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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
Commentario • 1
- 1. La “sorte” dell’autovettura del debitore nella liquidazione controllata.Di Veronica Valeria Loi · https://www.dirittodelrisparmio.it/ · 30 settembre 2025
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 18/04/2025, n. 49 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 49 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA Sezione procedure concorsuali riunito in camera di consiglio e così composto: dott. Francesco Parisoli presidente dott. Simona Boiardi giudice dott. Niccolo' Stanzani Maserati giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A letto il ricorso n. 68/2025 per l'apertura della liquidazione controllata dei propri beni proposto ai sensi dell'art. 268 ccii dalla sig.ra (cf: ), nata a [...] Parte_1 C.F._1
(MT) il 30/07/1977 e residente in [...], presentato con l'assistenza degli avv.ti Roberta Dall'Argine e Massimo Romolotti, nominati gestori della crisi dall'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dell'Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia;
ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 27, comma 2, ccii, in considerazione dell'ubicazione nel circondario di Reggio Emilia del centro degli interessi principali della ricorrente, coincidente con il luogo di residenza;
ritenuta l'ammissibilità del ricorso ex art. 2, comma 1, let. c), ccii, poiché la ricorrente non risulta assoggettabile ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
rilevato che la ricorrente ha depositato la documentazione di cui all'art. 39, comma 1, ccii;
ritenuto che la ricorrente versi in stato di sovraindebitamento non essendo più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;
rilevato, infatti, che risultano debiti a carico della sig.ra per Pt_1 circa euro 131.000, accumulati per la quasi totalità verso l'Istituto di credito mutuante e verso altro ente finanziatore;
rilevato che il patrimonio del ricorrente è costituito unicamente da un'autovettura marca FIAT modello 500L tg. FD527DH; che la ricorrente è inoltre intestataria del c/c bancario acceso presso n. 010/0091444-1 con saldo euro 1.391,84 al Pt_2 momento della domanda nonché di un libretto di risparmio con
1 saldo pari ad euro 100,03; rilevato ancora che la debitrice è impiegata con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e percepisce una retribuzione media mensile pari a circa euro 1.400, su cui grava una trattenuta per cessione volontaria del quinto;
considerato che a norma dell'art. 268, comma 4, let. b), ccii, non è compreso nella liquidazione, tra l'altro, lo stipendio percepito dal debitore «nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia»; rilevato, in proposito, che la ricorrente vive assieme al figlio (maggiorenne e autosufficiente, essendo impiegato con un contratto di lavoro a tempo indeterminato con stipendio mensile di circa euro 2.000) in un appartamento condotto in locazione (canone pari ad euro 600 mensili); che la ricorrente ha indicato in euro 1.100 circa l'ammontare delle spese ordinarie mensili necessarie al proprio mantenimento (evidentemente tenuto conto del fatto che anche il figlio contribuisce alle spese relative all'abitazione), oltre alle spese straordinarie non prevedibili;
ritenuto che la quantificazione delle spese mensili appare allo stato congrua, salva diversa successiva valutazione nel corso della procedura, tenuto conto anche della possibile evenienza di spese straordinarie non previste;
osservato che lo stipendio della ricorrente è come detto oggetto di una cessione volontaria del quinto;
ritenuto a tal proposito che a far data dal mese successivo all'apertura della presente liquidazione, anche in ragione delle finalità perseguite dalla legge n. 3/2012, eventuali pagamenti del cessionario debbano intendersi inefficaci nei confronti della procedura;
rilevato che la debitrice si è resa quindi disponibile a versare, per l'orizzonte temporale del piano (3 anni), la somma di euro 250 mensili, più l'intera 13esima mensilità per ognuno degli anni di durata del piano;
