Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 18/06/2025, n. 650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 650 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
N. 4955/2025 RG
Tribunale di Padova
SEZIONE PRIMA CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai signori Magistrati:
dott. Cinzia Balletti Presidente rel.
dott. Barbara De Munari Giudice
dott. Luisa Bettio Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. 4955 /2025 R.G promosso con ricorso congiunto depositato da
con l'avv. BETTO ELEONORA, come da mandato in atti;
Parte_1
e
, con l'avv. BARBATO ENRICO, come da mandato in atti;
CP
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
in punto: separazione (con domanda anche di divorzio congiunto)
Conclusioni in ordine alla separazione rassegnate congiuntamente dai coniugi nelle note scritte depositate il 29.05.2025 per l'udienza del 03.06.2025:
“si chiede che venga emessa sentenza di separazione personale dei coniugi, disponendone altresì
l'annotazione nei Registri di Stato Civile, del matrimonio civile contratto in data 26/06/2020 in
Padova (PD), registrato al n. 73, parte I, alle condizioni indicate in ricorso, che quivi si ritrascrivono integralmente:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto.
2. Il figlio verrà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, i quali Persona_1 eserciteranno disgiuntamente la responsabilità genitoriale per le decisioni inerenti all'ordinaria amministrazione nei periodi in cui ciascuno avrà presso di sé il minore, mentre le decisioni in ordine
imprevisti e/o altro che dovessero accadere nella cura e gestione delle minori, gli odierni ricorrenti si impegnano, sin d'ora, a chiedere previamente la disponibilità dell'uno o dell'altro genitore a farsene carico.
3. Il figlio minore sarà collocato prevalentemente presso la madre, con facoltà del Persona_1
padre di vederlo e tenerlo con sé, compatibilmente con i propri orari di lavoro, con le esigenze della prole e comunque previo accordo raggiunto in anticipo con la madre e, in ogni caso, almeno: - un weekend alternato, a partire dal termine dell'orario scolastico del venerdì fino alle al lunedì mattina successivo, allorquando accompagnerà il minore a scuola;
- durante la settimana il padre avrà facoltà di tenere con sé il figlio per una notte preferibilmente il martedì o il mercoledì, previo accordo con la madre, (con la precisazione che potrà andare a prendere anche la madre o Per_1
la sorella di ), a partire dal termine dell'orario lavorativo del sig. Parte_1 Parte_1
per riportarlo il giorno successivo a scuola;
Ogni variazione, ivi comprese la rinuncia, dovrà
[...] essere comunicata tempestivamente alla madre in modo da consentire a quest'ultima la propria organizzazione. Durante il periodo non scolastico saranno tenuti fermi gli orari e i giorni sopra stabiliti, salvo diverso accordo dei coniugi. Il figlio minore trascorrerà altresì con ciascun Per_1
genitore: - durante le vacanze natalizie, durante le quali il padre, allo stato, non gode di giorni di ferie, trascorrerà con il padre la vigilia di Natale, il giorno di Santo Stefano, il 31 dicembre e Per_1
il 1 gennaio, salvo diverso accordo tra i coniugi;
- le vacanze pasquali (dal giovedì al lunedì), alternate di anno in anno, salvo diverso accordo tra i coniugi;
- Un periodo di 15 giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive compatibilmente con gli impegni di lavoro e le ferie dei genitori, periodo da concordarsi con la madre entro il 31 maggio di ogni anno. Il padre potrà comunque tenerlo con sé quando vorrà, concordando previamente con la madre compatibilmente con le esigenze scolastiche del figlio. - Eventuali periodi di vacanza di una settimana con il figlio nel corso dell'anno ovvero in caso di ferie lavorative, ciascun genitore potrà tenere con sé il figlio per una settimana, con un preavviso, in linea generale, all'altro genitore di almeno 15 (quindici) giorni. - Ogni genitore potrà partecipare agli eventi di significativa rilevanza per il figlio indipendentemente dai turni di responsabilità genitoriale (recite scolastiche, feste di fine anno, comunioni, cresime…). In caso di eventi di rilevanza per le famiglie d'origine (matrimoni, battesimi, comunioni di cugini...) il minore potrà parteciparvi con il genitore di quel ramo familiare, indipendentemente dalla regolare turnazione, previo avviso al genitore che avrebbe il figlio collocato presso di sé di almeno 10 (dieci) giorni prima dell'evento. Durante il periodo di permanenza con un genitore, dovranno essere garantiti al figlio i contatti telefonici/videochiamate con l'altro genitore, dalle ore 18:30 alle ore
19:30, per una durata massima di 30 minuti. Sarà compito del genitore in quel momento collocatario garantire che il contatto telefonico avvenga regolarmente con il genitore assente.
Saranno fatti salvi diversi accordi presi congiuntamente di volta in volta dai coniugi, fatti sempre salvi gli interessi e le esigenze del minore nonché gli impegni dei genitori. Ciascun genitore si impegna a presentare al figlio un eventuale nuovo partner, solo nel momento in cui la relazione abbia assunto carattere di stabilità e continuità, al fine di tutelare l'equilibrio emotivo e psicologico del minore.
