Articolo 34 della Legge 10 agosto 1950, n. 648
Articolo 33Articolo 35
Versione
16 settembre 1950
Art. 34.
Per i minori invalidi di 1ª categoria la necessita' del ricovero e' presunta.
Il trattamento complessivo di pensione di guerra, detratta la ritenuta di cui all'art. 32, e' corrisposto con le cautele di legge ai legali rappresentanti dei minori medesimi.
Entrata in vigore il 16 settembre 1950