto, sulla scorta della documentazione reddituale e patrimoniale depositata, rimasta immutata dal procedimento di separazione, avuto riguardo delle esigenze di vita dei figli, adolescenti conviventi con la madre, si dispone, fermi i provvisori emessi, che il padre corrisponda alla madre l'importo di
€ 920 mensili (€ 460 per ciascun figlio), a far data dal mese successivo dal deposito del presente provvedimento. Affinché l'importo predetto rimanga adeguato anche in futuro, si dispone che esso sia aggiornato automaticamente ogni anno secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall'ISTAT. Quanto alle spese straordinarie, la negli atti introduttivi ha chiesto il riparto al 50% (così CP_1 modificando le condizioni concordate in separazione che prevedevano le intere spese straordinarie a carico del padre) mentre nella comparsa conclusionale ha chiesto il 100% a carico della controparte. Dalle deduzioni del , non contestate, è emerso come le parti abbiano ripartito a metà le spese Pt_1 per le scuole private frequentate dai figli. Si ritiene pertanto, stante i repentini e immotivati cambiamenti di richieste della e la effettiva CP_1 sostenibilità delle spese di fatto affrontate, di porre al 50% su entrambi le spese straordinarie in base al protocollo del tribunale di OM del 17.12.2014.
Assegno divorzile Con riguardo alla domanda della signora di vedersi riconosciuto un assegno divorzile CP_1 dell'importo di € 700 mensili -assegno peraltro non previsto in sede di separazione-, il Collegio osserva quanto segue. A norma dell'art. 5, comma 6 della L. 898/1970 e successive modificazioni “Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non possa procurarseli per ragioni oggettive”. Dell'istituto dell'assegno divorzile sono state elaborate nel tempo letture di diversa portata (si pensi alla pronuncia di legittimità n. 11504/2017). Il Collegio ritiene che le linee guida del percorso motivazionale debbano oggi trarsi dall'arresto delle Sezioni Unite del luglio 2018 (sentenza n. 18287), che realizza un punto di incontro equilibrato tra le diverse istanze che vengono in considerazione (da un lato la presa d'atto della fine del vincolo, ed i principi di autoresponsabilità e autodeterminazione, dall'altro il principio di solidarietà che discende dal pregresso consorzio di vita e dalle scelte comuni compiute durante la vita matrimoniale). Deve essere quindi superata la concezione puramente assistenziale dell'assegno divorzile, con il precipitato del percorso argomentativo bifasico (in passato rigidamente distinto nei due passaggi relativi alla spettanza ed alla commisurazione dell'entità), per giungere ad un'interpretazione della norma “più coerente con il quadro costituzionale di riferimento costituito …dagli artt. 2,3, e 29 Cost.”, e rilevare quindi che “lo scioglimento del vincolo incide sullo status ma non cancella tutti gli effetti e le conseguenze delle scelte e delle modalità di realizzazione della vita familiare”; di qui il riconoscimento di una natura composita dell'assegno divorzile, assistenziale (fondata sui parametri delle “condizioni dei coniugi” e del “reddito di entrambi”), compensativa-perequativa (commisurata al contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge alla condizione della famiglia ed alla formazione del patrimonio di entrambi), ed infine risarcitoria (cui nel contesto della motivazione delle SU viene chiaramente riservato un minor rilievo ponderale). L'elemento autenticamente innovatore della pronuncia risiede proprio nel valore autonomo conferito al criterio compensativo, che può dunque venire in essere anche in assenza di esigenze propriamente assistenziali, e che si fonda sulla “…valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune ed alla formazione del profilo economico patrimoniale dell'altra parte, anche in relazione alle potenzialità future. Si tratta di verificare quindi se nel costituire la comunità familiare i coniugi abbiano adottato delle decisioni che – nel ripartire tra di essi i ruoli e i compiti che discendono dall'art. 143 c.c. abbiano inciso sulla situazione personale, reddituale e patrimoniale di ciascuno, anche dopo lo scioglimento del vincolo. In tali condizioni- ove il percorso di uno dei coniugi abbia subito un condizionamento significativo per effetto delle scelte condivise di cui sopra, è possibile riconoscere all'interessato un aiuto economico anche al di fuori di esigenze assistenziali in senso proprio, in seguito “…all'effettiva valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune e alla formazione del profilo economico patrimoniale dell'altra parte anche in relazione alle potenzialità future”; Al di fuori di tali ipotesi, l'assegno -sempre subordinato alla verifica di una sperequazione nella posizione dei due interessati- può essere attribuito unicamente ove emergano esigenze di natura assistenziale in senso stretto, ovvero nella ipotesi del tutto marginale della funzione riparativa/risarcitoria. Occorre prendere dunque le mosse dalla ricostruzione della situazione economico-patrimoniale dei coniugi;
