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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 22/12/2025, n. 1369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1369 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di L'Aquila
R.G. 358/2025
La Corte D'Appello di L'Aquila, in persona dei magistrati:
Francesco S. Filocamo Presidente
Silvia Rita Fabrizio Consigliere
Federico Ria Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
( ) nata in [...] il [...] e residente a Notaresco, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata a Teramo alla Via F. Bucci 15, presso e nello studio dell'avv. Luigi Di
Liberatore ( ) che la difende e rappresenta giusta procura come da C.F._2 separato foglio;
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
, (P.IVA con sede in Teramo al Bivio di Putignano, in persona del Suo
[...] P.IVA_1 legale rapp .te pro -tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Tiziana Giannascoli, ed elettivamente dom.to presso il suo studio di Atri alla Via dei Musei n. 20;
APPELLATO
(CF ) in persona del proprio Sindaco pro -tempore, Controparte_2 P.IVA_2 con sede in Piazza Duca LI ZZ n. 1, elettivamente dom.to presso il proprio procuratore domiciliatario avv. Andrea De Laurentis, con studio TO LI ZZ alla Via Nazionale n.
59;
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APPELLATO
(CF ), in persona del sindaco pro -tempore, con sede in Controparte_3 P.IVA_3
Notaresco alla Via Del Castello n. 6, elettivamente dom.to presso il proprio procuratore domiciliatario avv. Andrea De Lauretis, con studio TO LI ZZ alla Via Nazionale n.
59;
APPELLATO
E NEI CONFRONTI DI
, già , con sede in Molignano Veneto Controparte_4 Controparte_5
(TV) alla Via Marocchesa n. 14, (P.IVA in persona del suo legale rappresentante, P.IVA_4 elettivamente dom.ta in Pescara alla Via Venezia n. 10, presso e nello studio dell'avv. Antonio
Capobianco;
APPELLATA – TE MA
OGGETTO: appello per la parziale riforma della sentenza 1051/2024 resa dal Tribunale di
Teramo e pubblicata in data 11.10.24 a definizione del contenzioso n. 3167/2014, non notificata.
CONCLUSIONI: per parte appellante: “-accertare e dichiarare la esclusiva responsabilità degli Enti appellati, per la ca usazione dell'evento alluvionale ed in parziale riforma della sentenza di primo grado, condannare gli stessi, ognuno per quanto di propria pertinenza, a risarcire all'appellante la ulteriore somma di €
24.876,68, al netto dell'importo di € 11.307,00, già corrisposto dal in Controparte_1 esecuzione della sentenza impugnata, oltre agli interessi e rivalutazione monetaria dal giorno dell'alluvione sino al pagamento effettivo;
-riformare la sentenza impugnata anche in relazione alla condanna delle spese di lite in favore dei e , in quanto erronea e Pt_2 CP_2 Parte_3 priva dei presupposti di legge;
-condannare sempre e comunque gli Enti appellati, ognuno per quanto di pertinenza, al pagamento delle spese e competenze di lite del presente grado di giudizio in favore dello scrivente procuratore che si dichiara antistatario”; per parte appellata , Controparte_1 Controparte_1
“rigettare integralmente l'atto di citazione in appello per i motivi espressi in narrativa, confermando la sentenza resa dal Tribunale di Teramo n. 1051/2024 depositata in data 15/10/2024, con rifusione integrale delle spese e competenze di giudizio;
in via subordinata: qualora venga accertata la natura pubblica del dichiarare che la responsabilità ascrivibile al è Parte_4 Controparte_1
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da limitare alle sole ipotesi di inopportuna realizzazione del tratto intubato ed alla inadeguatezza del dimensionamento del tratto di fosso intubato, nella misura del 25% o in altra minore percentuale che codesta Corte vorrà individuare, con diritto del di rivalsa nei confronti delle CP_1 amministrazioni comunali ritenute responsabili della omessa manutenzione periodica del
[...]
In via ulteriormente subordinata: nella denegata ipotesi di condanna del Parte_4 CP_1
al risarcimento di somme ulteriori, dichiarare la convenuta
[...] Controparte_4 tenuta a manlevare e tenere indenne il in virtù di polizza assicurativa n. 330 00075859”; CP_1 per parte appellata “rigettare l'appello proposto con conferma della Controparte_2 sentenza di primo grado. - condannare l'appellante al pagamento delle spese e competenze di lite”; per parte appellata “rigettare l'appello proposto con conferma della Controparte_3 sentenza di primo grado. - condannare l'appellante al pagamento delle spese e competenze di lite”; per l'appellata-terza chiamata : “nel merito, rigettare l'appello proposto poiché Controparte_4 destituito del benché minimo fondamento in fatto ed in diritto;
• per l'effetto, confermare integralmente la sentenza del Tribunale di Teramo n. 1501/2024, pubblicata in data 11.10.2024 e resa in seno al giudizio rubricato al n. 3167/14 di RG;
• con vittoria di spese e competenze del presente giudizio d'appello”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La controversia trae origine da due eventi alluvionali che hanno interessato l'abitazione della Sig.ra , sita in Notaresco (TE), Via Tagliamento, verificatisi rispettivamente Parte_1 nel marzo 2011 e nel luglio 2012, a seguito dell'esondazione del fosso denominato “Sette . Pt_4 La situazione di criticità idraulica dell'area era nota agli Enti territoriali già dall'anno 2009, quando la Sig.ra con raccomandata dell'11 giugno 2009, aveva segnalato lo Controparte_6 stato di pericolo. Il 21 settembre 2009 si verificava una prima esondazione del fosso che interessava l'abitazione della predetta Sig.ra richiedendo l'intervento dei Vigili del CP_6 Fuoco.
1.1. A seguito di tale evento, il trasmetteva agli Enti Controparte_1 territoriali (Comuni di e Notaresco) una relazione tecnica dell'11 maggio 2010, a CP_2 Per_ firma della Geom. nella quale si prescriveva la necessità di effettuare la preventiva ripulitura del fosso dagli accumuli di terra, detriti, arbusti e vegetazione, per poi procedere alla sua intubazione a salvaguardia delle abitazioni limitrofe.
1.2. Nel febbraio 2011, il , su richiesta di alcuni consorziati e Controparte_1 previa informativa ai Comuni interessati, procedeva alla parziale intubazione del fosso con anelli in calcestruzzo per un tratto di circa 70 metri lineari. Tuttavia, contrariamente alle prescrizioni tecniche impartite dal proprio tecnico, il eseguiva l'intubazione senza la preventiva CP_1 ripulitura dell'alveo necessaria per consentire il regolare deflusso delle acque. IL PRIMO EVENTO ALLUVIONALE - MARZO 2011 1.3. Nei primi giorni di marzo 2011, la Provincia di Teramo e il Controparte_3 furono interessati da eccezionali eventi atmosferici, consistenti in precipitazioni di straordinaria intensità, che determinarono il riconoscimento dello stato di emergenza nazionale, formalizzato con D.P.C.M. del 10 marzo 2011. pagina 3 di 18 4
1.4. In tale occasione, l'abitazione della Sig.ra subiva un primo grave Parte_1 allagamento, con danni sia alle strutture murarie che agli impianti e alla mobilia. L'evento veniva prontamente denunciato e accertato dal . Controparte_1 1.5. Con nota del 20 dicembre 2011, il comunicava ai Comuni di Controparte_1 Notaresco e che: CP_2
- solo gli eccezionali eventi alluvionali di marzo avevano determinato l'esondazione del fosso “ ; Parte_4
- il canale era catalogato come corso d'acqua privato e il non aveva specifica CP_1 competenza sullo stesso;
- i lavori di intubazione erano stati realizzati dietro specifica istanza di alcuni consorziati e concordati con entrambi i Comuni;
- la condotta realizzata era funzionante e non aveva variato lo stato dei luoghi.
1.6. Nella medesima nota, il Presidente del si dichiarava disposto ad effettuare CP_1 ulteriori opere di messa in sicurezza, realizzando circa 8 metri di canalizzazione a cielo aperto nella parte terminale e costruendo un muretto di protezione, subordinando però tali interventi all'assenso formale dei Comuni e all'accettazione dei proprietari degli immobili interessati.
1.7. Con nota protocollo 823 del 25 gennaio 2012, il Comune di Notaresco trasmetteva al l'accettazione espressa dei lavori da parte dei proprietari degli immobili, tra cui il Sig. CP_1
, coniuge separato dell'attrice. Persona_2 1.8. Il con ordinanza del 4 ottobre 2011, intimava alla CP_3 CP_2 cittadinanza la pulizia dei fossi entro il termine di 30 giorni, con l'espressa avvertenza che, decorso inutilmente tale termine, avrebbe provveduto direttamente addebitando i costi agli interessati.
1.9. Il Comune di Notaresco, con nota del 23 novembre 2011, richiedeva la pulizia del canale e la rimozione delle tubazioni, ritenute di dimensionamento insufficiente. IL SECONDO EVENTO ALLUVIONALE - LUGLIO 2012
2. Nelle more della realizzazione dei lavori di messa in sicurezza, nel mese di luglio 2012, si verificava un secondo e più grave allagamento, sempre in occasione di abbondanti piogge, che determinava ulteriori e più gravi danni all'immobile della Sig.ra Parte_1 compromettendone l'abitabilità e costringendo la medesima, unitamente ai due figli minori, ad abbandonare l'abitazione.
2.1. Con raccomandata a/r del 29 ottobre 2012, la Sig.ra , a mezzo del Parte_1 proprio difensore, diffidava il e gli Enti territoriali ad eseguire la Controparte_1 messa in sicurezza del fosso ultimando i lavori di intubazione e a corrispondere i costi necessari per ripristinare le condizioni di abitabilità dell'immobile. Nella missiva si evidenziava la priorità di tornare ad abitare nella propria casa e la mancanza di disponibilità economica per eseguire i lavori di ripristino, dichiarando che, in caso di intervento diretto degli Enti, si sarebbe rinunciato alle altre voci di danno.
2.2. Malgrado i successivi solleciti, gli Enti convenuti non davano riscontro alle richieste, lasciando l'attrice nell'impossibilità di fare ritorno nell'abitazione.
2.3. Con ricorso ex art. 669 bis c.p.c. del 24 ottobre 2013, la Sig.ra adiva il Parte_1 Tribunale di Teramo chiedendo la nomina di un ausiliario per accertare le cause degli allagamenti e determinare i danni subiti.
2.4. Il Consulente Tecnico d'Ufficio, a seguito di sopralluogo del 6 dicembre 2013, individuava tra le cause principali degli allagamenti:
− la mancata vigilanza sull'efficienza del fosso, che aveva portato a ostruzioni e perdita di funzionalità;
− la mancata manutenzione periodica del fosso;
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− l'inopportuna realizzazione del tratto intubato che aveva eliminato la funzione principale del fosso di raccogliere le acque piovane;
− il dimensionamento del tratto di fosso intubato potenzialmente non adeguato;
− l'entità eccezionale delle precipitazioni di marzo 2011 e luglio 2012. 2.5. Il CTU evidenziava inoltre che gli allagamenti erano stati provocati dal flusso di acqua e fango che, giungendo dalla collina carico di energia cinetica dovuta al dislivello, aveva subito un “effetto imbuto” dovuto al decremento del bacino utile per il deflusso, sfogando nei punti più deboli del percorso, in prossimità del muro di recinzione della proprietà della Sig.ra confinante con la proprietà dell'attrice. Parte_5 2.6. L'ausiliario accertava che il fosso “ era catalogato come corso d'acqua Parte_4 privato, sulla base della rappresentazione cartografica catastale (linea tratteggiata) e della Carta dei corsi d'acqua della Provincia di Teramo, pur precisando che tale documentazione “non ha valore legale”. In ordine alla quantificazione dei danni, il CTU inizialmente stimava:
• € 19.800,00 quale costo dei lavori di ripristino dell'abitazione;
• € 16.415,00 per il mancato godimento dell'immobile, calcolato moltiplicando il valore locativo mensile di € 468,95 per i 35 mesi intercorsi dall'alluvione al deposito dell'ATP.
2.7. Successivamente, su osservazioni dei consulenti di parte convenuta, il CTU prospettava un diverso criterio di calcolo del danno da mancato godimento, parametrato ai sei mesi strettamente necessari per l'esecuzione dei lavori di ripristino, quantificandolo in € 2.814,00. L'ATP veniva depositato il 17 gennaio 2014. 2.8. Con atto di citazione notificato il 4 luglio 2014, la Sig.ra conveniva in Parte_1 giudizio il , il Controparte_7 Controparte_1 [...] e il , chiedendo l'accertamento della loro responsabilità e la CP_2 Controparte_3 condanna al risarcimento dei danni nella misura di € 36.183,68, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
2.9. Il si costituiva chiamando in causa (già Controparte_1 Controparte_4
), propria compagnia assicuratrice, contestando la domanda attorea. CP_5 2.10. si costituiva contestando la domanda attorea e quella di Controparte_4 manleva del , eccependo l'operatività della franchigia contrattuale e l'esclusione della CP_1 garanzia per danni da caso fortuito e da fossi privati.
2.11. All'esito dell'istruttoria, che comprendeva prove testimoniali e l'acquisizione della CTU espletata in sede di ATP, il Tribunale di Teramo, con la sentenza oggi impugnata, ha accolto per quanto di ragione la domanda e ha condannato il , riconosciuto Controparte_1 un concorso di colpa a carico di in quanto frontista nella misura del 50%, a pagare Parte_1 alla medesima, a titolo di risarcimento del danno per le opere di intubazione del canale, euro 11.307,00, oltre interessi in misura legale dalla data del deposito dell'ATP al saldo effettivo;
ha condannato il a rimborsare a le spese di lite;
ha Controparte_1 Parte_1 condannato altresì a pagare ai Comuni di e Notaresco, considerati Parte_1 CP_2 parte unica, le spese di lite;
da ultimo ha condannato (già ) a Controparte_4 CP_5 rimborsare al le spese di lite. Controparte_1 2.12. Il Tribunale ha fondato la decisione sui seguenti presupposti:
1. Sulla natura del fosso: ha ritenuta accertata la natura privata del fosso “ Pt_4
sulla base delle risultanze della CTU e della rappresentazione cartografica catastale;
[...]
2. Sulla responsabilità: ha riconosciuto che il aveva “aggravato Controparte_1 in maniera decisiva la situazione, creando con la intubazione la situazione di pericolo che ha colpito l'istante”;
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3. Sul concorso di colpa dell'attrice: ha ritenuto sussistente una responsabilità concorsuale dell'attrice nella misura del 50% in quanto frontista del fosso privato, gravata dell'obbligo di manutenzione ex art. 2053 c.c. e L.R. Abruzzo n. 81/1998;
4. Sull'eccezionalità degli eventi: pur riconoscendo l'eccezionalità delle precipitazioni (DPCM 10 marzo 2011), ha ritenuto che i danni fossero stati aggravati dall'inadeguata intubazione parziale realizzata dal;
CP_1
5. Sulla carenza di legittimazione dei Comuni: ha escluso ogni forma di responsabilità dei Comuni sulla base della natura privata del fosso e dell'assenza di obblighi di custodia o intervento a loro carico;
6. Sul quantum: ha accolto il criterio di calcolo del danno da mancato godimento basato sui sei mesi strettamente necessari per l'esecuzione dei lavori di ripristino (€ 2.814,00), rigettando il criterio del mancato utilizzo effettivo per 35 mesi (€ 16.415,00). Pertanto, ha quantificato il danno complessivo in € 22.614,00 (€ 19.800,00 + € 2.814,00), da dimidiare al 50% in ragione del concorso di colpa dell'attrice, per un totale di € 11.307,00. 2.13. Avverso tale decisione, con atto di citazione in appello, la Sig.ra ha Parte_1 proposto impugnazione, deducendo tre motivi di gravame.
