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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 22/10/2025, n. 528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 528 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 264/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PERUGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in persona del Giudice del Lavoro dott. OL VE, nella causa civile n. 264/2025
Ruolo G. Lav. Prev. Ass., promossa da avv. Fabrizio Domenico Mastrangeli) Parte_1
- ricorrente -
contro
Controparte_1
(avv. Lietta Calzoni)
- convenuto–
ha emesso e pubblicato, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 22.10.2025, alle ore 12.45, la seguente
SENTENZA
ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Perugia in funzione di giudice del Parte_1
lavoro chiedendo l'accoglimento delle seguenti domande “accertare e dichiarare il diritto CP_1
del Sig. , per i motivi di cui al presente ricorso, all'iscrizione del suo nominativo nelle liste di cui Parte_1
all'art. 18 l.n. 68/99 con i benefici e secondo le previsioni di cui agli artt. 3 comma 123 l.n. 244/07 ed 1 comma 2
l.n. 407/98, ancorchè già occupato alla data di presentazione della relativa domanda;
per l'effetto, ordinare ad
resistente di procedere all'iscrizione del Sig. nelle liste di cui all'art. 18 l.n. 68/99 CP_1 Parte_1
con i benefici e secondo le previsioni di cui agli artt. 3 comma 123 l.n. 244/07 ed 1 comma 2 l.n. 407/98, ancorchè
già occupato alla data di presentazione della relativa domanda, con decorrenza dalla data di presentazione della
domanda o dalla diversa data che verrà ritenuta di giustizia;
pagina 1 di 5 Ha esposto che, essendo già impiegato con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso , ha avanzato, presso la propria richiesta di iscrizione alle liste di cui CP_2 CP_1
all'art. 18 l. n. 68/99 con i benefici previsti dall'art. 3 comma 123 l.n. 244/07 in quanto, come specificato nella domanda in esame dall'istante, è orfano di , padre deceduto a seguito di Persona_1
infermità dipendente da causa di servizio;
che il decesso per causa di servizio del Dott. Per_1
è stato certificato, ad ogni effetto di legge, dalla Commissione Medica Ospedaliera 2^ Sezione
[...]
presso l'Ospedale Militare di Palermo, la quale ha stabilito che l'infermità che ha condotto al decesso del padre di esso ricorrente è dipendente da causa di servizio, riconoscendone efficacia anche ai fini pensionistici per la pensione di reversibilità in favore della vedova Sig.ra che Parte_2
infatti, il dott. ha prestato servizio presso il Presidio di Enna Persona_1 Controparte_3
nel Servizio di Anestesia e Rianimazione dal 15.12.1969, allorchè venne assunto in qualità di
Assistente medico di ruolo ed il giorno 8.12.1987 è deceduto per infarto del miocardio mentre svolgeva le funzioni di Primario di ruolo del medesimo reparto;
che a fronte della domanda di iscrizione del Sig. , con successiva comunicazione pec, richiedeva a Parte_1 CP_1
quest'ultimo Sig. ai fini dell'accoglimento della domanda presentata di cui sopra, la seguente Pt_1
documentazione: “Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro e stipula del Patto di servizio presso lo
Sportello del lavoro territorialmente competente”; che, tuttavia, tale richiesta risultava illegittima ed il soddisfacimento della stessa nemmeno dovuto in relazione al diritto del Sig alla Parte_1
iscrizione nei termini richiesti, rientrando l'istante nelle disposizioni di cui all'art. 3 comma 123 l.n.
244/07 ed art. 1 comma 2 l.n. 407/98 che consentono l'iscrizione nelle predette liste ed il godimento dei benefici di legge anche ai soggetti occupati.