quindi deve verificarsi se sussista o meno uno squilibrio economico significativo, per poi verificare se le condizioni del coniuge svantaggiato possano definirsi inadeguate o in linea assoluta (funzione assistenziale) o in relazione all'effettiva valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune e alla formazione del profilo economico patrimoniale dell'altra parte, anche in relazione alle potenzialità future (funzione compensativo perequativa) in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate (Cass. n. 29920 del 2022, peraltro, ha puntualizzato che “Il riconoscimento dell'assegno divorzile in funzione perequativo-compensativa non si fonda sul fatto, in sé, che uno degli ex coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure della casa e dei figli, nè sull'esistenza in sé di uno squilibrio reddituale tra gli ex coniugi - che costituisce solo una precondizione fattuale per l'applicazione dei parametri di cui alla legge n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, - essendo invece necessaria un'indagine sulle ragioni e sulle conseguenze della scelta, seppure condivisa, di colui che chiede l'assegno, di dedicarsi prevalentemente all'attività familiare, la quale assume rilievo nei limiti in cui comporti sacrifici di aspettative professionali e reddituali, la cui prova spetta al richiedente”( Cass., SS.UU., n. 18287 del 2018; Cass. n. 1882 del 2019; Cass. n. 21234 del 2019; Cass. n. 5603 del 2020; Cass. n. 4215 del 2021; Cass. n. 23977 del 2022; Cass., SS.UU., n. 32014 del 2022). Entrano poi nella valutazione le potenzialità del richiedente l'assegno di procurarsi mezzi propri, la durata del vincolo matrimoniale, e non ultima l'età (“… non può trascurarsi per la ricchezza ed univocità dei riscontri statistici al riguardo, la perdurante situazione di oggettivo squilibrio di genere nell'accesso al lavoro, tanto più se aggravata dall'età”). Compiute tali premesse e accertata come dettagliato nel capitolo precedente la situazione economico- reddituale delle parti, si evince che parte resistente, pur non percependo alcun assegno di mantenimento da parte del marito è riuscita a mantenere -dal 2021- un tenore di vita adeguato. La contraddittorietà della posizione della emerge dal fatto che già in sede di separazione la stessa, CP_1 pur dichiarando di non percepire redditi (annuali di € 122 nel 2020) sosteneva di essere economicamente autonoma e in grado di mantenersi. Nel presente procedimento, la resistente, pur gravata dell'onere di provare i presupposti per la richiesta di assegno, non ha spiegato tale contraddizione, anzi l'ha ulteriormente alimentata, da un lato sostenendo di essere aiutata dalla famiglia di origine, dall'altro sostenendo di essere destinataria da parte del genitore di richieste indennitarie. Invero la signora è dotata di specifica professionalità, è avvocato iscritta all'Albo in condizioni CP_1 di poter incrementare la sua attività, con proprietà immobiliari e in condizioni di scegliere scuole private per i figli. Sulla scorta delle predette evidenze istruttorie e degli elementi complessivamente acquisisti, il Collegio ritiene che non sussistano i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile in capo al sig. in quanto la richiedente ha fornito una ricostruzione delle sue vicende personali e Pt_1 lavorative non compatibile con la richiesta di assegno divorzile.
Spese di giudizio Le ragioni della decisione e l'oggetto del giudizio giustificano la compensazione delle spese del presente giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 41130/2022 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, preso atto che, con sentenza non definitiva n. 10398/2023 pubbl. il 03/07/2023, è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 28.06.2008 in OM, fatti salvi i provvedimenti provvisori emessi, così decide:
- affida i figli minori e a entrambi i genitori, con esercizio Persona_1 Persona_2 congiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di maggior interesse per gli stessi - riguardanti la relativa istruzione, educazione e salute - da assumere di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei medesimi, ed esercizio disgiunto per le sole questioni di ordinaria gestione e limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana, disponendone il collocamento presso la madre
- dispone che il padre tenga con sé i figli secondo come specificato in motivazione;
- rigetta la richiesta di assegnazione della ex casa familiare (sita in OM, Via Principe Eugenio n. 60 int.11 e 12);
- fatti salvi i provvedimenti provvisori emessi, dispone che il sig. corrisponda alla sig.ra Pt_1 per il mantenimento dei figli, presso il di lei domicilio, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma CP_1 mensile di € 920 (€ 460 ciascuno), con adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT, a far data dal mese successivo alla pubblicazione della presente sentenza, oltre spese straordinarie al 50%; - rigetta la domanda di assegno divorzile formulata dalla signora CP_1
- compensa tra le parti le spese di giudizio. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito. Così deciso in OM, nella camera di consiglio del 04.04.2025
Il giudice estensore Il Presidente dr.ssa Filomena Albano dr.ssa Marta Ienzi
Così composto:
- dott.ssa Marta Ienzi Presidente
- dott.ssa Filomena Albano Giudice rel.
