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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. IX, sentenza 02/02/2026, n. 258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 258 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 258/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 9, riunita in udienza il
13/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LOCATELLI GIUSEPPE, Presidente
EN LA, OR
LATTI FRANCO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2407/2025 depositato il 17/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Milano
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Equitalia Giustizia Spa - Vial 00147 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Ministeri Ministero Di Giustizia - Ufficio Convenzioni - Arenula 70 00154 Roma RM Difeso da
Avvocatura Distrettuale Dello Stato Di Milano - Via Freguglia, 1 (pal.di Giustizia) 20100 Milano MI
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 995/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 2
e pubblicata il 27/02/2025
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820230095091704001 REGISTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 43/2026 depositato il 16/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello notificato in data 16/7/2025, Ricorrente_1 ha impugnato la sentenza n. 995/2025, emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano, Sez. 2, in data 25/10/2024, depositata in data
27/02/2025 nel giudizio R.G. n. 2571/2024, con la quale la Corte di primo grado ha integralmente rigettato il ricorso proposto avverso la cartella di pagamento n. 068 2023 00950917 04 001, relativa all'imposta di registro su atti giudiziari per un importo complessivo di euro 430.550,00 (docc. 2 e 3).
L'appellante lamenta illegittimità, nullità, annullabilità della sentenza impugnata per vizio di omessa e/o apparente e/o erronea motivazione, la mancata effettiva pronuncia su tutti i motivi di ricorso proposti in prime cure, l'omessa e/o errata e/o illegittima applicazione dell'articolo 7 della Legge 212/2000, l'errata e/o illegittima affermazione circa la conoscibilità (aliunde) degli elementi essenziali e imprescindibili della cartella impugnata da parte del contribuente, l' errata applicazione dell'art. 212 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115; deduceva che la cartella di pagamento conteneva, infatti, un generico riferimento ad una sentenza (che, per giunta, non è nemmeno quella da cui la pretesa trarrebbe origine) e la richiesta di una pretesa di ammontare unico e totale, senza la benché minima indicazione circa: la base imponibile dell'imposta di registro, l'aliquota applicata (ad es. 3% ex Tariffa Parte I, art. 8, TUR), la distinzione tra imposta, sanzioni e interessi, le modalità di determinazione dell'importo complessivamente richiesto;
che dunque l'obbligo di motivazione non poteva essere soddisfatto dalla mera conformità formale della cartella al modello ministeriale e che l'indicazione della base imponibile e dell'aliquota sono elementi il cui difetto rende la pretesa impositiva incomprensibile;
che dunque i giudici hanno illegittimamente concluso che il contribuente avesse avuto o potuto avere
(evidentemente sin dalla notifica della cartella impugnata) la chiara e completa contezza delle ragioni della richiesta;
che è legittima l'eccezione sulla violazione dell'art. 212 tu spese giustizia, in quanto la circostanza che, ai sensi della L. n. 69/2009, l'ufficio possa procedere all'iscrizione a ruolo “direttamente” entro un mese dal passaggio in giudicato del provvedimento, attraverso il nuovo articolo 227 – ter, introdotto dall'articolo
67 della L. 69/2009, non esclude né elimina l'obbligo di notifica dell'invito al pagamento, trattandosi di un atto informativo e garantistico previsto a tutela del contribuente;
che la Corte di primo grado ha omesso di pronunciarsi sul motivo di ricorso relativo alla errata determinazione della imposta in quanto la sentenza posta dall'Ufficio a fondamento del ruolo non è sentenza di condanna ed è registrata in tassa fissa;
che in essa, nella parte narrativa le somme per le quali gli obbligati sarebbero stati complessivamente condannati ammontano ad euro 12.679.948,00 (dei quali, si badi, solo 1.750.000 in capo al Ricorrente_1), per cui applicando l'aliquota del 3% prevista dalla Tabella allegata al TUR si arriva ad un ammontare pari a € 380.398,00 con una differenza di euro 50.151,00 di imposta addebitata in misura maggiore rispetto a quanto innanzi computato.