2.14. Si sono costituiti in giudizio il con il Controparte_8 ministero del medesimo difensore, chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado. 2.15. , chiamata a manlevare e a tenere indenne il , ha a sua Controparte_4 CP_1 volta insistito per il rigetto dell'appello proposto poiché destituito di fondamento in fatto ed in diritto.
2.16. Il nel costituirsi ha riproposto le argomentazioni i già Controparte_1 spese in primo grado, dando comunque atto di aver dato spontanea esecuzione alla sentenza di primo grado, versando alla Sig.ra la somma di € 11.307,00. Parte_1
2.17. All'udienza del 10 dicembre 2025, fissata per la rimessione della causa in decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 352 cpc, la causa veniva trattenuta in decisione. MOTIVI DI APPELLO PROPOSTI PRIMO MOTIVO - Violazione del principio dell'onere della prova ex art. 2697 c.c. - Nullità, omessa, erronea e contraddittoria motivazione circa la responsabilità concorsuale dell'appellante
3. L'appellante lamenta che il Tribunale abbia erroneamente ravvisato una sua responsabilità concorsuale nella misura del 50% in quanto proprietaria/frontista del fosso “ Pt_4
, senza adeguata motivazione e in violazione del principio dell'onere della prova.
[...] 3.1. In particolare, l'appellante deduce che non vi è alcuna prova che l'appellante sia proprietaria del fosso, che risulta scorrere sulla particella 31 del Fg. 21, intestata al Sig.
[...]
(come da visura storica prodotta in appello). CP_9 3.2. Tra l'altro l'appellante non è nemmeno frontista, in quanto di fronte alla sua abitazione il fosso scorre intubato sotto un'area urbanizzata, adibita in parte a strada e a parcheggio, che il ha provveduto ad asfaltare. Controparte_2 3.3. Il Giudice non avrebbe quindi indicato le fonti di prova dalle quali ha tratto il convincimento che l'appellante fosse proprietaria/frontista del fosso.
3.4. Sulla responsabilità degli Enti territoriali il Tribunale avrebbe invece omesso di considerare che gli Enti territoriali, sui quali grava la responsabilità della tutela del territorio e della pubblica incolumità, essendo a conoscenza dello stato di criticità e di pericolo, avrebbero dovuto provvedere direttamente alla pulizia del fosso, a prescindere dalla natura privata o pubblica dello stesso, per poi ripetere la spesa nei confronti dei proprietari/frontisti.
3.5. Sul criterio di attribuzione del concorso di colpa invece il Tribunale secondo l'appellante non avrebbe spiegato il criterio in base al quale ha determinato la corresponsabilità pagina 6 di 18 7
dell'appellante nella stessa misura del 50% attribuita al . Tale equiparazione CP_1 apparirebbe illogica e contraddittoria, posto che lo stesso Giudice avrebbe riconosciuto che il aveva “aggravato in maniera decisiva” la situazione creando “la situazione di CP_1 pericolo”.
3.6. L'evento dannoso invece sarebbe stato determinato esclusivamente dalla parziale intubazione eseguita dal senza la preventiva ripulitura. CP_1 3.7. Da ultimo l'appellante
3.7. Da ultimo l'appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui pur avendo riconosciuto l'eccezionalità delle precipitazioni, non ha riconosciuto che il danno è stato causato e aggravato dall'inadeguata intubazione e dalla mancata manutenzione, se gli Enti avessero Per_ adottato le prescrizioni tecniche impartite dal Geom. (ripulitura dell'alveo e corretta intubazione), l'evento dannoso non si sarebbe verificato o avrebbe avuto conseguenze meno gravi. SECONDO MOTIVO - Erronea determinazione del quantum risarcitorio - Omessa, erronea ed insufficiente motivazione
4. L'appellante contesta poi la quantificazione del danno operata dal Tribunale, che ha riconosciuto solo € 11.307,00 (€ 22.614,00 ridotti del 50%), laddove il CTU aveva inizialmente stimato i danni in € 36.183,68. 4.1. In particolare, l'appellante deduce che il Tribunale si è limitato a dichiarare che “i danni computati in € 22.614 andavano dimidiati”, senza fornire alcuna motivazione sulla scelta del criterio di calcolo del danno da mancato godimento. Nella CTU erano infatti presenti due distinte ipotesi risarcitorie:
1) € 36.183,68 (€ 19.768,68 per ripristini + € 16.415,00 per mancato utilizzo per 35 mesi);
2) € 22.614,00 (€ 19.800,00 per ripristini + € 2.814,00 per mancato utilizzo per 6 mesi);
4.2. Il Tribunale ha accolto il criterio basato sui 6 mesi strettamente necessari per i lavori di ripristino, anziché quello basato sul mancato utilizzo effettivo di 35 mesi. Tale scelta sarebbe erronea e contraddittoria secondo l'appellante, in quanto parametrare l'indennizzo ai tempi tecnici dei lavori presuppone che la parte abbia la disponibilità economica per eseguirli;
TERZO MOTIVO - Violazione degli artt. 2697 e 91 c.p.c. - Omessa ed erronea motivazione sulla statuizione del pagamento delle spese processuali in favore dei Comuni di e CP_2 Notaresco.
5. L'appellante contesta la condanna al pagamento delle spese processuali in favore dei Comuni, ritenendo la statuizione erronea e priva dei presupposti di legge.
5.1. In particolare, l'appellante deduce che in base all'art. 2697 c.c., l'onere di provare il difetto di legittimazione passiva incombe su chi la eccepisce. I Comuni non avrebbero assolto a tale onere. E' stato invece accertato che:
- i Comuni hanno condiviso con il i lavori di intubazione;
CP_1
- hanno emesso ordinanze e provvedimenti amministrativi per la pulizia del fosso, con l'avvertenza che avrebbero provveduto direttamente in caso di inerzia;
- il ha asfaltato l'area sotto la quale scorre il fosso intubato, Controparte_2 operazione incompatibile con la natura privata del fosso;
- il ha trasmesso al l'accettazione dei lavori da parte Controparte_3 CP_1 dei proprietari frontisti;
- i Comuni, quali responsabili del territorio e della pubblica incolumità, erano tenuti a intervenire per eliminare la situazione di pericolo, anche supplendo all'inerzia dei privati.
7. L'appello è parzialmente fondato. pagina 7 di 18 8
7.1 In punto di qualificazione della domanda principale, occorre premettere in punto di mero diritto quanto segue. Il giudice di merito, nell'indagine diretta all'individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sita cognizione, non è tenuto ad uniformarsi al tenore meramente letterale degli atti nei quali le domande medesime risultino contenute, dovendo, per converso, aver riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, si come desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante (Cassazione civile, sez. VI, 02/04/2012, n. 5265 e 13945/12). Spetta al giudicante dare una qualificazione giuridica della domanda proposta dalla parte attrice, secondo il brocardo latino da mihi factum dabo tibi ius. Infatti, in tema d'interpretazione della domanda, il giudice di merito è tenuto a valutare il contenuto sostanziale della pretesa, alla luce dei fatti dedotti in giudizio e a prescindere dalle formule adottate. Ne consegue che è necessario, a questo fine, tener conto anche delle domande che risultino implicitamente proposte o necessariamente presupposte, in modo da ricostruire il contenuto e l'ampiezza della pretesa secondo criteri logici che permettano di rilevare l'effettiva volontà della parte in relazione alle finalità concretamente perseguite dalla stessa. Il giudice di merito, nell'indagine diretta all'individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, non è tenuto a uniformarsi al tenore meramente letterale degli atti nei quali le domande medesime risultino contenute, dovendo, per converso, aver riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, così come desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante, mentre incorre nel vizio di omesso esame ove limiti la sua pronuncia in relazione alla sola prospettazione letterale della pretesa, trascurando la ricerca dell'effettivo suo contenuto sostanziale. In particolare, il giudice non può prescindere dal considerare che anche un'istanza non espressa può ritenersi implicitamente formulata se in rapporto di connessione con il "petitum" e la "causa petendi". Secondo il combinato disposto di cui agli artt. 99 e 112 c.p.c, appare non vincolante per il giudice la indicazione nominalistica dell'intrapresa azione ed il suo referente normativo, dovendo ricordare come anche il principio iura novit curia imponga al giudicante una prioritaria qualificazione dell'azione in ragione dei fatti dedotti ed una conseguente applicazione degli strumenti legislativi che ritiene più opportuni per il caso di specie, pur sempre rimanendo nel circoscritto ambito operativo delineato dalle condizioni dell'azione. Come si evince allora dalle lettura dell'atto introduttivo, la parte attrice, dopo avere richiamato l'espletata CTU in ATP, asseriva che i danni lamentati erano da imputarsi agli episodi di allagamenti sopra denunciati, “evidenziando che i lavori di intubazione del fosso, così come realizzati, avevano eliminato la funzione principale del fosso, consistente nel raccogliere l'acqua e la melma che venivano a valle dalle sovrastanti colline e che non potendo incanalarsi nell'alveo avevano invaso i fabbricati confinanti”. In altro punto dell'atto di citazione, si legge invece:
“Da quanto precede deriva la diretta responsabilità degli Enti convenuti per avere gli stessi omesso le misure necessarie atte a scongiurare l'allagamento del 2012, con l'aggravante della consapevolezza della situazione di pericolo che avevano indotto il e il Controparte_3 [...]
ad adottare provvedimenti amministrativi per la pulizia dell'alveo del fosso e la CP_2 rimozione della conduttura ed il a prospettare ulteriori interventi per la messa Controparte_1 in sicurezza ed in alternativa lo smantellamento del tratto intubato. E' appena il caso di rilevare che se i Comuni avessero dato seguito alle proprie ordinanze ed il eseguito i prospettati lavori CP_1 di messa in sicurezza e/o rimosso il tratto intubato, l'evento alluvionale non si sarebbe verificato.” Dunque la parte attrice non sussumeva mai la propria iniziativa risarcitoria nell'ambito di una responsabilità custodiale ex art. 2051 cc, ma reclamava l'adozione di una pronuncia di pagina 8 di 18 9
condanna, non alla esecuzione dei lavori pure ritenuti dal CTU in ATP necessari alla rimozione delle riscontrate problematiche, in coerenza – sotto tale profilo – della direzione soggettiva della domanda (rivolta cioè agli autori del preteso illecito a prescindere dalla configurabilità o meno in capo agli stessi di un obbligo a provvedere in tale senso quali “custodi” del fosso), ma esclusivamente al risarcimento del danno per equivalente. Appare evidente pertanto come la parte attrice abbia voluto agire per il risarcimento del danno e ritenendo responsabili ex artt. 2043 cc sia il , nella qualità di esecutore dei lavori e delle CP_1 omissioni posti in essere dal febbraio 2011, sia gli Enti locali convenuti, per non avere sostanzialmente impedito l'evento del 2012 nonostante si fossero attivati con l'adozione di ordinanze d'urgenza con cui avevano sollecitato i privati alla pulizia del fosso. Dei tre soggetti infine la parte attrice aveva chiesto la condanna in solido, evidentemente in armonia col disposto di cui all'art. 2055 cc, che, come noto, prescrive: Se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno. Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli altri, nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dall'entità delle conseguenze che ne sono derivate. Nel dubbio, le singole colpe si presumono uguali. In questi termini deve essere ricostruita la domanda.