ritenuto che l'indicazione di tale somma è meramente indicativa poiché invero la debitrice dovrà versare alla procedura tutte le somme percepite a qualsiasi titolo (eccetto quelle impignorabili) che eccedano l'ammontare delle spese personali, come quantificate nel dispositivo che segue (somma che in ipotesi potrà quindi variare, in aumento o in difetto, a seconda dei redditi in concreto percepiti); che sarà quindi obbligo del ricorrente effettuare tale periodico versamento, secondo le modalità che potranno essere concordate con il nominando liquidatore, e sarà onere di quest'ultimo verificare che l'ottemperamento di detto obbligo da parte del debitore;
2 rilevato che la ricorrente ha chiesto che l'autovettura di proprietà sia esclusa dalla liquidazione poiché necessaria per recarsi al lavoro;
osservato che l'art. 268 ccii prevede che la liquidazione abbia ad oggetto tutti i beni del debitore, con la sola eccezione di quelli indicati nel comma 4 (i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 codice di procedura civile;
i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi e le pensioni, nei limiti di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia;
i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli;
le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge); ritenuto quindi, interpretando l'art. 268, comma 4, alla luce della ratio delle norme del ccii in tema di sovraindebitamento (favor debitoris), che l'esclusione dalla liquidazione dell'autovettura possa farsi rientrare tra le eccezioni contemplate dal comma 4, al fine di consentire alla debitrice di recarsi al lavoro e, quindi, produrre reddito (anche nell'interesse dei creditori); rilevato che il liquidatore dovrà provvedere alla predisposizione del programma di liquidazione previsto dall'art. 275 ccii;
osservato che l'art. 268 co. 3 ult. periodo ccii prevede che, quando la domanda è proposta dal debitore persona fisica, può farsi luogo all'apertura della liquidazione controllata solo se l'occ, nella propria relazione, attesta che sia possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie;
rilevato che i gestori della crisi hanno proceduto a tale attestazione, quantificando prudenzialmente in euro 8.500 la somma che potrà essere distribuita ai creditori, al netto delle spese in prededuzione;
rilevato, da ultimo, che il gestore della crisi non ha segnalato la ricorrenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni;
osservato che deve essere nominato un liquidatore ai sensi dell'art. 270, comma 2, let. b), ccii;
rilevato che la norma prevede, in caso di domanda presentata dal debitore, che sia confermato l'Organo di Composizione della Crisi (e per esso il gestore), salva la ricorrenza di giustificati motivi;
p.q.m.
I. dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata dei beni a carico della sig.ra (cf: ), nata a Parte_1 C.F._1
RO (MT) il 30/07/1977 e residente in [...]; II. nomina giudice delegato il dott. Niccolò Stanzani Maserati;
III. nomina Liquidatore l'avv. Roberta Dall'Argine, già nominata Gestore della Crisi dall'occ ed iscritta all'Albo dei Gestori della Crisi;
IV. dispone che dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata, nessuna azione individuale esecutiva o
3 cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione, possa essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;
V. assegna ai terzi che vantano diritti sui beni dei debitori e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di 90 giorni entro cui, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 ccii;
VI. ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, ivi compreso il saldo del c/c bancario n. esistente al momento della Pt_2 Parte_3 presentazione della domanda e del saldo del libretto di risparmio, fatta eccezione unicamente per l'autovettura FIAT 500L indicata in parte motiva;
VII. dispone che la somma mensile percepita dal debitore a titolo di redditi che non è compresa nella liquidazione, è pari ad euro 1.100; VIII. dispone che le operazioni concrete di liquidazione siano condotte dal Liquidatore in base al programma di liquidazione che lo stesso provvederà a predisporre;
IX. dispone che il Liquidatore provveda all'apertura di un conto corrente bancario intestato alla procedura e vincolato all'ordine del giudice, su cui accreditare le somme oggetto del piano;
X. dispone l'inserimento a cura della cancelleria della presente sentenza nel sito internet del Tribunale o del Ministero della Giustizia, ove possibile;
