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Sentenza 12 novembre 2024
Sentenza 12 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 12/11/2024, n. 920 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 920 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2024 |
Testo completo
R.G. N. 160/2022
Udienza del 12/11/2024
Il Giudice del Lavoro viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
visti gli artt. 127-ter e 429 cod. proc. civ.; ha pronunciato la seguente sentenza, con motivazione contestuale.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
- Sezione Prima Civile -
Settore Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro, nella persona del Dott. Paolo Pirruccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE nella causa iscritta al R.G. Lav. n. 160/2022 promossa
DA
(C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giacomo Maletta e Nicola Gambardella
- RICORRENTE -
CONTRO
(C.F. CP_1 CodiceFiscale_2
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Andrea Cartella e Anna Mendicino
- RESISTENTE -
avente ad oggetto: accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato - differenze retributive - licenziamento orale -
Pagina 1 di 9 R.G. N. 160/2022
reintegrazione.
Conclusioni delle parti: come da atti di causa.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 26/01/2022, ha Parte_1 esposto:
- di aver prestato la propria attività lavorativa dal 09/01/2021 al
19/04/2021, con mansioni di segretaria, alle dipendenze della dott.ssa esercente la professione di medico di base, CP_1 presso il suo studio sito in Nocera Terinese (CZ), nonché quella di medico legale in Catanzaro, presso il suo studio condiviso con altri specialisti;
- che era stata sottoposta al potere gerarchico della dott.ssa
[...]
ed aveva agito sotto le esclusive direttive della medesima, CP_1 sia presso lo studio sito in via M. Pontieri di Nocera Terinese (CZ) che presso lo studio sito in via Lago Cecita di Catanzaro;
- che nel periodo citato (dal 09/01/2021 al 19/04/2021) aveva osservato un orario di lavoro presso lo studio di Nocera Terinese nelle giornate di lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle ore 8 a.m. alle ore
14 p.m., per un totale di 56 giornate e 336 ore lavorative, solo parzialmente retribuite e senza copertura assicurativa e previdenziale;
- che nel medesimo periodo aveva prestato la propria attività di lavoro presso lo studio di Nocera Terinese e di Catanzaro, oltre le ore
14 p.m. ed anche nelle giornate di sabato e mercoledì, per un totale complessivo di 181 ore lavorative, non retribuite;
- che nel periodo citato aveva prestato la propria attività lavorativa in Nocera Terinese, anche in occasione di diverse visite domiciliari, alcune per inoculazione del vaccino antiCovid-19;
- che l'attività di lavoro aveva comportato anche il regolare accompagnamento della dott.ssa dalla città di CP_1
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Catanzaro alla città di Nocera Terinese, presso il proprio studio medico, mediante utilizzo dell'autovettura di sua proprietà - per il quale non era mai stato corrisposto il pattuito rimborso spese mensile
- e lo svolgimento dell'attività di segreteria presso lo studio medesimo;
- che le era stato anche richiesto espressamente di avviare un percorso professionalizzante - iscrizione a corso OSS - con impegno al rimborso dei costi necessari, come condizione per la regolarizzazione del rapporto di lavoro;
- che il rapporto di lavoro, instaurato per accordo verbale, non era invece mai stato regolarizzato sotto il profilo assicurativo e contributivo ed, anzi, era improvvisamente cessato per licenziamento verbale, intimato dal datore di lavoro in data 19 aprile 2021, senza alcun preavviso;
- che indubbia appariva la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti atteso che sussistono nella fattispecie tutti gli indici richiesti dalla giurisprudenza ai fini della configurabilità della subordinazione del prestatore d'opera (quali: l'inserimento nell'organizzazione aziendale con utilizzo di strumenti offerti dal datore di lavoro, il rispetto di un orario di lavoro fissato dal datore di lavoro e l'assoggettamento al potere direttivo e gerarchico di quest'ultimo);
- che il detto rapporto di lavoro cui è applicabile il CCNL Studi
Professionali – livello 4° (addetto segreteria) – era cessato per licenziamento verbale che deve ritenersi illegittimo;
- che ella si era occupata di prestare, in entrambi gli studi (in
Catanzaro e in Nocera Terinese) in cui la dott.ssa esercitava CP_1 la professione, le seguenti mansioni: a. effettuare fotocopie;
b. accogliere e ricevere i pazienti presso lo studio medico;
c. aprire e chiudere lo studio;
d. prenotare gli appuntamenti degli informatori scientifici e/o dei pazienti;
e. ricevere la corrispondenza per conto della resistente;
f. pagare le bollette dello studio medico;
g. ricordare
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le scadenze alla titolare dello studio;
h. recarsi dal commercialista della resistente;
i. stampare le ricette dei medicinali e/o degli esami clinici da consegnare ai pazienti;
l. accompagnare la resistente sia allo studio di Nocera Terinese che riaccompagnarla presso la propria abitazione di Catanzaro;
m. accompagnare, tramite la propria autovettura, la resistente per l'espletamento delle visite domiciliari nel comune e/o nel circondario di Nocera Terinese;
n. prestare prima assistenza alle visite dello studio;
o. uso del programma informatico del computer dello studio medico per la redazione delle prescrizioni mediche;
p. aggiornamento data base del computer, con inserimento dati e/o eliminazione;
q. ricezione delle chiamate telefoniche dello studio, dei fax e controllo della posta elettronica dello studio medico.