Si costituisce in giudizio l'Agenzia Entrate Riscossione eccependo la piena legittimità e fondatezza della pretesa tributaria, che non si fonda esclusivamente sulla sentenza d'appello, ma sull'intero iter giudiziario che ha visto soccombente l'Ing. Ricorrente_1; che l'importo di € 430.550,00 è la somma di due distinti debiti d'imposta; che il richiamo nella cartella alla sentenza d'appello è pienamente corretto, in quanto è tale provvedimento che, confermando la condanna, ha consolidato la pretesa creditoria sorta in primo grado, resa poi definitiva dalla successiva pronuncia della Corte di Cassazione.
Deduce, inoltre, la sufficienza della motivazione la cui funzione informativa è pienamente svolta, contenendo la cartella tutti gli elementi necessari a consentire all'appellante di individuare senza incertezze la pretesa:
l'ente creditore (Ministero della Giustizia), il titolo (sentenza n. 272/2016 della Corte d'Appello di Milano), il numero di ruolo e la partita di credito, nonché l'importo totale dovuto;
che l'obbligo di motivazione va parametrato alla conoscenza effettiva del contribuente , dimostrata nel caso di specie dai motivi di ricorso e dall'avvenuto calcolo della base imponibile;
insisteva per la non necessità dell'invito di pagamento ex art. 212 DPR 115/2002 e sulla corretta determinazione dell'imposta , essendo la doglianza infondata perché il contribuente applica l'aliquota del 3% sulla sorte captale senza considerare rivalutazione ed interessi, come previsto in sentenza, non ravvisandosi alcun vizio di omessa pronuncia.
Si costituiva Equitalia Giustizia Spa, confermando la legittimità della cartelle e deducendo che, data la conoscenza in capo al debitore dell'atto presupposto e considerata l'automaticità del calcolo dell'imposta di registro, nel caso che ci occupa, l'onere motivazionale della cartella era stato assolto dall'ente impositore;
che, del resto, l'appellante, né nel primo grado e neppure nel presente, ha sostenuto o dimostrato di non dovere alcunché oppure di essere tenuto a pagare somme inferiori rispetto a quelle quantificate nella cartella e ciò a dimostrazione della correttezza degli importi ingiunti;
che in ordine alla contestazione circa l'erronea quantificazione delle somme dovute per la registrazione a debito della sentenza, va detto che l'Agenzia delle Entrate ha correttamente determinato l'importo dovuto in quanto il Ricorrente_1 è stato condannato a somme ben maggiori di quelle indicate da controparte nel ricorso, comprensive di rivalutazione ed interessi legali
(di cui evidentemente controparte non ha tenuto conto) e che vanno incluse nel conteggio per la determinazione dell'imposta.
Si costituiva in giudizio il Ministero della Giustizia ribadendo la correttezza della sentenza impugnata, eccependo che la liquidazione dell'imposta di registro, prenotata a debito ai sensi dell'art. 59 c. 1 lettera d) del Testo Unico Registro, non prevede un atto prodromico alla parte, essendo procedimento non solo derogatorio, ma totalmente distinguibile da quello ordinario della liquidazione con contestuale pagamento del tributo;
che pertanto l'imposta di registro, a causa della fattispecie derogatoria dell'art. 59 TUR deve essere recuperata da Equitalia Giustizia e da Ader nell'interesse del Ministero della Giustizia, e segue l'iter delle spese di giustizia come previsto dal DPR 115/2002 (Testo Unico delle Spese di Giustizia); che pertanto ai sensi dell'art. 227 ter DPR 115/2002, la riscossione avviene direttamente a mezzo ruolo.
Le parti appellate chiedevano il rigetto dell'appello con vittoria delle spese di lite;
il difensore dell'ADER si dichiarava antistatario chiedendo la distrazione delle spese in proprio favore.
