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Sentenza 9 dicembre 2024
Sentenza 9 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 09/12/2024, n. 1162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 1162 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone
Sezione Civile
Il Collegio così composto: dott. Paolo Sordi Presidente dott. Fabrizio Fanfarillo Giudice dott.ssa Roberta Bisogno Giudice rel. est. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale degli affari civili contenziosi n. 2113/2019 pendente tra rappresentato e difeso dall'Avv. Franco Collalti, per procura congiunta Parte_1
al ricorso;
RICORRENTE contro
rappresentata e difesa dall'Avv. Nives Arduini, per procura congiunta alla Controparte_1
memoria di costituzione innanzi al GI;
RESISTENTE nonché con l'intervento del P.M..
OGGETTO: cessazione effetti civili del matrimonio – assegno divorzile – conclusioni conformi.
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 5.07.2019 e ritualmente notificato, ha adito Parte_1
questo Tribunale, domandando di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio
1 contratto con la coniuge, nulla disponendo per le eventuali richieste economiche Controparte_1
della resistente.
A tal fine il ricorrente ha rappresentato che: i coniugi contraevano matrimonio concordatario in
Ferentino (FR) il 12.04.1986; dalla relazione coniugale nascevano due figli, e CP_2 Per_1
entrambi maggiorenni ed economicamente indipendenti, conviventi con il padre;
su ricorso della contrastato dal marito, il Tribunale di Frosinone, con sentenza n. 761/2014 del CP_1
1°.08.2014, pronunciava la separazione personale dei coniugi, addebitandola ad entrambi;
avverso la detta sentenza veniva promossa impugnazione dalla moglie, conclusasi con sentenza della Corte
d'Appello n. 4769/2016 del 26.07.2016, con cui, in parziale riforma della prima pronuncia, si revocava l'addebito a carico della e riconosceva alla stessa un assegno di mantenimento CP_1 mensile di euro 300,00, posto a carico del marito;
quest'ultimo promuoveva giudizio di revocazione della detta decisione, poiché emessa in contrasto con emergenze documentali sui redditi della moglie, e il relativo giudizio era ancora pendente;
dall'epoca della separazione le parti non si erano più riconciliate ed erano economicamente autonome;
inoltre, la moglie, da anni, intratteneva una relazione sentimentale con un altro uomo, con cui conviveva presso la propria abitazione di Supino
(FR), in via della Stazione n. 32, essendo pertanto venuti meno i presupposti per il riconoscimento del mantenimento in favore della moglie.
Nell'assenza della resistente, i provvedimenti presidenziali del 4.11.2019, hanno confermato il regime economico e di gestione della famiglia già stabilito in sede di separazione.
Con la memoria integrativa il ricorrente ha insistito nelle richieste già formulate in atti. si è costituita, depositando comparsa innanzi al GI, con cui ha aderito alla domanda Controparte_1
di divorzio e ha chiesto di rigettare le ulteriori domande ex adverso avanzate, nonché di disporre a carico dell' il versamento di un assegno di mantenimento della moglie pari ad euro 300,00 Parte_1
mensili e/o del maggior importo ritenuto di giustizia.
La resistente ha, perciò, ribadito l'iter processuale della separazione, dando altresì conto che la
Corte d'Appello di Roma aveva rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia della sentenza d'appello, di cui l' aveva chiesto la revocatoria;
ha, inoltre, dedotto che inveritiero era Parte_1
l'assunto avversario della istaurazione di una relazione extraconiugale da parte della che CP_1
conosceva divenuto suo caro amico, soltanto dal 2018 e che si offriva di Persona_2
ospitarla temporaneamente nella sua casa a partire dal settembre 2019, avendo dovuto la CP_1 lasciare l'abitazione presa in locazione per l'impossibilità di pagarne il canone;
d'altronde la sentenza d'appello aveva escluso l'addebito della separazione a carico della moglie con statuizione passata in giudicato;
la ha, altresì, evidenziato che, in costanza di matrimonio e nelle more CP_1 del giudizio di separazione, era assunta a termine, per 3/5 mesi l'anno, con un contratto di lavoro
2 stagionale nello stabilimento di Ferentino della Nestlè s.p.a., ora Froneri s.r.l., ma le proprie condizioni lavorative erano successivamente peggiorate, poiché svolgeva lavoro a chiamata, per pochi singoli giorni lavorativi, tramite agenzia, nel medesimo stabilimento predetto e a causa della pandemia da Covid 19 l'impegno lavorativo si era ridotto significativamente;
la casa coniugale era rimasta nella disponibilità del marito, che ne era proprietario, e la era stata costretta a CP_1
trasferirsi in un immobile condotto in locazione, al canone mensile di euro 400,00; essa non era proprietaria di beni immobili e possedeva soltanto una vecchia autovettura Citroen C3 del 2004, acquistata usata;
il marito era, invece, titolare di reddito sicuro, avendo percepito stipendio per euro
1.700,00 come guardia penitenziaria ed oggi ricevendo indennità pensionistica per euro 1.810,23 netti, inoltre poteva contare su un credito a titolo di TFS, accumulato durante il matrimonio, per euro 60.000,00, inoltre era proprietario, oltre che della casa familiare, anche di altri 3 immobili;
per il riconoscimento dell'assegno divorzile alla moglie si sarebbe dovuto considerare che il matrimonio era durato ben 26 anni, nei quali la moglie si era dedicata alla cura quotidiana della casa, dei due figli e del marito;
la separazione tra i coniugi era durata ininterrottamente e non vi era alcuna possibilità né volontà degli stessi di riconciliazione e ricostituzione della convivenza.
