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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 23/05/2025, n. 97 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | 97 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Rovereto, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dott. Giulio Adilardi Presidente rel.
2) Dott. Riccardo Dies Giudice
3) Dott. Giulia Paoli Giudice
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Sulla domanda proposta congiuntamente dai coniugi:
, nato a [...] il [...] Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv.Elene Tamanini e domiciliato presso il suo studio in Dro, via Michelotti 11, giusta delega allegata al ricorso
E
, nata a [...] il [...] CP_1
rappresentata e difesa dall'avv. Anna Cecconato e domiciliata presso il suo studio in Treviso, viale Cadorna 20, giusta delega allegata al ricorso per ottenere pronuncia di cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso contratto dagli stessi il 08.11.2008 in
Vervò (TN)
- preso atto che all'udienza del 31.03.2025 i coniugi predetti hanno concordemente richiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del loro matrimonio religioso;
- visti i documenti dimessi e sentiti i ricorrenti i quali hanno confermato tale loro comune volontà;
- ritenuto che con decreto di data 25.01.2024 questo Tribunale ebbe ad omologare la separazione consensuale dei coniugi, dopo che gli stessi, all'udienza del 28.11.2023 erano comparsi avanti al Presidente nella procedura prevista dall'art.708 C.P.C.;
- che quando fu presentato il ricorso introduttivo, era decorso il termine di cui alla lettera b) n.2 dell'art.3 L. 898/70, così come modificato dall'art. 1
L. 55/2015;
- che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere ricostituita;
- sentito il Pubblico Ministero;
- visto l'art.8 n.13 Legge 6.3.1987 n.74;
P.Q.M.
Pronuncia la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso contratto da e trascritto Parte_1 CP_1
al n. 2 Parte II Serie A del Comune di Vervò per l'anno 2008 alle seguenti condizioni:
1) I coniugi continueranno a vivere separati con obbligo di reciproco rispetto;
2) Piano genitoriale e affidamento dei figli.
2.1) I figli minori , , e Persona_1 Persona_2 Persona_3
vengono affidati in via condivisa ad entrambi i genitori, Persona_4
con collocazione prevalente presso la madre;
ciascun genitore avrà potere autonomo di decidere le questioni di ordinaria amministrazione nei tempi in cui i figli stanno presso di esso;
entrambi i genitori dovranno concordare le questioni di particolare interesse per i figli, come educazione, salute, scuola, residenza, ecc.;
pag. 2 di 9 2.2) Ciascun genitore informerà l'altro sugli spostamenti dei figli fuori provincia nei tempi in cui questi stanno con ciascuno, così ugualmente per eventuali vacanze e viaggi all'Estero;
2.3) I genitori non ostacoleranno i contatti telefonici tra i figli e l'altro genitore
2.4) Per tutto quanto concerne la frequenza scolastica e le attività extrascolastiche dei figli si rimanda espressamente a quanto dedotto nella parte in fatto del presente atto che si deve intendere qui espressamente richiamata.
Per quanto attiene all'accudimento giornaliero dei figli i genitori vi hanno sempre provveduto sia in prima persona sia con l'aiuto dei nonni paterni e del nonno materno che risiedono i primi a Mezzocorona ed il secondo in
Val di Rabbi che sono sempre pronti e disponibili a collaborare nella gestione dei nipotini, specie nel periodo delle vacanze scolastiche.
Qualora il genitore che abbia in custodia i figli sia impedito nell'accudimento, chiederà innanzitutto la disponibilità dell'altro genitore ed in caso di impossibilità di entrambi provvederà a trovare una soluzione i cui eventuali costi graveranno esclusivamente su di esso.
2.5) La frequentazione padre-figli sarà così regolamentata:
A. Il padre starà con i figli a fine settimana alternati dal venerdì alle 18.30, finiti gli impegni scolastici di tutti fino alla domenica sera, tenendo tuttavia conto dei vari impegni dei figli anche durante il fine settimana a cui si impegna ad accompagnarli affinché li assolvano;
B. Durante la settimana, i ragazzi staranno con il padre un giorno con pernottamento nella settimana in cui trascorreranno il week-end con il padre, e due giorni con pernottamento nella settimana in cui trascorreranno pag. 3 di 9 il week-end con la madre, provvedendo il padre ad accompagnarli a scuola la mattina successiva;
Considerata l'età diversificata dei figli, a partire dalla terza media il pernotto infrasettimanale presso il padre sarà concordato di volta in volta tra padre e figli tenendo conto dei desiderata dei ragazzi;
nel caso in cui alcuni figli volessero rientrare nella casa materna per il pernotto, la madre si impegna ad andare a prenderli per evitare che il padre sia costretto a far uscire anche i figli che da lui pernottano.