Si è costituita contestando in fatto e diritto il ricorso di cui ha chiesto il rigetto ed CP_1
esponendo che “La pretesa avversaria risulta fuori centro perché frutto di un palese travisamento del
compendio normativo di riferimento, in base al quale - allo stato attuale - difettano i presupposti affinché il
ricorrente possa ottenere l'iscrizione agognata, in quanto subordinata al possesso dello stato di disoccupazione
per la categoria degli orfani di deceduti per causa di servizio…”
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di parte ricorrente ha ad oggetto la pretesa di ottenere l'iscrizione alle liste di cui all'art. 18 della L. 68/1999, ancorché occupato, invocando l'applicazione dell'art. 3, comma 123, della L.
pagina 2 di 5 244/2007 e dell'art. 1, comma 2, della L. n. 407/1998, essendo, il orfano di padre deceduto per Pt_1
causa di servizio.
L'art. 3 comma 123 della legge 24.12.2007 n. 244 prevede testualmente che “Le disposizioni relative al
diritto al collocamento obbligatorio di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e
successive modificazioni, sono estese agli orfani o, in alternativa, al coniuge superstite di coloro che siano morti
per FATTO DI LAVORO, ovvero siano deceduti a causa dell'aggravarsi delle mutilazioni o infermità che hanno
dato luogo a trattamento di rendita da infortunio sul lavoro”.
L'art. 3 comma 123 l.n. 244/07 richiama espressamente i benefici previsti dall'art. 1 comma 2 della legge 23.11.1998 n. 407 che recita testualmente quanto segue: “2. I soggetti di cui all'articolo 1 della legge
20 ottobre 1990, n. 302, come modificato dal comma 1 del presente articolo, nonché il coniuge e i figli superstiti,
ovvero i fratelli conviventi e a carico qualora siano gli unici superstiti, dei soggetti deceduti o resi
permanentemente invalidi godono del diritto al collocamento obbligatorio di cui alle vigenti disposizioni
legislative, con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e con preferenza a parità di titoli. Per i soggetti di cui
al presente comma, compresi coloro che svolgono già un'attività lavorativa, le assunzioni per chiamata diretta
sono previste per i profili professionali del personale contrattualizzato del comparto fino all'ottavo CP_4
livello retributivo (…)”.
L'art. 1 comma 2 DPR n. 233/2000 “Regolamento di esecuzione della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante
norme per il diritto al lavoro dei disabili” prevede testualmente che “2. In attesa di una disciplina organica
del diritto al lavoro per tali categorie, possono essere iscritti negli elenchi di cui al comma 1 i soggetti di cui
all'articolo 18, comma 2, della legge n. 68 del 1999, nonché quelli di cui alla legge 23 novembre 1998, n. 407,
come modificata dalla legge 17 agosto 1999, n. 288, questi ultimi anche se non in possesso dello stato di
disoccupazione”.
Dal combinato disposto delle disposizioni sopra trascritte emerge, ed il dato è essenzialmente pacifico,
che il diritto all'iscrizione negli elenchi di cui alla l. n. 68 del 1999 competa anche agli orfani di soggetti deceduti per fatto di lavoro in virtù dell'estensione, disposta, dall'art. 3 comma 123 della legge
24.12.2007 n. 244, in loro favore, dei benefici previsti per le vittime degli atti di terrorismo e della criminalità organizzata di cui all'art. 1 comma 2 della legge 23.11.1998 n. 407.
pagina 3 di 5 Ciò posto, la sola questione controversa è quella se il decesso di un dipendente pubblico per causa di servizio possa essere apprezzata come un'ipotesi di specie della più ampia casistica del decesso per fatto di lavoro contemplato dall'art. 3 comma 123 della l. n. 244 del 24.12.2007.
Tale essendo la tematica controversa, si ritiene che, in mancanza di diverse chiavi interpretative desumibili dal compendio della normativa sopra trascritta, il decesso per causa di servizio non possa che considerarsi un'ipotesi speciale di decesso per fatto di lavoro risiedendo, la specialità della fattispecie del decesso per causa di servizio, nella specialità del datore di lavoro nell'ambito del rapporto di impiego pubblico.