7.2. La situazione di danno, all'immobile, è quello derivato da ultimo dall'episodio del Luglio 2012, all'esito del quale la parte attrice assume di essere stata costretta addirittura ad abbandonare l'immobile. Efficacia causale rispetto a tali eventi avrebbero assunto, in concorso tra loro, come detto, azioni ed omissioni poste in essere dai Comuni e dal convenuto. CP_1 7.2.1. La posizione del . CP_1 Costituendosi in primo grado, il ha dedotto: CP_1 che il fosso de quo è in proprietà di terzi (genericamente indicati come “privati”), senza tuttavia specificatamente indicare chi e quanti fossero tali proprietari né tantomeno chiedendone la chiamata in giudizio per le ragioni su cui più diffusamente infra;
che a causa della protratta carenza di manutenzione “si attivò su richiesta di alcuni consorziati (pur non avendo nessun obbligo specifico in tal senso, ma solo per mero spirito di collaborazione) nel mese di maggio 2010”. Dalla stessa impostazione difensiva del si evince allora la sussumibilità della fattispecie CP_1 dedotta, da quella stessa difesa tecnica, nell'ambito dell'archetipo della cd gestione di affari altrui. E' noto che l'intromissione non autorizzata nella sfera giuridica altrui, in linea di principio, integra gli estremi di un atto illecito (culpa est immiscere se rei ad se non pertinenti): nessuno può sostituirsi di propria iniziativa ad altri nella cura dell'interesse altrui. Tale regola risponde a un principio fondamentale dell'ordinamento giuridico, che attribuisce al soggetto titolare la competenza esclusiva a regolare i propri interessi. Questa regola ordinamentale, tuttavia, può subire deroghe ogniqualvolta si vengano a determinare situazioni in cui il diretto interessato non è in grado di provvedere personalmente alla gestione dei propri interessi. Affinché l'intervento di un soggetto in affari pertinenti ad una sfera giuridica aliena non si risolva in una illecita interferenza, è necessario che esso abbia una giustificazione giuridicamente rilevante, ponendosi quale valido temperamento alla rigida applicazione del principio che vieta l'intromissione nella sfera giuridica altrui. Per quanto in questa sede interessa rilevare: l'ingerenza perde allora i connotati di illiceità per assumere una valenza positiva, in quanto è anzitutto interesse del titolare dell'affare gestito che altri si sostituisca a lui in caso di impossibilità a provvedere personalmente alla cura dell'affare, mentre d'altra parte l'istituto della gestione d'affari altrui trascende l'interesse personale del singolo, per rispondere anche un interesse generale della collettività: l'interesse alla cura e alla pagina 9 di 18 10
conservazione dei beni in modo tale da evitare la dispersione di risorse e la distruzione di ricchezza. La gestione di un affare altrui, conforme all'art. 2028 c.c., costituisce fonte di obbligazioni sia in capo a colui che la intraprende (c.d. gestore), che al soggetto titolare dell'affare (c.d. interessato o dominus). I presupposti della gestione d'affari altrui sono di ordine soggettivo e oggettivo. Appartiene al primo tipo l'intenzione di gestire un affare altrui (animus aliena negotia gerendi), mentre rientrano nel novero dei requisiti oggettivi la spontaneità dell'intervento, l'impossibilità di intervenire da parte del diretto interessato (absentia domini), l'alienità dell'affare e l'utilità dell'inizio della gestione (utiliter coeptum). Il soggetto che assume la gestione di un affare altrui deve quindi operare spontaneamente, senza esservi obbligato. Il requisito dell'absentia domini è richiesto implicitamente dall'art. 2028 c.c., nella parte in cui obbliga il gestore a proseguire la gestione “finché l'interessato non sia in grado di provvedervi da sé stesso”. La giurisprudenza intende in maniera elastica il requisito dell'assenza del titolare, ritenendolo integrato in caso non solo di semplice impossibilità a provvedere da parte del titolare stesso, ma anche, come nella fattispecie al vaglio, di mancata opposizione da parte del dominus;
il che equivale ad affermare che può configurarsi una negotiorum gestio purché non vi sia prohibitio domini. Riguardo all'oggetto della gestione, il concetto di “affare altrui” enunciato dall'art. 2028 c.c. è sicuramente molto più ampio di quello di “atti giuridici” che compare in materia di mandato (art. 1703 c.c.). Per comune ammissione, l'affare può quindi riferirsi ad atti sia giuridici che, come nella fattispecie al vaglio, materiali. Così molto sommariamente ricostruito l'istituto de quo, appare evidente come, nell'inerzia della proprietà, comunque mai oppostasi, il abbia assunto spontaneamente, evidentemente a CP_1 tutela dei propri consorziati, la gestione dell'attività di rimozione della situazione di criticità propria del canale de quo. Non occorre allora in questa sede scendere a vagliare il rapporto tra gestore ( ) e CP_1 proprietà privata (dominus sostituito spontaneamente da quello), ma è certo che nell'espletamento di un tale incarico autonomamente e spontaneamente assunto, il gestore deve rispettare la regola generale del neminem laedere di cui all'art. 2043 cc;
deve cioè evitare, al di là delle obbligazioni assunte nei confronti del dominus per il solo effetto di essersi ingerito nell'affare (qui, come detto, non rilevanti) di provocare con le proprie azioni od omissioni di causare danni a terzi. In tale prospettiva allora, il , per sua stessa ammissione, commissionava ad un proprio CP_1 tecnico dipendente un primo sopralluogo già nel maggio del 2010. Come si evince dal contenuto della relazione Zilli protocollata dal in data 25.5.2010, CP_1 quel tecnico consortile indicava come risolutivi della criticità che lo stesso si era CP_1 assunto l'impegno di rimuove due interventi urgenti: la ripulitura del canale e l'intubamento. In relazione al primo, non risulta agli atti che il né subito dopo quella indicazione né in CP_1 corso dei lavori di intubazione eseguiti nel febbraio 2011 (e su cui infra) né successivamente abbia mai proceduto. E' ovvio peraltro che quella attività di ripulitura si poneva anche come meramente “ancillare” rispetto alla attività di intubazione, incidendo quella -evidentemente – sull'efficacia performante della intubazione stessa. In data 6.12.2013, all'esito degli episodi di allagamento verificatisi nel marzo 2011 e poi nel luglio 2012, il CTU nominato nell'ambito del procedimento per ATP, riscontrava quanto segue:
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il 15.11.2010 il Presidente del riceveva ancora dai propri tecnici il preventivo di spesa CP_1 ed il 14.2.2011 i lavori di intubazione ebbero inizio;
la condotta veniva parzialmente intubata con anelli in calcestruzzo non armato…..senza guarnizione per un tratto di circa 60 mt;
nei primi giorni di marzo si verifica il primo allagamento lamentato dalla parte attrice;
il 5.12.2011 il propone nuovi lavori;
CP_1 al momento dell'accesso del CTU tali nuovi lavori ancora non erano stati realizzati;
nel Luglio del 2012 ebbe a verificarsi il secondo allagamento. Nella stessa realizzazione dell'intubazione il CTU ha riscontrato gravi criticità ed ha da ultimo imputato quei fenomeni di allagamento, del marzo 2011 e del luglio 2012, alle seguenti causali tecniche: mancata vigilanza sull'efficienza del fosso stesso, che ha portato alla perdita di efficienze e funzionalità; mancata manutenzione del fosso stesso;
inopportuna realizzazione del tratto intubato che ha eliminato la funzione principale del fosso di raccogliere le acque piovane;
dimensionamento del tratto di fosso intubato potenzialmente non adeguato all'uso. E' pur vero poi che in tale sezione della relazione il CTU accenna laconicamente ad una eccezionalità delle precipitazioni del marzo 2011 e del luglio 2012 (in realtà fa esplicito e chiaro riferimento solo a quella del marzo), ma in altra parte della consulenza afferma che “anche in caso di eventi eccezionali, la dinamica delle condotte idriche in ogni punto è strettamente legata alle condizioni generali del flusso specie a monte ed a valle dello stesso” ; condizioni del flusso, come visto, rilevate dal perito come non immuni da gravi criticità costruttive e manutentive e che avevano causato nell'arco di soli tre anni (2009, 2011 e 2012) tre episodi di grave allagamento ed esondazioni, già comprovanti allora ex se, per l'essersi verificati a distanza così ravvicinata tra loro e con identiche conseguenze, la non imputabilità degli eventi ad alcuna eccezionalità del fenomeno esterno, che quindi non può essere seriamente invocato come elidente il nesso causale o anche solo incidente sullo stesso in termini di concausalità rilevante ai fini de quibus. Nell'adempimento allora di quella obbligazione gestoria, spontaneamente assunta, appare evidente come il convenuto, così anche violando il precetto di cui all'art. 2043 cc, abbia CP_1 violato le minime regole dell'arte, peraltro perfettamente richiedibili in capo a quel soggetto addetto professionalmente alla manutenzione e gestione dei corsi d'acqua, realizzando un intervento nel febbraio 2011 assolutamente inadeguato (si vedano ancora le risposta alle osservazioni tecniche delle parti in cui il CTU indica come l'intervento avrebbe dovuto essere stato realizzato), e non rimuovendone con sollecitudine gli effetti nefasti (ancora al dicembre 2013), che certamente si pone in rapporto di causalità con gli allagamenti verificatisi presso l'abitazione della parte attrice dapprima nel marzo del 2011 e poi nel luglio del 2012. Diversamente poi da quanto in più punti assume la difesa del , da nessun documento o CP_1 altro elemento acquisito si evince la prova del coinvolgimento diretto anche dei Comuni convenuti nella “gestione” di quell'affare materiale. La documentazione addotta a sostegno di tale prospettazione fa in realtà riferimento ad un necessario interessamento dei Comuni per il rilascio dei previsti provvedimenti autorizzatori e concessori;
mentre da alcun documento si evince che l'intervento, inteso come “gestione dell'affare materiale” ed in sostituzione della proprietà privata, fosse stato condotto in concorso e per decisione tecnica condivisa tra e . CP_1 Parte_6 7.3 Sulla posizione dei Comuni convenuti. Come risulta accertato anche da parte del CTU in ATP, i Comuni convenuti adottavano, all'esito degli episodi di allagamento del 2011, ordinanze 4.10.2011 e 23.11.2011, a tutela del territorio e pagina 11 di 18 12
della pubblica incolumità, con cui intimavano alla cittadinanza la pulizia dei fossi entro il termine di 30 giorni (e poi con ulteriori periodiche scadenze), con l'espressa avvertenza che trascorso inutilmente il quale vi avrebbero provveduto direttamente, a prescindere dalla natura privata o meno del fosso, addebitando poi i costi agli interessati con conseguenti sanzioni penali ed amministrative ove necessario. Tale provvedimento, adottato dai rispettivi Sindaci, è la fonte dell'obbligo giuridico che gli stessi Enti si sono auto assegnati. Non occorre scendere a cercare altra fonte di quell'obbligo. Con quella disposizione tipicamente “di azione”, gli stessi Enti locali cioè hanno formalmente assunto l'impegno di rendere effettivo l'ordine ivi imposto ai proprietari dei canali di ripulire e manutenere costantemente i canali, sino a prospettare l'attivazione del loro potere di intervento sostitutivo, nell'ipotesi di inerzia dei proprietari. D'altra parte, solo per completezza espositiva, ci si può ulteriormente limitare a richiamare quella giurisprudenza in forza della quale la fonte dell'obbligo giuridico di impedire un evento non debba necessariamente essere una normativa o pattizia in senso stretto, ma possa anche derivare da "una specifica situazione che esiga una determinata attività a tutela di un diritto altrui" (cfr. Cass. civ. n. 3876/2012) o ancora da "situazioni pratiche in presenza delle quali, in nome dei principi di solidarietà sociale, di cui all'art. 2 Cost., insorgono a carico dei soggetti che vi sono coinvolti doveri e regole di azione, la cui inosservanza integra gli estremi dell'omissione imputabile, con conseguente responsabilità civile" (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 22344/2014). Quei provvedimenti amministrativi allora, se non fonte diretta dell'obbligo, costituiscono almeno atti ricognitivi da parte degli Enti della sussistenza comunque dei presupposti per l'assunzione del dovere di agire, la cui violazione allora comporta le responsabilità risarcitorie di cui all'art. 2043 cc. Al dicembre del 2013 non risulta che i Comuni avessero adempiuto a quella regola che loro stessi si erano autoimposta, tenuto conto delle condizioni in cui il CTU ha rinvenuto il fosso e delle considerazioni dallo stesso formulate in ordine alla imputabilità degli allagamenti anche allo stato di incuria del fosso stesso. Anche le omissioni poste in essere dai Comuni successivamente almeno alla adozione di quelle ordinanze, si pone in rapporto di causalità almeno con l'evento rovinoso del luglio 2012, diversamente da quanto ritenuto dal Giudice di prime cure.
8.Come visto, la parte attrice invocava la condanna dei convenuti in solido tra loro, giusta il disposto di cui all'art. 2055 cc. La richiesta è legittima. Basta sul punto richiamare il consolidato insegnamento della giurisprudenza della stessa Corte di legittimità, ai sensi del quale la persona danneggiata in conseguenza di un fatto illecito imputabile a più persone legate dal vincolo della solidarietà, può pretendere la totalità della prestazione risarcitoria anche nei confronti di una sola delle persone coobbligate, mentre la diversa gravità delle rispettive colpe di costoro e l'eventuale diseguale efficienza causale di esse, può avere rilevanza soltanto ai fini della ripartizione interna del peso del risarcimento fra i corresponsabili;
conseguentemente il giudice del merito, adito dal danneggiato può e deve pronunciarsi sulla graduazione delle colpe solo se uno dei detti condebitori abbia esercitato l'azione di regresso nei confronti degli altri, atteso che solo nel giudizio di regresso può discutersi della gravità delle rispettive colpe e delle conseguenze da esse derivanti (v. Sez. 3, Sentenza n. 21664 del 08/11/2005, Rv. 584984 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 15428 del 10/08/2004, Rv. 57594601). Nelle conclusioni dei Comuni non viene formulata esplicitamente alcuna richiesta di accertamento delle responsabilità ai fini del regresso.
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In quelle del , quella difesa si limita a chiedere il riconoscimento di una diminuzione di CP_1 responsabilità al 25%, senza tuttavia mai richiamare la disciplina del regresso o almeno preannunciando esplicitamente una propria volontà in tal senso. Nella comparsa di costituzione del 18.11.2014 in particolare quella difesa non formulava alcuna conclusione in punto di regresso. Solo successivamente, evidentemente mostrando di non avere compreso il contenuto della domanda (in forza della quale era stata convenuta ex artt. 2043 cc unitamente agli altri soggetti ritenuti corresponsabili) introduceva (tardivamente) anche una richiesta di condanna delle amministrazioni in sede di rivalsa (e non di regresso). A prescindere dalla assoluta tardività della domanda di condanna, appare allora necessario premettere quanto segue. Differenza tra azione di rivalsa e di regresso. L'azione di rivalsa non va confusa con il diritto di regresso in senso stretto il quale presuppone l'adempimento di una obbligazione solidale da parte di uno dei condebitori per intero che, sulla base del medesimo titolo, si converte in obbligazione parziaria di regresso del soggetto che ha liberato i condebitori nei confronti dei condebitori restanti e non paganti. Ancora, il diritto di regresso normalmente presuppone che ciascun soggetto, tanto in sede contrattuale ex artt. 1292 e 1298 cc. quanto in sede extracontrattuale ex art. 2055 cc., abbia concorso con le proprie condotte omissive o commissive alla produzione del danno. Il concorso cumulativo sotto il profilo causale omissivo o commissivo giustifica l'insorgenza di una obbligazione solidale che garantisce al condebitore liberante l'esercizio del diritto di regresso del quantum risarcitorio corrisposto in via integrale nei confronti condebitori/concorrenti causali ciascuno per la propria quota;
il diritto di regresso, pertanto, sorge in ragione della obbligazione solidale ed è esercitabile nei confronti degli altri coobbligati in solido. Ne discende che qualora al convenuto si addebiti una specifica corresponsabilità lo stesso potrà ottenere il regresso pro quota dagli altri corresponsabili dal momento che il loro contributo causale incide nella ricostruzione della causalità materiale prima e giuridica poi ai fini della verificazione del danno. Laddove, per contro, si assuma una responsabilità del convenuto in forza di una specifica posizione di garanzia (ad esempio ex art. 1669 cc come venditore/realizzatore e sostanzialmente quindi in quanto tale, cosa che avviene normalmente nelle ipotesi in cui il danno cagionato viene addebitato in via puramente oggettiva per il solo fatto dell'essere venditore/realizzatore) potrà essere esperita "azione di rivalsa" da parte del convenuto nei confronti dei responsabili. Più precisamente, nell'ipotesi in cui la condotta del convenuto incida sotto il profilo causale, tanto da dar vita ad una obbligazione solidale nel senso più tecnico del termine, basata sull'effettivo apporto causale dei soggetti obbligati, non vi sono ostacoli nell'applicazione della disciplina generale degli artt. 1298 e 2055 cc. (regresso in senso stretto) Nelle ipotesi in cui la condotta dei soggetti asseritamente responsabili abbia inciso in via esclusiva sulla verificazione dell'evento, fungendo, una volta ricostruita sia la causalità materiale sia quella giuridica, da unica fonte causativa dell'evento lesivo, appare perfino difficile parlare di "responsabilità solidale" effettiva garante ed esecutore dell'illecito, e la conseguenza di questa ricostruzione impone il ricorso all'istituto della rivalsa del venditore per l'intero importo corrisposto al danneggiato. Appare allora evidente come, ricostruita l'iniziativa attore nei sensi di cui sopra (concorso dei convenuti nella causazione dell'illecito ex art. 2043 e responsabilità solidale di tutti ex art. 2055) e valutatane la fondatezza nel merito, il richiamo alla rivalsa sia del tutto inconferente, vertendosi appunto nella fattispecie qui al vaglio nella diversa ipotesi del regresso. Dovendosi questo Collegio attivare, così come doverosamente fatto in relazione alla qualificazione della domanda principale, anche nell'ottica di una compiuta ricostruzione delle pagina 13 di 18 14
linee difensive opposte dal e dagli Enti locali ed evidenziato come la graduazione CP_1 delle colpe possa essere richiesta implicitamente anche solo prospettando una futura proposizione di iniziative di rivalsa o regresso, si procede allora alla individuazione dei rispettivi apporti nella misura del 60% a carico del , il solo coinvolto nell'episodio del CP_1 marzo 2011, e del residuo 40%, di cui 20% per ognuno degli Enti locali.