La controversia veniva discussa e decisa all'udienza indicata in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come correttamente motivato dai primi giudici, la cartella di pagamento reca chiaramente l'indicazione del titolo sulla base del quale la stessa è stata emessa, ossia la partita di credito n. 0103808/2023 della Corte
D'Appello di Milano con riferimento alla sentenza 272 del 10.04.2016 per un totale di imposta di registro per atti giudiziari 2016 di euro 430.550,00 dato dalla somma degli importi delle pronunce di primo e secondo grado (430.350,00 + 200,00); con quest'ultima decisione la Corte ha respinto l'appello e confermato la sentenza del Tribunale di Monza, con emissione dei relativi fogli notizie da parte del cancellerie di quest'ultimo
Tribunale il 16.07.2016 e dalla Corte d'Appello di Milano il 30.10.2019; entrambi i fogli notizie e la relativa partita di credito sono documenti conosciuti e conoscibili dal contribuente, in quanto comunicati dal Tribunale
e depositati nei relativi fascicoli processuali nonchè agli atti del giudizio e mai contestati. Tra l'altro la sentenza impugnata ha puntualmente ricostruito l'iter processuale che ha visto soccombente
Ricorrente_1 fino alla pronuncia di Cassazione, che ha respinto il ricorso con sentenza 11552/2019 del 2.05.2019, senza che il relativo capo della sentenza sia stato oggetto di gravame.
Consegue che l'obbligo di motivazione deve ritenersi assolto con il richiamo per relationem al numero di ruolo ed alla partita di credito in relazione alla sentenza della Corte di Appello di Milano, che ha reso definitiva la condanna emessa dal Tribunale di Monza al pagamento della somma di euro 12.679.948,00, oltre rivalutazione ed interessi, essendo l'aliquota proporzionale dell'imposta di registro sulle sentenze di condanna del 3% prestabilita dalla legge (tariffa parte I art. 8 TUR); non è pertanto necessaria l'indicazione della base imponibile, trattandosi di dato numerico conoscibile mediante un mero calcolo matematico, come si evince anche dai motivi di appello.
La motivazione dell'atto impugnato risulta esaustiva ed autosufficiente, contenendo tutti gli elementi necessari per individuare la pretesa tributaria a fronte della conoscenza del contribuente degli atti su cui si fonda;
la motivazione della sentenza sul punto è dunque pienamente condivisibile.
Infondato è anche il motivo di appello relativo alla omessa notifica dell'invito al pagamento ai sensi dell' art. 212 DPR 115/2002; trattandosi di imposta di registro su atti giudiziari, si applica la speciale disciplina di cui all'art. 227 e ss. del Dpr 115-2002 che prevede l'iscrizione a ruolo da parte di Equitalia Giustizia a seguito della quale l'Agente della riscossione procede alla notifica della cartella, quale primo atto della riscossione senza necessità della notifica dell'avviso di liquidazione.
E' ictu oculi infondato il motivo di appello relativo alla errata quantificazione dell'importa dovuta, in quanto il contribuente applica l'aliquota proporzionale del 3% sulla base imponibile di euro 12.679.948 non tenendo conto di interessi rivalutazione (come previsto nella sentenza del Tribunale di Monza), calcolando dunque un'imposta dovuta di euro 380.398,00, con una differenza di circa 50.000,00 rispetto a quella invece correttamente richiesta dall'Ufficio.
Le spese di lite seguono il principio di soccombenza e sono liquidate in dispositivo tenuto conto del valore della controversia.
P.Q.M.
rigetta l'appello del contribuente che condanna al rimborso delle spese liquidate in euro 5.000 per ciascuna delle controparti (ADER, Equitalia Giustizia Spa e Ministero Giustizia), oltre spese generali del 15%, Iva e
Cpa se dovute, da distrarsi per quanto riguarda Agenzia delle Entrate Riscossione in favore del procuratore antistatario.