1.1. La ricorrente ha quindi concluso chiedendo che il Tribunale voglia:
a) accertare e dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con la parte resistente per il periodo dal 09/01/2021 al
19/04/2021, con inquadramento al IV livello, previsto dal CCNL degli studi professionali, con mansioni di segretaria, a tempo parziale ed indeterminato;
b) per l'effetto, condannare parte resistente al pagamento della somma di € 3.239,40 (come da prospetto allegato) o di quella maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre accessori, a titolo di differenze retributive non corrisposte, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
c) per l'effetto, condannare parte resistente al pagamento della somma di € 2.400,00 (come da prospetto allegato) o di quella maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre accessori, a titolo di differenze retributive non corrisposte e rimborsi per visite domiciliari, utilizzo dell'autovettura di proprietà ed iscrizione al percorso professionalizzante;
d) accertare e dichiarare, altresì, la nullità illegittimità, inefficacia, invalidità del “recesso” intimatole in forma orale in data 19/04/2021
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e, conseguentemente, reintegrarla nel posto di lavoro e condannare la resistente a corrisponderle l'indennità prevista dall'art. 3, comma
2, d.lgs. n. 23/2015, dal licenziamento fino all'effettiva reintegrazione, nella misura massima consentita, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal recesso fino alla reintegrazione, sulla base della retribuzione mensile spettante alla lavoratrice pari ad € 992,94 mensili (come da prospetto allegato);
e) in subordine, condannare la resistente a corrispondere alla ricorrente l'indennità prevista dall'art. 3, comma 1, d.lgs. n. 23/2015 nella misura massima consentita, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria;
f) con costituzione del rapporto contributivo quale rapporto di lavoro subordinato, a tempo parziale ed indeterminato, e condanna al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dal recesso alla reintegra;
g) con condanna della convenuta, per quanto di ragione, al pagamento degli interessi legali e del danno da svalutazione monetaria su tutti gli importi dovuti, dal giorno della maturazione del diritto, nonché al pagamento degli interessi sugli interessi ex art. 1283
c.c.;
h) condannare parte resistente a regolarizzare la sua posizione assicurativa e previdenziale;
i) condannare la convenuta a corrisponderle la somma ritenuta di giustizia, a titolo di indennità sostitutiva del preavviso.
2. Si è costituita la resistente la quale ha CP_1 espressamente contestato la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, non avendo la ricorrente mai svolto l'attività di segretaria né le mansioni indicate nel ricorso.
La resistente ha dedotto che, ancora in piena emergenza pandemica, aveva bisogno di una persona che gestisse gli appuntamenti dello studio medico di Nocera Terinese, ove la
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medesima esercita la professione di medico di famiglia.
Vi era, in particolare, la necessità di evitare che i pazienti si presentassero, per le somministrazioni dei vaccini, tutti insieme e senza rispettare alcun ordine e che, dunque, creassero una situazione di assembramento nella sala d'attesa dello studio.
