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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 27/11/2025, n. 392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 392 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
n. 36/2025 r.g.lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Lavoro
La Corte, composta dai magistrati: dr. Fabrizio Riga - Presidente dr.ssa Anna Maria Tracanna - Consigliera dr. Massimo De Cesare - Consigliere relatore all'udienza del 27/11/2025 ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura, la seguente sentenza con motivazione contestuale ex artt. 429 e 436 bis c.p.c., nella causa indicata in epigrafe, pendente tra
Parte_1
rappresentata e difesa da: avv. BONURA HARALD MASSIMO,
[...] elettivamente domiciliata come in atti;
-ricorrente in riassunzione-
e
, e , quali eredi di Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 [...]
, tutti rappresentati e difesi da: avv. GROSSI LUCA, elettivamente Persona_1 domiciliati come in atti;
, non costituitasi in giudizio – contumace;
Controparte_4
-convenuti in riassunzione-
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria. Giudizio di rinvio a seguito della cassazione della sentenza della Corte di Appello di L'Aquila n. 166/2018 del 22/03/2018
- appello avverso la sentenza n. 17 del 16/01/2017 emessa dal Tribunale di Teramo in funzione di Giudice del Lavoro.
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 29/05/2025. Svolgimento del processo
Con sentenza n. 17 del 16/01/2017 il Tribunale di Teramo – G.L., in accoglimento del ricorso proposto in data 29/07/2015 da , geometra già iscritto alla Cassa odierna Persona_1 ricorrente, ha annullato la cartella esattoriale n. 108 2015 0000645 870, notificatagli il
29/06/2015, con la quale gli si intimava il pagamento in favore della della somma di € Pt_1
11.697,41 a titolo di contributi previdenziali e accessori per gli anni dal 2008 al 2012, ritenendo insussistente l'obbligo del di iscrizione alla ricorrente, non avendo CP_2 Pt_1 egli esercitato la professione di geometra con carattere di continuità né conseguito redditi professionali, ed avendo anzi attestato di non avere di fatto esercitato la libera professione, limitandosi a presentare a proprio nome modeste pratiche per correggere errori commessi durante la precedente attività, predisposte dai propri ex colleghi, né potendo la Pt_1 professionale, con norma statutaria o regolamentare, modificare i presupposti determinanti l'obbligatorietà di iscrizione, fissati per legge, con conseguente illegittimità delle modifiche statutarie della approvate con d.M. 27/02/2003, nella parte in cui eliminavano il Pt_1 requisito della continuità dell'esercizio professionale.
Con sentenza n. 166/2018 depositata il 22/03/2018 questa Corte di Appello ha respinto l'appello proposto avverso detta sentenza dalla odierna ricorrente, ritenendo che: non Pt_1 avendo il d.lgs. n. 509/94 comportato abrogazione della preesistente legislazione, esulava dal novero dei provvedimenti adottabili dalle Casse privatizzate qualsiasi deliberazione (quali, nella specie, le delibere del 27/5/2002 e del 27/11/2002 del Comitato dei delegati della
[...]
approvate con d.M. 27.2.2003, modificative dell'art. 5 dello Statuto) che Pt_1 introducesse il principio di iscrizione automatica alla per tutti i geometri iscritti agli Pt_1
Albi professionali, a prescindere dalla continuità e dall'esclusività dell'esercizio della professione, in contrasto con il previgente principio dell'iscrizione obbligatoria alla Pt_1 pertanto il non era tenuto all'iscrizione presso la Cassa professionale negli anni dal CP_2
2008 al 2012, avendo esercitato la professione di geometra in misura del tutto sporadica ed occasionale.
Avverso detta sentenza la odierna ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avanti Pt_1 la S.C. sulla base di due motivi, deducendo, in relazione all'art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.: violazione e falsa applicazione degli artt. 1 ss. d.lgs. n. 509/1994, 3 c. 12 l. n. 335/1995, 1 c.
763, l. n. 296/2006, 1 c. 488 l. n. 147/2013, 1 l. n. 37/1967 e 10 e 22 l. n. 773/1982, per avere questa Corte di merito ritenuto che tra i poteri attribuiti alle casse privatizzate non vi fosse quello di incidere sui requisiti utili per accedere alle provvidenze erogate, e che l'art. 5 dello
Statuto della che prevede la sussistenza dell'obbligo di iscrizione del geometra iscritto Pt_1 all'albo anche in caso di attività professionale non continuativa, si ponesse in contrasto con l'art. 22 l. n. 773/1982, che –nel testo modificato dall'art. 1 c. 14 l. n. 236/1990– renderebbe obbligatoria l'iscrizione alla soltanto per il geometra che svolga con continuità la Pt_1 propria attività professionale.
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 30191 del 29/5/2024-22/11/2024, ha accolto entrambi i motivi di ricorso, statuendo che: ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione alla Pt_1
e del pagamento della contribuzione minima è condizione sufficiente l'iscrizione all'albo professionale, essendo invece irrilevante la natura occasionale dell'esercizio della professione e la mancata produzione di reddito;
in particolare, le previsioni statutarie che la ha Pt_1 adottato a seguito della privatizzazione disposta ex lege non hanno esteso l'obbligo di iscrizione a nuove categorie di soggetti rispetto a quanto già previsto dalle leggi nn. 37/1967 e
773/1982, ma si sono limitate a ridefinire, nell'ambito del nuovo assetto normativo, il sistema degli obblighi contributivi, peraltro in linea con i principi di cui alla legge n. 335/1995, che ha consentito interventi finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine delle casse privatizzate;
l'art. 22 l. n. 773/1982, pur prevedendo che “l'iscrizione alla è Pt_1 obbligatoria per gli iscritti agli albi professionali dei geometri, che esercitano la libera professione con carattere di continuità, se non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria”, teneva nondimeno fermo a carico del geometra iscritto all'albo che non esercitasse la professione con carattere di continuità il pagamento di un contributo di solidarietà nella misura fissata dal precedente art. 10 c. 6, rimettendo ad un regolamento della la determinazione dei criteri per l'individuazione del requisito della continuità Pt_1 professionale;
così ricostruita la portata dell'assetto normativo precedente all'innovazione rappresentata prima dal d.lgs. n. 509/1994 e poi dall'art. 3 c. 12 l. n. 335/1995 (come modificato dall'art. 1 c. 763 l. n. 296/2006, e successivamente interpretato dall'art. 1 c. 488 l.
n. 147/2013), deve ritenersi che la potestà di imporre un contributo obbligatorio a carico degli iscritti all'albo che non svolgono attività professionale continuativa, unitamente a quella di individuare i presupposti di fatto per il riconoscimento del requisito della continuatività medesima, fosse già prevista nella legge regolatrice dell'attività della e che la Pt_1 trasformazione del contributo di solidarietà in contributo (soggettivo) minimo sia coerente vuoi con l'attribuzione della potestà di adottare tutte le determinazioni necessarie ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine, vuoi col principio generale di universalizzazione delle tutele previdenziali fissato dall'art. 2 c. 26 l. n. 335/1995 (di portata chiaramente antitetica a quello che ispirava l'art. 22 l. n. 773/1982), secondo cui a ciascuna della attività lavorative e/o professionali esercitate da una persona fisica deve corrispondere una specifica copertura assicurativa.
