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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 10/03/2025, n. 874 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 874 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5078/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IL TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Roberto Monteverde Presidente relatore estensore dott.ssa Barbara Fabbrini Giudice dott. Massimiliano Sturiale Giudice
In esito all'udienza del 03/02/2025,
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento semplificato di cognizione iscritto al n. r.g. 5078/2023 promossa da:
(C.F. - CUI con il patrocinio Parte_1 C.F._1 Pt_2 dell'avv. DE NOBILI MARIA PAOLA e dell'avv. FULCERI ANDREA ( ) C.F._2
Indirizzo Telematico;
, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. DE
NOBILI MARIA PAOLA
RICORRENTE contro
(C.F. - (C.F. Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 P.IVA_2
RESISTENTE
in persona del Procuratore della Repubblica presso il Controparte_3
Tribunale di Firenze
INTERVENUTO
Avente ad oggetto: Impugnazione avverso diniego/revoca di rilascio/rinnovo permesso di soggiorno
Introdotto con ricorso ex art. 281 decies e ss. c.p.c. depositato in data 18 aprile 2023 da
[...]
nel procedimento sovra rubricato, avverso il provvedimento del Questore di Pisa n. Parte_1
14/2023 del 27 marzo 2023 e notificato lo stesso giorno al ricorrente, di rigetto dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per Protezione Speciale ai sensi dell'art. 19, co. 1.2, D. Lgs. 286/1998;
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le seguenti conclusioni
Parte_1
Come da ricorso
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il proprio Ricorso , nato in [...] il [...], contestava il Parte_1
pagina 1 di 6 provvedimento di diniego del rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale, disposto dalla CP_ Questura di .
Dagli atti acquisiti nel corso del procedimento, emerge che, in data 2 settembre 2021 la Commissione
Territoriale di Firenze, esprimeva parere non favorevole, in quanto esaminati gli atti allegati in particolare:
- Risultava che l'istante in sede di rinnovo del permesso di soggiorno pur avendone la possibilità non aveva documentato alcuna attività lavorativa o documentazione a supporto dell'integrazione sul territorio e non aveva altresì fornito elementi utili tali da far ritenere sussistenti i presupposti di cui all'art.19 d.lgs.286/1998
- Evidenziava inoltre che il richiedente non presentava profili di vulnerabilità specifici, in quanto espatriato da adulto, con la famiglia in Nigeria, non aveva fornito alcun elemento che dimostrasse una sua integrazione socioeconomica, culturale e familiare un suo radicamento sul territorio nazionale contrapposto ad uno sradicamento nel Paese di origine.
Il Questore, in data 18 aprile 2023 rigettava quindi l'istanza in base al parere negativo della
Commissione Territoriale di Firenze, assumendo il proprio atto come vincolato al parere espresso.
Nel ricorso si contestano le conclusioni cui è giunto il provvedimento impugnato, sostenendosi al contrario il raggiungimento da parte del ricorrente di una integrazione adeguata e consolidata sul territorio nazionale, come dimostrata dalla documentazione depositata ad integrazione, già alla stessa
Commissione Territoriale tramite pec in data 26 aprile 2022.
Il Pubblico Ministero in data 17 aprile 2024, depositava agli atti: certificato del casellario giudiziario, certificato dei carichi pendenti, elenco precedenti dattiloscopici.
Il Giudice delegato all'istruttoria all'udienza del 3 febbraio 2025 procedeva all'audizione del ricorrente, dove dichiarava:
CP_
“ADR: Ho 30 anni e vivo da amico italiano che ospita e mi sta aiutando in provincia di;
non lavoro ma sono iscritto al centro per l'impiego; ho proposte di lavoro ma non possono concludersi se non ottengo il permesso di soggiorno;
in articolare Omega Impianti dove ho già lavorato;
ADR: sono arrivato nel 2015;
ADR: generalmente due volte a settimana vengo chiamato da una ditta edile e faccio dei lavoretti di muratura;
ogni volta che mi chiama mi da 40 euro;
ADR: in Italia sono solo;
ADR: se non ho i documenti non riesco neanche ad iscrivermi ai corsi di formazione.”
