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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 10/04/2025, n. 14193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14193 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: VA RI OR nato il [...] avverso l'ordinanza del 04/11/2024 della CORTE di APPELLO di ANCONA udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
41 Sostituto Procuratore generale Ettore Pedicini ha concluso, con requisitoria scritta, per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso;
41 difensore Avv. Alessandro Ciarrocchi, con conclusioni scritte, ha chiesto l'accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Ancona rigettava la richiesta di rescissione del giudicato della sentenza n. 485 del 2023 del 28 marzo 2023 del-íibunale di Macerata, irrevocabile il 26 settembre 2023. 2. Avverso tale provvedimento proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 629 bis cod. proc. pen.) e vizio di motivazione: la conoscenza del processo sarebbe stata desunta dal fatto che il 3 luglio 2028, quando il Penale Sent. Sez. 2 Num. 14193 Anno 2025 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: RECCHIONE SANDRA Data Udienza: 06/03/2025 processo era stato rinviato ai sensi dell'art. 420-bis,comma 5 ocod. proc. pen.,i1 OV era stato rintracciato, e gli era stato fatto eleggere domicilio, atto con il / quale lo stesso nominava anche il difensore di fiducia. Si deduceva che tale atto era stato tradotto solo parzialmente e che lo stesso non conteneva alcun riferimento al titolo, al tempo, ed al luogo del reato e che non vi era alcun riferimento allo stato del procedimento. A ciò si aggiungeva che (a) le notifiche successive alla riattivazione del procedimento, risultavano essere state effettuate presso il difensore;
(b) il ricorrente era stato tratto a giudizio in altro processo, risalente al 2011, circostanza che contribuiva a rendere non univoche le indicazioni che si potevano trarre dall'atto di elezione di domicilio;
2.2. violazione di legge e vizio di motivazione: la irreperibilità di fatto dell'imputato e la mancanza di rapporti con il difensore avrebbe impedito la proposizione dell'atto di appello, tenuto conto che non era stato possibile ottenere il mandato ad impugnare, necessario per proporre appello ai sensi dell'art. 581, comma 1-ter cod. proc. pen. all'epoca vigente. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 1.1.11 Collegio ritiene che la valutazione effettuata dalla Corte di appello in ordine all'insussistenza dei requisiti per la rescissione del giudicato sia legittima e non meriti alcuna censura in questa sede. La Corte territoriale ha infatti rilevato che, in seguito al rinvio disposto ai sensi dell'art. 420-bis, comma 5)IT era stato rintracciato e, che, in quella occasione, lo stesso aveva eletto domicilio e nominato il proprio difensore di fiducia. Si riafferma, sul punto, che la nomina di un difensore di fiducia costituisce indice di effettiva conoscenza del processo, che legittima la sua celebrazione in assenza, salva la possibilità, per il condannato, di allegare circostanze di fatto che inducano a ritenere che, nonostante la nomina di un difensore fiduciario, non vi sia stata conoscenza della celebrazione del processo e che ciò non sia dipeso da colpevole disinteresse per la vicenda processuale (Sez. 3, n. 14577 del 14/12/2022, dep. 2023, G., Rv. 284460 - 01). La nomina di un difensore di fiducia è, infatti, elemento che, ai sensi dell'art. 420-bis, comma 2, cod. proc. pen. indica - seppur presuntivamente - che chi effettua la nomina ha conoscenza della pendenza del processo, salva l'allegazione di persuasivi elementi che indichino il contrario. Si riafferma dunque che l'investitura di un difensore di fiducia, nella misura in cui esprime la chiara volontà di affidare la propria difesa tecnica ad un professionista, manifesta sia la consapevolezza della pendenza del processo sia la chiara volontà di 2 prendervi parte attraverso l'assistenza di un legale di propria fiducia. Peraltro, la nomina fiduciaria, a differenza di quella di ufficio, presume un rapporto di reale conoscenza e collaborazione tra l'assistito ed il difensore, ragionevolmente incompatibile con l'asserita ignoranza della pendenza del processo. Tale presunzione, tuttavia, è di natura relativa e può essere vinta attraverso la allegazione di elementi di segno contrario che indichino con chiarezza la ignoranza del processo nonostante la nomina. 