9.Impugna l'appellante la decisione qui gravata anche nella parte in cui ha ritenuto che trattandosi di fosso privato gravava in capo all'attrice ed agli atri privati l'obbligo della manutenzione, ragion per cui l'ha ritenuta corresponsabile nella misura del 50% al pari del
, così dimidiandone il riconosciuto risarcimento. CP_1 Il motivo di appello è fondato. La circostanza affermata dal Giudice di prime cure– l'essere cioè il fosso de quo non indeterminatamente “in proprietà privata” ma in proprietà di specifici e ben individuati soggetti, tra cui l'odierna parte attrice – non era stata adeguatamente e tempestivamente dedotta in giudizio da parte di nessuno delle parti convenute e pertanto non era stata proprio tempestivamente sottoposta al contraddittorio tra le parti. Come si evince infatti dalla mera lettura degli atti introduttivi depositati dalle parti convenute: il , nell'ambito di una comparsa tutt'altro che sintetica, si limitava sul punto ad CP_1 allegare chi il fosso de quo “e' un fosso privato”….”catalogato come corso d'acqua privato”…”non rientra nella competenza gestionale del ”, richiamava la CTU in ATP nella misura in cui CP_1 afferma che “ne deriva, come è ben evidente dagli stralci di mappa storici, che il fosso denominato risulta delimitato con linea tratteggiata ed è da considerarsi a tutti gli effetti un fosso Parte_4 privato”, richiamava la normativa regionale che impone ai proprietari o possessori frontisti l'obbligo di manutenzione;
i Comuni convenuti allegavano che “il fosso in parola è individuato sulle mappe catastali come una linea tratteggiata a significare la natura privata dello stesso” la Compagnia chiamata tantomeno risulta avere svolto tale attività difensiva. Nessuna delle parti pertanto, al di là della neutra evocazione della situazione catastale del fosso (che come noto non può considerarsi esaustiva in ordine alla prova della proprietà) ed un non ben comprensibile rimando ad una firma per accettazione di non meglio chiariti lavori da parte del coniuge poi separato dell'odierna attrice, ha introdotto tempestivamente una specifica e compiuta domanda volta ad accertare, non solo la generica natura privata del fosso de quo (circostanza che, ai fini risarcitori qui perseguiti, come inizialmente visto, resta irrilevante), ma che quella proprietà dovesse riconoscersi in capo a soggetti specificatamente individuati (e almeno previa loro compiuta identificazione chiamati in causa), tra cui l'odierna attrice. Non adeguatamente e tempestivamente introdotto, da parte di alcuna delle parti, tale capo di accertamento, la questione non ha poi costituito oggetto di alcun approfondimento difensivo anche istruttorio da parte della difesa della parte attrice;
sì che quella statuizione poi contenuta nella sentenza, con cui è stato addirittura dimidiato il risarcimento per essere stata ritenuta la parte attrice comproprietaria (con chi ed in forza di quali titoli non è dato saperlo) del fosso e fondata solo su quella laconica conclusione esposta dal CTU in ATP, risulta di fatto effettivamente sottratta al doveroso, previo contraddittorio sul punto e, come tale, sicuramente da censurare in questa sede. 10.In ordine al quantum Il primo Giudice ha statuito '' che i danni computati in € 22.614 andavano dimidiati;
ed all'attrice spetterà a titolo risarcitorio il danno del solo € 11.307 oltre agli interessi legali.”. CP_1 Critica la parte appellante la decisione del Giudice di primo grado nella parte in cui, riportando le conclusioni adottate dal CTU in atp, reso all'esito delle osservazioni delle parti, aveva liquidato il danno da mancata disponibilità dell'immobile considerando quale dies a quo l'evento del luglio pagina 14 di 18 15
2012 e quale termine finale il tempo ritenuto astrattamente necessario per la sistemazione dell'immobile, piuttosto che il momento dell'espletamento della relazione. Il motivo è parzialmente fondato. Se è pur vero infatti che ex art. 1227 secondo comma cc, in capo al danneggiato sussiste un onere di vera e propria attivazione per evitare l'aggravamento del danno, è altrettanto indiscutibile che tale obbligo non possa prevalere sulle esigenze difensive di precostituzione della prova. In tale prospettiva allora se può essere ritenuta inesigibile in capo al danneggiato una condotta di immediata esecuzione degli interventi di riparazione e sistemazione, può altresì comunque sostenersi che, decorsi tre mesi dall'evento ed in assenza di interventi da parte del danneggiante, possa ed allora debba quello, nell'ottica del rispetto dell'art. 1227 cit. procedere al deposito della richiesta di atp, nella specie effettuato invece effettivamente a distanza di oltre un anno dall'evento (24.10.13). A titolo pertanto di mancato godimento dell'immobile può riconoscersi un periodo ricompreso tra il luglio 2012 e giugno 2013, tenuto conto di quei tre mesi, dei tempi di fissazione dell'accesso da parte del CTU e dei sei mesi per l'esecuzione dei lavori. Non risulta viceversa che sin dal marzo 2011 l'immobile avesse subito danni tali da renderlo assolutamente non più interamente fruibile da parte dell'appellante, il quale in effetti, al di là dei pur comprensibili disagi già in passato subiti, assume solo di avere dovuto abbandonare lo stesso dall'episodio del luglio 2012. Tenuto conto allora del valore locativo accertato dal CTU, pari ad euro 469,00 mensili, può liquidarsi a tale titolo la somma complessiva di euro 5.628,00 (12 mesi), cui va aggiunto l'ulteriore importo di euro 19.768,68 quale costo dei lavori di ripristino dell'abitazione come da computo (su tale voce di danno non vi sono contestazioni). Sul diritto agli accessori. Vertendosi in ipotesi di debito di valore non sussiste il divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione. L'importo qui liquidato è comunque da intendersi già rivalutato all'attualità (al momento della redazione della CTU) e il corretto calcolo per la quantificazione degli interessi, pertanto, deve essere quello della previa devalutazione al momento dell'evento secondo quanto previsto nel noto arresto delle SS.UU. N.1712/95 onde prevenire ed evitare ingiustificate locupletazioni. La necessità della devalutazione nasce dalla esigenza della determinazione della somma capitale destinata alla reintegra della situazione patrimoniale dei danneggiati con riferimento al momento dell'evento dannoso, là dove la somma capitale scaturente dall'applicazione delle tabelle utilizzate, esprime, per come pacifico, valori riferiti a un momento successivo (sulla necessità di devalutazione con riferimento al momento dell'evento dannoso cfr.. Cass. 21/03/2011, n. 6357; Cass. 23/02/2005, n. 3747 e Corte appello L'Aquila sez. I, 10/12/2021, (ud. 01/10/2021, dep.
10/12/2021), n.1776 altra composizione). La somma corrispondente al capitale liquidato complessivamente a titolo di risarcimento già quindi rivalutata dalla data del sinistro a quella attualità, deve essere devalutata alla data del fatto e poi progressivamente rivalutata, di anno in anno, secondo gli indici I.S.T.A.T. e sulla somma via via rivalutata devono essere calcolati gli interessi al tasso legale dalla data del fatto fino alla data della presente sentenza. Dalla data della sentenza sono poi dovuti gli interessi al tasso legale (Corte appello L'Aquila sez. I, 30/09/2021, (ud. 15/09/2021, dep. 30/09/2021), n.1462 altra composizione). Si precisa da ultimo infine che per interessi legali devono intendersi, dalla notifica della citazione, quelli maggiorati ex d.lgs nr. 231/02.
11.In relazione alla posizione della chiamata di evidenzia quanto segue. Il , costituendosi aveva formulato istanza di manleva e, a tanto autorizzato, aveva CP_1 chiesto la condanna della compagnia a tenerla indenne. pagina 15 di 18 16
La sentenza qui gravata, pur avendo regolato le spese relative al rapporto processuale tra chiamante e chiamato, non ha statuito in ordine a tale capo di domanda. Tale omissione di pronuncia non ha costituito oggetto di tempestivo appello incidentale da parte della difesa del e tuttavia ritiene la Corte come tale omissione non incida sul diritto CP_1 della parte a meramente riproporre la questione ex art. 346 cpc, così come pure fatto da parte di quella difesa. 12.Sulla regolamentazione delle spese processuali. A prescindere dal fatto che l'appello ha ad oggetto proprio il capo relativo alle spese, deve farsi comunque applicazione del principio secondo cui in relazione alle spese il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronunzia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere dal giudice del gravame modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione. Invero, la soccombenza, ai fini della liquidazione delle spese, deve essere stabilita in base ad un criterio unitario e globale sicché viola il principio di cui all'art. 91 c.p.c. il giudice di merito che ritenga la parte come soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado. Peraltro, il criterio di individuazione della soccombenza deve essere unitario e globale anche qualora il giudice ritenga di giungere alla compensazione parziale delle spese di lite per reciproca parziale soccombenza, condannando poi per il residuo una delle due parti;
in tal caso, l'unitarietà e la globalità del suddetto criterio comporta che, in relazione all'esito finale della lite, il giudice deve individuare quale sia la parte parzialmente soccombente e quella, per converso, parzialmente vincitrice, in favore della quale deve essere liquidata quella parte delle spese processuali che sia residuata all'esito della disposta compensazione parziale (Cassazione civile, sez. III, 11/06/2008, n. 15483 Cass. Civ., Sez. VI, ordinanza 4 aprile 2018, n. 8400 e Cassazione civile sez. III, 26/09/2019, (ud. 11/07/2019, dep. 26/09/2019), n.23985). Le spese quindi seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in base al valore relativo al decisum e non al disputatum, pure in questo grado per la fase di trattazione, sia pure per i soli minimi, anche in assenza di istruttoria ( Cass. n. 30219/23 e n. 18723/24 ), mentre secondo valori medi per le altre fasi. Va poi esclusa la maggiorazione prevista dall'art. 4, co.
1-bis, D.M. n. 55/2014, essendo sì presenti, nel ricorso, collegamenti ipertestuali, ma essendo in concreto risultati gli stessi di nessuna utilità concreta nella redazione del presente procedimento. Va altresì escluso l'aumento per la pluralità delle parti (Comuni), tutt'altro che obbligatorio, apparendo le recenti statuizioni rese sul punto dalla stessa Corte di legittimità non pienamente corrispondenti al recente intervento del legislatore, che in realtà, in relazione a tale capo, ha confermato il “può” ed ha addirittura eliminato il “di regola”. Il richiamo all'obbligatorietà dell'aumento effettuato nelle decisioni in oggetto è invece alla disposizione che ha fissato l'obbligatorietà dell'aumento in materia di collegamenti ipertestuali – ove ritenuti, come visto di utilità concreta -. Laddove ad esempio nella recente Cassazione civile sez. III, 17/04/2024, (ud. 20/12/2023, dep. 17/04/2024), n.10367 si legge “4.10. La seconda questione (se l'aumento per l'assistenza di più parti sia obbligatoria o facoltativo) è stata risolta dal legislatore: l'aumento previsto dall'art. 4, comma 2, d.m. 55/14 nel caso di assistenza di più parti deve applicarsi obbligatoriamente a tutte le prestazioni professionali completate dopo il 23.10.2023, in virtù del combinato disposto degli artt. 2, comma 1, lettera (b), 6 e 7 d.m. 13.8.2022, n. 147”, non pare – oserva sommessamente questa Corte di merito - si tenga nel debito pagina 16 di 18 17
conto che tale ultimo rimando è proprio invece all'obbligatorietà dell'aumento in caso di utilizzo di collegamenti ipertestuali e non invece all'ipotesi di assistenza di più parti. Non sussistendo allora ragione per riconoscere il predetto aumento, essendo la posizione delle parti Comuni del tutto sovrapponibile, non si ritiene che possa configurarsi un diritto all'aumento del compenso unico. Viceversa in relazione al deve farsi applicazione di tale aumento del 30%. CP_1 Nonostante poi la Compagnia abbia anche resistito nel merito alla iniziativa della parte attrice/appellante, non risulta che questa abbia chiesto la modifica del capo di sentenza di primo grado che non ha disposto la condanna anche di questa al pagamento in suo favore delle spese di lite. In questa sede ogni statuizione sul punto resta preclusa. Non ravvisandosi invece soccombenza in relazione a tutti gli altri rapporti nulla si dispone in ordine alle spese di lite.
P.Q.M.
in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza 1051/2024 resa dal Tribunale di Teramo e pubblicata in data 11.10.24 a definizione del contenzioso n. 3167/2014, condanna Parte_7
, (P.IVA , (CF ) in persona
[...] P.IVA_1 Controparte_2 P.IVA_2 del proprio Sindaco pro-tempore, (CF ), in persona Controparte_3 P.IVA_3 del sindaco pro-tempore, in solido tra loro al pagamento in favore di Parte_1 ( ) nata in [...] il [...] e residente a [...], dell'importo di euro C.F._1 25.396,68, per le causali ed oltre accessori come da parte motiva, detratto quanto eventualmente già corrisposto;
accerta, ai soli fini del regresso, che l'apporto dei responsabili nella causazione dell'evento è nella misura del 60% a carico del e del residuo 40% a carico dei Comuni (20% per CP_1 ognuno); condanna in solido tra loro al pagamento delle spese processuali in favore di Parte_8
( ) nata in [...] il [...] e residente a [...], che Parte_1 C.F._1 per il primo grado liquida in euro € 3.200,00 per l'atp e 6.500,00 per il giudizio di primo grado per compensi, oltre esborsi documentati, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali, spese di ctu come liquidate e spese di ctp come fatturate;
per il presente grado liquida negli esborsi documentati ed in euro 5.800,00 per compensi professionali oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali, con attribuzione di tutti gli importi in favore dell'avv. Luigi Di Liberatore ( ), detratto quanto eventualmente già corrisposto in esecuzione della C.F._2 sentenza di primo grado;
in accoglimento della domanda di manleva, condanna , già Controparte_4 [...]
, con sede in Molignano Veneto (TV) alla Via Marocchesa n. 14, Controparte_10 (P.IVA ) in persona del suo legale rappresentante a tenere indenne P.IVA_4 [...]
