Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. II, sentenza 05/01/2026, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00001/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00436/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 436 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Massimo Conti, Stefano Fiore, Giuseppe Greppi e Giorgio Razeto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Alessandria, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Cristiana Rossi, Roberto Calcagni e Simone Bellingeri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del provvedimento di diniego dell'-OMISSIS- del Direttore del Servizio Urbanistica e Patrimonio, con il quale è stata respinta l'istanza di SCIA in sanatoria presentata dalla ricorrente il -OMISSIS-;
- di ogni altro atto, presupposto conseguente o comunque connesso con i provvedimenti citati, ed in particolare del preavviso di diniego del -OMISSIS-;
nonché per l'accertamento
che le opere da sanare non comportano aumento di volumetria.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’intimato Comune di Alessandria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 ottobre 2025 il dott. Marco CO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La presente controversia ha ad oggetto un fabbricato in Alessandria, assentito con concessione edilizia n. -OMISSIS- (doc. 7 ricorrente) ed ampliato con concessione edilizia n. -OMISSIS- (doc. 6 ricorrente). Il relativo lotto di pertinenza ha subito nell’anno 2003 un parziale esproprio che ne ha ridotto la superficie e la capacità edificatoria (doc. 13 Comune, doc. 4 ricorrente).
2. Con istanza edilizia del-OMISSIS- la proprietà ha chiesto al Comune di Alessandria il rilascio di un permesso di costruire in sanatoria per modifiche interne e ampliamento volumetrico (pratica n. -OMISSIS-). L’ivi descritto, maggior ingombro derivava dalla chiusura di uno spazio al primo piano (autorizzato come “terrazzo coperto” chiuso su tre lati ma in relazione al quale era stato posato un serramento sul quarto lato) e di una nicchia al piano terra (assentita con un lato aperto sul prospetto ma, nei fatti, in parte tamponata e per il resto delimitata da una porta).
3. L’Amministrazione ha ritenuto che le opere rappresentate nell’istanza fossero state realizzate in assenza di permesso di costruire e provveduto agli incombenti di cui all’art. 27 del D.P.R. n. 380/2001, demandando approfondimenti istruttori alla Polizia locale; quest’ultima ha confermato all’esito di sopralluogo l’esecuzione di lavori edili in difformità dalla concessione edilizia per ampliamento n.-OMISSIS- (docc. 11 e 12 Comune).
4. L’iter volto al rilascio del richiesto permesso di costruire in sanatoria è stato sospeso e mai concluso con l’adozione di un provvedimento, poiché la parte istante non ha dato corso alle richieste di integrazioni documentali inoltrate dall’Amministrazione (si vedano la comunicazione on-line datata 01.04.2021 e l’interrogazione del portale SUE depositati dal Comune sub docc. 13 e 14 Comune).
5. La deducente, con Segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria del -OMISSIS- (doc. 15 Comune), ha richiesto la regolarizzazione delle medesime opere già oggetto della citata pratica edilizia n. -OMISSIS-, ritenendo chele stesse, meglio valutate nella relativa consistenza, potessero ricadere tra quelle sanabili ai sensi dell’art. 37 D.P.R. n. 380/2001 (si veda pag. 3 della memoria di replica depositata dalla ricorrente il 1.10.2025).
6. Con preavviso di diniego del -OMISSIS-(doc. 8 Comune) l’Amministrazione ha comunicato all’istante le ragioni ostative all’accoglimento della citata SCIA in sanatoria, corredate dell’invito al contraddittorio procedimentale; esaminate le osservazioni prodotte dall’interessata, il Comune, con il qui gravato provvedimento del -OMISSIS- (doc. 7 Comune), ha opposto il proprio definitivo diniego, ribandendo le motivazioni già espresse nel preavviso ex art. 10 bis L. 241/1990. Secondo l’Amministrazione ostavano all’accoglimento dell’istanza, per un verso, la pendenza del procedimento di rilascio del permesso di costruire in sanatoria per le medesime opere, già qualificate dall’Amministrazione quali violazioni degli artt. 10, 31, 44 comma 2 lett b) del D.P.R. n. 380/2001 con verbale di accertamento n. -OMISSIS-, per altro verso, in ogni caso, la presenza di volumi abusivi, ritenuti implicitamente non sanabili a mezzo SCIA.