Invero, era prassi che i pazienti si recassero allo studio per vaccinarsi senza preavviso, per di più durante gli orari delle visite. Ciò creava nella sala d'attesa una situazione di affollamento, che andava evitata in ragione dell'emergenza pandemica. Pt_ Per tale ragione si era rivolta alla che aveva prestato attività di lavoro autonomo e/o comunque attività di lavoro meramente occasionale ed estemporaneo.
Secondo gli accordi intercorsi, la ricorrente: doveva provvedere alla sola gestione ed organizzazione delle visite dei pazienti, permettendo loro l'ingresso ordinato nella sala d'attesa; disinfettava le mani a chi entrava;
invitava alcuni di loro a non entrare e ad attendere fuori nelle ipotesi in cui vi era già un particolare numero di persone.
E tanto aveva fatto senza sottoposizione ad alcun potere gerarchico e tanto meno ad orari di lavoro prefissati. Tanto è vero che in ogni giornata di lavoro la ricorrente usciva liberamente dallo studio (per svago e/o comunque per suoi motivi personali) visto che non si sentiva sottoposta a particolari orari di lavoro.
Ed aveva sempre fatto ciò senza che la convenuta le avesse mai mosso alcun genere di contestazione, posto che, secondo gli accordi, Pt_ la era chiamata ad assicurare, in piena autonomia, l'afflusso ordinato dei pazienti.
Di contro, la ricorrente non aveva fotocopiato alcun documento, non aveva mai risposto al telefono, non aveva mai controllato la e- mail, non aveva mai ricevuto fax (strumento, peraltro, desueto e non utilizzato dalla resistente), né aveva mai redatto prescrizioni mediche e/o curato alcun data base, né prestato alcuna non meglio definita
“prima assistenza”. Non aveva mai stampato ricette né aveva mai
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consegnato esami clinici ai pazienti.
2.1. La resistente ha quindi concluso chiedendo che il ricorso venga respinto e, in via subordinata, che nella denegata ipotesi in cui venga riconosciuta la natura subordinata del rapporto, venga accertato e dichiarato che nulla è dovuto a titolo di differenze retributive, tanto meno per lavoro straordinario, e che non vi è stato alcun licenziamento, con conseguenziale rigetto di tutte le domande di condanna formulate dalla ricorrente.
3. Il ricorso è infondato e deve essere, pertanto, rigettato.
4. Invero, l'unico teste di parte ricorrente (essendovi stata all'udienza del 15/02/2024 rinuncia al secondo teste Testimone_1 residente in [...]), , sentita all'udienza Testimone_2 del 21/09/2023 dal G.o.p. di affiancamento all'uopo delegato, non può ritenersi idoneo a dimostrare le concrete modalità di svolgimento del rapporto di lavoro e, pertanto, la sussistenza del vincolo della subordinazione.
4.1. La teste ha riferito di essere stata “il tramite” nel rapporto di lavoro tra le parti e, nello specifico, di aver presentato lei personalmente alla dott.ssa la sig.ra «su CP_1 Parte_1 sua richiesta per darle una mano nello studio in quanto era stata trasferita a Nocera Terinese».
La stessa non ha, quindi, assistito personalmente allo svolgimento del rapporto di lavoro, ma ha confermato il capitolo di prova n. 9 1 formulato nel ricorso “in quanto ci sentivamo telefonicamente Pt_ giornalmente sia con la sig.ra che con la dott.ssa che CP_1 erano sempre insieme”; tale affermazione, oltre a destare qualche
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perplessità è, in ogni caso, manifestamente inidonea a dimostrare l'orario di lavoro osservato dalla ricorrente, così come la precisazione della stessa teste laddove ha riferito: «Confermo anche gli orari di lavoro in quanto spesso capitava, due o tre volte almeno nell'arco del rapporto lavorativo, sono andata a prendere a ripetizione la figlia della Pt_ sig.ra ».