XI. stabilisce che la presente sentenza sia notificata, a cura del Liquidatore, al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione. Così deciso in Reggio Emilia il 16/04/2025, nella camera di consiglio della sezione procedure concorsuali. il giudice rel. Niccolo' Stanzani Maserati il presidente Francesco Parisoli
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S E N T E N Z A letto il ricorso n. 68/2025 per l'apertura della liquidazione controllata dei propri beni proposto ai sensi dell'art. 268 ccii dalla sig.ra (cf: ), nata a [...] Parte_1 C.F._1
(MT) il 30/07/1977 e residente in [...], presentato con l'assistenza degli avv.ti Roberta Dall'Argine e Massimo Romolotti, nominati gestori della crisi dall'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dell'Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia;
ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 27, comma 2, ccii, in considerazione dell'ubicazione nel circondario di Reggio Emilia del centro degli interessi principali della ricorrente, coincidente con il luogo di residenza;
ritenuta l'ammissibilità del ricorso ex art. 2, comma 1, let. c), ccii, poiché la ricorrente non risulta assoggettabile ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
rilevato che la ricorrente ha depositato la documentazione di cui all'art. 39, comma 1, ccii;
ritenuto che la ricorrente versi in stato di sovraindebitamento non essendo più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;
rilevato, infatti, che risultano debiti a carico della sig.ra per Pt_1 circa euro 131.000, accumulati per la quasi totalità verso l'Istituto di credito mutuante e verso altro ente finanziatore;
rilevato che il patrimonio del ricorrente è costituito unicamente da un'autovettura marca FIAT modello 500L tg. FD527DH; che la ricorrente è inoltre intestataria del c/c bancario acceso presso n. 010/0091444-1 con saldo euro 1.391,84 al Pt_2 momento della domanda nonché di un libretto di risparmio con
1 saldo pari ad euro 100,03; rilevato ancora che la debitrice è impiegata con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e percepisce una retribuzione media mensile pari a circa euro 1.400, su cui grava una trattenuta per cessione volontaria del quinto;
considerato che a norma dell'art. 268, comma 4, let. b), ccii, non è compreso nella liquidazione, tra l'altro, lo stipendio percepito dal debitore «nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia»; rilevato, in proposito, che la ricorrente vive assieme al figlio (maggiorenne e autosufficiente, essendo impiegato con un contratto di lavoro a tempo indeterminato con stipendio mensile di circa euro 2.000) in un appartamento condotto in locazione (canone pari ad euro 600 mensili); che la ricorrente ha indicato in euro 1.100 circa l'ammontare delle spese ordinarie mensili necessarie al proprio mantenimento (evidentemente tenuto conto del fatto che anche il figlio contribuisce alle spese relative all'abitazione), oltre alle spese straordinarie non prevedibili;
ritenuto che la quantificazione delle spese mensili appare allo stato congrua, salva diversa successiva valutazione nel corso della procedura, tenuto conto anche della possibile evenienza di spese straordinarie non previste;
osservato che lo stipendio della ricorrente è come detto oggetto di una cessione volontaria del quinto;
ritenuto a tal proposito che a far data dal mese successivo all'apertura della presente liquidazione, anche in ragione delle finalità perseguite dalla legge n. 3/2012, eventuali pagamenti del cessionario debbano intendersi inefficaci nei confronti della procedura;
rilevato che la debitrice si è resa quindi disponibile a versare, per l'orizzonte temporale del piano (3 anni), la somma di euro 250 mensili, più l'intera 13esima mensilità per ognuno degli anni di durata del piano;
ritenuto che l'indicazione di tale somma è meramente indicativa poiché invero la debitrice dovrà versare alla procedura tutte le somme percepite a qualsiasi titolo (eccetto quelle impignorabili) che eccedano l'ammontare delle spese personali, come quantificate nel dispositivo che segue (somma che in ipotesi potrà quindi variare, in aumento o in difetto, a seconda dei redditi in concreto percepiti); che sarà quindi obbligo del ricorrente effettuare tale periodico versamento, secondo le modalità che potranno essere concordate con il nominando liquidatore, e sarà onere di quest'ultimo verificare che l'ottemperamento di detto obbligo da parte del debitore;
