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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 08/05/2025, n. 672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 672 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Composta dai signori Magistrati:
GIANMICHELE MARCELLI Presidente
PIERGIORGIO PALESTINI Consigliere
RODOLFO GIUNGI G.A. Relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 923/2022 RGC promossa
DA
- , nato ad [...] il [...]; Parte_1
C.F.: C.F._1
- , nata a [...] il [...]; Parte_2
CF: ; C.F._2
entrambi residenti in [...];
, nato ad [...] il [...]; Controparte_1
CF: ; C.F._3 , nata a [...] il [...]; Parte_3
CF: ; C.F._4
entrambi residenti in [...];
, nata a [...] il [...] e residente i Folignano alla via Parte_4
Venezia n. 18;
CF: ; C.F._5
tutti rappresentati e difesi dall'avv. Paolo Corradetti del Foro di Ascoli Piceno
ed elettivamente domiciliati con questo in Ancona al viale della Vittoria n. 7,
presso lo studio dell'avv. Antonio Squillace;
NEI CONFRONTI DI
- n.q. di Gestione Controparte_2
Liquidatoria della ex in persona del legale rapp.te p.t., con CP_3
sede in Ancona alla via Cristoforo Colombo n. 106;
C.F.: ; P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Rosalinda Paolini del Foro di Ascoli Piceno, ed elettivamente con domiciliata presso il suo studio in Ascoli Piceno al C.so
Vittorio Emanuele n. 44/A;
(appellata)
pag. 2/11 AVVERSO l'ordinanza ex art. 702ter del Tribunale di Ascoli Piceno del
14.09.2022, resa in procedimento n. 1633/2019 RGC.
OGGETTO: Responsabilità medica.
CAUSA posta in decisione con provvedimento del giorno 16.10.2024.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: I procuratori delle parti hanno concluso come da rispettive note di trattazione scritta, autorizzate ex art. 83 D.L. 18/2020.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello dinanzi a questa Corte gli appellanti come sopra costituiti hanno impugnato la sentenza in epigrafe con la quale è stata rigettata la loro domanda risarcitoria conseguente al danno da colpa medica subito per effetto della morte, presso l'Ospedale di Ascoli Piceno, del piccolo
. Persona_1
Si è costituita nel grado l' quale Gestione Liquidatoria della ex CP_4
per resistere all'appello e chiedere la conferma della decisione CP_3
gravata.
La causa è stata trattenuta in decisione con provvedimento del 16.10.2024, con il quale sono stati concessi alle parti i termini a difesa ex art. 190 cpc.
Con l'atto di appello in esame gli appellanti impugnano la decisione di prime cure muovendo alla medesima una serie di critiche che come di seguito possono essere brevemente compendiate. Con un primo motivo di gravame,
pag. 3/11 innanzitutto, gli appellanti si dolgono del fatto che la decisione di primo grado non abbia riconosciuto sussistente il nesso di causalità tra la morte del piccolo e la condotta dei sanitari dell'Ospedale di Ascoli Piceno. Persona_1
Rammentata difatti la tardività della diagnosi della patologia da cui si mostrò
affetto il bambino, nonché l'inadeguato trattamento medico somministrato allo stesso (proprio per effetto della dedotta tardività), gli appellanti sottolineano che la prima consulenza tecnica – resa in sede di ATP – aveva ritenuto invece sussistente il nesso di causalità tra la morte del piccolo e la condotta negligente dei sanitari sostenendo che, secondo il criterio di imputazione della responsabilità tipico del diritto civile, qualora il trattamento medico somministrato al piccolo fosse stato tempestivo ed adeguato, sarebbe stato più
probabile che non che quest'ultimo sarebbe sopravvissuto. Anche la seconda consulenza tecnica comunque, eseguita nel corso del giudizio di primo grado,
non escluderebbe – secondo gli appellanti – il descritto nesso di causalità, di modo che avrebbe errato il Tribunale di Ascoli Piceno nel ritenerla insussistente.
