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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 08/10/2025, n. 4182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4182 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO SEZIONE LAVORO VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE CON SENTENZA CONTESTUALE Il giorno 08/10/2025 innanzi al Giudice Dr.ssa UD NT, chiamato il procedimento iscritto al n. 14593/2024 RGL, promosso da
Parte_1
contro
Controparte_1 Parte_2
[...] alle ore 8.30 sono presenti l'avv. FIRINU LAURA per e i dottori Pt_2
CA OS DI IO e EP LL ai fini della pratica forense. (studio FIRINU)
Alle ore 9.05 è pure presente l'avv. ELENA PAPPALARDO in sostituzione dell'avv. SS IA per parte ricorrente.
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti. In particolare, l'avv. Firinu chiede che la documentazione allegata al proprio fascicolo venga acquisita dal giudice anche nell'esercizio dei suoi poteri officiosi.
I procuratori chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice
Preso atto di quanto sopra si ritira in camera di consiglio
Il verbale chiuso alle ore 9.00
*********************
Successivamente, alle ore 16.20 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la necessità di acquisire ex art 421 cpc la documentazione prodotta da Pt_2 ritenuta la causa matura per la decisione,
PQM
pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
*********************
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Onorario, dott.ssa UD NT, nella causa iscritta al n° 14593/2024 R.G.L. promossa
DA
- CF - rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
SS IA ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso sito in Partinico, via J.F. Kennedy n°34, giusta procura in atti
- ricorrente -
CONTRO
. - in persona del suo Controparte_2 legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Laura Firinu ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima sito in , Via Pt_2
Ausonia n°83, giusta procura in atti
- opposta -
E CONTRO
in persona Controparte_3
del suo legale rappresentante pro-tempore,
- opposto contumace -
OGGETTO: opposizione a intimazione di pagamento
All'udienza dell'8 ottobre 2025, ritenuta la causa matura per la decisione, ha emesso
S E N T E N Z A mediante lettura del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni in fatto e diritto poste a fondamento della decisione
D I S P O S I T I V O
Il Giudice definitivamente pronunciando:
2 ❖ Dichiara la contumacia dell' Controparte_3
.
[...]
❖ Dichiara l'opposizione inammissibile.
❖ Dichiara compensate le spese di lite con l' Controparte_3
.
[...]
❖ Condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 200,00 oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge se dovute.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11.10.2024 il ricorrente, come in epigrafe indicato, convenne in giudizio l' e Controparte_3
l' opponendo l'intimazione di pagamento n. 29620249025482670/000, Pt_2 notificata il 26.09.2024 con specifico riferimento alla cartella esattoriale n.
29620170020451107/000 (di euro 548,36 asseritamente notificata in data
14.08.2017) - emessa per crediti iscritti a ruolo dall
[...]
- eccependo l'omessa notifica degli atti Controparte_4 prodromici (ordinanza ingiunzione e verbale di accertamento) e la conseguenziale prescrizione del credito afferente all'anno 2012, oltre al difetto di motivazione dell'atto impugnato.
Si costituiva tardivamente in giudizio contestando variamente la Pt_2
fondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto ed eccependo, preliminarmente, la carenza di legittimazione passiva per le contestazioni inerenti al merito della pretesa creditoria e sottolineando, in ogni caso che nessuna prescrizione poteva ritenersi maturata avendo provveduto a notificare al ricorrente atti interruttivi della prescrizione, tenendo peraltro conto della legislazione emergenziale da Covid 19.
Non si costituiva, invece, l' Controparte_3
.
[...]
La causa, senza alcuna attività istruttoria, acquisita ex art 421 cpc la documentazione depositata all'ente riscossore, sulle conclusioni delle parti - di cui ai rispettivi scritti difensivi - è stata decisa all'odierna udienza come da dispositivo in epigrafe e sentenza contestuale mediante deposito nel fascicolo telematico.
3 Preliminarmente va dichiarata la contumacia dell'
[...]
ritualmente evocato in giudizio Controparte_3
e non costituito
Brevemente riassunte le posizioni delle parti, va preliminarmente disattesa l'eccezione di difetto di motivazione (vizio proprio dell'atto impugnato), in quanto questo risulta conforme al modello ministeriale e contiene l'espressa indicazione degli atti impugnati così che nessuna lesione del diritto di difesa può essere ipotizzata.