Con sentenza non definitiva n. 501/2021, pubblicata l'11.05.2021, è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Il processo è stato, quindi, rimesso sul ruolo istruttorio del GI per il prosieguo.
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali ed assunzione di prova orale.
Nell'udienza del 12.11.2024, stante il raggiungimento di un accordo tra le parti, i rispettivi
Procuratori hanno precisato le conclusioni conformemente all'accordo raggiunto, con rinuncia ai termini ex art. 190 c.p.c.. Ne è seguita la rimessione della causa al Collegio, senza la concessione dei detti termini.
2. Deve essere negato il riconoscimento di un assegno divorzile in favore della moglie.
Si tratta, infatti, di un diritto economico nascente dalla cessazione del vincolo coniugale di natura disponibile, sicché non vi è ragione per discostarsi dalla volontà delle parti di non prevedere alcun assegno in favore della moglie.
3. Il governo delle spese di lite deve essere affidato al criterio della compensazione, stante l'accordo delle parti sul punto.
P.Q.M
. il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
− dichiara che alcun assegno divorzile va riconosciuto in favore della moglie, stante l'accordo delle parti espresso nella scrittura privata versata in atti nell'udienza del 12.11.2024;
3 − compensa le spese di lite.
Frosinone, 4.12.2024
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Roberta Bisogno Dott. Paolo Sordi
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone
Sezione Civile
Il Collegio così composto: dott. Paolo Sordi Presidente dott. Fabrizio Fanfarillo Giudice dott.ssa Roberta Bisogno Giudice rel. est. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale degli affari civili contenziosi n. 2113/2019 pendente tra rappresentato e difeso dall'Avv. Franco Collalti, per procura congiunta Parte_1
al ricorso;
RICORRENTE contro
rappresentata e difesa dall'Avv. Nives Arduini, per procura congiunta alla Controparte_1
memoria di costituzione innanzi al GI;
RESISTENTE nonché con l'intervento del P.M..
OGGETTO: cessazione effetti civili del matrimonio – assegno divorzile – conclusioni conformi.
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 5.07.2019 e ritualmente notificato, ha adito Parte_1
questo Tribunale, domandando di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio
1 contratto con la coniuge, nulla disponendo per le eventuali richieste economiche Controparte_1
della resistente.
A tal fine il ricorrente ha rappresentato che: i coniugi contraevano matrimonio concordatario in
Ferentino (FR) il 12.04.1986; dalla relazione coniugale nascevano due figli, e CP_2 Per_1
entrambi maggiorenni ed economicamente indipendenti, conviventi con il padre;
su ricorso della contrastato dal marito, il Tribunale di Frosinone, con sentenza n. 761/2014 del CP_1
1°.08.2014, pronunciava la separazione personale dei coniugi, addebitandola ad entrambi;
avverso la detta sentenza veniva promossa impugnazione dalla moglie, conclusasi con sentenza della Corte
d'Appello n. 4769/2016 del 26.07.2016, con cui, in parziale riforma della prima pronuncia, si revocava l'addebito a carico della e riconosceva alla stessa un assegno di mantenimento CP_1 mensile di euro 300,00, posto a carico del marito;
quest'ultimo promuoveva giudizio di revocazione della detta decisione, poiché emessa in contrasto con emergenze documentali sui redditi della moglie, e il relativo giudizio era ancora pendente;
dall'epoca della separazione le parti non si erano più riconciliate ed erano economicamente autonome;
inoltre, la moglie, da anni, intratteneva una relazione sentimentale con un altro uomo, con cui conviveva presso la propria abitazione di Supino
(FR), in via della Stazione n. 32, essendo pertanto venuti meno i presupposti per il riconoscimento del mantenimento in favore della moglie.