, (P.IVA ) Parte_7 P.IVA_1 da tutte le spese e gli esborsi sostenuti e sostenendi per l'effetto dell'esecuzione della presente decisione;
nella sulle spese di lite con riferimento a tutti gli altri rapporti. Così deciso nella camera di consiglio del 18.12.2025 IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE Federico Ria Francesco S. Filocamo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di L'Aquila
R.G. 358/2025
La Corte D'Appello di L'Aquila, in persona dei magistrati:
Francesco S. Filocamo Presidente
Silvia Rita Fabrizio Consigliere
Federico Ria Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
( ) nata in [...] il [...] e residente a Notaresco, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata a Teramo alla Via F. Bucci 15, presso e nello studio dell'avv. Luigi Di
Liberatore ( ) che la difende e rappresenta giusta procura come da C.F._2 separato foglio;
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
, (P.IVA con sede in Teramo al Bivio di Putignano, in persona del Suo
[...] P.IVA_1 legale rapp .te pro -tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Tiziana Giannascoli, ed elettivamente dom.to presso il suo studio di Atri alla Via dei Musei n. 20;
APPELLATO
(CF ) in persona del proprio Sindaco pro -tempore, Controparte_2 P.IVA_2 con sede in Piazza Duca LI ZZ n. 1, elettivamente dom.to presso il proprio procuratore domiciliatario avv. Andrea De Laurentis, con studio TO LI ZZ alla Via Nazionale n.
59;
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APPELLATO
(CF ), in persona del sindaco pro -tempore, con sede in Controparte_3 P.IVA_3
Notaresco alla Via Del Castello n. 6, elettivamente dom.to presso il proprio procuratore domiciliatario avv. Andrea De Lauretis, con studio TO LI ZZ alla Via Nazionale n.
59;
APPELLATO
E NEI CONFRONTI DI
, già , con sede in Molignano Veneto Controparte_4 Controparte_5
(TV) alla Via Marocchesa n. 14, (P.IVA in persona del suo legale rappresentante, P.IVA_4 elettivamente dom.ta in Pescara alla Via Venezia n. 10, presso e nello studio dell'avv. Antonio
Capobianco;
APPELLATA – TE MA
OGGETTO: appello per la parziale riforma della sentenza 1051/2024 resa dal Tribunale di
Teramo e pubblicata in data 11.10.24 a definizione del contenzioso n. 3167/2014, non notificata.
CONCLUSIONI: per parte appellante: “-accertare e dichiarare la esclusiva responsabilità degli Enti appellati, per la ca usazione dell'evento alluvionale ed in parziale riforma della sentenza di primo grado, condannare gli stessi, ognuno per quanto di propria pertinenza, a risarcire all'appellante la ulteriore somma di €
24.876,68, al netto dell'importo di € 11.307,00, già corrisposto dal in Controparte_1 esecuzione della sentenza impugnata, oltre agli interessi e rivalutazione monetaria dal giorno dell'alluvione sino al pagamento effettivo;
-riformare la sentenza impugnata anche in relazione alla condanna delle spese di lite in favore dei e , in quanto erronea e Pt_2 CP_2 Parte_3 priva dei presupposti di legge;
-condannare sempre e comunque gli Enti appellati, ognuno per quanto di pertinenza, al pagamento delle spese e competenze di lite del presente grado di giudizio in favore dello scrivente procuratore che si dichiara antistatario”; per parte appellata , Controparte_1 Controparte_1
“rigettare integralmente l'atto di citazione in appello per i motivi espressi in narrativa, confermando la sentenza resa dal Tribunale di Teramo n. 1051/2024 depositata in data 15/10/2024, con rifusione integrale delle spese e competenze di giudizio;
in via subordinata: qualora venga accertata la natura pubblica del dichiarare che la responsabilità ascrivibile al è Parte_4 Controparte_1
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da limitare alle sole ipotesi di inopportuna realizzazione del tratto intubato ed alla inadeguatezza del dimensionamento del tratto di fosso intubato, nella misura del 25% o in altra minore percentuale che codesta Corte vorrà individuare, con diritto del di rivalsa nei confronti delle CP_1 amministrazioni comunali ritenute responsabili della omessa manutenzione periodica del
[...]
In via ulteriormente subordinata: nella denegata ipotesi di condanna del Parte_4 CP_1
al risarcimento di somme ulteriori, dichiarare la convenuta
[...] Controparte_4 tenuta a manlevare e tenere indenne il in virtù di polizza assicurativa n. 330 00075859”; CP_1 per parte appellata “rigettare l'appello proposto con conferma della Controparte_2 sentenza di primo grado. - condannare l'appellante al pagamento delle spese e competenze di lite”; per parte appellata “rigettare l'appello proposto con conferma della Controparte_3 sentenza di primo grado. - condannare l'appellante al pagamento delle spese e competenze di lite”; per l'appellata-terza chiamata : “nel merito, rigettare l'appello proposto poiché Controparte_4 destituito del benché minimo fondamento in fatto ed in diritto;
• per l'effetto, confermare integralmente la sentenza del Tribunale di Teramo n. 1501/2024, pubblicata in data 11.10.2024 e resa in seno al giudizio rubricato al n. 3167/14 di RG;
• con vittoria di spese e competenze del presente giudizio d'appello”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La controversia trae origine da due eventi alluvionali che hanno interessato l'abitazione della Sig.ra , sita in Notaresco (TE), Via Tagliamento, verificatisi rispettivamente Parte_1 nel marzo 2011 e nel luglio 2012, a seguito dell'esondazione del fosso denominato “Sette . Pt_4 La situazione di criticità idraulica dell'area era nota agli Enti territoriali già dall'anno 2009, quando la Sig.ra con raccomandata dell'11 giugno 2009, aveva segnalato lo Controparte_6 stato di pericolo. Il 21 settembre 2009 si verificava una prima esondazione del fosso che interessava l'abitazione della predetta Sig.ra richiedendo l'intervento dei Vigili del CP_6 Fuoco.
1.1. A seguito di tale evento, il trasmetteva agli Enti Controparte_1 territoriali (Comuni di e Notaresco) una relazione tecnica dell'11 maggio 2010, a CP_2 Per_ firma della Geom. nella quale si prescriveva la necessità di effettuare la preventiva ripulitura del fosso dagli accumuli di terra, detriti, arbusti e vegetazione, per poi procedere alla sua intubazione a salvaguardia delle abitazioni limitrofe.
1.2. Nel febbraio 2011, il , su richiesta di alcuni consorziati e Controparte_1 previa informativa ai Comuni interessati, procedeva alla parziale intubazione del fosso con anelli in calcestruzzo per un tratto di circa 70 metri lineari. Tuttavia, contrariamente alle prescrizioni tecniche impartite dal proprio tecnico, il eseguiva l'intubazione senza la preventiva CP_1 ripulitura dell'alveo necessaria per consentire il regolare deflusso delle acque. IL PRIMO EVENTO ALLUVIONALE - MARZO 2011 1.3. Nei primi giorni di marzo 2011, la Provincia di Teramo e il Controparte_3 furono interessati da eccezionali eventi atmosferici, consistenti in precipitazioni di straordinaria intensità, che determinarono il riconoscimento dello stato di emergenza nazionale, formalizzato con D.P.C.M. del 10 marzo 2011. pagina 3 di 18 4
1.4. In tale occasione, l'abitazione della Sig.ra subiva un primo grave Parte_1 allagamento, con danni sia alle strutture murarie che agli impianti e alla mobilia. L'evento veniva prontamente denunciato e accertato dal . Controparte_1 1.5. Con nota del 20 dicembre 2011, il comunicava ai Comuni di Controparte_1 Notaresco e che: CP_2
- solo gli eccezionali eventi alluvionali di marzo avevano determinato l'esondazione del fosso “ ; Parte_4
- il canale era catalogato come corso d'acqua privato e il non aveva specifica CP_1 competenza sullo stesso;
- i lavori di intubazione erano stati realizzati dietro specifica istanza di alcuni consorziati e concordati con entrambi i Comuni;
- la condotta realizzata era funzionante e non aveva variato lo stato dei luoghi.
1.6. Nella medesima nota, il Presidente del si dichiarava disposto ad effettuare CP_1 ulteriori opere di messa in sicurezza, realizzando circa 8 metri di canalizzazione a cielo aperto nella parte terminale e costruendo un muretto di protezione, subordinando però tali interventi all'assenso formale dei Comuni e all'accettazione dei proprietari degli immobili interessati.
1.7. Con nota protocollo 823 del 25 gennaio 2012, il Comune di Notaresco trasmetteva al l'accettazione espressa dei lavori da parte dei proprietari degli immobili, tra cui il Sig. CP_1
, coniuge separato dell'attrice. Persona_2 1.8. Il con ordinanza del 4 ottobre 2011, intimava alla CP_3 CP_2 cittadinanza la pulizia dei fossi entro il termine di 30 giorni, con l'espressa avvertenza che, decorso inutilmente tale termine, avrebbe provveduto direttamente addebitando i costi agli interessati.
1.9. Il Comune di Notaresco, con nota del 23 novembre 2011, richiedeva la pulizia del canale e la rimozione delle tubazioni, ritenute di dimensionamento insufficiente. IL SECONDO EVENTO ALLUVIONALE - LUGLIO 2012
2. Nelle more della realizzazione dei lavori di messa in sicurezza, nel mese di luglio 2012, si verificava un secondo e più grave allagamento, sempre in occasione di abbondanti piogge, che determinava ulteriori e più gravi danni all'immobile della Sig.ra Parte_1 compromettendone l'abitabilità e costringendo la medesima, unitamente ai due figli minori, ad abbandonare l'abitazione.
2.1. Con raccomandata a/r del 29 ottobre 2012, la Sig.ra , a mezzo del Parte_1 proprio difensore, diffidava il e gli Enti territoriali ad eseguire la Controparte_1 messa in sicurezza del fosso ultimando i lavori di intubazione e a corrispondere i costi necessari per ripristinare le condizioni di abitabilità dell'immobile. Nella missiva si evidenziava la priorità di tornare ad abitare nella propria casa e la mancanza di disponibilità economica per eseguire i lavori di ripristino, dichiarando che, in caso di intervento diretto degli Enti, si sarebbe rinunciato alle altre voci di danno.
2.2. Malgrado i successivi solleciti, gli Enti convenuti non davano riscontro alle richieste, lasciando l'attrice nell'impossibilità di fare ritorno nell'abitazione.
2.3. Con ricorso ex art. 669 bis c.p.c. del 24 ottobre 2013, la Sig.ra adiva il Parte_1 Tribunale di Teramo chiedendo la nomina di un ausiliario per accertare le cause degli allagamenti e determinare i danni subiti.
2.4. Il Consulente Tecnico d'Ufficio, a seguito di sopralluogo del 6 dicembre 2013, individuava tra le cause principali degli allagamenti:
− la mancata vigilanza sull'efficienza del fosso, che aveva portato a ostruzioni e perdita di funzionalità;
− la mancata manutenzione periodica del fosso;
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− l'inopportuna realizzazione del tratto intubato che aveva eliminato la funzione principale del fosso di raccogliere le acque piovane;
− il dimensionamento del tratto di fosso intubato potenzialmente non adeguato;
− l'entità eccezionale delle precipitazioni di marzo 2011 e luglio 2012. 2.5. Il CTU evidenziava inoltre che gli allagamenti erano stati provocati dal flusso di acqua e fango che, giungendo dalla collina carico di energia cinetica dovuta al dislivello, aveva subito un “effetto imbuto” dovuto al decremento del bacino utile per il deflusso, sfogando nei punti più deboli del percorso, in prossimità del muro di recinzione della proprietà della Sig.ra confinante con la proprietà dell'attrice. Parte_5 2.6. L'ausiliario accertava che il fosso “ era catalogato come corso d'acqua Parte_4 privato, sulla base della rappresentazione cartografica catastale (linea tratteggiata) e della Carta dei corsi d'acqua della Provincia di Teramo, pur precisando che tale documentazione “non ha valore legale”. In ordine alla quantificazione dei danni, il CTU inizialmente stimava:
• € 19.800,00 quale costo dei lavori di ripristino dell'abitazione;
• € 16.415,00 per il mancato godimento dell'immobile, calcolato moltiplicando il valore locativo mensile di € 468,95 per i 35 mesi intercorsi dall'alluvione al deposito dell'ATP.
2.7. Successivamente, su osservazioni dei consulenti di parte convenuta, il CTU prospettava un diverso criterio di calcolo del danno da mancato godimento, parametrato ai sei mesi strettamente necessari per l'esecuzione dei lavori di ripristino, quantificandolo in € 2.814,00. L'ATP veniva depositato il 17 gennaio 2014. 2.8. Con atto di citazione notificato il 4 luglio 2014, la Sig.ra conveniva in Parte_1 giudizio il , il Controparte_7 Controparte_1 [...] e il , chiedendo l'accertamento della loro responsabilità e la CP_2 Controparte_3 condanna al risarcimento dei danni nella misura di € 36.183,68, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
2.9. Il si costituiva chiamando in causa (già Controparte_1 Controparte_4
), propria compagnia assicuratrice, contestando la domanda attorea. CP_5 2.10. si costituiva contestando la domanda attorea e quella di Controparte_4 manleva del , eccependo l'operatività della franchigia contrattuale e l'esclusione della CP_1 garanzia per danni da caso fortuito e da fossi privati.
2.11. All'esito dell'istruttoria, che comprendeva prove testimoniali e l'acquisizione della CTU espletata in sede di ATP, il Tribunale di Teramo, con la sentenza oggi impugnata, ha accolto per quanto di ragione la domanda e ha condannato il , riconosciuto Controparte_1 un concorso di colpa a carico di in quanto frontista nella misura del 50%, a pagare Parte_1 alla medesima, a titolo di risarcimento del danno per le opere di intubazione del canale, euro 11.307,00, oltre interessi in misura legale dalla data del deposito dell'ATP al saldo effettivo;
ha condannato il a rimborsare a le spese di lite;
ha Controparte_1 Parte_1 condannato altresì a pagare ai Comuni di e Notaresco, considerati Parte_1 CP_2 parte unica, le spese di lite;
da ultimo ha condannato (già ) a Controparte_4 CP_5 rimborsare al le spese di lite. Controparte_1 2.12. Il Tribunale ha fondato la decisione sui seguenti presupposti:
1. Sulla natura del fosso: ha ritenuta accertata la natura privata del fosso “ Pt_4
sulla base delle risultanze della CTU e della rappresentazione cartografica catastale;
[...]
2. Sulla responsabilità: ha riconosciuto che il aveva “aggravato Controparte_1 in maniera decisiva la situazione, creando con la intubazione la situazione di pericolo che ha colpito l'istante”;
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3. Sul concorso di colpa dell'attrice: ha ritenuto sussistente una responsabilità concorsuale dell'attrice nella misura del 50% in quanto frontista del fosso privato, gravata dell'obbligo di manutenzione ex art. 2053 c.c. e L.R. Abruzzo n. 81/1998;
4. Sull'eccezionalità degli eventi: pur riconoscendo l'eccezionalità delle precipitazioni (DPCM 10 marzo 2011), ha ritenuto che i danni fossero stati aggravati dall'inadeguata intubazione parziale realizzata dal;
CP_1
5. Sulla carenza di legittimazione dei Comuni: ha escluso ogni forma di responsabilità dei Comuni sulla base della natura privata del fosso e dell'assenza di obblighi di custodia o intervento a loro carico;
6. Sul quantum: ha accolto il criterio di calcolo del danno da mancato godimento basato sui sei mesi strettamente necessari per l'esecuzione dei lavori di ripristino (€ 2.814,00), rigettando il criterio del mancato utilizzo effettivo per 35 mesi (€ 16.415,00). Pertanto, ha quantificato il danno complessivo in € 22.614,00 (€ 19.800,00 + € 2.814,00), da dimidiare al 50% in ragione del concorso di colpa dell'attrice, per un totale di € 11.307,00. 2.13. Avverso tale decisione, con atto di citazione in appello, la Sig.ra ha Parte_1 proposto impugnazione, deducendo tre motivi di gravame.