- dott.ssa Francesca Cosentino Giudice ha emesso la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. R.G.A.C. 41130 dell'anno 2022, vertente tra
- , nato a [...] il [...] ( ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dagli avv.ti Giulia Sarnari e Saveria Francesca Caporale, giusta procura in atti;
-ricorrente- contro
- nata a [...] il [...] Controparte_1 ( , rappresentata e difesa dall'avv. Silvia Cappelli, giusta procura in atti;
C.F._2
-resistente- nonché con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
-interventore ex lege-
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio. CONCLUIONI: come da note scritte per la precisazione delle conclusioni depositate per l'udienza del 27.11.2024.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso ritualmente depositato e tempestivamente notificato, unitamente al decreto di fissazione di udienza, il sig. adiva questo Tribunale esponendo che: in data 28.06.2008 in OM Parte_1 aveva contratto matrimonio con rito concordatario con la signora Controparte_1 (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune, anno 2008, n. 00915, p. 2,
[...] s. A01), e dalla loro unione erano nati i figli (23.11.2010) e Persona_1 Persona_2 (04.02.2014); l'unione era entrata progressivamente in una crisi irreversibile, essendo venuta meno l'affectio coniugalis; con decreto di omologazione n. cronol. 18226/2021 del 17/08/2021 (RG n. 941/2021) il Tribunale di OM aveva omologato le condizioni concordate (affido condiviso dei figli, con collocamento presso la madre, assegnazione dell'abitazione coniugale in OM, Via Principe P Eugenio n. 60, int.12 alla madre e int. al padre, un contributo paterno per il mantenimento dei figli di € 800 mensili (€ 400 ciascuno), oltre al 100% delle spese straordinarie). Il ricorrente aggiungeva che, in data 18.11.2021, aveva presentato ricorso per la modifica delle condizioni della separazione, chiedendo contestualmente l'autorizzazione a far intraprendere a entrambi i figli percorso di sostegno psicologico, dopo la revoca del consenso materno;
evidenziava, con riguardo a che la maestra della scuola primaria aveva notato dei forti disturbi Per_2 dell'attenzione, momenti di totale assenza, un calo nel rendimento scolastico e alcune manifestazioni di violenza nei confronti dei compagni;
entrambi i genitori si erano rivolti al consultorio dell'Ospedale San Giovanni di OM, che li aveva inviati al “Centro Scarpetta”; in data 31.12.2021 la signora aveva presentato ricorso ex art. 742 c.p.c., chiedendo la revoca del decreto di CP_1 omologa del verbale di separazione consensuale;
con provvedimento del 17.01.2022 il Tribunale di OM aveva rigettato il ricorso e riqualificato la domanda ex art. 316 c.c.; che la signora aveva CP_1 presentato reclamo dinanzi alla Corte d'Appello di OM. Concludeva, infine, con riguardo alla domanda di modifica delle condizioni di separazione, che il Tribunale di OM, con decreto n. cronol. 2008/2022 del 04/03/2022 (RG n. 19505/2021), aveva accolto la sua domanda (“tenuto anche conto del consenso inizialmente prestato dalla madre e successivamente revocato, non essendovi contestazione alcuna in ordine ai disagi e alle difficoltà manifestate da entrambi i figli e segnalate in particolare dagli insegnanti di di talché, essendo allo stato il padre il genitore più attento e Per_2 sensibile a tali emergenti problematiche, deve essere autorizzato il ricorrente a far sottoporre entrambi i figli a valutazione psicologica presso una idonea struttura sanitaria pubblica quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la ASL di appartenenza ovvero l'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù o altro presidio ospedaliero territoriale”) autorizzandolo a prestare il consenso per sottoporre i figli a valutazione psicologica presso una idonea struttura sanitaria pubblica. Tanto premesso, visti i comportamenti posti in essere dalla madre contrari all'interesse dei figli, di svilimento della figura paterna e di impedimento ad una serena frequentazione, il ricorrente Parte_1 chiedeva fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio e, a modifica di
[...] quanto concordato in separazione, fosse stabilito che i figli minori e fossero Per_1 Per_2 collocati alternativamente una settimana presso l'abitazione materna e una presso l'abitazione paterna, e, infine, avuto riguardo alla parità dei tempi di permanenza, fosse disposto che ciascun genitore avrebbe provveduto direttamente al mantenimento dei figli durante i periodi di rispettiva permanenza, ripartendosi al 50 % le spese straordinarie.