La Corte di Cassazione ha conseguentemente cassato la sentenza impugnata, con rinvio a questa Corte di Appello in diversa composizione.
Con ricorso depositato il 20/02/2025 la Parte_1 ha riassunto il giudizio innanzi a questa Corte, chiedendo, in
[...] applicazione dei principi di diritto formulati dalla il rigetto dell'opposizione proposta in CP_5 primo grado dal , deducendo che egli era iscritto all'albo dei geometri, non aveva CP_2 ritualmente superato la presunzione di iscrizione di cui all'art. 5 dello Statuto della , ed Pt_2 in ogni caso, in modo pacifico e incontestato, aveva svolto attività professionale, per quanto in via asseritamente saltuaria.
L , nonostante regolare notifica del ricorso introduttivo, Controparte_4 non si è costituita in giudizio ed è stata dichiarata contumace.
All'udienza ex art. 435 c.p.c. del 29/05/2025 la Corte, su istanza del difensore della ricorrente, preso atto dell'esito negativo della notifica del ricorso a per irreperibilità, ha Persona_1 concesso alla ricorrente termine per il rinnovo della notifica.
Con ricorso del 25/08/2025 la ricorrente, a seguito del decesso del , ha Pt_1 CP_2 riassunto il giudizio nei confronti degli eredi di lui, , e Controparte_1 Controparte_2
, odierni convenuti. Controparte_3
I convenuti si sono costituiti in giudizio eccependo l'estinzione del giudizio di rinvio per omessa tempestiva notifica all' convenuta, essendole il ricorso in riassunzione stato CP_4 notificato il 16/05/2025 per l'udienza del 29/05/2025, senza il rispetto dei termini di cui all'art. 435 c.p.c. e, nel merito, deducendo: l'incostituzionalità degli artt. 1 e ss. d.lgs. n.
509/1994, in riferimento all'art. 1 c. 32 e 33 l. n. 537/1993, nell'interpretazione fornita dalla
S.C. nel giudizio rescindente, con riferimento all'art. 5 dello Statuto della ricorrente, Pt_1 nell'interpretazione fornita dalla S.C. del giudizio rescindente, non potendo le disposizioni regolamentari della modificare i requisiti di iscrizione ed accesso, per contrasto con Pt_1
l'art. 76 Cost.; l'infondatezza dell'appello proposto dalla ricorrente, essendo la sentenza Pt_1 di primo grado impugnata fondata su due capi motivazionali autonomi (l'illegittimità dell'art. 5 dello Statuto della e l'insussistenza di esercizio di attività professionale da parte di Pt_1
, avendo egli dedotto, senza contestazione avversa, di essersi limitato a Persona_1 presentare a proprio nome alcune modeste pratiche, di limitata entità, predisposte dai propri ex colleghi, non essendo in grado di utilizzare strumentazioni informatiche), il secondo dei quali non oggetto del ricorso in riassunzione. Hanno quindi chiesto l'accoglimento dell'opposizione proposta in primo grado e l'annullamento della cartella esattoriale opposta, previa sospensione del giudizio e rimessione degli atti alla Corte Costituzionale.
Instauratosi il contraddittorio tra le parti costituite, all'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa.
Motivi della decisione
Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di estinzione del giudizio sollevata dai convenuti
, e . Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
Difatti, la mancata osservanza del termine a comparire non costituisce in alcun modo, come pacifico, causa di estinzione, ma impone il rinnovo della notifica ex art. 291 c. 1 c.p.c., o, in caso di richiesta della parte che si sia ugualmente costituita in giudizio, la concessione, in suo favore, di un termine a difesa.
Nella fattispecie, pur se il ricorso introduttivo del presente grado del giudizio è stato notificato all' convenuta il 16/05/2025, senza l'osservanza del termine ex art. 435 c. 3 c.p.c., CP_4 ogni vizio deve ritenersi sanato dalla successiva notifica all' stessa del ricorso in CP_4 riassunzione del 25/08/2025 e del decreto di fissazione dell'odierna udienza, tempestivamente eseguita in data 30/09/2025, contenendo detto ricorso l'integrale trascrizione del ricorso introduttivo.
Non essendosi l' convenuta costituita nemmeno per l'odierna udienza, ne va quindi CP_4 dichiarata la contumacia.
Ciò posto, va premesso che, come pacifico, nel giudizio di rinvio prosecutorio la riassunzione, anche ad opera di una sola delle parti, ponendo le stesse nella medesima posizione originaria, impone al giudice del rinvio di decidere la controversia sulla base delle conclusioni già formulate nelle precedenti fasi di merito, sicché, fatta salva l'ipotesi di un eventuale giudicato interno, egli è chiamato, anche nella contumacia di una delle parti, a pronunciarsi su tutte le domande ed eccezioni di merito a suo tempo proposte, a prescindere dalla loro formale ed espressa riproposizione (cfr. Cass. Sez. 2 n. 12065 del 03/05/2024 rv. 671484 - 01).
Va quindi esaminata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell' convenuta, CP_4 rimasta assorbita dalle decisioni emesse nei precedenti gradi di giudizio.
Essa è infondata, essendo pacifico in giurisprudenza (cfr. Cass. Sez. 6 – L. Ord. n. 15116 del
17/07/2015 rv. 636244; Cass. Sez. 3 n. 21080 del 19/10/2015 rv. 637594 - 01) che, in tema di opposizione a cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali, è possibile esperire, con un unico atto, sia un'opposizione sul merito della pretesa oggetto di riscossione, di cui all'art
24 d.lgs. n. 46/1999, sia un'opposizione agli atti esecutivi, inerente all'irregolarità formale della cartella, regolata dagli art. 617 e 618 bis c.p.c., per il rinvio alle forme ordinarie operato dall'art. 29 c. 2 d.lgs. n. 46/1999 stesso.
In particolare, il vizio di motivazione va ricompreso nei vizi formali (cfr. Cass. Sez. 3 n. 3707 del 25/02/2016 rv. 638876 – 01; Cass. Sez. 6 – L. n. 15116 del 17/07/2015 rv. 636244 – 01;
Cass. Sez. 3 n. 21080 del 19/10/2015 rv. 637594 – 01; Cass. Sez. 6 – 3 n. 24662 del
31/10/2013 rv. 628901 – 01, Cass. Sez. L. nn. 27019 del 12/11/2008 rv. 605899 – 01 e 11338 del 11/05/2010 rv. 613417 – 01).
