TRIB
Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 05/11/2025, n. 1917 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1917 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Carmelo Proiti, all'udienza del 05.11.2025 ha pronunziato – dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione – seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 1045/2023 R.G. e vertente
TRA
nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Patti, Via XX Settembre n. C.F._1
15, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Condipodero Marchetta, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv. Alessandro Mineo, giusta procura generale indicata in atti, elettivamente domiciliato in Messina presso l'Ufficio dell'Avvocatura Distrettuale CP_
RESISTENTE
CONTRO
, Controparte_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.
MI IN, giusta procura generale indicata in atti, elettivamente domiciliata in Messina presso l'Ufficio dell'Avvocatura di Via Garibaldi n. 122/A. CP_2
RESISTENTE
TRA , in persona del Dott. Controparte_3
in qualità di Responsabile Atti Introduttivi del Giudizio Controparte_4
SICILIA, elettivamente domiciliato in Messina, via Santa Maria del Selciato 16, presso lo studio dell'Avv. Michela Alleruzzo, che la rappresenta e difende giusta procura in atti, nonché difesa dall'Avv. Luca Agostino Ninone
RESISTENTE
OGGETTO: Opposizione intimazione di pagamento n. 29520229008846422/000.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 03.04.2023 adiva Parte_1
codesto Giudice del Lavoro esponendo che in data 13.03.2023 gli veniva notificata l'intimazione di pagamento n. 29520229008846422/000 dell'importo complessivo pari ad euro 9.641,90, asseritamente dovuta in forza dei seguenti atti presupposti:
- avviso di addebito n. 59520190003509482000 asseritamente notificato il
16.12.2019 e avente ad oggetto il mancato pagamento dei contributi previdenziali
IVS, dovuti per la posizione del ricorrente, per l'annualità 2019 per l'importo complessivo di euro 1.163,93;
- avviso di addebito n. 595200210000590460000 asseritamente notificato il 23.11.2021 e avente ad oggetto il mancato pagamento dei contributi previdenziali IVS, dovuti per la posizione del ricorrente, per l'annualità 2019 per l'importo complessivo di euro 3.617,74;
- cartella di pagamento n. 29520140004292812000 asseritamente notificata il 29.04.2014 e avente ad oggetto il pagamento dei premi artigiani dovuti per le annualità 2012 e 2013 per l'importo complessivo di euro CP_2
3.174,24.
Parte ricorrente evidenziava che gli avvisi di addebito di cui sopra, hanno ad oggetto il mancato pagamento dei contributi previdenziali relativi alla posizione dello stesso per l'annualità 2019. Il ricorrente eccepiva di essere stato iscritto alla gestione artigiani fino al 31.12.2018 con codice azienda n. 11842453, come emerge dalla nota del 24.01.2023, inviata allo stesso dall' , con la quale CP_1
2 veniva comunicato che “a seguito della domanda presentata in data 30.01.2019
l'impresa indicata in oggetto, è stata cancellata con effetto dal 31.12.2018”.
Parte ricorrente motivava l'anzidetta richiesta eccependo, in via preliminare, la mancata notificazione della cartella di pagamento n.
29520140004292812000, la mancanza del presupposto contributivo relativo agli avvisi di addebito nn. 59520190003509482000 e 595200210000590460000, nonché, l'intervenuto termine prescrizionale quinquennale previsto nel caso di versamento dei contributi previdenziali. Nel merito, rilevava l'illegittimità della cartella di pagamento in quanto formata in contrasto con le norme di legge e, di conseguenza, chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato, previa sospensione dell'atto impugnato, con la condanna dell'ente resistente al pagamento delle spese di lite da distrarsi nei confronti del procuratore dichiaratosi anticipatario.
L' si costituiva in giudizio con memoria del 05.09.2023, rilevando, di CP_1
aver provveduto ad annullare gli avvisi di addebito n. 59520190003509482000 dell'importo di euro 991,44 e n. 59520210000590460000 dell'importo di euro
3.194,23 in data 24.01.2023, per cui chiedeva la dichiarazione della cessata materia del contendere con compensazione delle spese di giudizio, avendo annullato gli atti in questione anteriormente alla notifica del ricorso avvenuta in data 25.05.2023.
L' si costituiva in giudizio con memoria del 15.09.2023, deducendo CP_2 di aver rispettato il termine decadenziale previsto dall'articolo 25 del D. Lgs.
