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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 13/11/2025, n. 1505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1505 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1614/2025
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Aldo Rizzo, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia promossa
DA
, rapp. e difeso dall'Avv. G. Nucifero, elett.te dom.to come in atti, giusta Parte_1
procura di cui in produzione,
RICORRENTI
CONTRO
in persona del legale rapp. p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Controparte_1
IA AN e ON AR, giusta procura di cui in produzione, elett.te dom.ta come in atti,
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto del 31/3/2025, il ricorrente di cui in epigrafe ha adito questo giudice, chiedendo la condanna della società datrice al pagamento in suo favore di una somma specifica a titolo di indennità “ticket integrativo” maturata per il periodo di cui al ricorso. Ha esposto, in particolare, che il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 5530/2022 passata in giudicato,
aveva accertato il suo diritto al riconoscimento del ticket integrativo di € 4,16 giornaliero in virtù dell'accordo siglato in sede sindacale e che tale diritto, dichiarato nei confronti della precedente datrice aggiudicataria, avrebbe dovuto essere coperto dal giudicato anche per il periodo successivo, in assenza di mutamenti in fatto contrattuali. Instauratosi il contraddittorio, la parte resistente si costituiva in giudizio, eccependo la non opponibilità del precedente giudicato, la non adesione al precedente accordo sindacale istitutivo dell'emolumento e concludendo per il rigetto della domanda.
La causa è stata decisa come da sentenza che segue.
La domanda va accolta.
Sulla identica questione, si è già pronunciato il Tribunale di Nocera Inferiore con sentenze n. 1239/2025 e 1051/2025, con motivazioni condivisibili e fatte proprie dallo scrivente.
In particolare, la sentenza n. 1051/2025 ha precisato che “le pretese discendono da
pronunce passate in giudicato - rispettivamente sentt. Trib.GdL Napoli n.1557/2023 e
C.App. Lavoro Napoli n.220/2024 - con riguardo ad ambito temporale pregresso senza che
controparte deduca e dimostri il mutamento della situazione legittimante. In tal senso già si
è orientato questo Tribunale GdL con la sentenza n.1616/2024 ed altre. Irrilevante sotto il
profilo che qui interessa, nell'indicato permanere della situazione legittimante, che i giudicati
riguardino altra società atteso che l'attuale convenuta è subentrata nell'appalto di modo che
essa è titolare di una situazione giuridica che, per esser dipendente dalla pregressa, subisce
gli effetti del relativo giudicato (ex plurimis Cass. n. 15599/2019)”.
Non è in contestazione che la sentenza n. 5530/2022 del Tribunale di Napoli sia passata in giudicato.
Nel caso che qui occupa, la mancata contestazione sulla identità della situazione di fatto e sulla permanenza delle condizioni già accertate dal precedente giudicato, in relazione a un rapporto giuridico connotato da obbligazioni periodiche quale il contratto di lavoro subordinato, rende estesa la suddetta pronuncia anche per il periodo successivo fonte del presente giudizio, rispetto al quale non è più possibile procedere a una rivisitazione della questione giuridica già affrontata e risolta nella precedente lite con la precedente datrice rispetto alla quale quella odierna è subentrata con il nuovo affidamento del servizio senza soluzione di continuità.
Da ciò l'accoglimento del ricorso per il quantum correttamente indicato. Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
a) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiarato l'invocato diritto come discendente da giudicato, condanna la convenuta al pagamento in favore di della somma Parte_1
di € 1.526,72, oltre accessori come per legge dalla maturazione all'effettivo soddisfo;
b) condanna la parte resistente al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte ricorrente, liquidate in € 1.050,00 per compensi professionali, oltre spese forfetarie, Iva e
Cpa, da distrarsi.
Nocera Inferiore, 13/11/2025 Il Giudice del lavoro
Dott. Aldo Rizzo
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Aldo Rizzo, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia promossa
DA
, rapp. e difeso dall'Avv. G. Nucifero, elett.te dom.to come in atti, giusta Parte_1
procura di cui in produzione,
RICORRENTI
CONTRO
in persona del legale rapp. p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Controparte_1
IA AN e ON AR, giusta procura di cui in produzione, elett.te dom.ta come in atti,
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto del 31/3/2025, il ricorrente di cui in epigrafe ha adito questo giudice, chiedendo la condanna della società datrice al pagamento in suo favore di una somma specifica a titolo di indennità “ticket integrativo” maturata per il periodo di cui al ricorso. Ha esposto, in particolare, che il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 5530/2022 passata in giudicato,
aveva accertato il suo diritto al riconoscimento del ticket integrativo di € 4,16 giornaliero in virtù dell'accordo siglato in sede sindacale e che tale diritto, dichiarato nei confronti della precedente datrice aggiudicataria, avrebbe dovuto essere coperto dal giudicato anche per il periodo successivo, in assenza di mutamenti in fatto contrattuali. Instauratosi il contraddittorio, la parte resistente si costituiva in giudizio, eccependo la non opponibilità del precedente giudicato, la non adesione al precedente accordo sindacale istitutivo dell'emolumento e concludendo per il rigetto della domanda.
La causa è stata decisa come da sentenza che segue.
La domanda va accolta.
Sulla identica questione, si è già pronunciato il Tribunale di Nocera Inferiore con sentenze n. 1239/2025 e 1051/2025, con motivazioni condivisibili e fatte proprie dallo scrivente.
In particolare, la sentenza n. 1051/2025 ha precisato che “le pretese discendono da
pronunce passate in giudicato - rispettivamente sentt. Trib.GdL Napoli n.1557/2023 e
C.App. Lavoro Napoli n.220/2024 - con riguardo ad ambito temporale pregresso senza che
controparte deduca e dimostri il mutamento della situazione legittimante. In tal senso già si
è orientato questo Tribunale GdL con la sentenza n.1616/2024 ed altre. Irrilevante sotto il
profilo che qui interessa, nell'indicato permanere della situazione legittimante, che i giudicati
riguardino altra società atteso che l'attuale convenuta è subentrata nell'appalto di modo che
essa è titolare di una situazione giuridica che, per esser dipendente dalla pregressa, subisce
gli effetti del relativo giudicato (ex plurimis Cass. n. 15599/2019)”.
Non è in contestazione che la sentenza n. 5530/2022 del Tribunale di Napoli sia passata in giudicato.
Nel caso che qui occupa, la mancata contestazione sulla identità della situazione di fatto e sulla permanenza delle condizioni già accertate dal precedente giudicato, in relazione a un rapporto giuridico connotato da obbligazioni periodiche quale il contratto di lavoro subordinato, rende estesa la suddetta pronuncia anche per il periodo successivo fonte del presente giudizio, rispetto al quale non è più possibile procedere a una rivisitazione della questione giuridica già affrontata e risolta nella precedente lite con la precedente datrice rispetto alla quale quella odierna è subentrata con il nuovo affidamento del servizio senza soluzione di continuità.
Da ciò l'accoglimento del ricorso per il quantum correttamente indicato. Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
a) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiarato l'invocato diritto come discendente da giudicato, condanna la convenuta al pagamento in favore di della somma Parte_1
di € 1.526,72, oltre accessori come per legge dalla maturazione all'effettivo soddisfo;
b) condanna la parte resistente al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte ricorrente, liquidate in € 1.050,00 per compensi professionali, oltre spese forfetarie, Iva e
Cpa, da distrarsi.
Nocera Inferiore, 13/11/2025 Il Giudice del lavoro
Dott. Aldo Rizzo