A tal proposito, oltretutto, è reiteratamente intervenuta la Suprema Corte (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. V, Ord. del 18/02/2025, n. 4180; Cass. civ., Sez. V, Sent. del
18/01/2018, n. 1111; Cass. civ., Sez. VI - 5, Ord, dell'11/10/2018, n. 25343; Cass. civ., Sez. V, Sent. del 25/05/2011, n. 11466) che ha sottolineato come «[..] non è indispensabile l'indicazione degli estremi identificativi o della data di notifica dell'accertamento precedentemente emesso nei confronti del contribuente ed al quale la riscossione faccia riferimento, essendo, al contrario, sufficiente l'indicazione di circostanze univoche ai fini dell'individuazione di quell'atto, così che resti soddisfatta l'esigenza del contribuente di controllare la legittimità della procedura di riscossione promossa nei suoi confronti. A tale interpretazione non è di ostacolo la previsione contenuta negli artt. 1, comma 2, e 6, comma 1, del d.m. Finanze n. 321 del 1999 (che nel caso di iscrizione a ruolo o di cartella che conseguano ad un atto precedentemente notificato, richiede l'indicazione degli "estremi di tale atto e la relativa data di notifica"), in quanto essa va letta in combinato disposto con le di poco successive norme primarie contenute, prima in via generale nello Statuto del contribuente (art. 7, comma 3, della l. n. 212 del 2000) e poi, con specifico riferimento ai ruoli ed alle cartelle, nel d.lgs. n. 32 del 2001(art. 8, comma 1, lett. a) che ha modificato gli artt. 1 e 12 del d.P.R. n. 602 cit.), che si limitano a richiedere che gli atti da ultimo indicati contengano soltanto “il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione anche sintetica della pretesa”».
Sul punto si è espressa anche la locale Corte d'Appello (cfr. ex multis Corte
d'Appello Palermo, Sez. lavoro, Sent. dell'08/06/2020, n. 41) precisando che «[..] è sufficiente osservare che il requisito della motivazione, in cui rientra anche la natura
4 del tributo e dell'Ente impositore, la cui assenza determina la nullità dell'atto alla quale la stessa si riferisce, costituisce elemento sostanziale indefettibile solo della cartella di pagamento, atto prodromico nonché presupposto dell'atto oggi impugnato. Il predetto requisito è, infatti, proprio della fase impositiva, come ripor tata nella cartella di pagamento, nel cui ambito il contribuente viene reso edotto ed informato di tutti gli elementi necessari alla intelligenza della pretesa creditoria e al connesso esercizio del diritto di difesa;
non sussiste, viceversa, alcun obbligo che imponga al concessionario di motivare il preavviso di fermo allegando gli atti in esso richiamati, posto che il contribuente, a seguito della notifica della cartella e/o dell'avviso di addebito, è già stato posto in grado di conoscere le ragioni dell'imposizione. Sul punto, è appena il caso di richiamare l'autorevole pronunciamento della Suprema Corte, secondo cui, "Il preavviso di fermo amministrativo, redatto in conformità al modello ministeriale, è correttamente motivato mediante richiamo agli atti presupposti, che, in quanto già destinati alla stessa parte, sono da questa conosciuti o conoscibili, e non necessitano perciò di allegazione all'atto impugnato" (Cassazione Civile, sezione VI, 21.9.2017 n.22018)».
Ciò premesso va valutata la tempestività dell'opposizione.
Al riguardo giova precisare che l'ordinanza-ingiunzione è considerata dalla legge 24 novembre 1981 n. 689 (e dalle altre disposizioni normative che in precedenza erano state emanate nella materia) come un titolo paragiudiziale, in tutto e per tutto assimilabile, quanto alla natura e agli effetti, al decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo. Si tratta quindi di un titolo che, pur non formato in esito a processo giurisdizionale dichiarativo o sommario, soggiace al principio – proprio, ma non esclusivo, delle sentenze (art. 161, comma 1, c.p.c.) – di conversione dei motivi di nullità in motivi di gravame. Ne segue che i vizi non tempestivamente eccepiti sono sanati, onde ne resta preclusa la deduzione in via di opposizione ex art. 615
c.p.c.
Tuttavia, secondo l'orientamento della Suprema Corte (cfr. Cass. civ. Sez.
Unite, Sent. del 22-09-2017, n. 22080; Cass. civ. Sez. III Sent., 04/08/2016, n.
16282) nell'ipotesi di notifica della cartella di pagamento per la riscossione di sanzioni amministrative, quando il destinatario non abbia avuto conoscenza del procedimento di formazione del titolo in ragione di un correlativo vizio, e di
5 conseguenza non abbia potuto reagire contro il verbale di accertamento o contro l'ordinanza-ingiunzione, per la contestazione degli atti presupposti deve proporre opposizione a norma dell'art. 22 della l. n. 689 del 1981 quale rimedio tipico, e non l'opposizione all'esecuzione, rispettando il conseguente termine di ammissibilità di 30 giorni dalla sua avvenuta notificazione.
Invero il succitato art 22 L 689/1981 testualmente recita al comma 1: «Contro
l'ordinanza-ingiunzione di pagamento e contro l'ordinanza che dispone la sola confisca, gli interessati possono proporre opposizione davanti al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione individuato a norma dell'articolo 22-bis, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento. ».