46/1999 essendo stato il credito portato dalla suddetta cartella trasmesso al
Concessionario entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla loro scadenza.
Chiedeva, dunque, il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e diritto con vittoria di spese e compensi di giudizio.
Si costituiva l' con memoria Controparte_5
del 20.09.2023, eccependo la propria carenza di legittimazione passiva, in quanto le eccezioni di omessa notificazione degli avvisi di addebito e/o di prescrizione del credito sono riferibili all'ente impositore. Chiedeva il rigetto dell'istanza di sospensione dell'atto impugnato, nonché il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e diritto con vittoria di spese e compensi di causa. Si costituiva con altro
3 avvocato con memoria del 21.09.2023, eccependo la propria carenza di legittimazione passiva, e nel merito, chiedeva il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e diritto con vittoria di spese e compensi di causa.
La causa veniva istruita documentalmente.
All'udienza odierna, all'esito della discussione orale, la causa veniva decisa con la presente sentenza pronunciata ex art. 429 c.p.c.
Preliminarmente occorre valutare l'eccezione di carenza di legittimazione passiva avanzata dall' in merito all'omessa Controparte_6
notifica degli avvisi di addebito ed alla presunta prescrizione del credito in quanto riferibili al merito della controversia e/o atti riferibili esclusivamente all'ente impositore.
Secondo il recente orientamento della Cassazione a Sezioni Unite Deve ritersi, invece, per un verso, sussistente la legittimazione a contraddire esclusivamente in capo all'ente impositore, avendo l'azione ad oggetto la sussistenza del debito contributivo iscritto a ruolo, cioè il merito della pretesa contributiva rispetto al quale l'agente della riscossione resta estraneo, e ciò in conformità al disposto del citato art. 24, il quale declina per il caso di opposizione tempestiva a cartella che la legittimazione passiva è dell'ente impositore. Al contempo non può ritenersi ricorrere un'ipotesi di litisconsorzio necessario:
considerato che
nel giudizio non si fa questione della legittimità degli atti esecutivi imputabili al concessionario, la sentenza deve ritenersi utiliter data anche senza la partecipazione di quest'ultimo al processo, mentre l'eventuale annullamento della cartella e del ruolo per vizi sostanziali produce comunque effetti nei confronti del medesimo, mero destinatario del pagamento o, più precisamente, avuto riguardo allo schema dell'art. 1188 cod. civ., comma 1, soggetto (incaricato dal creditore e) autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento, vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa (Cass. 25 luglio 2007 n. 16412). La ricorrenza del litisconsorzio necessario, infatti, è funzionale alla tutela dell'integrità del contraddittorio, alla necessità di una decisione unitaria che abbia effetto nei confronti di più soggetti, sicché per il principio del contraddittorio tutti costoro devono essere posti in
4 grado di partecipare al processo. Essa è finalizzata ad attuare la partecipazione di più parti nel processo, anche attraverso l'impulso del giudice, affinché si eviti che lo stesso si concluda con una sentenza inutile, intendendosi il concetto di utilità non come riferito all'esito (positivo per il debitore) del giudizio ma all'idoneità della statuizione a definire il rapporto tra le parti in giudizio in termini satisfattivi del petitum. La rappresentata esigenza non ricorre nel caso in esame, in cui (Cass. 26 febbraio 2019 n. 5625) l'eventuale annullamento della cartella per vizi sostanziali produce comunque effetti "ultra partes" verso
l'esattore (adiectus), senza la necessità della partecipazione dello stesso al processo (Cass. 7514/22).
Ancora, In tema di contenzioso tributario, il contribuente, qualora impugni una cartella esattoriale emessa dall'agente della riscossione deducendo la mancata notifica dei prodromici atti impositivi, può agire indifferentemente nei confronti dell'ente impositore o dell'agente della riscossione, senza che sia configurabile alcun litisconsorzio necessario, costituendo l'omessa notifica dell'atto presupposto vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto successivo ed essendo rimessa all'agente della riscossione la facoltà di chiamare in giudizio l'ente impositore (Cass. n. 27737/2024).