Con memoria difensiva, si costituiva la signora la quale, in via preliminare, eccepiva CP_1 l'inammissibilità e/o improcedibilità della domanda per violazione della l. n. 898 del 1970, art. 3, n. 2, lett. b), non sussistendone i presupposti, in quanto il decreto di omologazione n. cronol. 18226/2021 del 17/08/2021 (RG n. 941/2021) era stato impugnato per invalidità ed inefficacia e il relativo giudizio era pendente in Corte d'Appello; nel merito, contestava integralmente quanto dedotto ex adverso, chiedendo di contro fossero dichiarate inammissibili e comunque rigettate le domande di modifica avanzate dalla controparte, fossero invece accolte le sue domande: assegnazione della casa coniugale nella sua interezza (sita in OM, via Principe Eugenio, 60, Sc. D interni 11 e 12); ordine a parte ricorrente di rimettere in pristino l'immobile; porre a carico del sig. l'obbligo di Pt_1 corrispondere un assegno in suo favore di € 700 mensili, nonché un contributo per il mantenimento dei figli di complessivi € 1.200 (€ 600 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie;
affidare i minori ad entrambi i genitori con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, regolando la frequentazione nelle modalità indicate in comparsa.
Con ordinanza del 01.02.2023 il Presidente f.f., sentito il ricorrente e dato atto della mancata comparizione della resistente, confermava i provvedimenti separativi.
Con memoria integrativa il ricorrente, confermando le conclusioni rassegnate nei precedenti scritti difensivi, rappresentava che la Corte di Appello di OM (procedimento RGN 50163/2022), con provvedimento del 17.04.2023 aveva rigettato il reclamo con il quale la sig.ra aveva chiesto CP_1
“invalidità e inefficacia” del decreto di omologa della separazione consensuale. Con memoria di costituzione la resistente chiedeva la cessazione degli effetti civili del matrimonio e, nel merito, l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in comparsa di costituzione.
Assegnati i termini istruttori di cui all'art.183 cpc, all'udienza del 14.06.2023, con sentenza non definitiva sullo status n. 10398/2023 pubbl. il 03/07/2023, il Tribunale dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, disponendo la prosecuzione del giudizio sulle ulteriori questioni.
Con provvedimento del 22.11.2023 il GI non ammetteva le prove, onerava il ricorrente ad acquisire dalle scuole frequentate dai figli una relazione in merito alla loro condotta e alle relazioni con i pari e rinviava la causa alla udienza per la precisazione delle conclusioni del 27.11.2024, onerando le parti al deposito della documentazione fiscale aggiornata. Acquisita la documentazione prodotta, il giudice istruttore, ritenuta la causa istruita e matura per la decisione, la riservava al Collegio per la decisione con termini di legge per comparse e memorie.
Preso atto che, con sentenza non definitiva sullo status (n. 10398/2023 pubbl. il 03/07/2023) è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, questo Tribunale è chiamato a pronunciarsi sulle ulteriori domande e segnatamente quelle afferenti al regime di affidamento e mantenimento dei figli, all'assegnazione della casa coniugale, all'assegno divorzile richiesto dalla signora CP_1
Affidamento, collocamento e mantenimento dei figli
Le parti sono genitori di (14 anni) e (11 anni) conviventi con la Persona_1 Persona_2 madre nella casa sita in OM, via Principe Eugenio, 60 int. 12.
Il racconto della storia familiare, come anche delle quotidiane difficoltà, di lavoro, di relazione, di gestione dei figli, hanno una narrazione diversa: da parte del signore viene evidenziato un atteggiamento ostativo della madre alla relazione padre figli, da parte della signora viene evidenziato di essersi occupata in esclusiva della cura e accudimento dei figli, così pretermettendo l'attività professionale. Dall'istruttoria espletata è emerso che le parti, che, al momento della separazione, avevano individuato una soluzione transattiva, hanno successivamente alimentato un contenzioso giudiziario per le più svariate ragioni, innalzando, da un lato, i toni del conflitto, ma riuscendo comunque a gestire in forma condivisa i figli e anche a trovare un accordo sulle scuole e gli sport dagli stessi frequentati. Tra i motivi di forte contrasto vi è stata la casa familiare. Al momento della separazione consensuale le parti hanno concordato di dividere la originaria casa P P coniugale, comprendente gli interni e 12 “assegnando” rispettivamente l'interno al sig. Pt_1
e l'interno 12 alla signora (immobili rispettivamente di proprietà del figlio delle parti (interno CP_1 P
) e della signora unitamente ai suoi familiari, padre e fratello (interno 12). CP_1 Pur parlandosi di “assegnazione” nelle condizioni di separazione consensuale, il termine è utilizzato in senso atecnico in quanto la originaria casa coniugale intesa nella sua interezza ha ormai perso la funzione di habitat domestico dei figli e per tale ragione la domanda proposta nel presente giudizio dalla di disporre l'assegnazione della casa coniugale, nella sua interezza, comprendente gli CP_1 P interni e 12, ordinando alla controparte la remissione in pristino dell'immobile stesso, non può essere accolta.