C. In ogni caso, padre e figli potranno concordare, previo avviso alla madre, qualche altro breve incontro con il padre anche in altri giorni, rispettando i desiderata dei figli ed i loro impegni;
2.6) In caso di malattia dei figli, di festività scolastiche e di vacanze, i genitori si confronteranno per garantire il loro accudimento, ed in caso di impossibilità di un genitore verrà sempre data la priorità nel chiedere la disponibilità all'altro genitore, e solo se anche questo è impossibilitato i genitori si rivolgeranno ai nonni od alla baby-sitter;
2.7) Per quanto riguarda le Festività Natalizie e Pasquali, il giorno di
Natale e la Vigilia o S. Stefano saranno trascorsi ad anni alterni con ciascun genitore, e così pure il giorno del 31 dicembre e Capodanno, e le relative vacanze scolastiche saranno suddivise a metà tra entrambi i genitori;
In ogni caso se un genitore fosse impossibilitato a tenerli, prima di organizzarsi altrimenti verrà primariamente chiesta la disponibilità dell'altro genitore;
Parimenti per le Festività di Pasqua, alternando ogni anno il giorno di
Pasqua e Pasquetta e suddividendo le vacanze;
pag. 4 di 9 Le ulteriori festività da calendario saranno suddivise alternativamente tra i genitori, concordando le festività che saranno trascorse con i figli;
2.8) I figli durante l'estate trascorreranno due settimane di ferie, anche non consecutive, con ciascun genitore, da concordarsi entro il mese di marzo di ogni anno, salvo diverso accordo tra i coniugi;
2.9) I figli trascorreranno i compleanni dei genitori con il festeggiato, qualora tale genitore lo richieda, anche se tabellarmente non sarebbe il turno di sua competenza mentre per i compleanni dei figli si seguirà la turnazione stabilita.
2.10) Ciascun genitore dovrà dotarsi di abbigliamento per i figli di modo da garantirne il cambio;
quanto in dotazione ai figli quando si recano dal padre, dovrà poi tornare lavato presso la madre;
Ugualmente, anche per quanto attiene a strumentazioni varie come doposci, tute da sci ed eventuale altro vestiario, dovranno ritornare nella casa materna con i figli.
3) Il padre a titolo di contributo al mantenimento dei quattro figli verserà
l'importo complessivo determinato tra le parti di € 1.200,00 mensili alla madre in via anticipata entro il 5 del mese.
Per espresso accordo tra i coniugi, la suddetta cifra di € 1.200,00 sarà costituita dalla cessione alla madre della quota del 50% di tutti i sussidi pubblici spettanti al padre e da un contributo personale paterno che integrerà la cifra dei contributi pubblici fino a raggiungere mensilmente i
1.200,00€ concordati;
ad oggi, quindi, il padre a titolo di contributo per i figli, cederà alla madre il 100% dell'A.U.U che ad oggi lo stesso percepisce per intero con accredito sul proprio conto corrente, sottoscrivendo ogni dichiarazione all'uopo necessaria affinchè l'accredito pervenga direttamente nel c/c della madre, e non pretenderà, ora come allora, nulla pag. 5 di 9 dell'AUP oggi percepito interamente dalla madre, integrando poi dette cifre con un suo contributo personale (attualmente pari ad €500,00 mensili).
Per espressa intesa tra le parti, l'assegno di mantenimento dei figli, sarà aggiornato annualmente secondo gli indici Istat solo nella parte di contributo personale del padre;
4) Le parti si danno atto di aver accantonato in costanza di matrimonio una somma pari ad euro 18.000,00 (diciottomila), ovvero 4.500,00 euro ciascuno, a sostegno delle necessità dei figli: detta somma è stata già ripartita tra i genitori in parti uguali.
5) Fintanto che il sig. non possa dedurre le spese per i figli, tutte Pt_1
le detrazioni, le deduzioni e gli oneri deducibili per i figli a carico saranno usufruite al 100% dalla madre ed in seguito saranno suddivise al 50% tra i genitori dalla dichiarazione dei redditi successiva alla richiesta per iscritto del padre alla madre.
