CASS
Sentenza 4 aprile 2023
Sentenza 4 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 04/04/2023, n. 14210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14210 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: DI GI RM nato a [...] il [...] DI GI US nato a [...] il [...] avverso il decreto del 21/04/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, A. Venegoni, che ha chiesto l'annullamento con rinvio. Penale Sent. Sez. 1 Num. 14210 Anno 2023 Presidente: TARDIO ANGELA Relatore: CALASELICE BARBARA Data Udienza: 01/12/2022 RITENUTO IN FATTO 1.Con il decreto impugnato, la Corte d'appello di Napoli ) sezione Misure di prevenzione, ha confermato il decreto del 29 settembre 2021 con il quale il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha applicato la confisca ai beni nella disponibilità di PP Di RO, ritenuta la pericolosità qualificata ai sensi dell'art. 4 lett. a) d. Igs. n. 159 del 2011, in quanto condannato per appartenenza ad associazione camorristica, omicidio, tentata estorsione aggravata, relativa alla società OG s.r.l. intestata ad GE Di AR, moglie del proposto, e agli immobili siti in Aversa alla Via Vincenzo Liguori, intestati al figlio MI. 1.1.11 decreto impositivo della misura di prevenzione personale, secondo la motivazione della Corte di appello, aveva trovato origine, tra gli altri elementi, nelle condanne irrevocabili riportate da PP Di RO per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., per aver fatto parte di gruppi camorristici operanti nel casertano, per omicidi, nonché per il reato di tentata estorsione aggravata ai sensi dell'art. 7 legge n. 203 del 1991, uno dei quali commesso nel periodo in cui Di RO aveva intrapreso un percorso di collaborazione con la giustizia, poi interrotto. Il decreto impugnato, quanto alla misura patrimoniale, rileva l'assoluta carenza di redditi di Di RO e del suo nucleo familiare, con riferimento a qualsiasi iniziativa economica e, nel respingere il proposto appello relativo soltanto al fabbricato intestato a MI Di RO, ha rilevato (cfr. pag. 4 e ss.): - che la pericolosità del proposto risaliva agli anni '80 fino al 1997, momento in cui viene eseguita l'estorsione aggravata ai sensi dell'art. 7 legge n 203 del 1991 per la quale Di RO ha riportato condanna, senza considerare l'ultimo episodio estorsivo, risalente al 2007, posto in essere durante la collaborazione con l'Autorità giudiziaria;
- che né prima né dopo tale periodo il proposto ha avuto a disposizione di redditi idonei all'acquisto di beni o provviste lecite, specificando l'entità dei redditi dichiarati dal nucleo familiare del proposto (cfr. pag. 4 del decreto impugnato); - che i redditi familiari, come ricostruiti, non costituivano fonte idonea ad investimenti immobiliari, precisando che l'effettivo valore dell'acquisto del fabbricato, intestato al figlio MI, è quello di euro centomila e non solo di quarantamila come dedotto dalla difesa (cfr. pag. 5); - che non vi sono ulteriori redditi disponibili per l'acquisto tra i quali non , può annoverarsi l'importo di euro venticinquemila liquidato a PP\gtermine 2 del programma di protezione, anche perché risalente al 2002, epoca lontana rispetto a quella dell'acquisto e, comunque, cifra non accantonabile per carenza assoluta di altri redditi per il nucleo familiare;
- che non poteva considerarsi, a tal fine, il canone di locazione percepito dalla moglie Di AR, perché percepito in periodo lontano nel tempo rispetto all'acquisto; - che non poteva considerarsi la somma di euro venticinquennila ricavata per la vendita, da parte della s.r.l. OG (costituita nel 1994 e, a sua volta, confiscata perché amministrata da GE Di AR moglie del proposto), del supermercato di Vespolate, perché frutto di reimpiego di capitale illecito, ripercuotendosi l'originaria illiceità del bene confiscato su tutti i beni aziendali, anche acquistati successivamente;
- che la collocazione temporale dell'acquisto, nell'anno 2006, a circa dieci anni dalla cessazione della pericolosità del proposto non poteva escludere la ragionevolezza temporale che deve reputarsi sussistere tra pericolosità e incremento patrimoniale, richiamando giurisprudenza in tal senso (tra cui Sez. 1, n. 12329 del 4/02/2020; Sez. 5, n. 1543 del 23/11/2020; Sez. 6, n. 36421 del 6/09/2019). 1.2.In definitiva la Corte territoriale ha concluso sostenendo che PP Di RO non ha avuto redditi leciti, né prima né dopo la cessazione del periodo di pericolosità, e che i reati posti in essere sono stati realizzati per circa un ventennio, trattandosi di condotte illecite produttive di lucro, attuate in quanto partecipe di un clan camorristico (fino al 1994) nella qualità di promotore, derivante dalla confederazione di tre autonomi sodalizi, operanti nella zona di interesse, finalizzato proprio al compimentò di estorsioni e di traffico di stupefacenti. 2. Avverso l'indicato decreto hanno proposto tempestivo ricorso per cassazione il proposto e il terzo interessato MI Di RO, per il tramite del difensore, avv. R. Jappelli, denunciando violazione di legge in relazione all'art. 24 d. Igs. n. 159 del 2011 e difetto assoluto di motivazione in ordine alla disposta confisca. 