In base a tali principi, l'opposizione proposta da in primo grado, nella parte Persona_1 in cui egli ha dedotto l'illegittimità della cartella esattoriale opposta per difetto di indicazione delle modalità di computo degli interessi applicati (che costituirebbe appunto vizio di motivazione) va qualificata come opposizione agli atti esecutivi, appunto in quanto attinente alla regolarità formale della cartella, con conseguente sussistenza di legittimazione passiva dell' convenuta. CP_4
Nel merito, l'opposizione è infondata.
Va considerato in primo luogo che nei motivi dell'originario appello, la odierna Pt_1 ricorrente aveva dedotto l'erroneità della sentenza di primo grado sia quanto alla ritenuta illegittimità dell'art. 5 del proprio Statuto (cfr. punti IV.
1 - IV.
2.b. del ricorso in appello), sia quanto al ritenuto raggiungimento della prova dell'insussistenza di esercizio di attività professionale (cfr. punto IV.
2.c. del ricorso in appello), sostenendo che la dichiarazione di non esercizio della professione presentata dal era infedele, avendo egli confermato CP_2 di avere utilizzato la propria abilitazione professionale presentando alcune pratiche.
Questa Corte territoriale, nella sentenza n. 166/2018, cassata, ha deciso su entrambi i motivi di appello, ritenendo, come visto, quanto al primo che l'art. 5 dello Statuto della Pt_1 appellante fosse illegittimo nella parte in cui imponeva l'obbligo di iscrizione anche ai geometri che esercitassero la professione senza carattere di continuità ed esclusività, e, quando al secondo, che il non fosse obbligato all'iscrizione alla di CP_2 Pt_1 previdenza professionale non per difetto di svolgimento alcuno di attività professionale, ma per avere egli, negli anni dal 2008 al 2012, esercitato la professione di geometra in misura del tutto sporadica ed occasionale, ed ha perciò rigettato l'appello.
Le statuizioni della sentenza cassata si risolvono, quindi, in un rigetto dell'appello con correzione della motivazione della sentenza di primo grado, relativamente alla parte (pag. 8 della motivazione) in cui quest'ultima aveva ritenuto assolto da parte del l'onere CP_2 probatorio negativo circa l'espletamento di attività professionale. Non avendo il proposto gravame avverso detta statuizione, deve ritenersi formato CP_2 giudicato al riguardo tra le parti, sicché non è più contestabile l'avvenuto svolgimento da parte sua, dal 2008 al 2012, di attività professionale di geometra, sia pure senza continuità ed esclusività.
Perciò, le deduzioni dei convenuti , e , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 nella parte in cui (punto IV della memoria di costituzione) sostengono che il ricorso in riassunzione sarebbe ex se infondato perché proposto senza riferimento all'originario atto di appello ed alla parte della motivazione della sentenza di primo grado che aveva ritenuto raggiunta la prova dell'insussistenza di svolgimento di attività professionale, che a loro dire non sarebbe stato fatto oggetto di motivi di gravame (e sarebbe quindi passato in giudicato), sono assolutamente erronee, essendosi, al contrario, formato giudicato nel senso opposto.
Peraltro, qualora si ritenesse non formato detto giudicato, andrebbe considerato che la S.C. ha cassato la citata sentenza n. 166/2018 nell'interezza, sicché, in base ai principi di diritto sopra richiamati, la questione dell'insussistenza di svolgimento di attività professionale da parte del costituirebbe oggetto del presente giudizio di rinvio. CP_2
In secondo luogo, quanto ai dedotti vizi di motivazione della cartella opposta, da quanto sopra osservato in tema di qualificazione delle domande proposte consegue che qualora l'opposizione sia stata depositata entro il termine perentorio di quaranta giorni, di cui all'art. 24 c. 5 d.lgs. n. 46/1999, ma oltre quello di venti giorni, di cui all'art. 617 c.p.c., va ritenuta la tardività delle eccezioni formali, ossia di quelle attinenti alla regolarità della cartella di pagamento.
Pertanto, essendo stato il ricorso in opposizione in primo grado depositato in data 29/07/2015, oltre il 19/07/2015 (ventesimo giorno dalla notifica della cartella opposta, eseguita il
29/06/2015), ne segue l'inammissibilità (pacificamente rilevabile d'ufficio – cfr. Cass. Sez. 1
n. 18207 del 28/11/2003 rv. 568516 – 01 e numerose successive conformi) del relativo motivo di opposizione.
In ogni caso, il motivo sarebbe manifestamente infondato.
Come parimenti pacifico in giurisprudenza, il difetto di motivazione, o di analiticità dell'indicazione degli elementi della pretesa, della cartella di pagamento non può condurre alla dichiarazione di nullità di essa, poiché la cartella esattoriale, ove non costituisca il primo e l'unico atto con cui si esercita la pretesa tributaria o contributiva, essendo stata preceduta dalla notifica di altro atto propriamente impositivo, non può essere annullata per vizio di motivazione, anche qualora non contenga l'indicazione del contenuto essenziale dell'atto presupposto, essendo quest'ultimo già stato conosciuto autonomamente dal contribuente o dall'obbligato (cfr. Cass. Sez. 5 n. 21177 del 8.10.2014 rv. 632486). Come parimenti pacifico, ai fini del contenuto minimo della cartella di pagamento, gli artt. 1 e 6 del d.m. n. 321 del
1999 richiedono l'indicazione sintetica degli elementi di iscrizione a ruolo, non occorrendo quindi, per la regolarità del documento esattoriale, una indicazione analitica di quegli elementi (cfr. Cass. sez. L. nn. 6672 del 3.5.2012 rv. 622146 e 17756 del 07/08/2014 rv.
631872 - 01).
In particolare, alcuna norma prevede, quale contenuto necessario della cartella di pagamento,
l'esposizione dei criteri e modalità di computo degli interessi applicati, e di fatto la cartella opposta contiene l'indicazione dei periodi contributivi di riferimento, con conseguente piena identificabilità dei crediti contributivi vantati, e separata e specifica indicazione degli interessi di mora e delle somme aggiuntive dovuti, nonché richiamo della disciplina regolamentare di riferimento, sicché deve ritenersi che essa soddisfi i requisiti formali imposti dalla legge, con conseguente infondatezza del relativo motivo di opposizione.
Quanto alla debenza da parte del dei contributi previdenziali per cui è causa, in CP_2 base ai principi sanciti dalla S.C. nella pronuncia rescindente, deve ritenersi che in tema di ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione e del Parte_1 pagamento della contribuzione minima, è condizione sufficiente l'iscrizione all'albo professionale, essendo, invece, irrilevante la natura occasionale dell'esercizio della professione e la mancata produzione di reddito.