Ritiene il Collegio che non vi siano ragioni per derogare al regime legale dell'affido condiviso - regime privilegiato per il corretto sviluppo e crescita dei minori Spetta ai genitori l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di maggior interesse per entrambi i figli -riguardanti la relativa istruzione, educazione e salute- da assumere di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei medesimi, e l'esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le sole questioni di ordinaria gestione e limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana. Quanto alla frequentazione padre figli, il ricorrente ha chiesto un aumento dei tempi di permanenza dei figli presso di sé, chiedendo un loro collocamento paritario, lamentando una eccessiva rigidità della madre nel concedere tempi più ampi, nonostante i bambini gli manifestassero il desiderio di trascorrere un maggior tempo con lui, come emerso dagli incontri dei bambini presso l'ambulatorio di psicologia clinica dell'Ospedale Bambino Gesù, psicologo dott. (cfr. “Entrambi i bambini Per_3 hanno chiaramente espresso il loro desiderio di poter trascorrere maggior tempo con il padre. Nello specifico, entrambi i bambini hanno chiaramente riferito al clinico di voler recuperare per il primo periodo il tempo "perso" in cui hanno visto molto meno il padre ribaltando la frequentazione attuale per poi arrivare ad un'equa distribuzione degli orari di frequenza con i loro genitori. ha Per_1 riferito al clinico che aveva paura per un'eventuale e non sicura arrabbiatura della madre rispetto al comunicarle la sua intenzione di voler trascorrere maggior tempo con il padre”, allegato doc. 13 alle memorie istruttorie). Di contro, invece, la signora rappresentava di essersi occupata in via pressoché esclusiva della CP_1 cura e dell'accudimento di entrambi i figli, consentendo al marito di dedicarsi alle proprie molteplici occupazioni (dall'impiegato pubblico, al consulente legale, all'amministratore di condominio), conseguendo master, che lo avevano portato a trascorrere la maggior parte del suo tempo fuori casa e che l'ampliamento della frequentazione avrebbe portato i ragazzi a stare soli molto tempo, affidati alle cure di terzi, essendo il padre impegnato in molteplici attività. Il Collegio ritiene di confermare il collocamento prevalente dei figli presso la madre in quanto rispondente alle esigenze di stabilità abitativa e organizzativa dei figli. La circostanza che lo stesso sig. in udienza abbia confermato che la gestione dei bambini Pt_1 andava bene e che i problemi erano solo di carattere economico rende del tutto superfluo l'ascolto dei minori, uno dei quali peraltro infradodicenne, essendo peraltro pregiudizievole al loro interesse essere caricati di responsabilità spettanti agli adulti, così confermandosi l'ordinanza del Giudice istruttore, anche sulle ulteriori istanze di cui alle memorie depositate ai sensi dell'art. 183, co. 6, n. 2 e n. 3, c.p.c. Il Collegio, garantendo continuità delle abitudini domestiche dei figli, conferma le modalità di frequentazione vigenti e dispone che il padre possa vedere e tenere con sé i figli, liberamente previo accordo con l'altro genitore e comunque secondo le seguenti modalità: a fine settimana alternati dalle ore 8.00 del sabato alle ore 20.00 della domenica, compatibilmente con gli impegni scolastici e sportivi dei minori;
il martedì pomeriggio dalle ore 17:00 alle ore 8:00 del successivo mercoledì ed il venerdì dalle ore 17:00 alle 8:00 del successivo sabato;
in entrambi i giorni i minori pernotteranno con il padre;
15 giorni consecutivi in occasione delle vacanze estive, entrambi i genitori si impegneranno a comunicarsi il luogo di vacanza e un recapito telefonico;
durante le vacanze natalizie, alternativamente negli anni, il periodo del 23-29 dicembre oppure dal 30 dicembre-6 gennaio, prendendo i figli alle ore 9:00 e riportandoli entro le 20:00; durante le vacanze pasquali, alternativamente negli anni, dal sabato alle ore 8:00 al Lunedì dell'Angelo alle ore 20:00. Si ritiene inoltre, in parziale accoglimento della domanda del sig. di ampliare i tempi di Pt_1 permanenza con i figli, di prevedere due ulteriori settimane con il padre divise in due periodi durante le vacanze scolastiche estive (in caso di mancato accordo, la terza di giugno e la terza di luglio) Con riguardo alle statuizioni di carattere economico, l'ordinanza presidenziale aveva confermato le statuizioni separative, ossia un contributo paterno per entrambi i figli di € 800 mensili (€ 400 per ciascun figlio), oltre al 100% delle spese straordinarie. Per determinare il contributo da porre a carico dei genitori, è necessario determinare la condizione reddituale e patrimoniale delle parti e considerare ai sensi dell'art. 337-ter c.c. le attuali esigenze dei figli, il tenore di