2.1. Si deduce che la partecipazione a contesti camorristici del proposto, fino al 1994 non è contestata nemmeno dalla difesa, in quanto acclarata con sentenze di condanna definitive, per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. Si evidenzia che Di RO nel 1995 aveva intrapreso un percorso di collaborazione con la giustizia, tanto da essere, successivamente, ammesso al programma di protezione. La Corte territoriale, però, ha protratto tale pericolosità qualificato al 1997, anno in cui si colloca un tentativo di estorsione aggravata commesso in Aversa, 3 paese di origine di Di RO, come acclarato con sentenza irrevocabile emessa nel 2009, circostanza che, a parere della difesa, non risulta dal certificato penale del ricorrente. Si tratta di confisca di piccole unità immobiliari, acquistate per il prezzo di euro centomila, in data 10 dicembre 2006, intestate al figlio MI, in epoca di molto successiva alla cessazione della pericolosità. Si osserva che, ai fini della cd. perimetrazione cronologica relativa agli acquisti dei beni sottoposti a confisca di prevenzione, questa deve essere strettamente delimitata secondo un criterio di ragionevolezza, altrimenti si violerebbe il canone costituzionale affermato dalla Corte Cost. n. 24 del 2019, snaturandosi lo strumento di prevenzione e richiamando la pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte, ricorrente Spinelli. Si richiama l'indirizzo di legittimità secondo il quale gli acquisti che possono essere oggetto di confisca sono limitati al periodo di pericolosità qualificata. Si riporta, poi, l'orientamento maggioritario richiamato anche nel provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 36421 del 6/09/2021) precisando che anche, secondo detto indirizzo interpretativo, la presenza di acquisti in epoca distante dal momento di cessazione della pericolosità non può accompagnarsi soltanto all'accertamento della incapienza reddituale e finanziaria del proposto, producendosi un mero effetto trascinamento. Si tratterebbe, quindi, da parte della Corte territoriale, di omessa motivazione fondando su una presunzione di illecita accumulazione pregressa, non consentita dovendosi accertare elementi positivi, alla stregua dell'indirizzo ermeneutico riportato nel ricorso. La Corte d'appello avrebbe, invece, omesso di verificare l'effettività e l'entità degli esborsi al momento dell'acquisto, nonché la perimetrazione temporale di questi e si sarebbe del tutto omessa la motivazione in relazione alla somma di danaro confiscata, pari a 2.500,00 euro. Inoltre, si sarebbe omesso l'esame della potenzialità di lucro, utile all'effettiva accumulazione patrimoniale, tale da consentire una capacità di provvista, limitandosi la Corte di appello ad operare un mero richiamo alla precedente condanna, riportata per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. per fatti fino al 1994, circostanza che costituirebbe soltanto la premessa del requisito per reputare la sussistenza della pericolosità qualificata. Anche il richiamo ad attività estorsiva è apparente, secondo il ricorrente, posto che si tratta di precedente per estorsione tentata (sentenza della Corte di appello n. 462 del 21/01/2004, acquisita in atti). 4 3.II Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, A. Venegoni, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del decreto impugnato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.1 ricorsi sono inammissibili. 1.1. Va, preliminarmente, rammentato che il ristretto perimetro del controllo affidato al giudice di legittimità in materia di confisca di prevenzione, è limitato, per volontà del legislatore (ritenuta non irragionevole da Corte cost. n. 321 del 2004; n. 106 del 15 aprile 2015, che ha dichiarato l'infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata da^ quasta sezione Quinta penale, in data 22 luglio 2014) alla sola violazione di legge, sulla base del combinato disposto degli artt. 10 e 27 d.lgs. n. 159 del 2011 (e, in precedenza, degli artt. 4, comma 11, della legge n. 1423 del 1956 e 3-ter, comnna 2, della legge n. 575 del 1965). Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte di cassazione, tale formula fa escludere che si possa dedurre, in sede di legittimità, il vizio di motivazione previsto dall'art. 606, comma 1, lettera e), cod. proc. pen., potendo contestare il punto della motivazione solo nel caso in cui la stessa sia assolutamente mancante o meramente apparente, ovvero inidonea a rappresentare le ragioni della decisione (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246; Sez. 1, n. 49180 del 06/07/2016, Barberio, Rv. 268652; Sez. 1, n. 8641 del 26/02/2009, Rv. 242887). In questa prospettiva, oltre ad essere esclusi i vizi tipici, concernenti la tenuta logica del discorso giustificativo, è improponibile, sotto forma di violazione di legge, anche la mancata considerazione di prospettazioni quando le stesse siano state prese in considerazione dal giudice o risultino assorbite dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. U, n. 33451 cit.) o, comunque, non siano potenzialmente decisive ai fini della pronuncia sul punto attinto dal ricorso (Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Caliendo, Rv. 270080). 