***
Il ricorso merita accoglimento. Occorre innanzitutto considerare che “La nuova protezione speciale si pagina 2 di 6 presenta, prima facie, caratterizzata da un compasso di ampiezza almeno corrispondente a quello della protezione umanitaria previgente all'entrata in vigore del D.L. n. 113/2018 convertito con modificazioni nella legge n. 132/2018, nell'interpretazione che di detta forma di protezione è fornita dal consolidato orientamento di questa Corte (Cass., sez. I, 23 febbraio 2018, n. 4455; Cass., SS.UU.,
13 novembre 2019, n. 29459; Cass., sez. I, ordinanza 14 agosto 2020, n. 17130; Cass., sez. I, ordinanza
20.01.2020, n. 1104)” (Cass., sez. II, 12 febbraio 2021, n. 3705).
La Corte di Cassazione, facendo il punto sulla protezione umanitaria, ora da estendere alla protezione speciale, ha definito i seri motivi umanitari come un catalogo aperto, che consente all'ordinamento italiano (con facoltà riconosciuta dall'ordinamento europeo) di riconoscere allo straniero il diritto a essere accolto sul territorio nazionale, tenuto conto sia del maggior raggio d'azione del diritto di asilo costituzionale definito dall'art. 10, comma 3 Cost. (per chi non ha nel proprio paese l'esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana), che del rispetto del principio del 'non refoulement' consacrato a livello internazionale dall'art. 3 C.E.D.U. e dall'art. 19, comma 2 della Carta di Nizza, (per chi potrebbe essere sottoposto a tortura o a pene o trattamenti inumani o degradanti), nonché di situazioni di emergenza (i motivi di carattere umanitario) nel paese di origine, di natura transitoria che, a prescindere dalla causa umana o naturale, rendono insostenibile il ritorno del richiedente nel suo Paese, tenuto conto anche della presumibile durata della situazione emergenziale
(Cass. Sent. n. 4455/2018).
La possibilità di concedere un permesso umanitario integra in sostanza una clausola di salvaguardia del sistema, idonea a valorizzare particolari condizioni di vulnerabilità dei soggetti richiedenti asilo, passibili di essere aggravate dal respingimento e legate, ad esempio, a motivi di salute (con rischio di perdita delle opportunità di cura garantite in Italia) o di età, o anche relative all'esposizione personale alla grave instabilità politica e all'insicurezza del Paese di origine (anche se non attraversato da conflitti armati di gravità tale da raggiungere i requisiti cui a cui all'art. 14 lett. c) d.lgs. 251/2008), ovvero all'insufficiente rispetto dei diritti umani, in condizioni critiche dovute a carestie, disastri naturali o ambientali ecc.. I principi enunciati in sede di legittimità valorizzano quale fattore di vulnerabilità ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, la situazione dello straniero che presenta due condizioni: 1) l'aver fatto un significativo percorso di integrazione sociale, sotto il profilo linguistico, lavorativo, del contesto sociale o familiare nel tempo trascorso dal suo arrivo sul territorio nazionale;
2)
l'esposizione, in caso di respingimento, al rischio individuale (tanto più concreto quanto più si è consolidata la rottura col contesto di origine) di essere reimmesso in un contesto sociale, politico e ambientale idoneo a compromettere i suoi diritti fondamentali e inviolabili, quale quello alla salute, alla vita privata e familiare, all'esistenza dignitosa. Dunque, “In base alla normativa del testo unico pagina 3 di 6 sull'immigrazione anteriore alle modifiche introdotte dal d.l. n. 113 del 2018, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, occorre operare una valutazione comparativa tra la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine e la situazione d'integrazione raggiunta in
Italia, attribuendo alla condizione del richiedente nel paese di provenienza un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nella società italiana, fermo restando che situazioni di deprivazione dei diritti umani di particolare gravità nel paese originario possono fondare il diritto alla protezione umanitaria anche in assenza di un apprezzabile livello di integrazione in Italia”, poiché “l'integrazione sociale non costituisce una condicio sine qua non della protezione umanitaria, bensì uno dei possibili fatti costitutivi del diritto a tale protezione”;
“qualora poi si accerti che tale livello è stato raggiunto e che il ritorno nel paese d'origine renda probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare tali da recare un
"vulnus" al diritto riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione EDU, sussiste un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998, per riconoscere il permesso di soggiorno” (Sez. Unite n. 24413/2021). Dalla valutazione comparativa di tali due condizioni, correlata alla vicenda personale del richiedente asilo, deve cioè emergere “un'effettiva e incolmabile sproporzione tra i contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che sono presupposto indispensabile per una vita dignitosa”.