2.14. Si sono costituiti in giudizio il con il Controparte_8 ministero del medesimo difensore, chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado. 2.15. , chiamata a manlevare e a tenere indenne il , ha a sua Controparte_4 CP_1 volta insistito per il rigetto dell'appello proposto poiché destituito di fondamento in fatto ed in diritto.
2.16. Il nel costituirsi ha riproposto le argomentazioni i già Controparte_1 spese in primo grado, dando comunque atto di aver dato spontanea esecuzione alla sentenza di primo grado, versando alla Sig.ra la somma di € 11.307,00. Parte_1
2.17. All'udienza del 10 dicembre 2025, fissata per la rimessione della causa in decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 352 cpc, la causa veniva trattenuta in decisione. MOTIVI DI APPELLO PROPOSTI PRIMO MOTIVO - Violazione del principio dell'onere della prova ex art. 2697 c.c. - Nullità, omessa, erronea e contraddittoria motivazione circa la responsabilità concorsuale dell'appellante
3. L'appellante lamenta che il Tribunale abbia erroneamente ravvisato una sua responsabilità concorsuale nella misura del 50% in quanto proprietaria/frontista del fosso “ Pt_4
, senza adeguata motivazione e in violazione del principio dell'onere della prova.
[...] 3.1. In particolare, l'appellante deduce che non vi è alcuna prova che l'appellante sia proprietaria del fosso, che risulta scorrere sulla particella 31 del Fg. 21, intestata al Sig.
[...]
(come da visura storica prodotta in appello). CP_9 3.2. Tra l'altro l'appellante non è nemmeno frontista, in quanto di fronte alla sua abitazione il fosso scorre intubato sotto un'area urbanizzata, adibita in parte a strada e a parcheggio, che il ha provveduto ad asfaltare. Controparte_2 3.3. Il Giudice non avrebbe quindi indicato le fonti di prova dalle quali ha tratto il convincimento che l'appellante fosse proprietaria/frontista del fosso.
3.4. Sulla responsabilità degli Enti territoriali il Tribunale avrebbe invece omesso di considerare che gli Enti territoriali, sui quali grava la responsabilità della tutela del territorio e della pubblica incolumità, essendo a conoscenza dello stato di criticità e di pericolo, avrebbero dovuto provvedere direttamente alla pulizia del fosso, a prescindere dalla natura privata o pubblica dello stesso, per poi ripetere la spesa nei confronti dei proprietari/frontisti.
3.5. Sul criterio di attribuzione del concorso di colpa invece il Tribunale secondo l'appellante non avrebbe spiegato il criterio in base al quale ha determinato la corresponsabilità pagina 6 di 18 7
dell'appellante nella stessa misura del 50% attribuita al . Tale equiparazione CP_1 apparirebbe illogica e contraddittoria, posto che lo stesso Giudice avrebbe riconosciuto che il aveva “aggravato in maniera decisiva” la situazione creando “la situazione di CP_1 pericolo”.
3.6. L'evento dannoso invece sarebbe stato determinato esclusivamente dalla parziale intubazione eseguita dal senza la preventiva ripulitura. CP_1 3.7. Da ultimo l'appellante
3.7. Da ultimo l'appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui pur avendo riconosciuto l'eccezionalità delle precipitazioni, non ha riconosciuto che il danno è stato causato e aggravato dall'inadeguata intubazione e dalla mancata manutenzione, se gli Enti avessero Per_ adottato le prescrizioni tecniche impartite dal Geom. (ripulitura dell'alveo e corretta intubazione), l'evento dannoso non si sarebbe verificato o avrebbe avuto conseguenze meno gravi. SECONDO MOTIVO - Erronea determinazione del quantum risarcitorio - Omessa, erronea ed insufficiente motivazione
4. L'appellante contesta poi la quantificazione del danno operata dal Tribunale, che ha riconosciuto solo € 11.307,00 (€ 22.614,00 ridotti del 50%), laddove il CTU aveva inizialmente stimato i danni in € 36.183,68. 4.1. In particolare, l'appellante deduce che il Tribunale si è limitato a dichiarare che “i danni computati in € 22.614 andavano dimidiati”, senza fornire alcuna motivazione sulla scelta del criterio di calcolo del danno da mancato godimento. Nella CTU erano infatti presenti due distinte ipotesi risarcitorie:
1) € 36.183,68 (€ 19.768,68 per ripristini + € 16.415,00 per mancato utilizzo per 35 mesi);
2) € 22.614,00 (€ 19.800,00 per ripristini + € 2.814,00 per mancato utilizzo per 6 mesi);
4.2. Il Tribunale ha accolto il criterio basato sui 6 mesi strettamente necessari per i lavori di ripristino, anziché quello basato sul mancato utilizzo effettivo di 35 mesi. Tale scelta sarebbe erronea e contraddittoria secondo l'appellante, in quanto parametrare l'indennizzo ai tempi tecnici dei lavori presuppone che la parte abbia la disponibilità economica per eseguirli;
TERZO MOTIVO - Violazione degli artt. 2697 e 91 c.p.c. - Omessa ed erronea motivazione sulla statuizione del pagamento delle spese processuali in favore dei Comuni di e CP_2 Notaresco.
5. L'appellante contesta la condanna al pagamento delle spese processuali in favore dei Comuni, ritenendo la statuizione erronea e priva dei presupposti di legge.
5.1. In particolare, l'appellante deduce che in base all'art. 2697 c.c., l'onere di provare il difetto di legittimazione passiva incombe su chi la eccepisce. I Comuni non avrebbero assolto a tale onere. E' stato invece accertato che:
- i Comuni hanno condiviso con il i lavori di intubazione;
CP_1
- hanno emesso ordinanze e provvedimenti amministrativi per la pulizia del fosso, con l'avvertenza che avrebbero provveduto direttamente in caso di inerzia;
- il ha asfaltato l'area sotto la quale scorre il fosso intubato, Controparte_2 operazione incompatibile con la natura privata del fosso;
- il ha trasmesso al l'accettazione dei lavori da parte Controparte_3 CP_1 dei proprietari frontisti;
- i Comuni, quali responsabili del territorio e della pubblica incolumità, erano tenuti a intervenire per eliminare la situazione di pericolo, anche supplendo all'inerzia dei privati.
7. L'appello è parzialmente fondato. pagina 7 di 18 8
7.1 In punto di qualificazione della domanda principale, occorre premettere in punto di mero diritto quanto segue. Il giudice di merito, nell'indagine diretta all'individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sita cognizione, non è tenuto ad uniformarsi al tenore meramente letterale degli atti nei quali le domande medesime risultino contenute, dovendo, per converso, aver riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, si come desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante (Cassazione civile, sez. VI, 02/04/2012, n. 5265 e 13945/12). Spetta al giudicante dare una qualificazione giuridica della domanda proposta dalla parte attrice, secondo il brocardo latino da mihi factum dabo tibi ius. Infatti, in tema d'interpretazione della domanda, il giudice di merito è tenuto a valutare il contenuto sostanziale della pretesa, alla luce dei fatti dedotti in giudizio e a prescindere dalle formule adottate. Ne consegue che è necessario, a questo fine, tener conto anche delle domande che risultino implicitamente proposte o necessariamente presupposte, in modo da ricostruire il contenuto e l'ampiezza della pretesa secondo criteri logici che permettano di rilevare l'effettiva volontà della parte in relazione alle finalità concretamente perseguite dalla stessa. Il giudice di merito, nell'indagine diretta all'individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, non è tenuto a uniformarsi al tenore meramente letterale degli atti nei quali le domande medesime risultino contenute, dovendo, per converso, aver riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, così come desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante, mentre incorre nel vizio di omesso esame ove limiti la sua pronuncia in relazione alla sola prospettazione letterale della pretesa, trascurando la ricerca dell'effettivo suo contenuto sostanziale. In particolare, il giudice non può prescindere dal considerare che anche un'istanza non espressa può ritenersi implicitamente formulata se in rapporto di connessione con il "petitum" e la "causa petendi". Secondo il combinato disposto di cui agli artt. 99 e 112 c.p.c, appare non vincolante per il giudice la indicazione nominalistica dell'intrapresa azione ed il suo referente normativo, dovendo ricordare come anche il principio iura novit curia imponga al giudicante una prioritaria qualificazione dell'azione in ragione dei fatti dedotti ed una conseguente applicazione degli strumenti legislativi che ritiene più opportuni per il caso di specie, pur sempre rimanendo nel circoscritto ambito operativo delineato dalle condizioni dell'azione. Come si evince allora dalle lettura dell'atto introduttivo, la parte attrice, dopo avere richiamato l'espletata CTU in ATP, asseriva che i danni lamentati erano da imputarsi agli episodi di allagamenti sopra denunciati, “evidenziando che i lavori di intubazione del fosso, così come realizzati, avevano eliminato la funzione principale del fosso, consistente nel raccogliere l'acqua e la melma che venivano a valle dalle sovrastanti colline e che non potendo incanalarsi nell'alveo avevano invaso i fabbricati confinanti”. In altro punto dell'atto di citazione, si legge invece:
“Da quanto precede deriva la diretta responsabilità degli Enti convenuti per avere gli stessi omesso le misure necessarie atte a scongiurare l'allagamento del 2012, con l'aggravante della consapevolezza della situazione di pericolo che avevano indotto il e il Controparte_3 [...]
ad adottare provvedimenti amministrativi per la pulizia dell'alveo del fosso e la CP_2 rimozione della conduttura ed il a prospettare ulteriori interventi per la messa Controparte_1 in sicurezza ed in alternativa lo smantellamento del tratto intubato. E' appena il caso di rilevare che se i Comuni avessero dato seguito alle proprie ordinanze ed il eseguito i prospettati lavori CP_1 di messa in sicurezza e/o rimosso il tratto intubato, l'evento alluvionale non si sarebbe verificato.” Dunque la parte attrice non sussumeva mai la propria iniziativa risarcitoria nell'ambito di una responsabilità custodiale ex art. 2051 cc, ma reclamava l'adozione di una pronuncia di pagina 8 di 18 9
condanna, non alla esecuzione dei lavori pure ritenuti dal CTU in ATP necessari alla rimozione delle riscontrate problematiche, in coerenza – sotto tale profilo – della direzione soggettiva della domanda (rivolta cioè agli autori del preteso illecito a prescindere dalla configurabilità o meno in capo agli stessi di un obbligo a provvedere in tale senso quali “custodi” del fosso), ma esclusivamente al risarcimento del danno per equivalente. Appare evidente pertanto come la parte attrice abbia voluto agire per il risarcimento del danno e ritenendo responsabili ex artt. 2043 cc sia il , nella qualità di esecutore dei lavori e delle CP_1 omissioni posti in essere dal febbraio 2011, sia gli Enti locali convenuti, per non avere sostanzialmente impedito l'evento del 2012 nonostante si fossero attivati con l'adozione di ordinanze d'urgenza con cui avevano sollecitato i privati alla pulizia del fosso. Dei tre soggetti infine la parte attrice aveva chiesto la condanna in solido, evidentemente in armonia col disposto di cui all'art. 2055 cc, che, come noto, prescrive: Se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno. Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli altri, nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dall'entità delle conseguenze che ne sono derivate. Nel dubbio, le singole colpe si presumono uguali. In questi termini deve essere ricostruita la domanda.