Ex art. 5 dello Statuto della ricorrente, difatti, sono obbligatoriamente iscritti alla Pt_1 Pt_1
i geometri iscritti all'Albo professionale dei Geometri che esercitano, anche senza carattere di continuità ed esclusività, la libera professione, e l'esercizio della professione si presume per tutti gli iscritti all'albo, tranne prova contraria che l'iscritto può dare secondo le modalità stabilite dal CdA della stessa. Pt_1
Tali modalità, in base a quanto previsto dalla delibera C.I.P.A.G. 27/2/2003, consistono nell'obbligo di presentare autocertificazione con la quale il geometra interessato dichiara di non esercitare attività professionale senza vincolo di subordinazione, in forma autonoma societaria o associata, anche in via occasionale e di non essere titolare di partita IVA.
Detto art. 5, nella parte relativa agli obblighi di iscrizione, va ritenuto legittimo, come sancito nella pronuncia della S.C. rescindente, resa in adesione e continuità con la ormai pacifica giurisprudenza in materia, non avendo la modifica statutaria esteso l'obbligo di iscrizione a nuove categorie di soggetti, ma esclusivamente definito il sistema degli obblighi contributivi, modificando l'accertamento delle modalità di esercizio della libera professione, che rileva ai fini contributivi anche se priva dei caratteri di continuità ed esclusività (cfr. Cass. Sez. L. nn.
4568 del 19/02/2021 rv. 660620 - 01 e 28188 del 28/09/2022 rv. 665731 – 01).
La questione di costituzionalità dedotta dai convenuti è manifestamente inammissibile, poiché nel presente giudizio non vi è questione di interpretazione degli artt. 1 segg. d.lgs. n. 509/1994
e 1 c. 32 e 33 l. n. 537/1993, ma di conformità delle disposizioni regolamentari emanate dalla ricorrente ai principi di cui alle citate previsioni normative, e quindi di legittimità di Pt_1 dette disposizioni, che, come pacifico, non hanno natura normativa ma negoziale (cfr. Cass.
Sez. L. n. 26360 del 12/09/2023 rv. 668766 - 01).
Ciò posto, tra le parti è pacifico che il , nel periodo per cui è causa, era iscritto CP_2 all'albo professionale dei geometri;
inoltre, come già accertato in via definitiva nel presente giudizio e come risulta chiaramente dal doc. 6 del fascicolo di primo grado, egli ha di Pt_2 fatto esercitato attività libero professionale di geometra, sia pure sporadicamente, mediante predisposizione e presentazione di pratiche catastali.
Anche volendosi ritenere la questione dell'esercizio della professione non coperta da giudicato, andrebbe considerato che è del tutto irrilevante, agli effetti dello svolgimento di attività professionale, che le pratiche presentate a nome del siano state CP_2 materialmente elaborate e predisposte da terzi, poiché egli, sottoscrivendole ed apponendovi il proprio timbro professionale, ne ha assunto in via personale ed esclusiva ogni riferibilità e responsabilità agli effetti giuridici.
Ne segue l'obbligo di iscrizione alla cassa previdenziale categoriale e la debenza da parte sua, in favore della odierna ricorrente, della contribuzione minima (contributo soggettivo Pt_1 minimo, contributo integrativo minimo, contributo di maternità) prevista dalla relativa regolamentazione, richiestagli con la cartella esattoriale opposta.
L'eccezione di prescrizione dei contributi dell'annualità 2008, sollevata dai convenuti, pur ammissibile (essendo la prescrizione in materia contributiva rilevabile d'ufficio – cfr. Cass.
Sez. L, Sentenza nn. 8888 del 04/06/2003 rv. 563869 – 01 e 3489/2015 del 11/12/2014-
20/02/2015) è manifestamente infondata.
Difatti, come pacifico, ex artt. 17 e 19 l. n. 773/1982 la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla da parte dell'obbligato, della comunicazione della dichiarazione dei Pt_1 redditi e del volume d'affari (cfr. Cass. Sez. L. n. 4981 del 04/03/2014 rv. 630395 - 01), e nella fattispecie non risulta che il abbia mai provveduto a detto incombente. CP_2
Inoltre, ex artt. 3, 4 e 5 del regolamento contributivo della ricorrente, i contributi da Pt_1 versarsi sono commisurati ai redditi o al volume d'affari prodotti per l'anno precedente, come risultanti dalle dichiarazioni da presentarsi nei modi di cui ai successivi artt. 10 segg., ed il termine di versamento è fissato dall'art. 15 del regolamento nel 15 dicembre dell'anno di riferimento, cioè l'anno successivo alla produzione di reddito o volume d'affari (appunto in conseguenza della commisurazione sull'anno precedente), sicché nella fattispecie, relativa agli anni dal 2008 in poi, la prescrizione non potrebbe in ogni caso decorrere da prima del
15/12/2009, sicché è stata validamente interrotta prima con la diffida inviata dalla Pt_1 ricorrente al l'11/12/2013, ricevuta il 02/01/2014 (cfr. doc. 2 fascicolo di primo CP_2 grado), e poi con la cartella esattoriale qui opposta.
In accoglimento dell'appello proposto dalla odierna ricorrente avverso la sentenza del Pt_1
Tribunale di Teramo n. 17/2017, l'opposizione proposta dal va pertanto rigettata. CP_2
Quanto alla regolamentazione delle spese, tenuto conto dei contrasti registratisi nella giurisprudenza di merito all'epoca dell'instaurazione del giudizio e del consolidamento della giurisprudenza di legittimità solo successivamente al giudizio di appello ed alla proposizione del ricorso per Cassazione, appare equo disporne l'integrale compensazione tra le parti per i pregressi gradi, mentre per il presente grado le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza del . CP_2
p.q.m.
La Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando nel giudizio di rinvio a seguito della cassazione della sentenza della Corte di Appello di L'Aquila n. 166/2018 del
22/03/2018, così provvede: in accoglimento dell'appello, ed in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta il ricorso in opposizione alla cartella esattoriale n. 108 2015 0000645 870, notificata il 29/06/2015, proposto in data 29/07/2015 da avanti il Tribunale di Teramo – G.L.; Persona_1 compensa integralmente tra le parti le spese di lite dei gradi primo, di appello e di cassazione;
condanna , e , in solido, alla refusione in Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 favore della ricorrente delle spese del presente grado del giudizio, liquidate in €. Pt_1
3.500,00 per compensi professionali, oltre rimborsi (15%), IVA e CAP come per legge.