Nell'assenza della resistente, i provvedimenti presidenziali del 4.11.2019, hanno confermato il regime economico e di gestione della famiglia già stabilito in sede di separazione.
Con la memoria integrativa il ricorrente ha insistito nelle richieste già formulate in atti. si è costituita, depositando comparsa innanzi al GI, con cui ha aderito alla domanda Controparte_1
di divorzio e ha chiesto di rigettare le ulteriori domande ex adverso avanzate, nonché di disporre a carico dell' il versamento di un assegno di mantenimento della moglie pari ad euro 300,00 Parte_1
mensili e/o del maggior importo ritenuto di giustizia.
La resistente ha, perciò, ribadito l'iter processuale della separazione, dando altresì conto che la
Corte d'Appello di Roma aveva rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia della sentenza d'appello, di cui l' aveva chiesto la revocatoria;
ha, inoltre, dedotto che inveritiero era Parte_1
l'assunto avversario della istaurazione di una relazione extraconiugale da parte della che CP_1
conosceva divenuto suo caro amico, soltanto dal 2018 e che si offriva di Persona_2
ospitarla temporaneamente nella sua casa a partire dal settembre 2019, avendo dovuto la CP_1 lasciare l'abitazione presa in locazione per l'impossibilità di pagarne il canone;
d'altronde la sentenza d'appello aveva escluso l'addebito della separazione a carico della moglie con statuizione passata in giudicato;
la ha, altresì, evidenziato che, in costanza di matrimonio e nelle more CP_1 del giudizio di separazione, era assunta a termine, per 3/5 mesi l'anno, con un contratto di lavoro
2 stagionale nello stabilimento di Ferentino della Nestlè s.p.a., ora Froneri s.r.l., ma le proprie condizioni lavorative erano successivamente peggiorate, poiché svolgeva lavoro a chiamata, per pochi singoli giorni lavorativi, tramite agenzia, nel medesimo stabilimento predetto e a causa della pandemia da Covid 19 l'impegno lavorativo si era ridotto significativamente;
la casa coniugale era rimasta nella disponibilità del marito, che ne era proprietario, e la era stata costretta a CP_1
trasferirsi in un immobile condotto in locazione, al canone mensile di euro 400,00; essa non era proprietaria di beni immobili e possedeva soltanto una vecchia autovettura Citroen C3 del 2004, acquistata usata;
il marito era, invece, titolare di reddito sicuro, avendo percepito stipendio per euro
1.700,00 come guardia penitenziaria ed oggi ricevendo indennità pensionistica per euro 1.810,23 netti, inoltre poteva contare su un credito a titolo di TFS, accumulato durante il matrimonio, per euro 60.000,00, inoltre era proprietario, oltre che della casa familiare, anche di altri 3 immobili;
per il riconoscimento dell'assegno divorzile alla moglie si sarebbe dovuto considerare che il matrimonio era durato ben 26 anni, nei quali la moglie si era dedicata alla cura quotidiana della casa, dei due figli e del marito;
la separazione tra i coniugi era durata ininterrottamente e non vi era alcuna possibilità né volontà degli stessi di riconciliazione e ricostituzione della convivenza.
Con sentenza non definitiva n. 501/2021, pubblicata l'11.05.2021, è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Il processo è stato, quindi, rimesso sul ruolo istruttorio del GI per il prosieguo.
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali ed assunzione di prova orale.
Nell'udienza del 12.11.2024, stante il raggiungimento di un accordo tra le parti, i rispettivi
Procuratori hanno precisato le conclusioni conformemente all'accordo raggiunto, con rinuncia ai termini ex art. 190 c.p.c.. Ne è seguita la rimessione della causa al Collegio, senza la concessione dei detti termini.
2. Deve essere negato il riconoscimento di un assegno divorzile in favore della moglie.
Si tratta, infatti, di un diritto economico nascente dalla cessazione del vincolo coniugale di natura disponibile, sicché non vi è ragione per discostarsi dalla volontà delle parti di non prevedere alcun assegno in favore della moglie.
3. Il governo delle spese di lite deve essere affidato al criterio della compensazione, stante l'accordo delle parti sul punto.
P.Q.M
. il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
− dichiara che alcun assegno divorzile va riconosciuto in favore della moglie, stante l'accordo delle parti espresso nella scrittura privata versata in atti nell'udienza del 12.11.2024;
3 − compensa le spese di lite.
Frosinone, 4.12.2024
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Roberta Bisogno Dott. Paolo Sordi
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