Con un secondo motivo di censura, poi, gli appellanti criticano la decisione impugnata nella parte in cui essa ha escluso anche il diritto dei medesimi al risarcimento del danno da perdita di chances di sopravvivenza del bambino,
sul presupposto che tale tipo di danno non sarebbe esplicitamente stato richiesto in giudizio. Al contrario, deducono gli appellanti, anche tale tipo di pag. 4/11 danno dovrebbe ritenersi compreso nella domanda risarcitoria globale avanzata in conseguenza dell'unico illecito contestato.
Costituendosi in appello l' ha evidenziato le ragioni di rigetto CP_4
dell'impugnazione e di conferma della decisione gravata, non senza preliminarmente eccepire l'inammissibilità dei motivi di appello proposti, il primo per contrasto con la sostanziale accettazione da parte dei ricorrenti delle risultanze della perizia svolta nel giudizio di primo grado, ed il secondo perché
contenente domanda nuova rispetto a quelle proposte in primo grado.
Certamente infondato, sebbene non inammissibile, si presenta il primo motivo di appello. Lo stesso non può, innanzitutto, ritenersi inammissibile perché se è
ben vero che nel corso del processo di primo grado (specificamente nelle note conclusive) la difesa dei ricorrenti ha mostrato di condividere le conclusioni
(circa l'an della responsabilità) cui era pervenuta la consulenza tecnica in quella sede svolta, è tuttavia altrettanto vero che tale condivisione si è mostrata chiaramente limitata alla interpretazione di tali conclusioni nel senso della sussistenza di un vero e proprio nesso causale tra la condotta dei medici e la morte del piccolo, che è invero ciò che i medesimi ricorrenti continuano a sostenere in questa sede di appello. Ciò chiarito, la prospettazione degli appellanti non può però essere condivisa nel merito. La consulenza tecnica espletata nel corso del giudizio di merito di primo grado - che non solo si presenta maggiormente approfondita ed argomentata della precedente, ma pag. 5/11 mostra per di più di tenere in considerazione tutte le condizioni concrete che nella specie potevano condizionare l'esito anche di una condotta terapeutica tecnicamente ineccepibile, e sulla quale, pertanto, la Corte reputa di poter fondare la decisione – ha palesemente escluso, al contrario di quanto lamentato dagli appellanti, la sussistenza di un nesso causale (pur accertato secondo il criterio del “più probabile che non”) tra la morte del bambino e le cure prestate,
affermando invece che queste ultime, in quanto oggettivamente non adeguate,
hanno determinato, anche alla luce delle preesistenti condizioni del paziente,
soltanto una perdita di chanches di sopravvivenza nell'ordine del 20/30%. Nel
rispondere al quarto quesito postogli, difatti, il Collegio peritale evidenzia che,
ferma l'inadeguatezza del trattamento terapeutico (con particolare riferimento alla sua tempestività), vi erano tuttavia da tenere in considerazione “la gravità
del quadro clinico con presentazione precoce della sepsi neonatale e shock settico
rapidamente ingravescente”, come pure “le condizioni fisiche preesistenti, quali la
permaturità, l'ipertensione e il diabete gravidici” che hanno condizionato la risposta del neonato all'infezione e alle terapie messe in atto;
ciò fermo peraltro il fatto che anche “il trattamento più rispettoso delle linee guida consolidate permette in modo
incostante un risultato favorevole in caso di sepsi fulminante”. Dalle – motivate e condivisibili – considerazioni che precedono, dunque, discendono le conclusioni cui è pervenuto il Collegio peritale che ha affermato, in via definitiva, come “le condotte censurabili sopra indicate hanno inciso in termini di
pag. 6/11 possibilità, non già di elevata probabilità (e il riferimento qui è inequivoco alla insussistenza delle condizioni per ragionare in termini di “maggiore probabilità
piuttosto che non” della morte del neonato come conseguenza della inadeguatezza delle cure, ndr) sul decesso del piccolo , Persona_1
determinando una perdita di chances di sopravvivenza stimabile in misura non
superiore al 30%”. L'indagine tecnica effettuata dunque, nella sua seconda versione – motivatamente correttiva delle meno argomentate e convincenti conclusioni raggiunte dalla prima consulenza in sede di ATP – ha chiaramente escluso la sussistenza del nesso causale invocato dagli appellanti, riconoscendo invece soltanto una, pur apprezzabile, perdita di chances di sopravvivenza. Ciò
ferma l'inadeguatezza del trattamento medico prestato, come ampiamente spiegato tanto nella consulenza di cui si tratta che nella sentenza di primo grado, che pertanto sul punto – peraltro non soggetto ad impugnazione – va certamente condivisa.