Analogamente, non può darsi rilievo alcuno al fatto che la teste abbia confermato il capitolo di prova n. 11 formulato nel ricorso
(quello attinente alle mansioni espletate), pur avendo la teste riferito:
«Confermo la circostanza e so che la ricorrente sicuramente riceveva
i pazienti, aggiornava il data base, rispondeva alle telefonate, stampava le ricette per conto della dott.ssa, la accompagnava a
Nocera e la riaccompagnava a casa, la accompagnava alle visite domiciliari, utilizzava il programma informatico, prenotava gli appuntamenti, ricordava gli appuntamenti e le scadenze. Non so se pagasse le bollette oppure facesse fotocopie o se si recasse dal commercialista».
La teste non ha infatti potuto assistere personalmente allo svolgimento della prestazione lavorativa non essendo mai stata presente sul luogo di lavoro (la stessa ha dichiarato, su domanda del difensore della resistente, di essere titolare di una farmacia, denominata “Elky”, sita in Catanzaro alla via dei Bizantini) ed ha precisato di conoscere la circostanza «in quanto la dott.ssa [ CP_1
n.d.e.] quando mi ha chiesto aiuto me lo ha chiesto non perché volesse un autista ma una segretaria a 360°», quindi sulla base di una mera deduzione, frutto di una opinione della teste e non di osservazione o conoscenza diretta dei fatti (che è ciò di cui il testimone dovrebbe riferire).
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in
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epigrafe indicata, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- rigetta il ricorso
- condanna la ricorrente al pagamento delle Parte_1 spese di lite in favore della resistente che si CP_1 liquidano nella somma di € 2.500,00 per soli compensi professionali di avvocato, oltre rimborso spese forfettarie
(15% ex art. 2 d.m. n. 55/2014), C.P.A. ed I.V.A. (se dovuta), come per legge.
Così deciso in Catanzaro, in data 12 novembre 2024
Il Giudice del Lavoro
Dott. Paolo PIRRUCCIO
(firmato digitalmente)
Pagina 9 di 9
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 9. Vero che dal 09.01.2021 al 19.04.2021, la ricorrente ha lavorato presso lo studio medico della Dr.ssa in Nocera Terinese e Catanzaro, osservando un CP_1 orario di lavoro nelle giornate di lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle ore 8 a.m. alle ore 14 p.m., per un totale di 56 giornate e 336 ore lavorative, solo parzialmente retribuite e senza copertura assicurativa e previdenziale.
Udienza del 12/11/2024
Il Giudice del Lavoro viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
visti gli artt. 127-ter e 429 cod. proc. civ.; ha pronunciato la seguente sentenza, con motivazione contestuale.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
- Sezione Prima Civile -
Settore Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro, nella persona del Dott. Paolo Pirruccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE nella causa iscritta al R.G. Lav. n. 160/2022 promossa
DA
(C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giacomo Maletta e Nicola Gambardella
- RICORRENTE -
CONTRO
(C.F. CP_1 CodiceFiscale_2
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Andrea Cartella e Anna Mendicino
- RESISTENTE -
avente ad oggetto: accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato - differenze retributive - licenziamento orale -
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reintegrazione.
Conclusioni delle parti: come da atti di causa.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 26/01/2022, ha Parte_1 esposto:
- di aver prestato la propria attività lavorativa dal 09/01/2021 al
19/04/2021, con mansioni di segretaria, alle dipendenze della dott.ssa esercente la professione di medico di base, CP_1 presso il suo studio sito in Nocera Terinese (CZ), nonché quella di medico legale in Catanzaro, presso il suo studio condiviso con altri specialisti;
- che era stata sottoposta al potere gerarchico della dott.ssa
[...]