Nel caso in esame, il Tribunale rileva che il ricorrente, vive in Italia ormai dal 2015; Parte_1
, ha sempre lavorato adattandosi alle varie richieste del mercato del lavoro;
nel 2021 è stato
[...]
assunto presso la società Luna srl come manutentore addetto al controllo;
negli anni 2023-2024 ha lavorato come operaio per la Omega Impianti srl con contratto a tempo determinato poi rinnovato, di cui ha prodotto le buste paghe annualità 2024, Cud 2024 con redditi pari ad euro 14912.35, Unilav
2023 attestante il rinnovo del contratto a tempo determinato ed estratto previdenziale aggiornato;
infine nel 2024 ha lavorato come collaboratore domestico presso EN VA, producendo Unilav e busta paga
2024. Il Sig. EN VA, ultimo datore di lavoro del ricorrente, nel documento n. 14 depositato agli atti, dichiara che, il ricorrente era pienamente qualificato per le mansioni che gli erano state attribuite
“impegnandosi oltre ai suoi doveri, creando un rapporto di fiducia che in questi mesi ha dato origine al nostro rapporto di amicizia” ma che il rapporto di lavoro è cessato per proprie esigenze familiari.
nonostante il difficile situazione che sta vivendo per la perdita del lavoro e Parte_1
per il mancato rinnovo del permesso di soggiorno, continua sempre a cercare un impego stabile e spesso viene chiamato a giornata per l'esecuzione di lavori edili;
in via provvisoria sono state concesse al ricorrente dall'Inps le prestazioni a sostegno del reddito (Naspi); si è Parte_1 inoltre iscritto al Centro per l'Impiego per trovare una nuova collocazione.
pagina 4 di 6 In sostanza, dunque, il ricorrente ha dato prova della volontà e dell'impegno per integrarsi nel nostro
Paese, situazione che verrebbe compromessa in caso di ritorno coattivo in Nigeria, in quanto verrebbe interrotto e vanificato il percorso intrapreso con sacrificio dal suo arrivo in Italia ormai nel 2015.
Comparando quindi le due situazioni relative alla realtà di rimpatrio e quella in cui risulta ormai integrato, si ritiene che possa essere ravvisata “un'effettiva e incolmabile sproporzione tra i contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che sono presupposto indispensabile per una vita dignitosa che renderebbe il rimpatrio, accompagnato dal forzato allontanamento dal nuovo positivo contesto di vita, contrario al diritto riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione EDU, ciò che lo porrebbe in una posizione di particolare vulnerabilità tale da giustificare la concessione della protezione umanitaria. Il rimpatrio del richiedente si prospetterebbe infatti lesivo del maturato diritto all'inclusione protetto dall'art. 8 CEDU, che impone la tutela della vita privata e familiare, norma richiamata, con riferimento agli obblighi internazionali, dall'art. 5 comma 6 D.L.vo 286\1998, applicabile nel presente giudizio, oggi esplicitamente richiamata dalle modifiche introdotte dal D.L. 130/2020 che, all'art.19, introduce il divieto di respingimento “quando ciò comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute, nel caso non presenti.
Ravvisati pertanto, nel caso di specie, i presupposti per la concessione di un permesso di soggiorno ex art. 19 c.
1.1 D. L.gs. 286/98 ordinando alla Questura competente il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Delle spese di lite
Per quanto concerne il regolamento delle spese di lite, si ritiene che le stesse vadano integralmente compensate, tenendo conto del fatto che la protezione speciale è stata riconosciuta in base a profili di integrazione verificatesi successivamente all'audizione davanti alla Commissione territoriale.
P.Q.M.
1. Accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce a , nato in [...] il Parte_1
20.03.1995 (CUI 053HM08, c.f. ) il diritto alla protezione speciale;
C.F._1
2. Dispone che il Questore territorialmente competente rilasci il permesso di soggiorno “per protezione speciale” di durata biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ai sensi del combinato disposto degli artt. 19 comma 1.2. e 6 comma 1-bis) TUI e dell'art. 32 comma terzo d.lgs. 25/2008 come modificati rispettivamente dagli artt. 1 lett. e) e b) e 2 lett. e) del d.l. 130/2020;
3. Compensa le spese di lite;
pagina 5 di 6 Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 19 febbraio 2025 su relazione del giudice Dr.
Roberto Monteverde.
Si comunichi.
