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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 16/06/2025, n. 2919 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2919 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
Terza Sezione Civile in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Edoardo DI CAPUA
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA depositata ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
nella causa civile iscritta al n. 22533/2022 R.G. promossa da:
in persona del suo legale rappresentante pro tempore Parte_1 signor rappresentata dall'Avv. Roberto GIACOBINA e dall'Avv. Giorgio Parte_2
GIACOBINA del Foro di Torino ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Torino alla Via
Casalis n.56, in forza di procura speciale in calce all'atto di citazione in opposizione;
-PARTE ATTRICE OPPONENTE-
contro
: in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante pro tempore OM. CP_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Rocco D'APRILE del Foro di Torino ed Controparte_2
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Torino alla Piazza Statuto n. 24, in forza di procura speciale in calce al ricorso per ingiunzione;
-PARTE CONVENUTA OPPOSTA-
avente per oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo;
pagina 1 di 19
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE
Per la parte attrice opponente (nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo del
25.11.2022):
“Voglia la On. Tribunale, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- previa concessione dei termini ex art. 183 cod. proc. civ.;
- revocare il decreto ingiuntivo opposto numero 7119/2022, in ogni caso dichiarare nullo e/o di nessun effetto tale decreto ingiuntivo, così assolvendo la esponente da ogni richiesta avversaria di pagamento.
- con vittoria di compenso e spese, con distrazione delle stesse a favore dell'esponente legale antistario, avendo il sottoscritto legale anticipato spese e non avendo percepito compensi di sorta”.
Per la parte convenuta opposta (nelle “note scritte” depositate in data 05.06.2025):
“1) nel merito, respingere, in quanto infondata, l'opposizione a decreto ingiuntivo e quindi confermare in toto il provvedimento opposto ed in ogni caso condannare l'opponente al pagamento a favore del convenuto dell'importo di Euro 5.440,00 oltre interessi ex D.Lgs. 231/2002 ed oltre alle spese;
2) in punto spese, condannare l'opponente al pagamento dei compensi delle spese tutte del presente giudizio;
3) in relazione all'art. 96 c.p.c., condannare l'opponente al risarcimento dei danni per lite temeraria, avendo l'opponente agito in giudizio con mala fede”.
pagina 2 di 19 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
1.1. Si premette che:
- ai sensi dell'art. 132, 2° comma, n. 4, c.p.c. (così come modificato dalla Legge n. 69/2009), la sentenza deve contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione” (e non più anche “la concisa esposizione dello svolgimento del processo”);
- ai sensi dell'art. 118, 1° comma, disp. attuaz., c.p.c. (così come modificato dalla Legge n. 69/2009), la
“motivazione della sentenza di cui all'art. 132, secondo comma, numero 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.”
Pertanto, con riguardo allo svolgimento del processo saranno richiamati unicamente gli eventi rilevanti ai fini della decisione.
1.2. Su ricorso depositato dalla in persona dell'amministratore unico e legale CP_1
rappresentante pro tempore OM. il Tribunale di Torino, con decreto n. Controparte_2
7119/2022 datato 04.10.2022, depositato in data 05.10.2022, ha ingiunto alla Parte_1
semplificata di pagare alla ricorrente la somma di Euro 5.440,00, oltre interessi come da
[...]
domanda, ed oltre alle spese della procedura monitoria e successive occorrende.
1.3. Con atto di citazione datato 16.11.2022 ritualmente notificato in data 18.11.2022, la
[...]
semplificata ha convenuto in giudizio la ricorrente, proponendo opposizione Parte_1
avverso il predetto decreto ingiuntivo chiedendo, nel merito, l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.
1.4. Si è costituita telematicamente la parte convenuta opposta, depositando comparsa di costituzione e risposta in data 27.03.2023, contestando le allegazioni e le domande di controparte e chiedendo, nel merito, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Respinta ogni contraria istanza, eccezione, domanda e deduzione, voglia l'Ill.mo Tribunale di Torino: Co 1) in via preliminare nel merito, il OM. , legale rappresentante pro tempore della CP_2
[...]
, dichiara di disconoscere formalmente il doc. 4 prodotto dalla controparte, negando Parte_3 sia il contenuto sia l'apposizione della sua sottoscrizione;
2) in via preliminare, dato atto che l'opposizione non è fondata su apprezzabile prova scritta e che
pagina 3 di 19 comunque sussistono idonei motivi, concedere immediatamente ai sensi dell'art. 648 c.p.c. la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
3) nel merito, respingere, in quanto infondata, l'opposizione a decreto ingiuntivo e quindi confermare in toto il provvedimento opposto ed in ogni caso condannare l'opponente al pagamento a favore del convenuto dell'importo di Euro 5.440,00 oltre interessi ex D.Lgs. 231/2002 ed oltre alle spese;
4) in punto spese, condannare l'opponente al pagamento dei compensi delle spese tutte del presente giudizio;
5) in relazione all'art. 96 c.p.c., condannare l'opponente al risarcimento dei danni per lite temeraria, avendo l'opponente agito in giudizio con mala fede – con riserva di ulteriormente argomentare sul punto nel prosieguo del giudizio ed alla luce del comportamento processuale avversario – rimettendosi sin d'ora alla piena discrezionalità del Giudicante quanto alla quantificazione della somma liquidata.”
1.5. Nel corso della prima udienza del 19.04.2023 la parte attrice opponente ha dichiarato di volersi avvalere della scrittura datata 16.10.2021 di cui al doc. n.4) disconosciuta tempestivamente da parte convenuta opposta e di cui ha chiesto la verificazione ex art. 216 c.p.c., opponendosi inoltre alla richiesta di provvisoria esecutorietà.
La parte convenuta opposta ha insistito per la concessione della provvisoria esecutorietà. Entrambe le parti hanno chiesto la concessione dei termini ex art. 183 comma 6 c.p.c..
1.6. A scioglimento della riserva precedentemente assunta il Giudice, con ordinanza del 24.04.2023,
- non ha concesso la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto,
- ha concesso i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c., rinviando all'udienza del 04.10.2023.
1.7. Nel corso della predetta udienza la parte attrice opponente ha chiesto la verificazione della scrittura privata e l'ammissione delle proprie istanze istruttorie in materia diretta e contraria, opponendosi a quelle avversarie.
La parte convenuta opposta si è opposta alla nomina della CTU circa la verificazione della scrittura privata in quanto palesemente apocrifa ed ha chiesto l'ammissione delle proprie istanze istruttorie opponendosi a quelle della controparte. Il Giudice si riservava.
1.8. Con ordinanza del 10.10.2023, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 04.10.2023 il
Giudice, ritenutane l'opportunità, ha disposto una CTU al fine di accertare l'autenticità o meno della pagina 4 di 19 scrittura privata datata 16.10.2021, nominando CTU la dott.ssa e fissando per la Persona_1 comparizione e il giuramento della stessa l'udienza del 15.11.2023.
1.9. Stante l'impossibilità di assumere l'incarico in qualità di CTU della Dott.ssa all'udienza Per_1 del 15.11.2023 il Giudice ha disposto la sostituzione della CTU nominando all'uopo la Dott.ssa e fissando per la comparizione e il giuramento della stessa l'udienza del 04.12.2023. Per_2
1.10. All'udienza del 15.01.2024 la CTU Dott.ssa ha prestato il proprio giuramento Persona_3 ed ha fissato l'inizio delle operazioni peritali alla data del 31.01.2024.
Il Giudice ha fissato il termine per la disamina della perizia all'udienza del 20.05.2024.
1.11. Nel corso della predetta udienza le parti hanno insistito per l'ammissione delle proprie istanze istruttorie opponendosi a quelle avversarie, il Giudice si è riservato.
1.12. A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 20.05.2024 il Giudice con ordinanza del
27.05.2024, ritenutane l'ammissibilità e la rilevanza, ha ammesso le prove testimoniali dedotte dalle parti ed ha fissato per la loro assunzione l'udienza del 05.09.2024.
1.13. Nel corso delle udienze del 27.05.2024 e del sono stati escussi i testi delle parti;
al termine dell'istruttoria il GOP ha rimesso il fascicolo al Giudice per fissare udienza di precisazione delle conclusioni.
1.14. Con ordinanza del 09.10.2024 il nuovo Giudice:
- ha disposto l'esperimento di un procedimento di mediazione ex art. 5 quater D.Lgs. n. 28/2010
(introdotto dal D.Lgs. n. 149/2022) e fissa udienza successiva dopo la scadenza del termine di cui all'art. 6 D.Lgs. n. 28/2010, invitando le parti:
➢ a prendere una precisa posizione conciliativa in sede di mediazione ed a dedicare il massimo impegno per assicurarne l'esito positivo;
➢ a produrre telematicamente copia della domanda di mediazione, delle comunicazioni e del/i verbale/i di incontro davanti al mediatore.
- ha disposto ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., che l'udienza successiva sia sostituita dal deposito di “note scritte”, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, se del caso tramite rinvio a quelle già formulate in atto già depositato pagina 5 di 19 - ha assegnato alle parti un termine perentorio fino al 20.02.2025 per il deposito delle suddette rispettive note scritte,
- ha riservato la pronuncia di ogni opportuno provvedimento entro trenta giorni dalla scadenza del predetto termine perentorio per il deposito delle note scritte.
1.15. Con ordinanza del 27.02.2025 il Giudice:
- ha invitato le parti a precisare le conclusioni;
- ha disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la sostituzione dell'udienza successiva di precisazione delle conclusioni e discussione orale della causa, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.;, dal deposito di
“note scritte”, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza;
- ha rilevato, infatti, che:
➢ secondo l'orientamento della Cassazione, meritevole di essere condiviso, è legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa in forma scritta, mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune per il deposito di note scritte, in quanto tale procedimento - in linea generale e salve le eccezioni normativamente previste - è idoneo a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui sia per legge consentita la trattazione della causa in forma scritta e anche, quindi, in relazione alla fase decisoria del giudizio di merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto, sulla rilevanza e sull'eventuale complessità della controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza in ordine alla validità dei provvedimenti decisori, non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili
(cfr. in tal senso: Cassazione civile, sez. III, 19/12/2022, n. 37137, che ha affermato tale principio con riguardo allo svolgimento dell'udienza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. mediante il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. h, D.L. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 27/2020);
➢ inoltre, l'art. 128, comma 1, ultima parte, c.p.c. aggiunto dal D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, prevede espressamente che nell'udienza pubblica il giudice “può altresì disporre la sostituzione dell'udienza ai sensi dell'articolo 127 -ter , salvo che una delle parti si opponga”;
➢ del resto, nel caso di specie, l'udienza non richiede la presenza di “soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice” e, inoltre, la presenza personale delle parti non “è prescritta dalla legge o disposta dal giudice” ;
➢ nel caso di specie, la discussione attraverso il deposito di note scritte appare particolarmente opportuna, al fine di consentire:
pagina 6 di 19 • in primo luogo, una più ampia e completa esposizione per iscritto delle rispettive difese finali, le quali non potrebbero trovare analogo spazio all'udienza fisica, per la difficoltà della relativa verbalizzazione nel limitato tempo a disposizione;
• in secondo luogo, un rinvio più breve rispetto ad un'eventuale udienza fisica (tenuto conto delle esigenze organizzative dell'ufficio);
- ha assegnato alle parti termine perentorio fino al 05.06.2025 per il deposito delle suddette rispettive
“note scritte”, avvertendo che il giorno di scadenza del predetto termine perentorio assegnato per il deposito delle note scritte di cui all'art 127 ter c.p.c. è considerato data di udienza a tutti gli effetti;
- ha riservato la pronuncia della Sentenza entro trenta giorni dalla scadenza del predetto termine perentorio per il deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 281-sexies, ultimo comma, c.p.c.