vita goduto, i tempi di permanenza presso ciascun genitore la valenza economica dei tempi domestici e di cura assunti da ciascun genitore. Il sig. - come risulta dalla documentazione reddituale e patrimoniale versata in atti- Pt_1 percepisce pensione militare privilegiata ordinaria di natura assistenziale (ai sensi dell'art. 34 d.P.R. 601/1973 e C. Cost. 387/1989) in quanto soggetto cardiopatico, con deficit motori e asmatico per causa di servizio militare, per un importo mensile di € 1.726; percepisce altresì, in quanto dipendente della Corte dei Conti, qualifica di collaboratore sub amministrativo (livello F3), una retribuzione mensile di € 1.850 (anno 2021 redditi netti € 27.059; anno 2022 redditi netti 28.455; anno 2023 redditi netti € 32.986). Oltre a ciò, il ricorrente ha dichiarato di essere proprietario di un locale box auto in OM, Via Tor San Giovanni 113, e di essere comproprietario unitamente alla signora di un CP_1 locale commerciale (acquistato nel 2013), sito in OM, via delle Robinie n.107 cat.C/1, locato dal luglio 2022 a un canone di € 500 mensili, per il quale percepisce la metà del canone (€250 mensili). Infine, il signore ha dichiarato di essere titolare di fondi provenienti dall'alienazione di beni personali ed ereditari per un ammontare di € 212.709. Di contro, la signora dalla stessa dichiarato nei propri documenti reddituali depositati- è CP_2 avvocato con reddito esiguo (reddito imponibile per l'anno 2023 di euro 3.542; reddito imponibile per l'anno 2022 di euro 5.530; reddito imponibile per l'anno 2021 di euro 260). Con riguardo all'attività di libero professionista esercitata -come dichiarato nella memoria di costituzione nella fase istruttoria- la sig.ra ha riferito di svolgere una collaborazione part-time presso l'Avv. Silvia CP_1 Cappelli, per la quale riceveva un compenso, fatturato, di € 500 (cfr. doc. 17 memoria di costituzione), di percepire, dal luglio 2022, la metà del canone di locazione dell'immobile di via delle Robinie (€ 250) in comproprietà con il sig. Oltre a ciò, la resistente ha dichiarato di essere proprietaria Pt_1 (dal 2014) di una quota della abitazione familiare (nella misura di 1/6, il residuo al padre ed al fratello, acquistato dai nonni paterni nell'anno 1989) sita in OM, Via Principe Eugenio, 60, interno 12 nonché di possedere la nuda proprietà dell'immobile residenziale sito a Trevignano OMno (RM), via Poggio delle Ginestre 36, in usufrutto al padre. La signora ha altresì dichiarato di essere CP_1 rappresentate legale del centro studi legali e tributari LU.DE.MA., ormai chiuso - fondato dal sig.
[...] il cui saldo è stato il seguente: al 31/12/2020 €2.726,50; al 31/12/2021 € 640,13; al 31/12/2022: Pt_1
€ 294,78; al 31/12/2023 € 9,93; al dicembre 2024 € 0,00. Infine, la signora ha dichiarato di percepire mensilmente dall'INPS gli assegni familiari per i due figli (nel 2022 mediamente €100 mensili, nel 2023 mediamente € 372 mensili) e di essere aiutata dalla sua famiglia di origine. Osserva il Collegio che la situazione sopra esposta non è mutata dalla separazione quando la signora dichiarava di non percepire redditi (€ 122 nel 2020) pur dichiarandosi economicamente autonoma e in grado di provvedere al proprio sostentamento e appare inverosimile solo che si considerino le scuole private frequentate dai figli e la circostanza che le relative spese siano divise tra le parti al 50% (contra quanto statuito nelle condizioni della separazione consensuale che prevedevano le intere spese a carico del padre). Pertanto, sulla scorta della documentazione reddituale e patrimoniale depositata, rimasta immutata dal procedimento di separazione, avuto riguardo delle esigenze di vita dei figli, adolescenti conviventi con la madre, si dispone, fermi i provvisori emessi, che il padre corrisponda alla madre l'importo di
€ 920 mensili (€ 460 per ciascun figlio), a far data dal mese successivo dal deposito del presente provvedimento. Affinché l'importo predetto rimanga adeguato anche in futuro, si dispone che esso sia aggiornato automaticamente ogni anno secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall'ISTAT. Quanto alle spese straordinarie, la negli atti introduttivi ha chiesto il riparto al 50% (così CP_1 modificando le condizioni concordate in separazione che prevedevano le intere spese straordinarie a carico del padre) mentre nella comparsa conclusionale ha chiesto il 100% a carico della controparte. Dalle deduzioni del , non contestate, è emerso come le parti abbiano ripartito a metà le spese Pt_1 per le scuole private frequentate dai figli. Si ritiene pertanto, stante i repentini e immotivati cambiamenti di richieste della e la effettiva CP_1 sostenibilità delle spese di fatto affrontate, di porre al 50% su entrambi le spese straordinarie in base al protocollo del tribunale di OM del 17.12.2014.