Firenze, 7 marzo 2025
Il Presidente
dott. Roberto Monteverde
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IL TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Roberto Monteverde Presidente relatore estensore dott.ssa Barbara Fabbrini Giudice dott. Massimiliano Sturiale Giudice
In esito all'udienza del 03/02/2025,
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento semplificato di cognizione iscritto al n. r.g. 5078/2023 promossa da:
(C.F. - CUI con il patrocinio Parte_1 C.F._1 Pt_2 dell'avv. DE NOBILI MARIA PAOLA e dell'avv. FULCERI ANDREA ( ) C.F._2
Indirizzo Telematico;
, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. DE
NOBILI MARIA PAOLA
RICORRENTE contro
(C.F. - (C.F. Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 P.IVA_2
RESISTENTE
in persona del Procuratore della Repubblica presso il Controparte_3
Tribunale di Firenze
INTERVENUTO
Avente ad oggetto: Impugnazione avverso diniego/revoca di rilascio/rinnovo permesso di soggiorno
Introdotto con ricorso ex art. 281 decies e ss. c.p.c. depositato in data 18 aprile 2023 da
[...]
nel procedimento sovra rubricato, avverso il provvedimento del Questore di Pisa n. Parte_1
14/2023 del 27 marzo 2023 e notificato lo stesso giorno al ricorrente, di rigetto dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per Protezione Speciale ai sensi dell'art. 19, co. 1.2, D. Lgs. 286/1998;
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le seguenti conclusioni
Parte_1
Come da ricorso
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il proprio Ricorso , nato in [...] il [...], contestava il Parte_1
pagina 1 di 6 provvedimento di diniego del rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale, disposto dalla CP_ Questura di .
Dagli atti acquisiti nel corso del procedimento, emerge che, in data 2 settembre 2021 la Commissione
Territoriale di Firenze, esprimeva parere non favorevole, in quanto esaminati gli atti allegati in particolare:
- Risultava che l'istante in sede di rinnovo del permesso di soggiorno pur avendone la possibilità non aveva documentato alcuna attività lavorativa o documentazione a supporto dell'integrazione sul territorio e non aveva altresì fornito elementi utili tali da far ritenere sussistenti i presupposti di cui all'art.19 d.lgs.286/1998
- Evidenziava inoltre che il richiedente non presentava profili di vulnerabilità specifici, in quanto espatriato da adulto, con la famiglia in Nigeria, non aveva fornito alcun elemento che dimostrasse una sua integrazione socioeconomica, culturale e familiare un suo radicamento sul territorio nazionale contrapposto ad uno sradicamento nel Paese di origine.
Il Questore, in data 18 aprile 2023 rigettava quindi l'istanza in base al parere negativo della
Commissione Territoriale di Firenze, assumendo il proprio atto come vincolato al parere espresso.
Nel ricorso si contestano le conclusioni cui è giunto il provvedimento impugnato, sostenendosi al contrario il raggiungimento da parte del ricorrente di una integrazione adeguata e consolidata sul territorio nazionale, come dimostrata dalla documentazione depositata ad integrazione, già alla stessa
Commissione Territoriale tramite pec in data 26 aprile 2022.
Il Pubblico Ministero in data 17 aprile 2024, depositava agli atti: certificato del casellario giudiziario, certificato dei carichi pendenti, elenco precedenti dattiloscopici.
Il Giudice delegato all'istruttoria all'udienza del 3 febbraio 2025 procedeva all'audizione del ricorrente, dove dichiarava:
CP_
“ADR: Ho 30 anni e vivo da amico italiano che ospita e mi sta aiutando in provincia di;
non lavoro ma sono iscritto al centro per l'impiego; ho proposte di lavoro ma non possono concludersi se non ottengo il permesso di soggiorno;
in articolare Omega Impianti dove ho già lavorato;
ADR: sono arrivato nel 2015;
ADR: generalmente due volte a settimana vengo chiamato da una ditta edile e faccio dei lavoretti di muratura;
ogni volta che mi chiama mi da 40 euro;
ADR: in Italia sono solo;
ADR: se non ho i documenti non riesco neanche ad iscrivermi ai corsi di formazione.”
***
Il ricorso merita accoglimento. Occorre innanzitutto considerare che “La nuova protezione speciale si pagina 2 di 6 presenta, prima facie, caratterizzata da un compasso di ampiezza almeno corrispondente a quello della protezione umanitaria previgente all'entrata in vigore del D.L. n. 113/2018 convertito con modificazioni nella legge n. 132/2018, nell'interpretazione che di detta forma di protezione è fornita dal consolidato orientamento di questa Corte (Cass., sez. I, 23 febbraio 2018, n. 4455; Cass., SS.UU.,
13 novembre 2019, n. 29459; Cass., sez. I, ordinanza 14 agosto 2020, n. 17130; Cass., sez. I, ordinanza
20.01.2020, n. 1104)” (Cass., sez. II, 12 febbraio 2021, n. 3705).
La Corte di Cassazione, facendo il punto sulla protezione umanitaria, ora da estendere alla protezione speciale, ha definito i seri motivi umanitari come un catalogo aperto, che consente all'ordinamento italiano (con facoltà riconosciuta dall'ordinamento europeo) di riconoscere allo straniero il diritto a essere accolto sul territorio nazionale, tenuto conto sia del maggior raggio d'azione del diritto di asilo costituzionale definito dall'art. 10, comma 3 Cost. (per chi non ha nel proprio paese l'esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana), che del rispetto del principio del 'non refoulement' consacrato a livello internazionale dall'art. 3 C.E.D.U. e dall'art. 19, comma 2 della Carta di Nizza, (per chi potrebbe essere sottoposto a tortura o a pene o trattamenti inumani o degradanti), nonché di situazioni di emergenza (i motivi di carattere umanitario) nel paese di origine, di natura transitoria che, a prescindere dalla causa umana o naturale, rendono insostenibile il ritorno del richiedente nel suo Paese, tenuto conto anche della presumibile durata della situazione emergenziale
(Cass. Sent. n. 4455/2018).
La possibilità di concedere un permesso umanitario integra in sostanza una clausola di salvaguardia del sistema, idonea a valorizzare particolari condizioni di vulnerabilità dei soggetti richiedenti asilo, passibili di essere aggravate dal respingimento e legate, ad esempio, a motivi di salute (con rischio di perdita delle opportunità di cura garantite in Italia) o di età, o anche relative all'esposizione personale alla grave instabilità politica e all'insicurezza del Paese di origine (anche se non attraversato da conflitti armati di gravità tale da raggiungere i requisiti cui a cui all'art. 14 lett. c) d.lgs. 251/2008), ovvero all'insufficiente rispetto dei diritti umani, in condizioni critiche dovute a carestie, disastri naturali o ambientali ecc.. I principi enunciati in sede di legittimità valorizzano quale fattore di vulnerabilità ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, la situazione dello straniero che presenta due condizioni: 1) l'aver fatto un significativo percorso di integrazione sociale, sotto il profilo linguistico, lavorativo, del contesto sociale o familiare nel tempo trascorso dal suo arrivo sul territorio nazionale;
2)
l'esposizione, in caso di respingimento, al rischio individuale (tanto più concreto quanto più si è consolidata la rottura col contesto di origine) di essere reimmesso in un contesto sociale, politico e ambientale idoneo a compromettere i suoi diritti fondamentali e inviolabili, quale quello alla salute, alla vita privata e familiare, all'esistenza dignitosa. Dunque, “In base alla normativa del testo unico pagina 3 di 6 sull'immigrazione anteriore alle modifiche introdotte dal d.l. n. 113 del 2018, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, occorre operare una valutazione comparativa tra la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine e la situazione d'integrazione raggiunta in
Italia, attribuendo alla condizione del richiedente nel paese di provenienza un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nella società italiana, fermo restando che situazioni di deprivazione dei diritti umani di particolare gravità nel paese originario possono fondare il diritto alla protezione umanitaria anche in assenza di un apprezzabile livello di integrazione in Italia”, poiché “l'integrazione sociale non costituisce una condicio sine qua non della protezione umanitaria, bensì uno dei possibili fatti costitutivi del diritto a tale protezione”;
“qualora poi si accerti che tale livello è stato raggiunto e che il ritorno nel paese d'origine renda probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare tali da recare un
"vulnus" al diritto riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione EDU, sussiste un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998, per riconoscere il permesso di soggiorno” (Sez. Unite n. 24413/2021). Dalla valutazione comparativa di tali due condizioni, correlata alla vicenda personale del richiedente asilo, deve cioè emergere “un'effettiva e incolmabile sproporzione tra i contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che sono presupposto indispensabile per una vita dignitosa”.