D'altronde, milita a favore di un'ottica interpretativa ampia anche la terminologia generica ed ampia usata dal Legislatore che ha individuato l'origine della tutela rafforzata nell'origine del decesso da
fatto di lavoro ossia nell'ambito di un'occasione lavorativa. Non si vede, infatti, come, tale ipotesi,
possa essere esclusa in un caso, come quello che è oggetto di controversia, in cui l'evento morte sia già
stato formalmente riconosciuto come dipendente da causa di servizio.
Non sussistono, dunque, ragioni, anche in una prospettiva ermeneutica che tenga conto del canone della ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost. per escludere che i benefici riconosciuti agli orfani di soggetti deceduti per causa di lavoro debbano estendersi agli orfani di soggetti deceduti per le medesime cause nell'ambito di un rapporto di impiego pubblico.
Per le illustrate ragioni il ricorso deve essere accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza;
esse vengono liquidate sulla base dei criteri e dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, avuto riguardo alle cause di valore tra €26.000,00 e €52.000,00
P.Q.M.
il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da così provvede: Parte_1
dichiara il diritto del Sig. all'iscrizione del suo nominativo nelle liste di cui all'art. 18 l.n. Parte_1
68/99 con i benefici e secondo le previsioni di cui agli artt. 3 comma 123 l.n. 244/07 ed 1 comma 2 l.n.
407/98 e ordina ad di procedere all'iscrizione del Sig. nelle liste di cui CP_1 Parte_1
all'art. 18 l.n. 68/99 con i benefici e secondo le previsioni di cui agli artt. 3 comma 123 l.n. 244/07 ed 1
comma 2 l.n. 407/98; condanna al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente CP_1
liquidandole nella misura di €2.500,00 per compensi di avvocato oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% dei compensi, Iva e Cpa come per legge.
pagina 4 di 5 Perugia 22 ottobre 2025
Il giudice
OL VE
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PERUGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in persona del Giudice del Lavoro dott. OL VE, nella causa civile n. 264/2025
Ruolo G. Lav. Prev. Ass., promossa da avv. Fabrizio Domenico Mastrangeli) Parte_1
- ricorrente -
contro
Controparte_1
(avv. Lietta Calzoni)
- convenuto–
ha emesso e pubblicato, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 22.10.2025, alle ore 12.45, la seguente
SENTENZA
ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Perugia in funzione di giudice del Parte_1
lavoro chiedendo l'accoglimento delle seguenti domande “accertare e dichiarare il diritto CP_1
del Sig. , per i motivi di cui al presente ricorso, all'iscrizione del suo nominativo nelle liste di cui Parte_1
all'art. 18 l.n. 68/99 con i benefici e secondo le previsioni di cui agli artt. 3 comma 123 l.n. 244/07 ed 1 comma 2
l.n. 407/98, ancorchè già occupato alla data di presentazione della relativa domanda;
per l'effetto, ordinare ad
resistente di procedere all'iscrizione del Sig. nelle liste di cui all'art. 18 l.n. 68/99 CP_1 Parte_1
con i benefici e secondo le previsioni di cui agli artt. 3 comma 123 l.n. 244/07 ed 1 comma 2 l.n. 407/98, ancorchè
già occupato alla data di presentazione della relativa domanda, con decorrenza dalla data di presentazione della
domanda o dalla diversa data che verrà ritenuta di giustizia;
pagina 1 di 5 Ha esposto che, essendo già impiegato con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso , ha avanzato, presso la propria richiesta di iscrizione alle liste di cui CP_2 CP_1
all'art. 18 l. n. 68/99 con i benefici previsti dall'art. 3 comma 123 l.n. 244/07 in quanto, come specificato nella domanda in esame dall'istante, è orfano di , padre deceduto a seguito di Persona_1
infermità dipendente da causa di servizio;
che il decesso per causa di servizio del Dott. Per_1
è stato certificato, ad ogni effetto di legge, dalla Commissione Medica Ospedaliera 2^ Sezione
[...]
