CGT1
Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. III, sentenza 19/01/2026, n. 379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 379 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 379/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 3, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LO MANTO VINCENZA, Presidente
LICASTRO MARIA, Relatore
PELLINGRA DANIELA, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1488/2023 depositato il 16/03/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620229021976814000 RISCOSSIONE 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 16/03/2023 la Sig.ra Ricorrente_1, come rappresentata in atti, si oppone alla intimazione di pagamento n. 29620229021976814000, notificata il 14/03/2023, per l'importo complessivo di euro 9.138,78 convenendo in giudizio l'Agenzia delle RI.
Pone a sostegno del ricorso: 1) il difetto di motivazione per omessa allegazione ex art.7 comma 1
L.212/2000; 2) l'omessa notifica delle cartelle sottese all'atto impugnato e l'intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione.
Si costituisce ER eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione per la cartella di pagamento n.29620180054240212000 riguardante contravvenzioni al codice della strada la cui cognizione è devoluta al Giudice di Pace;
nel merito chiede il rigetto del ricorso stante l'infondatezza dei motivi di censura nello stesso dedotti.
Replica con memoria parte ricorrente che, attraverso nuovo difensore subentrato al precedente deceduto, in via preliminare aderisce all'eccezione di controparte relativa al difetto di giurisdizione con riferimento alla cartella n.29620180054240212000 in quanto avente ad oggetto contravvenzioni al CDS che in quanto tali rientrano nella competenza del Giudice di Pace.
Inoltre, parte ricorrente rinuncia all'eccezione di prescrizione con riferimento alle cartelle di cui ai nn.
29620160081207014000, 29620160113593452000, 29620170037743140000, 29620180018963991000 atteso che riguardo alle stesse parte resistente ha depositato in atti l'intimazione di pagamento n.29620219003387545000, notificata in data 30/09/2021, con la quale l'agente della riscossione ha interrotto la prescrizione dei crediti dalle stesse portati.
Insiste, invece, perché si affermi l'intervenuta prescrizione della pretesa contenuta nella cartella n.29620120063389401000 e negli avvisi di accertamento n.TYFTX6M004466 e n.250TX6M000286 rispettivamente notificati in data 10/12/2016 e 13/04/2017 non avendo per gli stessi ricevuto alcuna notifica precedente alla notifica dell'intimazione impugnata con l'odierno ricorso avvenuta in data
14/03/2023 .
All'udienza odierna la causa viene posta in decisione .
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare il Collegio dichiara il difetto di giurisdizione di questo Giudice in ordine alla cartella n.
29620180054240212000 in quanto avente ad oggetto contravvenzioni al CDS che come tali rientrano nella competenza del Giudice di Pace.
Con riferimento agli avvisi di accertamento nn.TYFTX6M004466 e 250TX6M000286 il ricorso va accolto non avendo l'agente della riscossione dato prova della regolare notifica degli stessi. Invero, l'atto di presa in carico versato al fascicolo processuale al fine di provare la notifica degli avvisi di accertamento in argomento non ha alcun valore interruttivo della prescrizione perché non è un atto recettizio rivolto al contribuente per intimare il pagamento ma un atto puramente interno o informativo: è il momento in cui l'ente impositore affida il recupero del credito all'Agenzia delle RI . Ne consegue che il primo atto con cui il contribuente è venuto a conoscenza del debito tributario di cui agli avvisi di accertamento sopra indicati è l'intimazione di pagamento impugnata in questa sede notificata in data 14/03/2023, vale a dire oltre il termine di prescrizione decennale previsto, trattandosi di addizionali reg.li e com.li riferite agli anni 2011 e 2012.
Da ultimo, con riferimento alla cartella n.29620120063389401000, il ricorso va rigettato avendo parte resistente versato in atti prova dell'avvenuta notifica ( deposito presso la casa comunale in data
22/10/2012 e raccomandata informativa in data 23/11/2012).
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Palermo di primo grado
-Dichiara il difetto di giurisdizione con riferimento alla cartella n. 29620180054240212000 declinandola in favore del Giudice di Pace competente per materia;
-Accoglie parzialmente il ricorso limitatamente agli avvisi di accertamento nn.TYFTX6M004466 e
250TX6M000286 che per l'effetto annulla;
-Rigetta il ricorso nel resto.
Compensa le spese.