Milano, 13.01.2026
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Claudia Gentili Dott. Giuseppe Locatelli
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 9, riunita in udienza il
13/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LOCATELLI GIUSEPPE, Presidente
EN LA, OR
LATTI FRANCO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2407/2025 depositato il 17/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Milano
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Equitalia Giustizia Spa - Vial 00147 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Ministeri Ministero Di Giustizia - Ufficio Convenzioni - Arenula 70 00154 Roma RM Difeso da
Avvocatura Distrettuale Dello Stato Di Milano - Via Freguglia, 1 (pal.di Giustizia) 20100 Milano MI
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 995/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 2
e pubblicata il 27/02/2025
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820230095091704001 REGISTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 43/2026 depositato il 16/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello notificato in data 16/7/2025, Ricorrente_1 ha impugnato la sentenza n. 995/2025, emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano, Sez. 2, in data 25/10/2024, depositata in data
27/02/2025 nel giudizio R.G. n. 2571/2024, con la quale la Corte di primo grado ha integralmente rigettato il ricorso proposto avverso la cartella di pagamento n. 068 2023 00950917 04 001, relativa all'imposta di registro su atti giudiziari per un importo complessivo di euro 430.550,00 (docc. 2 e 3).
L'appellante lamenta illegittimità, nullità, annullabilità della sentenza impugnata per vizio di omessa e/o apparente e/o erronea motivazione, la mancata effettiva pronuncia su tutti i motivi di ricorso proposti in prime cure, l'omessa e/o errata e/o illegittima applicazione dell'articolo 7 della Legge 212/2000, l'errata e/o illegittima affermazione circa la conoscibilità (aliunde) degli elementi essenziali e imprescindibili della cartella impugnata da parte del contribuente, l' errata applicazione dell'art. 212 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115; deduceva che la cartella di pagamento conteneva, infatti, un generico riferimento ad una sentenza (che, per giunta, non è nemmeno quella da cui la pretesa trarrebbe origine) e la richiesta di una pretesa di ammontare unico e totale, senza la benché minima indicazione circa: la base imponibile dell'imposta di registro, l'aliquota applicata (ad es. 3% ex Tariffa Parte I, art. 8, TUR), la distinzione tra imposta, sanzioni e interessi, le modalità di determinazione dell'importo complessivamente richiesto;
che dunque l'obbligo di motivazione non poteva essere soddisfatto dalla mera conformità formale della cartella al modello ministeriale e che l'indicazione della base imponibile e dell'aliquota sono elementi il cui difetto rende la pretesa impositiva incomprensibile;
che dunque i giudici hanno illegittimamente concluso che il contribuente avesse avuto o potuto avere
(evidentemente sin dalla notifica della cartella impugnata) la chiara e completa contezza delle ragioni della richiesta;
che è legittima l'eccezione sulla violazione dell'art. 212 tu spese giustizia, in quanto la circostanza che, ai sensi della L. n. 69/2009, l'ufficio possa procedere all'iscrizione a ruolo “direttamente” entro un mese dal passaggio in giudicato del provvedimento, attraverso il nuovo articolo 227 – ter, introdotto dall'articolo
67 della L. 69/2009, non esclude né elimina l'obbligo di notifica dell'invito al pagamento, trattandosi di un atto informativo e garantistico previsto a tutela del contribuente;
che la Corte di primo grado ha omesso di pronunciarsi sul motivo di ricorso relativo alla errata determinazione della imposta in quanto la sentenza posta dall'Ufficio a fondamento del ruolo non è sentenza di condanna ed è registrata in tassa fissa;
che in essa, nella parte narrativa le somme per le quali gli obbligati sarebbero stati complessivamente condannati ammontano ad euro 12.679.948,00 (dei quali, si badi, solo 1.750.000 in capo al Ricorrente_1), per cui applicando l'aliquota del 3% prevista dalla Tabella allegata al TUR si arriva ad un ammontare pari a € 380.398,00 con una differenza di euro 50.151,00 di imposta addebitata in misura maggiore rispetto a quanto innanzi computato.
