Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 10/01/2025, n. 41 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 41 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 3557 / 2023 RG
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione II Civile (Settore Lavoro e Previdenza)
Il Giudice del lavoro, dott. Francesco De Leo, richiamato il decreto di trattazione scritta della presente controversia emesso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 20.12.2024, dispositivo della sostituzione dell'udienza prevista per il giorno
10 Gennaio 2025 con note scritte da depositarsi entro le ore 9.00 del medesimo giorno d'udienza; letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
ritenuta la causa matura per la decisione;
all'esito della riserva, pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione II Civile (Settore Lavoro e Previdenza)
Il Giudice del lavoro, dott. Francesco De Leo, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 10/01/2025, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 3557/2023 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: differenze retributive;
IUP e indennità di assenza personale Trenitalia;
T R A
(C.F. ) rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'Avv. M. Laganà;
Ricorrente
CONTRO
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 18.07.2023 il ricorrente, indicato in epigrafe, dipendente di CP_1
con la qualifica di macchinista, Livello professionale B1 Tecnici Specializzati – Figura
[...]
Professionale e mansioni di Macchinista – CID: 2904632, ha lamentato il mancato riconoscimento nei giorni feriali dell'indennità di assenza nonché di utilizzazione professionale nella relativa parte variabile (c.d. IUP variabile).
In particolare, richiamando la propria declaratoria contrattuale disciplinante la categoria professionale dei macchinisti, ha osservato che nei giorni di servizio lavorativo, oltre che delle voci retributive fisse, gode di indennità economiche accessorie variabili, quali l'indennità di assenza dalla residenza (art. 72, punto 2, CCNL delle Attività Ferroviarie del 16.04.2003, art. 77, punto 2, CCNL delle Attività Ferroviarie del 20.07.2012 ed art. 77, punto 2, CCNL delle Attività Ferroviarie del
16.12.2016) e l'indennità di utilizzazione professionale.
Illustrando il contenuto delle norme dei CCNL ratione temporis succedutisi, relative al primo degli emolumenti citati, ha specificato che l'indennità di utilizzazione professionale è disciplinata dal contratto aziendale secondo previsioni contenute nell'art. 34 dell'accordo del 2003 (art. 34), del 2012
(art. 31, punto 5) e 2016 (art. 31, punti 5 e 6).
Considerato che, secondo l'interpretazione offerta dal ricorrente, le suddette voci economiche risultano intrinsecamente legate alle mansioni espletate, ha sostenuto l'imprescindibilità di esse nel calcolo della retribuzione spettante anche nei giorni di ferie, eccependo – con riguardo alla IUP – la nullità del combinato disposto degli artt. 34, punto 8.4 – 8.5 e 8.6, del Contratto Aziendale del Gruppo
FS e Accordo di Confluenza al CCNL delle Attività Ferroviarie del 16.04.2003 – dell'art. 31, punto
5 e punto 6, del Contratto Aziendale del CCNL delle Attività Ferroviarie del 20.07.2012 e del
16.12.2016 nella parte in cui limitano il computo della retribuzione dei giorni di ferie ai " soli elementi indicati negli stessi" (limitando l'indennità di utilizzazione professionale da corrispondere per i giorni di assenza per ferie alla sola indennità forfettaria di € 12,80 per i Macchinisti e € 4,50 per i Capo
Treno); nonché – con riguardo all'indennità di assenza – la nullità con conseguente disapplicazione degli artt. 72, punto 2.2.4 del CCNL delle Attività Ferroviarie del 16.04.2003 e 77 punto 2.2.4 CCNL delle Attività Ferroviarie del 20.07.2012 e 16.12.2016, nella parte in cui escludono la dovutezza del compenso nei giorni di ferie. Richiamando plurimi arresti della giurisprudenza della CGUE e della Suprema Corte, ha sostenuto come le predette previsioni contrattuali importino un effetto dissuasivo, contrastante con l'art. 7 della direttiva 2003/88/CE nonché con l'art. 36 Cost. e con l'art. 10, d.lgs. 66/2003, rispetto all'esercizio del diritto alle ferie, così risultando affette da nullità parziale.
Sotto il profilo della quantificazione delle differenze retributive dovute ha calcolato in € 9.759,07
l'ammontare del proprio credito, illustrando l'operazione matematica seguita per ottenere il predetto risultato.
