Decreto cautelare 10 marzo 2021
Ordinanza cautelare 24 marzo 2021
Sentenza 30 aprile 2021
Parere interlocutorio 24 maggio 2023
Parere definitivo 21 febbraio 2024
Rigetto
Sentenza 9 ottobre 2024
Rigetto
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 14/03/2025, n. 2122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2122 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02122/2025REG.PROV.COLL.
N. 01812/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1812 del 2022, proposto dalla signora MA TE SA, rappresentata e difesa dall'avvocato Lorenzo Passeri Mencucci, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
contro
Comune di Pineto, non costituito in giudizio;
nei confronti
Il signor BE Di BE, rappresentato e difeso dagli avvocati Guglielmo Marconi e Gabriella Zuccarini, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo n. 375/2021, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di BE Di BE;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 5 marzo 2025 il Cons. Ugo De Carlo e vista l’istanza di passaggio in decisione depositata dall’avvocato Passeri Mencucci Lorenzo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La signora MA TE SA ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe che ha accolto il ricorso del signor BE Di BE per ottenere l’annullamento del permesso di costruire del 8 marzo 2013 del Comune di Pineto e per la conseguente statuizione ai fini dell'emissione dell'ordine di demolizione delle opere eseguite dalla controinteressata sull'immobile di sua proprietà.
2. L’appellante è proprietaria di un immobile in relazione al quale ha eseguito lavori di demolizione e ricostruzione di un corpo scala in virtù del permesso di soggiorno suindicato.
Il signor BE Di BE, proprietario di immobile confinante, ha in un primo tempo richiesto al Comune l’emanazione di un provvedimento in autotutela e poi è ricorso al T.a.r. lamentando il mancato rispetto delle distanze.
3, La sentenza ha accolto il ricorso perché la scala era stata costruita a distanza di mt. 9,80 dall’immobile del confinante senza che fosse possibile far ricorso alle tolleranze di cui all’art. 34 d.P.R. 380/2001 o di cui all’art. 7 l.r. 53/1989 ed il Comune non avrebbe dovuto rilasciare il permesso di costruire.
La richiesta di ordinare la demolizione è stata ritenuta rientrare nella giurisdizione del giudice ordinario perché afferente al mancato rispetto delle distanze, che può essere affermata dopo l’annullamento del titolo che consentiva i lavori da parte del giudice amministrativo.
4. L’appello si fonda su sei motivi.
4.1. Il primo eccepisce un difetto di interesse ad agire da parte dell’originario ricorrente poiché la mera vicinitas può in questo caso giustificare la legittimazione, ma l’interesse ad eliminare gli effetti del provvedimento deve essere indicato e deve essere reale e non meramente emulativo come nel caso di specie dove il mancato rispetto delle distanze è di soli 20 centimetri.
4.2. Il secondo contesta l’erronea applicazione dell’art. 9 d.m. 1444/1968. La scala era l’unica via di acceso al fabbricato ed il rifacimento si è reso necessario per il cattivo stato manutentivo della vecchia scala che oltretutto non era a norma rispetto alle disposizioni sulle barriere architettoniche.
La qualificazione dell’intervento come nuova costruzione avrebbe richiesto la verifica preliminare della distanza prima dell’intervento fra il manufatto originario ed il fabbricato prospiciente e l’esistenza di una parete finestrata che fronteggiasse la nuova scala oggetto di contestazione.
Sarebbe emerso che anche la distanza originaria era pari a mt. 9,80 cosicché non si sarebbe potuto parlare di nuova costruzione.
4.3. Il terzo motivo contesta la mancata applicazione delle norme sulle tolleranze di cantiere solo perché lo scostamento era stato commesso in fase di progettazione ed il progetto era correttamente eseguito dalla ditta.
4.4. Il quarto motivo lamenta che non si sarebbe tenuto conto del fatto che la scala aveva la funzione di consentire l’accesso anche a persona con disabilità motoria.