Maggiore attenzione merita invece il secondo motivo di appello. Sulla
possibilità o meno di ricomprendere anche il danno da perdita di chances nell'ambito di una domanda di risarcimento danni conseguente alla commissione di un fatto illecito, si fronteggiano invero due diversi orientamenti della Suprema Corte dei quali, quello più rigoroso – adottato anche dalla decisione impugnata – appare recentemente confermato da Cass., 25886/2022.
L'indirizzo più liberale invece (rappresentato da Cass., 12597/2017 e ancora pag. 7/11 prima da Cass., 7193/2015) sostiene in pratica che la perdita di chances costituirebbe una componente dell'unico diritto al risarcimento del danno insorto dall'illecito, di modo che sarebbe sufficiente, per il relativo riconoscimento, anche una domanda non finalizzata specificamente all'ottenimento del ristoro di tale specifica tipologia di danno, ma genericamente orientata alla richiesta del risarcimento di tutti i danni possibili conseguenti all'illecito. Ora, ritenendo questa Corte di dover aderire a tale ultimo orientamento, la domanda originariamente formulata dai ricorrenti,
siccome volta al risarcimento di tutti i danni non patrimoniali conseguenti al fatto contestato (seppur quantificati in ricorso con riferimento all'ipotesi della piena responsabilità per l'evento morte), può essere effettivamente ritenuta comprensiva anche della diversa tipologia di danno da perdita di chances,
peraltro accertata solo in giudizio all'esito di una complessa (e per certi versi anche contraddittoria) istruttoria.
Deve pertanto essere riconosciuto ai ricorrenti appellanti il danno da perdita di chances di sopravvivenza del piccolo , nella misura, Persona_1
quantificata anche equitativamente alla luce delle risultanze della CTU, del 25%
dell'intero.
Ai fini della liquidazione dello stesso, si applicheranno le più aggiornate tabelle
(2024) del Tribunale di Milano, con riferimento alla tabella per la liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del figlio (per i genitori) ovvero del pag. 8/11 nipote (per i nonni), limitatamente alla percentuale del 25% del risultato finale.
La somma così identificata dovrà intendersi comprensiva anche di interessi e rivalutazione alla data della emissione della presente sentenza, poiché
quantificata sulla base delle tabelle più aggiornate. E pertanto, quantificato in €
3.911,00= il “valore punto” della tabella per la liquidazione del danno in favore dei genitori, e considerati n. 64 punti (sulla base dell'età della vittima primaria,
dell'età della vittima secondaria, e sulla presenza di superstiti, all'epoca, nel nucleo familiare), il danno risarcibile in favore di ciascuno di essi genitori potrà
essere quantificato in complessivi € 62.576,00= (€ 250.304,00= x 25%). Quanto
invece ai nonni, quantificato in € 1.698,00= il “valore punto” della tabella, e considerati n. 42 punti per l'avo e n. 44 punti per entrambe le Controparte_1
ave e (sulla base dell'età della vittima Parte_3 Parte_4
primaria, dell'età della vittima secondaria, e sulla presenza di superstiti nel nucleo familiare), il danno risarcibile in favore dei predetti potrà essere quantificato in complessivi € 17.829,00= (€ 71.316,00= x 25%) per CP_1
ed € 18.678,00= (€ 74.712,00= x 25%) ciascuna per
[...] Parte_3
e .