presso l'Ospedale Militare di Palermo, la quale ha stabilito che l'infermità che ha condotto al decesso del padre di esso ricorrente è dipendente da causa di servizio, riconoscendone efficacia anche ai fini pensionistici per la pensione di reversibilità in favore della vedova Sig.ra che Parte_2
infatti, il dott. ha prestato servizio presso il Presidio di Enna Persona_1 Controparte_3
nel Servizio di Anestesia e Rianimazione dal 15.12.1969, allorchè venne assunto in qualità di
Assistente medico di ruolo ed il giorno 8.12.1987 è deceduto per infarto del miocardio mentre svolgeva le funzioni di Primario di ruolo del medesimo reparto;
che a fronte della domanda di iscrizione del Sig. , con successiva comunicazione pec, richiedeva a Parte_1 CP_1
quest'ultimo Sig. ai fini dell'accoglimento della domanda presentata di cui sopra, la seguente Pt_1
documentazione: “Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro e stipula del Patto di servizio presso lo
Sportello del lavoro territorialmente competente”; che, tuttavia, tale richiesta risultava illegittima ed il soddisfacimento della stessa nemmeno dovuto in relazione al diritto del Sig alla Parte_1
iscrizione nei termini richiesti, rientrando l'istante nelle disposizioni di cui all'art. 3 comma 123 l.n.
244/07 ed art. 1 comma 2 l.n. 407/98 che consentono l'iscrizione nelle predette liste ed il godimento dei benefici di legge anche ai soggetti occupati.
Si è costituita contestando in fatto e diritto il ricorso di cui ha chiesto il rigetto ed CP_1
esponendo che “La pretesa avversaria risulta fuori centro perché frutto di un palese travisamento del
compendio normativo di riferimento, in base al quale - allo stato attuale - difettano i presupposti affinché il
ricorrente possa ottenere l'iscrizione agognata, in quanto subordinata al possesso dello stato di disoccupazione
per la categoria degli orfani di deceduti per causa di servizio…”
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di parte ricorrente ha ad oggetto la pretesa di ottenere l'iscrizione alle liste di cui all'art. 18 della L. 68/1999, ancorché occupato, invocando l'applicazione dell'art. 3, comma 123, della L.
pagina 2 di 5 244/2007 e dell'art. 1, comma 2, della L. n. 407/1998, essendo, il orfano di padre deceduto per Pt_1
causa di servizio.
L'art. 3 comma 123 della legge 24.12.2007 n. 244 prevede testualmente che “Le disposizioni relative al
diritto al collocamento obbligatorio di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e
successive modificazioni, sono estese agli orfani o, in alternativa, al coniuge superstite di coloro che siano morti
per FATTO DI LAVORO, ovvero siano deceduti a causa dell'aggravarsi delle mutilazioni o infermità che hanno
dato luogo a trattamento di rendita da infortunio sul lavoro”.
L'art. 3 comma 123 l.n. 244/07 richiama espressamente i benefici previsti dall'art. 1 comma 2 della legge 23.11.1998 n. 407 che recita testualmente quanto segue: “2. I soggetti di cui all'articolo 1 della legge
20 ottobre 1990, n. 302, come modificato dal comma 1 del presente articolo, nonché il coniuge e i figli superstiti,
ovvero i fratelli conviventi e a carico qualora siano gli unici superstiti, dei soggetti deceduti o resi
permanentemente invalidi godono del diritto al collocamento obbligatorio di cui alle vigenti disposizioni
legislative, con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e con preferenza a parità di titoli. Per i soggetti di cui
al presente comma, compresi coloro che svolgono già un'attività lavorativa, le assunzioni per chiamata diretta
sono previste per i profili professionali del personale contrattualizzato del comparto fino all'ottavo CP_4
livello retributivo (…)”.