Assegno divorzile Con riguardo alla domanda della signora di vedersi riconosciuto un assegno divorzile CP_1 dell'importo di € 700 mensili -assegno peraltro non previsto in sede di separazione-, il Collegio osserva quanto segue. A norma dell'art. 5, comma 6 della L. 898/1970 e successive modificazioni “Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non possa procurarseli per ragioni oggettive”. Dell'istituto dell'assegno divorzile sono state elaborate nel tempo letture di diversa portata (si pensi alla pronuncia di legittimità n. 11504/2017). Il Collegio ritiene che le linee guida del percorso motivazionale debbano oggi trarsi dall'arresto delle Sezioni Unite del luglio 2018 (sentenza n. 18287), che realizza un punto di incontro equilibrato tra le diverse istanze che vengono in considerazione (da un lato la presa d'atto della fine del vincolo, ed i principi di autoresponsabilità e autodeterminazione, dall'altro il principio di solidarietà che discende dal pregresso consorzio di vita e dalle scelte comuni compiute durante la vita matrimoniale). Deve essere quindi superata la concezione puramente assistenziale dell'assegno divorzile, con il precipitato del percorso argomentativo bifasico (in passato rigidamente distinto nei due passaggi relativi alla spettanza ed alla commisurazione dell'entità), per giungere ad un'interpretazione della norma “più coerente con il quadro costituzionale di riferimento costituito …dagli artt. 2,3, e 29 Cost.”, e rilevare quindi che “lo scioglimento del vincolo incide sullo status ma non cancella tutti gli effetti e le conseguenze delle scelte e delle modalità di realizzazione della vita familiare”; di qui il riconoscimento di una natura composita dell'assegno divorzile, assistenziale (fondata sui parametri delle “condizioni dei coniugi” e del “reddito di entrambi”), compensativa-perequativa (commisurata al contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge alla condizione della famiglia ed alla formazione del patrimonio di entrambi), ed infine risarcitoria (cui nel contesto della motivazione delle SU viene chiaramente riservato un minor rilievo ponderale). L'elemento autenticamente innovatore della pronuncia risiede proprio nel valore autonomo conferito al criterio compensativo, che può dunque venire in essere anche in assenza di esigenze propriamente assistenziali, e che si fonda sulla “…valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune ed alla formazione del profilo economico patrimoniale dell'altra parte, anche in relazione alle potenzialità future. Si tratta di verificare quindi se nel costituire la comunità familiare i coniugi abbiano adottato delle decisioni che – nel ripartire tra di essi i ruoli e i compiti che discendono dall'art. 143 c.c. abbiano inciso sulla situazione personale, reddituale e patrimoniale di ciascuno, anche dopo lo scioglimento del vincolo. In tali condizioni- ove il percorso di uno dei coniugi abbia subito un condizionamento significativo per effetto delle scelte condivise di cui sopra, è possibile riconoscere all'interessato un aiuto economico anche al di fuori di esigenze assistenziali in senso proprio, in seguito “…all'effettiva valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune e alla formazione del profilo economico patrimoniale dell'altra parte anche in relazione alle potenzialità future”; Al di fuori di tali ipotesi, l'assegno -sempre subordinato alla verifica di una sperequazione nella posizione dei due interessati- può essere attribuito unicamente ove emergano esigenze di natura assistenziale in senso stretto, ovvero nella ipotesi del tutto marginale della funzione riparativa/risarcitoria. Occorre prendere dunque le mosse dalla ricostruzione della situazione economico-patrimoniale dei coniugi;
quindi deve verificarsi se sussista o meno uno squilibrio economico significativo, per poi verificare se le condizioni del coniuge svantaggiato possano definirsi inadeguate o in linea assoluta (funzione assistenziale) o in relazione all'effettiva valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune e alla formazione del profilo economico patrimoniale dell'altra parte, anche in relazione alle potenzialità future (funzione compensativo perequativa) in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate (Cass. n. 29920 del 2022, peraltro, ha puntualizzato che “Il riconoscimento dell'assegno divorzile in funzione perequativo-compensativa non si fonda sul fatto, in sé, che uno degli ex coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure della casa e dei figli, nè sull'esistenza in sé di uno squilibrio reddituale tra gli ex coniugi - che costituisce solo una precondizione fattuale per l'applicazione dei parametri di cui alla legge n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, - essendo invece necessaria un'indagine sulle ragioni e sulle conseguenze della scelta, seppure condivisa, di colui che chiede l'assegno, di dedicarsi prevalentemente all'attività familiare, la quale assume rilievo nei limiti in cui comporti sacrifici di aspettative professionali e reddituali, la cui prova spetta al richiedente”( Cass., SS.UU., n. 18287 del 2018; Cass. n. 1882 del 2019; Cass. n. 21234 del 2019; Cass. n. 5603 del 2020; Cass. n. 4215 del 2021; Cass. n. 23977 del 2022; Cass., SS.UU., n. 32014 del 2022). Entrano poi nella valutazione le potenzialità del richiedente l'assegno di procurarsi mezzi propri, la durata del vincolo matrimoniale, e non ultima l'età (“… non può trascurarsi per la ricchezza ed univocità dei riscontri statistici al riguardo, la perdurante situazione di oggettivo squilibrio di genere nell'accesso al lavoro, tanto più se aggravata dall'età”). Compiute tali premesse e accertata come dettagliato nel capitolo precedente la situazione economico- reddituale delle parti, si evince che parte resistente, pur non percependo alcun assegno di mantenimento da parte del marito è riuscita a mantenere -dal 2021- un tenore di vita adeguato. La contraddittorietà della posizione della emerge dal fatto che già in sede di separazione la stessa, CP_1 pur dichiarando di non percepire redditi (annuali di € 122 nel 2020) sosteneva di essere economicamente autonoma e in grado di mantenersi. Nel presente procedimento, la resistente, pur gravata dell'onere di provare i presupposti per la richiesta di assegno, non ha spiegato tale contraddizione, anzi l'ha ulteriormente alimentata, da un lato sostenendo di essere aiutata dalla famiglia di origine, dall'altro sostenendo di essere destinataria da parte del genitore di richieste indennitarie. Invero la signora è dotata di specifica professionalità, è avvocato iscritta all'Albo in condizioni CP_1 di poter incrementare la sua attività, con proprietà immobiliari e in condizioni di scegliere scuole private per i figli. Sulla scorta delle predette evidenze istruttorie e degli elementi complessivamente acquisisti, il Collegio ritiene che non sussistano i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile in capo al sig. in quanto la richiedente ha fornito una ricostruzione delle sue vicende personali e Pt_1 lavorative non compatibile con la richiesta di assegno divorzile.
Spese di giudizio Le ragioni della decisione e l'oggetto del giudizio giustificano la compensazione delle spese del presente giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 41130/2022 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, preso atto che, con sentenza non definitiva n. 10398/2023 pubbl. il 03/07/2023, è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 28.06.2008 in OM, fatti salvi i provvedimenti provvisori emessi, così decide:
- affida i figli minori e a entrambi i genitori, con esercizio Persona_1 Persona_2 congiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di maggior interesse per gli stessi - riguardanti la relativa istruzione, educazione e salute - da assumere di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei medesimi, ed esercizio disgiunto per le sole questioni di ordinaria gestione e limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana, disponendone il collocamento presso la madre
- dispone che il padre tenga con sé i figli secondo come specificato in motivazione;
- rigetta la richiesta di assegnazione della ex casa familiare (sita in OM, Via Principe Eugenio n. 60 int.11 e 12);
- fatti salvi i provvedimenti provvisori emessi, dispone che il sig. corrisponda alla sig.ra Pt_1 per il mantenimento dei figli, presso il di lei domicilio, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma CP_1 mensile di € 920 (€ 460 ciascuno), con adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT, a far data dal mese successivo alla pubblicazione della presente sentenza, oltre spese straordinarie al 50%; - rigetta la domanda di assegno divorzile formulata dalla signora CP_1
- compensa tra le parti le spese di giudizio. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito. Così deciso in OM, nella camera di consiglio del 04.04.2025
Il giudice estensore Il Presidente dr.ssa Filomena Albano dr.ssa Marta Ienzi