Si costituisce in giudizio l'Agenzia Entrate Riscossione eccependo la piena legittimità e fondatezza della pretesa tributaria, che non si fonda esclusivamente sulla sentenza d'appello, ma sull'intero iter giudiziario che ha visto soccombente l'Ing. Ricorrente_1; che l'importo di € 430.550,00 è la somma di due distinti debiti d'imposta; che il richiamo nella cartella alla sentenza d'appello è pienamente corretto, in quanto è tale provvedimento che, confermando la condanna, ha consolidato la pretesa creditoria sorta in primo grado, resa poi definitiva dalla successiva pronuncia della Corte di Cassazione.
Deduce, inoltre, la sufficienza della motivazione la cui funzione informativa è pienamente svolta, contenendo la cartella tutti gli elementi necessari a consentire all'appellante di individuare senza incertezze la pretesa:
l'ente creditore (Ministero della Giustizia), il titolo (sentenza n. 272/2016 della Corte d'Appello di Milano), il numero di ruolo e la partita di credito, nonché l'importo totale dovuto;
che l'obbligo di motivazione va parametrato alla conoscenza effettiva del contribuente , dimostrata nel caso di specie dai motivi di ricorso e dall'avvenuto calcolo della base imponibile;
insisteva per la non necessità dell'invito di pagamento ex art. 212 DPR 115/2002 e sulla corretta determinazione dell'imposta , essendo la doglianza infondata perché il contribuente applica l'aliquota del 3% sulla sorte captale senza considerare rivalutazione ed interessi, come previsto in sentenza, non ravvisandosi alcun vizio di omessa pronuncia.
Si costituiva Equitalia Giustizia Spa, confermando la legittimità della cartelle e deducendo che, data la conoscenza in capo al debitore dell'atto presupposto e considerata l'automaticità del calcolo dell'imposta di registro, nel caso che ci occupa, l'onere motivazionale della cartella era stato assolto dall'ente impositore;
che, del resto, l'appellante, né nel primo grado e neppure nel presente, ha sostenuto o dimostrato di non dovere alcunché oppure di essere tenuto a pagare somme inferiori rispetto a quelle quantificate nella cartella e ciò a dimostrazione della correttezza degli importi ingiunti;
che in ordine alla contestazione circa l'erronea quantificazione delle somme dovute per la registrazione a debito della sentenza, va detto che l'Agenzia delle Entrate ha correttamente determinato l'importo dovuto in quanto il Ricorrente_1 è stato condannato a somme ben maggiori di quelle indicate da controparte nel ricorso, comprensive di rivalutazione ed interessi legali
(di cui evidentemente controparte non ha tenuto conto) e che vanno incluse nel conteggio per la determinazione dell'imposta.
Si costituiva in giudizio il Ministero della Giustizia ribadendo la correttezza della sentenza impugnata, eccependo che la liquidazione dell'imposta di registro, prenotata a debito ai sensi dell'art. 59 c. 1 lettera d) del Testo Unico Registro, non prevede un atto prodromico alla parte, essendo procedimento non solo derogatorio, ma totalmente distinguibile da quello ordinario della liquidazione con contestuale pagamento del tributo;
che pertanto l'imposta di registro, a causa della fattispecie derogatoria dell'art. 59 TUR deve essere recuperata da Equitalia Giustizia e da Ader nell'interesse del Ministero della Giustizia, e segue l'iter delle spese di giustizia come previsto dal DPR 115/2002 (Testo Unico delle Spese di Giustizia); che pertanto ai sensi dell'art. 227 ter DPR 115/2002, la riscossione avviene direttamente a mezzo ruolo.
Le parti appellate chiedevano il rigetto dell'appello con vittoria delle spese di lite;
il difensore dell'ADER si dichiarava antistatario chiedendo la distrazione delle spese in proprio favore.