L'art. 1 comma 2 DPR n. 233/2000 “Regolamento di esecuzione della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante
norme per il diritto al lavoro dei disabili” prevede testualmente che “2. In attesa di una disciplina organica
del diritto al lavoro per tali categorie, possono essere iscritti negli elenchi di cui al comma 1 i soggetti di cui
all'articolo 18, comma 2, della legge n. 68 del 1999, nonché quelli di cui alla legge 23 novembre 1998, n. 407,
come modificata dalla legge 17 agosto 1999, n. 288, questi ultimi anche se non in possesso dello stato di
disoccupazione”.
Dal combinato disposto delle disposizioni sopra trascritte emerge, ed il dato è essenzialmente pacifico,
che il diritto all'iscrizione negli elenchi di cui alla l. n. 68 del 1999 competa anche agli orfani di soggetti deceduti per fatto di lavoro in virtù dell'estensione, disposta, dall'art. 3 comma 123 della legge
24.12.2007 n. 244, in loro favore, dei benefici previsti per le vittime degli atti di terrorismo e della criminalità organizzata di cui all'art. 1 comma 2 della legge 23.11.1998 n. 407.
pagina 3 di 5 Ciò posto, la sola questione controversa è quella se il decesso di un dipendente pubblico per causa di servizio possa essere apprezzata come un'ipotesi di specie della più ampia casistica del decesso per fatto di lavoro contemplato dall'art. 3 comma 123 della l. n. 244 del 24.12.2007.
Tale essendo la tematica controversa, si ritiene che, in mancanza di diverse chiavi interpretative desumibili dal compendio della normativa sopra trascritta, il decesso per causa di servizio non possa che considerarsi un'ipotesi speciale di decesso per fatto di lavoro risiedendo, la specialità della fattispecie del decesso per causa di servizio, nella specialità del datore di lavoro nell'ambito del rapporto di impiego pubblico.
D'altronde, milita a favore di un'ottica interpretativa ampia anche la terminologia generica ed ampia usata dal Legislatore che ha individuato l'origine della tutela rafforzata nell'origine del decesso da
fatto di lavoro ossia nell'ambito di un'occasione lavorativa. Non si vede, infatti, come, tale ipotesi,
possa essere esclusa in un caso, come quello che è oggetto di controversia, in cui l'evento morte sia già
stato formalmente riconosciuto come dipendente da causa di servizio.
Non sussistono, dunque, ragioni, anche in una prospettiva ermeneutica che tenga conto del canone della ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost. per escludere che i benefici riconosciuti agli orfani di soggetti deceduti per causa di lavoro debbano estendersi agli orfani di soggetti deceduti per le medesime cause nell'ambito di un rapporto di impiego pubblico.
Per le illustrate ragioni il ricorso deve essere accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza;
esse vengono liquidate sulla base dei criteri e dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, avuto riguardo alle cause di valore tra €26.000,00 e €52.000,00
P.Q.M.
il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da così provvede: Parte_1
dichiara il diritto del Sig. all'iscrizione del suo nominativo nelle liste di cui all'art. 18 l.n. Parte_1
68/99 con i benefici e secondo le previsioni di cui agli artt. 3 comma 123 l.n. 244/07 ed 1 comma 2 l.n.
407/98 e ordina ad di procedere all'iscrizione del Sig. nelle liste di cui CP_1 Parte_1
all'art. 18 l.n. 68/99 con i benefici e secondo le previsioni di cui agli artt. 3 comma 123 l.n. 244/07 ed 1
comma 2 l.n. 407/98; condanna al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente CP_1
liquidandole nella misura di €2.500,00 per compensi di avvocato oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% dei compensi, Iva e Cpa come per legge.
pagina 4 di 5 Perugia 22 ottobre 2025
Il giudice
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