[...] Parte_4
Non può invece essere accolta la domanda, ripresentata in appello, di risarcimento del danno jure proprio asseritamente subito dai genitori Parte_2
e perché allegato ma non provato.
[...] Parte_1
pag. 9/11 Quanto alle spese di lite, sia relative al procedimento per ATP che quelle di primo e secondo grado di merito, ivi comprese quelle per le consulenze espletate, esse debbono essere integralmente compensate tra le parti in considerazione non solo della riduzione del risarcimento riconosciuto rispetto a quello richiesto, ma anche e soprattutto della formulazione della domanda risarcitoria, risultata suscettibile di accoglimento solo all'esito di interpretazione peraltro neppure pacifica.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata, così provvede:
• Condanna l' n.q. di Gestione Liquidatoria della ex CP_4 [...]
a corrispondere a l'importo CP_3 Parte_1
omnicomprensivo di € 62.576,00=;
• Condanna l' n.q. di Gestione Liquidatoria della ex CP_4 [...]
a corrispondere a l'importo omnicomprensivo CP_3 Parte_2
di € 62.576,00=;
• Condanna l' n.q. di Gestione Liquidatoria della ex CP_4 [...]
a corrispondere a l'importo CP_3 Controparte_1
omnicomprensivo di € 17.829,00=;
pag. 10/11 • Condanna l' n.q. di Gestione Liquidatoria della ex CP_4 [...]
a corrispondere a l'importo omnicomprensivo di € CP_3 Parte_4
18.678,00=;
• Condanna l' n.q. di Gestione Liquidatoria della ex CP_4 [...]
a corrispondere a l'importo CP_3 Parte_3
omnicomprensivo di € 18.678,00=;
• Rigetta ogni ulteriore domanda risarcitoria;
• Compensa integralmente tra le parti le spese di lite di ogni fase e grado del presente processo, ivi comprese quelle di ATP e di CTU.
Così deciso in Ancona nella Camera di Consiglio del 18.03.2025.
Il Giudice Ausiliario Relatore Il Presidente
Rodolfo Giungi GianMichele Marcelli
pag. 11/11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Composta dai signori Magistrati:
GIANMICHELE MARCELLI Presidente
PIERGIORGIO PALESTINI Consigliere
RODOLFO GIUNGI G.A. Relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 923/2022 RGC promossa
DA
- , nato ad [...] il [...]; Parte_1
C.F.: C.F._1
- , nata a [...] il [...]; Parte_2
CF: ; C.F._2
entrambi residenti in [...];
, nato ad [...] il [...]; Controparte_1
CF: ; C.F._3 , nata a [...] il [...]; Parte_3
CF: ; C.F._4
entrambi residenti in [...];
, nata a [...] il [...] e residente i Folignano alla via Parte_4
Venezia n. 18;
CF: ; C.F._5
tutti rappresentati e difesi dall'avv. Paolo Corradetti del Foro di Ascoli Piceno
ed elettivamente domiciliati con questo in Ancona al viale della Vittoria n. 7,
presso lo studio dell'avv. Antonio Squillace;
NEI CONFRONTI DI
- n.q. di Gestione Controparte_2
Liquidatoria della ex in persona del legale rapp.te p.t., con CP_3
sede in Ancona alla via Cristoforo Colombo n. 106;
C.F.: ; P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Rosalinda Paolini del Foro di Ascoli Piceno, ed elettivamente con domiciliata presso il suo studio in Ascoli Piceno al C.so
Vittorio Emanuele n. 44/A;
(appellata)
pag. 2/11 AVVERSO l'ordinanza ex art. 702ter del Tribunale di Ascoli Piceno del
14.09.2022, resa in procedimento n. 1633/2019 RGC.
OGGETTO: Responsabilità medica.
