Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. IX, sentenza 02/02/2026, n. 258
CGT2
Sentenza 2 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Vizio di motivazione della cartella di pagamento per omessa indicazione di base imponibile, aliquota, sanzioni e interessi

    La Corte ha ritenuto che la cartella contenesse tutti gli elementi necessari per individuare la pretesa tributaria, richiamando per relationem la sentenza che aveva definito la condanna, e che la base imponibile fosse calcolabile matematicamente.

  • Rigettato
    Omessa pronuncia su motivi di ricorso e illegittima applicazione dell'art. 212 DPR 115/2002

    La Corte ha ritenuto infondato il motivo relativo all'invito al pagamento, poiché per l'imposta di registro su atti giudiziari si applica la disciplina speciale che prevede l'iscrizione a ruolo diretta senza necessità di avviso di liquidazione.

  • Rigettato
    Errata quantificazione dell'imposta di registro

    La Corte ha ritenuto infondato il motivo, poiché il contribuente applicava l'aliquota sulla sorte capitale senza considerare interessi e rivalutazione, mentre l'Ufficio aveva correttamente quantificato l'imposta includendo tali voci.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. IX, sentenza 02/02/2026, n. 258
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia
    Numero : 258
    Data del deposito : 2 febbraio 2026

    Testo completo