7. Con ricorso notificato in data 31.03.2023 l’interessata è insorta avverso il suddetto diniego e gli atti connessi, chiedendone l’annullamento sulla base dei motivi in diritto come di seguito rubricati e riassunti:
I. Violazione degli artt. 37, comma 4, e 22, comma 2, del D.P.R. n. 380/2001 (T.U. Edilizia); violazione dell’art. 10-bis della L. n. 241/1990; eccesso di potere per difetto di istruttoria; eccesso di potere per travisamento dei fatti; eccesso di potere per difetto di motivazione. La prima censura contesta sotto due profili la legittimità del gravato diniego comunale. In primo luogo, secondo la parte non potrebbe dubitarsi che la SCIA in sanatoria abbia sostituito la precedente domanda di permesso di costruire in sanatoria, cosicché l’Amministrazione avrebbe errato nel ritenere quest’ultima ancora pendente. In secondo luogo, anche ritenendo la prima istanza non abbandonata, il Comune avrebbe dovuto comunque esaminare nel merito la seconda, in quanto fondata su presupposti giuridici nuovi e differenti;
II. Violazione degli artt. 37, comma 4, 22, comma 2, e 36 del T.U. Edilizia; violazione dell’art. 10-bis della L. n. 241/1990; eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti con riferimento al preteso aumento di cubatura. La seconda censura si incentra sull’assenza di aumenti volumetrici, poiché, in tesi, entrambi i locali contestati facevano parte della cubatura già autorizzata con le concessioni del 1987 e del 1993;
III. [In via subordinata e residuale] Sull’istanza di accertamento della tipologia dell’abuso edilizio. Con la terza e ultima censura la parte chiede che, ove non accolta la prima parte del primo motivo di ricorso, questo Tribunale qualifichi comunque l’abuso e accerti che le opere da sanare non hanno comportato alcun aumento di volumetria.
8. Si è costituita in giudizio l’Amministrazione comunale, chiedendo nelle successive difese il rigetto del ricorso.
9. All’udienza pubblica del 23.10.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. In via preliminare, rileva il Collegio che il diniego comunale gravato si regge su due autonomi pilastri motivazionali, il primo incentrato sulla pendenza del procedimento di rilascio di un permesso di costruire per le medesime opere, il secondo appuntato sull’incidenza volumetrica degli abusi edilizi segnalati e sulla conseguente incompatibilità di tali difformità con il modulo procedimentale scelto, assumendo così i caratteri dell’atto plurimotivato. La qui proposta azione di annullamento potrebbe, quindi, essere accolta solo se entrambe le ragioni addotte dall’Amministrazione risultassero confutate: vale infatti il principio per cui “in tema di atto plurimotivato la giurisprudenza, (ex multis, Consiglio di Stato, Sezione I, parere n. 11/2023) ha stabilito che "per sorreggere l'atto in sede giurisdizionale è sufficiente la legittimità di una sola delle ragioni espresse; con la conseguenza che il rigetto delle doglianze svolte contro una di tali ragioni rende superfluo l'esame di quelle relative alle altre parti del provvedimento", sicché "il giudice, qualora ritenga infondate le censure indirizzate verso uno dei motivi assunti a base dell'atto controverso, idoneo, di per sé, a sostenerne ed a comprovarne la legittimità, ha la potestà di respingere il ricorso sulla sola base di tale rilievo, con assorbimento delle censure dedotte avverso altri capi del provvedimento, indipendentemente dall'ordine con cui i motivi sono articolati nel gravame, in quanto la conservazione dell'atto implica la perdita di interesse del ricorrente all'esame delle altre doglianze" (cfr., di questa Sezione, pareri n. 357/2022 e n. 205/2022, nonché sentenze Sez. VI, 18 luglio 2022, n. 6114 e Sez. V, 14 aprile 2020, n. 2403, 13 settembre 2018, n. 5362, 3 settembre 2003, n. 437"; così anche Consiglio di Stato, Sezione V, 17 settembre 2019, n. 6190)” (Cons. di Stato, III, 17.4.2024 n. 3480).