4.5. Il quinto motivo afferma che non vi sarebbe nessuna lesione della distanza minima dalla strada e comunque si tratta di una doglianza per cui non sussiste l’interesse del controinteressato.
4.6. Il sesto motivo contesta che anche i locali tecnici violino la distanza dal confinante e dalla strada pubblica poiché i volumi tecnici non comportano volumetria riconducibile alla nozione di nuova costruzione, in quanto relativi ad impianti del tutto privi di propria autonomia funzionale, anche potenziale, poiché strumentali di una costruzione principale, per esigenze tecnico-funzionali della stessa, connessi alla condotta idrica, termica, ascensore ecc., e che non possono essere ubicati all’interno di questa. Essi non rilevano ai fini della disciplina sulle distanze.
5. Il signor BE Di BE si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto dell’appello.
6. L’appello è infondato.
6.1. La vicinitas , alla luce dei principi affermati dall’Adunanza Plenaria n. 22/2021, non è elemento che di per sé è sufficiente a giustificare una legittimazione attiva ad impugnare il titolo edilizio rilasciato ad altro soggetto, ma deve essere posto in relazione alla violazione sostanziale di beni di cui il vicino è titolare; nel caso di specie il rispetto delle distanze è una situazione giuridica soggettiva di cui il vicino è titolare e, pertanto, può agire in giudizio per ottenere che esso sia riconosciuta con conseguente annullamento del titolo che ha consentito un’edificazione in violazione delle distanze minime previste.
6.2. In relazione al secondo motivo va innanzitutto precisato che l’intervento è qualificabile come nuova costruzione poiché il nuovo setto del corpo scala, che avrebbe dovuto sostituire i due pilastri esistenti e demoliti, è stato invece realizzato con un aumento pari a circa cm. 80 rispetto al corpo scala preesistente.
L’appellante afferma, ma non prova, che anche prima dell’intervento la distanza era pari a mt. 9,80.
6.3. Il terzo motivo è infondato poiché le tolleranze di cantiere servono a salvaguardare dei modesti scostamenti rispetto ad un progetto corretto sul piano edilizio che si realizzano nel corso dell’esecuzione e non a sanare il mancato rispetto delle distanze tutte le volte che per la sua minima entità possa essere giustificato con la normativa sulle tolleranze di cantiere.
La distanza minima di 10 m tra le costruzioni stabilita dall’art. 9 DM 1444/1968 deve osservarsi in modo assoluto essendo ratio della norma la tutela della salubrità e sicurezza ed al Giudice non è lasciato alcun margine di discrezionalità nell’applicazione della disciplina in materia di equo contemperamento degli opposti interessi.
6.4. L’allargamento della scala non l’ha resa comunque conforme alla normativa sul superamento delle barriere architettoniche e per tale motivo la circostanza dedotta non ha alcuna influenza sulla valutazione del mancato rispetto delle distanze. Peraltro si tratta di deduzione nuova non proposta in primo grado.
6.5. Si può prescindere dall’esame degli ultimi due motivi di ricorso poiché, sulla scorta di quanto finora affermato, essi non condurrebbero all’accoglimento del gravame. Dal momento che la conferma delle ragioni poste dal T.a.r. a fondamento dell’accoglimento del ricorso, giustificano l’annullamento del permesso di costruire, l’esistenza o meno della distanza minima dalla strada o la rilevanza che hanno i volumi tecnici ai fini del rispetto della distanza minima la positiva valutazione delle considerazioni svolte dall’appellante non consentirebbero di ottenere un giudizio favorevole perché rimarrebbe comunque rilevante il mancato rispetto delle distanze tra i due immobili.
7. in considerazione della violazione delle distanze per pochi centimetri circostanza che rendeva la valutazione in fatto della situazione incerta, possono compensarsi le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2025, tenuta da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4 bis, c.p.a., con l'intervento dei magistrati:
Giovanni Sabbato, Presidente FF
Carmelina Addesso, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere, Estensore
Annamaria Fasano, Consigliere
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ugo De Carlo | Giovanni Sabbato |
IL SEGRETARIO