4. La casa coniugale, sita in Padova (PD), alla Via dei Vivarini n. 15, viene assegnata alla sig.ra affinché vi abiti con il figlio minore. La sig.ra dovrà provvedere CP CP all'intestazione a sé del contratto di locazione in essere;
in ogni caso, il sig. deve intendersi Per_1
sollevato da ogni obbligo relativo a detto contratto, e la sig.ra on avrà più nulla a pretendere CP
nei confronti del marito, assumendosi altresì integralmente l'onere del pagamento dei canoni di locazione. Alla disdetta del predetto contratto, la caparra confirmatoria, versata al momento della sottoscrizione dal sig. , dovrà essere a quest'ultimo restituita. Per_1
5. Il padre concorrerà, con decorrenza dal deposito del ricorso, al mantenimento del figlio minore versando alla sig.ra entro il giorno 10 di ogni mese, la somma di euro 300,00 CP rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT dall'anno successivo al deposito della sentenza di omologa.
6. Quanto alle spese straordinarie effettuate nell'interesse della prole e da individuare sulla scorta del Protocollo in uso presso il Tribunale di Padova, che si intende qui integralmente richiamato, i genitori se ne faranno carico al 50% ciascuno. Relativamente alla modalità di comunicazione ed approvazione delle spese straordinarie da concordarsi, in mancanza di diverso accordo di volta in volta intervenuto tra le parti, le stesse verranno richieste via email o via sms, tramite gli indirizzi che verranno comunicati, dal genitore che le propone all'altro genitore e la mancata risposta con analoghe modalità entro 7 giorni equivarrà ad approvazione. Quanto invece al termine per il rimborso della quota-parte di spesa straordinaria anticipata da un solo genitore (o per l'anticipo della relativa quota), sempre salvo diverso accordo di volta in volta intervenuto tra le parti, il pagamento verrà effettuato entro 15 giorni a far data dalla comunicazione con le modalità di cui sopra previo invio di copia del documento comprovante la relativa spesa e o semplice esibizione dello stesso.
7. L'importo dell'Assegno Unico e Universale spetterà integralmente alla signora A CP
tal fine il sig. si impegna, laddove necessario, a consegnare senza dilazione Parte_1
alcuna tutta la documentazione ai fini della presentazione dell'ISEE e/o di altra domanda volta all'ottenimento di una misura a sostegno della famiglia;
le spese straordinarie, invece, potranno essere detratte fiscalmente dai genitori, nella misura del 50% ciascuno.
8. Le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non avere nulla a pretendere l'una dall'altro dal punto di vista patrimoniale a titolo di mantenimento personale.
9. Le spese legali devono intendersi integralmente compensate tra le parti. Si da atto che la sig.ra ha presentato istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello stato. CP
10. Le parti dichiarano sin da ora di prestare piena e incondizionata acquiescenza alla emananda sentenza di omologa.”
FATTO E DIRITTO
I sigg. nato il [...] in [...], e Parte_1 CP
, nata il [...] in [...], hanno contratto matrimonio il
[...]
26/06/2020 in PADOVA (PD), e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune, n. 73, Parte I, anno 2020.
Dalla loro unione è nato il figlio il 9.11.2020 in Padova (PD). Persona_1
Le parti hanno proposto congiuntamente domanda di separazione, con successiva domanda di divorzio.
Alla luce della recente pronuncia della Corte di Cassazione (sentenza n. 28727
del 16.10.23), va riconosciuta la ammissibilità del cumulo di domande di separazione e divorzio.
Nel merito, la domanda congiunta di separazione merita di essere accolta.
Dalle reciproche allegazioni e dalle conclusioni conformi sul punto, è emerso in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è ormai divenuta intollerabile.
I coniugi hanno proposto conclusioni congiunte in ordine a tutte le questioni da regolamentare.
In assenza di profili d'illegittimità, le condizioni proposte congiuntamente vanno recepite, non emergendo ragioni ostative.
Le condizioni concordate dalle parti relative al figlio minore, la cui audizione è
stata omessa in quanto sarebbe stata manifestamente superflua alla luce del raggiunto accordo, sono conformi all'interesse morale e materiale del minore, conformi alle norme di cui agli artt. 337 bis e ss cod. civ, nonché adeguate in relazione all'età e alle esigenze del figlio.
Sussistono pertanto i presupposti di legge per la pronuncia di separazione in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti.
La causa va rimessa sul ruolo per la pronuncia sul divorzio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, I° sezione civile, così decide:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP
, autorizzandoli a vivere separati nel reciproco rispetto;
[...]
2) ordina all'ufficiale di stato civile di procedere alle annotazioni di rito;
3) dispone che la separazione sia regolamentata dalle condizioni proposte dalle parti congiuntamente e soprariportate, che vengono qui omologate;
4) spese di lite al definitivo.
5) Rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio in vista della decisione sulla ulteriore domanda proposta congiuntamente dalle parti.
Padova, così deciso nella camera di consiglio del 10.6.2025
Il Presidente
dr.ssa Cinzia Balletti