1.2. Tanto premesso in linea generale, si osserva quanto al caso in esame, che il provvedimento impugnato non appare affetto, in ordine ai punti devoluti con il ricorso, da violazione di legge, neanche sub specie della carenza assoluta di motivazione nei termini sopra precisati. Deve premettersi, in relazione alla pericolosità qualificata che ha originato, nel caso di specie, l'adozione dei provvedimenti ablativi, l'orientamento, espresso da questa Corte di legittimità, secondo il quale, in tema di confisca di prevenzione, anche nel caso in cui la fattispecie concreta consenta di 5 determinare il momento iniziale e finale della pericolosità qualificata, è legittima la misura patrimoniale, su beni acquisiti anche in periodo successivo a quello di cessazione della condotta permanente relativa al reato associativo. Ciò in presenza di indici fattuali, altamente dimostrativi della diretta derivazione causale delle acquisizioni patrimoniali dalla provvista formatasi nel periodo di compimento dell'attività delittuosa (tra le altre, Sez. 6, n. 36421 del 6/9/2021, Rv. 281990; Sez. 2, n. 14165 del 13/03/2018, Alma, Rv. 272377). In tema di cd. pericolosità qualificata il giudice della prevenzione, dunque, deve accertare se questa investa, come talvolta accade, l'intero percorso esistenziale del proposto, o se sia individuabile un momento iniziale ed un termine finale della pericolosità sociale, al fine di stabilire se siano suscettibili di ablazione tutti i beni riconducibili al proposto, ovvero soltanto quelli ricadenti in un periodo temporale individuato (Sez. U, n. 4880 del 26/06/2014, dep. 2015, Spinelli, Rv. 262605). Le Sezioni Unite di questa Corte hanno ribadito, poi, che il presupposto giustificativo risiede nella ragionevole presunzione che il bene, oggetto di sequestro o confisca di prevenzione, sia stato acquistato con i proventi di attività illecita e circoscrive l'area dei beni confiscabili a quelli che risultino acquistati in arco temporale ragionevolmente correlato a quello in cui il soggetto risulta essere stato impegnato in attività criminose, secondo il requisito della cd. correlazione temporale. 1.3. Sotto altro profilo, poi, deve essere ribadito il principio dell'autonomia tra il giudizio di cognizione e quello di prevenzione. In tema di misure di prevenzione, l'appartenenza ad una associazione mafiosa integra un'ipotesi di pericolosità sociale qualificata anche quando la condotta del proposto, pur non riconducibile ad una vera e propria partecipazione al gruppo criminale, accertata in sede di cognizione, sia apprezzabile in termini di vicinanza funzionale all'associazione medesima, cioè tale da risultare, attraverso un contributo fattivo alle attività ed allo sviluppo del sodalizio, funzionale agli interessi dello stesso, desunto da fatti anche diversi da quelli emersi in sede di cognizione (Sez. 2, n. 27855 del 22/03/2019, Valenza, Rv. 277402; Sez. 6, n. 3941 del 08/01/2016, Gaglianò, Rv. 266541; Sez. 6, n. 9747 del 29/01/2014, Romeo, Rv. 259074). Ciò, in quanto, come è noto, il giudizio di prevenzione si basa su elementi cognitivi autonomi, rispetto a quelli acquisiti in sede di cognizione, tenuto conto anche della peculiare conformazione della pericolosità di prevenzione, rispetto ai contenuti della disposizione incriminatrice, oggetto del giudizio penale, come per il caso del rapporto che intercorre tra la nozione di appartenenza rispetto a quella di partecipazione all'associazione di cui all'art. 416-bis cod. pen. 6 L'esposto principio di reciproca autonomia tra le misure personali e patrimoniali, previsto dalla legge 31 maggio 1965 n. 575, art.
2-bis, comma 6- bis, così come modificato dalla legge n. 94 del 15 luglio 2009, art. 2, comma 22, consente, inoltre, l'irrogazione della confisca anche se non sia accolta la richiesta di misure di prevenzione personali, per assenza del requisito dell'attualità della pericolosità del proposto (Sez. 6, n. 1282 del 10/10/2012, Vittoriosi, Rv. 254220). La previsione dell'applicazione della misura di prevenzione patrimoniale, disgiunta da quella personale, ha, però, come imprescindibile presupposto la pericolosità sociale che deve essere, dunque, necessariamente verificata per l'operatività della misura patrimoniale, ancorché ne venga esclusa l'attualità rispetto a quella personale (Sez. U, n. 4880 del 26/06/2014, dep. 2015, Spinelli, Rv. cit.; Sez. 6, n. 46068 del 25/09/2014, Di Biase, Rv. 261082; Sez. 1, n. 39204 del 17/05/2013, Ferrara, Rv 256141; Sez. 1, n. 44327 del 18/07/2013, Gabriele, Rv. 257638; Sez. 1, n. 5361 del 13/01/2011, Altavilla, Rv. 249800). L'esposto principio consente, dunque, di applicare la confisca prescindendo dal requisito della pericolosità del proposto al momento dell'adozione della misura, ma richiede che essa sia, comunque, acclarata con riferimento al momento dell'acquisto del bene oggetto di richiesta ablatoria (Sez. 6, n. 46068 del 25/09/2014, Di Biase, Rv. 261082; Sez. 1, n. 32398 del 21/03/2014, Cirillo, Rv. 260281; Sez. 6, n. 10153 del 18/10/2012, Coli, Rv. 254545). In ogni caso, ove la peculiare pericolosità qualificata, derivante da un accertato rapporto di appartenenza con sodalizi criminali non emerga, secondo il giudizio di merito, di cui deve rendere conto la motivazione del giudice della prevenzione, resta preclusa l'operatività della misura patrimoniale. Infatti, è noto che è sufficiente il requisito della sproporzione tra le disponibilità e i redditi denunciati dal proposto, ovvero indizi idonei a lasciar desumere, in modo fondato, che i beni dei quali si chiede la confisca costituiscano il reimpiego dei proventi di attività illecite e che il proposto non sia riuscito a dimostrare la legittima provenienza del danaro utilizzato per l'acquisto di tali beni, sempre che la misura patrimoniale abbia ad oggetto beni nella disponibilità di persone indiziate di appartenere ad associazioni di tipo mafioso. Infine, va rimarcato che il permanere del legame con la pericolosità, accertata dej provvedimento ablatorio di prevenzione, consente di ribadire che la misura di prevenzione patrimoniale è applicabile, indipendentemente dalla misura personale, ai sensi delle modifiche introdotte nel 2008 e nel 2009, anche con riferimento a fatti anteriori alle indicate modifiche normative, non ricorrendo il principio di irretroattività, bensì, quello secondo il quale le misure di prevenzione, al pari delle misure di sicurezza, possono essere applicate anche 7 quando siano previste da una legge successiva al sorgere della pericolosità sociale (Sez. 1, n. 5361 del 13/01/2011, Altavilla, Rv. cit.; Sez. 1, n. 15813 del 03/10/2012, non massimata). 