1.2. Nel caso in esame gli elementi allegati dal ricorrente per vincere la presunzione sono stati legittimamente valutati dalla Corte di appello come non persuasivi e, dunque, ritenuti inidonei a vincere la presunzione. In primo luogo, non è stato considerato convincente il fatto che il ricorrente non avesse chiara la pendenza del procedimento a causa del fatto che era stato sottoposto a procedimento penale nel 2011, dato che tale procedimento si era concluso con una sentenza di patteggiamento - che implica o il rilascio di procura speciale o l'espressione personale della volontà di patteggiare - passata in giudicato nel 2012, dunque sei anni prima della nomina del difensore di fiducia effettuata nell'ambito di questo procedimento. In secondo luogo, non si configura decisivo neanche il fatto che nell'atto di elezione di domicilio e dì nomina del difensore di fiducia non ci sia la compiuta descrizione della condotta per cui si procede: come rilevato dalla Corte territoriale si tratta di emergenza "superata" dalla rilevanza della nomina fiduciaria, indice della volontà di partecipare al processo, la cui pendenza è nota, attraverso l'ausilio della difesa tecnica. Corre l'obbligo di precisare che tale valutazione non è in contrasto con quanto affermato dalla Cassazione circa la insufficienza della nomina a ritenere integrato il requisito della conoscenza quando sopravviene una rinuncia al mandato (si è infatti affermato, in un caso all'evidenza differente da quello in esame, che non costituisce indice di effettiva conoscenza del processo la nomina di un difensore di fiducia con elezione di domicilio presso il suo studio compiuta nella fase delle indagini preliminari, alla quale abbia fatto seguito una dichiarazione di rinuncia al mandato, ove non vi sia prova che la rinuncia sia stata comunicata all'imputato e non ricorrano elementi concreti da cui desumere che questi abbia avuto notizia della vocatio in iudicium: Sez. 6, n. 24729 del 07/03/2024, Fal, Rv. 286712 - 01). Riconosciuto il rilievo alla nomina fiduciaria, come indicatore presuntivo della conoscenza della pendenza del processo, la circostanza che le notifiche siano state effettuate non personalmente al ricorrente, ma presso il difensore di fiducia nominato, non è circostanza che indica la incolpevole conoscenza del processo e che legittima la invocata rescissione. 1.3. Il Collegio osserva inoltre che la omessa traduzione di una parte dell'atto di elezione di domicilio, non ha nessuna influenza sul tema oggetto della richiesta di 3 rescissione, ovvero sulla valutazione della "incolpevole" mancata conoscenza del processo, esclusa dalla nomina del difensore di fiducia. Tale omessa traduzione, ove decisiva ed influente sul diritto di difesa avrebbe dovuto essere dedotta nel corso del processo nel rispetto dei termini indicati dagli artt. 180 e 182 cod. proc. pen. 1.4. Infine, per ritenere fondata l'istanza di rescissione del giudicato, non può essere dato rilievo al mancato rilascio del mandato ad impugnare, circostanza che esprime - al più - una colpevole manifestazione della interruzione dei rapporti con il legale nominato, ma non indica certo la incolpevole ignoranza della pendenza del processo. 2.Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Così deciso, il giorno 6 marzo 2025.
41 Sostituto Procuratore generale Ettore Pedicini ha concluso, con requisitoria scritta, per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso;
41 difensore Avv. Alessandro Ciarrocchi, con conclusioni scritte, ha chiesto l'accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Ancona rigettava la richiesta di rescissione del giudicato della sentenza n. 485 del 2023 del 28 marzo 2023 del-íibunale di Macerata, irrevocabile il 26 settembre 2023. 2. Avverso tale provvedimento proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 629 bis cod. proc. pen.) e vizio di motivazione: la conoscenza del processo sarebbe stata desunta dal fatto che il 3 luglio 2028, quando il Penale Sent. Sez. 2 Num. 14193 Anno 2025 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: RECCHIONE SANDRA Data Udienza: 06/03/2025 processo era stato rinviato ai sensi dell'art. 420-bis,comma 5 ocod. proc. pen.,i1 OV era stato rintracciato, e gli era stato fatto eleggere domicilio, atto con il / quale lo stesso nominava anche il difensore di fiducia. Si deduceva che tale atto era stato tradotto solo parzialmente e che lo stesso non conteneva alcun riferimento al titolo, al tempo, ed al luogo del reato e che non vi era alcun riferimento allo stato del procedimento. A ciò si aggiungeva che (a) le notifiche successive alla riattivazione del procedimento, risultavano essere state effettuate presso il difensore;
(b) il ricorrente era stato tratto a giudizio in altro processo, risalente al 2011, circostanza che contribuiva a rendere non univoche le indicazioni che si potevano trarre dall'atto di elezione di domicilio;