Ne consegue che per l'opposizione così esperita - nel caso in cui il destinatario abbia interesse a dedurre l'assenza del provvedimento sanzionatorio o la sussistenza di vizi della sua notificazione - valgono le regole del procedimento di cui alle predette norme concernenti la competenza del giudice del luogo della violazione, il rito da osservare per l'introduzione e lo svolgimento del giudizio, il termine per proporre l'opposizione stessa, l'instaurazione del contraddittorio (individuandosi il legittimo contraddittore nell'autorità titolare della pretesa contestata nel suo fondamento), l'oggetto del giudizio (consistente nell'accertamento della responsabilità dell'opponente e, quindi, della fondatezza della pretesa stessa).
Il tenore letterale della norma sopra riportata non lascia spazio a dubbie o difformi interpretazioni individuando nella notifica della cartella esattoriale il momento a partire dal quale comincia a decorrere per il contribuente il termine di decadenza di trenta giorni per proporre opposizione contro l'iscrizione a ruolo.
E tale termine deve comunque considerarsi perentorio.
Solo in assenza anche di notifica della cartella esattoriale e a seguito della notifica di un'intimazione di pagamento deve ammettersi la possibilità per il contribuente di proporre opposizione avverso quest'ultima in funzione recuperatoria, costituendo la stessa il primo atto di esecuzione entrato nella sua sfera di conoscenza.
Sul punto la Suprema Corte (cfr. Cass. civ. Sez. lavoro, Ord. del 2-11-2017, n.
26101), sia pure pronunziandosi con specifico rifermento all'iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, ha individuato un principio di portata generale applicabile anche alla fattispecie in esame: «in tema di iscrizione a ruolo, il termine previsto [..] per
6 proporre opposizione nel merito, onde accertare la fondatezza della pretesa dell'ente, deve ritenersi perentorio, pur in assenza di un'espressa indicazione in tal senso, perché diretto a rendere incontrovertibile il credito [..] in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire una rapida riscossione del credito iscritto a ruolo. Tale disciplina non fa sorgere dubbi di legittimità costituzionale per contrasto con l'art. 24 Cost., poiché rientra nelle facoltà discrezionali del legislatore la previsione dei termini di esercizio del diritto di impugnazione (v. Corte costituzionale, Ord. n. 111 del 2007), né per contrasto con gli artt. 76 e 77, primo comma, Cost., rientrando nell'ambito della delega, avente ad oggetto il riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, la previsione di un sistema di impugnazione del ruolo stesso. Ne consegue che, trattandosi di decadenza di natura pubblicistica, attinente alla proponibilità stessa della domanda, il suo avverarsi, rilevabile d'ufficio, preclude l'esame del merito della pretesa creditoria quale sia la natura delle contestazioni mosse dal debitore».
Nel caso di specie, nonostante la contumacia dell' (che pertanto CP_5
non ha fornito la prova della rituale notifica degli atti prodromici) è stato provato dall'ente riscossore che la cartella esattoriale n. 29620170020451107/000 è stata ritualmente notificata sensi dell'art 140 cpc (con adempimento di tutte le formalità richieste dalla disposizione normativa) e tornata al mittente per “ Parte_3
” il 5.10.2017, con la conseguenza che al momento dell'iscrizione a
[...]
ruolo del ricorso (del 11.10.2024) era abbondantemente decorso il termine di 30 giorni previsto ex lege.
Né può ritenersi maturata alcuna prescrizione successiva che avrebbe legittimazione l'opposizione in via recuperatoria dell'intimazione di pagamento n.
29620249025482670/000) .
Invero, stante il periodo di sospensione della prescrizione previsto dala legislazione emergenziale (pur dando atto di diversi orientamenti nella giurisprudenza di merito), nel caso in esame, alla data di notifica dell'intimazione di pagamento de qua (26.9.2024) il successivo termine prescrizionale non era in ogni caso maturato sia applicando il termine di 311 giorni (derivante dall'art. 37 del d.l. n.
18/2020 e dall'art. 11 del d.l. 31.12.2020, n. 183) sia quello di 542 giorni (derivante da succitato art. 68 comma 1 del Decreto CURA ITALIA).
7 Emerge per tabulas che successivamente alla notifica per compiuta giacenza della cartella esattoriale n. 29620170020451107/000, l'ente riscossore ha notificato altra intimazione di pagamento ( n. 29620229008647583000) ai sensi dell'art 140 cpc e con l'adempimento delle formalità normativamente previste, ritornata al mittente per “COMPIUTA ” il 6.12.2022 Pt_3
Conseguentemente, l'opposizione va ritenuta tardiva e, come tale, inammissibile.
Stante la contumacia dell'ente creditore, dichiara compensate le spese di lite tra quest'ultimo e il ricorrente.
Le restanti spese, liquidate in dispositivo (con applicazione dei minimi tariffari e in relazione all'attività espletata), seguono la soccombenza e vanno poste a carico della parte ricorrente.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo, l'8.10.2025
IL GIUDICE
UD NT
8