Sul punto ha sostenuto la necessità della somma annua dei vari elementi retributivi variabili (0169
e 0170 (per la IUP PDM KM); - 0100, 0101, 0965, 0966, 0967, 0968, 0987, 0988 (per la IUP PDM
Condotta); - 0964 (per la IUP PDM Lavoro); - 0790 e 0791 (IUP Riserva, Traghettamento, Tradotta, etc..); - 0792 IUP PDM/PDB Assenze;
- 0948 e 0949 (Assenza residenza estero); - 0991 e 0992
(Assenza residenza interna)) al fine di dividerla per i giorni di presenza al lavoro per l'anno di riferimento, così ottenendo il valore medio degli elementi variabili per una singola giornata, da moltiplicarsi successivamente per i giorni di ferie consumati, detraendo l'importo di € 12,80 già corrisposto dalla resistente per ogni giornata di ferie goduta.
Ha concluso chiedendo l'accertamento della nullità delle clausole contrattuali collettive sopra indicate e, previa conseguente disapplicazione di esse, la condanna della resistente al pagamento delle differenze retributive richieste.
Si è costituita in giudizio la quale ha sollevato l'eccezione di parziale Controparte_1
prescrizione del diritto azionato.
Nel merito ha contestato la domanda proposta dal ricorrente in quanto infondata in fatto e in diritto specificando, attraverso il richiamo a innumerevoli arresti giurisprudenziali, che «la normativa dell'Unione Europea non si è spinta a definire una nozione armonizzata di retribuzione imponendo
l'integrale corresponsione di essa nel periodo feriale, così violando la competenza in ambiti riservati alla
potestà normativa degli Stati membri, ma si è limitata ad indicare l'osservanza di un risultato il cui esito
deve essere valutato in concreto, avendo riguardo alla specificità dei singoli ordinamenti nazionali, con gli strumenti legislativi che ogni Stato abbia adottato e con riferimento alla particolarità della
componente retributiva di cui si chiede l'inclusione, dal giudice nazionale».
In concreto ha contestato la idoneità dissuasiva nell'esercizio del diritto alle ferie del mancato riconoscimento degli emolumenti richiesti.
Con riguardo alla IUP ha infatti osservato come venga riconosciuta quella giornaliera in luogo di quella variabile, calcolata nei giorni lavorativi, e che, quand'anche ci fosse un contrasto con la disciplina europea, comunque l'incidenza “dovrebbe essere limitata da un lato neutralizzando le oscillazioni dovute alla collocazione temporale, dall'altro lato evidenziando in modo chiaro quale sia il differenziale con l'indennità giornaliera”. Del pari alcun profilo di collegamento funzionale con le mansioni espletate si rinviene nell'indennità di assenza che, per sua natura, è destinata a coprire i maggiori costi sostenuti dal lavoratore per far fronte all'assenza, per ragioni di servizio, dalla propria residenza.
In ordine al criterio di calcolo da seguire ai fini della valutazione sulla dissuasività dell'eliminazione dai giorni di ferie degli emolumenti rivendicati, ha sostenuto come il valore della media degli elementi retributivi variabili dovrebbe essere calcolato sulla scorta del numero astratto di giorni lavorativi mensili, ovvero 26, e non sulle giornate di lavoro concretamente espletate;
così come il successivo calcolo dell'eventuale trattamento retributivo differenziale dovrebbe avvenire in base al periodo feriale minimo attribuito contrattualmente ad ogni lavoratore, ovvero 4 settimane equivalenti a 20 giorni.
Sulla quantificazione delle differenze retributive ha contestato la correttezza del conteggio effettuato dal ricorrente, allegandone uno alternativo attestante un potenziale credito pari, al più, ad
€ 4.193,31.
Infine ha rilevato che l'eventuale declaratoria di nullità delle clausole contrattuali indicate in ricorso determinerebbe la nullità delle altre in applicazione della regola negoziale collettiva secondo
“le norme del presente CCNL, sia nell'ambito dei singoli istituti come nel loro complesso, sono correlate, inscindibili ed esigibili”. Per tale ragione il ricorrente dovrebbe essere condannato alla restituzione di quanto indebitamente percepito.