Così deciso in L'Aquila all'udienza del 27/11/2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
- dott. Massimo De Cesare - - dott. Fabrizio Riga -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Lavoro
La Corte, composta dai magistrati: dr. Fabrizio Riga - Presidente dr.ssa Anna Maria Tracanna - Consigliera dr. Massimo De Cesare - Consigliere relatore all'udienza del 27/11/2025 ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura, la seguente sentenza con motivazione contestuale ex artt. 429 e 436 bis c.p.c., nella causa indicata in epigrafe, pendente tra
Parte_1
rappresentata e difesa da: avv. BONURA HARALD MASSIMO,
[...] elettivamente domiciliata come in atti;
-ricorrente in riassunzione-
e
, e , quali eredi di Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 [...]
, tutti rappresentati e difesi da: avv. GROSSI LUCA, elettivamente Persona_1 domiciliati come in atti;
, non costituitasi in giudizio – contumace;
Controparte_4
-convenuti in riassunzione-
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria. Giudizio di rinvio a seguito della cassazione della sentenza della Corte di Appello di L'Aquila n. 166/2018 del 22/03/2018
- appello avverso la sentenza n. 17 del 16/01/2017 emessa dal Tribunale di Teramo in funzione di Giudice del Lavoro.
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 29/05/2025. Svolgimento del processo
Con sentenza n. 17 del 16/01/2017 il Tribunale di Teramo – G.L., in accoglimento del ricorso proposto in data 29/07/2015 da , geometra già iscritto alla Cassa odierna Persona_1 ricorrente, ha annullato la cartella esattoriale n. 108 2015 0000645 870, notificatagli il
29/06/2015, con la quale gli si intimava il pagamento in favore della della somma di € Pt_1
11.697,41 a titolo di contributi previdenziali e accessori per gli anni dal 2008 al 2012, ritenendo insussistente l'obbligo del di iscrizione alla ricorrente, non avendo CP_2 Pt_1 egli esercitato la professione di geometra con carattere di continuità né conseguito redditi professionali, ed avendo anzi attestato di non avere di fatto esercitato la libera professione, limitandosi a presentare a proprio nome modeste pratiche per correggere errori commessi durante la precedente attività, predisposte dai propri ex colleghi, né potendo la Pt_1 professionale, con norma statutaria o regolamentare, modificare i presupposti determinanti l'obbligatorietà di iscrizione, fissati per legge, con conseguente illegittimità delle modifiche statutarie della approvate con d.M. 27/02/2003, nella parte in cui eliminavano il Pt_1 requisito della continuità dell'esercizio professionale.
Con sentenza n. 166/2018 depositata il 22/03/2018 questa Corte di Appello ha respinto l'appello proposto avverso detta sentenza dalla odierna ricorrente, ritenendo che: non Pt_1 avendo il d.lgs. n. 509/94 comportato abrogazione della preesistente legislazione, esulava dal novero dei provvedimenti adottabili dalle Casse privatizzate qualsiasi deliberazione (quali, nella specie, le delibere del 27/5/2002 e del 27/11/2002 del Comitato dei delegati della
[...]
approvate con d.M. 27.2.2003, modificative dell'art. 5 dello Statuto) che Pt_1 introducesse il principio di iscrizione automatica alla per tutti i geometri iscritti agli Pt_1
Albi professionali, a prescindere dalla continuità e dall'esclusività dell'esercizio della professione, in contrasto con il previgente principio dell'iscrizione obbligatoria alla Pt_1 pertanto il non era tenuto all'iscrizione presso la Cassa professionale negli anni dal CP_2
2008 al 2012, avendo esercitato la professione di geometra in misura del tutto sporadica ed occasionale.
Avverso detta sentenza la odierna ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avanti Pt_1 la S.C. sulla base di due motivi, deducendo, in relazione all'art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.: violazione e falsa applicazione degli artt. 1 ss. d.lgs. n. 509/1994, 3 c. 12 l. n. 335/1995, 1 c.
763, l. n. 296/2006, 1 c. 488 l. n. 147/2013, 1 l. n. 37/1967 e 10 e 22 l. n. 773/1982, per avere questa Corte di merito ritenuto che tra i poteri attribuiti alle casse privatizzate non vi fosse quello di incidere sui requisiti utili per accedere alle provvidenze erogate, e che l'art. 5 dello
Statuto della che prevede la sussistenza dell'obbligo di iscrizione del geometra iscritto Pt_1 all'albo anche in caso di attività professionale non continuativa, si ponesse in contrasto con l'art. 22 l. n. 773/1982, che –nel testo modificato dall'art. 1 c. 14 l. n. 236/1990– renderebbe obbligatoria l'iscrizione alla soltanto per il geometra che svolga con continuità la Pt_1 propria attività professionale.
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 30191 del 29/5/2024-22/11/2024, ha accolto entrambi i motivi di ricorso, statuendo che: ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione alla Pt_1
e del pagamento della contribuzione minima è condizione sufficiente l'iscrizione all'albo professionale, essendo invece irrilevante la natura occasionale dell'esercizio della professione e la mancata produzione di reddito;
in particolare, le previsioni statutarie che la ha Pt_1 adottato a seguito della privatizzazione disposta ex lege non hanno esteso l'obbligo di iscrizione a nuove categorie di soggetti rispetto a quanto già previsto dalle leggi nn. 37/1967 e
773/1982, ma si sono limitate a ridefinire, nell'ambito del nuovo assetto normativo, il sistema degli obblighi contributivi, peraltro in linea con i principi di cui alla legge n. 335/1995, che ha consentito interventi finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine delle casse privatizzate;
l'art. 22 l. n. 773/1982, pur prevedendo che “l'iscrizione alla è Pt_1 obbligatoria per gli iscritti agli albi professionali dei geometri, che esercitano la libera professione con carattere di continuità, se non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria”, teneva nondimeno fermo a carico del geometra iscritto all'albo che non esercitasse la professione con carattere di continuità il pagamento di un contributo di solidarietà nella misura fissata dal precedente art. 10 c. 6, rimettendo ad un regolamento della la determinazione dei criteri per l'individuazione del requisito della continuità Pt_1 professionale;
così ricostruita la portata dell'assetto normativo precedente all'innovazione rappresentata prima dal d.lgs. n. 509/1994 e poi dall'art. 3 c. 12 l. n. 335/1995 (come modificato dall'art. 1 c. 763 l. n. 296/2006, e successivamente interpretato dall'art. 1 c. 488 l.
n. 147/2013), deve ritenersi che la potestà di imporre un contributo obbligatorio a carico degli iscritti all'albo che non svolgono attività professionale continuativa, unitamente a quella di individuare i presupposti di fatto per il riconoscimento del requisito della continuatività medesima, fosse già prevista nella legge regolatrice dell'attività della e che la Pt_1 trasformazione del contributo di solidarietà in contributo (soggettivo) minimo sia coerente vuoi con l'attribuzione della potestà di adottare tutte le determinazioni necessarie ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine, vuoi col principio generale di universalizzazione delle tutele previdenziali fissato dall'art. 2 c. 26 l. n. 335/1995 (di portata chiaramente antitetica a quello che ispirava l'art. 22 l. n. 773/1982), secondo cui a ciascuna della attività lavorative e/o professionali esercitate da una persona fisica deve corrispondere una specifica copertura assicurativa.