1.16. In data 28.05.2025 la parte attrice opponente ha depositato le proprie note scritte mediante dichiarando di “ottemperare all'invito formulato dal Signor Giudice con l'ordinanza 27 febbraio 2025 teso a rivalutare la proposta transattiva dalla controparte formulata e quindi, al solo ed esclusivo scopo di porre fine alla lite, senza nulla riconoscere e/o ammettere, dichiara di accettare tale proposta nei seguenti termini, così come avversariamente prospettati:
- euro 2.720,00 pari al 50% del capitale portato in decreto ingiuntivo –
euro 828,35 pari al 50% degli interessi
- euro 395,67 pari al 50% dei compensi e delle spese vive liquidate con il decreto ingiuntivo opposto, importo inclusivo di accessori di legge
- euro 1.615,08 pari al 40% dei compensi maturati per la fase di studio, introduttiva e istruttoria del contenzioso (importo inclusivo di accessori di legge)
- euro 1.625,03 a titolo di rimborso delle spese di CTU Con pagamenti rateali mensili da euro
1.000,00 ciascuno.
Ciò premesso chiede che il Signor Giudice, dato atto dell'accettazione della proposta avversaria da parte della B V, voglia revocare l'udienza già fissata per la precisazione delle conclusioni per il giorno
5 giugno 2025 e fissare nuova udienza di comparizione personale delle parti per la sottoscrizione di verbale di conciliazione”.
1.17. In data 05.06.2025 la parte convenuta opposta ha depositato le proprie “note scritte” precisando le conclusioni così come in epigrafe e non accettando, di fatto, l'accettazione tardiva della proposta transattiva da parte della Parte_1
pagina 7 di 19 1.18. In data 05.06.2025 la parte attrice in opposizione ha depositato ulteriori note scritte, discutendo la causa ma non precisando le conclusioni che, pertanto, devono intendersi riferite all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo.
1.19. La causa deve quindi ritenersi trattenuta in decisione dal 05.06.2025, data di scadenza assegnata per il deposito delle suddette rispettive “note scritte”.
2. Sul merito della presente causa.
2.1. Ciò chiarito, come si è detto, la parte attrice opponente ha chiesto, nel merito, di “revocare il decreto ingiuntivo opposto numero 7119/2022, in ogni caso dichiarare nullo e/o di nessun effetto tale decreto ingiuntivo, così assolvendo la esponente da ogni richiesta avversaria di pagamento.”
L'opposizione e la predetta domanda non risultano fondate e, quindi, devono essere rigettate, con integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto.
2.2. Invero, l'attuale parte convenuta opposta ha richiesto ed ottenuto il suddetto decreto ingiuntivo opposto deducendo:
- che la C.&P. ha eseguito su incarico ed in favore della emplificata Pt_1 Parte_1
lavori di manodopera per opere murarie e assistenza per impianti tecnologici presso il cantiere sito in
Candiolo alla Via Giosuè Carducci n. 11;
- che a saldo delle opere effettuate la parte convenuta opposta ha emesso la fattura n. 4 del 10.02.2022 per l'importo di euro 5.180,00;
- che la predetta fattura è stata prodotta in originale elettronico in formato .xml unitamente alla copia dell'estratto autentico notarile delle scritture contabili;
- che nonostante i numerosi solleciti la emplificata non ha mai provveduto Parte_1
al pagamento di quanto dovuto.
pagina 8 di 19 2.3. Si deve osservare che, secondo la tesi prevalente, tanto in dottrina quanto in giurisprudenza, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, risultando a carico del creditore opposto, avente in realtà veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione,
l'onere di provare l'esistenza del credito, ed a carico del debitore opponente, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione (cfr. in tal senso: Tribunale Napoli, sez. XI, 18 luglio 2019, n. 7305 in Redazione Giuffrè 2019; Tribunale
Milano, sez. VI, 08 luglio 2019, n. 6729; Tribunale Nola, sez. I, 20 maggio 2019, n. 1136 in Redazione
Giuffrè 2019; Tribunale Ivrea, 26 marzo 2019, n. 317; Tribunale Torino, sez. I, 20 dicembre 2018, in
Redazione Giuffrè 2019; Tribunale Prato sez. I, 21 dicembre 2017, n. 1033 in Redazione Giuffrè 2018;
Tribunale Nola sez. I, 21 agosto 2017, n. 1882 in Redazione Giuffrè, 2018; Tribunale Roma sez. XI, 04 luglio 2017, n. 13614 in Redazione Giuffrè 2017; Tribunale Teramo, 01 febbraio 2017, n. 71 in
Redazione Giuffrè 2017; Tribunale Grosseto, 22 aprile 2016, n. 335 in Redazione Giuffrè 2016; Corte appello Lecce sez. II, 27 gennaio 2016, n. 57 in Redazione Giuffrè 2016; Tribunale Modena sez. I, 14 gennaio 2016, n. 75 in Giurisprudenza locale - Modena 2016; Cass. civile, sez. II, 24 maggio 2010, n.
12622; Cass. civile, sez. lav., 13 luglio 2009, n. 16340; Cass. civile, sez. I, 31 maggio 2007 n. 12765;
Cass. civile, sez. I, 03 febbraio 2006, n. 2421; Cass. civile, sez. III, 24 novembre 2005, n. 24815; Cass. civile, sez. II, 30 luglio 2004, n. 14556; Cass. civile, sez. III, 17 novembre 2003, n. 17371; Cass. civile, sez. II, 4 aprile 2003, n. 5321; Cass. civile, sez. I, 27 giugno 2000, n. 8718; Cass. civile, sez. II, 29 gennaio 1999, n. 807; Cass. civile, sez. lav., 17 novembre 1997, n. 11417; Cass. civile, Sezioni Unite,
07 luglio 1993 n. 7448).
Peraltro, resta fermo il fondamentale orientamento seguito dalla Cassazione civile a Sezioni Unite 30 ottobre 2001 n. 13533 secondo cui “il creditore (e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto opposto), sia che agisca per l'adempimento, sia che agisca per la risoluzione
o per il risarcimento del danno, è tenuto a provare solo l'esistenza del titolo, ossia della fonte negoziale o legale del suo diritto (e, se previsto, del termine di scadenza), mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: è il debitore convenuto (e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo,
l'attore opponente) a dover fornire la prova estintiva del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. in tal senso: Cass., Sezioni Unite, 30 ottobre 2001 n. 13533, in Guida al dir. n.
45/2001 pag. 40; in senso conforme, con specifico riferimento al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo: cfr.: Tribunale Torino, sez. I, 20 dicembre 2018, in Redazione Giuffrè 2019; Tribunale
pagina 9 di 19 Salerno, 27 marzo 2015 n. 1439 in Redazione Giuffrè 2015; Tribunale Salerno sez. II, 31 ottobre 2014
n. 5151 in Redazione Giuffrè 2014; Tribunale Torino, Sent. 15 giugno 2007 n. 4134/07 in Il Foro
Padano 2007 n. 1, pag. 239).
Nel caso di specie, la parte convenuta opposta ha sufficientemente provato la sussistenza del titolo, fonte negoziale del diritto di credito fatto valere in via monitoria e nel presente giudizio, mentre la parte attrice opponente non ha adeguatamente dedotto e/o provato l'esistenza di alcun fatto estintivo, modificativo od impeditivo di tale diritto.
2.4. Invero, nel caso di specie risultano provate documentalmente e/o attraverso le escussioni testimoniali le seguenti circostanze dedotte dalla parte convenuta opposta:
- La ha provveduto su incarico della società debitrice ad effettuare dei lavori edili presso CP_1
il Cantiere di Candiolo, Via Carducci 10, dal 17.05.2021 al 02.07.2021 ed il ruolo di direttore dei lavori
è stato ricoperto dall' Ing. . Controparte_3
Tale circostanza, dedotta dalla parte convenuta opposta al capo 1 della seconda memoria ex art. 183
c.p.c. è stata confermata dal teste Sig. , il quale ha dichiarato: “vero che ho svolto Controparte_3
l'incarico di direttore lavori in quel cantiere ma se non erro da marzo 2021 a circa aprile 2022”.
- Il subappalto delle opere è stato conferito alla dall'appaltatore e general Parte_1
C si è occupata di ciò su incarico della CP_4Controparte_1 CP_1 Parte_1
oltreché delle lavorazioni di trasporto di rifiuti misti, fornitura di teloni, delle demolizioni
[...] murarie, delle assistenze murali agli impianti e della posa dell'isolante sul tetto di tre villette.
Tale circostanza, dedotta dalla parte convenuta opposta al capo n. 2 e n. 3 della seconda memoria ex art. 183 c.p.c. è stata confermata dal teste sig. , il quale ha dichiarato: “confermo che Controparte_3 la aveva avuto l'incarico per i lavori edili da parte della committenza per il tramite di Parte_1
. Posso dirlo perché ho predisposto io la notifica preliminare. Capo 3 vero confermo che le CP_4 opere indicate in tale capo sono state subappaltate da alla . CP_4 Parte_1
- Le opere indicate all'interno della fattura n. 4 del 10.02.2022 di Euro 5.180,00 posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo sono state eseguite dalla CP_1
Tale circostanza è stata confermata:
• dal teste il quale sul capo n. 7 della seconda memoria ex art. 183 c.p.c. della Testimone_1
parte convenuta opposta ha riferito: “7) vero confermo il capo, ho svolto sia demolizioni che assistenza muraria agli impianti che posa dell'isolante sul tetto delle tre ville”;
• dal teste il quale, sul capo n. 7 della seconda memoria ex art. 183 c.p.c. della parte Tes_2
convenuta opposta, ha riferito: “7) vero confermo il capo, ho svolto demolizioni di muri,
pagina 10 di 19 assistenza muraria agli impianti, cartongessi, posa dell'isolante sul tetto delle tre ville”;
• dal teste il quale, sentito sui capi n. 5 e n. 8 della seconda memoria ex art. Controparte_3
183 c.p.c. della parte convenuta opposta, ha riferito: “5) posso affermare con certezza che all'inizio del cantiere gli operai erano della C&P per le prime demolizioni impiantistiche. Sulle prime tre ville hanno lavorato anche operai della C&P che già conoscevo sia sull'esecuzione dei fori dei kers che per l'isolamento della copertura”; “8) all'inizio gli operai per le assistenze murarie erano due della C&P ( un ragazzo rumeno ed altro di cui non ricordo il Per_4
nome) poi per le forometrie gli operai erano due della C&P (lo stesso ed altro di cui Per_4 non ricordo il nome) poi per l'isolamento del tetto gli operai erano almeno due della C&P (
e forse ed altri operai della Quest'ultima ha fatto solo Persona_5 Per_4 Parte_1
l'isolamento ed il montaggio velux. Quando serviva il supporto di un terzo operaio per le demolizioni poteva succedere che intervenisse qualche operaio presente in cantiere della
[...]
