Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza 27/05/2025, n. 10250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10250 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 27/05/2025
N. 10250/2025 REG.PROV.COLL.
N. 12653/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12653 del 2021, proposto da
Wwf Italia, Salviamo L'Orso - Associazione per la Conservazione dell'Orso Bruno Marsicano - Odv, Mountain Wilderness Italia Onlus - Mw Italia Onlus, Lega Italiana Protezione Uccelli Odv - Lipu, Club Alpino Italiano (Cai), Comitato Civico 3 e 36, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocato Valeria Passeri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Lazio, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocato Teresa Chieppa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Accumoli, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- della Deliberazione del Consiglio Comunale di Accumoli n. 7 del 1° aprile 2021, pubblicata dal 12 aprile 2021, per 15 giorni consecutivi sull'Albo Pretorio, avente ad oggetto: « Lavori di realizzazione di un “Rifugio Montano in località di Accumoli”. Approvazione progetto definitivo e adozione variante al P.R.G. ai sensi dell'art. 19, comma 2, del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i. e dell'art. 50 bis della L.R. n. 38/1999 e s.m.i. »;
- della Determinazione della Direzione Regionale del Lazio, Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo n. G06231 del 25 maggio 2021, avente ad oggetto: « Realizzazione del “Rifugio Montano in località di Accumoli”. Approvazione del progetto definitivo redatto ai sensi dell'art. 23, del D.lgs. 18 aprile 2016 n.50, dichiarazione della pubblica utilità e apposizione del vincolo preordinato all'esproprio. CUP F68C18000150002 »;
- di ogni altro atto presupposto, compreso il progetto definitivo, ogni parere e nulla osta, anche non conosciuti ed ogni atto connesso o consequenziale;
… nonché per la condanna …
in forma specifica all'adozione di ogni misura opportuna, ivi compresa la rimozione dell'opera, se realizzata, e la riduzione in pristino.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Lazio;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 23 maggio 2025 la dott.ssa Caterina Luperto, nessuno presente per le parti;
Con ricorso riassunto a seguito di trasposizione del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, i ricorrenti in epigrafe indicati hanno chiesto annullarsi la Deliberazione del Consiglio Comunale di Accumoli n. 7 del 1° aprile 2021, avente ad oggetto « Lavori di realizzazione di un “Rifugio Montano in località di Accumoli”. Approvazione progetto definitivo e adozione variante al P.R.G. ai sensi dell’art. 19, comma 2, del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i. e dell’art. 50 bis della L.R. n. 38/1999 e s.m.i. » e la Determinazione della Direzione Regionale del Lazio, Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo n. G06231 del 25 maggio 2021, avente ad oggetto « Realizzazione del “ Rifugio Montano in località di Accumoli”. Approvazione del progetto definitivo redatto ai sensi dell’art. 23, del D.lgs. 18 aprile 2016 n.50, dichiarazione della pubblica utilità e apposizione del vincolo preordinato all’esproprio. CUP F68C18000150002 », con condanna in forma specifica dell’amministrazione resistente alla rimozione dell’opera ove realizzata.
Si è costituita in giudizio in resistenza la Regione Lazio.
Con memoria depositata in atti in data 20 febbraio 2025, i ricorrenti hanno dichiarato di rinunciare al ricorso. La rinuncia risulta notificata alla Regione resistente mediante l’utilizzo di un indirizzo pec non risultante dal registro delle PP.AA. (previsto dall’art. 16, comma 12, del Decreto Legge n. 179 del 2012, convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221), ragion per cui deve ritenersi irrituale.
All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 23 maggio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
L’irrituale (in quanto notificata ad un indirizzo pec non risultante dal registro delle PP.AA.) dichiarazione di rinuncia al ricorso depositata in data 20 febbraio 2025 dalle parti ricorrenti vale comunque quale dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, secondo quando previsto dall'art. 84, comma 4, cod. proc. amm. (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. IV, 3 aprile 2024, n. 6454).
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Sussistono giuste ragioni per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Quater ), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Tomassetti, Presidente
Oscar Marongiu, Consigliere
Caterina Luperto, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Caterina Luperto | Alessandro Tomassetti |
IL SEGRETARIO