La controversia veniva discussa e decisa all'udienza indicata in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come correttamente motivato dai primi giudici, la cartella di pagamento reca chiaramente l'indicazione del titolo sulla base del quale la stessa è stata emessa, ossia la partita di credito n. 0103808/2023 della Corte
D'Appello di Milano con riferimento alla sentenza 272 del 10.04.2016 per un totale di imposta di registro per atti giudiziari 2016 di euro 430.550,00 dato dalla somma degli importi delle pronunce di primo e secondo grado (430.350,00 + 200,00); con quest'ultima decisione la Corte ha respinto l'appello e confermato la sentenza del Tribunale di Monza, con emissione dei relativi fogli notizie da parte del cancellerie di quest'ultimo
Tribunale il 16.07.2016 e dalla Corte d'Appello di Milano il 30.10.2019; entrambi i fogli notizie e la relativa partita di credito sono documenti conosciuti e conoscibili dal contribuente, in quanto comunicati dal Tribunale
e depositati nei relativi fascicoli processuali nonchè agli atti del giudizio e mai contestati. Tra l'altro la sentenza impugnata ha puntualmente ricostruito l'iter processuale che ha visto soccombente
Ricorrente_1 fino alla pronuncia di Cassazione, che ha respinto il ricorso con sentenza 11552/2019 del 2.05.2019, senza che il relativo capo della sentenza sia stato oggetto di gravame.
Consegue che l'obbligo di motivazione deve ritenersi assolto con il richiamo per relationem al numero di ruolo ed alla partita di credito in relazione alla sentenza della Corte di Appello di Milano, che ha reso definitiva la condanna emessa dal Tribunale di Monza al pagamento della somma di euro 12.679.948,00, oltre rivalutazione ed interessi, essendo l'aliquota proporzionale dell'imposta di registro sulle sentenze di condanna del 3% prestabilita dalla legge (tariffa parte I art. 8 TUR); non è pertanto necessaria l'indicazione della base imponibile, trattandosi di dato numerico conoscibile mediante un mero calcolo matematico, come si evince anche dai motivi di appello.
La motivazione dell'atto impugnato risulta esaustiva ed autosufficiente, contenendo tutti gli elementi necessari per individuare la pretesa tributaria a fronte della conoscenza del contribuente degli atti su cui si fonda;
la motivazione della sentenza sul punto è dunque pienamente condivisibile.
Infondato è anche il motivo di appello relativo alla omessa notifica dell'invito al pagamento ai sensi dell' art. 212 DPR 115/2002; trattandosi di imposta di registro su atti giudiziari, si applica la speciale disciplina di cui all'art. 227 e ss. del Dpr 115-2002 che prevede l'iscrizione a ruolo da parte di Equitalia Giustizia a seguito della quale l'Agente della riscossione procede alla notifica della cartella, quale primo atto della riscossione senza necessità della notifica dell'avviso di liquidazione.
E' ictu oculi infondato il motivo di appello relativo alla errata quantificazione dell'importa dovuta, in quanto il contribuente applica l'aliquota proporzionale del 3% sulla base imponibile di euro 12.679.948 non tenendo conto di interessi rivalutazione (come previsto nella sentenza del Tribunale di Monza), calcolando dunque un'imposta dovuta di euro 380.398,00, con una differenza di circa 50.000,00 rispetto a quella invece correttamente richiesta dall'Ufficio.
Le spese di lite seguono il principio di soccombenza e sono liquidate in dispositivo tenuto conto del valore della controversia.
P.Q.M.
rigetta l'appello del contribuente che condanna al rimborso delle spese liquidate in euro 5.000 per ciascuna delle controparti (ADER, Equitalia Giustizia Spa e Ministero Giustizia), oltre spese generali del 15%, Iva e
Cpa se dovute, da distrarsi per quanto riguarda Agenzia delle Entrate Riscossione in favore del procuratore antistatario.
Milano, 13.01.2026
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Claudia Gentili Dott. Giuseppe Locatelli