TRIB
Sentenza 29 maggio 2024
Sentenza 29 maggio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 29/05/2024, n. 86 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 86 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1900/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Angela Casalini Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 1900/2024 promossa da:
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Gianvito Parte_1
Mantarano del Foro di Matera, elettivamente domiciliata presso lo stesso difensore;
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_2 dall'Avv. Lucia Primaverile del Foro di Milano, elettivamente domiciliato presso il medesimo difensore
RICORRENTI
CONCLUSIONI
Le parti private, depositando note scritte autorizzate, hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del loro matrimonio alle condizioni concordate di cui al ricorso introduttivo.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato e iscritto a ruolo il 14 marzo 2024 e Parte_1 Parte_2 premettevano di avere celebrato matrimonio in San AN ON (FG) il 2 giugno 2017, che dalla loro unione è nato (il 28 maggio 2020) il figlio , che la loro separazione era stata oggetto di Per_1 decreto d'omologa emesso da questo Tribunale il 13 ottobre 2022 e che non vi era stata in seguito riconciliazione alcuna tra loro.
Confermando implicitamente l'impossibile ricostituzione di una comunione materiale e spirituale, chiedevano dunque dichiararsi la cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del suddetto matrimonio concordatario alle condizioni tra loro concordate (e afferenti, in particolare, all'affidamento condiviso del figlio minorenne, alla sua collocazione preferenziale presso la madre,
pagina 1 di 2 alle frequentazioni con il genitore non collocatario, al suo mantenimento, nonché ad ulteriori questioni accessorie o a queste funzionali).
Gli stessi ricorrenti depositavano note scritte autorizzate il 29 aprile 2024 con le quali insistevano per l'accoglimento della domanda formulata in ricorso confermando di non volere riconciliarsi.
Espresso parere favorevole da parte del Pubblico Ministero, la causa era quindi rimessa al Collegio per la decisione.
Il ricorso merita accoglimento.
Si osserva anzitutto che sussistono i presupposti di fatto di cui all'art. 3 comma 3 legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche, posto che i coniugi sono rimasti ininterrottamente separati per il tempo normativamente previsto e che, per quanto univocamente risultante dalle loro allegazioni, è venuta meno ogni possibilità di ricostituzione della loro comunione materiale e spirituale.
Si ritiene, per altro verso, che le condizioni concordate non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e siano rispondenti all'interesse del figlio minorenne (il cui ascolto, oltre che per ragioni di età, è perciò manifestamente superfluo) con riferimento al regime di affidamento, collocazione e frequentazioni con entrambi i genitori, in quanto evidentemente ispirato a rapporti di effettiva e ponderata bigenitorialità.
Per converso, anche alla stregua della documentazione prodotta, si stima congrua e adeguata la regolamentazione convenuta tra le parti in ordine al mantenimento della prole e alle ulteriori questioni accessorie.
Nulla, infine, in tema di spese processuali, tenuto conto dell'accordo raggiunto dai ricorrenti anche sotto tale aspetto d'interesse.
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis.51 comma 4 c.p.c., dichiara la cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del matrimonio concordatario celebrato da e in San AN ON (FG), il 2 giugno Parte_2 Parte_1
2017, trascritto al Numero 17, Parte II, Serie A, Anno 2017 del Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di San AN ON (FG), prendendo atto delle condizioni concordate dalle parti di cui al ricorso congiunto depositato e iscritto a ruolo il 14 marzo 2024.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 10 della legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche.
Così deciso in Parma il 27 maggio 2024
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Angela Casalini Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 1900/2024 promossa da:
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Gianvito Parte_1
Mantarano del Foro di Matera, elettivamente domiciliata presso lo stesso difensore;
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_2 dall'Avv. Lucia Primaverile del Foro di Milano, elettivamente domiciliato presso il medesimo difensore
RICORRENTI
CONCLUSIONI
Le parti private, depositando note scritte autorizzate, hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del loro matrimonio alle condizioni concordate di cui al ricorso introduttivo.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato e iscritto a ruolo il 14 marzo 2024 e Parte_1 Parte_2 premettevano di avere celebrato matrimonio in San AN ON (FG) il 2 giugno 2017, che dalla loro unione è nato (il 28 maggio 2020) il figlio , che la loro separazione era stata oggetto di Per_1 decreto d'omologa emesso da questo Tribunale il 13 ottobre 2022 e che non vi era stata in seguito riconciliazione alcuna tra loro.
Confermando implicitamente l'impossibile ricostituzione di una comunione materiale e spirituale, chiedevano dunque dichiararsi la cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del suddetto matrimonio concordatario alle condizioni tra loro concordate (e afferenti, in particolare, all'affidamento condiviso del figlio minorenne, alla sua collocazione preferenziale presso la madre,
pagina 1 di 2 alle frequentazioni con il genitore non collocatario, al suo mantenimento, nonché ad ulteriori questioni accessorie o a queste funzionali).
Gli stessi ricorrenti depositavano note scritte autorizzate il 29 aprile 2024 con le quali insistevano per l'accoglimento della domanda formulata in ricorso confermando di non volere riconciliarsi.
Espresso parere favorevole da parte del Pubblico Ministero, la causa era quindi rimessa al Collegio per la decisione.
Il ricorso merita accoglimento.
Si osserva anzitutto che sussistono i presupposti di fatto di cui all'art. 3 comma 3 legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche, posto che i coniugi sono rimasti ininterrottamente separati per il tempo normativamente previsto e che, per quanto univocamente risultante dalle loro allegazioni, è venuta meno ogni possibilità di ricostituzione della loro comunione materiale e spirituale.
Si ritiene, per altro verso, che le condizioni concordate non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e siano rispondenti all'interesse del figlio minorenne (il cui ascolto, oltre che per ragioni di età, è perciò manifestamente superfluo) con riferimento al regime di affidamento, collocazione e frequentazioni con entrambi i genitori, in quanto evidentemente ispirato a rapporti di effettiva e ponderata bigenitorialità.
Per converso, anche alla stregua della documentazione prodotta, si stima congrua e adeguata la regolamentazione convenuta tra le parti in ordine al mantenimento della prole e alle ulteriori questioni accessorie.
Nulla, infine, in tema di spese processuali, tenuto conto dell'accordo raggiunto dai ricorrenti anche sotto tale aspetto d'interesse.
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis.51 comma 4 c.p.c., dichiara la cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del matrimonio concordatario celebrato da e in San AN ON (FG), il 2 giugno Parte_2 Parte_1
2017, trascritto al Numero 17, Parte II, Serie A, Anno 2017 del Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di San AN ON (FG), prendendo atto delle condizioni concordate dalle parti di cui al ricorso congiunto depositato e iscritto a ruolo il 14 marzo 2024.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 10 della legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche.
Così deciso in Parma il 27 maggio 2024
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto
pagina 2 di 2