7.2. La situazione di danno, all'immobile, è quello derivato da ultimo dall'episodio del Luglio 2012, all'esito del quale la parte attrice assume di essere stata costretta addirittura ad abbandonare l'immobile. Efficacia causale rispetto a tali eventi avrebbero assunto, in concorso tra loro, come detto, azioni ed omissioni poste in essere dai Comuni e dal convenuto. CP_1 7.2.1. La posizione del . CP_1 Costituendosi in primo grado, il ha dedotto: CP_1 che il fosso de quo è in proprietà di terzi (genericamente indicati come “privati”), senza tuttavia specificatamente indicare chi e quanti fossero tali proprietari né tantomeno chiedendone la chiamata in giudizio per le ragioni su cui più diffusamente infra;
che a causa della protratta carenza di manutenzione “si attivò su richiesta di alcuni consorziati (pur non avendo nessun obbligo specifico in tal senso, ma solo per mero spirito di collaborazione) nel mese di maggio 2010”. Dalla stessa impostazione difensiva del si evince allora la sussumibilità della fattispecie CP_1 dedotta, da quella stessa difesa tecnica, nell'ambito dell'archetipo della cd gestione di affari altrui. E' noto che l'intromissione non autorizzata nella sfera giuridica altrui, in linea di principio, integra gli estremi di un atto illecito (culpa est immiscere se rei ad se non pertinenti): nessuno può sostituirsi di propria iniziativa ad altri nella cura dell'interesse altrui. Tale regola risponde a un principio fondamentale dell'ordinamento giuridico, che attribuisce al soggetto titolare la competenza esclusiva a regolare i propri interessi. Questa regola ordinamentale, tuttavia, può subire deroghe ogniqualvolta si vengano a determinare situazioni in cui il diretto interessato non è in grado di provvedere personalmente alla gestione dei propri interessi. Affinché l'intervento di un soggetto in affari pertinenti ad una sfera giuridica aliena non si risolva in una illecita interferenza, è necessario che esso abbia una giustificazione giuridicamente rilevante, ponendosi quale valido temperamento alla rigida applicazione del principio che vieta l'intromissione nella sfera giuridica altrui. Per quanto in questa sede interessa rilevare: l'ingerenza perde allora i connotati di illiceità per assumere una valenza positiva, in quanto è anzitutto interesse del titolare dell'affare gestito che altri si sostituisca a lui in caso di impossibilità a provvedere personalmente alla cura dell'affare, mentre d'altra parte l'istituto della gestione d'affari altrui trascende l'interesse personale del singolo, per rispondere anche un interesse generale della collettività: l'interesse alla cura e alla pagina 9 di 18 10
conservazione dei beni in modo tale da evitare la dispersione di risorse e la distruzione di ricchezza. La gestione di un affare altrui, conforme all'art. 2028 c.c., costituisce fonte di obbligazioni sia in capo a colui che la intraprende (c.d. gestore), che al soggetto titolare dell'affare (c.d. interessato o dominus). I presupposti della gestione d'affari altrui sono di ordine soggettivo e oggettivo. Appartiene al primo tipo l'intenzione di gestire un affare altrui (animus aliena negotia gerendi), mentre rientrano nel novero dei requisiti oggettivi la spontaneità dell'intervento, l'impossibilità di intervenire da parte del diretto interessato (absentia domini), l'alienità dell'affare e l'utilità dell'inizio della gestione (utiliter coeptum). Il soggetto che assume la gestione di un affare altrui deve quindi operare spontaneamente, senza esservi obbligato. Il requisito dell'absentia domini è richiesto implicitamente dall'art. 2028 c.c., nella parte in cui obbliga il gestore a proseguire la gestione “finché l'interessato non sia in grado di provvedervi da sé stesso”. La giurisprudenza intende in maniera elastica il requisito dell'assenza del titolare, ritenendolo integrato in caso non solo di semplice impossibilità a provvedere da parte del titolare stesso, ma anche, come nella fattispecie al vaglio, di mancata opposizione da parte del dominus;
il che equivale ad affermare che può configurarsi una negotiorum gestio purché non vi sia prohibitio domini. Riguardo all'oggetto della gestione, il concetto di “affare altrui” enunciato dall'art. 2028 c.c. è sicuramente molto più ampio di quello di “atti giuridici” che compare in materia di mandato (art. 1703 c.c.). Per comune ammissione, l'affare può quindi riferirsi ad atti sia giuridici che, come nella fattispecie al vaglio, materiali. Così molto sommariamente ricostruito l'istituto de quo, appare evidente come, nell'inerzia della proprietà, comunque mai oppostasi, il abbia assunto spontaneamente, evidentemente a CP_1 tutela dei propri consorziati, la gestione dell'attività di rimozione della situazione di criticità propria del canale de quo. Non occorre allora in questa sede scendere a vagliare il rapporto tra gestore ( ) e CP_1 proprietà privata (dominus sostituito spontaneamente da quello), ma è certo che nell'espletamento di un tale incarico autonomamente e spontaneamente assunto, il gestore deve rispettare la regola generale del neminem laedere di cui all'art. 2043 cc;
deve cioè evitare, al di là delle obbligazioni assunte nei confronti del dominus per il solo effetto di essersi ingerito nell'affare (qui, come detto, non rilevanti) di provocare con le proprie azioni od omissioni di causare danni a terzi. In tale prospettiva allora, il , per sua stessa ammissione, commissionava ad un proprio CP_1 tecnico dipendente un primo sopralluogo già nel maggio del 2010. Come si evince dal contenuto della relazione Zilli protocollata dal in data 25.5.2010, CP_1 quel tecnico consortile indicava come risolutivi della criticità che lo stesso si era CP_1 assunto l'impegno di rimuove due interventi urgenti: la ripulitura del canale e l'intubamento. In relazione al primo, non risulta agli atti che il né subito dopo quella indicazione né in CP_1 corso dei lavori di intubazione eseguiti nel febbraio 2011 (e su cui infra) né successivamente abbia mai proceduto. E' ovvio peraltro che quella attività di ripulitura si poneva anche come meramente “ancillare” rispetto alla attività di intubazione, incidendo quella -evidentemente – sull'efficacia performante della intubazione stessa. In data 6.12.2013, all'esito degli episodi di allagamento verificatisi nel marzo 2011 e poi nel luglio 2012, il CTU nominato nell'ambito del procedimento per ATP, riscontrava quanto segue:
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il 15.11.2010 il Presidente del riceveva ancora dai propri tecnici il preventivo di spesa CP_1 ed il 14.2.2011 i lavori di intubazione ebbero inizio;
la condotta veniva parzialmente intubata con anelli in calcestruzzo non armato…..senza guarnizione per un tratto di circa 60 mt;
nei primi giorni di marzo si verifica il primo allagamento lamentato dalla parte attrice;
il 5.12.2011 il propone nuovi lavori;
CP_1 al momento dell'accesso del CTU tali nuovi lavori ancora non erano stati realizzati;
nel Luglio del 2012 ebbe a verificarsi il secondo allagamento. Nella stessa realizzazione dell'intubazione il CTU ha riscontrato gravi criticità ed ha da ultimo imputato quei fenomeni di allagamento, del marzo 2011 e del luglio 2012, alle seguenti causali tecniche: mancata vigilanza sull'efficienza del fosso stesso, che ha portato alla perdita di efficienze e funzionalità; mancata manutenzione del fosso stesso;
inopportuna realizzazione del tratto intubato che ha eliminato la funzione principale del fosso di raccogliere le acque piovane;
dimensionamento del tratto di fosso intubato potenzialmente non adeguato all'uso. E' pur vero poi che in tale sezione della relazione il CTU accenna laconicamente ad una eccezionalità delle precipitazioni del marzo 2011 e del luglio 2012 (in realtà fa esplicito e chiaro riferimento solo a quella del marzo), ma in altra parte della consulenza afferma che “anche in caso di eventi eccezionali, la dinamica delle condotte idriche in ogni punto è strettamente legata alle condizioni generali del flusso specie a monte ed a valle dello stesso” ; condizioni del flusso, come visto, rilevate dal perito come non immuni da gravi criticità costruttive e manutentive e che avevano causato nell'arco di soli tre anni (2009, 2011 e 2012) tre episodi di grave allagamento ed esondazioni, già comprovanti allora ex se, per l'essersi verificati a distanza così ravvicinata tra loro e con identiche conseguenze, la non imputabilità degli eventi ad alcuna eccezionalità del fenomeno esterno, che quindi non può essere seriamente invocato come elidente il nesso causale o anche solo incidente sullo stesso in termini di concausalità rilevante ai fini de quibus. Nell'adempimento allora di quella obbligazione gestoria, spontaneamente assunta, appare evidente come il convenuto, così anche violando il precetto di cui all'art. 2043 cc, abbia CP_1 violato le minime regole dell'arte, peraltro perfettamente richiedibili in capo a quel soggetto addetto professionalmente alla manutenzione e gestione dei corsi d'acqua, realizzando un intervento nel febbraio 2011 assolutamente inadeguato (si vedano ancora le risposta alle osservazioni tecniche delle parti in cui il CTU indica come l'intervento avrebbe dovuto essere stato realizzato), e non rimuovendone con sollecitudine gli effetti nefasti (ancora al dicembre 2013), che certamente si pone in rapporto di causalità con gli allagamenti verificatisi presso l'abitazione della parte attrice dapprima nel marzo del 2011 e poi nel luglio del 2012. Diversamente poi da quanto in più punti assume la difesa del , da nessun documento o CP_1 altro elemento acquisito si evince la prova del coinvolgimento diretto anche dei Comuni convenuti nella “gestione” di quell'affare materiale. La documentazione addotta a sostegno di tale prospettazione fa in realtà riferimento ad un necessario interessamento dei Comuni per il rilascio dei previsti provvedimenti autorizzatori e concessori;
mentre da alcun documento si evince che l'intervento, inteso come “gestione dell'affare materiale” ed in sostituzione della proprietà privata, fosse stato condotto in concorso e per decisione tecnica condivisa tra e . CP_1 Parte_6 7.3 Sulla posizione dei Comuni convenuti. Come risulta accertato anche da parte del CTU in ATP, i Comuni convenuti adottavano, all'esito degli episodi di allagamento del 2011, ordinanze 4.10.2011 e 23.11.2011, a tutela del territorio e pagina 11 di 18 12
della pubblica incolumità, con cui intimavano alla cittadinanza la pulizia dei fossi entro il termine di 30 giorni (e poi con ulteriori periodiche scadenze), con l'espressa avvertenza che trascorso inutilmente il quale vi avrebbero provveduto direttamente, a prescindere dalla natura privata o meno del fosso, addebitando poi i costi agli interessati con conseguenti sanzioni penali ed amministrative ove necessario. Tale provvedimento, adottato dai rispettivi Sindaci, è la fonte dell'obbligo giuridico che gli stessi Enti si sono auto assegnati. Non occorre scendere a cercare altra fonte di quell'obbligo. Con quella disposizione tipicamente “di azione”, gli stessi Enti locali cioè hanno formalmente assunto l'impegno di rendere effettivo l'ordine ivi imposto ai proprietari dei canali di ripulire e manutenere costantemente i canali, sino a prospettare l'attivazione del loro potere di intervento sostitutivo, nell'ipotesi di inerzia dei proprietari. D'altra parte, solo per completezza espositiva, ci si può ulteriormente limitare a richiamare quella giurisprudenza in forza della quale la fonte dell'obbligo giuridico di impedire un evento non debba necessariamente essere una normativa o pattizia in senso stretto, ma possa anche derivare da "una specifica situazione che esiga una determinata attività a tutela di un diritto altrui" (cfr. Cass. civ. n. 3876/2012) o ancora da "situazioni pratiche in presenza delle quali, in nome dei principi di solidarietà sociale, di cui all'art. 2 Cost., insorgono a carico dei soggetti che vi sono coinvolti doveri e regole di azione, la cui inosservanza integra gli estremi dell'omissione imputabile, con conseguente responsabilità civile" (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 22344/2014). Quei provvedimenti amministrativi allora, se non fonte diretta dell'obbligo, costituiscono almeno atti ricognitivi da parte degli Enti della sussistenza comunque dei presupposti per l'assunzione del dovere di agire, la cui violazione allora comporta le responsabilità risarcitorie di cui all'art. 2043 cc. Al dicembre del 2013 non risulta che i Comuni avessero adempiuto a quella regola che loro stessi si erano autoimposta, tenuto conto delle condizioni in cui il CTU ha rinvenuto il fosso e delle considerazioni dallo stesso formulate in ordine alla imputabilità degli allagamenti anche allo stato di incuria del fosso stesso. Anche le omissioni poste in essere dai Comuni successivamente almeno alla adozione di quelle ordinanze, si pone in rapporto di causalità almeno con l'evento rovinoso del luglio 2012, diversamente da quanto ritenuto dal Giudice di prime cure.
8.Come visto, la parte attrice invocava la condanna dei convenuti in solido tra loro, giusta il disposto di cui all'art. 2055 cc. La richiesta è legittima. Basta sul punto richiamare il consolidato insegnamento della giurisprudenza della stessa Corte di legittimità, ai sensi del quale la persona danneggiata in conseguenza di un fatto illecito imputabile a più persone legate dal vincolo della solidarietà, può pretendere la totalità della prestazione risarcitoria anche nei confronti di una sola delle persone coobbligate, mentre la diversa gravità delle rispettive colpe di costoro e l'eventuale diseguale efficienza causale di esse, può avere rilevanza soltanto ai fini della ripartizione interna del peso del risarcimento fra i corresponsabili;
conseguentemente il giudice del merito, adito dal danneggiato può e deve pronunciarsi sulla graduazione delle colpe solo se uno dei detti condebitori abbia esercitato l'azione di regresso nei confronti degli altri, atteso che solo nel giudizio di regresso può discutersi della gravità delle rispettive colpe e delle conseguenze da esse derivanti (v. Sez. 3, Sentenza n. 21664 del 08/11/2005, Rv. 584984 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 15428 del 10/08/2004, Rv. 57594601). Nelle conclusioni dei Comuni non viene formulata esplicitamente alcuna richiesta di accertamento delle responsabilità ai fini del regresso.
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In quelle del , quella difesa si limita a chiedere il riconoscimento di una diminuzione di CP_1 responsabilità al 25%, senza tuttavia mai richiamare la disciplina del regresso o almeno preannunciando esplicitamente una propria volontà in tal senso. Nella comparsa di costituzione del 18.11.2014 in particolare quella difesa non formulava alcuna conclusione in punto di regresso. Solo successivamente, evidentemente mostrando di non avere compreso il contenuto della domanda (in forza della quale era stata convenuta ex artt. 2043 cc unitamente agli altri soggetti ritenuti corresponsabili) introduceva (tardivamente) anche una richiesta di condanna delle amministrazioni in sede di rivalsa (e non di regresso). A prescindere dalla assoluta tardività della domanda di condanna, appare allora necessario premettere quanto segue. Differenza tra azione di rivalsa e di regresso. L'azione di rivalsa non va confusa con il diritto di regresso in senso stretto il quale presuppone l'adempimento di una obbligazione solidale da parte di uno dei condebitori per intero che, sulla base del medesimo titolo, si converte in obbligazione parziaria di regresso del soggetto che ha liberato i condebitori nei confronti dei condebitori restanti e non paganti. Ancora, il diritto di regresso normalmente presuppone che ciascun soggetto, tanto in sede contrattuale ex artt. 1292 e 1298 cc. quanto in sede extracontrattuale ex art. 2055 cc., abbia concorso con le proprie condotte omissive o commissive alla produzione del danno. Il concorso cumulativo sotto il profilo causale omissivo o commissivo giustifica l'insorgenza di una obbligazione solidale che garantisce al condebitore liberante l'esercizio del diritto di regresso del quantum risarcitorio corrisposto in via integrale nei confronti condebitori/concorrenti causali ciascuno per la propria quota;
il diritto di regresso, pertanto, sorge in ragione della obbligazione solidale ed è esercitabile nei confronti degli altri coobbligati in solido. Ne discende che qualora al convenuto si addebiti una specifica corresponsabilità lo stesso potrà ottenere il regresso pro quota dagli altri corresponsabili dal momento che il loro contributo causale incide nella ricostruzione della causalità materiale prima e giuridica poi ai fini della verificazione del danno. Laddove, per contro, si assuma una responsabilità del convenuto in forza di una specifica posizione di garanzia (ad esempio ex art. 1669 cc come venditore/realizzatore e sostanzialmente quindi in quanto tale, cosa che avviene normalmente nelle ipotesi in cui il danno cagionato viene addebitato in via puramente oggettiva per il solo fatto dell'essere venditore/realizzatore) potrà essere esperita "azione di rivalsa" da parte del convenuto nei confronti dei responsabili. Più precisamente, nell'ipotesi in cui la condotta del convenuto incida sotto il profilo causale, tanto da dar vita ad una obbligazione solidale nel senso più tecnico del termine, basata sull'effettivo apporto causale dei soggetti obbligati, non vi sono ostacoli nell'applicazione della disciplina generale degli artt. 1298 e 2055 cc. (regresso in senso stretto) Nelle ipotesi in cui la condotta dei soggetti asseritamente responsabili abbia inciso in via esclusiva sulla verificazione dell'evento, fungendo, una volta ricostruita sia la causalità materiale sia quella giuridica, da unica fonte causativa dell'evento lesivo, appare perfino difficile parlare di "responsabilità solidale" effettiva garante ed esecutore dell'illecito, e la conseguenza di questa ricostruzione impone il ricorso all'istituto della rivalsa del venditore per l'intero importo corrisposto al danneggiato. Appare allora evidente come, ricostruita l'iniziativa attore nei sensi di cui sopra (concorso dei convenuti nella causazione dell'illecito ex art. 2043 e responsabilità solidale di tutti ex art. 2055) e valutatane la fondatezza nel merito, il richiamo alla rivalsa sia del tutto inconferente, vertendosi appunto nella fattispecie qui al vaglio nella diversa ipotesi del regresso. Dovendosi questo Collegio attivare, così come doverosamente fatto in relazione alla qualificazione della domanda principale, anche nell'ottica di una compiuta ricostruzione delle pagina 13 di 18 14
linee difensive opposte dal e dagli Enti locali ed evidenziato come la graduazione CP_1 delle colpe possa essere richiesta implicitamente anche solo prospettando una futura proposizione di iniziative di rivalsa o regresso, si procede allora alla individuazione dei rispettivi apporti nella misura del 60% a carico del , il solo coinvolto nell'episodio del CP_1 marzo 2011, e del residuo 40%, di cui 20% per ognuno degli Enti locali.