Per demolizioni si intende la creazione dei passaggi per gli impianti non Parte_1 demolizioni vere e proprie”.
- Prima di emettere la fattura a saldo dei lavori la ha atteso la chiusura del cantiere e la CP_1
conferma di disponibilità e possibilità di pagamento da parte della società debitrice (cfr. doc. n. 6 della parte attrice opponente).
- Trascorsi dieci giorni dalla trasmissione della diffida legale dell'Avv. ZAMBONI, in data 21.02.2022
(cfr. doc. n. 3 della parte attrice opponente), la società debitrice ha provveduto al pagamento della fattura n. 17 del 23.06.2021 di Euro 1.215,12 (cfr. doc. n. 2 della parte attrice opponente), senza contestare il credito portato dalla fattura n. 4 del 10.02.2022 di Euro 5.180,00 ed anzi, riconoscendo il credito, la nella persona del Sig. in data Parte_1 Persona_6
21.02.2022, ha trasmesso alla – nella persona del OM. – la contabile di CP_1 CP_2
bonifico via messaggio WhatsApp (cfr. doc. n.13 della parte convenuta opposta).
- In data 08.04.2022, successivamente alla trasmissione della diffida legale dell'11.02.2022 (cfr. doc.
n.11 e doc. n. 12 della parte convenuta opposta) il Sig. ha scritto al OM. Parte_2
: “Lunedì mattina ti faccio un pagamento di 1000 euro di più non riesco al momento”, CP_2 riconoscendo quindi l'ulteriore credito vantato dalla C.&P. (cfr. doc. n. 13 della parte convenuta Pt_1
opposta);
- Il Sig. , contrariamente a quanto testualmente affermato dalla Parte_2 Parte_1 all'interno della prima memoria ex art. 183 c.p.c. (“Il signor (Nino) non
[...] Per_6 Parte_2 fa parte della per cui qualsiasi cosa abbia fatto o detto costui non è ascrivibile alla società ) Pt_1 Pt_1
era amministratore di fatto della società attrice in opposizione.
pagina 11 di 19 Tale circostanza, è stata confermata dallo stesso Sig. in quale, interrogato sui capi n. 1 Parte_2
e n.
9. della seconda memoria ex art. 183 c.p.c. della parte attrice opponente ha riferito: “1) vero confermo il capo posso dirlo perché ero responsabile di cantiere per la . “9) “vero Parte_1
confermo che io presso quel cantiere ero responsabile della commessa per ed unico Parte_1 interlocutore con potere decisionale”.
Analogamente, anche il teste , sentito sul capo n. 9 della seconda memoria ex art. 183 Controparte_3
c.p.c. ha risposto come segue: “io mi sono interfacciato sempre e solo con lui (Il sig. ) Parte_2 che era il mio riferimento per la parte edile”.
2.5. La parte attrice opponente si è limitata ad eccepire:
- che la nel corso dell'estate dell'anno 2021 ha eseguito presso il cantiere di Candiolo, su CP_1
incarico della semplificata il montaggio di n.4 velux, ricevendo per il Parte_1 pagamento di tali ultimi lavori Euro 1.000,00 in contanti e l'impegno della stessa Parte_1
di provvedere al pagamento in via diretta delle maestranze fornite dalla tanto che
[...] CP_1 quest'ultima ha rilasciato una dichiarazione di ricevuta a saldo, come risultante dal documento n. 4 allegato all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
- che le maestranze sono state pagate dalla semplificata, come risultante Controparte_5 dal documento n. 5 allegato all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
- che la fattura con cui viene richiesto il pagamento da parte della è ingiustificata, avendo CP_1
la stessa ricevuto quanto di sua spettanza e, in ogni caso, si tratta di fattura genericamente emessa, senza alcuna specifica e/o giustificazione di lavorazioni effettuate;
- che l'opposizione è fondata su prova scritta, nella fattispecie la dichiarazione da parte della CP_1
di avvenuto saldo dei lavori eseguiti dalla
[...] Parte_1
- che il Sig. , “non fa parte della per cui qualsiasi cosa abbia fatto o detto costui Parte_2 Pt_1 non è ascrivibile alla società . Pt_1
Le suddette eccezioni non risultano fondate.
Invero, occorre evidenziare quanto segue:
- il citato documento n. 4 prodotto dalla parte attrice opponente è stato formalmente disconosciuto dalla parte convenuta opposta con la comparsa di costituzione del 27.03.2023 e, a seguito della dichiarazione della di volersene in ogni caso valere e di reiterazione Parte_1
della richiesta di verificazione ex art. 216 c.p.c., è stata disposta dal Giudice una CTU grafologica al fine di verificarne l'autenticità;
- il documento n. 4, infatti, stante le dichiarazioni della parte attrice, avrebbe rappresentato la pagina 12 di 19 dichiarazione di ricevuta a saldo mediante la quale il Sig. legale Controparte_2 rappresentante della avrebbe dichiarato di “non aver più nulla pretendere in CP_1 riferimento al cantiere di Candiolo via Carducci”;
- a seguito dell'esperimento della CTU la Dott.ssa ha accertato che “alla luce Persona_3 delle risultanze emerse dallo studio svolto, è possibile rispondere al quesito posto dall'Ill.mo
Giudice dr.ssa VIGONE come segue con il grado di altissima probabilità: La firma apposta in calce alla scrittura privata 16/10/2021 redatta tra la società BV Costruzioni Srls e il sig. CP_2
, non è stata apposta dal sig. ma da altra mano in tentativo di
[...] CP_2 riproduzione di forme note;
la stessa è pertanto da ritenersi APOCRIFA”;
- analogamente, anche il documento n. 5 prodotto dalla parte attrice opponente e contenente la dichiarazione del sig. di aver ricevuto dalla l'importo Testimone_3 Parte_1
di euro 6.000,00 a fronte di lavori eseguiti nel cantiere di Candiolo in accordo con la ditta CP_1
è stato tempestivamente disconosciuto dal presunto autore.
[...]
- nel corso dell'udienza del 02.10.2024 il teste interrogato sul capo n. 5 della Testimone_3
memoria ex art. 183 n.2 c.p.c. della parte attrice opponente, ha dichiarato: “5) Non è vero che ho preso dei soldi da per tale lavoro e non ho rilasciato nessuna dichiarazione in tal Parte_2 senso… nulla so dei 6.000,00 euro”; contestualmente al teste è stato mostrato il doc. n. 5 della parte attrice opponente ed il Sig. a dichiarato di non aver mai scritto né sottoscritto tale Tes_3
dichiarazione, disconoscendola;
- il ruolo di rilievo e con poteri decisionali ricoperto dal Sig. è stato Persona_6
confermato dallo stesso Sig. in quale, interrogato sui capi n. 1 e n.
9. della Parte_2 seconda memoria ex art. 183 c.p.c. della parte attrice opponente ha riferito: “1) vero confermo il capo posso dirlo perché ero responsabile di cantiere per la ; “9) vero Parte_1
confermo che io presso quel cantiere ero responsabile della commessa per ed unico Parte_1 interlocutore con potere decisionale”; analogamente, anche il teste , sentito sul Controparte_3
capo n. 9 della seconda memoria ex art. 183 c.p.c. della parte convenuta opposta ha risposto come segue: “io mi sono interfacciato sempre e solo con lui (Il sig. che era il mio Parte_2 riferimento per la parte edile”.
2.6. La parte convenuta opposta ha quindi sufficientemente provato la sussistenza del titolo, fonte negoziale del diritto di credito fatto valere in via monitoria e nel presente giudizio, mentre, come si è detto, la parte attrice opponente non ha adeguatamente dedotto e/o provato l'esistenza di alcun fatto estintivo, modificativo od impeditivo di tale diritto.
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2.7. In conclusione, l'opposizione e le domande ed eccezioni proposte dalla parte attrice opponente devono essere rigettate ed il decreto ingiuntivo opposto integralmente confermato.
Ai sensi dell'art. 653, 1° comma, c.p.c., se l'opposizione è rigettata con sentenza (passata in giudicato o) provvisoriamente esecutiva “il decreto, che non ne sia già munito, acquista efficacia esecutiva.”
Con la presente Sentenza deve quindi disporsi l'esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, tenuto anche conto di quanto previsto dal 1° comma dell'art. 654 c.p.c.
2.8. Le ulteriori questioni proposte dalle parti devono ritenersi superate, tenuto anche conto che, secondo il costante insegnamento della Cassazione, per assolvere l'obbligo motivazionale conforme al disposto dell'art. 132 n. 4 c.p.c., il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali e a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali è fondato il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutte le altre ricostruzioni, gli altri rilievi e le circostanze che, sebbene non siano menzionati specificamente, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, dovendosi ritenere, diversamente, che la motivazione non possa qualificarsi come succinta nel senso voluto dall'articolo 118 delle disposizioni di attuazione c.p.c.; è sufficiente, cioè, il riferimento alle ragioni in fatto e in diritto ritenute idonee a giustificare la soluzione adottata;
con specifico riguardo all'accertamento del fatto, dunque, affinché sia rispettata la prescrizione desumibile dal combinato disposto dell'art. 132 n. 4 e degli artt. 115 e 116 c.p.c., non si richiede al giudice del merito di dar conto dell'esito dell'avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione 'logica' ed
'adeguata' dell'adottata decisione evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla ovvero la carenza di esse (sul punto, possono richiamarsi le seguenti pronunce: Cass. civile sez. III, 24 marzo 2016, n. 5882; Cass. civile sez. II, 16 dicembre 2015, n. 25289; Cass. civile sez. VI, 10 febbraio 2015 n. 2498; Cass. civile sez. VI, 02 dicembre 2014 n. 25509; Cass. civile, sez. VI, 17 maggio 2013, n. 12123; Cass. civile, sez. I, 15 maggio 2013, n. 11699; Cass. civile, sez. I, sentenza 11 luglio 2012, n. 11645; Cass. civile, sez. I, 28 maggio 2012, n. 8451; Cass. civile, sez. II, 20 febbraio
2012, n. 2412; Cass. civile, 24 novembre 2011, n. 24843; Cass. civile, sez. III, 27 settembre 2011, n.