6) Spese straordinarie per i figli:
Le spese straordinarie saranno suddivise al 50% tra i genitori. Le parti espressamente concordano nel considerare spesa straordinaria l'attività ricreativa dei figli comprendente rette, strumentazione e attrezzi, divise e quant'altro necessario per lo svolgimento dell'attività e ciò dal gennaio
2025.
Al fine di distinguere le spese ordinarie e straordinarie e le spese che necessitano o meno di previo accordo tra i genitori, le parti si richiamano al
Protocollo del C.N.F.del 2017.
6.1) Spese straordinarie da suddividersi senza necessità di previo accordo:
A) SPESE MEDICHE: a) visite specialistiche presso strutture pubbliche prescritte dal medico curante o presso strutture private se urgenti o non pag. 6 di 9 erogate dal b) cure dentistiche ed ortodontiche presso strutture CP_2
pubbliche, ovvero presso studi privati se urgenti o prescritte ma con obbligo di previo confronto sui preventivi di spesa;
c) accertamenti e trattamenti sanitari urgenti o prescritti non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari o farmaci urgenti, o prescritti da un medico
(tranne quelli da banco e per patologie ordinarie). e) lenti a contatto e lenti per occhiali da vista (con montatura standard salvo diverso accordo);
B) SPESE SCOLASTICHE: a) libri di testo;
b) trasporto pubblico extraurbano, c) strumentazioni particolari ed onerose richieste dalla scuola;
C) SPESE EXTRASCOLASTICHE:
a) assicurazione motorino e auto, riparazioni, tagliando, revisione, ove previamente concordato patente e l'uso di auto o moto;
B) 4 settimane estive di frequentazione gruppi estivi, Grest, campi scuola, campeggi, se necessari all'organizzazione lavorativa dei genitori;
6.2) Spese straordinarie da suddividersi previo accordo tra i genitori:
A) SPESE MEDICHE: a) cure dentistiche ed ortodontiche presso studi privati con obbligo di preventivo;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari in strutture private pur se erogati dal
Servizio Nazionale e non urgenti;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari (come omeopatici o fitoterapici);
B) SPESE SCOLASTICHE: a) tasse di iscrizione a università pubbliche o private;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento, soggiorni di studio all'estero; d) lezioni private;
C) SPESE EXTRASCOLASTICHE: a) attività sportive e pertinenti attrezzature;
b) gite scolastiche (con pernottamento), viaggi e vacanze senza genitori;
c) corsi musicali, linguistici, cellulare, motorino e pag. 7 di 9 autovettura, scuola guida (teoria e pratica), campi scuola, campeggi e gruppi estivi oltre alle 4 settimane già previste al punto 6.1.C; e quant'altro di interesse dei figli.
6.3) Le spese straordinarie devono:
a) essere documentate;
b) essere suddivise tra i genitori come concordato sopra;
c) essere corrisposte al genitore che le ha anticipate entro 30 giorni dalla relativa richiesta documentata a mezzo bonifico bancario con accredito su conto corrente.
d) per quanto attiene le spese che richiedono preventivo accordo, il genitore che riceverà la proposta di spesa (tramite e-mail, WhatsApp, SMS), avrà
l'onere di rispondere all'altro genitore, entro il termine di 5 giorni dalla richiesta stessa, nelle stesse forme della proposta, il proprio assenso o motivato dissenso. In difetto di un tanto la spesa si considererà approvata e quindi da rimborsare.
e) le spese saranno rimborsate al netto di abbuoni, provvidenze, rimborsi e buoni di servizio comunque erogati.
7) Le parti dichiarano di avere risolto ogni rapporto economico avente causa nel matrimonio e di non avere più nulla a pretendere reciprocamente a nessun titolo dal punto di vista patrimoniale.
8) I genitori si danno sin d'ora l'autorizzazione alla richiesta di documenti per sé e per i figli validi per l'espatrio.
9) Ciascuna parte sosterrà in via esclusiva le spese per il proprio legale, con rinuncia dei rispettivi difensori alla solidarietà professionale.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto di provvedere all'annotazione della presente sentenza.
pag. 8 di 9 Così deciso in Rovereto in Camera di Consiglio il 23.5.2025.