Seguendo tale impostazione, ragionando a contrario nel caso in esame, non emergono fondate ragioni per dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell' . Controparte_3
Ciò premesso, non può che dichiararsi la cessazione della materia del contendere relativamente ai provvedimenti nn. 59520190003509482000 e
59520210000590460000 annullati dall' . Non si pronuncia inammissibilità CP_1 della domanda giudiziaria poiché l' , pur affermando che gli stessi siano stati CP_1 annullati precedentemente all'instaurazione del ricorso, non produce prova di detta comunicazione. Inoltre, detti avvisi sono comunque indicati nell'intimazione di pagamento odiernamente impugnata.
Passando all'eccezione avanzata da parte ricorrente in merito alla mancata notifica della cartella di pagamento n. 29520140004292812000, quale atto presupposto dell'intimazione di pagamento n. 29520229008846422/000 avente ad
5 oggetto il mancato pagamento dei premi relativi alla ditta del ricorrente, in favore dell' per gli anni 2012 e 2013, va detto quanto segue. CP_2
Vi è in atti una prova della notifica di detta cartella in data 29 aprile 2014.
L'ulteriore atto introduttivo dedotto dall' (essendo Controparte_7
ormai instauratasi la fase di recupero del credito, con affidamento dello stesso da parte dell'ente impositore ) risulterebbe essere il preavviso di fermo CP_2
amministrativo n. 29580201600016933000.
Notifica che sarebbe avvenuta, secondo l' , in questi Controparte_3
termini:
EN , Parte_1
poiché
in data 09/11/2016 , non è stato possibile rinvenire nell'INI-PEC
(Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata) alcun indirizzo di posta elettronica certificata valido ed attivo, nonostante l'obbligo di relativa indicazione gravante sulle imprese individuali o costituite in forma societarie e sui professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato abbiamo provveduto, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 26, comma 2, del
D.P.R. n. 602/1973
a depositare telematicamente il suddetto atto presso gli uffici della
Parte_2
, nonché a richiedere la pubblicazione del relativo avviso di deposito
[...]
(entrambi secretati) sul sito informatico della medesima;
all'invio della presente comunicazione.
Orbene l'art. 26, comma 2, DPR 602/73, nel testo ratione temporis applicabile, per la notifica all'indirizzo di posta elettronica certificata disponeva che in tali casi, si applicano le disposizioni dell' art 60 del DPR n. 600/1973.
Proprio l'art. 26 applicabile al caso di specie, così disponeva: Se l'indirizzo di posta elettronica del destinatario non risulta valido e attivo, la notificazione deve eseguirsi, mediante deposito dell'atto presso gli uffici della Camera di Commercio
6 competente per territorio e pubblicazione del relativo avviso sul sito informatico della medesima, dandone notizia allo stesso destinatario per raccomandata con avviso di ricevimento, senza ulteriori adempimenti a carico dell'agente della riscossione. Analogamente si procede, quando la casella di posta elettronica risulta satura anche dopo un secondo tentativo di notifica, da effettuarsi decorsi almeno quindici giorni dal primo invio. Per le persone fisiche intestatarie di una casella di posta elettronica certificata, che ne facciano comunque richiesta, la notifica è eseguita esclusivamente con tali modalità all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta stessa, ovvero a quello successivamente comunicato all'
[...]
all'indirizzo di posta elettronica risultante dall'indice degli Controparte_7
indirizzi delle pubbliche amministrazioni istituito ai sensi dell'articolo 57-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82.)
A nulla, infatti, rileva la modifica dell'art. 60 con DL 193/16, poiché resta ferma per gli avvisi e gli altri atti che per legge devono essere notificati fino al
30 giugno 2017 la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Sull'interpretazione di tale disposto normativo si è pronunciata la Suprema
Corte di Cassazione (Cass., n 13132/2025) stabilendo il seguente principio di diritto applicabile anche al caso che ci occupa:
“La procedura di notificazione prevista dall'art. 60, comma 7, del d.P.R.
n. 600 del 1973 (originariamente contenuta nell'art. 26), nel testo ratione temporis applicabile, non ricalca lo schema di notificazione agli irreperibili, ma costituisce una deroga allo schema della notificazione per posta elettronica, sicché la notifica si perfeziona a prescindere dalla data di ricezione della raccomandata di avviso o di conferma.”