1.4. Ciò posto, si osserva che la motivazione del decreto impugnato, invero, rende conto in modo, ampio e articolato, delle emergenze processuali esaminate e non è riconducibile né all'area semantica della motivazione assente né di quella apparente. Né si ravvisa il prospettato vizio di violazione di legge, sotto il profilo dell'erronea applicazione dei principi in tema di cd. correlazione temporale della pericolosità sociale del proposto PP Di RO per il quale la misura personale della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno non è stata disposta dal Tribunale, per carenza del requisito dell'attualità della pericolosità (cfr. pag. 6 del decreto di primo grado). Dal decreto impugnato emerge, infatti, la complessiva e argomentata valutazione del quadro raccolto a carico del proposto, sulla base degli elementi devoluti in sede di prevenzione;
compendio che è stato ritenuto, con motivazione approfondita, esaustiva e non apparente, dunque insindacabile in questa sede, indicativo nei termini necessari, di un contributo fattivo, rispetto agli interessi dell'associazione mafiosa per oltre un ventennio, condotta oggetto di accertamento irrevocabile in sede penale. Anzi;
il decreto sottolinea il ruolo significativo rivestito da Di RO nel sodalizio operante nel casertano, denominato nco nel periodo precedente a quello in cui il proposto aveva intrapreso un percorso di collaborazione con l'autorità giudiziaria. Inoltre, si illustrano i principali settori di interesse economico del clan, con particolare riferimento a quello delle estorsioni ai danni di imprenditori e al traffico di stupefacenti, così ancorando il giudizio a fatti specifici, considerati indicatori di pericolosità qualificata per un ampio arco temporale, compreso tra gli anni '80 ed il 1997, senza considerare l'episodio estorsivo del 2007 (cfr. pag. 4 del decreto impugnato). Peraltro, si rileva che risulta debitamente analizzato, rispetto ai beni acquistati anche in epoca successiva, il valore di quelli di cui il proposto disponeva, direttamente o indirettamente, nonché la sproporzione di questi rispetto al reddito lecito del proposto e del suo nucleo familiare, non soltanto durante il periodo di pericolosità, ma anche in quello successivo, specificando con ragionamento non apparente ed esaustivo, che questo non consentiva alcuna capacità di accumulo per investimenti immobiliari. Inoltre, il decreto impugnato rimarca la natura illecita di parte del capitale utilizzato per l'acquisto, pari a 25.000,00 euro, in quanto rappresentato dalla vendita, da parte della OG s.r.I., di un supermercato, evidenziando che si 8 tratta di società, amministrata dalla moglie di PP Di RO, confiscata perché risultata destinataria di profitti illeciti provenienti dal proposto. Detta motivazione, nel suo complesso, esclude ai fini della cd. perimetrazione cronologica relativa agli acquisti dei beni sottoposti a confisca di prevenzione, che questa sia da reputarsi dilatata oltre il consentito, secondo un criterio di ragionevolezza. Peraltro, si osserva che la critica, sul punto, è soltanto assertiva e dal contenuto generico posto che afferma, in via generale, l'insussistenza della sproporzione dei mezzi economici leciti, utilizzati per gli acquisti del fabbricato rivendicato in questa sede dal figlio del proposto, MI Di RO, senza specificare, però, in relazione a quali provviste il provvedimento censurato sarebbe incorso nel denunciato difetto di motivazione. 1.5.Alle considerazioni sin qui svolte che attengono tanto alla posizione di PP che a quella di MI Di RO, non risultando proposte specifiche ed ulteriori argomentazioni in favore del terzo interessato, deve aggiungersi che, alla stregua degli atti trasmessi a questa Corte, non risulta la procura speciale in favore del difensore, da parte del ricorrente MI Di RO. La procura in atti, del 22 ottobre 2019, depositata al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 23 ottobre 2019, risulta rilasciata da PP Di RO, in favore del difensore, avv. R. Jappelli, mentre non si rinviene analogo atto, con procura speciale, rilasciato dal terzo interessato. A tale procura speciale, peraltro, non si fa riferimento nell'incipit del ricorso, né questa è indicata come atto allegato all'impugnazione. In alcun punto dell'impugnazione, infine, il difensore si dichiara procuratore speciale del terzo intestatario. Del resto, è principio pacifico affermato da questa Corte regolatrice quello secondo il quale, in materia di prevenzione, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto, avverso il decreto che dispone la misura di prevenzione della confisca, dal difensore del terzo interessato non munito di procura speciale, ex art. 100, cod. proc. pen.; né, in tal caso, può trovare applicazione la disposizione di cui all'art. 182, comma 2, cod. proc. civ., per la regolarizzazione del difetto di rappresentanza. (Sez. U, n. 47239 del 30/10/2014, Borrelli, Rv. 260894). 2.Segue la declaratoria di inammissibilità e la condanna di ciascun ricorrente, al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inarnmissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 9