2 rilevato che la ricorrente ha chiesto che l'autovettura di proprietà sia esclusa dalla liquidazione poiché necessaria per recarsi al lavoro;
osservato che l'art. 268 ccii prevede che la liquidazione abbia ad oggetto tutti i beni del debitore, con la sola eccezione di quelli indicati nel comma 4 (i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 codice di procedura civile;
i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi e le pensioni, nei limiti di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia;
i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli;
le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge); ritenuto quindi, interpretando l'art. 268, comma 4, alla luce della ratio delle norme del ccii in tema di sovraindebitamento (favor debitoris), che l'esclusione dalla liquidazione dell'autovettura possa farsi rientrare tra le eccezioni contemplate dal comma 4, al fine di consentire alla debitrice di recarsi al lavoro e, quindi, produrre reddito (anche nell'interesse dei creditori); rilevato che il liquidatore dovrà provvedere alla predisposizione del programma di liquidazione previsto dall'art. 275 ccii;
osservato che l'art. 268 co. 3 ult. periodo ccii prevede che, quando la domanda è proposta dal debitore persona fisica, può farsi luogo all'apertura della liquidazione controllata solo se l'occ, nella propria relazione, attesta che sia possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie;
rilevato che i gestori della crisi hanno proceduto a tale attestazione, quantificando prudenzialmente in euro 8.500 la somma che potrà essere distribuita ai creditori, al netto delle spese in prededuzione;
rilevato, da ultimo, che il gestore della crisi non ha segnalato la ricorrenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni;
osservato che deve essere nominato un liquidatore ai sensi dell'art. 270, comma 2, let. b), ccii;
rilevato che la norma prevede, in caso di domanda presentata dal debitore, che sia confermato l'Organo di Composizione della Crisi (e per esso il gestore), salva la ricorrenza di giustificati motivi;
p.q.m.
I. dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata dei beni a carico della sig.ra (cf: ), nata a Parte_1 C.F._1
RO (MT) il 30/07/1977 e residente in [...]; II. nomina giudice delegato il dott. Niccolò Stanzani Maserati;
III. nomina Liquidatore l'avv. Roberta Dall'Argine, già nominata Gestore della Crisi dall'occ ed iscritta all'Albo dei Gestori della Crisi;
IV. dispone che dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata, nessuna azione individuale esecutiva o
3 cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione, possa essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;
V. assegna ai terzi che vantano diritti sui beni dei debitori e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di 90 giorni entro cui, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 ccii;
VI. ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, ivi compreso il saldo del c/c bancario n. esistente al momento della Pt_2 Parte_3 presentazione della domanda e del saldo del libretto di risparmio, fatta eccezione unicamente per l'autovettura FIAT 500L indicata in parte motiva;
VII. dispone che la somma mensile percepita dal debitore a titolo di redditi che non è compresa nella liquidazione, è pari ad euro 1.100; VIII. dispone che le operazioni concrete di liquidazione siano condotte dal Liquidatore in base al programma di liquidazione che lo stesso provvederà a predisporre;
IX. dispone che il Liquidatore provveda all'apertura di un conto corrente bancario intestato alla procedura e vincolato all'ordine del giudice, su cui accreditare le somme oggetto del piano;
X. dispone l'inserimento a cura della cancelleria della presente sentenza nel sito internet del Tribunale o del Ministero della Giustizia, ove possibile;
XI. stabilisce che la presente sentenza sia notificata, a cura del Liquidatore, al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione. Così deciso in Reggio Emilia il 16/04/2025, nella camera di consiglio della sezione procedure concorsuali. il giudice rel. Niccolo' Stanzani Maserati il presidente Francesco Parisoli
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