2. Tanto premesso, il ricorso non può essere accolto sulla base dell’infondatezza del secondo motivo. Parte ricorrente, infatti, ivi deduce la “violazione degli artt. 37, comma 4, 22, comma 2, e 36 del T.U. Edilizia; violazione dell’art. 10-bis della L. n. 241/1990; eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti con riferimento al preteso aumento di cubatura” , affermando che i volumi in contestazione, anche in quanto ricompresi nella superficie coperta del fabbricato, dovevano considerarsi già assentiti in forza dei pregressi titoli edilizi, in coerenza con l’orientamento giurisprudenziale che considera uno spazio delimitato da pareti verticali su almeno tre lati alla stregua di un volume edilizio (si veda, al riguardo, Cons. Stato, VI, 23.7.2024 n. 6627).
2.1. La pur suggestiva ricostruzione ricorsuale non si attaglia alla presente fattispecie. I suddetti, maggiori ingombri, infatti, non sono stati conteggiati nei calcoli planovolumetrici allegati all’istanza edilizia di ampliamento di cui alla concessione n. -OMISSIS- (doc. 6 ricorrente). Quest’ultima ha infatti considerato quale “cubatura di progetto” il solo piano terra del realizzando corpo di fabbrica (5,3 m x 4,3 m x 2,75 m) e la chiusura dell’annessa superficie quadrata posta al medesimo livello (2,25 m x 2,25 m x 2,75 m), per complessivi 76,6 metri cubi. Il Comune, pertanto, ha correttamente ricondotto la chiusura della nicchia al piano terreno e del terrazzo al primo piano alla nozione di nuova costruzione, la cui sanatoria richiede il rilascio di un permesso di costruire.
2.2. A diverse conclusioni non conducono le argomentazioni difensive contenute nella memoria di replica depositata da parte ricorrente il 1.10.2025, poiché l’ivi invocato art. 5 delle norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico comunale, a prescindere da ogni ulteriore approfondimento circa la relativa applicabilità al caso di specie, espressamente sottrae dal computo del volume edilizio i “….b) portici aperti e piani pilotis” e le ” c) balconate in aggetto o rientranti, logge, pergolati e strutture similari…” . Orbene, una corretta esegesi della norma testé richiamata porta ad escludere che abbiano rilevanza volumetrica tutti quei manufatti che, pur riconducibili alla definizione di “superficie coperta” contenuta nello stesso art. 5, mantengano almeno un lato aperto. Al contrario, ogni spazio chiuso acquisisce piena rilevanza volumetrica e richiede, come correttamente preteso dall’Amministrazione, il pertinente permesso di costruire.
3. Sebbene alla luce delle poste premesse l’acclarata infondatezza del secondo motivo già comporti il rigetto del presente ricorso, il Collegio rileva ad abundantiam che anche la seconda parte della prima censura è infondata. Come visto, infatti, l’Amministrazione non si è limitata ad opporre un mero rilievo formale incentrato sulla pendenza di un più risalente procedimento di sanatoria delle medesime opere oggetto di SCIA. Il diniego gravato, infatti, dà atto e ribadisce che gli abusi erano già stati qualificati alla stregua di nuove costruzioni ai fini della relativa repressione, aggiungendo, seppure implicitamente, che gli stessi dovevano considerarsi sanabili solo con il rilascio di un diverso titolo edilizio, ovvero il permesso di costruire. Non vi è stato, pertanto, alcun rifiuto di procedere all’esame nel merito della richiesta, come, invece, lamentato dalla deducente.
4. Sulla base delle superiori considerazioni, anche laddove questo Tribunale accogliesse la prospettazione dell’esponente e ritenesse che la Scia depositata ovvero le relative osservazioni procedimentali (doc. 3 ricorrente) avessero comportato la rinuncia alla precedente istanza di permesso di costruire in sanatoria, l’accoglimento della pertinente, prima parte della prima censura non muterebbe l’esito del giudizio. I rilievi sostanziali posti alla base del diniego resisterebbero, infatti, all’impugnativa, impedendone l’annullamento.
5. La presente pronuncia soddisfa, altresì, l’interesse agitato con la terza, subordinata censura, poiché fornisce esaustivo riscontro anche all’ivi contenuta domanda di qualificazione giuridica delle opere contestate, da questo Collegio ritenute rilevanti sul piano volumetrico.
6. La particolarità e complessità delle questioni dedotte giustifica la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
UC CC, Presidente
Marco CO, Referendario, Estensore
Martina Arduino, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco CO | UC CC |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.