La Corte di Cassazione ha conseguentemente cassato la sentenza impugnata, con rinvio a questa Corte di Appello in diversa composizione.
Con ricorso depositato il 20/02/2025 la Parte_1 ha riassunto il giudizio innanzi a questa Corte, chiedendo, in
[...] applicazione dei principi di diritto formulati dalla il rigetto dell'opposizione proposta in CP_5 primo grado dal , deducendo che egli era iscritto all'albo dei geometri, non aveva CP_2 ritualmente superato la presunzione di iscrizione di cui all'art. 5 dello Statuto della , ed Pt_2 in ogni caso, in modo pacifico e incontestato, aveva svolto attività professionale, per quanto in via asseritamente saltuaria.
L , nonostante regolare notifica del ricorso introduttivo, Controparte_4 non si è costituita in giudizio ed è stata dichiarata contumace.
All'udienza ex art. 435 c.p.c. del 29/05/2025 la Corte, su istanza del difensore della ricorrente, preso atto dell'esito negativo della notifica del ricorso a per irreperibilità, ha Persona_1 concesso alla ricorrente termine per il rinnovo della notifica.
Con ricorso del 25/08/2025 la ricorrente, a seguito del decesso del , ha Pt_1 CP_2 riassunto il giudizio nei confronti degli eredi di lui, , e Controparte_1 Controparte_2
, odierni convenuti. Controparte_3
I convenuti si sono costituiti in giudizio eccependo l'estinzione del giudizio di rinvio per omessa tempestiva notifica all' convenuta, essendole il ricorso in riassunzione stato CP_4 notificato il 16/05/2025 per l'udienza del 29/05/2025, senza il rispetto dei termini di cui all'art. 435 c.p.c. e, nel merito, deducendo: l'incostituzionalità degli artt. 1 e ss. d.lgs. n.
509/1994, in riferimento all'art. 1 c. 32 e 33 l. n. 537/1993, nell'interpretazione fornita dalla
S.C. nel giudizio rescindente, con riferimento all'art. 5 dello Statuto della ricorrente, Pt_1 nell'interpretazione fornita dalla S.C. del giudizio rescindente, non potendo le disposizioni regolamentari della modificare i requisiti di iscrizione ed accesso, per contrasto con Pt_1
l'art. 76 Cost.; l'infondatezza dell'appello proposto dalla ricorrente, essendo la sentenza Pt_1 di primo grado impugnata fondata su due capi motivazionali autonomi (l'illegittimità dell'art. 5 dello Statuto della e l'insussistenza di esercizio di attività professionale da parte di Pt_1
, avendo egli dedotto, senza contestazione avversa, di essersi limitato a Persona_1 presentare a proprio nome alcune modeste pratiche, di limitata entità, predisposte dai propri ex colleghi, non essendo in grado di utilizzare strumentazioni informatiche), il secondo dei quali non oggetto del ricorso in riassunzione. Hanno quindi chiesto l'accoglimento dell'opposizione proposta in primo grado e l'annullamento della cartella esattoriale opposta, previa sospensione del giudizio e rimessione degli atti alla Corte Costituzionale.
Instauratosi il contraddittorio tra le parti costituite, all'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa.
Motivi della decisione
Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di estinzione del giudizio sollevata dai convenuti
, e . Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
Difatti, la mancata osservanza del termine a comparire non costituisce in alcun modo, come pacifico, causa di estinzione, ma impone il rinnovo della notifica ex art. 291 c. 1 c.p.c., o, in caso di richiesta della parte che si sia ugualmente costituita in giudizio, la concessione, in suo favore, di un termine a difesa.
Nella fattispecie, pur se il ricorso introduttivo del presente grado del giudizio è stato notificato all' convenuta il 16/05/2025, senza l'osservanza del termine ex art. 435 c. 3 c.p.c., CP_4 ogni vizio deve ritenersi sanato dalla successiva notifica all' stessa del ricorso in CP_4 riassunzione del 25/08/2025 e del decreto di fissazione dell'odierna udienza, tempestivamente eseguita in data 30/09/2025, contenendo detto ricorso l'integrale trascrizione del ricorso introduttivo.
Non essendosi l' convenuta costituita nemmeno per l'odierna udienza, ne va quindi CP_4 dichiarata la contumacia.
Ciò posto, va premesso che, come pacifico, nel giudizio di rinvio prosecutorio la riassunzione, anche ad opera di una sola delle parti, ponendo le stesse nella medesima posizione originaria, impone al giudice del rinvio di decidere la controversia sulla base delle conclusioni già formulate nelle precedenti fasi di merito, sicché, fatta salva l'ipotesi di un eventuale giudicato interno, egli è chiamato, anche nella contumacia di una delle parti, a pronunciarsi su tutte le domande ed eccezioni di merito a suo tempo proposte, a prescindere dalla loro formale ed espressa riproposizione (cfr. Cass. Sez. 2 n. 12065 del 03/05/2024 rv. 671484 - 01).
Va quindi esaminata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell' convenuta, CP_4 rimasta assorbita dalle decisioni emesse nei precedenti gradi di giudizio.
Essa è infondata, essendo pacifico in giurisprudenza (cfr. Cass. Sez. 6 – L. Ord. n. 15116 del
17/07/2015 rv. 636244; Cass. Sez. 3 n. 21080 del 19/10/2015 rv. 637594 - 01) che, in tema di opposizione a cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali, è possibile esperire, con un unico atto, sia un'opposizione sul merito della pretesa oggetto di riscossione, di cui all'art
24 d.lgs. n. 46/1999, sia un'opposizione agli atti esecutivi, inerente all'irregolarità formale della cartella, regolata dagli art. 617 e 618 bis c.p.c., per il rinvio alle forme ordinarie operato dall'art. 29 c. 2 d.lgs. n. 46/1999 stesso.
In particolare, il vizio di motivazione va ricompreso nei vizi formali (cfr. Cass. Sez. 3 n. 3707 del 25/02/2016 rv. 638876 – 01; Cass. Sez. 6 – L. n. 15116 del 17/07/2015 rv. 636244 – 01;
Cass. Sez. 3 n. 21080 del 19/10/2015 rv. 637594 – 01; Cass. Sez. 6 – 3 n. 24662 del
31/10/2013 rv. 628901 – 01, Cass. Sez. L. nn. 27019 del 12/11/2008 rv. 605899 – 01 e 11338 del 11/05/2010 rv. 613417 – 01).