Nella parte motiva la citata S.C. così motiva: “”“2.3. In sintesi, per quanto qui rileva, il procedimento notificatorio previsto dal citato art. 60 comma
7, nel testo applicabile ratione temporis, prevedeva:
a) il deposito telematico dell'atto nell'area riservata del sito internet della società InfoCamere Scpa;
7 b) la pubblicazione, entro il secondo giorno successivo a quello di deposito, del relativo avviso nello stesso sito, per la durata di quindici giorni;
c) la successiva notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto
a mezzo di lettera raccomandata, senza ulteriori adempimenti a carico del notificante.
Contrariamente a quanto ritiene il ricorrente, tale iter di notifica non ricalca lo schema della notificazione agli irreperibili (nel cui ambito la prevista raccomandata informativa costituisce indubbio elemento essenziale per il suo perfezionamento), ma costituisce una deroga allo schema della notificazione per posta elettronica: e, pertanto, la notifica si ha per perfezionata a prescindere dalla data di ricezione della raccomandata di avviso o di conferma.
Che sia così si desume dallo stesso testo normativo, che: a) esordisce affermando di essere in deroga all'art. 149 bis c.p.c.; b) prevede che al destinatario dell'atto deve essere data notizia dell'< avvenuta notifica>: ciò che dà conto del fatto che la notifica è già avvenuta e, quindi, perfezionata;
c) prevede espressamente che, sia pure < Ai fini del rispetto dei termini di prescrizione e decadenza>, ma con disposizione con ogni evidenza suscettibile di generalizzazione, < la notificazione si intende comunque perfezionata … per il destinatario … nel quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nel sito internet della società InfoCamere Scpa> “”” (vedasi sul punto Tribunale Reggio Calabria del 17 ottobre 2025).
Nel caso di specie appare che correttamente l'agente della riscossione abbia provveduto in tal senso (dando copia anche dell'invio della comunicazione n. 29597201601682988000).
Se detta pubblicazione appare effettuata il 10 dicembre 2016 (e quindi perfezionata il 25 dicembre dello stesso anno), vanno calcolati gli ulteriori cinque anni per la prescrizione dei crediti ivi portati. A detto termine va considerata anche la sospensione dei termini per il periodo emergenziale pandemico in particolare, del disposto dell'art. 68 co. 1 del D.L. 27/2020, ai sensi del quale
“Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021,
8 derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”. Il richiamato art. 12 del DL. 159/2015 prevede a sua volta che “Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione […]” (Vedasi sul punto Tribunale di
Catania del 25 novembre 2024).
In applicazione di detta normativa, non appare dunque maturata la prescrizione relativa al credito portato per la cartella di pagamento n.
29520140004292812000.
Relativamente all'intimazione di pagamento n. 29520229008846422/000 va, dunque, dichiarata cessata la materia solo con riferimento a:
- avviso di addebito n. 59520190003509482000 asseritamente notificato il
16.12.2019 e avente ad oggetto il mancato pagamento dei contributi previdenziali
IVS, dovuti per la posizione del ricorrente, per l'annualità 2019 per l'importo complessivo di euro 1.163,93;
- avviso di addebito n. 595200210000590460000 asseritamente notificato il 23.11.2021 e avente ad oggetto il mancato pagamento dei contributi
9 previdenziali IVS, dovuti per la posizione del ricorrente, per l'annualità 2019 per l'importo complessivo di euro 3.617,74.
Il ricorso va, per il resto, rigettato, risultando assorbita ogni ulteriore questione.
La peculiarità della disciplina, stante la normativa intervenuta nel corso del tempo come da ultimo interpretata dalla giurisprudenza nonché l'eccezionalità della disciplina relativa alla sospensione COVID rappresenta, a parere dello scrivente, quell'ipotesi eccezionale che giustifica l'integrale compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da Parte_1
, con ricorso depositato in data 03.04.2023 nei confronti dell' ,
[...] CP_1 dell' e dell' , in persona dei rispettivi CP_2 Controparte_3
legali rappresentanti pro tempore, uditi i difensori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- Dichiara cessata la materia relativamente all'intimazione n.
29520229008846422/000 limitatamente ai crediti portati dagli avvisi di addebito nn. 59520190003509482000 e 595200210000590460000
- Rigetta ogni altra domanda;
- Compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di Sua competenza.
Patti, lì 05.11.2025. Il Giudice del Lavoro
(Dott. Carmelo Proiti)
10