Il Presidente
Dott. Adilardi Giulio
pag. 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Rovereto, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dott. Giulio Adilardi Presidente rel.
2) Dott. Riccardo Dies Giudice
3) Dott. Giulia Paoli Giudice
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Sulla domanda proposta congiuntamente dai coniugi:
, nato a [...] il [...] Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv.Elene Tamanini e domiciliato presso il suo studio in Dro, via Michelotti 11, giusta delega allegata al ricorso
E
, nata a [...] il [...] CP_1
rappresentata e difesa dall'avv. Anna Cecconato e domiciliata presso il suo studio in Treviso, viale Cadorna 20, giusta delega allegata al ricorso per ottenere pronuncia di cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso contratto dagli stessi il 08.11.2008 in
Vervò (TN)
- preso atto che all'udienza del 31.03.2025 i coniugi predetti hanno concordemente richiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del loro matrimonio religioso;
- visti i documenti dimessi e sentiti i ricorrenti i quali hanno confermato tale loro comune volontà;
- ritenuto che con decreto di data 25.01.2024 questo Tribunale ebbe ad omologare la separazione consensuale dei coniugi, dopo che gli stessi, all'udienza del 28.11.2023 erano comparsi avanti al Presidente nella procedura prevista dall'art.708 C.P.C.;
- che quando fu presentato il ricorso introduttivo, era decorso il termine di cui alla lettera b) n.2 dell'art.3 L. 898/70, così come modificato dall'art. 1
L. 55/2015;
- che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere ricostituita;
- sentito il Pubblico Ministero;
- visto l'art.8 n.13 Legge 6.3.1987 n.74;
P.Q.M.
Pronuncia la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso contratto da e trascritto Parte_1 CP_1
al n. 2 Parte II Serie A del Comune di Vervò per l'anno 2008 alle seguenti condizioni:
1) I coniugi continueranno a vivere separati con obbligo di reciproco rispetto;
2) Piano genitoriale e affidamento dei figli.
2.1) I figli minori , , e Persona_1 Persona_2 Persona_3
vengono affidati in via condivisa ad entrambi i genitori, Persona_4
con collocazione prevalente presso la madre;
ciascun genitore avrà potere autonomo di decidere le questioni di ordinaria amministrazione nei tempi in cui i figli stanno presso di esso;
entrambi i genitori dovranno concordare le questioni di particolare interesse per i figli, come educazione, salute, scuola, residenza, ecc.;
pag. 2 di 9 2.2) Ciascun genitore informerà l'altro sugli spostamenti dei figli fuori provincia nei tempi in cui questi stanno con ciascuno, così ugualmente per eventuali vacanze e viaggi all'Estero;
2.3) I genitori non ostacoleranno i contatti telefonici tra i figli e l'altro genitore
2.4) Per tutto quanto concerne la frequenza scolastica e le attività extrascolastiche dei figli si rimanda espressamente a quanto dedotto nella parte in fatto del presente atto che si deve intendere qui espressamente richiamata.
Per quanto attiene all'accudimento giornaliero dei figli i genitori vi hanno sempre provveduto sia in prima persona sia con l'aiuto dei nonni paterni e del nonno materno che risiedono i primi a Mezzocorona ed il secondo in
Val di Rabbi che sono sempre pronti e disponibili a collaborare nella gestione dei nipotini, specie nel periodo delle vacanze scolastiche.
Qualora il genitore che abbia in custodia i figli sia impedito nell'accudimento, chiederà innanzitutto la disponibilità dell'altro genitore ed in caso di impossibilità di entrambi provvederà a trovare una soluzione i cui eventuali costi graveranno esclusivamente su di esso.
2.5) La frequentazione padre-figli sarà così regolamentata:
A. Il padre starà con i figli a fine settimana alternati dal venerdì alle 18.30, finiti gli impegni scolastici di tutti fino alla domenica sera, tenendo tuttavia conto dei vari impegni dei figli anche durante il fine settimana a cui si impegna ad accompagnarli affinché li assolvano;
B. Durante la settimana, i ragazzi staranno con il padre un giorno con pernottamento nella settimana in cui trascorreranno il week-end con il padre, e due giorni con pernottamento nella settimana in cui trascorreranno pag. 3 di 9 il week-end con la madre, provvedendo il padre ad accompagnarli a scuola la mattina successiva;
Considerata l'età diversificata dei figli, a partire dalla terza media il pernotto infrasettimanale presso il padre sarà concordato di volta in volta tra padre e figli tenendo conto dei desiderata dei ragazzi;
nel caso in cui alcuni figli volessero rientrare nella casa materna per il pernotto, la madre si impegna ad andare a prenderli per evitare che il padre sia costretto a far uscire anche i figli che da lui pernottano.