CAUSA posta in decisione con provvedimento del giorno 16.10.2024.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: I procuratori delle parti hanno concluso come da rispettive note di trattazione scritta, autorizzate ex art. 83 D.L. 18/2020.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello dinanzi a questa Corte gli appellanti come sopra costituiti hanno impugnato la sentenza in epigrafe con la quale è stata rigettata la loro domanda risarcitoria conseguente al danno da colpa medica subito per effetto della morte, presso l'Ospedale di Ascoli Piceno, del piccolo
. Persona_1
Si è costituita nel grado l' quale Gestione Liquidatoria della ex CP_4
per resistere all'appello e chiedere la conferma della decisione CP_3
gravata.
La causa è stata trattenuta in decisione con provvedimento del 16.10.2024, con il quale sono stati concessi alle parti i termini a difesa ex art. 190 cpc.
Con l'atto di appello in esame gli appellanti impugnano la decisione di prime cure muovendo alla medesima una serie di critiche che come di seguito possono essere brevemente compendiate. Con un primo motivo di gravame,
pag. 3/11 innanzitutto, gli appellanti si dolgono del fatto che la decisione di primo grado non abbia riconosciuto sussistente il nesso di causalità tra la morte del piccolo e la condotta dei sanitari dell'Ospedale di Ascoli Piceno. Persona_1
Rammentata difatti la tardività della diagnosi della patologia da cui si mostrò
affetto il bambino, nonché l'inadeguato trattamento medico somministrato allo stesso (proprio per effetto della dedotta tardività), gli appellanti sottolineano che la prima consulenza tecnica – resa in sede di ATP – aveva ritenuto invece sussistente il nesso di causalità tra la morte del piccolo e la condotta negligente dei sanitari sostenendo che, secondo il criterio di imputazione della responsabilità tipico del diritto civile, qualora il trattamento medico somministrato al piccolo fosse stato tempestivo ed adeguato, sarebbe stato più
probabile che non che quest'ultimo sarebbe sopravvissuto. Anche la seconda consulenza tecnica comunque, eseguita nel corso del giudizio di primo grado,
non escluderebbe – secondo gli appellanti – il descritto nesso di causalità, di modo che avrebbe errato il Tribunale di Ascoli Piceno nel ritenerla insussistente.
Con un secondo motivo di censura, poi, gli appellanti criticano la decisione impugnata nella parte in cui essa ha escluso anche il diritto dei medesimi al risarcimento del danno da perdita di chances di sopravvivenza del bambino,
sul presupposto che tale tipo di danno non sarebbe esplicitamente stato richiesto in giudizio. Al contrario, deducono gli appellanti, anche tale tipo di pag. 4/11 danno dovrebbe ritenersi compreso nella domanda risarcitoria globale avanzata in conseguenza dell'unico illecito contestato.
Costituendosi in appello l' ha evidenziato le ragioni di rigetto CP_4
dell'impugnazione e di conferma della decisione gravata, non senza preliminarmente eccepire l'inammissibilità dei motivi di appello proposti, il primo per contrasto con la sostanziale accettazione da parte dei ricorrenti delle risultanze della perizia svolta nel giudizio di primo grado, ed il secondo perché
contenente domanda nuova rispetto a quelle proposte in primo grado.