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 1 dicembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, A. Venegoni, che ha chiesto l'annullamento con rinvio. Penale Sent. Sez. 1 Num. 14210 Anno 2023 Presidente: TARDIO ANGELA Relatore: CALASELICE BARBARA Data Udienza: 01/12/2022 RITENUTO IN FATTO 1.Con il decreto impugnato, la Corte d'appello di Napoli ) sezione Misure di prevenzione, ha confermato il decreto del 29 settembre 2021 con il quale il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha applicato la confisca ai beni nella disponibilità di PP Di RO, ritenuta la pericolosità qualificata ai sensi dell'art. 4 lett. a) d. Igs. n. 159 del 2011, in quanto condannato per appartenenza ad associazione camorristica, omicidio, tentata estorsione aggravata, relativa alla società OG s.r.l. intestata ad GE Di AR, moglie del proposto, e agli immobili siti in Aversa alla Via Vincenzo Liguori, intestati al figlio MI. 1.1.11 decreto impositivo della misura di prevenzione personale, secondo la motivazione della Corte di appello, aveva trovato origine, tra gli altri elementi, nelle condanne irrevocabili riportate da PP Di RO per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., per aver fatto parte di gruppi camorristici operanti nel casertano, per omicidi, nonché per il reato di tentata estorsione aggravata ai sensi dell'art. 7 legge n. 203 del 1991, uno dei quali commesso nel periodo in cui Di RO aveva intrapreso un percorso di collaborazione con la giustizia, poi interrotto. Il decreto impugnato, quanto alla misura patrimoniale, rileva l'assoluta carenza di redditi di Di RO e del suo nucleo familiare, con riferimento a qualsiasi iniziativa economica e, nel respingere il proposto appello relativo soltanto al fabbricato intestato a MI Di RO, ha rilevato (cfr. pag. 4 e ss.): - che la pericolosità del proposto risaliva agli anni '80 fino al 1997, momento in cui viene eseguita l'estorsione aggravata ai sensi dell'art. 7 legge n 203 del 1991 per la quale Di RO ha riportato condanna, senza considerare l'ultimo episodio estorsivo, risalente al 2007, posto in essere durante la collaborazione con l'Autorità giudiziaria;
- che né prima né dopo tale periodo il proposto ha avuto a disposizione di redditi idonei all'acquisto di beni o provviste lecite, specificando l'entità dei redditi dichiarati dal nucleo familiare del proposto (cfr. pag. 4 del decreto impugnato); - che i redditi familiari, come ricostruiti, non costituivano fonte idonea ad investimenti immobiliari, precisando che l'effettivo valore dell'acquisto del fabbricato, intestato al figlio MI, è quello di euro centomila e non solo di quarantamila come dedotto dalla difesa (cfr. pag. 5); - che non vi sono ulteriori redditi disponibili per l'acquisto tra i quali non , può annoverarsi l'importo di euro venticinquemila liquidato a PP\gtermine 2 del programma di protezione, anche perché risalente al 2002, epoca lontana rispetto a quella dell'acquisto e, comunque, cifra non accantonabile per carenza assoluta di altri redditi per il nucleo familiare;
- che non poteva considerarsi, a tal fine, il canone di locazione percepito dalla moglie Di AR, perché percepito in periodo lontano nel tempo rispetto all'acquisto; - che non poteva considerarsi la somma di euro venticinquennila ricavata per la vendita, da parte della s.r.l. OG (costituita nel 1994 e, a sua volta, confiscata perché amministrata da GE Di AR moglie del proposto), del supermercato di Vespolate, perché frutto di reimpiego di capitale illecito, ripercuotendosi l'originaria illiceità del bene confiscato su tutti i beni aziendali, anche acquistati successivamente;
- che la collocazione temporale dell'acquisto, nell'anno 2006, a circa dieci anni dalla cessazione della pericolosità del proposto non poteva escludere la ragionevolezza temporale che deve reputarsi sussistere tra pericolosità e incremento patrimoniale, richiamando giurisprudenza in tal senso (tra cui Sez. 1, n. 12329 del 4/02/2020; Sez. 5, n. 1543 del 23/11/2020; Sez. 6, n. 36421 del 6/09/2019). 1.2.In definitiva la Corte territoriale ha concluso sostenendo che PP Di RO non ha avuto redditi leciti, né prima né dopo la cessazione del periodo di pericolosità, e che i reati posti in essere sono stati realizzati per circa un ventennio, trattandosi di condotte illecite produttive di lucro, attuate in quanto partecipe di un clan camorristico (fino al 1994) nella qualità di promotore, derivante dalla confederazione di tre autonomi sodalizi, operanti nella zona di interesse, finalizzato proprio al compimentò di estorsioni e di traffico di stupefacenti. 2. Avverso l'indicato decreto hanno proposto tempestivo ricorso per cassazione il proposto e il terzo interessato MI Di RO, per il tramite del difensore, avv. R. Jappelli, denunciando violazione di legge in relazione all'art. 24 d. Igs. n. 159 del 2011 e difetto assoluto di motivazione in ordine alla disposta confisca. 