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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 14/03/2025, n. 420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 420 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
Segue verbale di udienza del 14 marzo 2025
Tribunale di Brindisi Sezione civile
Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona del Giudice, Roberta Marra, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1214/2023 R.G., avente ad oggetto “appello avverso sentenza del Giudice di Pace” e vertente tra
(C.F. rappresentato e difeso dagli avv. Marco Masi e Parte_1 C.F._1
Marco Elia, presso il cui studio a Brindisi, in Viale S. Giovanni Bosco n. 55, è elettivamente domiciliato;
appellante
e
in persona del Sindaco p.t.; Controparte_1 appellato contumace
All'odierna udienza parte appellante ha discusso la causa, mediante il deposito di una nota scritta, come da relativo verbale in atti, da intendersi qui interamente richiamata e trascritta.
*******
Motivi della decisione
Con ricorso ritualmente depositato, ha proposto appello avverso la Parte_1 sentenza n. 1311/2022, emessa dal Giudice di Pace di Brindisi il 16.09.2022 e depositata in cancelleria in data 13.10.2022, nella sola parte relativa alla compensazione delle spese di lite. Ha dato atto di aver impugnato il verbale n. 014930/G/19 – 104423/19, elevato e contestualmente notificato dalla Polizia Locale di Brindisi in data 3 marzo 2020, con cui gli era stata contestata la violazione dell'art. 176, commi 2 e 21, del C.d.S., avvenuta in data 11 dicembre 2019, alle ore 17:30, poiché il veicolo da egli condotto, “proveniente da Via Prov. Lecce, percorrendo la rampa di immissione per la S.S. 613 dir. Bari nella corsia di accelerazione, non si avvedeva di altro veicolo che percorreva la S.S. 613, entrando in collisione laterale/laterale”. Ha riferito che il Giudice di
1 Pace, pur avendo accolto l'opposizione, avrebbe illegittimamente compensato le spese di lite, non ricorrendo nella fattispecie in esame alcuna delle ipotesi previste ex lege per la compensazione delle spese di lite e poiché non vi sarebbe alcuna motivazione in ordine al riscontro di “gravi ed eccezionali ragioni” che, secondo quanto statuito dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 77/2018, giustificherebbero l'applicazione dell'art. 92, comma II, c.p.c.
Ha chiesto, dunque, la riforma della sentenza, con condanna della parte appellata al pagamento degli onorari del giudizio di primo grado e con vittoria di spese del presente giudizio, oltre interessi, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
All'udienza del 15 settembre 2023, accertata la regolarità della notifica, è stata dichiarata la contumacia del senza l'espletamento di alcuna attività istruttoria, la causa è Controparte_1 stata rinviata per la discussione orale all'odierna udienza, in cui è stata riservata per la decisione.
L'appello è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
Appare opportuno richiamare il disposto di cui agli articoli 91 e 92 c.p.c.; nella prima disposizione, è previsto che il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a sé, condanni la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte;
nell'art. 92 c.p.c., invece, è previsto che, se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente motivate in sentenza, il giudice possa compensare parzialmente, o per intero, le spese tra le parti. In riferimento a tale disposizione, occorre precisare che il legislatore, con una prima modifica intervenuta con la l. n. 263/2005, ha chiarito che sussiste un dovere per il giudice di motivare l'eventuale compensazione delle spese di lite tra le parti, derogando al dettato dell'art. 91 c.p.c; con la l. n. 69/2009 è stata disposta la possibilità di compensare le spese al ricorrere di “gravi ed eccezionali ragioni”.
La compensazione delle spese di lite, dunque, deve essere motivata ed esplicita o, quanto meno, desumibile dall'intero contesto del provvedimento (Cass. n. 20017/07); nel caso in esame, il giudice di prime cure, pur avendo accolto nel merito le deduzioni dell'appellante, ha ritenuto di dover compensare le spese “in considerazione dell'esito del giudizio determinato dall'insufficienza della prova” e, dunque, per non aver l'amministrazione convenuta dimostrato le ragioni di diritto e di fatto della pretesa sanzionatoria (anche nel giudizio di primo grado il è Controparte_1 rimasto contumace).