In base a tali principi, l'opposizione proposta da in primo grado, nella parte Persona_1 in cui egli ha dedotto l'illegittimità della cartella esattoriale opposta per difetto di indicazione delle modalità di computo degli interessi applicati (che costituirebbe appunto vizio di motivazione) va qualificata come opposizione agli atti esecutivi, appunto in quanto attinente alla regolarità formale della cartella, con conseguente sussistenza di legittimazione passiva dell' convenuta. CP_4
Nel merito, l'opposizione è infondata.
Va considerato in primo luogo che nei motivi dell'originario appello, la odierna Pt_1 ricorrente aveva dedotto l'erroneità della sentenza di primo grado sia quanto alla ritenuta illegittimità dell'art. 5 del proprio Statuto (cfr. punti IV.
1 - IV.
2.b. del ricorso in appello), sia quanto al ritenuto raggiungimento della prova dell'insussistenza di esercizio di attività professionale (cfr. punto IV.
2.c. del ricorso in appello), sostenendo che la dichiarazione di non esercizio della professione presentata dal era infedele, avendo egli confermato CP_2 di avere utilizzato la propria abilitazione professionale presentando alcune pratiche.
Questa Corte territoriale, nella sentenza n. 166/2018, cassata, ha deciso su entrambi i motivi di appello, ritenendo, come visto, quanto al primo che l'art. 5 dello Statuto della Pt_1 appellante fosse illegittimo nella parte in cui imponeva l'obbligo di iscrizione anche ai geometri che esercitassero la professione senza carattere di continuità ed esclusività, e, quando al secondo, che il non fosse obbligato all'iscrizione alla di CP_2 Pt_1 previdenza professionale non per difetto di svolgimento alcuno di attività professionale, ma per avere egli, negli anni dal 2008 al 2012, esercitato la professione di geometra in misura del tutto sporadica ed occasionale, ed ha perciò rigettato l'appello.
Le statuizioni della sentenza cassata si risolvono, quindi, in un rigetto dell'appello con correzione della motivazione della sentenza di primo grado, relativamente alla parte (pag. 8 della motivazione) in cui quest'ultima aveva ritenuto assolto da parte del l'onere CP_2 probatorio negativo circa l'espletamento di attività professionale. Non avendo il proposto gravame avverso detta statuizione, deve ritenersi formato CP_2 giudicato al riguardo tra le parti, sicché non è più contestabile l'avvenuto svolgimento da parte sua, dal 2008 al 2012, di attività professionale di geometra, sia pure senza continuità ed esclusività.
Perciò, le deduzioni dei convenuti , e , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 nella parte in cui (punto IV della memoria di costituzione) sostengono che il ricorso in riassunzione sarebbe ex se infondato perché proposto senza riferimento all'originario atto di appello ed alla parte della motivazione della sentenza di primo grado che aveva ritenuto raggiunta la prova dell'insussistenza di svolgimento di attività professionale, che a loro dire non sarebbe stato fatto oggetto di motivi di gravame (e sarebbe quindi passato in giudicato), sono assolutamente erronee, essendosi, al contrario, formato giudicato nel senso opposto.
Peraltro, qualora si ritenesse non formato detto giudicato, andrebbe considerato che la S.C. ha cassato la citata sentenza n. 166/2018 nell'interezza, sicché, in base ai principi di diritto sopra richiamati, la questione dell'insussistenza di svolgimento di attività professionale da parte del costituirebbe oggetto del presente giudizio di rinvio. CP_2
In secondo luogo, quanto ai dedotti vizi di motivazione della cartella opposta, da quanto sopra osservato in tema di qualificazione delle domande proposte consegue che qualora l'opposizione sia stata depositata entro il termine perentorio di quaranta giorni, di cui all'art. 24 c. 5 d.lgs. n. 46/1999, ma oltre quello di venti giorni, di cui all'art. 617 c.p.c., va ritenuta la tardività delle eccezioni formali, ossia di quelle attinenti alla regolarità della cartella di pagamento.
Pertanto, essendo stato il ricorso in opposizione in primo grado depositato in data 29/07/2015, oltre il 19/07/2015 (ventesimo giorno dalla notifica della cartella opposta, eseguita il
29/06/2015), ne segue l'inammissibilità (pacificamente rilevabile d'ufficio – cfr. Cass. Sez. 1
n. 18207 del 28/11/2003 rv. 568516 – 01 e numerose successive conformi) del relativo motivo di opposizione.
In ogni caso, il motivo sarebbe manifestamente infondato.
Come parimenti pacifico in giurisprudenza, il difetto di motivazione, o di analiticità dell'indicazione degli elementi della pretesa, della cartella di pagamento non può condurre alla dichiarazione di nullità di essa, poiché la cartella esattoriale, ove non costituisca il primo e l'unico atto con cui si esercita la pretesa tributaria o contributiva, essendo stata preceduta dalla notifica di altro atto propriamente impositivo, non può essere annullata per vizio di motivazione, anche qualora non contenga l'indicazione del contenuto essenziale dell'atto presupposto, essendo quest'ultimo già stato conosciuto autonomamente dal contribuente o dall'obbligato (cfr. Cass. Sez. 5 n. 21177 del 8.10.2014 rv. 632486). Come parimenti pacifico, ai fini del contenuto minimo della cartella di pagamento, gli artt. 1 e 6 del d.m. n. 321 del
1999 richiedono l'indicazione sintetica degli elementi di iscrizione a ruolo, non occorrendo quindi, per la regolarità del documento esattoriale, una indicazione analitica di quegli elementi (cfr. Cass. sez. L. nn. 6672 del 3.5.2012 rv. 622146 e 17756 del 07/08/2014 rv.
631872 - 01).
In particolare, alcuna norma prevede, quale contenuto necessario della cartella di pagamento,
l'esposizione dei criteri e modalità di computo degli interessi applicati, e di fatto la cartella opposta contiene l'indicazione dei periodi contributivi di riferimento, con conseguente piena identificabilità dei crediti contributivi vantati, e separata e specifica indicazione degli interessi di mora e delle somme aggiuntive dovuti, nonché richiamo della disciplina regolamentare di riferimento, sicché deve ritenersi che essa soddisfi i requisiti formali imposti dalla legge, con conseguente infondatezza del relativo motivo di opposizione.
Quanto alla debenza da parte del dei contributi previdenziali per cui è causa, in CP_2 base ai principi sanciti dalla S.C. nella pronuncia rescindente, deve ritenersi che in tema di ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione e del Parte_1 pagamento della contribuzione minima, è condizione sufficiente l'iscrizione all'albo professionale, essendo, invece, irrilevante la natura occasionale dell'esercizio della professione e la mancata produzione di reddito.
