Articolo 21 della Legge 7 agosto 1982, n. 526
Articolo 20Articolo 22
Versione
12 agosto 1982
Art. 21.
E' autorizzata, per l'anno 1982, la spesa di 350.000 milioni di lire da iscrivere nello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia, da destinare per lire 347.500 milioni agli interventi e con le modalita' previsti dall' articolo 18, commi primo , secondo e terzo, della legge 30 marzo 1981, n. 119 , e per lire 2.500 milioni a spese e compensi per le attivita' di studi e ricerche come disciplinate dall' articolo 18, quarto comma, della legge 30 marzo 1981, n. 119 .
I contratti a trattativa privata relativi agli immobili e alle strutture possono essere stipulati oltre che con le modalita' previste dall' articolo 18, comma secondo, della legge 30 marzo 1981, n. 119 , in deroga anche alle norme di cui alle leggi 30 marzo 1981, n. 113, e 26 dicembre 1981, n. 784 .
Il Ministro di grazia e giustizia e' tenuto a presentare al Parlamento, entro il 30 settembre 1982, una relazione dettagliata sullo stato di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
Entrata in vigore il 12 agosto 1982