C. In ogni caso, padre e figli potranno concordare, previo avviso alla madre, qualche altro breve incontro con il padre anche in altri giorni, rispettando i desiderata dei figli ed i loro impegni;
2.6) In caso di malattia dei figli, di festività scolastiche e di vacanze, i genitori si confronteranno per garantire il loro accudimento, ed in caso di impossibilità di un genitore verrà sempre data la priorità nel chiedere la disponibilità all'altro genitore, e solo se anche questo è impossibilitato i genitori si rivolgeranno ai nonni od alla baby-sitter;
2.7) Per quanto riguarda le Festività Natalizie e Pasquali, il giorno di
Natale e la Vigilia o S. Stefano saranno trascorsi ad anni alterni con ciascun genitore, e così pure il giorno del 31 dicembre e Capodanno, e le relative vacanze scolastiche saranno suddivise a metà tra entrambi i genitori;
In ogni caso se un genitore fosse impossibilitato a tenerli, prima di organizzarsi altrimenti verrà primariamente chiesta la disponibilità dell'altro genitore;
Parimenti per le Festività di Pasqua, alternando ogni anno il giorno di
Pasqua e Pasquetta e suddividendo le vacanze;
pag. 4 di 9 Le ulteriori festività da calendario saranno suddivise alternativamente tra i genitori, concordando le festività che saranno trascorse con i figli;
2.8) I figli durante l'estate trascorreranno due settimane di ferie, anche non consecutive, con ciascun genitore, da concordarsi entro il mese di marzo di ogni anno, salvo diverso accordo tra i coniugi;
2.9) I figli trascorreranno i compleanni dei genitori con il festeggiato, qualora tale genitore lo richieda, anche se tabellarmente non sarebbe il turno di sua competenza mentre per i compleanni dei figli si seguirà la turnazione stabilita.
2.10) Ciascun genitore dovrà dotarsi di abbigliamento per i figli di modo da garantirne il cambio;
quanto in dotazione ai figli quando si recano dal padre, dovrà poi tornare lavato presso la madre;
Ugualmente, anche per quanto attiene a strumentazioni varie come doposci, tute da sci ed eventuale altro vestiario, dovranno ritornare nella casa materna con i figli.
3) Il padre a titolo di contributo al mantenimento dei quattro figli verserà
l'importo complessivo determinato tra le parti di € 1.200,00 mensili alla madre in via anticipata entro il 5 del mese.
Per espresso accordo tra i coniugi, la suddetta cifra di € 1.200,00 sarà costituita dalla cessione alla madre della quota del 50% di tutti i sussidi pubblici spettanti al padre e da un contributo personale paterno che integrerà la cifra dei contributi pubblici fino a raggiungere mensilmente i
1.200,00€ concordati;
ad oggi, quindi, il padre a titolo di contributo per i figli, cederà alla madre il 100% dell'A.U.U che ad oggi lo stesso percepisce per intero con accredito sul proprio conto corrente, sottoscrivendo ogni dichiarazione all'uopo necessaria affinchè l'accredito pervenga direttamente nel c/c della madre, e non pretenderà, ora come allora, nulla pag. 5 di 9 dell'AUP oggi percepito interamente dalla madre, integrando poi dette cifre con un suo contributo personale (attualmente pari ad €500,00 mensili).
Per espressa intesa tra le parti, l'assegno di mantenimento dei figli, sarà aggiornato annualmente secondo gli indici Istat solo nella parte di contributo personale del padre;
4) Le parti si danno atto di aver accantonato in costanza di matrimonio una somma pari ad euro 18.000,00 (diciottomila), ovvero 4.500,00 euro ciascuno, a sostegno delle necessità dei figli: detta somma è stata già ripartita tra i genitori in parti uguali.
5) Fintanto che il sig. non possa dedurre le spese per i figli, tutte Pt_1
le detrazioni, le deduzioni e gli oneri deducibili per i figli a carico saranno usufruite al 100% dalla madre ed in seguito saranno suddivise al 50% tra i genitori dalla dichiarazione dei redditi successiva alla richiesta per iscritto del padre alla madre.
