Articolo 3 della Legge 8 agosto 1980, n. 480
Articolo 2Articolo 4
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9 settembre 1980
Art. 3.
All'onere di cui all'articolo precedente si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1980, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 9 settembre 1980