ed aveva agito sotto le esclusive direttive della medesima, CP_1 sia presso lo studio sito in via M. Pontieri di Nocera Terinese (CZ) che presso lo studio sito in via Lago Cecita di Catanzaro;
- che nel periodo citato (dal 09/01/2021 al 19/04/2021) aveva osservato un orario di lavoro presso lo studio di Nocera Terinese nelle giornate di lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle ore 8 a.m. alle ore
14 p.m., per un totale di 56 giornate e 336 ore lavorative, solo parzialmente retribuite e senza copertura assicurativa e previdenziale;
- che nel medesimo periodo aveva prestato la propria attività di lavoro presso lo studio di Nocera Terinese e di Catanzaro, oltre le ore
14 p.m. ed anche nelle giornate di sabato e mercoledì, per un totale complessivo di 181 ore lavorative, non retribuite;
- che nel periodo citato aveva prestato la propria attività lavorativa in Nocera Terinese, anche in occasione di diverse visite domiciliari, alcune per inoculazione del vaccino antiCovid-19;
- che l'attività di lavoro aveva comportato anche il regolare accompagnamento della dott.ssa dalla città di CP_1
Pagina 2 di 9 R.G. N. 160/2022
Catanzaro alla città di Nocera Terinese, presso il proprio studio medico, mediante utilizzo dell'autovettura di sua proprietà - per il quale non era mai stato corrisposto il pattuito rimborso spese mensile
- e lo svolgimento dell'attività di segreteria presso lo studio medesimo;
- che le era stato anche richiesto espressamente di avviare un percorso professionalizzante - iscrizione a corso OSS - con impegno al rimborso dei costi necessari, come condizione per la regolarizzazione del rapporto di lavoro;
- che il rapporto di lavoro, instaurato per accordo verbale, non era invece mai stato regolarizzato sotto il profilo assicurativo e contributivo ed, anzi, era improvvisamente cessato per licenziamento verbale, intimato dal datore di lavoro in data 19 aprile 2021, senza alcun preavviso;
- che indubbia appariva la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti atteso che sussistono nella fattispecie tutti gli indici richiesti dalla giurisprudenza ai fini della configurabilità della subordinazione del prestatore d'opera (quali: l'inserimento nell'organizzazione aziendale con utilizzo di strumenti offerti dal datore di lavoro, il rispetto di un orario di lavoro fissato dal datore di lavoro e l'assoggettamento al potere direttivo e gerarchico di quest'ultimo);
- che il detto rapporto di lavoro cui è applicabile il CCNL Studi
Professionali – livello 4° (addetto segreteria) – era cessato per licenziamento verbale che deve ritenersi illegittimo;
- che ella si era occupata di prestare, in entrambi gli studi (in
Catanzaro e in Nocera Terinese) in cui la dott.ssa esercitava CP_1 la professione, le seguenti mansioni: a. effettuare fotocopie;
b. accogliere e ricevere i pazienti presso lo studio medico;
c. aprire e chiudere lo studio;
d. prenotare gli appuntamenti degli informatori scientifici e/o dei pazienti;
e. ricevere la corrispondenza per conto della resistente;
f. pagare le bollette dello studio medico;
g. ricordare
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le scadenze alla titolare dello studio;
h. recarsi dal commercialista della resistente;
i. stampare le ricette dei medicinali e/o degli esami clinici da consegnare ai pazienti;
l. accompagnare la resistente sia allo studio di Nocera Terinese che riaccompagnarla presso la propria abitazione di Catanzaro;
m. accompagnare, tramite la propria autovettura, la resistente per l'espletamento delle visite domiciliari nel comune e/o nel circondario di Nocera Terinese;
n. prestare prima assistenza alle visite dello studio;
o. uso del programma informatico del computer dello studio medico per la redazione delle prescrizioni mediche;
p. aggiornamento data base del computer, con inserimento dati e/o eliminazione;
q. ricezione delle chiamate telefoniche dello studio, dei fax e controllo della posta elettronica dello studio medico.