L'omessa applicazione del principio di soccombenza è, ad avviso del sottoscritto giudicante, illegittima: come riferito anche dal Giudice di Pace nella sentenza impugnata, l'amministrazione che eroga la sanzione amministrativa è tenuta a dimostrare in giudizio la sussistenza dei presupposti legittimanti il procedimento sanzionatorio avviato e, nel caso in cui tanto non avvenga, deve essere condannata al pagamento delle spese di lite: il ricorrente, infatti, a fronte di una sanzione reputata illegittima, non ha altra possibilità che quella di impugnare il verbale, sopportando tutti i costi che l'instaurazione di un giudizio comporta, e, pertanto, in ipotesi di accoglimento del ricorso e di fondatezza delle sue pretese, la pubblica amministrazione, rimasta contumace, deve essere comunque condannata alla rifusione delle spese al fine di scongiurare un'ipotesi di denegata giustizia.
2 Si ritiene, dunque, che non sussistano i presupposti per disporre la compensazione delle spese: la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'applicazione del principio di soccombenza non è esclusa dalla circostanza che, una volta convenuta in giudizio, la controparte sia rimasta contumace o abbia riconosciuto come fondata la pretesa che prima aveva lasciato insoddisfatta, così da renderne necessario l'accertamento giudiziale (Cass. n. 13498/2018); né tantomeno si ritiene giustificabile la compensazione in caso di mancata opposizione dell'amministrazione, poiché, quando la decisione è favorevole all'istante, occorre comunque riconoscere in suo favore le spese che egli è stato costretto a sostenere per ottenere il riconoscimento del suo diritto (Cass. n.
21871/2014).
Le spese di lite del giudizio di primo grado devono essere liquidate, tenuto conto del valore della controversia, in applicazione dei parametri medi previsti dal D.M. n. 147/2022, relativamente alle fasi di studio, introduttiva e decisoria, per un importo pari a 278,00 euro, oltre spese generali al
15%, I.V.A. e C.P.A., se dovuti, come per legge;
deve essere altresì riconosciuto in favore dell'appellante il rimborso dell'importo sostenuto per il pagamento del contributo unificato, pari a 43,00 euro;
al contrario, non meritano di essere riconosciuti gli interessi e la rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valuta il cui titolo esecutivo è costituito dal presente provvedimento.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, in applicazione dei parametri previsti dal D.M. n. 147/2022, e successive modifiche ed integrazioni, per lo scaglione di riferimento e relativamente alle fasi di studio, introduttiva e decisoria, ridotti della metà, trattandosi di giudizio finalizzato al riconoscimento dei soli compensi legali;
parte appellata deve essere, inoltre, condannata al rimborso dell'importo sostenuto per il pagamento del contributo unificato sostenuto per l'instaurazione del presente giudizio, pari a 64,50 euro.
p.q.m.
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del Giudice, Roberta Marra, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1214/2023 R.G., ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione reietta o assorbita, così provvede:
accoglie l'appello e, per l'effetto, riforma la sentenza n. 1311/2022, emessa dal Giudice di Pace di Brindisi, limitatamente alla omessa pronuncia sulle spese di lite, condannando il CP_1
in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore di
[...] Parte_1 delle spese di lite relative al giudizio svoltosi innanzi al Giudice di Pace, quantificate in 278,00 euro, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A., se dovuti, come per legge, nonché ulteriori 43,00 euro a titolo di rimborso del contributo unificato, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari;
condanna il in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in Controparte_1 favore di delle spese di lite del presente giudizio, che liquida in 232,00 euro, Parte_1 oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A., come per legge, nonché dell'importo sostenuto per il pagamento del contributo unificato, pari a 64,50 euro, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
3 Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Piera Tapperi, componente l'Ufficio per il Processo del sottoscritto magistrato.
Sentenza pubblicata mediante lettura in aula ed allegazione a verbale.
Così deciso in Brindisi in data 14 marzo 2025.