6) Spese straordinarie per i figli:
Le spese straordinarie saranno suddivise al 50% tra i genitori. Le parti espressamente concordano nel considerare spesa straordinaria l'attività ricreativa dei figli comprendente rette, strumentazione e attrezzi, divise e quant'altro necessario per lo svolgimento dell'attività e ciò dal gennaio
2025.
Al fine di distinguere le spese ordinarie e straordinarie e le spese che necessitano o meno di previo accordo tra i genitori, le parti si richiamano al
Protocollo del C.N.F.del 2017.
6.1) Spese straordinarie da suddividersi senza necessità di previo accordo:
A) SPESE MEDICHE: a) visite specialistiche presso strutture pubbliche prescritte dal medico curante o presso strutture private se urgenti o non pag. 6 di 9 erogate dal b) cure dentistiche ed ortodontiche presso strutture CP_2
pubbliche, ovvero presso studi privati se urgenti o prescritte ma con obbligo di previo confronto sui preventivi di spesa;
c) accertamenti e trattamenti sanitari urgenti o prescritti non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari o farmaci urgenti, o prescritti da un medico
(tranne quelli da banco e per patologie ordinarie). e) lenti a contatto e lenti per occhiali da vista (con montatura standard salvo diverso accordo);
B) SPESE SCOLASTICHE: a) libri di testo;
b) trasporto pubblico extraurbano, c) strumentazioni particolari ed onerose richieste dalla scuola;
C) SPESE EXTRASCOLASTICHE:
a) assicurazione motorino e auto, riparazioni, tagliando, revisione, ove previamente concordato patente e l'uso di auto o moto;
B) 4 settimane estive di frequentazione gruppi estivi, Grest, campi scuola, campeggi, se necessari all'organizzazione lavorativa dei genitori;
6.2) Spese straordinarie da suddividersi previo accordo tra i genitori:
A) SPESE MEDICHE: a) cure dentistiche ed ortodontiche presso studi privati con obbligo di preventivo;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari in strutture private pur se erogati dal
Servizio Nazionale e non urgenti;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari (come omeopatici o fitoterapici);
B) SPESE SCOLASTICHE: a) tasse di iscrizione a università pubbliche o private;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento, soggiorni di studio all'estero; d) lezioni private;
C) SPESE EXTRASCOLASTICHE: a) attività sportive e pertinenti attrezzature;
b) gite scolastiche (con pernottamento), viaggi e vacanze senza genitori;
c) corsi musicali, linguistici, cellulare, motorino e pag. 7 di 9 autovettura, scuola guida (teoria e pratica), campi scuola, campeggi e gruppi estivi oltre alle 4 settimane già previste al punto 6.1.C; e quant'altro di interesse dei figli.
6.3) Le spese straordinarie devono:
a) essere documentate;
b) essere suddivise tra i genitori come concordato sopra;
c) essere corrisposte al genitore che le ha anticipate entro 30 giorni dalla relativa richiesta documentata a mezzo bonifico bancario con accredito su conto corrente.
d) per quanto attiene le spese che richiedono preventivo accordo, il genitore che riceverà la proposta di spesa (tramite e-mail, WhatsApp, SMS), avrà
l'onere di rispondere all'altro genitore, entro il termine di 5 giorni dalla richiesta stessa, nelle stesse forme della proposta, il proprio assenso o motivato dissenso. In difetto di un tanto la spesa si considererà approvata e quindi da rimborsare.
e) le spese saranno rimborsate al netto di abbuoni, provvidenze, rimborsi e buoni di servizio comunque erogati.
7) Le parti dichiarano di avere risolto ogni rapporto economico avente causa nel matrimonio e di non avere più nulla a pretendere reciprocamente a nessun titolo dal punto di vista patrimoniale.
8) I genitori si danno sin d'ora l'autorizzazione alla richiesta di documenti per sé e per i figli validi per l'espatrio.
9) Ciascuna parte sosterrà in via esclusiva le spese per il proprio legale, con rinuncia dei rispettivi difensori alla solidarietà professionale.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto di provvedere all'annotazione della presente sentenza.
pag. 8 di 9 Così deciso in Rovereto in Camera di Consiglio il 23.5.2025.
Il Presidente
Dott. Adilardi Giulio
pag. 9 di 9