2.2. violazione di legge e vizio di motivazione: la irreperibilità di fatto dell'imputato e la mancanza di rapporti con il difensore avrebbe impedito la proposizione dell'atto di appello, tenuto conto che non era stato possibile ottenere il mandato ad impugnare, necessario per proporre appello ai sensi dell'art. 581, comma 1-ter cod. proc. pen. all'epoca vigente. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 1.1.11 Collegio ritiene che la valutazione effettuata dalla Corte di appello in ordine all'insussistenza dei requisiti per la rescissione del giudicato sia legittima e non meriti alcuna censura in questa sede. La Corte territoriale ha infatti rilevato che, in seguito al rinvio disposto ai sensi dell'art. 420-bis, comma 5)IT era stato rintracciato e, che, in quella occasione, lo stesso aveva eletto domicilio e nominato il proprio difensore di fiducia. Si riafferma, sul punto, che la nomina di un difensore di fiducia costituisce indice di effettiva conoscenza del processo, che legittima la sua celebrazione in assenza, salva la possibilità, per il condannato, di allegare circostanze di fatto che inducano a ritenere che, nonostante la nomina di un difensore fiduciario, non vi sia stata conoscenza della celebrazione del processo e che ciò non sia dipeso da colpevole disinteresse per la vicenda processuale (Sez. 3, n. 14577 del 14/12/2022, dep. 2023, G., Rv. 284460 - 01). La nomina di un difensore di fiducia è, infatti, elemento che, ai sensi dell'art. 420-bis, comma 2, cod. proc. pen. indica - seppur presuntivamente - che chi effettua la nomina ha conoscenza della pendenza del processo, salva l'allegazione di persuasivi elementi che indichino il contrario. Si riafferma dunque che l'investitura di un difensore di fiducia, nella misura in cui esprime la chiara volontà di affidare la propria difesa tecnica ad un professionista, manifesta sia la consapevolezza della pendenza del processo sia la chiara volontà di 2 prendervi parte attraverso l'assistenza di un legale di propria fiducia. Peraltro, la nomina fiduciaria, a differenza di quella di ufficio, presume un rapporto di reale conoscenza e collaborazione tra l'assistito ed il difensore, ragionevolmente incompatibile con l'asserita ignoranza della pendenza del processo. Tale presunzione, tuttavia, è di natura relativa e può essere vinta attraverso la allegazione di elementi di segno contrario che indichino con chiarezza la ignoranza del processo nonostante la nomina. 1.2. Nel caso in esame gli elementi allegati dal ricorrente per vincere la presunzione sono stati legittimamente valutati dalla Corte di appello come non persuasivi e, dunque, ritenuti inidonei a vincere la presunzione. In primo luogo, non è stato considerato convincente il fatto che il ricorrente non avesse chiara la pendenza del procedimento a causa del fatto che era stato sottoposto a procedimento penale nel 2011, dato che tale procedimento si era concluso con una sentenza di patteggiamento - che implica o il rilascio di procura speciale o l'espressione personale della volontà di patteggiare - passata in giudicato nel 2012, dunque sei anni prima della nomina del difensore di fiducia effettuata nell'ambito di questo procedimento. In secondo luogo, non si configura decisivo neanche il fatto che nell'atto di elezione di domicilio e dì nomina del difensore di fiducia non ci sia la compiuta descrizione della condotta per cui si procede: come rilevato dalla Corte territoriale si tratta di emergenza "superata" dalla rilevanza della nomina fiduciaria, indice della volontà di partecipare al processo, la cui pendenza è nota, attraverso l'ausilio della difesa tecnica. Corre l'obbligo di precisare che tale valutazione non è in contrasto con quanto affermato dalla Cassazione circa la insufficienza della nomina a ritenere integrato il requisito della conoscenza quando sopravviene una rinuncia al mandato (si è infatti affermato, in un caso all'evidenza differente da quello in esame, che non costituisce indice di effettiva conoscenza del processo la nomina di un difensore di fiducia con elezione di domicilio presso il suo studio compiuta nella fase delle indagini preliminari, alla quale abbia fatto seguito una dichiarazione di rinuncia al mandato, ove non vi sia prova che la rinuncia sia stata comunicata all'imputato e non ricorrano elementi concreti da cui desumere che questi abbia avuto notizia della vocatio in iudicium: Sez. 6, n. 24729 del 07/03/2024, Fal, Rv. 286712 - 01). Riconosciuto il rilievo alla nomina fiduciaria, come indicatore presuntivo della conoscenza della pendenza del processo, la circostanza che le notifiche siano state effettuate non personalmente al ricorrente, ma presso il difensore di fiducia nominato, non è circostanza che indica la incolpevole conoscenza del processo e che legittima la invocata rescissione. 1.3. Il Collegio osserva inoltre che la omessa traduzione di una parte dell'atto di elezione di domicilio, non ha nessuna influenza sul tema oggetto della richiesta di 3 rescissione, ovvero sulla valutazione della "incolpevole" mancata conoscenza del processo, esclusa dalla nomina del difensore di fiducia. Tale omessa traduzione, ove decisiva ed influente sul diritto di difesa avrebbe dovuto essere dedotta nel corso del processo nel rispetto dei termini indicati dagli artt. 180 e 182 cod. proc. pen. 1.4. Infine, per ritenere fondata l'istanza di rescissione del giudicato, non può essere dato rilievo al mancato rilascio del mandato ad impugnare, circostanza che esprime - al più - una colpevole manifestazione della interruzione dei rapporti con il legale nominato, ma non indica certo la incolpevole ignoranza della pendenza del processo. 2.Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Così deciso, il giorno 6 marzo 2025.