Il Giudice
Roberta Marra
4
Tribunale di Brindisi Sezione civile
Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona del Giudice, Roberta Marra, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1214/2023 R.G., avente ad oggetto “appello avverso sentenza del Giudice di Pace” e vertente tra
(C.F. rappresentato e difeso dagli avv. Marco Masi e Parte_1 C.F._1
Marco Elia, presso il cui studio a Brindisi, in Viale S. Giovanni Bosco n. 55, è elettivamente domiciliato;
appellante
e
in persona del Sindaco p.t.; Controparte_1 appellato contumace
All'odierna udienza parte appellante ha discusso la causa, mediante il deposito di una nota scritta, come da relativo verbale in atti, da intendersi qui interamente richiamata e trascritta.
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Motivi della decisione
Con ricorso ritualmente depositato, ha proposto appello avverso la Parte_1 sentenza n. 1311/2022, emessa dal Giudice di Pace di Brindisi il 16.09.2022 e depositata in cancelleria in data 13.10.2022, nella sola parte relativa alla compensazione delle spese di lite. Ha dato atto di aver impugnato il verbale n. 014930/G/19 – 104423/19, elevato e contestualmente notificato dalla Polizia Locale di Brindisi in data 3 marzo 2020, con cui gli era stata contestata la violazione dell'art. 176, commi 2 e 21, del C.d.S., avvenuta in data 11 dicembre 2019, alle ore 17:30, poiché il veicolo da egli condotto, “proveniente da Via Prov. Lecce, percorrendo la rampa di immissione per la S.S. 613 dir. Bari nella corsia di accelerazione, non si avvedeva di altro veicolo che percorreva la S.S. 613, entrando in collisione laterale/laterale”. Ha riferito che il Giudice di
1 Pace, pur avendo accolto l'opposizione, avrebbe illegittimamente compensato le spese di lite, non ricorrendo nella fattispecie in esame alcuna delle ipotesi previste ex lege per la compensazione delle spese di lite e poiché non vi sarebbe alcuna motivazione in ordine al riscontro di “gravi ed eccezionali ragioni” che, secondo quanto statuito dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 77/2018, giustificherebbero l'applicazione dell'art. 92, comma II, c.p.c.
Ha chiesto, dunque, la riforma della sentenza, con condanna della parte appellata al pagamento degli onorari del giudizio di primo grado e con vittoria di spese del presente giudizio, oltre interessi, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
All'udienza del 15 settembre 2023, accertata la regolarità della notifica, è stata dichiarata la contumacia del senza l'espletamento di alcuna attività istruttoria, la causa è Controparte_1 stata rinviata per la discussione orale all'odierna udienza, in cui è stata riservata per la decisione.
L'appello è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
Appare opportuno richiamare il disposto di cui agli articoli 91 e 92 c.p.c.; nella prima disposizione, è previsto che il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a sé, condanni la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte;
nell'art. 92 c.p.c., invece, è previsto che, se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente motivate in sentenza, il giudice possa compensare parzialmente, o per intero, le spese tra le parti. In riferimento a tale disposizione, occorre precisare che il legislatore, con una prima modifica intervenuta con la l. n. 263/2005, ha chiarito che sussiste un dovere per il giudice di motivare l'eventuale compensazione delle spese di lite tra le parti, derogando al dettato dell'art. 91 c.p.c; con la l. n. 69/2009 è stata disposta la possibilità di compensare le spese al ricorrere di “gravi ed eccezionali ragioni”.
La compensazione delle spese di lite, dunque, deve essere motivata ed esplicita o, quanto meno, desumibile dall'intero contesto del provvedimento (Cass. n. 20017/07); nel caso in esame, il giudice di prime cure, pur avendo accolto nel merito le deduzioni dell'appellante, ha ritenuto di dover compensare le spese “in considerazione dell'esito del giudizio determinato dall'insufficienza della prova” e, dunque, per non aver l'amministrazione convenuta dimostrato le ragioni di diritto e di fatto della pretesa sanzionatoria (anche nel giudizio di primo grado il è Controparte_1 rimasto contumace).
L'omessa applicazione del principio di soccombenza è, ad avviso del sottoscritto giudicante, illegittima: come riferito anche dal Giudice di Pace nella sentenza impugnata, l'amministrazione che eroga la sanzione amministrativa è tenuta a dimostrare in giudizio la sussistenza dei presupposti legittimanti il procedimento sanzionatorio avviato e, nel caso in cui tanto non avvenga, deve essere condannata al pagamento delle spese di lite: il ricorrente, infatti, a fronte di una sanzione reputata illegittima, non ha altra possibilità che quella di impugnare il verbale, sopportando tutti i costi che l'instaurazione di un giudizio comporta, e, pertanto, in ipotesi di accoglimento del ricorso e di fondatezza delle sue pretese, la pubblica amministrazione, rimasta contumace, deve essere comunque condannata alla rifusione delle spese al fine di scongiurare un'ipotesi di denegata giustizia.
2 Si ritiene, dunque, che non sussistano i presupposti per disporre la compensazione delle spese: la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'applicazione del principio di soccombenza non è esclusa dalla circostanza che, una volta convenuta in giudizio, la controparte sia rimasta contumace o abbia riconosciuto come fondata la pretesa che prima aveva lasciato insoddisfatta, così da renderne necessario l'accertamento giudiziale (Cass. n. 13498/2018); né tantomeno si ritiene giustificabile la compensazione in caso di mancata opposizione dell'amministrazione, poiché, quando la decisione è favorevole all'istante, occorre comunque riconoscere in suo favore le spese che egli è stato costretto a sostenere per ottenere il riconoscimento del suo diritto (Cass. n.
21871/2014).
Le spese di lite del giudizio di primo grado devono essere liquidate, tenuto conto del valore della controversia, in applicazione dei parametri medi previsti dal D.M. n. 147/2022, relativamente alle fasi di studio, introduttiva e decisoria, per un importo pari a 278,00 euro, oltre spese generali al
15%, I.V.A. e C.P.A., se dovuti, come per legge;
deve essere altresì riconosciuto in favore dell'appellante il rimborso dell'importo sostenuto per il pagamento del contributo unificato, pari a 43,00 euro;
al contrario, non meritano di essere riconosciuti gli interessi e la rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valuta il cui titolo esecutivo è costituito dal presente provvedimento.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, in applicazione dei parametri previsti dal D.M. n. 147/2022, e successive modifiche ed integrazioni, per lo scaglione di riferimento e relativamente alle fasi di studio, introduttiva e decisoria, ridotti della metà, trattandosi di giudizio finalizzato al riconoscimento dei soli compensi legali;
parte appellata deve essere, inoltre, condannata al rimborso dell'importo sostenuto per il pagamento del contributo unificato sostenuto per l'instaurazione del presente giudizio, pari a 64,50 euro.
p.q.m.
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del Giudice, Roberta Marra, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1214/2023 R.G., ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione reietta o assorbita, così provvede:
accoglie l'appello e, per l'effetto, riforma la sentenza n. 1311/2022, emessa dal Giudice di Pace di Brindisi, limitatamente alla omessa pronuncia sulle spese di lite, condannando il CP_1
in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore di
[...] Parte_1 delle spese di lite relative al giudizio svoltosi innanzi al Giudice di Pace, quantificate in 278,00 euro, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A., se dovuti, come per legge, nonché ulteriori 43,00 euro a titolo di rimborso del contributo unificato, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari;
condanna il in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in Controparte_1 favore di delle spese di lite del presente giudizio, che liquida in 232,00 euro, Parte_1 oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A., come per legge, nonché dell'importo sostenuto per il pagamento del contributo unificato, pari a 64,50 euro, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
3 Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Piera Tapperi, componente l'Ufficio per il Processo del sottoscritto magistrato.
Sentenza pubblicata mediante lettura in aula ed allegazione a verbale.
Così deciso in Brindisi in data 14 marzo 2025.
Il Giudice
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