2.1. Si deduce che la partecipazione a contesti camorristici del proposto, fino al 1994 non è contestata nemmeno dalla difesa, in quanto acclarata con sentenze di condanna definitive, per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. Si evidenzia che Di RO nel 1995 aveva intrapreso un percorso di collaborazione con la giustizia, tanto da essere, successivamente, ammesso al programma di protezione. La Corte territoriale, però, ha protratto tale pericolosità qualificato al 1997, anno in cui si colloca un tentativo di estorsione aggravata commesso in Aversa, 3 paese di origine di Di RO, come acclarato con sentenza irrevocabile emessa nel 2009, circostanza che, a parere della difesa, non risulta dal certificato penale del ricorrente. Si tratta di confisca di piccole unità immobiliari, acquistate per il prezzo di euro centomila, in data 10 dicembre 2006, intestate al figlio MI, in epoca di molto successiva alla cessazione della pericolosità. Si osserva che, ai fini della cd. perimetrazione cronologica relativa agli acquisti dei beni sottoposti a confisca di prevenzione, questa deve essere strettamente delimitata secondo un criterio di ragionevolezza, altrimenti si violerebbe il canone costituzionale affermato dalla Corte Cost. n. 24 del 2019, snaturandosi lo strumento di prevenzione e richiamando la pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte, ricorrente Spinelli. Si richiama l'indirizzo di legittimità secondo il quale gli acquisti che possono essere oggetto di confisca sono limitati al periodo di pericolosità qualificata. Si riporta, poi, l'orientamento maggioritario richiamato anche nel provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 36421 del 6/09/2021) precisando che anche, secondo detto indirizzo interpretativo, la presenza di acquisti in epoca distante dal momento di cessazione della pericolosità non può accompagnarsi soltanto all'accertamento della incapienza reddituale e finanziaria del proposto, producendosi un mero effetto trascinamento. Si tratterebbe, quindi, da parte della Corte territoriale, di omessa motivazione fondando su una presunzione di illecita accumulazione pregressa, non consentita dovendosi accertare elementi positivi, alla stregua dell'indirizzo ermeneutico riportato nel ricorso. La Corte d'appello avrebbe, invece, omesso di verificare l'effettività e l'entità degli esborsi al momento dell'acquisto, nonché la perimetrazione temporale di questi e si sarebbe del tutto omessa la motivazione in relazione alla somma di danaro confiscata, pari a 2.500,00 euro. Inoltre, si sarebbe omesso l'esame della potenzialità di lucro, utile all'effettiva accumulazione patrimoniale, tale da consentire una capacità di provvista, limitandosi la Corte di appello ad operare un mero richiamo alla precedente condanna, riportata per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. per fatti fino al 1994, circostanza che costituirebbe soltanto la premessa del requisito per reputare la sussistenza della pericolosità qualificata. Anche il richiamo ad attività estorsiva è apparente, secondo il ricorrente, posto che si tratta di precedente per estorsione tentata (sentenza della Corte di appello n. 462 del 21/01/2004, acquisita in atti). 4 3.II Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, A. Venegoni, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del decreto impugnato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.1 ricorsi sono inammissibili. 1.1. Va, preliminarmente, rammentato che il ristretto perimetro del controllo affidato al giudice di legittimità in materia di confisca di prevenzione, è limitato, per volontà del legislatore (ritenuta non irragionevole da Corte cost. n. 321 del 2004; n. 106 del 15 aprile 2015, che ha dichiarato l'infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata da^ quasta sezione Quinta penale, in data 22 luglio 2014) alla sola violazione di legge, sulla base del combinato disposto degli artt. 10 e 27 d.lgs. n. 159 del 2011 (e, in precedenza, degli artt. 4, comma 11, della legge n. 1423 del 1956 e 3-ter, comnna 2, della legge n. 575 del 1965). Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte di cassazione, tale formula fa escludere che si possa dedurre, in sede di legittimità, il vizio di motivazione previsto dall'art. 606, comma 1, lettera e), cod. proc. pen., potendo contestare il punto della motivazione solo nel caso in cui la stessa sia assolutamente mancante o meramente apparente, ovvero inidonea a rappresentare le ragioni della decisione (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246; Sez. 1, n. 49180 del 06/07/2016, Barberio, Rv. 268652; Sez. 1, n. 8641 del 26/02/2009, Rv. 242887). In questa prospettiva, oltre ad essere esclusi i vizi tipici, concernenti la tenuta logica del discorso giustificativo, è improponibile, sotto forma di violazione di legge, anche la mancata considerazione di prospettazioni quando le stesse siano state prese in considerazione dal giudice o risultino assorbite dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. U, n. 33451 cit.) o, comunque, non siano potenzialmente decisive ai fini della pronuncia sul punto attinto dal ricorso (Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Caliendo, Rv. 270080). 1.2. Tanto premesso in linea generale, si osserva quanto al caso in esame, che il provvedimento impugnato non appare affetto, in ordine ai punti devoluti con il ricorso, da violazione di legge, neanche sub specie della carenza assoluta di motivazione nei termini sopra precisati. Deve premettersi, in relazione alla pericolosità qualificata che ha originato, nel caso di specie, l'adozione dei provvedimenti ablativi, l'orientamento, espresso da questa Corte di legittimità, secondo il quale, in tema di confisca di prevenzione, anche nel caso in cui la fattispecie concreta consenta di 5 determinare il momento iniziale e finale della pericolosità qualificata, è legittima la misura patrimoniale, su beni acquisiti anche in periodo successivo a quello di cessazione della condotta permanente relativa al reato associativo. Ciò in presenza