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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 11/07/2025, n. 3098 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3098 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
PROVVEDIMENTO AI SENSI DELL'ART. 127 TER, TERZO COMMA, C.P.C.
Nella causa segnata al RGN 1462/2020, oggi 11/7/2025, il giudice onorario dott. Francesco Saverio
Ruggiero;
PREMESSO
Che l'udienza è sostituita dal deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
- che la cancelleria ha comunicato alle parti costituite il provvedimento di sostituzione dell'udienza ed ha accettato tempestivamente le note scritte da esse depositate;
- lette le note depositate dalle parti;
- pronuncia la seguente sentenza, ai sensi dell'art. 281 sexies, c.p.c. (senza dare lettura del dispositivo, stante la modalità cartolare di trattazione dell'udienza).
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario dott. Francesco Saverio Ruggiero, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al N. R. G. 1462 dell'anno 2020
1 TRA
, ( ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Emilio Ranieri e Parte_1 C.F._1
Paolino Molaro, e con gli stessi elettivamente domiciliato in Salerno, alla Via Ventimiglia n.34, presso lo studio dell'Avv. Roberto Zicchiero, come da procura in atti;
-ATTORE
E
, ) in persona del Sindaco legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Alfredo Flajani e Giovanni Flajani, e presso gli stessi elettivamente domiciliato in Napoli, alla Via Giuseppe Martucci n. 47, come da procura in atti
-CONVENUTO
OGGETTO: Azione di responsabilità per danni ex art. 2051 c.c.
Discussa all'udienza dell'11/7/2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il 10/02/2020, il sig. conveniva in Parte_1
giudizio, innanzi l'intestato Tribunale, il , in persona del Sindaco legale Controparte_1
rappresentante p.t., per sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro occorsogli in data 14/10/2018. A sostegno della domanda veniva dedotta che, nella data indicata, alle ore 18,00 circa, esso attore si trovava in località Fuorni del Comune di Salerno, e percorreva il marciapiede posto all'esterno della Stazione della Polizia di Stato, “allorquando, giunto nei pressi della Farmacia Caiazza, nello scendere dal marciapiede, per attraversare la strada, cadeva rovinosamente sulla sede stradale a causa della mancanza di un pezzo del bordo del marciapiede, non segnalata, né prevedibile, percepibile, né visibile;
ciò non gli consentiva il normale e regolare appoggio del piede sul piano di calpestio” (v. pag. 1 citazione). Che a seguito della caduta riportava
“frattura metaepifisaria distale di femore a sinistra, frattura di diafisi” Che veniva immediatamente soccorso e trasportato al Pronto Soccorso dell'Ospedale San Giovanni di Dio e
Ruggi D'Aragona di Salerno a mezzo di personale del 118; che ivi veniva ricoverato ove veniva sottoposto ad intervento chirurgico in data 17/10/2018; che seguivano vari periodi di cure e terapie, come attestati dai certificati medici e cartelle cliniche allegate. Ha, quindi, dedotto una responsabilità del convenuto Ente, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni tutti subiti, patrimoniali e non patrimoniali, e quantificati in Euro 46.601,00, o a quella somma maggiore o minore risultante a seguito di istruttoria, oltre al rimborso delle spese mediche sostenute e vinte le
2 spese di lite.
Si costituiva il con comparsa del 05/5/2020, che impugnava e contestava Controparte_1 tutto l'avverso dedotto. Eccepiva l'infondatezza della domanda, impugnava il fatto storico, deduceva l'assenza dei presupposti per l'applicazione degli artt. 2043 e 2051 c.c.; la colpa esclusiva o concorrente dell'attore e contestava il quantum richiesto. Concludeva, quindi, per il rigetto della domanda vinte le spese di lite.
Concessi i termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c., espletata la prova orale come ammessa, dato ingresso alla CTU medico-legale sulla persona dell'attore, la causa è stata rinviata per la discussione orale ex art. 281 sexies. Discussione tenutasi all'udienza dell'11/7/2025 in modalità cartolare, e depositata sentenza in Cancelleria.
La domanda è parzialmente fondata per le ragioni che seguono.