19748; Cass. civile, sez. I, 15 aprile 2011, n. 8767; Cass. civile, sez. II, 12 aprile 2011, n. 8294; Cass. civile, sez. III, 28 ottobre 2009, n. 22801; Cass. civile, sez. III, 10 marzo 2009, n. 5762; Cass. civile, sez. III, 27 luglio 2006, n. 17145).
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3. Sulle spese processuali del presente giudizio di opposizione.
3.1. In virtù del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., la parte attrice opponente dev'essere dichiarata tenuta e condannata a rimborsare alla parte convenuta opposta le spese processuali del presente giudizio, in conformità del Regolamento adottato con il D.M. 10 marzo 2014
n. 55 (come modificato dal D.M. 13 agosto 2022 n. 147).
3.2. Precisamente, tenuto conto dei parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale previsti dall'art. 4, comma 1, del citato D.M. 10 marzo 2014 n. 55 (e, in particolare, delle caratteristiche E del pregio dell'attività prestata, della natura, del valore dell'affare, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate), nonché di quanto previsto dall'art. 4, comma 1 bis, del citato D.M. 10 marzo 2014 n. 55, come modificato dal
D.M. 13 agosto 2022 n. 147 (ai sensi del quale “Il compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1 è ulteriormente aumentato fino al 30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione
o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto”),
i compensi vengono liquidati sulla base della Tabella 2) allegata al predetto Regolamento, secondo i seguenti valori di liquidazione previsti nello scaglione “da Euro 5.200,01 ad Euro 26.000,00”
Euro 919,00 per la fase di studio della controversia;
Euro 777,00 per la fase introduttiva del giudizio;
Euro 1.680,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione;
Euro 1.701,00 per la fase decisionale;
Euro 1.523,10 per la maggiorazione del 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1 bis, del c D.M. 10 marzo
2014 n. 55, come modificato dal D.M. 13 agosto 2022 n. 147, per un totale di Euro 6.600,10.
Si deve anche richiamare l'art. 20, comma 1 bis, del D.M. 10 marzo 2014 n. 55, ai sensi del quale: “
1- bis. L'attività svolta dall'avvocato nel procedimento di mediazione e nella procedura di negoziazione assistita è liquidata in base ai parametri numerici di cui alla allegata tabella. Nel caso in cui il procedimento di mediazione o la procedura di negoziazione assistita si concludano con un accordo tra le parti, fermo il compenso per la fase di conciliazione, i compensi per le fasi dell'attivazione e di negoziazione sono aumentati del 30 per cento.”
Pertanto, i compensi per tale attività vengono liquidati sulla base della Tabella 25-bis) allegata al pagina 15 di 19 predetto Regolamento, secondo i seguenti valori di liquidazione previsti nello scaglione “da Euro
5.200,01 ad Euro 26.000,00”: Euro 441,00 per la fase dell'attivazione.
Il totale dei compensi ammonta quindi ad Euro 7.041,10, oltre alle spese documentate, al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge.
3.3. Per le stesse ragioni, le spese della CTU, già liquidate dal Giudice Istruttore con separato Decreto del 15.10.2024, devono essere poste a carico della parte attrice opponente.
4.1 Sulla domanda di risarcimento danni per responsabilità aggravata proposta dalla parte convenuta opposta, ex art. 96 c.p.c..
4.1. Come si è detto, la parte convenuta opposta ha chiesto la condanna di controparte al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
La domanda risulta fondata e meritevole di accoglimento.
4.2.Invero, nel caso di specie si ravvisano, innanzitutto, i presupposti previsti dal primo comma dell'art. 96 c.p.c., ai sensi del quale:
“Se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell'altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche d'ufficio, nella sentenza.”
La parte attrice opponente soccombente, infatti, risulta aver agito in giudizio, se non con mala fede, quanto meno con colpa grave, tenuto conto che, come si è detto, i documenti n. 4 e 5 della parte attrice opponente posti a fondamento dell'opposizione a decreto ingiuntivo sono stati disconosciuti dal soggetto dal quale asseritamente provenivano e sono risultati apocrifi (il doc. 4 dalla esperita perizia grafologica), così risultando la domanda palesemente infondata.
Inoltre, deve osservarsi che, secondo l'orientamento della Cassazione a Sezioni Unite, meritevole di essere condiviso, il risarcimento del danno per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. può essere liquidato anche in via equitativa, potendo il Giudice fare riferimento a nozioni di comune esperienza, tra cui il pregiudizio che la controparte subisce per il solo fatto di essere stata costretta a contrastare pagina 16 di 19 un'ingiustificata iniziativa dell'avversario, non compensata, sul piano strettamente economico, dal rimborso delle spese e degli onorari del procedimento stesso, liquidabili secondo tariffe che non concernono il rapporto tra parte e cliente (cfr. Cass. civile, Sezioni Unite, 24 febbraio 2000, n. 16; cfr. anche Cass. civile, Sez. III, 17 agosto 2011 n. 17485).
Nel caso di specie, la parte convenuta opposta ha subito un pregiudizio per essere stata costretta a contrastare un'ingiustificata iniziativa della controparte, non sufficientemente compensata, sul piano strettamente economico, dal rimborso dei compensi e delle spese del presente giudizio.
4.3.Inoltre, tenuto conto di tutti i rilievi svolti nei paragrafi precedenti, si ravvisa anche l'opportunità di applicare il disposto del terzo comma dell'art. 96 c.p.c., introdotto dalla Legge n. 69/2009, ai sensi del quale:
“In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata”.
Come già chiarito in giurisprudenza, “la pronuncia ex art. 96 comma 3 c.p.c. non richiede la preventiva instaurazione del contraddittorio ex art. 101 c.p.c., essendo posterius e non prius logico della decisione di merito;
può essere resa in tutti i procedimenti in cui vengono regolate le spese di lite, ed anche nei confronti del terzo chiamato o del terzo intervenuto;
introduce nell'ordinamento una forma di danno punitivo per scoraggiare l'abuso del processo e preservare la funzionalità del sistema giustizia deflazionando il contenzioso ingiustificato, ciò che esclude la necessità di un danno di controparte, pur se la condanna è prevista a favore della parte e non dello Stato;
presuppone il requisito della malafede o della colpa grave, come nel caso dell'art. 96, comma 1, c.p.c.; è teoricamente possibile la coesistenza di una pronuncia di condanna ai sensi dell'art. 96 commi 1 e 3
c.p.c.” (cfr. in tal senso: Tribunale Reggio Emilia, 25 settembre 2012, n. 1569 in Redazione Giuffrè
2012).
Anche secondo l'orientamento della Cassazione, “la condanna al pagamento della somma equitativamente determinata, ai sensi del comma 3 dell'art. 96 c.p.c., aggiunto dalla l. 18 giugno 2009
n. 69, presuppone l'accertamento della mala fede o colpa grave della parte soccombente, non solo perché la relativa previsione è inserita nella disciplina della responsabilità aggravata, ma anche perché agire in giudizio per far valere una pretesa che si rivela infondata non è condotta di per sé rimproverabile.” (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. VI, 30 novembre 2012, n. 21570 in Giust. civ.
Mass. 2012, 11, 1364).
Sulla norma si sono pronunciate anche le Sezioni Unite della Suprema Corte, affermando quanto pagina 17 di 19 segue: “La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della 'potestas agendi' con un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte. Ne consegue che la condanna, al pagamento della somma equitativamente determinata, non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, essendo tuttavia necessario l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede
(consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza), venendo in considerazione, a titolo esemplificativo, la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame ovvero la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione (nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di appello, che aveva escluso la condanna, nonostante l'artificiosa evocazione in giudizio di una parte, peraltro senza proporre domanda contro di essa, finalizzata a 'bloccare' le azioni promosse all'estero, in quanto la pretestuosità sarebbe dovuta essere eccepita dalla stessa parte invece rimasta contumace)” (cfr. in tal senso: Cass. civile, Sezioni Unite, 13 settembre 2018, n. 22405 in Giust. civ. Mass. 2018).
La Cassazione ha poi chiarito che “in tema di responsabilità aggravata, il comma 3 dell'art. 96 c.p.c., aggiunto dalla L. 18 giugno 2009 n. 69, disponendo che il soccombente può essere condannato a pagare alla controparte una “somma equitativamente determinata”, non fissa alcun limite quantitativo, né massimo, né minimo, al contrario del comma 4 dell'art. 385 c.p.c., che, prima dell'abrogazione ad opera della medesima legge, stabiliva, per il giudizio di cassazione, il limite massimo del doppio dei massimi tariffari;
pertanto, la determinazione giudiziale deve solo osservare il criterio equitativo, potendo essere calibrata anche sull'importo delle spese processuali o su un loro multiplo, con l'unico limite della ragionevolezza” (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. VI, 30 novembre
2012, n. 21570 in Giust. civ. Mass. 2012, 11, 1364: nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha respinto il ricorso avverso la decisione di merito, che aveva condannato il soccombente a pagare una somma non irragionevole in termini assoluti e pari al triplo di quanto liquidato per diritti e onorari).
4.4.Pertanto, tenuto conto dei rilievi che precedono, la parte attrice opponente dev'essere dichiarata tenuta e condannata al risarcimento del danno in favore di controparte per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., che si ritiene equo liquidare nella somma di Euro 3.500,00.
pagina 18 di 19
P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI TORINO, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando, nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo iscritta al n. 22533/2022 R.G. promossa dalla Parte_1
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore signor
[...] Parte_2
(parte attrice opponente) contro la C.&P. in persona dell'amministratore unico e legale Pt_1
rappresentante pro tempore OM. (parte convenuta opposta), nel contraddittorio Controparte_2
delle parti:
1) Rigetta l'opposizione e tutte le domande ed eccezioni proposte dalla parte attrice opponente
[...]
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo opposto del Tribunale di Torino n. 7119/2022, datato 04.10.2022, depositato in data
05.10.2022, che conferma integralmente.
Dispone l'esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, ai sensi degli artt. 653, 1° comma, e 654, 1° comma, c.p.c.
2) Dichiara tenuta e condanna la parte attrice opponente Parte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., a rimborsare alla parte convenuta opposta le spese del presente giudizio di opposizione, liquidate in complessivi Euro
7.041,10 per compensi ed in Euro 15,20 per spese documentate (spese di notifica intimazione testi), oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge, nonché le spese di registrazione della presente sentenza e successive occorrende.
3) Dichiara tenuta e condanna la parte attrice opponente Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere in favore della parte convenuta opposta la somma di Euro 3.500,00, a titolo di risarcimento danni per responsabilità CP_1
aggravata ex art. 96, commi 1 e 3, c.p.c.
4) Pone le spese di CTU, già liquidate dal Giudice Istruttore con separato Decreto, a carico della parte attrice opponente in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore.
Così deciso in Torino, in data 16 giugno 2025.