In conclusione ha chiesto il rigetto della domanda e, in subordine, nel caso di accoglimento della domanda la declaratoria di nullità di tutte le clausole afferenti alle indennità in parola “in ragione della clausola di inscindibilità contenuta negli accordi collettivi, e, per l'effetto, escludere ogni debenza delle relative somme ed accertare la natura indebita di quanto già percepito, oltre alla non incidenza di queste sulla retribuzione feriale e, con compensazione tra quanto indebitamente corrisposto e quanto domandato in ricorso, rigettare le domande avversarie”.
In ulteriore subordine ha chiesto che, in ipotesi di condanna, sia riconosciuto il diritto nei limiti della prescrizione.
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Il ricorso risulta fondato.
Il thema decidendum ha ad oggetto il riconoscimento del diritto del ricorrente alla corresponsione della medesima retribuzione, con particolare riguardo all'indennità di assenza e all'indennità di utilizzazione professionale (c.d. IUP), sia nei giorni di lavoro sia nei giorni di ferie. La questione giuridica alla base della controversia afferisce, in particolare, alla natura o valore dissuasivo dell'esercizio del diritto alle ferie in ragione del mancato riconoscimento dei predetti emolumenti nei giorni feriali rispetto agli ordinari di lavoro.
In altri termini l'oggetto dell'indagine cui è chiamato il giudicante attiene alla forza inibitrice dell'esercizio del diritto alle ferie impressa da una scelta aziendale, ossequiosa del precetto negoziale collettivo, secondo cui nei giorni feriali una parte della retribuzione variabile, erogata in quelli lavorativi, non viene corrisposta.
Ciò premesso, in via preliminare occorre vagliare l'eccezione di prescrizione sollevata dalla resistente.
Sul punto è noto l'orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cassazione civile sez. lav.,
06/09/2022, n.26246) secondo cui “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro.”
Considerato che, nel caso di specie, viene in rilievo un rapporto di lavoro subordinato, caratterizzato dallo schema normativo sopra delineato, in applicazione dei condivisi principi di diritto illustrati alcuna prescrizione risulta configurata avendo l'attore ancorato la propria pretesa retributiva al solo quadriennio pregresso all'anno di entrata in vigore della l. 92/2012.
Ciò posto quanto all'eccezione preliminare di merito, ricostruendo la disciplina negoziale collettiva, parte ricorrente ha prodotto nel corso del giudizio innumerevoli arresti della giurisprudenza di legittimità e della CGUE incentrati sul tema indicato.
Appare dunque obbligatorio un richiamo preliminare all'art. 7 della direttiva 88/2003/CE che, rubricato “Ferie annuali”, prescrive che “Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali (comma 1).
Il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro (comma 2).
Inoltre, ancor prima di procedere all'illustrazione dei profili di merito della controversia, giova precisare che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, le sentenze della CGUE, chiarificatrici della portata applicativa di norme europee, hanno efficacia vincolante e diretta nell'ordinamento nazionale costituendo ulteriore fonte del diritto dell'Unione europea nella misura in cui indicano il significato e i limiti di applicazione delle disposizioni unionali con efficacia erga omnes nell'ambito dell'ordinamento UE (cfr. Cass. n. 13425/2019, n. 22577/2012).
Ebbene, in disparte il chiaro tenore letterale dell'art. 7 sopra indicato, va osservato come l'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, richiamata dalla Suprema Corte, implichi che l'espressione "ferie annuali retribuite" contenuta nell'art. 7, n. 1, della direttiva n. 88 del
2003 contenga un riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, deve essere mantenuta la retribuzione che il lavoratore percepisce in via ordinaria (cfr. Cass. N. 18160/2023, con richiamo a
CGUE 20.1.2009, C-350/06 e C- 520/06, Schultz-Hoff, nonché, con riguardo al personale navigante dipendente di compagnia aerea, Cass. n. 20216/2022).
La ratio dell'equiparazione tra retribuzione ordinaria e feriale risiede nel rischio – già sopra accennato – secondo cui una diminuzione della retribuzione potrebbe dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr. CGUE
15.9.2011, C-155/10, CGUE 13.12.2018, C-385/17, ). Per_1 Persona_2
Pertanto, secondo l'indirizzo giurisprudenziale indicato, qualsiasi incentivo o sollecitazione, tale da indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie, è incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo, che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche la recente CGUE 13.1.2022, C-514/20, DS c.
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In tal senso la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali comprende qualsiasi importo pecuniario che si ponga in rapporto di collegamento con l'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (Cass. n. 13425/2019, n.
37589/2021).