Nel caso in esame, il Tribunale rileva che il ricorrente, vive in Italia ormai dal 2015; Parte_1
, ha sempre lavorato adattandosi alle varie richieste del mercato del lavoro;
nel 2021 è stato
[...]
assunto presso la società Luna srl come manutentore addetto al controllo;
negli anni 2023-2024 ha lavorato come operaio per la Omega Impianti srl con contratto a tempo determinato poi rinnovato, di cui ha prodotto le buste paghe annualità 2024, Cud 2024 con redditi pari ad euro 14912.35, Unilav
2023 attestante il rinnovo del contratto a tempo determinato ed estratto previdenziale aggiornato;
infine nel 2024 ha lavorato come collaboratore domestico presso EN VA, producendo Unilav e busta paga
2024. Il Sig. EN VA, ultimo datore di lavoro del ricorrente, nel documento n. 14 depositato agli atti, dichiara che, il ricorrente era pienamente qualificato per le mansioni che gli erano state attribuite
“impegnandosi oltre ai suoi doveri, creando un rapporto di fiducia che in questi mesi ha dato origine al nostro rapporto di amicizia” ma che il rapporto di lavoro è cessato per proprie esigenze familiari.
nonostante il difficile situazione che sta vivendo per la perdita del lavoro e Parte_1
per il mancato rinnovo del permesso di soggiorno, continua sempre a cercare un impego stabile e spesso viene chiamato a giornata per l'esecuzione di lavori edili;
in via provvisoria sono state concesse al ricorrente dall'Inps le prestazioni a sostegno del reddito (Naspi); si è Parte_1 inoltre iscritto al Centro per l'Impiego per trovare una nuova collocazione.
pagina 4 di 6 In sostanza, dunque, il ricorrente ha dato prova della volontà e dell'impegno per integrarsi nel nostro
Paese, situazione che verrebbe compromessa in caso di ritorno coattivo in Nigeria, in quanto verrebbe interrotto e vanificato il percorso intrapreso con sacrificio dal suo arrivo in Italia ormai nel 2015.
Comparando quindi le due situazioni relative alla realtà di rimpatrio e quella in cui risulta ormai integrato, si ritiene che possa essere ravvisata “un'effettiva e incolmabile sproporzione tra i contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che sono presupposto indispensabile per una vita dignitosa che renderebbe il rimpatrio, accompagnato dal forzato allontanamento dal nuovo positivo contesto di vita, contrario al diritto riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione EDU, ciò che lo porrebbe in una posizione di particolare vulnerabilità tale da giustificare la concessione della protezione umanitaria. Il rimpatrio del richiedente si prospetterebbe infatti lesivo del maturato diritto all'inclusione protetto dall'art. 8 CEDU, che impone la tutela della vita privata e familiare, norma richiamata, con riferimento agli obblighi internazionali, dall'art. 5 comma 6 D.L.vo 286\1998, applicabile nel presente giudizio, oggi esplicitamente richiamata dalle modifiche introdotte dal D.L. 130/2020 che, all'art.19, introduce il divieto di respingimento “quando ciò comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute, nel caso non presenti.
Ravvisati pertanto, nel caso di specie, i presupposti per la concessione di un permesso di soggiorno ex art. 19 c.
1.1 D. L.gs. 286/98 ordinando alla Questura competente il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Delle spese di lite
Per quanto concerne il regolamento delle spese di lite, si ritiene che le stesse vadano integralmente compensate, tenendo conto del fatto che la protezione speciale è stata riconosciuta in base a profili di integrazione verificatesi successivamente all'audizione davanti alla Commissione territoriale.
P.Q.M.
1. Accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce a , nato in [...] il Parte_1
20.03.1995 (CUI 053HM08, c.f. ) il diritto alla protezione speciale;
C.F._1
2. Dispone che il Questore territorialmente competente rilasci il permesso di soggiorno “per protezione speciale” di durata biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ai sensi del combinato disposto degli artt. 19 comma 1.2. e 6 comma 1-bis) TUI e dell'art. 32 comma terzo d.lgs. 25/2008 come modificati rispettivamente dagli artt. 1 lett. e) e b) e 2 lett. e) del d.l. 130/2020;
3. Compensa le spese di lite;
pagina 5 di 6 Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 19 febbraio 2025 su relazione del giudice Dr.
Roberto Monteverde.
Si comunichi.
Firenze, 7 marzo 2025
Il Presidente
dott. Roberto Monteverde
pagina 6 di 6