TAR Torino, sez. II, sentenza 05/01/2026, n. 1
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Sentenza 5 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Violazione artt. 37, 4 e 22, 2 D.P.R. 380/2001; violazione art. 10-bis L. 241/1990; eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e difetto di motivazione

    Il Collegio ha ritenuto che il diniego fosse plurimotivato e che, anche se la SCIA avesse sostituito la precedente istanza, i rilievi sostanziali posti alla base del diniego avrebbero comunque impedito l'annullamento. L'amministrazione non ha rifiutato l'esame nel merito, ma ha rilevato che gli abusi erano qualificabili come nuove costruzioni sanabili solo con permesso di costruire.

  • Rigettato
    Violazione artt. 37, 4, 22, 2 e 36 D.P.R. 380/2001; violazione art. 10-bis L. 241/1990; eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti con riferimento al preteso aumento di cubatura

    La Corte ha ritenuto che i maggiori ingombri non fossero stati conteggiati nei calcoli planovolumetrici dell'ampliamento assentito. La chiusura della nicchia al piano terra e del terrazzo al primo piano è stata ricondotta alla nozione di nuova costruzione, la cui sanatoria richiede permesso di costruire. Le norme tecniche di attuazione escludono dal computo del volume edilizio i portici aperti e le balconate, ma ogni spazio chiuso acquisisce piena rilevanza volumetrica.

  • Rigettato
    Richiesta di qualificazione giuridica delle opere

    La pronuncia che respinge il ricorso fornisce un riscontro esaustivo anche alla domanda di qualificazione giuridica delle opere, ritenute rilevanti sul piano volumetrico.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Torino, sez. II, sentenza 05/01/2026, n. 1
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
    Numero : 1
    Data del deposito : 5 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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