IL GIUDICE
Dott. Edoardo DI CAPUA
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
Terza Sezione Civile in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Edoardo DI CAPUA
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA depositata ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
nella causa civile iscritta al n. 22533/2022 R.G. promossa da:
in persona del suo legale rappresentante pro tempore Parte_1 signor rappresentata dall'Avv. Roberto GIACOBINA e dall'Avv. Giorgio Parte_2
GIACOBINA del Foro di Torino ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Torino alla Via
Casalis n.56, in forza di procura speciale in calce all'atto di citazione in opposizione;
-PARTE ATTRICE OPPONENTE-
contro
: in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante pro tempore OM. CP_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Rocco D'APRILE del Foro di Torino ed Controparte_2
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Torino alla Piazza Statuto n. 24, in forza di procura speciale in calce al ricorso per ingiunzione;
-PARTE CONVENUTA OPPOSTA-
avente per oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo;
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CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE
Per la parte attrice opponente (nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo del
25.11.2022):
“Voglia la On. Tribunale, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- previa concessione dei termini ex art. 183 cod. proc. civ.;
- revocare il decreto ingiuntivo opposto numero 7119/2022, in ogni caso dichiarare nullo e/o di nessun effetto tale decreto ingiuntivo, così assolvendo la esponente da ogni richiesta avversaria di pagamento.
- con vittoria di compenso e spese, con distrazione delle stesse a favore dell'esponente legale antistario, avendo il sottoscritto legale anticipato spese e non avendo percepito compensi di sorta”.
Per la parte convenuta opposta (nelle “note scritte” depositate in data 05.06.2025):
“1) nel merito, respingere, in quanto infondata, l'opposizione a decreto ingiuntivo e quindi confermare in toto il provvedimento opposto ed in ogni caso condannare l'opponente al pagamento a favore del convenuto dell'importo di Euro 5.440,00 oltre interessi ex D.Lgs. 231/2002 ed oltre alle spese;
2) in punto spese, condannare l'opponente al pagamento dei compensi delle spese tutte del presente giudizio;
3) in relazione all'art. 96 c.p.c., condannare l'opponente al risarcimento dei danni per lite temeraria, avendo l'opponente agito in giudizio con mala fede”.
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1. Premessa.
1.1. Si premette che:
- ai sensi dell'art. 132, 2° comma, n. 4, c.p.c. (così come modificato dalla Legge n. 69/2009), la sentenza deve contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione” (e non più anche “la concisa esposizione dello svolgimento del processo”);
- ai sensi dell'art. 118, 1° comma, disp. attuaz., c.p.c. (così come modificato dalla Legge n. 69/2009), la
“motivazione della sentenza di cui all'art. 132, secondo comma, numero 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.”
Pertanto, con riguardo allo svolgimento del processo saranno richiamati unicamente gli eventi rilevanti ai fini della decisione.
1.2. Su ricorso depositato dalla in persona dell'amministratore unico e legale CP_1
rappresentante pro tempore OM. il Tribunale di Torino, con decreto n. Controparte_2
7119/2022 datato 04.10.2022, depositato in data 05.10.2022, ha ingiunto alla Parte_1
semplificata di pagare alla ricorrente la somma di Euro 5.440,00, oltre interessi come da
[...]
domanda, ed oltre alle spese della procedura monitoria e successive occorrende.
1.3. Con atto di citazione datato 16.11.2022 ritualmente notificato in data 18.11.2022, la
[...]
semplificata ha convenuto in giudizio la ricorrente, proponendo opposizione Parte_1
avverso il predetto decreto ingiuntivo chiedendo, nel merito, l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.
1.4. Si è costituita telematicamente la parte convenuta opposta, depositando comparsa di costituzione e risposta in data 27.03.2023, contestando le allegazioni e le domande di controparte e chiedendo, nel merito, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Respinta ogni contraria istanza, eccezione, domanda e deduzione, voglia l'Ill.mo Tribunale di Torino: Co 1) in via preliminare nel merito, il OM. , legale rappresentante pro tempore della CP_2
[...]
, dichiara di disconoscere formalmente il doc. 4 prodotto dalla controparte, negando Parte_3 sia il contenuto sia l'apposizione della sua sottoscrizione;
2) in via preliminare, dato atto che l'opposizione non è fondata su apprezzabile prova scritta e che
pagina 3 di 19 comunque sussistono idonei motivi, concedere immediatamente ai sensi dell'art. 648 c.p.c. la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
3) nel merito, respingere, in quanto infondata, l'opposizione a decreto ingiuntivo e quindi confermare in toto il provvedimento opposto ed in ogni caso condannare l'opponente al pagamento a favore del convenuto dell'importo di Euro 5.440,00 oltre interessi ex D.Lgs. 231/2002 ed oltre alle spese;
4) in punto spese, condannare l'opponente al pagamento dei compensi delle spese tutte del presente giudizio;
5) in relazione all'art. 96 c.p.c., condannare l'opponente al risarcimento dei danni per lite temeraria, avendo l'opponente agito in giudizio con mala fede – con riserva di ulteriormente argomentare sul punto nel prosieguo del giudizio ed alla luce del comportamento processuale avversario – rimettendosi sin d'ora alla piena discrezionalità del Giudicante quanto alla quantificazione della somma liquidata.”
1.5. Nel corso della prima udienza del 19.04.2023 la parte attrice opponente ha dichiarato di volersi avvalere della scrittura datata 16.10.2021 di cui al doc. n.4) disconosciuta tempestivamente da parte convenuta opposta e di cui ha chiesto la verificazione ex art. 216 c.p.c., opponendosi inoltre alla richiesta di provvisoria esecutorietà.
La parte convenuta opposta ha insistito per la concessione della provvisoria esecutorietà. Entrambe le parti hanno chiesto la concessione dei termini ex art. 183 comma 6 c.p.c..
1.6. A scioglimento della riserva precedentemente assunta il Giudice, con ordinanza del 24.04.2023,
- non ha concesso la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto,
- ha concesso i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c., rinviando all'udienza del 04.10.2023.
1.7. Nel corso della predetta udienza la parte attrice opponente ha chiesto la verificazione della scrittura privata e l'ammissione delle proprie istanze istruttorie in materia diretta e contraria, opponendosi a quelle avversarie.
La parte convenuta opposta si è opposta alla nomina della CTU circa la verificazione della scrittura privata in quanto palesemente apocrifa ed ha chiesto l'ammissione delle proprie istanze istruttorie opponendosi a quelle della controparte. Il Giudice si riservava.
1.8. Con ordinanza del 10.10.2023, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 04.10.2023 il
Giudice, ritenutane l'opportunità, ha disposto una CTU al fine di accertare l'autenticità o meno della pagina 4 di 19 scrittura privata datata 16.10.2021, nominando CTU la dott.ssa e fissando per la Persona_1 comparizione e il giuramento della stessa l'udienza del 15.11.2023.
1.9. Stante l'impossibilità di assumere l'incarico in qualità di CTU della Dott.ssa all'udienza Per_1 del 15.11.2023 il Giudice ha disposto la sostituzione della CTU nominando all'uopo la Dott.ssa e fissando per la comparizione e il giuramento della stessa l'udienza del 04.12.2023. Per_2
1.10. All'udienza del 15.01.2024 la CTU Dott.ssa ha prestato il proprio giuramento Persona_3 ed ha fissato l'inizio delle operazioni peritali alla data del 31.01.2024.
Il Giudice ha fissato il termine per la disamina della perizia all'udienza del 20.05.2024.
1.11. Nel corso della predetta udienza le parti hanno insistito per l'ammissione delle proprie istanze istruttorie opponendosi a quelle avversarie, il Giudice si è riservato.
1.12. A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 20.05.2024 il Giudice con ordinanza del
27.05.2024, ritenutane l'ammissibilità e la rilevanza, ha ammesso le prove testimoniali dedotte dalle parti ed ha fissato per la loro assunzione l'udienza del 05.09.2024.
1.13. Nel corso delle udienze del 27.05.2024 e del sono stati escussi i testi delle parti;
al termine dell'istruttoria il GOP ha rimesso il fascicolo al Giudice per fissare udienza di precisazione delle conclusioni.
1.14. Con ordinanza del 09.10.2024 il nuovo Giudice:
- ha disposto l'esperimento di un procedimento di mediazione ex art. 5 quater D.Lgs. n. 28/2010
(introdotto dal D.Lgs. n. 149/2022) e fissa udienza successiva dopo la scadenza del termine di cui all'art. 6 D.Lgs. n. 28/2010, invitando le parti:
➢ a prendere una precisa posizione conciliativa in sede di mediazione ed a dedicare il massimo impegno per assicurarne l'esito positivo;
➢ a produrre telematicamente copia della domanda di mediazione, delle comunicazioni e del/i verbale/i di incontro davanti al mediatore.
- ha disposto ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., che l'udienza successiva sia sostituita dal deposito di “note scritte”, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, se del caso tramite rinvio a quelle già formulate in atto già depositato pagina 5 di 19 - ha assegnato alle parti un termine perentorio fino al 20.02.2025 per il deposito delle suddette rispettive note scritte,
- ha riservato la pronuncia di ogni opportuno provvedimento entro trenta giorni dalla scadenza del predetto termine perentorio per il deposito delle note scritte.
1.15. Con ordinanza del 27.02.2025 il Giudice:
- ha invitato le parti a precisare le conclusioni;
- ha disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la sostituzione dell'udienza successiva di precisazione delle conclusioni e discussione orale della causa, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.;, dal deposito di
“note scritte”, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza;
- ha rilevato, infatti, che:
➢ secondo l'orientamento della Cassazione, meritevole di essere condiviso, è legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa in forma scritta, mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune per il deposito di note scritte, in quanto tale procedimento - in linea generale e salve le eccezioni normativamente previste - è idoneo a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui sia per legge consentita la trattazione della causa in forma scritta e anche, quindi, in relazione alla fase decisoria del giudizio di merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto, sulla rilevanza e sull'eventuale complessità della controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza in ordine alla validità dei provvedimenti decisori, non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili
(cfr. in tal senso: Cassazione civile, sez. III, 19/12/2022, n. 37137, che ha affermato tale principio con riguardo allo svolgimento dell'udienza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. mediante il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. h, D.L. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 27/2020);
➢ inoltre, l'art. 128, comma 1, ultima parte, c.p.c. aggiunto dal D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, prevede espressamente che nell'udienza pubblica il giudice “può altresì disporre la sostituzione dell'udienza ai sensi dell'articolo 127 -ter , salvo che una delle parti si opponga”;
➢ del resto, nel caso di specie, l'udienza non richiede la presenza di “soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice” e, inoltre, la presenza personale delle parti non “è prescritta dalla legge o disposta dal giudice” ;
➢ nel caso di specie, la discussione attraverso il deposito di note scritte appare particolarmente opportuna, al fine di consentire:
pagina 6 di 19 • in primo luogo, una più ampia e completa esposizione per iscritto delle rispettive difese finali, le quali non potrebbero trovare analogo spazio all'udienza fisica, per la difficoltà della relativa verbalizzazione nel limitato tempo a disposizione;
• in secondo luogo, un rinvio più breve rispetto ad un'eventuale udienza fisica (tenuto conto delle esigenze organizzative dell'ufficio);
- ha assegnato alle parti termine perentorio fino al 05.06.2025 per il deposito delle suddette rispettive
“note scritte”, avvertendo che il giorno di scadenza del predetto termine perentorio assegnato per il deposito delle note scritte di cui all'art 127 ter c.p.c. è considerato data di udienza a tutti gli effetti;
- ha riservato la pronuncia della Sentenza entro trenta giorni dalla scadenza del predetto termine perentorio per il deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 281-sexies, ultimo comma, c.p.c.