Così deciso nella camera di consiglio del 14/01/2026
Il Giudice Estensore Il Presidente
MA ST VI Lo NT
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 3, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LO MANTO VINCENZA, Presidente
LICASTRO MARIA, Relatore
PELLINGRA DANIELA, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1488/2023 depositato il 16/03/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620229021976814000 RISCOSSIONE 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 16/03/2023 la Sig.ra Ricorrente_1, come rappresentata in atti, si oppone alla intimazione di pagamento n. 29620229021976814000, notificata il 14/03/2023, per l'importo complessivo di euro 9.138,78 convenendo in giudizio l'Agenzia delle RI.
Pone a sostegno del ricorso: 1) il difetto di motivazione per omessa allegazione ex art.7 comma 1
L.212/2000; 2) l'omessa notifica delle cartelle sottese all'atto impugnato e l'intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione.
Si costituisce ER eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione per la cartella di pagamento n.29620180054240212000 riguardante contravvenzioni al codice della strada la cui cognizione è devoluta al Giudice di Pace;
nel merito chiede il rigetto del ricorso stante l'infondatezza dei motivi di censura nello stesso dedotti.
Replica con memoria parte ricorrente che, attraverso nuovo difensore subentrato al precedente deceduto, in via preliminare aderisce all'eccezione di controparte relativa al difetto di giurisdizione con riferimento alla cartella n.29620180054240212000 in quanto avente ad oggetto contravvenzioni al CDS che in quanto tali rientrano nella competenza del Giudice di Pace.
Inoltre, parte ricorrente rinuncia all'eccezione di prescrizione con riferimento alle cartelle di cui ai nn.
29620160081207014000, 29620160113593452000, 29620170037743140000, 29620180018963991000 atteso che riguardo alle stesse parte resistente ha depositato in atti l'intimazione di pagamento n.29620219003387545000, notificata in data 30/09/2021, con la quale l'agente della riscossione ha interrotto la prescrizione dei crediti dalle stesse portati.
Insiste, invece, perché si affermi l'intervenuta prescrizione della pretesa contenuta nella cartella n.29620120063389401000 e negli avvisi di accertamento n.TYFTX6M004466 e n.250TX6M000286 rispettivamente notificati in data 10/12/2016 e 13/04/2017 non avendo per gli stessi ricevuto alcuna notifica precedente alla notifica dell'intimazione impugnata con l'odierno ricorso avvenuta in data
14/03/2023 .
All'udienza odierna la causa viene posta in decisione .
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare il Collegio dichiara il difetto di giurisdizione di questo Giudice in ordine alla cartella n.
29620180054240212000 in quanto avente ad oggetto contravvenzioni al CDS che come tali rientrano nella competenza del Giudice di Pace.
Con riferimento agli avvisi di accertamento nn.TYFTX6M004466 e 250TX6M000286 il ricorso va accolto non avendo l'agente della riscossione dato prova della regolare notifica degli stessi. Invero, l'atto di presa in carico versato al fascicolo processuale al fine di provare la notifica degli avvisi di accertamento in argomento non ha alcun valore interruttivo della prescrizione perché non è un atto recettizio rivolto al contribuente per intimare il pagamento ma un atto puramente interno o informativo: è il momento in cui l'ente impositore affida il recupero del credito all'Agenzia delle RI . Ne consegue che il primo atto con cui il contribuente è venuto a conoscenza del debito tributario di cui agli avvisi di accertamento sopra indicati è l'intimazione di pagamento impugnata in questa sede notificata in data 14/03/2023, vale a dire oltre il termine di prescrizione decennale previsto, trattandosi di addizionali reg.li e com.li riferite agli anni 2011 e 2012.
Da ultimo, con riferimento alla cartella n.29620120063389401000, il ricorso va rigettato avendo parte resistente versato in atti prova dell'avvenuta notifica ( deposito presso la casa comunale in data
22/10/2012 e raccomandata informativa in data 23/11/2012).
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Palermo di primo grado
-Dichiara il difetto di giurisdizione con riferimento alla cartella n. 29620180054240212000 declinandola in favore del Giudice di Pace competente per materia;
-Accoglie parzialmente il ricorso limitatamente agli avvisi di accertamento nn.TYFTX6M004466 e
250TX6M000286 che per l'effetto annulla;
-Rigetta il ricorso nel resto.
Compensa le spese.
Così deciso nella camera di consiglio del 14/01/2026
Il Giudice Estensore Il Presidente
MA ST VI Lo NT