1. La fattispecie in esame è certamente sussumibile sotto il dettato di cui all'art. 2051 c.c.
Recita l'art. 2051 c.c.:” Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”. La Suprema Corte ha affermato che la norma trova applicazione anche in materia di danni derivanti dalla negligente manutenzione delle strade cittadine, precisando da ultimo che, “in relazione a qualunque tipo di strada, l'ente proprietario o gestore ha sempre la possibilità di collocare la segnaletica prevista dal Codice della Strada (D.Lgs. n. 285 del 1992), con la conseguenza che ove si prospetti la esistenza di un rapporto causale fra la inidoneità o mancanza della segnaletica ed un sinistro deve trovare applicazione il disposto di cui all'art. 2051 c.c. (cfr.
Cass. civ. Sez. III, n. 13364/2014)”.
Inoltre, va ricordato come la responsabilità della Pubblica Amministrazione per omessa o cattiva manutenzione delle pubbliche strade, discende da disposizioni normative che impongono agli enti territoriali obblighi di manutenzione e sicurezza delle stesse oltre che di tutte le altre aree urbane calpestabili. In particolare l'art. 14, I c., del C.d.s. statuisce che:” gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedono: a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi;
b) al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative pertinenze;
c) alla apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta”.
Orbene, il è da ritenersi custode, ex. art. 2051 c.c., delle strade e relative Controparte_1
pertinenze da essa gestite, ed a ciò si aggiunga che la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia ha carattere oggettivo e perché possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, in quanto la nozione di custodia non
3 presuppone, né implica uno specifico obbligo di custodire analogo a quello previsto per il depositario, e funzione della norma è, d'altro canto, quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa.
L'ente proprietario di una strada si presume perciò responsabile ai sensi dell'art. 2051 c.c. dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo immanente connesse alla struttura e alla conformazione della stessa e delle sue pertinenze, fermo restando che su tale responsabilità può sì influire la condotta della vittima, la quale però assume efficacia causale esclusiva soltanto ove sia abnorme, cioè estranea al novero delle possibilità fattuali prevedibili in relazione al contesto potendo in caso contrario, rilevare al limite, ai fini del concorso causale ai sensi dell'art. 1227, 1° co., c.c..
2. Ciò posto, nel merito, deve convenirsi che sussiste l'insita pericolosità ed insidiosità del marciapiede di Via Fuorni, nel tratto ove è caduto l'attore, circostanza evincibile sia dalle foto allegate dall'attore, che dalla testimonianza resa.
La teste escussa all'udienza del 25/3/2022, ha dichiarato di essere stata presente Testimone_1 alla caduta dell'attore, ed ha confermato che:” Il sig. faceva parte della nostra comitiva, e Pt_1 ricordo che aveva parcheggiato l'auto distante e ci raggiunse e poi cadde proprio mentre stavamo attraversando sulle strisce pedonali;
Il marciapiede era normale, mancava solo quel pezzo, c'era proprio come un vuoto;
Era la prima volta che andavamo in quella zona, e proprio per la festa che si celebrava”. Ed aggiunge:” Non era visibile la mancanza del bordo del marciapiede se si cammina normalmente. Bisognava camminare a testa in giù per accorgersene;
peraltro era quasi all'imbrunire”.
Tale testimonianza è certamente idonea a contribuire all'accertamento della verità in merito all'occorso evento. E a questa si aggiunge l'esame della documentazione fotografica- allegata da parte attrice-, dalla quale si rileva la sconnessione presente sul marciapiede, che si presenta smussato, scheggiato, disconnesso ed in alcuni punti privo di porzioni di pietra.
Si tratta, in effetti, di situazione assai insidiosa. La visibilità dell'anomalia, peraltro, va valutata in relazione ad un complesso di circostanze (la non documentata conoscenza dello stato dei luoghi da parte dell'attore, residente a [...]; la difficoltà, e non impossibilità, di scorgere il pericolo) di cui si deve tener conto.
Ed occorre rilevare che l'evento lesivo si è verificato su un marciapiedi, luogo naturalmente destinato al camminamento dei pedoni e che per questo è obbligo del custode tenerne curata la manutenzione.
4 Dunque sicuramente vi è stata incuria da parte dell'ente che ha così dimostrato di sottovalutare altresì la reale possibilità di verificazione di incidenti.
Tuttavia anche il comportamento del pedone è stato caratterizzato da imprudenza/distrazione.