Certamente infondato, sebbene non inammissibile, si presenta il primo motivo di appello. Lo stesso non può, innanzitutto, ritenersi inammissibile perché se è
ben vero che nel corso del processo di primo grado (specificamente nelle note conclusive) la difesa dei ricorrenti ha mostrato di condividere le conclusioni
(circa l'an della responsabilità) cui era pervenuta la consulenza tecnica in quella sede svolta, è tuttavia altrettanto vero che tale condivisione si è mostrata chiaramente limitata alla interpretazione di tali conclusioni nel senso della sussistenza di un vero e proprio nesso causale tra la condotta dei medici e la morte del piccolo, che è invero ciò che i medesimi ricorrenti continuano a sostenere in questa sede di appello. Ciò chiarito, la prospettazione degli appellanti non può però essere condivisa nel merito. La consulenza tecnica espletata nel corso del giudizio di merito di primo grado - che non solo si presenta maggiormente approfondita ed argomentata della precedente, ma pag. 5/11 mostra per di più di tenere in considerazione tutte le condizioni concrete che nella specie potevano condizionare l'esito anche di una condotta terapeutica tecnicamente ineccepibile, e sulla quale, pertanto, la Corte reputa di poter fondare la decisione – ha palesemente escluso, al contrario di quanto lamentato dagli appellanti, la sussistenza di un nesso causale (pur accertato secondo il criterio del “più probabile che non”) tra la morte del bambino e le cure prestate,
affermando invece che queste ultime, in quanto oggettivamente non adeguate,
hanno determinato, anche alla luce delle preesistenti condizioni del paziente,
soltanto una perdita di chanches di sopravvivenza nell'ordine del 20/30%. Nel
rispondere al quarto quesito postogli, difatti, il Collegio peritale evidenzia che,
ferma l'inadeguatezza del trattamento terapeutico (con particolare riferimento alla sua tempestività), vi erano tuttavia da tenere in considerazione “la gravità
del quadro clinico con presentazione precoce della sepsi neonatale e shock settico
rapidamente ingravescente”, come pure “le condizioni fisiche preesistenti, quali la
permaturità, l'ipertensione e il diabete gravidici” che hanno condizionato la risposta del neonato all'infezione e alle terapie messe in atto;
ciò fermo peraltro il fatto che anche “il trattamento più rispettoso delle linee guida consolidate permette in modo
incostante un risultato favorevole in caso di sepsi fulminante”. Dalle – motivate e condivisibili – considerazioni che precedono, dunque, discendono le conclusioni cui è pervenuto il Collegio peritale che ha affermato, in via definitiva, come “le condotte censurabili sopra indicate hanno inciso in termini di
pag. 6/11 possibilità, non già di elevata probabilità (e il riferimento qui è inequivoco alla insussistenza delle condizioni per ragionare in termini di “maggiore probabilità
piuttosto che non” della morte del neonato come conseguenza della inadeguatezza delle cure, ndr) sul decesso del piccolo , Persona_1
determinando una perdita di chances di sopravvivenza stimabile in misura non
superiore al 30%”. L'indagine tecnica effettuata dunque, nella sua seconda versione – motivatamente correttiva delle meno argomentate e convincenti conclusioni raggiunte dalla prima consulenza in sede di ATP – ha chiaramente escluso la sussistenza del nesso causale invocato dagli appellanti, riconoscendo invece soltanto una, pur apprezzabile, perdita di chances di sopravvivenza. Ciò
ferma l'inadeguatezza del trattamento medico prestato, come ampiamente spiegato tanto nella consulenza di cui si tratta che nella sentenza di primo grado, che pertanto sul punto – peraltro non soggetto ad impugnazione – va certamente condivisa.
Maggiore attenzione merita invece il secondo motivo di appello. Sulla
possibilità o meno di ricomprendere anche il danno da perdita di chances nell'ambito di una domanda di risarcimento danni conseguente alla commissione di un fatto illecito, si fronteggiano invero due diversi orientamenti della Suprema Corte dei quali, quello più rigoroso – adottato anche dalla decisione impugnata – appare recentemente confermato da Cass., 25886/2022.
L'indirizzo più liberale invece (rappresentato da Cass., 12597/2017 e ancora pag. 7/11 prima da Cass., 7193/2015) sostiene in pratica che la perdita di chances costituirebbe una componente dell'unico diritto al risarcimento del danno insorto dall'illecito, di modo che sarebbe sufficiente, per il relativo riconoscimento, anche una domanda non finalizzata specificamente all'ottenimento del ristoro di tale specifica tipologia di danno, ma genericamente orientata alla richiesta del risarcimento di tutti i danni possibili conseguenti all'illecito. Ora, ritenendo questa Corte di dover aderire a tale ultimo orientamento, la domanda originariamente formulata dai ricorrenti,
siccome volta al risarcimento di tutti i danni non patrimoniali conseguenti al fatto contestato (seppur quantificati in ricorso con riferimento all'ipotesi della piena responsabilità per l'evento morte), può essere effettivamente ritenuta comprensiva anche della diversa tipologia di danno da perdita di chances,
peraltro accertata solo in giudizio all'esito di una complessa (e per certi versi anche contraddittoria) istruttoria.