Ex art. 5 dello Statuto della ricorrente, difatti, sono obbligatoriamente iscritti alla Pt_1 Pt_1
i geometri iscritti all'Albo professionale dei Geometri che esercitano, anche senza carattere di continuità ed esclusività, la libera professione, e l'esercizio della professione si presume per tutti gli iscritti all'albo, tranne prova contraria che l'iscritto può dare secondo le modalità stabilite dal CdA della stessa. Pt_1
Tali modalità, in base a quanto previsto dalla delibera C.I.P.A.G. 27/2/2003, consistono nell'obbligo di presentare autocertificazione con la quale il geometra interessato dichiara di non esercitare attività professionale senza vincolo di subordinazione, in forma autonoma societaria o associata, anche in via occasionale e di non essere titolare di partita IVA.
Detto art. 5, nella parte relativa agli obblighi di iscrizione, va ritenuto legittimo, come sancito nella pronuncia della S.C. rescindente, resa in adesione e continuità con la ormai pacifica giurisprudenza in materia, non avendo la modifica statutaria esteso l'obbligo di iscrizione a nuove categorie di soggetti, ma esclusivamente definito il sistema degli obblighi contributivi, modificando l'accertamento delle modalità di esercizio della libera professione, che rileva ai fini contributivi anche se priva dei caratteri di continuità ed esclusività (cfr. Cass. Sez. L. nn.
4568 del 19/02/2021 rv. 660620 - 01 e 28188 del 28/09/2022 rv. 665731 – 01).
La questione di costituzionalità dedotta dai convenuti è manifestamente inammissibile, poiché nel presente giudizio non vi è questione di interpretazione degli artt. 1 segg. d.lgs. n. 509/1994
e 1 c. 32 e 33 l. n. 537/1993, ma di conformità delle disposizioni regolamentari emanate dalla ricorrente ai principi di cui alle citate previsioni normative, e quindi di legittimità di Pt_1 dette disposizioni, che, come pacifico, non hanno natura normativa ma negoziale (cfr. Cass.
Sez. L. n. 26360 del 12/09/2023 rv. 668766 - 01).
Ciò posto, tra le parti è pacifico che il , nel periodo per cui è causa, era iscritto CP_2 all'albo professionale dei geometri;
inoltre, come già accertato in via definitiva nel presente giudizio e come risulta chiaramente dal doc. 6 del fascicolo di primo grado, egli ha di Pt_2 fatto esercitato attività libero professionale di geometra, sia pure sporadicamente, mediante predisposizione e presentazione di pratiche catastali.
Anche volendosi ritenere la questione dell'esercizio della professione non coperta da giudicato, andrebbe considerato che è del tutto irrilevante, agli effetti dello svolgimento di attività professionale, che le pratiche presentate a nome del siano state CP_2 materialmente elaborate e predisposte da terzi, poiché egli, sottoscrivendole ed apponendovi il proprio timbro professionale, ne ha assunto in via personale ed esclusiva ogni riferibilità e responsabilità agli effetti giuridici.
Ne segue l'obbligo di iscrizione alla cassa previdenziale categoriale e la debenza da parte sua, in favore della odierna ricorrente, della contribuzione minima (contributo soggettivo Pt_1 minimo, contributo integrativo minimo, contributo di maternità) prevista dalla relativa regolamentazione, richiestagli con la cartella esattoriale opposta.
L'eccezione di prescrizione dei contributi dell'annualità 2008, sollevata dai convenuti, pur ammissibile (essendo la prescrizione in materia contributiva rilevabile d'ufficio – cfr. Cass.
Sez. L, Sentenza nn. 8888 del 04/06/2003 rv. 563869 – 01 e 3489/2015 del 11/12/2014-
20/02/2015) è manifestamente infondata.
Difatti, come pacifico, ex artt. 17 e 19 l. n. 773/1982 la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla da parte dell'obbligato, della comunicazione della dichiarazione dei Pt_1 redditi e del volume d'affari (cfr. Cass. Sez. L. n. 4981 del 04/03/2014 rv. 630395 - 01), e nella fattispecie non risulta che il abbia mai provveduto a detto incombente. CP_2
Inoltre, ex artt. 3, 4 e 5 del regolamento contributivo della ricorrente, i contributi da Pt_1 versarsi sono commisurati ai redditi o al volume d'affari prodotti per l'anno precedente, come risultanti dalle dichiarazioni da presentarsi nei modi di cui ai successivi artt. 10 segg., ed il termine di versamento è fissato dall'art. 15 del regolamento nel 15 dicembre dell'anno di riferimento, cioè l'anno successivo alla produzione di reddito o volume d'affari (appunto in conseguenza della commisurazione sull'anno precedente), sicché nella fattispecie, relativa agli anni dal 2008 in poi, la prescrizione non potrebbe in ogni caso decorrere da prima del
15/12/2009, sicché è stata validamente interrotta prima con la diffida inviata dalla Pt_1 ricorrente al l'11/12/2013, ricevuta il 02/01/2014 (cfr. doc. 2 fascicolo di primo CP_2 grado), e poi con la cartella esattoriale qui opposta.
In accoglimento dell'appello proposto dalla odierna ricorrente avverso la sentenza del Pt_1
Tribunale di Teramo n. 17/2017, l'opposizione proposta dal va pertanto rigettata. CP_2
Quanto alla regolamentazione delle spese, tenuto conto dei contrasti registratisi nella giurisprudenza di merito all'epoca dell'instaurazione del giudizio e del consolidamento della giurisprudenza di legittimità solo successivamente al giudizio di appello ed alla proposizione del ricorso per Cassazione, appare equo disporne l'integrale compensazione tra le parti per i pregressi gradi, mentre per il presente grado le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza del . CP_2
p.q.m.
La Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando nel giudizio di rinvio a seguito della cassazione della sentenza della Corte di Appello di L'Aquila n. 166/2018 del
22/03/2018, così provvede: in accoglimento dell'appello, ed in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta il ricorso in opposizione alla cartella esattoriale n. 108 2015 0000645 870, notificata il 29/06/2015, proposto in data 29/07/2015 da avanti il Tribunale di Teramo – G.L.; Persona_1 compensa integralmente tra le parti le spese di lite dei gradi primo, di appello e di cassazione;
condanna , e , in solido, alla refusione in Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 favore della ricorrente delle spese del presente grado del giudizio, liquidate in €. Pt_1
3.500,00 per compensi professionali, oltre rimborsi (15%), IVA e CAP come per legge.
Così deciso in L'Aquila all'udienza del 27/11/2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
- dott. Massimo De Cesare - - dott. Fabrizio Riga -