di indici fattuali, altamente dimostrativi della diretta derivazione causale delle acquisizioni patrimoniali dalla provvista formatasi nel periodo di compimento dell'attività delittuosa (tra le altre, Sez. 6, n. 36421 del 6/9/2021, Rv. 281990; Sez. 2, n. 14165 del 13/03/2018, Alma, Rv. 272377). In tema di cd. pericolosità qualificata il giudice della prevenzione, dunque, deve accertare se questa investa, come talvolta accade, l'intero percorso esistenziale del proposto, o se sia individuabile un momento iniziale ed un termine finale della pericolosità sociale, al fine di stabilire se siano suscettibili di ablazione tutti i beni riconducibili al proposto, ovvero soltanto quelli ricadenti in un periodo temporale individuato (Sez. U, n. 4880 del 26/06/2014, dep. 2015, Spinelli, Rv. 262605). Le Sezioni Unite di questa Corte hanno ribadito, poi, che il presupposto giustificativo risiede nella ragionevole presunzione che il bene, oggetto di sequestro o confisca di prevenzione, sia stato acquistato con i proventi di attività illecita e circoscrive l'area dei beni confiscabili a quelli che risultino acquistati in arco temporale ragionevolmente correlato a quello in cui il soggetto risulta essere stato impegnato in attività criminose, secondo il requisito della cd. correlazione temporale. 1.3. Sotto altro profilo, poi, deve essere ribadito il principio dell'autonomia tra il giudizio di cognizione e quello di prevenzione. In tema di misure di prevenzione, l'appartenenza ad una associazione mafiosa integra un'ipotesi di pericolosità sociale qualificata anche quando la condotta del proposto, pur non riconducibile ad una vera e propria partecipazione al gruppo criminale, accertata in sede di cognizione, sia apprezzabile in termini di vicinanza funzionale all'associazione medesima, cioè tale da risultare, attraverso un contributo fattivo alle attività ed allo sviluppo del sodalizio, funzionale agli interessi dello stesso, desunto da fatti anche diversi da quelli emersi in sede di cognizione (Sez. 2, n. 27855 del 22/03/2019, Valenza, Rv. 277402; Sez. 6, n. 3941 del 08/01/2016, Gaglianò, Rv. 266541; Sez. 6, n. 9747 del 29/01/2014, Romeo, Rv. 259074). Ciò, in quanto, come è noto, il giudizio di prevenzione si basa su elementi cognitivi autonomi, rispetto a quelli acquisiti in sede di cognizione, tenuto conto anche della peculiare conformazione della pericolosità di prevenzione, rispetto ai contenuti della disposizione incriminatrice, oggetto del giudizio penale, come per il caso del rapporto che intercorre tra la nozione di appartenenza rispetto a quella di partecipazione all'associazione di cui all'art. 416-bis cod. pen. 6 L'esposto principio di reciproca autonomia tra le misure personali e patrimoniali, previsto dalla legge 31 maggio 1965 n. 575, art.
2-bis, comma 6- bis, così come modificato dalla legge n. 94 del 15 luglio 2009, art. 2, comma 22, consente, inoltre, l'irrogazione della confisca anche se non sia accolta la richiesta di misure di prevenzione personali, per assenza del requisito dell'attualità della pericolosità del proposto (Sez. 6, n. 1282 del 10/10/2012, Vittoriosi, Rv. 254220). La previsione dell'applicazione della misura di prevenzione patrimoniale, disgiunta da quella personale, ha, però, come imprescindibile presupposto la pericolosità sociale che deve essere, dunque, necessariamente verificata per l'operatività della misura patrimoniale, ancorché ne venga esclusa l'attualità rispetto a quella personale (Sez. U, n. 4880 del 26/06/2014, dep. 2015, Spinelli, Rv. cit.; Sez. 6, n. 46068 del 25/09/2014, Di Biase, Rv. 261082; Sez. 1, n. 39204 del 17/05/2013, Ferrara, Rv 256141; Sez. 1, n. 44327 del 18/07/2013, Gabriele, Rv. 257638; Sez. 1, n. 5361 del 13/01/2011, Altavilla, Rv. 249800). L'esposto principio consente, dunque, di applicare la confisca prescindendo dal requisito della pericolosità del proposto al momento dell'adozione della misura, ma richiede che essa sia, comunque, acclarata con riferimento al momento dell'acquisto del bene oggetto di richiesta ablatoria (Sez. 6, n. 46068 del 25/09/2014, Di Biase, Rv. 261082; Sez. 1, n. 32398 del 21/03/2014, Cirillo, Rv. 260281; Sez. 6, n. 10153 del 18/10/2012, Coli, Rv. 254545). In ogni caso, ove la peculiare pericolosità qualificata, derivante da un accertato rapporto di appartenenza con sodalizi criminali non emerga, secondo il giudizio di merito, di cui deve rendere conto la motivazione del giudice della prevenzione, resta preclusa l'operatività della misura patrimoniale. Infatti, è noto che è sufficiente il requisito della sproporzione tra le disponibilità e i redditi denunciati dal proposto, ovvero indizi idonei a lasciar desumere, in modo fondato, che i beni dei quali si chiede la confisca costituiscano il reimpiego dei proventi di attività illecite e che il proposto non sia riuscito a dimostrare la legittima provenienza del danaro utilizzato per l'acquisto di tali beni, sempre che la misura patrimoniale abbia ad oggetto beni nella disponibilità di persone indiziate di appartenere ad associazioni di tipo mafioso. Infine, va rimarcato che il permanere del legame con la pericolosità, accertata dej provvedimento ablatorio di prevenzione, consente di ribadire che la misura di prevenzione patrimoniale è applicabile, indipendentemente dalla misura personale, ai sensi delle modifiche introdotte nel 2008 e nel 2009, anche con riferimento a fatti anteriori alle indicate modifiche normative, non ricorrendo il principio di irretroattività, bensì, quello secondo il quale le misure di prevenzione, al pari delle misure di sicurezza, possono essere applicate anche 7 quando siano previste da una legge successiva al sorgere della pericolosità sociale (Sez. 1, n. 5361 del 13/01/2011, Altavilla, Rv. cit.; Sez. 1, n. 15813 del 03/10/2012, non massimata). 