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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, sentenza 31/03/2025, n. 115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | 115 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Biella
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott. Andrea Carli Presidente
dott. Francesca Marrapodi Giudice
dott. Margherita Cerizza Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento avente RG 1132/2023 (riunito ai sensi dell'art. 38 disp. att. c.p.c. in data 05/03/2025 al procedimento TM Torino - RG VG 2023/2022) promossa da
, c.f. , nata a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1 in Candelo (BI) Via del Cervo 16; col patrocinio dell'avv. Alessandra Pizzarelli, con domicilio in
Biella, via Caraccio 9;
parte attrice
nei confronti di c.f. nato a [...] il [...] e residente in [...]Controparte_1 C.F._2
(BI) Via XXIV Maggio 19; col patrocinio dell'avv. Francesca Grosso, con domicilio in Biella, via
Gramsci 25; ammesso al PSS;
parte convenuta con l'intervento di nata a [...] il [...] e residente in [...]
16, rappresentata e difesa dalla curatrice speciale avv. Manuela Danzo, con domicilio in Torino, via
Alpignano 5; ammessa al PSS;
parte intervenuta
Atti trasmessi al PUBBLICO MINISTERO.
Oggetto
decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale Conclusioni
per la ricorrente: decadenza + 150 euro + 50% spese straordinarie;
in via subordinata, affidamento super esclusivo, sospensione incontri protetti fino a quando il padre non avrà intrapreso i percorsi suggeriti + 150 euro + 50% spese straordinarie per il resistente: come da memoria del 28 febbraio 2025
per la minore: come da memoria del 27 febbraio 2025
per il Pubblico Ministero: ---
per i seguenti
MOTIVI
FATTO
Con ricorso dell'8 novembre 2023 la sig. riferiva le seguenti circostanze: dalla relazione Parte_1 di convivenza con il sig. era nata, a Ponderano il 25 febbraio 2020, a causa CP_1 Controparte_2 della tossicodipendenza del compagno, nel novembre 2020 la sig. decideva di terminare la Parte_1 convivenza e di ritornare dai propri genitori con la minore;
il padre continuava a incontrare la minore sporadicamente;
a causa dei comportamenti maltrattanti dello stesso, nel luglio 2022 la sig. Parte_1 decideva di sporgere denuncia;
gli incontri padre – figlia cessavano;
successivamente, entrambi i genitori iniziavano nuove relazioni di convivenza;
dalla denuncia presentata scaturivano il procedimento RGNR 1297/2022 davanti al Tribunale di Biella per i reati di cui agli artt. 94, 572 e
612 bis c.p. e il procedimento RGVG 2023/2022 davanti al Tribunale Minori di Torino ai sensi dell'art. 330 c.c.; con ordinanza del 18 luglio 2022 il GIP di Biella applicava al sig. la misura CP_1 cautelare degli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico;
con successiva ordinanza del 6 ottobre 2022 il Tribunale di Biella convertiva la misura in quella del divieto di avvicinamento alla persona offesa e ai luoghi dalla stessa abitualmente frequentati;
con decreto del
21 settembre 2022 il Tribunale Minori di Torino vietava al padre di avvicinarsi alla madre e alla minore, disponeva la presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali e della NPI, invitava il padre a intraprendere un percorso di disintossicazione presso il Ser. D e subordinava la ripresa degli incontri padre – figlia, da svolgersi in luogo neutro e con modalità protette, al positivo superamento di tale percorso;
successivamente, il padre manifestava un sostanziale disinteresse per la minore. La sig. chiedeva quindi, anche in via d'urgenza, che il Tribunale disponesse Parte_1
l'affido c.d. super esclusivo della minore alla madre, che la minore fosse collocata presso la madre e che potesse incontrare il padre in luogo neutro e con modalità protette, che i Servizi Sociali mantenessero gli interventi di monitoraggio e di intervento in atto e che il padre contribuisse al mantenimento della minore versando alla madre un assegno mensile rivalutabile di € 150,00 e corrispondendo il 50% delle spese straordinarie.
Con decreto cautelare inaudita altera parte del 24 novembre 2023 la relatrice adottava i seguenti provvedimenti: “DISPONE che sia affidata alla madre in via esclusiva ex art. 337 quater CP_2
c.c. anche in ordine alle decisioni di maggiore interesse relative alla vita della minore;
DISPONE che sia collocata in via prevalente presso la madre;
DISPONE che gli incontri tra il genitore CP_2 non collocatario e la figlia avvengano presso i luoghi neutri attivati presso i Servizi Sociali competenti per territorio alla costante presenza di un operatore nell'esclusivo interesse della minore;
DISPONE che il padre versi in favore della madre la somma pari a € 150,00 a titolo di concorso al mantenimento ordinario della minore entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50%, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Biella;
DISPONE la presa in carico e il monitoraggio del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali competenti per territorio, invitandoli a depositare relazione aggiornata entro la data del 05.12.2023, con riserva di miglior integrazione del presente provvedimento in punto tema d'indagine all'esito della fissanda udienza.”
Il 1° dicembre 2023 i Servizi Sociali depositavano una relazione, dichiarando, inter alia, che nel novembre 2022 il nucleo familiare era stato preso in carico su ordine del Tribunale Minori, che nel giugno 2023, dopo aver seguito un percorso presso il Ser. D, il padre aveva ripreso a frequentare la minore e gli incontri avevano dato esito positivo, che tuttavia nell'ottobre 2023 il calendario era stato sospeso in quanto il padre aveva saltato vari appuntamenti e si era reso nuovamente irreperibile.
Con memoria del 5 dicembre 2023 il sig. contestava le affermazioni della sig. e CP_1 Parte_1 dichiarava di aver sempre cercato di occuparsi della minore;
chiedeva che il Tribunale revocasse i provvedimenti provvisori e disponesse l'affido esclusivo della minore alla madre, ordinasse la ripresa degli incontri padre – figlia in luogo neutro e con modalità protette e stabilisse il contributo del padre al mantenimento della minore in € 150,00 mensili rivalutabili per spese ordinarie e nel 50% delle spese straordinarie.
Sentite le parti all'udienza del 6 dicembre 2023, con ordinanza cautelare del 21 dicembre 2024 la relatrice adottava i seguenti provvedimenti: “a parziale modifica dell'ordinanza depositata in data 24.11.2023; DISPONE che gli incontri tra il genitore non collocatario e la figlia avvengano presso
i luoghi neutri attivati presso i Servizi Sociali competenti per territorio alla costante presenza di un operatore nell'esclusivo interesse della minore almeno una volta a settimana per almeno un paio di ore - tenuto conto delle risorse dei Servizi nel periodo festivo - soltanto previa tempestiva e ed espressa richiesta presentata, anche per le vie brevi, da parte del signor ai Servizi almeno 7 CP_1 giorni prima del fissando incontro protetto, confermando, per il resto, il provvedimento depositato in data 24.11.2023.”. Disponeva inoltre l'acquisizione dei fascicoli pendenti davanti al Tribunale di Biella e al Tribunale Minori di Torino.
Il 7 febbraio 2024 i Servizi Sociali depositavano una relazione di aggiornamento, dichiarando che il sig. aveva disdetto vari appuntamenti fissati per organizzare la ripresa degli incontri con la CP_1 minore;
che la sig. dimostrava adeguate capacità genitoriali;
che era una bambina Parte_1 CP_2 serena ma che aveva manifestato grande dispiacere quando il padre aveva disdetto gli appuntamenti e le aveva mandato come regali oggetti rotti o sporchi. Sentite nuovamente le parti all'udienza del 14 febbraio 2024, con ordinanza del 18 aprile 2024 la relatrice disponeva una consulenza tecnica d'ufficio sulle capacità genitoriali delle parti, nominando quale propria consulente la dott. Per_1
.
[...]
Il 20 giugno 2024 la parte ricorrente depositava la relazione di aggiornamento dei Servizi Sociali depositata nel procedimento pendente davanti al Tribunale Minori di Torino. In detta relazione, datata
15 maggio 2024, i Servizi affermavano di aver incontrato il sig. presso il Ser. D, che egli aveva CP_1 dichiarato di essere pronto a intraprendere un percorso di sostegno psicologico e che la psichiatra, dott. , aveva confermato che il sig. assumeva ancora sostanze stupefacenti. Il 21 Tes_1 CP_1 ottobre 2024 la consulente tecnica depositava la propria relazione peritale.
Con sentenza del 4 ottobre 2024 il Tribunale di Biella, valutando il sig. responsabile dei reati CP_1 di cui agli artt. 572 e 612 bis c.p., lo condannava alla pena di quattro anni di reclusione e al risarcimento del danno. Con decreto del 4 dicembre 2024 il Tribunale Minori di Torino dichiarava la propria incompetenza sopravvenuta e disponeva la trasmissione degli atti a questo giudice. Il 9 dicembre 2024 l'avv. Manuela Danzo, curatrice speciale della minore nel procedimento pendente dinnanzi al Tribunale Minori di Torino, si costituiva nel presente procedimento, chiedendo la riunione dei fascicoli e riservandosi sulle ulteriori questioni. Il 16 gennaio 2025 il sig. appellava la CP_1 sentenza penale di condanna.
All'udienza del 5 marzo 2025 la giudice disponeva la riunione del presente procedimento con il procedimento TM Torino RG VG 2023/2022; le parti discutevano la causa formulando le conclusioni in epigrafe e rinunciando ai termini per memorie;
la giudice si riservava infine di riferire al collegio per la deliberazione della decisione.
DIRITTO
Sulla decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale.
L'art. 330, comma 1, c.c. prevede che “il giudice può pronunciare la decadenza dalla responsabilità genitoriale quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio”.
Nel corso dell'istruttoria è emerso che il sig. soffre di dipendenza dal consumo di stupefacenti;
CP_1 la sua dipendenza è molto risalente nel tempo – egli ha iniziato a consumare stupefacenti a soli diciassette anni – e probabilmente origina da un contesto familiare molto problematico – anche sua madre era dipendente ed è morta prematuramente per overdose, suo padre era alcolista ed è stato dichiarato decaduto dalla responsabilità genitoriale, per questo motivo egli fu inserito a undici anni in comunità. Il sig. è in cura presso il Ser. D ma l'andamento della terapia è altalenante, in CP_1 alcuni periodi vi sono stati significativi miglioramenti e in altri vi sono stati rapidi aggravamenti;
attualmente le cure non stanno procedendo positivamente, il sig. salta gli appuntamenti, non si CP_1 sottopone ai test, non assume la terapia sostitutiva;
l'ultimo test noto ha indicato una positività a oppiacei, cocaina, cannabinoidi (cfr. in particolare relazione Ser. D del 21 giugno 2024 e relazione
NPI del 24 giugno 2024). Tale ambivalenza si è riversata anche nella relazione con la minore;
in alcune occasioni il sig. si è dimostrato affettuoso durante gli incontri, interessato alle questioni CP_1 riguardanti la bambina, preoccupato che ella potesse soffrire come aveva sofferto lui durante l'infanzia; in molte altre occasioni, proprio a causa dell'aggravarsi della sua condizione di dipendenza, il sig. si è comportato in modo inadeguato, disdicendo numerose volte gli incontri CP_1 con la minore, mostrandosi insofferente rispetto alle prescrizioni dei Servizi Sociali e indifferente rispetto alla delusione della bambina di non poter incontrare il padre (cfr. in particolare relazione SS del 7 febbraio 2024 e relazione SS del 15 maggio 2024); attualmente, a causa delle sue gravi condizioni di salute, il sig. risulta sostanzialmente inaffidabile e incapace di esercitare minime CP_1 competenze genitoriali (cfr. relazione CTU del 21 ottobre 2024). Nel corso del procedimento è emerso altresì che il sig. non ha quasi mai provveduto al mantenimento della minore;
il sig. CP_1
è stato poi recentemente condannato a una significativa pena detentiva per maltrattamenti e per CP_1 atti persecutori nei confronti della sig. ; la sentenza, seppur non definitiva, dà ampiamente Parte_1 conto di una serie di gravi comportamenti, frequenti e prolungati, ai danni della madre della minore.
Le condotte tenute dal sig. costituiscono una seria e perdurante violazione dei doveri di cura, CP_1 mantenimento, educazione, istruzione, assistenza morale di cui all'art. 315 bis c.c.; tale violazione integra un grave pregiudizio per la minore che per un tempo considerevole si è vista CP_2 completamente privata di una figura genitoriale. Pertanto, il sig. deve essere dichiarato CP_1 decaduto dalla responsabilità genitoriale sulla figlia CP_2 Si rammenta che l'art. 332 c.c. prevede che “il giudice può reintegrare nella responsabilità genitoriale il genitore che ne è decaduto, quando, cessate le ragioni per le quali la decadenza è stata pronunciata, è escluso ogni pericolo di pregiudizio per il figlio”. Si invita pertanto il sig. a CP_1 proseguire la presa in carico presso il Ser. D, a seguire scrupolosamente tutte le prescrizioni mediche e ad affiancare al trattamento un percorso di sostegno psicologico;
in futuro, il pieno superamento della propria condizione di dipendenza potrà consentirgli anche il progressivo recupero della propria funzione genitoriale.
Nel corso dell'istruttoria è invece emerso che la sig. , superato l'iniziale atteggiamento di Parte_1 negazione della violenza subita e di idealizzazione della relazione con il sig. si è rivelata una CP_1 figura pienamente adeguata a esercitare la funzione genitoriale (cfr. relazione NPI del 24 aprile 2023, relazione CTU del 21 ottobre 2024, tutte le relazioni dei Servizi Sociali). La bambina risulta molto serena (cfr. relazione NPI del 12 gennaio 2023 e tutte le relazioni dei Servizi Sociali). La madre manterrà pertanto l'affidamento della figlia. Il Tribunale valuta in ogni caso positivamente che la sig.
abbia deciso di rielaborare il proprio vissuto attraverso un percorso di sostegno psicologico Parte_1 presso il centro antiviolenza.
In considerazione delle pregresse difficoltà affrontate dal nucleo familiare, si ritiene in ogni caso di mantenere la presa in carico dello stesso da parte dei Servizi Sociali, i quali monitoreranno le condizioni psicofisiche della minore e segnaleranno alle autorità competenti (giudice tutelare, procura della Repubblica) eventuali situazioni pregiudizievoli.
Sul collocamento e sulla frequentazione del genitore non collocatario.
Ai sensi dell'art. 337 ter c.c., dai provvedimenti di cui al punto precedente discende che la minore dovrà mantenere collocamento e residenza presso la sig. . Il sig. potrà riprendere a Parte_1 CP_1 frequentare la minore su sua iniziativa, con l'intermediazione dei Servizi Sociali, inizialmente in luogo neutro e con modalità protette e previa verifica del pieno superamento della propria condizione di dipendenza da consumo di stupefacenti.
Sul mantenimento.
Ai sensi dell'art. 337 ter c.c., tenuto conto delle domande delle parti e delle condizioni personali ed economiche dei genitori, il Tribunale ritiene di fissare il contributo del sig. al mantenimento CP_1 della minore in € 150,00 mensili rivalutabili e nel 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso presso questo tribunale, con decorrenza dalla data della domanda.
Sulle spese.
Ai sensi del DM 55/2014, tenuto conto della natura e della complessità della causa, le spese di lite si quantificano in € 5.000,00 oltre accessori. Le spese di CTU vengono invece liquidate separatamente.
Ai sensi degli artt. 91 e 92 c.p.c., tenuto conto della soccombenza del sig. sulla domanda di CP_1 decadenza e della sostanziale convergenza di tutte le parti sulle ulteriori questioni, il Tribunale ritiene di compensare metà delle spese di lite e di condannare il sig. a rifondere alle altre parti l'altra CP_1 metà delle spese di lite;
egli dovrà pertanto corrispondere € 2.500,00 alla sig. nonché – ai Parte_1 sensi del dpr 115/2002, risultando la minore ammessa al patrocinio a spese dello Stato - € 1.250,00 all'erario. Analogamente, le spese di CTU dovranno essere sostenute per tre quarti dall'erario, risultando anche il sig. ammesso al patrocinio a spese dello Stato, e per un quarto dalla sig. CP_1
. Parte_1
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile RG 1132
2023, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- Dichiara decaduto dalla responsabilità genitoriale sulla figlia Controparte_1 Controparte_2
- Dispone che la minore resti affidata alla madre e collocata presso di lei;
Parte_1
- Dispone che i Servizi Sociali proseguano la presa in carico del nucleo familiare, monitorino le condizioni psicofisiche della minore e segnalino eventuali situazioni pregiudizievoli alle autorità competenti;
- Invita a proseguire la presa in carico presso il Ser. D e a intraprendere un Controparte_1 percorso di sostegno psicologico;
- Invita a proseguire il percorso di sostegno psicologico intrapreso;
Parte_1
- Dispone che possa riprendere a frequentare la minore su sua iniziativa, con Controparte_1
l'intermediazione dei Servizi Sociali, inizialmente in luogo neutro e con modalità protette e previa verifica del pieno superamento della propria condizione di dipendenza da consumo di stupefacenti;
- Condanna a contribuire al mantenimento della minore corrispondendo a Controparte_1
€ 150,00 mensili rivalutabili per spese ordinarie e il 50% delle spese Parte_1 straordinarie come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Biella;
- Condanna a rifondere metà delle spese di lite alle altre parti, liquidate in € Controparte_1
2.500,00 oltre spese generali, IVA, CPA a e a € 1.250,00 oltre spese Parte_1 generali, IVA, CPA all'erario; compensa la restante metà delle spese di lite;
- Pone le spese di CTU, liquidate separatamente, a carico dell'erario nella misura di tre quarti e a carico di nella misura di un quarto. Parte_1
Biella, 26/03/2025
La giudice rel. Il Presidente
dott. Margherita Cerizza dott. Andrea Carli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Biella
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott. Andrea Carli Presidente
dott. Francesca Marrapodi Giudice
dott. Margherita Cerizza Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento avente RG 1132/2023 (riunito ai sensi dell'art. 38 disp. att. c.p.c. in data 05/03/2025 al procedimento TM Torino - RG VG 2023/2022) promossa da
, c.f. , nata a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1 in Candelo (BI) Via del Cervo 16; col patrocinio dell'avv. Alessandra Pizzarelli, con domicilio in
Biella, via Caraccio 9;
parte attrice
nei confronti di c.f. nato a [...] il [...] e residente in [...]Controparte_1 C.F._2
(BI) Via XXIV Maggio 19; col patrocinio dell'avv. Francesca Grosso, con domicilio in Biella, via
Gramsci 25; ammesso al PSS;
parte convenuta con l'intervento di nata a [...] il [...] e residente in [...]
16, rappresentata e difesa dalla curatrice speciale avv. Manuela Danzo, con domicilio in Torino, via
Alpignano 5; ammessa al PSS;
parte intervenuta
Atti trasmessi al PUBBLICO MINISTERO.
Oggetto
decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale Conclusioni
per la ricorrente: decadenza + 150 euro + 50% spese straordinarie;
in via subordinata, affidamento super esclusivo, sospensione incontri protetti fino a quando il padre non avrà intrapreso i percorsi suggeriti + 150 euro + 50% spese straordinarie per il resistente: come da memoria del 28 febbraio 2025
per la minore: come da memoria del 27 febbraio 2025
per il Pubblico Ministero: ---
per i seguenti
MOTIVI
FATTO
Con ricorso dell'8 novembre 2023 la sig. riferiva le seguenti circostanze: dalla relazione Parte_1 di convivenza con il sig. era nata, a Ponderano il 25 febbraio 2020, a causa CP_1 Controparte_2 della tossicodipendenza del compagno, nel novembre 2020 la sig. decideva di terminare la Parte_1 convivenza e di ritornare dai propri genitori con la minore;
il padre continuava a incontrare la minore sporadicamente;
a causa dei comportamenti maltrattanti dello stesso, nel luglio 2022 la sig. Parte_1 decideva di sporgere denuncia;
gli incontri padre – figlia cessavano;
successivamente, entrambi i genitori iniziavano nuove relazioni di convivenza;
dalla denuncia presentata scaturivano il procedimento RGNR 1297/2022 davanti al Tribunale di Biella per i reati di cui agli artt. 94, 572 e
612 bis c.p. e il procedimento RGVG 2023/2022 davanti al Tribunale Minori di Torino ai sensi dell'art. 330 c.c.; con ordinanza del 18 luglio 2022 il GIP di Biella applicava al sig. la misura CP_1 cautelare degli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico;
con successiva ordinanza del 6 ottobre 2022 il Tribunale di Biella convertiva la misura in quella del divieto di avvicinamento alla persona offesa e ai luoghi dalla stessa abitualmente frequentati;
con decreto del
21 settembre 2022 il Tribunale Minori di Torino vietava al padre di avvicinarsi alla madre e alla minore, disponeva la presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali e della NPI, invitava il padre a intraprendere un percorso di disintossicazione presso il Ser. D e subordinava la ripresa degli incontri padre – figlia, da svolgersi in luogo neutro e con modalità protette, al positivo superamento di tale percorso;
successivamente, il padre manifestava un sostanziale disinteresse per la minore. La sig. chiedeva quindi, anche in via d'urgenza, che il Tribunale disponesse Parte_1
l'affido c.d. super esclusivo della minore alla madre, che la minore fosse collocata presso la madre e che potesse incontrare il padre in luogo neutro e con modalità protette, che i Servizi Sociali mantenessero gli interventi di monitoraggio e di intervento in atto e che il padre contribuisse al mantenimento della minore versando alla madre un assegno mensile rivalutabile di € 150,00 e corrispondendo il 50% delle spese straordinarie.
Con decreto cautelare inaudita altera parte del 24 novembre 2023 la relatrice adottava i seguenti provvedimenti: “DISPONE che sia affidata alla madre in via esclusiva ex art. 337 quater CP_2
c.c. anche in ordine alle decisioni di maggiore interesse relative alla vita della minore;
DISPONE che sia collocata in via prevalente presso la madre;
DISPONE che gli incontri tra il genitore CP_2 non collocatario e la figlia avvengano presso i luoghi neutri attivati presso i Servizi Sociali competenti per territorio alla costante presenza di un operatore nell'esclusivo interesse della minore;
DISPONE che il padre versi in favore della madre la somma pari a € 150,00 a titolo di concorso al mantenimento ordinario della minore entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50%, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Biella;
DISPONE la presa in carico e il monitoraggio del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali competenti per territorio, invitandoli a depositare relazione aggiornata entro la data del 05.12.2023, con riserva di miglior integrazione del presente provvedimento in punto tema d'indagine all'esito della fissanda udienza.”
Il 1° dicembre 2023 i Servizi Sociali depositavano una relazione, dichiarando, inter alia, che nel novembre 2022 il nucleo familiare era stato preso in carico su ordine del Tribunale Minori, che nel giugno 2023, dopo aver seguito un percorso presso il Ser. D, il padre aveva ripreso a frequentare la minore e gli incontri avevano dato esito positivo, che tuttavia nell'ottobre 2023 il calendario era stato sospeso in quanto il padre aveva saltato vari appuntamenti e si era reso nuovamente irreperibile.
Con memoria del 5 dicembre 2023 il sig. contestava le affermazioni della sig. e CP_1 Parte_1 dichiarava di aver sempre cercato di occuparsi della minore;
chiedeva che il Tribunale revocasse i provvedimenti provvisori e disponesse l'affido esclusivo della minore alla madre, ordinasse la ripresa degli incontri padre – figlia in luogo neutro e con modalità protette e stabilisse il contributo del padre al mantenimento della minore in € 150,00 mensili rivalutabili per spese ordinarie e nel 50% delle spese straordinarie.
Sentite le parti all'udienza del 6 dicembre 2023, con ordinanza cautelare del 21 dicembre 2024 la relatrice adottava i seguenti provvedimenti: “a parziale modifica dell'ordinanza depositata in data 24.11.2023; DISPONE che gli incontri tra il genitore non collocatario e la figlia avvengano presso
i luoghi neutri attivati presso i Servizi Sociali competenti per territorio alla costante presenza di un operatore nell'esclusivo interesse della minore almeno una volta a settimana per almeno un paio di ore - tenuto conto delle risorse dei Servizi nel periodo festivo - soltanto previa tempestiva e ed espressa richiesta presentata, anche per le vie brevi, da parte del signor ai Servizi almeno 7 CP_1 giorni prima del fissando incontro protetto, confermando, per il resto, il provvedimento depositato in data 24.11.2023.”. Disponeva inoltre l'acquisizione dei fascicoli pendenti davanti al Tribunale di Biella e al Tribunale Minori di Torino.
Il 7 febbraio 2024 i Servizi Sociali depositavano una relazione di aggiornamento, dichiarando che il sig. aveva disdetto vari appuntamenti fissati per organizzare la ripresa degli incontri con la CP_1 minore;
che la sig. dimostrava adeguate capacità genitoriali;
che era una bambina Parte_1 CP_2 serena ma che aveva manifestato grande dispiacere quando il padre aveva disdetto gli appuntamenti e le aveva mandato come regali oggetti rotti o sporchi. Sentite nuovamente le parti all'udienza del 14 febbraio 2024, con ordinanza del 18 aprile 2024 la relatrice disponeva una consulenza tecnica d'ufficio sulle capacità genitoriali delle parti, nominando quale propria consulente la dott. Per_1
.
[...]
Il 20 giugno 2024 la parte ricorrente depositava la relazione di aggiornamento dei Servizi Sociali depositata nel procedimento pendente davanti al Tribunale Minori di Torino. In detta relazione, datata
15 maggio 2024, i Servizi affermavano di aver incontrato il sig. presso il Ser. D, che egli aveva CP_1 dichiarato di essere pronto a intraprendere un percorso di sostegno psicologico e che la psichiatra, dott. , aveva confermato che il sig. assumeva ancora sostanze stupefacenti. Il 21 Tes_1 CP_1 ottobre 2024 la consulente tecnica depositava la propria relazione peritale.
Con sentenza del 4 ottobre 2024 il Tribunale di Biella, valutando il sig. responsabile dei reati CP_1 di cui agli artt. 572 e 612 bis c.p., lo condannava alla pena di quattro anni di reclusione e al risarcimento del danno. Con decreto del 4 dicembre 2024 il Tribunale Minori di Torino dichiarava la propria incompetenza sopravvenuta e disponeva la trasmissione degli atti a questo giudice. Il 9 dicembre 2024 l'avv. Manuela Danzo, curatrice speciale della minore nel procedimento pendente dinnanzi al Tribunale Minori di Torino, si costituiva nel presente procedimento, chiedendo la riunione dei fascicoli e riservandosi sulle ulteriori questioni. Il 16 gennaio 2025 il sig. appellava la CP_1 sentenza penale di condanna.
All'udienza del 5 marzo 2025 la giudice disponeva la riunione del presente procedimento con il procedimento TM Torino RG VG 2023/2022; le parti discutevano la causa formulando le conclusioni in epigrafe e rinunciando ai termini per memorie;
la giudice si riservava infine di riferire al collegio per la deliberazione della decisione.
DIRITTO
Sulla decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale.
L'art. 330, comma 1, c.c. prevede che “il giudice può pronunciare la decadenza dalla responsabilità genitoriale quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio”.
Nel corso dell'istruttoria è emerso che il sig. soffre di dipendenza dal consumo di stupefacenti;
CP_1 la sua dipendenza è molto risalente nel tempo – egli ha iniziato a consumare stupefacenti a soli diciassette anni – e probabilmente origina da un contesto familiare molto problematico – anche sua madre era dipendente ed è morta prematuramente per overdose, suo padre era alcolista ed è stato dichiarato decaduto dalla responsabilità genitoriale, per questo motivo egli fu inserito a undici anni in comunità. Il sig. è in cura presso il Ser. D ma l'andamento della terapia è altalenante, in CP_1 alcuni periodi vi sono stati significativi miglioramenti e in altri vi sono stati rapidi aggravamenti;
attualmente le cure non stanno procedendo positivamente, il sig. salta gli appuntamenti, non si CP_1 sottopone ai test, non assume la terapia sostitutiva;
l'ultimo test noto ha indicato una positività a oppiacei, cocaina, cannabinoidi (cfr. in particolare relazione Ser. D del 21 giugno 2024 e relazione
NPI del 24 giugno 2024). Tale ambivalenza si è riversata anche nella relazione con la minore;
in alcune occasioni il sig. si è dimostrato affettuoso durante gli incontri, interessato alle questioni CP_1 riguardanti la bambina, preoccupato che ella potesse soffrire come aveva sofferto lui durante l'infanzia; in molte altre occasioni, proprio a causa dell'aggravarsi della sua condizione di dipendenza, il sig. si è comportato in modo inadeguato, disdicendo numerose volte gli incontri CP_1 con la minore, mostrandosi insofferente rispetto alle prescrizioni dei Servizi Sociali e indifferente rispetto alla delusione della bambina di non poter incontrare il padre (cfr. in particolare relazione SS del 7 febbraio 2024 e relazione SS del 15 maggio 2024); attualmente, a causa delle sue gravi condizioni di salute, il sig. risulta sostanzialmente inaffidabile e incapace di esercitare minime CP_1 competenze genitoriali (cfr. relazione CTU del 21 ottobre 2024). Nel corso del procedimento è emerso altresì che il sig. non ha quasi mai provveduto al mantenimento della minore;
il sig. CP_1
è stato poi recentemente condannato a una significativa pena detentiva per maltrattamenti e per CP_1 atti persecutori nei confronti della sig. ; la sentenza, seppur non definitiva, dà ampiamente Parte_1 conto di una serie di gravi comportamenti, frequenti e prolungati, ai danni della madre della minore.
Le condotte tenute dal sig. costituiscono una seria e perdurante violazione dei doveri di cura, CP_1 mantenimento, educazione, istruzione, assistenza morale di cui all'art. 315 bis c.c.; tale violazione integra un grave pregiudizio per la minore che per un tempo considerevole si è vista CP_2 completamente privata di una figura genitoriale. Pertanto, il sig. deve essere dichiarato CP_1 decaduto dalla responsabilità genitoriale sulla figlia CP_2 Si rammenta che l'art. 332 c.c. prevede che “il giudice può reintegrare nella responsabilità genitoriale il genitore che ne è decaduto, quando, cessate le ragioni per le quali la decadenza è stata pronunciata, è escluso ogni pericolo di pregiudizio per il figlio”. Si invita pertanto il sig. a CP_1 proseguire la presa in carico presso il Ser. D, a seguire scrupolosamente tutte le prescrizioni mediche e ad affiancare al trattamento un percorso di sostegno psicologico;
in futuro, il pieno superamento della propria condizione di dipendenza potrà consentirgli anche il progressivo recupero della propria funzione genitoriale.
Nel corso dell'istruttoria è invece emerso che la sig. , superato l'iniziale atteggiamento di Parte_1 negazione della violenza subita e di idealizzazione della relazione con il sig. si è rivelata una CP_1 figura pienamente adeguata a esercitare la funzione genitoriale (cfr. relazione NPI del 24 aprile 2023, relazione CTU del 21 ottobre 2024, tutte le relazioni dei Servizi Sociali). La bambina risulta molto serena (cfr. relazione NPI del 12 gennaio 2023 e tutte le relazioni dei Servizi Sociali). La madre manterrà pertanto l'affidamento della figlia. Il Tribunale valuta in ogni caso positivamente che la sig.
abbia deciso di rielaborare il proprio vissuto attraverso un percorso di sostegno psicologico Parte_1 presso il centro antiviolenza.
In considerazione delle pregresse difficoltà affrontate dal nucleo familiare, si ritiene in ogni caso di mantenere la presa in carico dello stesso da parte dei Servizi Sociali, i quali monitoreranno le condizioni psicofisiche della minore e segnaleranno alle autorità competenti (giudice tutelare, procura della Repubblica) eventuali situazioni pregiudizievoli.
Sul collocamento e sulla frequentazione del genitore non collocatario.
Ai sensi dell'art. 337 ter c.c., dai provvedimenti di cui al punto precedente discende che la minore dovrà mantenere collocamento e residenza presso la sig. . Il sig. potrà riprendere a Parte_1 CP_1 frequentare la minore su sua iniziativa, con l'intermediazione dei Servizi Sociali, inizialmente in luogo neutro e con modalità protette e previa verifica del pieno superamento della propria condizione di dipendenza da consumo di stupefacenti.
Sul mantenimento.
Ai sensi dell'art. 337 ter c.c., tenuto conto delle domande delle parti e delle condizioni personali ed economiche dei genitori, il Tribunale ritiene di fissare il contributo del sig. al mantenimento CP_1 della minore in € 150,00 mensili rivalutabili e nel 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso presso questo tribunale, con decorrenza dalla data della domanda.
Sulle spese.
Ai sensi del DM 55/2014, tenuto conto della natura e della complessità della causa, le spese di lite si quantificano in € 5.000,00 oltre accessori. Le spese di CTU vengono invece liquidate separatamente.
Ai sensi degli artt. 91 e 92 c.p.c., tenuto conto della soccombenza del sig. sulla domanda di CP_1 decadenza e della sostanziale convergenza di tutte le parti sulle ulteriori questioni, il Tribunale ritiene di compensare metà delle spese di lite e di condannare il sig. a rifondere alle altre parti l'altra CP_1 metà delle spese di lite;
egli dovrà pertanto corrispondere € 2.500,00 alla sig. nonché – ai Parte_1 sensi del dpr 115/2002, risultando la minore ammessa al patrocinio a spese dello Stato - € 1.250,00 all'erario. Analogamente, le spese di CTU dovranno essere sostenute per tre quarti dall'erario, risultando anche il sig. ammesso al patrocinio a spese dello Stato, e per un quarto dalla sig. CP_1
. Parte_1
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile RG 1132
2023, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- Dichiara decaduto dalla responsabilità genitoriale sulla figlia Controparte_1 Controparte_2
- Dispone che la minore resti affidata alla madre e collocata presso di lei;
Parte_1
- Dispone che i Servizi Sociali proseguano la presa in carico del nucleo familiare, monitorino le condizioni psicofisiche della minore e segnalino eventuali situazioni pregiudizievoli alle autorità competenti;
- Invita a proseguire la presa in carico presso il Ser. D e a intraprendere un Controparte_1 percorso di sostegno psicologico;
- Invita a proseguire il percorso di sostegno psicologico intrapreso;
Parte_1
- Dispone che possa riprendere a frequentare la minore su sua iniziativa, con Controparte_1
l'intermediazione dei Servizi Sociali, inizialmente in luogo neutro e con modalità protette e previa verifica del pieno superamento della propria condizione di dipendenza da consumo di stupefacenti;
- Condanna a contribuire al mantenimento della minore corrispondendo a Controparte_1
€ 150,00 mensili rivalutabili per spese ordinarie e il 50% delle spese Parte_1 straordinarie come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Biella;
- Condanna a rifondere metà delle spese di lite alle altre parti, liquidate in € Controparte_1
2.500,00 oltre spese generali, IVA, CPA a e a € 1.250,00 oltre spese Parte_1 generali, IVA, CPA all'erario; compensa la restante metà delle spese di lite;
- Pone le spese di CTU, liquidate separatamente, a carico dell'erario nella misura di tre quarti e a carico di nella misura di un quarto. Parte_1
Biella, 26/03/2025
La giudice rel. Il Presidente
dott. Margherita Cerizza dott. Andrea Carli