1.16. In data 28.05.2025 la parte attrice opponente ha depositato le proprie note scritte mediante dichiarando di “ottemperare all'invito formulato dal Signor Giudice con l'ordinanza 27 febbraio 2025 teso a rivalutare la proposta transattiva dalla controparte formulata e quindi, al solo ed esclusivo scopo di porre fine alla lite, senza nulla riconoscere e/o ammettere, dichiara di accettare tale proposta nei seguenti termini, così come avversariamente prospettati:
- euro 2.720,00 pari al 50% del capitale portato in decreto ingiuntivo –
euro 828,35 pari al 50% degli interessi
- euro 395,67 pari al 50% dei compensi e delle spese vive liquidate con il decreto ingiuntivo opposto, importo inclusivo di accessori di legge
- euro 1.615,08 pari al 40% dei compensi maturati per la fase di studio, introduttiva e istruttoria del contenzioso (importo inclusivo di accessori di legge)
- euro 1.625,03 a titolo di rimborso delle spese di CTU Con pagamenti rateali mensili da euro
1.000,00 ciascuno.
Ciò premesso chiede che il Signor Giudice, dato atto dell'accettazione della proposta avversaria da parte della B V, voglia revocare l'udienza già fissata per la precisazione delle conclusioni per il giorno
5 giugno 2025 e fissare nuova udienza di comparizione personale delle parti per la sottoscrizione di verbale di conciliazione”.
1.17. In data 05.06.2025 la parte convenuta opposta ha depositato le proprie “note scritte” precisando le conclusioni così come in epigrafe e non accettando, di fatto, l'accettazione tardiva della proposta transattiva da parte della Parte_1
pagina 7 di 19 1.18. In data 05.06.2025 la parte attrice in opposizione ha depositato ulteriori note scritte, discutendo la causa ma non precisando le conclusioni che, pertanto, devono intendersi riferite all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo.
1.19. La causa deve quindi ritenersi trattenuta in decisione dal 05.06.2025, data di scadenza assegnata per il deposito delle suddette rispettive “note scritte”.
2. Sul merito della presente causa.
2.1. Ciò chiarito, come si è detto, la parte attrice opponente ha chiesto, nel merito, di “revocare il decreto ingiuntivo opposto numero 7119/2022, in ogni caso dichiarare nullo e/o di nessun effetto tale decreto ingiuntivo, così assolvendo la esponente da ogni richiesta avversaria di pagamento.”
L'opposizione e la predetta domanda non risultano fondate e, quindi, devono essere rigettate, con integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto.
2.2. Invero, l'attuale parte convenuta opposta ha richiesto ed ottenuto il suddetto decreto ingiuntivo opposto deducendo:
- che la C.&P. ha eseguito su incarico ed in favore della emplificata Pt_1 Parte_1
lavori di manodopera per opere murarie e assistenza per impianti tecnologici presso il cantiere sito in
Candiolo alla Via Giosuè Carducci n. 11;
- che a saldo delle opere effettuate la parte convenuta opposta ha emesso la fattura n. 4 del 10.02.2022 per l'importo di euro 5.180,00;
- che la predetta fattura è stata prodotta in originale elettronico in formato .xml unitamente alla copia dell'estratto autentico notarile delle scritture contabili;
- che nonostante i numerosi solleciti la emplificata non ha mai provveduto Parte_1
al pagamento di quanto dovuto.
pagina 8 di 19 2.3. Si deve osservare che, secondo la tesi prevalente, tanto in dottrina quanto in giurisprudenza, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, risultando a carico del creditore opposto, avente in realtà veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione,
l'onere di provare l'esistenza del credito, ed a carico del debitore opponente, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione (cfr. in tal senso: Tribunale Napoli, sez. XI, 18 luglio 2019, n. 7305 in Redazione Giuffrè 2019; Tribunale
Milano, sez. VI, 08 luglio 2019, n. 6729; Tribunale Nola, sez. I, 20 maggio 2019, n. 1136 in Redazione
Giuffrè 2019; Tribunale Ivrea, 26 marzo 2019, n. 317; Tribunale Torino, sez. I, 20 dicembre 2018, in
Redazione Giuffrè 2019; Tribunale Prato sez. I, 21 dicembre 2017, n. 1033 in Redazione Giuffrè 2018;
Tribunale Nola sez. I, 21 agosto 2017, n. 1882 in Redazione Giuffrè, 2018; Tribunale Roma sez. XI, 04 luglio 2017, n. 13614 in Redazione Giuffrè 2017; Tribunale Teramo, 01 febbraio 2017, n. 71 in
Redazione Giuffrè 2017; Tribunale Grosseto, 22 aprile 2016, n. 335 in Redazione Giuffrè 2016; Corte appello Lecce sez. II, 27 gennaio 2016, n. 57 in Redazione Giuffrè 2016; Tribunale Modena sez. I, 14 gennaio 2016, n. 75 in Giurisprudenza locale - Modena 2016; Cass. civile, sez. II, 24 maggio 2010, n.
12622; Cass. civile, sez. lav., 13 luglio 2009, n. 16340; Cass. civile, sez. I, 31 maggio 2007 n. 12765;
Cass. civile, sez. I, 03 febbraio 2006, n. 2421; Cass. civile, sez. III, 24 novembre 2005, n. 24815; Cass. civile, sez. II, 30 luglio 2004, n. 14556; Cass. civile, sez. III, 17 novembre 2003, n. 17371; Cass. civile, sez. II, 4 aprile 2003, n. 5321; Cass. civile, sez. I, 27 giugno 2000, n. 8718; Cass. civile, sez. II, 29 gennaio 1999, n. 807; Cass. civile, sez. lav., 17 novembre 1997, n. 11417; Cass. civile, Sezioni Unite,
07 luglio 1993 n. 7448).
Peraltro, resta fermo il fondamentale orientamento seguito dalla Cassazione civile a Sezioni Unite 30 ottobre 2001 n. 13533 secondo cui “il creditore (e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto opposto), sia che agisca per l'adempimento, sia che agisca per la risoluzione
o per il risarcimento del danno, è tenuto a provare solo l'esistenza del titolo, ossia della fonte negoziale o legale del suo diritto (e, se previsto, del termine di scadenza), mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: è il debitore convenuto (e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo,
l'attore opponente) a dover fornire la prova estintiva del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. in tal senso: Cass., Sezioni Unite, 30 ottobre 2001 n. 13533, in Guida al dir. n.
45/2001 pag. 40; in senso conforme, con specifico riferimento al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo: cfr.: Tribunale Torino, sez. I, 20 dicembre 2018, in Redazione Giuffrè 2019; Tribunale
pagina 9 di 19 Salerno, 27 marzo 2015 n. 1439 in Redazione Giuffrè 2015; Tribunale Salerno sez. II, 31 ottobre 2014
n. 5151 in Redazione Giuffrè 2014; Tribunale Torino, Sent. 15 giugno 2007 n. 4134/07 in Il Foro
Padano 2007 n. 1, pag. 239).
Nel caso di specie, la parte convenuta opposta ha sufficientemente provato la sussistenza del titolo, fonte negoziale del diritto di credito fatto valere in via monitoria e nel presente giudizio, mentre la parte attrice opponente non ha adeguatamente dedotto e/o provato l'esistenza di alcun fatto estintivo, modificativo od impeditivo di tale diritto.
2.4. Invero, nel caso di specie risultano provate documentalmente e/o attraverso le escussioni testimoniali le seguenti circostanze dedotte dalla parte convenuta opposta:
- La ha provveduto su incarico della società debitrice ad effettuare dei lavori edili presso CP_1
il Cantiere di Candiolo, Via Carducci 10, dal 17.05.2021 al 02.07.2021 ed il ruolo di direttore dei lavori
è stato ricoperto dall' Ing. . Controparte_3
Tale circostanza, dedotta dalla parte convenuta opposta al capo 1 della seconda memoria ex art. 183
c.p.c. è stata confermata dal teste Sig. , il quale ha dichiarato: “vero che ho svolto Controparte_3
l'incarico di direttore lavori in quel cantiere ma se non erro da marzo 2021 a circa aprile 2022”.
- Il subappalto delle opere è stato conferito alla dall'appaltatore e general Parte_1
C si è occupata di ciò su incarico della CP_4Controparte_1 CP_1 Parte_1
oltreché delle lavorazioni di trasporto di rifiuti misti, fornitura di teloni, delle demolizioni
[...] murarie, delle assistenze murali agli impianti e della posa dell'isolante sul tetto di tre villette.
Tale circostanza, dedotta dalla parte convenuta opposta al capo n. 2 e n. 3 della seconda memoria ex art. 183 c.p.c. è stata confermata dal teste sig. , il quale ha dichiarato: “confermo che Controparte_3 la aveva avuto l'incarico per i lavori edili da parte della committenza per il tramite di Parte_1
. Posso dirlo perché ho predisposto io la notifica preliminare. Capo 3 vero confermo che le CP_4 opere indicate in tale capo sono state subappaltate da alla . CP_4 Parte_1
- Le opere indicate all'interno della fattura n. 4 del 10.02.2022 di Euro 5.180,00 posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo sono state eseguite dalla CP_1
Tale circostanza è stata confermata:
• dal teste il quale sul capo n. 7 della seconda memoria ex art. 183 c.p.c. della Testimone_1
parte convenuta opposta ha riferito: “7) vero confermo il capo, ho svolto sia demolizioni che assistenza muraria agli impianti che posa dell'isolante sul tetto delle tre ville”;
• dal teste il quale, sul capo n. 7 della seconda memoria ex art. 183 c.p.c. della parte Tes_2
convenuta opposta, ha riferito: “7) vero confermo il capo, ho svolto demolizioni di muri,
pagina 10 di 19 assistenza muraria agli impianti, cartongessi, posa dell'isolante sul tetto delle tre ville”;
• dal teste il quale, sentito sui capi n. 5 e n. 8 della seconda memoria ex art. Controparte_3
183 c.p.c. della parte convenuta opposta, ha riferito: “5) posso affermare con certezza che all'inizio del cantiere gli operai erano della C&P per le prime demolizioni impiantistiche. Sulle prime tre ville hanno lavorato anche operai della C&P che già conoscevo sia sull'esecuzione dei fori dei kers che per l'isolamento della copertura”; “8) all'inizio gli operai per le assistenze murarie erano due della C&P ( un ragazzo rumeno ed altro di cui non ricordo il Per_4
nome) poi per le forometrie gli operai erano due della C&P (lo stesso ed altro di cui Per_4 non ricordo il nome) poi per l'isolamento del tetto gli operai erano almeno due della C&P (
e forse ed altri operai della Quest'ultima ha fatto solo Persona_5 Per_4 Parte_1
l'isolamento ed il montaggio velux. Quando serviva il supporto di un terzo operaio per le demolizioni poteva succedere che intervenisse qualche operaio presente in cantiere della
[...]