1.1. La ricorrente ha quindi concluso chiedendo che il Tribunale voglia:
a) accertare e dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con la parte resistente per il periodo dal 09/01/2021 al
19/04/2021, con inquadramento al IV livello, previsto dal CCNL degli studi professionali, con mansioni di segretaria, a tempo parziale ed indeterminato;
b) per l'effetto, condannare parte resistente al pagamento della somma di € 3.239,40 (come da prospetto allegato) o di quella maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre accessori, a titolo di differenze retributive non corrisposte, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
c) per l'effetto, condannare parte resistente al pagamento della somma di € 2.400,00 (come da prospetto allegato) o di quella maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre accessori, a titolo di differenze retributive non corrisposte e rimborsi per visite domiciliari, utilizzo dell'autovettura di proprietà ed iscrizione al percorso professionalizzante;
d) accertare e dichiarare, altresì, la nullità illegittimità, inefficacia, invalidità del “recesso” intimatole in forma orale in data 19/04/2021
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e, conseguentemente, reintegrarla nel posto di lavoro e condannare la resistente a corrisponderle l'indennità prevista dall'art. 3, comma
2, d.lgs. n. 23/2015, dal licenziamento fino all'effettiva reintegrazione, nella misura massima consentita, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal recesso fino alla reintegrazione, sulla base della retribuzione mensile spettante alla lavoratrice pari ad € 992,94 mensili (come da prospetto allegato);
e) in subordine, condannare la resistente a corrispondere alla ricorrente l'indennità prevista dall'art. 3, comma 1, d.lgs. n. 23/2015 nella misura massima consentita, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria;
f) con costituzione del rapporto contributivo quale rapporto di lavoro subordinato, a tempo parziale ed indeterminato, e condanna al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dal recesso alla reintegra;
g) con condanna della convenuta, per quanto di ragione, al pagamento degli interessi legali e del danno da svalutazione monetaria su tutti gli importi dovuti, dal giorno della maturazione del diritto, nonché al pagamento degli interessi sugli interessi ex art. 1283
c.c.;
h) condannare parte resistente a regolarizzare la sua posizione assicurativa e previdenziale;
i) condannare la convenuta a corrisponderle la somma ritenuta di giustizia, a titolo di indennità sostitutiva del preavviso.
2. Si è costituita la resistente la quale ha CP_1 espressamente contestato la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, non avendo la ricorrente mai svolto l'attività di segretaria né le mansioni indicate nel ricorso.
La resistente ha dedotto che, ancora in piena emergenza pandemica, aveva bisogno di una persona che gestisse gli appuntamenti dello studio medico di Nocera Terinese, ove la
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medesima esercita la professione di medico di famiglia.
Vi era, in particolare, la necessità di evitare che i pazienti si presentassero, per le somministrazioni dei vaccini, tutti insieme e senza rispettare alcun ordine e che, dunque, creassero una situazione di assembramento nella sala d'attesa dello studio.
Invero, era prassi che i pazienti si recassero allo studio per vaccinarsi senza preavviso, per di più durante gli orari delle visite. Ciò creava nella sala d'attesa una situazione di affollamento, che andava evitata in ragione dell'emergenza pandemica. Pt_ Per tale ragione si era rivolta alla che aveva prestato attività di lavoro autonomo e/o comunque attività di lavoro meramente occasionale ed estemporaneo.
Secondo gli accordi intercorsi, la ricorrente: doveva provvedere alla sola gestione ed organizzazione delle visite dei pazienti, permettendo loro l'ingresso ordinato nella sala d'attesa; disinfettava le mani a chi entrava;
invitava alcuni di loro a non entrare e ad attendere fuori nelle ipotesi in cui vi era già un particolare numero di persone.
E tanto aveva fatto senza sottoposizione ad alcun potere gerarchico e tanto meno ad orari di lavoro prefissati. Tanto è vero che in ogni giornata di lavoro la ricorrente usciva liberamente dallo studio (per svago e/o comunque per suoi motivi personali) visto che non si sentiva sottoposta a particolari orari di lavoro.
Ed aveva sempre fatto ciò senza che la convenuta le avesse mai mosso alcun genere di contestazione, posto che, secondo gli accordi, Pt_ la era chiamata ad assicurare, in piena autonomia, l'afflusso ordinato dei pazienti.
Di contro, la ricorrente non aveva fotocopiato alcun documento, non aveva mai risposto al telefono, non aveva mai controllato la e- mail, non aveva mai ricevuto fax (strumento, peraltro, desueto e non utilizzato dalla resistente), né aveva mai redatto prescrizioni mediche e/o curato alcun data base, né prestato alcuna non meglio definita
“prima assistenza”. Non aveva mai stampato ricette né aveva mai
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consegnato esami clinici ai pazienti.
2.1. La resistente ha quindi concluso chiedendo che il ricorso venga respinto e, in via subordinata, che nella denegata ipotesi in cui venga riconosciuta la natura subordinata del rapporto, venga accertato e dichiarato che nulla è dovuto a titolo di differenze retributive, tanto meno per lavoro straordinario, e che non vi è stato alcun licenziamento, con conseguenziale rigetto di tutte le domande di condanna formulate dalla ricorrente.