9.Impugna l'appellante la decisione qui gravata anche nella parte in cui ha ritenuto che trattandosi di fosso privato gravava in capo all'attrice ed agli atri privati l'obbligo della manutenzione, ragion per cui l'ha ritenuta corresponsabile nella misura del 50% al pari del
, così dimidiandone il riconosciuto risarcimento. CP_1 Il motivo di appello è fondato. La circostanza affermata dal Giudice di prime cure– l'essere cioè il fosso de quo non indeterminatamente “in proprietà privata” ma in proprietà di specifici e ben individuati soggetti, tra cui l'odierna parte attrice – non era stata adeguatamente e tempestivamente dedotta in giudizio da parte di nessuno delle parti convenute e pertanto non era stata proprio tempestivamente sottoposta al contraddittorio tra le parti. Come si evince infatti dalla mera lettura degli atti introduttivi depositati dalle parti convenute: il , nell'ambito di una comparsa tutt'altro che sintetica, si limitava sul punto ad CP_1 allegare chi il fosso de quo “e' un fosso privato”….”catalogato come corso d'acqua privato”…”non rientra nella competenza gestionale del ”, richiamava la CTU in ATP nella misura in cui CP_1 afferma che “ne deriva, come è ben evidente dagli stralci di mappa storici, che il fosso denominato risulta delimitato con linea tratteggiata ed è da considerarsi a tutti gli effetti un fosso Parte_4 privato”, richiamava la normativa regionale che impone ai proprietari o possessori frontisti l'obbligo di manutenzione;
i Comuni convenuti allegavano che “il fosso in parola è individuato sulle mappe catastali come una linea tratteggiata a significare la natura privata dello stesso” la Compagnia chiamata tantomeno risulta avere svolto tale attività difensiva. Nessuna delle parti pertanto, al di là della neutra evocazione della situazione catastale del fosso (che come noto non può considerarsi esaustiva in ordine alla prova della proprietà) ed un non ben comprensibile rimando ad una firma per accettazione di non meglio chiariti lavori da parte del coniuge poi separato dell'odierna attrice, ha introdotto tempestivamente una specifica e compiuta domanda volta ad accertare, non solo la generica natura privata del fosso de quo (circostanza che, ai fini risarcitori qui perseguiti, come inizialmente visto, resta irrilevante), ma che quella proprietà dovesse riconoscersi in capo a soggetti specificatamente individuati (e almeno previa loro compiuta identificazione chiamati in causa), tra cui l'odierna attrice. Non adeguatamente e tempestivamente introdotto, da parte di alcuna delle parti, tale capo di accertamento, la questione non ha poi costituito oggetto di alcun approfondimento difensivo anche istruttorio da parte della difesa della parte attrice;
sì che quella statuizione poi contenuta nella sentenza, con cui è stato addirittura dimidiato il risarcimento per essere stata ritenuta la parte attrice comproprietaria (con chi ed in forza di quali titoli non è dato saperlo) del fosso e fondata solo su quella laconica conclusione esposta dal CTU in ATP, risulta di fatto effettivamente sottratta al doveroso, previo contraddittorio sul punto e, come tale, sicuramente da censurare in questa sede. 10.In ordine al quantum Il primo Giudice ha statuito '' che i danni computati in € 22.614 andavano dimidiati;
ed all'attrice spetterà a titolo risarcitorio il danno del solo € 11.307 oltre agli interessi legali.”. CP_1 Critica la parte appellante la decisione del Giudice di primo grado nella parte in cui, riportando le conclusioni adottate dal CTU in atp, reso all'esito delle osservazioni delle parti, aveva liquidato il danno da mancata disponibilità dell'immobile considerando quale dies a quo l'evento del luglio pagina 14 di 18 15
2012 e quale termine finale il tempo ritenuto astrattamente necessario per la sistemazione dell'immobile, piuttosto che il momento dell'espletamento della relazione. Il motivo è parzialmente fondato. Se è pur vero infatti che ex art. 1227 secondo comma cc, in capo al danneggiato sussiste un onere di vera e propria attivazione per evitare l'aggravamento del danno, è altrettanto indiscutibile che tale obbligo non possa prevalere sulle esigenze difensive di precostituzione della prova. In tale prospettiva allora se può essere ritenuta inesigibile in capo al danneggiato una condotta di immediata esecuzione degli interventi di riparazione e sistemazione, può altresì comunque sostenersi che, decorsi tre mesi dall'evento ed in assenza di interventi da parte del danneggiante, possa ed allora debba quello, nell'ottica del rispetto dell'art. 1227 cit. procedere al deposito della richiesta di atp, nella specie effettuato invece effettivamente a distanza di oltre un anno dall'evento (24.10.13). A titolo pertanto di mancato godimento dell'immobile può riconoscersi un periodo ricompreso tra il luglio 2012 e giugno 2013, tenuto conto di quei tre mesi, dei tempi di fissazione dell'accesso da parte del CTU e dei sei mesi per l'esecuzione dei lavori. Non risulta viceversa che sin dal marzo 2011 l'immobile avesse subito danni tali da renderlo assolutamente non più interamente fruibile da parte dell'appellante, il quale in effetti, al di là dei pur comprensibili disagi già in passato subiti, assume solo di avere dovuto abbandonare lo stesso dall'episodio del luglio 2012. Tenuto conto allora del valore locativo accertato dal CTU, pari ad euro 469,00 mensili, può liquidarsi a tale titolo la somma complessiva di euro 5.628,00 (12 mesi), cui va aggiunto l'ulteriore importo di euro 19.768,68 quale costo dei lavori di ripristino dell'abitazione come da computo (su tale voce di danno non vi sono contestazioni). Sul diritto agli accessori. Vertendosi in ipotesi di debito di valore non sussiste il divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione. L'importo qui liquidato è comunque da intendersi già rivalutato all'attualità (al momento della redazione della CTU) e il corretto calcolo per la quantificazione degli interessi, pertanto, deve essere quello della previa devalutazione al momento dell'evento secondo quanto previsto nel noto arresto delle SS.UU. N.1712/95 onde prevenire ed evitare ingiustificate locupletazioni. La necessità della devalutazione nasce dalla esigenza della determinazione della somma capitale destinata alla reintegra della situazione patrimoniale dei danneggiati con riferimento al momento dell'evento dannoso, là dove la somma capitale scaturente dall'applicazione delle tabelle utilizzate, esprime, per come pacifico, valori riferiti a un momento successivo (sulla necessità di devalutazione con riferimento al momento dell'evento dannoso cfr.. Cass. 21/03/2011, n. 6357; Cass. 23/02/2005, n. 3747 e Corte appello L'Aquila sez. I, 10/12/2021, (ud. 01/10/2021, dep.
10/12/2021), n.1776 altra composizione). La somma corrispondente al capitale liquidato complessivamente a titolo di risarcimento già quindi rivalutata dalla data del sinistro a quella attualità, deve essere devalutata alla data del fatto e poi progressivamente rivalutata, di anno in anno, secondo gli indici I.S.T.A.T. e sulla somma via via rivalutata devono essere calcolati gli interessi al tasso legale dalla data del fatto fino alla data della presente sentenza. Dalla data della sentenza sono poi dovuti gli interessi al tasso legale (Corte appello L'Aquila sez. I, 30/09/2021, (ud. 15/09/2021, dep. 30/09/2021), n.1462 altra composizione). Si precisa da ultimo infine che per interessi legali devono intendersi, dalla notifica della citazione, quelli maggiorati ex d.lgs nr. 231/02.
11.In relazione alla posizione della chiamata di evidenzia quanto segue. Il , costituendosi aveva formulato istanza di manleva e, a tanto autorizzato, aveva CP_1 chiesto la condanna della compagnia a tenerla indenne. pagina 15 di 18 16
La sentenza qui gravata, pur avendo regolato le spese relative al rapporto processuale tra chiamante e chiamato, non ha statuito in ordine a tale capo di domanda. Tale omissione di pronuncia non ha costituito oggetto di tempestivo appello incidentale da parte della difesa del e tuttavia ritiene la Corte come tale omissione non incida sul diritto CP_1 della parte a meramente riproporre la questione ex art. 346 cpc, così come pure fatto da parte di quella difesa. 12.Sulla regolamentazione delle spese processuali. A prescindere dal fatto che l'appello ha ad oggetto proprio il capo relativo alle spese, deve farsi comunque applicazione del principio secondo cui in relazione alle spese il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronunzia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere dal giudice del gravame modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione. Invero, la soccombenza, ai fini della liquidazione delle spese, deve essere stabilita in base ad un criterio unitario e globale sicché viola il principio di cui all'art. 91 c.p.c. il giudice di merito che ritenga la parte come soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado. Peraltro, il criterio di individuazione della soccombenza deve essere unitario e globale anche qualora il giudice ritenga di giungere alla compensazione parziale delle spese di lite per reciproca parziale soccombenza, condannando poi per il residuo una delle due parti;
in tal caso, l'unitarietà e la globalità del suddetto criterio comporta che, in relazione all'esito finale della lite, il giudice deve individuare quale sia la parte parzialmente soccombente e quella, per converso, parzialmente vincitrice, in favore della quale deve essere liquidata quella parte delle spese processuali che sia residuata all'esito della disposta compensazione parziale (Cassazione civile, sez. III, 11/06/2008, n. 15483 Cass. Civ., Sez. VI, ordinanza 4 aprile 2018, n. 8400 e Cassazione civile sez. III, 26/09/2019, (ud. 11/07/2019, dep. 26/09/2019), n.23985). Le spese quindi seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in base al valore relativo al decisum e non al disputatum, pure in questo grado per la fase di trattazione, sia pure per i soli minimi, anche in assenza di istruttoria ( Cass. n. 30219/23 e n. 18723/24 ), mentre secondo valori medi per le altre fasi. Va poi esclusa la maggiorazione prevista dall'art. 4, co.
1-bis, D.M. n. 55/2014, essendo sì presenti, nel ricorso, collegamenti ipertestuali, ma essendo in concreto risultati gli stessi di nessuna utilità concreta nella redazione del presente procedimento. Va altresì escluso l'aumento per la pluralità delle parti (Comuni), tutt'altro che obbligatorio, apparendo le recenti statuizioni rese sul punto dalla stessa Corte di legittimità non pienamente corrispondenti al recente intervento del legislatore, che in realtà, in relazione a tale capo, ha confermato il “può” ed ha addirittura eliminato il “di regola”. Il richiamo all'obbligatorietà dell'aumento effettuato nelle decisioni in oggetto è invece alla disposizione che ha fissato l'obbligatorietà dell'aumento in materia di collegamenti ipertestuali – ove ritenuti, come visto di utilità concreta -. Laddove ad esempio nella recente Cassazione civile sez. III, 17/04/2024, (ud. 20/12/2023, dep. 17/04/2024), n.10367 si legge “4.10. La seconda questione (se l'aumento per l'assistenza di più parti sia obbligatoria o facoltativo) è stata risolta dal legislatore: l'aumento previsto dall'art. 4, comma 2, d.m. 55/14 nel caso di assistenza di più parti deve applicarsi obbligatoriamente a tutte le prestazioni professionali completate dopo il 23.10.2023, in virtù del combinato disposto degli artt. 2, comma 1, lettera (b), 6 e 7 d.m. 13.8.2022, n. 147”, non pare – oserva sommessamente questa Corte di merito - si tenga nel debito pagina 16 di 18 17
conto che tale ultimo rimando è proprio invece all'obbligatorietà dell'aumento in caso di utilizzo di collegamenti ipertestuali e non invece all'ipotesi di assistenza di più parti. Non sussistendo allora ragione per riconoscere il predetto aumento, essendo la posizione delle parti Comuni del tutto sovrapponibile, non si ritiene che possa configurarsi un diritto all'aumento del compenso unico. Viceversa in relazione al deve farsi applicazione di tale aumento del 30%. CP_1 Nonostante poi la Compagnia abbia anche resistito nel merito alla iniziativa della parte attrice/appellante, non risulta che questa abbia chiesto la modifica del capo di sentenza di primo grado che non ha disposto la condanna anche di questa al pagamento in suo favore delle spese di lite. In questa sede ogni statuizione sul punto resta preclusa. Non ravvisandosi invece soccombenza in relazione a tutti gli altri rapporti nulla si dispone in ordine alle spese di lite.
P.Q.M.
in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza 1051/2024 resa dal Tribunale di Teramo e pubblicata in data 11.10.24 a definizione del contenzioso n. 3167/2014, condanna Parte_7
, (P.IVA , (CF ) in persona
[...] P.IVA_1 Controparte_2 P.IVA_2 del proprio Sindaco pro-tempore, (CF ), in persona Controparte_3 P.IVA_3 del sindaco pro-tempore, in solido tra loro al pagamento in favore di Parte_1 ( ) nata in [...] il [...] e residente a [...], dell'importo di euro C.F._1 25.396,68, per le causali ed oltre accessori come da parte motiva, detratto quanto eventualmente già corrisposto;
accerta, ai soli fini del regresso, che l'apporto dei responsabili nella causazione dell'evento è nella misura del 60% a carico del e del residuo 40% a carico dei Comuni (20% per CP_1 ognuno); condanna in solido tra loro al pagamento delle spese processuali in favore di Parte_8
( ) nata in [...] il [...] e residente a [...], che Parte_1 C.F._1 per il primo grado liquida in euro € 3.200,00 per l'atp e 6.500,00 per il giudizio di primo grado per compensi, oltre esborsi documentati, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali, spese di ctu come liquidate e spese di ctp come fatturate;
per il presente grado liquida negli esborsi documentati ed in euro 5.800,00 per compensi professionali oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali, con attribuzione di tutti gli importi in favore dell'avv. Luigi Di Liberatore ( ), detratto quanto eventualmente già corrisposto in esecuzione della C.F._2 sentenza di primo grado;
in accoglimento della domanda di manleva, condanna , già Controparte_4 [...]
, con sede in Molignano Veneto (TV) alla Via Marocchesa n. 14, Controparte_10 (P.IVA ) in persona del suo legale rappresentante a tenere indenne P.IVA_4 [...]
, (P.IVA ) Parte_7 P.IVA_1 da tutte le spese e gli esborsi sostenuti e sostenendi per l'effetto dell'esecuzione della presente decisione;
nella sulle spese di lite con riferimento a tutti gli altri rapporti. Così deciso nella camera di consiglio del 18.12.2025 IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE Federico Ria Francesco S. Filocamo
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