In vero, dalle foto allegate si rileva che l'anomalia del marciapiede non si trovasse proprio in corrispondenza dell'area contrassegnata dalle strisce pedonali, ma qualche metro prima delle stesse strisce, per cui se il pedone avesse attraversato sulle strisce non avrebbe messo il piede nella parte del marciapiede scheggiato o smussato, ed inoltre l'anomalia era tale che, con l'ordinaria diligenza era visibile, atteso che nel mese di ottobre, con la vigenza dell'orario legale, alle ore 18,00 vi è ancora una buona visibilità diurna, per cui un pedone più accorto poteva avvedersi in tempo utile dell'ammaloramento del marciapiede e cambiare direzione di marcia.
Ne consegue, quindi, che possa farsi applicazione dell'art. 1227, co. 1, c.c., configurandosi il concorso di colpa della parte danneggiata, la quale avrebbe potuto e dovuto porre maggiore attenzione nell'incedere, anche in ragione del fatto che si accingeva ad attraversare la strada.
Peraltro, l'evidenza della situazione descritta non consente di ravvisare nel caso concreto la sussistenza di una situazione di pericolo tale da non essere percepibile, cosicché deve convenirsi che concausa dell'evento dannoso è stato anche il non uso, da parte dell'attore, di quella normale prudenza imposta dal principio di autoresponsabilità nella fruizione dei beni demaniali.
Il Tribunale ritiene che sussista il concorso di colpa dell'attore e che possa essere quantificato nel
50% della totale responsabilità, con attribuzione al della rimanente porzione del 50%. CP_1
3. Affermata, in questi termini, la responsabilità dell'Ente convenuto, e passando alla liquidazione del quantum, va ribadito, in linea con i recenti arresti giurisprudenziali sul tema, che il danno non patrimoniale viene unitariamente definito come danno determinato dalla lesione di interessi della persona, senza alcuna ulteriore suddivisione in altre pretese risarcitorie.
Pertanto, e sulla base della documentazione in atti e degli esiti della CTU espletata, non validamente contestata e pienamente condivisibile, che ha confermato la sussistenza del nesso di causalità tra le lesioni accertate e la riferita dinamica dell'incidente, possono ritenersi accertati in favore dell'attore ed a titolo di danno non patrimoniale biologico: un danno da I.T.T per gg.30; un danno da I.T.P. al 75% per gg. 30; un danno da I.T.P. al 50% per gg. 60; un danno da I.T.P. al 25% per g..60; ed infine un danno biologico permanente pari all'8%.
Ciò posto, nella specie è ben possibile fare applicazione dei parametri fissati nelle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, in conformità con quanto disposto dalla Suprema Corte, con orientamento
5 che questo Giudice condivide, che ha evidenziato che "poiché l'equità va intesa anche come parità di trattamento, la liquidazione del danno non patrimoniale alla persona da lesione dell'integrità psicofisica presuppone l'adozione da parte di tutti i giudici di merito di parametri di valutazione uniformi che, in difetto di previsioni normative, vanno individuati in quelli tabellari elaborati presso il Tribunale di Milano, da modularsi a seconda delle circostante del caso concreto" (Cass. Civ. Sez.
III, 31 agosto 2011, n. 17879; Cass. Civ. Sez. III, 7 giugno 2011, n. 12408).
Pertanto, ed in applicazione della richiamate tabelle milanesi, come aggiornate, all'attore
[...]
, di anni 56 all'epoca del sinistro, determina l'invalidità temporanea parziale al 100% in Pt_1
Euro 1.657,20; l'invalidità temporanea parziale al 75% in Euro 1.242,90; l'invalidità temporanea parziale al 50% in euro 1.657,20; l'invalidità temporanea parziale al 25% in Euro 828,60; il danno permanente pari all'8% come accertato dal CTU in Euro 12.254,27; sono documentate spese mediche per Euro 164,93 (esclusi gli scontrini). E così per l'importo totale di Euro 17.805,10. Non vi sono state incidenze sulla capacità lavorativa generica o specifica. A detta somma va applicata la diminuzione del 50%. In definitiva, spetta all'attore la somma di Euro 8.902,55.
Nulla va riconosciuto per il cd. “Danno morale” in quanto non provato. In vero, ed in linea con i pronunciamenti della Suprema Corte di Cassazione “in caso di incidente stradale il danno morale, conseguente alle lesioni, va sempre provato, sia pure per presunzioni, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico patito. E ciò è tanto più vero nel caso di lesioni minori (micropermanenti), laddove non sempre vi è un ulteriore danno in termini di sofferenza da ristorare. Dunque, se in linea di principio neanche con riguardo alle lesioni di lieve entità si può escludere il c.d. danno morale dal novero delle lesioni meritevoli di tutela risarcitoria, per valutare
e personalizzare il danno non patrimoniale, si deve però tener conto della lesione in concreto subita.” (v. anche Cass. civ n. 29191/2008, ove si afferma "l'autonomia ontologica del danno morale", e la necessità di un suo accertamento separato e ulteriore).
Sull'importo di Euro 8.902,55, già rivalutato, vanno computati gli interessi legali devalutando la somma alla data del sinistro (14/10/2018) e calcolando gli interessi legali sull'importo di anno in anno rivalutato e sino alla data di pubblicazione della sentenza, e dalla data di pubblicazione della sentenza i soli interessi al saggio legale sino al soddisfo.
4. Le spese del giudizio seguono la soccombenza, e vanno liquidate come in dispositivo, tenendo conto dell'importo sopra riconosciuto, e del concorso di colpa accertato, con applicazione dei valori medi e con attribuzione. Le spese di CTU medico legale cedono a carico delle parti al 50% ciascuno.
P.Q.M.
6 Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti del , in persona del Sindaco Parte_1 Controparte_1
p.t. legale rappresentante, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
- accertata la responsabilità del , in persona del Sindaco p.t. legale Controparte_1 rappresentante, ai sensi dell'art. 2051 c.c., nella misura di cui in motivazione e lo condanna al pagamento, in favore di , ed a titolo di risarcimento del danno, della somma di Parte_1
Euro 8.902,55, oltre rivalutazione ed interessi legali come in motivazione;
- condanna il al pagamento del 50% delle spese processuali di parte attrice Controparte_1
liquidate già in detta misura in Euro 3.500,00, oltre ad Euro 259,00 per esborsi, ed oltre il rimborso forfettario del 15%, Iva e Cap come per legge, con attribuzione ai procuratori di parte attrice per dichiarato anticipo;
- spese di CTU, come già liquidate, a carico del per il 50%, ed il residuo Controparte_1
50% a carico dell'attore.
Così deciso in Salerno, lì 11/7/2025. Il Giudice onorario
dott. Francesco Saverio Ruggiero
7
SECONDA SEZIONE CIVILE
PROVVEDIMENTO AI SENSI DELL'ART. 127 TER, TERZO COMMA, C.P.C.
Nella causa segnata al RGN 1462/2020, oggi 11/7/2025, il giudice onorario dott. Francesco Saverio
Ruggiero;
PREMESSO
Che l'udienza è sostituita dal deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
- che la cancelleria ha comunicato alle parti costituite il provvedimento di sostituzione dell'udienza ed ha accettato tempestivamente le note scritte da esse depositate;
- lette le note depositate dalle parti;
- pronuncia la seguente sentenza, ai sensi dell'art. 281 sexies, c.p.c. (senza dare lettura del dispositivo, stante la modalità cartolare di trattazione dell'udienza).
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario dott. Francesco Saverio Ruggiero, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al N. R. G. 1462 dell'anno 2020
1 TRA
, ( ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Emilio Ranieri e Parte_1 C.F._1
Paolino Molaro, e con gli stessi elettivamente domiciliato in Salerno, alla Via Ventimiglia n.34, presso lo studio dell'Avv. Roberto Zicchiero, come da procura in atti;
-ATTORE
E
, ) in persona del Sindaco legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Alfredo Flajani e Giovanni Flajani, e presso gli stessi elettivamente domiciliato in Napoli, alla Via Giuseppe Martucci n. 47, come da procura in atti
-CONVENUTO
OGGETTO: Azione di responsabilità per danni ex art. 2051 c.c.
Discussa all'udienza dell'11/7/2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il 10/02/2020, il sig. conveniva in Parte_1
giudizio, innanzi l'intestato Tribunale, il , in persona del Sindaco legale Controparte_1
rappresentante p.t., per sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro occorsogli in data 14/10/2018. A sostegno della domanda veniva dedotta che, nella data indicata, alle ore 18,00 circa, esso attore si trovava in località Fuorni del Comune di Salerno, e percorreva il marciapiede posto all'esterno della Stazione della Polizia di Stato, “allorquando, giunto nei pressi della Farmacia Caiazza, nello scendere dal marciapiede, per attraversare la strada, cadeva rovinosamente sulla sede stradale a causa della mancanza di un pezzo del bordo del marciapiede, non segnalata, né prevedibile, percepibile, né visibile;
ciò non gli consentiva il normale e regolare appoggio del piede sul piano di calpestio” (v. pag. 1 citazione). Che a seguito della caduta riportava
“frattura metaepifisaria distale di femore a sinistra, frattura di diafisi” Che veniva immediatamente soccorso e trasportato al Pronto Soccorso dell'Ospedale San Giovanni di Dio e
Ruggi D'Aragona di Salerno a mezzo di personale del 118; che ivi veniva ricoverato ove veniva sottoposto ad intervento chirurgico in data 17/10/2018; che seguivano vari periodi di cure e terapie, come attestati dai certificati medici e cartelle cliniche allegate. Ha, quindi, dedotto una responsabilità del convenuto Ente, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni tutti subiti, patrimoniali e non patrimoniali, e quantificati in Euro 46.601,00, o a quella somma maggiore o minore risultante a seguito di istruttoria, oltre al rimborso delle spese mediche sostenute e vinte le
2 spese di lite.
Si costituiva il con comparsa del 05/5/2020, che impugnava e contestava Controparte_1 tutto l'avverso dedotto. Eccepiva l'infondatezza della domanda, impugnava il fatto storico, deduceva l'assenza dei presupposti per l'applicazione degli artt. 2043 e 2051 c.c.; la colpa esclusiva o concorrente dell'attore e contestava il quantum richiesto. Concludeva, quindi, per il rigetto della domanda vinte le spese di lite.
Concessi i termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c., espletata la prova orale come ammessa, dato ingresso alla CTU medico-legale sulla persona dell'attore, la causa è stata rinviata per la discussione orale ex art. 281 sexies. Discussione tenutasi all'udienza dell'11/7/2025 in modalità cartolare, e depositata sentenza in Cancelleria.
La domanda è parzialmente fondata per le ragioni che seguono.
1. La fattispecie in esame è certamente sussumibile sotto il dettato di cui all'art. 2051 c.c.
Recita l'art. 2051 c.c.:” Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”. La Suprema Corte ha affermato che la norma trova applicazione anche in materia di danni derivanti dalla negligente manutenzione delle strade cittadine, precisando da ultimo che, “in relazione a qualunque tipo di strada, l'ente proprietario o gestore ha sempre la possibilità di collocare la segnaletica prevista dal Codice della Strada (D.Lgs. n. 285 del 1992), con la conseguenza che ove si prospetti la esistenza di un rapporto causale fra la inidoneità o mancanza della segnaletica ed un sinistro deve trovare applicazione il disposto di cui all'art. 2051 c.c. (cfr.
Cass. civ. Sez. III, n. 13364/2014)”.
Inoltre, va ricordato come la responsabilità della Pubblica Amministrazione per omessa o cattiva manutenzione delle pubbliche strade, discende da disposizioni normative che impongono agli enti territoriali obblighi di manutenzione e sicurezza delle stesse oltre che di tutte le altre aree urbane calpestabili. In particolare l'art. 14, I c., del C.d.s. statuisce che:” gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedono: a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi;
b) al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative pertinenze;
c) alla apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta”.
Orbene, il è da ritenersi custode, ex. art. 2051 c.c., delle strade e relative Controparte_1
pertinenze da essa gestite, ed a ciò si aggiunga che la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia ha carattere oggettivo e perché possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, in quanto la nozione di custodia non
3 presuppone, né implica uno specifico obbligo di custodire analogo a quello previsto per il depositario, e funzione della norma è, d'altro canto, quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa.
L'ente proprietario di una strada si presume perciò responsabile ai sensi dell'art. 2051 c.c. dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo immanente connesse alla struttura e alla conformazione della stessa e delle sue pertinenze, fermo restando che su tale responsabilità può sì influire la condotta della vittima, la quale però assume efficacia causale esclusiva soltanto ove sia abnorme, cioè estranea al novero delle possibilità fattuali prevedibili in relazione al contesto potendo in caso contrario, rilevare al limite, ai fini del concorso causale ai sensi dell'art. 1227, 1° co., c.c..
2. Ciò posto, nel merito, deve convenirsi che sussiste l'insita pericolosità ed insidiosità del marciapiede di Via Fuorni, nel tratto ove è caduto l'attore, circostanza evincibile sia dalle foto allegate dall'attore, che dalla testimonianza resa.