3. Il ricorso è infondato e deve essere, pertanto, rigettato.
4. Invero, l'unico teste di parte ricorrente (essendovi stata all'udienza del 15/02/2024 rinuncia al secondo teste Testimone_1 residente in [...]), , sentita all'udienza Testimone_2 del 21/09/2023 dal G.o.p. di affiancamento all'uopo delegato, non può ritenersi idoneo a dimostrare le concrete modalità di svolgimento del rapporto di lavoro e, pertanto, la sussistenza del vincolo della subordinazione.
4.1. La teste ha riferito di essere stata “il tramite” nel rapporto di lavoro tra le parti e, nello specifico, di aver presentato lei personalmente alla dott.ssa la sig.ra «su CP_1 Parte_1 sua richiesta per darle una mano nello studio in quanto era stata trasferita a Nocera Terinese».
La stessa non ha, quindi, assistito personalmente allo svolgimento del rapporto di lavoro, ma ha confermato il capitolo di prova n. 9 1 formulato nel ricorso “in quanto ci sentivamo telefonicamente Pt_ giornalmente sia con la sig.ra che con la dott.ssa che CP_1 erano sempre insieme”; tale affermazione, oltre a destare qualche
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perplessità è, in ogni caso, manifestamente inidonea a dimostrare l'orario di lavoro osservato dalla ricorrente, così come la precisazione della stessa teste laddove ha riferito: «Confermo anche gli orari di lavoro in quanto spesso capitava, due o tre volte almeno nell'arco del rapporto lavorativo, sono andata a prendere a ripetizione la figlia della Pt_ sig.ra ».
Analogamente, non può darsi rilievo alcuno al fatto che la teste abbia confermato il capitolo di prova n. 11 formulato nel ricorso
(quello attinente alle mansioni espletate), pur avendo la teste riferito:
«Confermo la circostanza e so che la ricorrente sicuramente riceveva
i pazienti, aggiornava il data base, rispondeva alle telefonate, stampava le ricette per conto della dott.ssa, la accompagnava a
Nocera e la riaccompagnava a casa, la accompagnava alle visite domiciliari, utilizzava il programma informatico, prenotava gli appuntamenti, ricordava gli appuntamenti e le scadenze. Non so se pagasse le bollette oppure facesse fotocopie o se si recasse dal commercialista».
La teste non ha infatti potuto assistere personalmente allo svolgimento della prestazione lavorativa non essendo mai stata presente sul luogo di lavoro (la stessa ha dichiarato, su domanda del difensore della resistente, di essere titolare di una farmacia, denominata “Elky”, sita in Catanzaro alla via dei Bizantini) ed ha precisato di conoscere la circostanza «in quanto la dott.ssa [ CP_1
n.d.e.] quando mi ha chiesto aiuto me lo ha chiesto non perché volesse un autista ma una segretaria a 360°», quindi sulla base di una mera deduzione, frutto di una opinione della teste e non di osservazione o conoscenza diretta dei fatti (che è ciò di cui il testimone dovrebbe riferire).
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in
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epigrafe indicata, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- rigetta il ricorso
- condanna la ricorrente al pagamento delle Parte_1 spese di lite in favore della resistente che si CP_1 liquidano nella somma di € 2.500,00 per soli compensi professionali di avvocato, oltre rimborso spese forfettarie
(15% ex art. 2 d.m. n. 55/2014), C.P.A. ed I.V.A. (se dovuta), come per legge.
Così deciso in Catanzaro, in data 12 novembre 2024
Il Giudice del Lavoro
Dott. Paolo PIRRUCCIO
(firmato digitalmente)
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1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 9. Vero che dal 09.01.2021 al 19.04.2021, la ricorrente ha lavorato presso lo studio medico della Dr.ssa in Nocera Terinese e Catanzaro, osservando un CP_1 orario di lavoro nelle giornate di lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle ore 8 a.m. alle ore 14 p.m., per un totale di 56 giornate e 336 ore lavorative, solo parzialmente retribuite e senza copertura assicurativa e previdenziale.