1.4. Ciò posto, si osserva che la motivazione del decreto impugnato, invero, rende conto in modo, ampio e articolato, delle emergenze processuali esaminate e non è riconducibile né all'area semantica della motivazione assente né di quella apparente. Né si ravvisa il prospettato vizio di violazione di legge, sotto il profilo dell'erronea applicazione dei principi in tema di cd. correlazione temporale della pericolosità sociale del proposto PP Di RO per il quale la misura personale della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno non è stata disposta dal Tribunale, per carenza del requisito dell'attualità della pericolosità (cfr. pag. 6 del decreto di primo grado). Dal decreto impugnato emerge, infatti, la complessiva e argomentata valutazione del quadro raccolto a carico del proposto, sulla base degli elementi devoluti in sede di prevenzione;
compendio che è stato ritenuto, con motivazione approfondita, esaustiva e non apparente, dunque insindacabile in questa sede, indicativo nei termini necessari, di un contributo fattivo, rispetto agli interessi dell'associazione mafiosa per oltre un ventennio, condotta oggetto di accertamento irrevocabile in sede penale. Anzi;
il decreto sottolinea il ruolo significativo rivestito da Di RO nel sodalizio operante nel casertano, denominato nco nel periodo precedente a quello in cui il proposto aveva intrapreso un percorso di collaborazione con l'autorità giudiziaria. Inoltre, si illustrano i principali settori di interesse economico del clan, con particolare riferimento a quello delle estorsioni ai danni di imprenditori e al traffico di stupefacenti, così ancorando il giudizio a fatti specifici, considerati indicatori di pericolosità qualificata per un ampio arco temporale, compreso tra gli anni '80 ed il 1997, senza considerare l'episodio estorsivo del 2007 (cfr. pag. 4 del decreto impugnato). Peraltro, si rileva che risulta debitamente analizzato, rispetto ai beni acquistati anche in epoca successiva, il valore di quelli di cui il proposto disponeva, direttamente o indirettamente, nonché la sproporzione di questi rispetto al reddito lecito del proposto e del suo nucleo familiare, non soltanto durante il periodo di pericolosità, ma anche in quello successivo, specificando con ragionamento non apparente ed esaustivo, che questo non consentiva alcuna capacità di accumulo per investimenti immobiliari. Inoltre, il decreto impugnato rimarca la natura illecita di parte del capitale utilizzato per l'acquisto, pari a 25.000,00 euro, in quanto rappresentato dalla vendita, da parte della OG s.r.I., di un supermercato, evidenziando che si 8 tratta di società, amministrata dalla moglie di PP Di RO, confiscata perché risultata destinataria di profitti illeciti provenienti dal proposto. Detta motivazione, nel suo complesso, esclude ai fini della cd. perimetrazione cronologica relativa agli acquisti dei beni sottoposti a confisca di prevenzione, che questa sia da reputarsi dilatata oltre il consentito, secondo un criterio di ragionevolezza. Peraltro, si osserva che la critica, sul punto, è soltanto assertiva e dal contenuto generico posto che afferma, in via generale, l'insussistenza della sproporzione dei mezzi economici leciti, utilizzati per gli acquisti del fabbricato rivendicato in questa sede dal figlio del proposto, MI Di RO, senza specificare, però, in relazione a quali provviste il provvedimento censurato sarebbe incorso nel denunciato difetto di motivazione. 1.5.Alle considerazioni sin qui svolte che attengono tanto alla posizione di PP che a quella di MI Di RO, non risultando proposte specifiche ed ulteriori argomentazioni in favore del terzo interessato, deve aggiungersi che, alla stregua degli atti trasmessi a questa Corte, non risulta la procura speciale in favore del difensore, da parte del ricorrente MI Di RO. La procura in atti, del 22 ottobre 2019, depositata al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 23 ottobre 2019, risulta rilasciata da PP Di RO, in favore del difensore, avv. R. Jappelli, mentre non si rinviene analogo atto, con procura speciale, rilasciato dal terzo interessato. A tale procura speciale, peraltro, non si fa riferimento nell'incipit del ricorso, né questa è indicata come atto allegato all'impugnazione. In alcun punto dell'impugnazione, infine, il difensore si dichiara procuratore speciale del terzo intestatario. Del resto, è principio pacifico affermato da questa Corte regolatrice quello secondo il quale, in materia di prevenzione, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto, avverso il decreto che dispone la misura di prevenzione della confisca, dal difensore del terzo interessato non munito di procura speciale, ex art. 100, cod. proc. pen.; né, in tal caso, può trovare applicazione la disposizione di cui all'art. 182, comma 2, cod. proc. civ., per la regolarizzazione del difetto di rappresentanza. (Sez. U, n. 47239 del 30/10/2014, Borrelli, Rv. 260894). 2.Segue la declaratoria di inammissibilità e la condanna di ciascun ricorrente, al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inarnmissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 9
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 1 dicembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente