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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 02/01/2025, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RIETI
Sezione Lavoro
in persona del giudice, dott. Alessio Marinelli ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
ex art. 127 ter c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 278 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente
T R A
, nato il [...] a [...], residente in [...]
28, elettivamente domiciliato in Roma (RM), Via Nomentana n. 63, presso lo studio dell'Avv.
Jacopo Baldi del foro di Roma, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, elettivamente domiciliato in Rieti, alla Via Cintia n. 42 presso l'Ufficio legale della Sede di Rieti, rappresentato e difeso dall'avv. Gianna Fiore;
CP_1
CONVENUTO
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente depositato, la parte ricorrente ha adito il Tribunale di Rieti, in funzione di Giudice del Lavoro, con ricorso per accertamento tecnico preventivo ai sensi
1 dell'art. 445 bis c.p.c., per ivi sentir dichiarare la sussistenza dei requisiti sanitari per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità ai sensi dell'art. 1 della legge n. 222/1984.
Ha dedotto di avere presentato apposita domanda amministrativa, volta ad ottenere il riconoscimento della prestazione, che tuttavia non è stata accolta.
Ritenuto ingiusto il provvedimento dell' di rigetto della domanda, parte ricorrente ha CP_1
adito il Tribunale di Rieti concludendo come sopra.
Si è costituito l' contestando la sussistenza in capo all'istante del requisito sanitario. CP_1
Nell'ambito del procedimento è stata disposta CTU medico legale che ha concluso per l'insussistenza del requisito sanitario.
Ritenuta erronea la valutazione operata dal consulente in sede di accertamento tecnico preventivo, la parte ricorrente ha proposto ricorso in opposizione chiedendo, previo rinnovo della consulenza tecnica, il riconoscimento del diritto azionato e la condanna dell' al CP_1
pagamento dei ratei maturati e maturandi della prestazione richiesta oltre accessori, con vittoria di spese da attribuire al procuratore antistatario.
Si è costituito l' che, nel merito, ha dedotto la infondatezza della domanda ovvero la CP_1
insussistenza dei presupposti di legge per la concessione del beneficio e/o dei requisiti costitutivi sia sanitari che di erogazione della prestazione.
Ha concluso, pertanto, chiedendo il rigetto della domanda e la condanna della controparte al pagamento delle spese di lite.
La domanda non è fondata.
Nel caso di specie, il consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di accertamento tecnico preventivo ha condivisibilmente concluso affermando che parte ricorrente è affetta dalle patologie, indicate meglio in perizia, le quali tuttavia non integrano un quadro di tale gravità da determinare il riconoscimento dei benefici economici richiesti (assegno ordinario di invalidità).
Ritenuto pertanto esaustivo ed esauriente e come tale utilizzabile anche nella presente sede l'accertamento peritale acquisito nel giudizio per accertamento tecnico preventivo, si ritiene di non dovere accogliere l'istanza di rinnovo delle operazioni peritali avanzata dalla parte ricorrente.
Invero, dall'esame del ricorso in opposizione, è emerso come il ricorrente si sia limitato ad esporre delle critiche generiche all'operato del c.t.u. (con impattanti considerazioni
2 riguardanti anche la sua professionalità, che il Tribunale ritiene di dover respingere) oltre a ulteriori e limitate osservazioni critiche alla c.t.u. consistenti in un mero dissenso diagnostico, note critiche “tecniche” che peraltro risultano essere stata già proposte in sede di istruzione preventiva e oggetto di valutazione da parte del c.t.u.
Invero, come recentemente affermato anche dal Tribunale di Roma, “Nel caso di specie, le censure mosse alla perizia da parte ricorrente, non denunciano precise carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte, sicché non si ravvisano i presupposti per la sua rinnovazione. Si verte, insomma nell'ipotesi di cd. mero dissenso diagnostico, in cui le contestazioni non evidenziano deficienze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate della perizia, bensì fondamentale difformità nella valutazione della condizione sanitaria della parte” (Trib. Roma, sez. lav., 2 maggio 2017).
La causa deve quindi essere decisa alla stregua delle convincenti motivazioni poste a fondamento della consulenza tecnica, alla quale si fa integralmente rinvio in quanto immune da vizi logico-giuridici.
La domanda, pertanto, deve essere rigettata.
Le spese di lite e di c.t.u. seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, non avendo parte ricorrente offerto prova di versare nelle condizioni reddituali idonee a giustificare l'applicazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rieti in funzione di giudice del lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando:
- rigetta il ricorso;
- condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro in euro 1.315,00, per la fase di istruzione preventiva, e in euro 2.886,00, per la fase di merito, oltre rimborso forfetario delle spese pari al 15%, I.V.A. e C.P.A;
- pone le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto, a carico del ricorrente.
Rieti, 2 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Alessio Marinelli
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