Deve pertanto essere riconosciuto ai ricorrenti appellanti il danno da perdita di chances di sopravvivenza del piccolo , nella misura, Persona_1
quantificata anche equitativamente alla luce delle risultanze della CTU, del 25%
dell'intero.
Ai fini della liquidazione dello stesso, si applicheranno le più aggiornate tabelle
(2024) del Tribunale di Milano, con riferimento alla tabella per la liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del figlio (per i genitori) ovvero del pag. 8/11 nipote (per i nonni), limitatamente alla percentuale del 25% del risultato finale.
La somma così identificata dovrà intendersi comprensiva anche di interessi e rivalutazione alla data della emissione della presente sentenza, poiché
quantificata sulla base delle tabelle più aggiornate. E pertanto, quantificato in €
3.911,00= il “valore punto” della tabella per la liquidazione del danno in favore dei genitori, e considerati n. 64 punti (sulla base dell'età della vittima primaria,
dell'età della vittima secondaria, e sulla presenza di superstiti, all'epoca, nel nucleo familiare), il danno risarcibile in favore di ciascuno di essi genitori potrà
essere quantificato in complessivi € 62.576,00= (€ 250.304,00= x 25%). Quanto
invece ai nonni, quantificato in € 1.698,00= il “valore punto” della tabella, e considerati n. 42 punti per l'avo e n. 44 punti per entrambe le Controparte_1
ave e (sulla base dell'età della vittima Parte_3 Parte_4
primaria, dell'età della vittima secondaria, e sulla presenza di superstiti nel nucleo familiare), il danno risarcibile in favore dei predetti potrà essere quantificato in complessivi € 17.829,00= (€ 71.316,00= x 25%) per CP_1
ed € 18.678,00= (€ 74.712,00= x 25%) ciascuna per
[...] Parte_3
e .
[...] Parte_4
Non può invece essere accolta la domanda, ripresentata in appello, di risarcimento del danno jure proprio asseritamente subito dai genitori Parte_2
e perché allegato ma non provato.
[...] Parte_1
pag. 9/11 Quanto alle spese di lite, sia relative al procedimento per ATP che quelle di primo e secondo grado di merito, ivi comprese quelle per le consulenze espletate, esse debbono essere integralmente compensate tra le parti in considerazione non solo della riduzione del risarcimento riconosciuto rispetto a quello richiesto, ma anche e soprattutto della formulazione della domanda risarcitoria, risultata suscettibile di accoglimento solo all'esito di interpretazione peraltro neppure pacifica.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata, così provvede:
• Condanna l' n.q. di Gestione Liquidatoria della ex CP_4 [...]
a corrispondere a l'importo CP_3 Parte_1
omnicomprensivo di € 62.576,00=;
• Condanna l' n.q. di Gestione Liquidatoria della ex CP_4 [...]
a corrispondere a l'importo omnicomprensivo CP_3 Parte_2
di € 62.576,00=;
• Condanna l' n.q. di Gestione Liquidatoria della ex CP_4 [...]
a corrispondere a l'importo CP_3 Controparte_1
omnicomprensivo di € 17.829,00=;
pag. 10/11 • Condanna l' n.q. di Gestione Liquidatoria della ex CP_4 [...]
a corrispondere a l'importo omnicomprensivo di € CP_3 Parte_4
18.678,00=;
• Condanna l' n.q. di Gestione Liquidatoria della ex CP_4 [...]
a corrispondere a l'importo CP_3 Parte_3
omnicomprensivo di € 18.678,00=;
• Rigetta ogni ulteriore domanda risarcitoria;
• Compensa integralmente tra le parti le spese di lite di ogni fase e grado del presente processo, ivi comprese quelle di ATP e di CTU.
Così deciso in Ancona nella Camera di Consiglio del 18.03.2025.
Il Giudice Ausiliario Relatore Il Presidente
Rodolfo Giungi GianMichele Marcelli
pag. 11/11