Per demolizioni si intende la creazione dei passaggi per gli impianti non Parte_1 demolizioni vere e proprie”.
- Prima di emettere la fattura a saldo dei lavori la ha atteso la chiusura del cantiere e la CP_1
conferma di disponibilità e possibilità di pagamento da parte della società debitrice (cfr. doc. n. 6 della parte attrice opponente).
- Trascorsi dieci giorni dalla trasmissione della diffida legale dell'Avv. ZAMBONI, in data 21.02.2022
(cfr. doc. n. 3 della parte attrice opponente), la società debitrice ha provveduto al pagamento della fattura n. 17 del 23.06.2021 di Euro 1.215,12 (cfr. doc. n. 2 della parte attrice opponente), senza contestare il credito portato dalla fattura n. 4 del 10.02.2022 di Euro 5.180,00 ed anzi, riconoscendo il credito, la nella persona del Sig. in data Parte_1 Persona_6
21.02.2022, ha trasmesso alla – nella persona del OM. – la contabile di CP_1 CP_2
bonifico via messaggio WhatsApp (cfr. doc. n.13 della parte convenuta opposta).
- In data 08.04.2022, successivamente alla trasmissione della diffida legale dell'11.02.2022 (cfr. doc.
n.11 e doc. n. 12 della parte convenuta opposta) il Sig. ha scritto al OM. Parte_2
: “Lunedì mattina ti faccio un pagamento di 1000 euro di più non riesco al momento”, CP_2 riconoscendo quindi l'ulteriore credito vantato dalla C.&P. (cfr. doc. n. 13 della parte convenuta Pt_1
opposta);
- Il Sig. , contrariamente a quanto testualmente affermato dalla Parte_2 Parte_1 all'interno della prima memoria ex art. 183 c.p.c. (“Il signor (Nino) non
[...] Per_6 Parte_2 fa parte della per cui qualsiasi cosa abbia fatto o detto costui non è ascrivibile alla società ) Pt_1 Pt_1
era amministratore di fatto della società attrice in opposizione.
pagina 11 di 19 Tale circostanza, è stata confermata dallo stesso Sig. in quale, interrogato sui capi n. 1 Parte_2
e n.
9. della seconda memoria ex art. 183 c.p.c. della parte attrice opponente ha riferito: “1) vero confermo il capo posso dirlo perché ero responsabile di cantiere per la . “9) “vero Parte_1
confermo che io presso quel cantiere ero responsabile della commessa per ed unico Parte_1 interlocutore con potere decisionale”.
Analogamente, anche il teste , sentito sul capo n. 9 della seconda memoria ex art. 183 Controparte_3
c.p.c. ha risposto come segue: “io mi sono interfacciato sempre e solo con lui (Il sig. ) Parte_2 che era il mio riferimento per la parte edile”.
2.5. La parte attrice opponente si è limitata ad eccepire:
- che la nel corso dell'estate dell'anno 2021 ha eseguito presso il cantiere di Candiolo, su CP_1
incarico della semplificata il montaggio di n.4 velux, ricevendo per il Parte_1 pagamento di tali ultimi lavori Euro 1.000,00 in contanti e l'impegno della stessa Parte_1
di provvedere al pagamento in via diretta delle maestranze fornite dalla tanto che
[...] CP_1 quest'ultima ha rilasciato una dichiarazione di ricevuta a saldo, come risultante dal documento n. 4 allegato all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
- che le maestranze sono state pagate dalla semplificata, come risultante Controparte_5 dal documento n. 5 allegato all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
- che la fattura con cui viene richiesto il pagamento da parte della è ingiustificata, avendo CP_1
la stessa ricevuto quanto di sua spettanza e, in ogni caso, si tratta di fattura genericamente emessa, senza alcuna specifica e/o giustificazione di lavorazioni effettuate;
- che l'opposizione è fondata su prova scritta, nella fattispecie la dichiarazione da parte della CP_1
di avvenuto saldo dei lavori eseguiti dalla
[...] Parte_1
- che il Sig. , “non fa parte della per cui qualsiasi cosa abbia fatto o detto costui Parte_2 Pt_1 non è ascrivibile alla società . Pt_1
Le suddette eccezioni non risultano fondate.
Invero, occorre evidenziare quanto segue:
- il citato documento n. 4 prodotto dalla parte attrice opponente è stato formalmente disconosciuto dalla parte convenuta opposta con la comparsa di costituzione del 27.03.2023 e, a seguito della dichiarazione della di volersene in ogni caso valere e di reiterazione Parte_1
della richiesta di verificazione ex art. 216 c.p.c., è stata disposta dal Giudice una CTU grafologica al fine di verificarne l'autenticità;
- il documento n. 4, infatti, stante le dichiarazioni della parte attrice, avrebbe rappresentato la pagina 12 di 19 dichiarazione di ricevuta a saldo mediante la quale il Sig. legale Controparte_2 rappresentante della avrebbe dichiarato di “non aver più nulla pretendere in CP_1 riferimento al cantiere di Candiolo via Carducci”;
- a seguito dell'esperimento della CTU la Dott.ssa ha accertato che “alla luce Persona_3 delle risultanze emerse dallo studio svolto, è possibile rispondere al quesito posto dall'Ill.mo
Giudice dr.ssa VIGONE come segue con il grado di altissima probabilità: La firma apposta in calce alla scrittura privata 16/10/2021 redatta tra la società BV Costruzioni Srls e il sig. CP_2
, non è stata apposta dal sig. ma da altra mano in tentativo di
[...] CP_2 riproduzione di forme note;
la stessa è pertanto da ritenersi APOCRIFA”;
- analogamente, anche il documento n. 5 prodotto dalla parte attrice opponente e contenente la dichiarazione del sig. di aver ricevuto dalla l'importo Testimone_3 Parte_1
di euro 6.000,00 a fronte di lavori eseguiti nel cantiere di Candiolo in accordo con la ditta CP_1
è stato tempestivamente disconosciuto dal presunto autore.
[...]
- nel corso dell'udienza del 02.10.2024 il teste interrogato sul capo n. 5 della Testimone_3
memoria ex art. 183 n.2 c.p.c. della parte attrice opponente, ha dichiarato: “5) Non è vero che ho preso dei soldi da per tale lavoro e non ho rilasciato nessuna dichiarazione in tal Parte_2 senso… nulla so dei 6.000,00 euro”; contestualmente al teste è stato mostrato il doc. n. 5 della parte attrice opponente ed il Sig. a dichiarato di non aver mai scritto né sottoscritto tale Tes_3
dichiarazione, disconoscendola;
- il ruolo di rilievo e con poteri decisionali ricoperto dal Sig. è stato Persona_6
confermato dallo stesso Sig. in quale, interrogato sui capi n. 1 e n.
9. della Parte_2 seconda memoria ex art. 183 c.p.c. della parte attrice opponente ha riferito: “1) vero confermo il capo posso dirlo perché ero responsabile di cantiere per la ; “9) vero Parte_1
confermo che io presso quel cantiere ero responsabile della commessa per ed unico Parte_1 interlocutore con potere decisionale”; analogamente, anche il teste , sentito sul Controparte_3
capo n. 9 della seconda memoria ex art. 183 c.p.c. della parte convenuta opposta ha risposto come segue: “io mi sono interfacciato sempre e solo con lui (Il sig. che era il mio Parte_2 riferimento per la parte edile”.
2.6. La parte convenuta opposta ha quindi sufficientemente provato la sussistenza del titolo, fonte negoziale del diritto di credito fatto valere in via monitoria e nel presente giudizio, mentre, come si è detto, la parte attrice opponente non ha adeguatamente dedotto e/o provato l'esistenza di alcun fatto estintivo, modificativo od impeditivo di tale diritto.
pagina 13 di 19
2.7. In conclusione, l'opposizione e le domande ed eccezioni proposte dalla parte attrice opponente devono essere rigettate ed il decreto ingiuntivo opposto integralmente confermato.
Ai sensi dell'art. 653, 1° comma, c.p.c., se l'opposizione è rigettata con sentenza (passata in giudicato o) provvisoriamente esecutiva “il decreto, che non ne sia già munito, acquista efficacia esecutiva.”
Con la presente Sentenza deve quindi disporsi l'esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, tenuto anche conto di quanto previsto dal 1° comma dell'art. 654 c.p.c.
2.8. Le ulteriori questioni proposte dalle parti devono ritenersi superate, tenuto anche conto che, secondo il costante insegnamento della Cassazione, per assolvere l'obbligo motivazionale conforme al disposto dell'art. 132 n. 4 c.p.c., il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali e a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali è fondato il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutte le altre ricostruzioni, gli altri rilievi e le circostanze che, sebbene non siano menzionati specificamente, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, dovendosi ritenere, diversamente, che la motivazione non possa qualificarsi come succinta nel senso voluto dall'articolo 118 delle disposizioni di attuazione c.p.c.; è sufficiente, cioè, il riferimento alle ragioni in fatto e in diritto ritenute idonee a giustificare la soluzione adottata;
con specifico riguardo all'accertamento del fatto, dunque, affinché sia rispettata la prescrizione desumibile dal combinato disposto dell'art. 132 n. 4 e degli artt. 115 e 116 c.p.c., non si richiede al giudice del merito di dar conto dell'esito dell'avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione 'logica' ed
'adeguata' dell'adottata decisione evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla ovvero la carenza di esse (sul punto, possono richiamarsi le seguenti pronunce: Cass. civile sez. III, 24 marzo 2016, n. 5882; Cass. civile sez. II, 16 dicembre 2015, n. 25289; Cass. civile sez. VI, 10 febbraio 2015 n. 2498; Cass. civile sez. VI, 02 dicembre 2014 n. 25509; Cass. civile, sez. VI, 17 maggio 2013, n. 12123; Cass. civile, sez. I, 15 maggio 2013, n. 11699; Cass. civile, sez. I, sentenza 11 luglio 2012, n. 11645; Cass. civile, sez. I, 28 maggio 2012, n. 8451; Cass. civile, sez. II, 20 febbraio
2012, n. 2412; Cass. civile, 24 novembre 2011, n. 24843; Cass. civile, sez. III, 27 settembre 2011, n.
