Articolo 22 della Legge 30 luglio 1973, n. 477
Articolo 21Articolo 23
Versione
1 settembre 1973
Art. 22.

Al personale non docente supplente di titolari assenti per esoneri sindacali o aspettative, assunti dopo la legge 28 ottobre 1970, n. 775 , e' applicabile per l'immissione in ruolo l'articolo 25 della stessa legge.
Entrata in vigore il 1 settembre 1973