La teste escussa all'udienza del 25/3/2022, ha dichiarato di essere stata presente Testimone_1 alla caduta dell'attore, ed ha confermato che:” Il sig. faceva parte della nostra comitiva, e Pt_1 ricordo che aveva parcheggiato l'auto distante e ci raggiunse e poi cadde proprio mentre stavamo attraversando sulle strisce pedonali;
Il marciapiede era normale, mancava solo quel pezzo, c'era proprio come un vuoto;
Era la prima volta che andavamo in quella zona, e proprio per la festa che si celebrava”. Ed aggiunge:” Non era visibile la mancanza del bordo del marciapiede se si cammina normalmente. Bisognava camminare a testa in giù per accorgersene;
peraltro era quasi all'imbrunire”.
Tale testimonianza è certamente idonea a contribuire all'accertamento della verità in merito all'occorso evento. E a questa si aggiunge l'esame della documentazione fotografica- allegata da parte attrice-, dalla quale si rileva la sconnessione presente sul marciapiede, che si presenta smussato, scheggiato, disconnesso ed in alcuni punti privo di porzioni di pietra.
Si tratta, in effetti, di situazione assai insidiosa. La visibilità dell'anomalia, peraltro, va valutata in relazione ad un complesso di circostanze (la non documentata conoscenza dello stato dei luoghi da parte dell'attore, residente a [...]; la difficoltà, e non impossibilità, di scorgere il pericolo) di cui si deve tener conto.
Ed occorre rilevare che l'evento lesivo si è verificato su un marciapiedi, luogo naturalmente destinato al camminamento dei pedoni e che per questo è obbligo del custode tenerne curata la manutenzione.
4 Dunque sicuramente vi è stata incuria da parte dell'ente che ha così dimostrato di sottovalutare altresì la reale possibilità di verificazione di incidenti.
Tuttavia anche il comportamento del pedone è stato caratterizzato da imprudenza/distrazione.
In vero, dalle foto allegate si rileva che l'anomalia del marciapiede non si trovasse proprio in corrispondenza dell'area contrassegnata dalle strisce pedonali, ma qualche metro prima delle stesse strisce, per cui se il pedone avesse attraversato sulle strisce non avrebbe messo il piede nella parte del marciapiede scheggiato o smussato, ed inoltre l'anomalia era tale che, con l'ordinaria diligenza era visibile, atteso che nel mese di ottobre, con la vigenza dell'orario legale, alle ore 18,00 vi è ancora una buona visibilità diurna, per cui un pedone più accorto poteva avvedersi in tempo utile dell'ammaloramento del marciapiede e cambiare direzione di marcia.
Ne consegue, quindi, che possa farsi applicazione dell'art. 1227, co. 1, c.c., configurandosi il concorso di colpa della parte danneggiata, la quale avrebbe potuto e dovuto porre maggiore attenzione nell'incedere, anche in ragione del fatto che si accingeva ad attraversare la strada.
Peraltro, l'evidenza della situazione descritta non consente di ravvisare nel caso concreto la sussistenza di una situazione di pericolo tale da non essere percepibile, cosicché deve convenirsi che concausa dell'evento dannoso è stato anche il non uso, da parte dell'attore, di quella normale prudenza imposta dal principio di autoresponsabilità nella fruizione dei beni demaniali.
Il Tribunale ritiene che sussista il concorso di colpa dell'attore e che possa essere quantificato nel
50% della totale responsabilità, con attribuzione al della rimanente porzione del 50%. CP_1
3. Affermata, in questi termini, la responsabilità dell'Ente convenuto, e passando alla liquidazione del quantum, va ribadito, in linea con i recenti arresti giurisprudenziali sul tema, che il danno non patrimoniale viene unitariamente definito come danno determinato dalla lesione di interessi della persona, senza alcuna ulteriore suddivisione in altre pretese risarcitorie.
Pertanto, e sulla base della documentazione in atti e degli esiti della CTU espletata, non validamente contestata e pienamente condivisibile, che ha confermato la sussistenza del nesso di causalità tra le lesioni accertate e la riferita dinamica dell'incidente, possono ritenersi accertati in favore dell'attore ed a titolo di danno non patrimoniale biologico: un danno da I.T.T per gg.30; un danno da I.T.P. al 75% per gg. 30; un danno da I.T.P. al 50% per gg. 60; un danno da I.T.P. al 25% per g..60; ed infine un danno biologico permanente pari all'8%.
Ciò posto, nella specie è ben possibile fare applicazione dei parametri fissati nelle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, in conformità con quanto disposto dalla Suprema Corte, con orientamento
5 che questo Giudice condivide, che ha evidenziato che "poiché l'equità va intesa anche come parità di trattamento, la liquidazione del danno non patrimoniale alla persona da lesione dell'integrità psicofisica presuppone l'adozione da parte di tutti i giudici di merito di parametri di valutazione uniformi che, in difetto di previsioni normative, vanno individuati in quelli tabellari elaborati presso il Tribunale di Milano, da modularsi a seconda delle circostante del caso concreto" (Cass. Civ. Sez.
III, 31 agosto 2011, n. 17879; Cass. Civ. Sez. III, 7 giugno 2011, n. 12408).
Pertanto, ed in applicazione della richiamate tabelle milanesi, come aggiornate, all'attore
[...]
, di anni 56 all'epoca del sinistro, determina l'invalidità temporanea parziale al 100% in Pt_1
Euro 1.657,20; l'invalidità temporanea parziale al 75% in Euro 1.242,90; l'invalidità temporanea parziale al 50% in euro 1.657,20; l'invalidità temporanea parziale al 25% in Euro 828,60; il danno permanente pari all'8% come accertato dal CTU in Euro 12.254,27; sono documentate spese mediche per Euro 164,93 (esclusi gli scontrini). E così per l'importo totale di Euro 17.805,10. Non vi sono state incidenze sulla capacità lavorativa generica o specifica. A detta somma va applicata la diminuzione del 50%. In definitiva, spetta all'attore la somma di Euro 8.902,55.
Nulla va riconosciuto per il cd. “Danno morale” in quanto non provato. In vero, ed in linea con i pronunciamenti della Suprema Corte di Cassazione “in caso di incidente stradale il danno morale, conseguente alle lesioni, va sempre provato, sia pure per presunzioni, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico patito. E ciò è tanto più vero nel caso di lesioni minori (micropermanenti), laddove non sempre vi è un ulteriore danno in termini di sofferenza da ristorare. Dunque, se in linea di principio neanche con riguardo alle lesioni di lieve entità si può escludere il c.d. danno morale dal novero delle lesioni meritevoli di tutela risarcitoria, per valutare
e personalizzare il danno non patrimoniale, si deve però tener conto della lesione in concreto subita.” (v. anche Cass. civ n. 29191/2008, ove si afferma "l'autonomia ontologica del danno morale", e la necessità di un suo accertamento separato e ulteriore).
Sull'importo di Euro 8.902,55, già rivalutato, vanno computati gli interessi legali devalutando la somma alla data del sinistro (14/10/2018) e calcolando gli interessi legali sull'importo di anno in anno rivalutato e sino alla data di pubblicazione della sentenza, e dalla data di pubblicazione della sentenza i soli interessi al saggio legale sino al soddisfo.
4. Le spese del giudizio seguono la soccombenza, e vanno liquidate come in dispositivo, tenendo conto dell'importo sopra riconosciuto, e del concorso di colpa accertato, con applicazione dei valori medi e con attribuzione. Le spese di CTU medico legale cedono a carico delle parti al 50% ciascuno.
P.Q.M.
6 Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti del , in persona del Sindaco Parte_1 Controparte_1
p.t. legale rappresentante, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
- accertata la responsabilità del , in persona del Sindaco p.t. legale Controparte_1 rappresentante, ai sensi dell'art. 2051 c.c., nella misura di cui in motivazione e lo condanna al pagamento, in favore di , ed a titolo di risarcimento del danno, della somma di Parte_1
Euro 8.902,55, oltre rivalutazione ed interessi legali come in motivazione;
- condanna il al pagamento del 50% delle spese processuali di parte attrice Controparte_1
liquidate già in detta misura in Euro 3.500,00, oltre ad Euro 259,00 per esborsi, ed oltre il rimborso forfettario del 15%, Iva e Cap come per legge, con attribuzione ai procuratori di parte attrice per dichiarato anticipo;
- spese di CTU, come già liquidate, a carico del per il 50%, ed il residuo Controparte_1
50% a carico dell'attore.
Così deciso in Salerno, lì 11/7/2025. Il Giudice onorario
dott. Francesco Saverio Ruggiero
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