19748; Cass. civile, sez. I, 15 aprile 2011, n. 8767; Cass. civile, sez. II, 12 aprile 2011, n. 8294; Cass. civile, sez. III, 28 ottobre 2009, n. 22801; Cass. civile, sez. III, 10 marzo 2009, n. 5762; Cass. civile, sez. III, 27 luglio 2006, n. 17145).
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3. Sulle spese processuali del presente giudizio di opposizione.
3.1. In virtù del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., la parte attrice opponente dev'essere dichiarata tenuta e condannata a rimborsare alla parte convenuta opposta le spese processuali del presente giudizio, in conformità del Regolamento adottato con il D.M. 10 marzo 2014
n. 55 (come modificato dal D.M. 13 agosto 2022 n. 147).
3.2. Precisamente, tenuto conto dei parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale previsti dall'art. 4, comma 1, del citato D.M. 10 marzo 2014 n. 55 (e, in particolare, delle caratteristiche E del pregio dell'attività prestata, della natura, del valore dell'affare, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate), nonché di quanto previsto dall'art. 4, comma 1 bis, del citato D.M. 10 marzo 2014 n. 55, come modificato dal
D.M. 13 agosto 2022 n. 147 (ai sensi del quale “Il compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1 è ulteriormente aumentato fino al 30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione
o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto”),
i compensi vengono liquidati sulla base della Tabella 2) allegata al predetto Regolamento, secondo i seguenti valori di liquidazione previsti nello scaglione “da Euro 5.200,01 ad Euro 26.000,00”
Euro 919,00 per la fase di studio della controversia;
Euro 777,00 per la fase introduttiva del giudizio;
Euro 1.680,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione;
Euro 1.701,00 per la fase decisionale;
Euro 1.523,10 per la maggiorazione del 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1 bis, del c D.M. 10 marzo
2014 n. 55, come modificato dal D.M. 13 agosto 2022 n. 147, per un totale di Euro 6.600,10.
Si deve anche richiamare l'art. 20, comma 1 bis, del D.M. 10 marzo 2014 n. 55, ai sensi del quale: “
1- bis. L'attività svolta dall'avvocato nel procedimento di mediazione e nella procedura di negoziazione assistita è liquidata in base ai parametri numerici di cui alla allegata tabella. Nel caso in cui il procedimento di mediazione o la procedura di negoziazione assistita si concludano con un accordo tra le parti, fermo il compenso per la fase di conciliazione, i compensi per le fasi dell'attivazione e di negoziazione sono aumentati del 30 per cento.”
Pertanto, i compensi per tale attività vengono liquidati sulla base della Tabella 25-bis) allegata al pagina 15 di 19 predetto Regolamento, secondo i seguenti valori di liquidazione previsti nello scaglione “da Euro
5.200,01 ad Euro 26.000,00”: Euro 441,00 per la fase dell'attivazione.
Il totale dei compensi ammonta quindi ad Euro 7.041,10, oltre alle spese documentate, al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge.
3.3. Per le stesse ragioni, le spese della CTU, già liquidate dal Giudice Istruttore con separato Decreto del 15.10.2024, devono essere poste a carico della parte attrice opponente.
4.1 Sulla domanda di risarcimento danni per responsabilità aggravata proposta dalla parte convenuta opposta, ex art. 96 c.p.c..
4.1. Come si è detto, la parte convenuta opposta ha chiesto la condanna di controparte al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
La domanda risulta fondata e meritevole di accoglimento.
4.2.Invero, nel caso di specie si ravvisano, innanzitutto, i presupposti previsti dal primo comma dell'art. 96 c.p.c., ai sensi del quale:
“Se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell'altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche d'ufficio, nella sentenza.”
La parte attrice opponente soccombente, infatti, risulta aver agito in giudizio, se non con mala fede, quanto meno con colpa grave, tenuto conto che, come si è detto, i documenti n. 4 e 5 della parte attrice opponente posti a fondamento dell'opposizione a decreto ingiuntivo sono stati disconosciuti dal soggetto dal quale asseritamente provenivano e sono risultati apocrifi (il doc. 4 dalla esperita perizia grafologica), così risultando la domanda palesemente infondata.
Inoltre, deve osservarsi che, secondo l'orientamento della Cassazione a Sezioni Unite, meritevole di essere condiviso, il risarcimento del danno per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. può essere liquidato anche in via equitativa, potendo il Giudice fare riferimento a nozioni di comune esperienza, tra cui il pregiudizio che la controparte subisce per il solo fatto di essere stata costretta a contrastare pagina 16 di 19 un'ingiustificata iniziativa dell'avversario, non compensata, sul piano strettamente economico, dal rimborso delle spese e degli onorari del procedimento stesso, liquidabili secondo tariffe che non concernono il rapporto tra parte e cliente (cfr. Cass. civile, Sezioni Unite, 24 febbraio 2000, n. 16; cfr. anche Cass. civile, Sez. III, 17 agosto 2011 n. 17485).
Nel caso di specie, la parte convenuta opposta ha subito un pregiudizio per essere stata costretta a contrastare un'ingiustificata iniziativa della controparte, non sufficientemente compensata, sul piano strettamente economico, dal rimborso dei compensi e delle spese del presente giudizio.
4.3.Inoltre, tenuto conto di tutti i rilievi svolti nei paragrafi precedenti, si ravvisa anche l'opportunità di applicare il disposto del terzo comma dell'art. 96 c.p.c., introdotto dalla Legge n. 69/2009, ai sensi del quale:
“In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata”.
Come già chiarito in giurisprudenza, “la pronuncia ex art. 96 comma 3 c.p.c. non richiede la preventiva instaurazione del contraddittorio ex art. 101 c.p.c., essendo posterius e non prius logico della decisione di merito;
può essere resa in tutti i procedimenti in cui vengono regolate le spese di lite, ed anche nei confronti del terzo chiamato o del terzo intervenuto;
introduce nell'ordinamento una forma di danno punitivo per scoraggiare l'abuso del processo e preservare la funzionalità del sistema giustizia deflazionando il contenzioso ingiustificato, ciò che esclude la necessità di un danno di controparte, pur se la condanna è prevista a favore della parte e non dello Stato;
presuppone il requisito della malafede o della colpa grave, come nel caso dell'art. 96, comma 1, c.p.c.; è teoricamente possibile la coesistenza di una pronuncia di condanna ai sensi dell'art. 96 commi 1 e 3
c.p.c.” (cfr. in tal senso: Tribunale Reggio Emilia, 25 settembre 2012, n. 1569 in Redazione Giuffrè
2012).
Anche secondo l'orientamento della Cassazione, “la condanna al pagamento della somma equitativamente determinata, ai sensi del comma 3 dell'art. 96 c.p.c., aggiunto dalla l. 18 giugno 2009
n. 69, presuppone l'accertamento della mala fede o colpa grave della parte soccombente, non solo perché la relativa previsione è inserita nella disciplina della responsabilità aggravata, ma anche perché agire in giudizio per far valere una pretesa che si rivela infondata non è condotta di per sé rimproverabile.” (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. VI, 30 novembre 2012, n. 21570 in Giust. civ.
Mass. 2012, 11, 1364).
Sulla norma si sono pronunciate anche le Sezioni Unite della Suprema Corte, affermando quanto pagina 17 di 19 segue: “La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della 'potestas agendi' con un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte. Ne consegue che la condanna, al pagamento della somma equitativamente determinata, non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, essendo tuttavia necessario l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede
(consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza), venendo in considerazione, a titolo esemplificativo, la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame ovvero la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione (nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di appello, che aveva escluso la condanna, nonostante l'artificiosa evocazione in giudizio di una parte, peraltro senza proporre domanda contro di essa, finalizzata a 'bloccare' le azioni promosse all'estero, in quanto la pretestuosità sarebbe dovuta essere eccepita dalla stessa parte invece rimasta contumace)” (cfr. in tal senso: Cass. civile, Sezioni Unite, 13 settembre 2018, n. 22405 in Giust. civ. Mass. 2018).
La Cassazione ha poi chiarito che “in tema di responsabilità aggravata, il comma 3 dell'art. 96 c.p.c., aggiunto dalla L. 18 giugno 2009 n. 69, disponendo che il soccombente può essere condannato a pagare alla controparte una “somma equitativamente determinata”, non fissa alcun limite quantitativo, né massimo, né minimo, al contrario del comma 4 dell'art. 385 c.p.c., che, prima dell'abrogazione ad opera della medesima legge, stabiliva, per il giudizio di cassazione, il limite massimo del doppio dei massimi tariffari;
pertanto, la determinazione giudiziale deve solo osservare il criterio equitativo, potendo essere calibrata anche sull'importo delle spese processuali o su un loro multiplo, con l'unico limite della ragionevolezza” (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. VI, 30 novembre
2012, n. 21570 in Giust. civ. Mass. 2012, 11, 1364: nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha respinto il ricorso avverso la decisione di merito, che aveva condannato il soccombente a pagare una somma non irragionevole in termini assoluti e pari al triplo di quanto liquidato per diritti e onorari).
4.4.Pertanto, tenuto conto dei rilievi che precedono, la parte attrice opponente dev'essere dichiarata tenuta e condannata al risarcimento del danno in favore di controparte per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., che si ritiene equo liquidare nella somma di Euro 3.500,00.
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P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI TORINO, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando, nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo iscritta al n. 22533/2022 R.G. promossa dalla Parte_1
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore signor
[...] Parte_2
(parte attrice opponente) contro la C.&P. in persona dell'amministratore unico e legale Pt_1
rappresentante pro tempore OM. (parte convenuta opposta), nel contraddittorio Controparte_2
delle parti:
1) Rigetta l'opposizione e tutte le domande ed eccezioni proposte dalla parte attrice opponente
[...]
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo opposto del Tribunale di Torino n. 7119/2022, datato 04.10.2022, depositato in data
05.10.2022, che conferma integralmente.
Dispone l'esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, ai sensi degli artt. 653, 1° comma, e 654, 1° comma, c.p.c.
2) Dichiara tenuta e condanna la parte attrice opponente Parte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., a rimborsare alla parte convenuta opposta le spese del presente giudizio di opposizione, liquidate in complessivi Euro
7.041,10 per compensi ed in Euro 15,20 per spese documentate (spese di notifica intimazione testi), oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge, nonché le spese di registrazione della presente sentenza e successive occorrende.
3) Dichiara tenuta e condanna la parte attrice opponente Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere in favore della parte convenuta opposta la somma di Euro 3.500,00, a titolo di risarcimento danni per responsabilità CP_1
aggravata ex art. 96, commi 1 e 3, c.p.c.
4) Pone le spese di CTU, già liquidate dal Giudice Istruttore con separato Decreto, a carico della parte attrice opponente in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore.
Così deciso in Torino, in data 16 giugno 2025.
IL GIUDICE
Dott. Edoardo DI CAPUA
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