In questa prospettiva, nel caso in esame, l'interrogativo, la cui risposta sarebbe idonea a condurre alla soluzione della controversia, attiene al rapporto di collegamento ontologico-funzionale tra gli elementi retributivi rivendicati (indennità di assenza e IUP variabile) e l'esecuzione delle mansioni tanto da connotare lo status personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass. n. 13425/2019, Cass.
n. 37589/2021).
Sul punto si è espressa, di recente, la Suprema Corte (v. Cass., sez. lav., 20.05.2024, n. 13932) secondo cui “L'indennità di assenza dalla residenza, in quanto voce diretta a compensare il disagio dell'attività tipica del dipendente viaggiante derivante dal non avere un luogo fisso di lavoro, è stata già ritenuta da questa Corte come voce da includere nella retribuzione feriale, allorché si è esaminata analoga controversia che aveva come parte datoriale la società OR (tra le molte,
Cass. nn. 2963, 2682, 2680, 2431, 1141/2024; nn.35578, 33803,33793, 33779, 19716, 19711, 19663,
18160/2023). 21. La corresponsione, in forma continuativa, di una simile indennità è immediatamente collegata alle mansioni tipiche dei dipendenti con mansioni di Capo Treno o Capo Servizio Treno, essendo destinata a compensare il disagio dell'attività derivante dal non avere una sede fissa di lavoro e dall'essere continuamente in movimento, lontano dalla sede formale di lavoro.
22. In base alla medesima ratio (collegamento funzionale con le mansioni tipiche) sono fondate le domande collegate alla parte variabile dell'indennità di utilizzazione professionale, in quanto voce ordinariamente corrisposta per i periodi di lavoro, la cui erogazione in misura ridotta nel periodo di ferie, in base a una verifica ex ante, è potenzialmente dissuasiva al godimento delle stesse, tenuto conto della continuatività dell'erogazione nel corso dell'anno e dell'incidenza sul trattamento economico mensile.”
È dunque la natura e le modalità temporali di erogazione degli emolumenti indicati a comportare che l'eliminazione di essi dalla composizione retributiva feriale contenga un effetto deterrente sull'esercizio del diritto alle ferie.
In tal senso, secondo la Suprema Corte “Nell'interpretazione delle norme collettive che regolano gli istituti di cui è stata chiesta l'inclusione nella retribuzione feriale è necessario tenere conto della finalità della direttiva, recepita dal legislatore italiano, di assicurare un compenso che non possa costituire per il lavoratore un deterrente all'esercizio del suo diritto di fruire effettivamente del riposo annuale. Tale effetto deterrente può, infatti, realizzarsi qualora le voci che compongono la retribuzione nei giorni di ferie sono limitate a determinate voci, escludendo talune indennità di importo variabile (previste dalla contrattazione collettiva nazionale o aziendale) che sono comunque intrinsecamente collegate a compensare specifici disagi derivanti dalle mansioni normalmente esercitate.
25. La giurisprudenza UE ha, invero, chiarito che il lavoratore, in occasione della fruizione delle ferie, deve trovarsi in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro;
ciò in quanto il diritto di ogni lavoratore alle ferie annuali retribuite va considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale UE, al quale non si può derogare e la cui attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla stessa direttiva.
26 È stato affermato che "La retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore" (sent. CGUE
Williams cit., par 21); che '"l'ottenimento della retribuzione ordinaria durante il periodo di ferie annuali retribuite è volto a consentire al lavoratore di prendere effettivamente i giorni di ferie cui ha diritto", e che "quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previsto all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 (...) è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della sua retribuzione" (sent. CGUE Torsten
Hein cit., par 44); che il giudice nazionale è tenuto a interpretare la normativa nazionale in modo conforme all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, con la precisazione che "una siffatta interpretazione dovrebbe comportare che l'indennità per ferie retribuite versata ai lavoratori, a titolo delle ferie minime previste da tale disposizione, non sia inferiore alla media della retribuzione ordinaria percepita da questi ultimi durante i periodi di lavoro effettivo" (sent. CGUE Torsten Hein cit., par 52); che "occorre dichiarare che, sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore (...) di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro"
(sent. CGUE Williams cit., par 23), sicché "qualsiasi prassi o omissione da parte del datore di lavoro che abbia un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione delle ferie annuali da parte di un lavoratore è incompatibile con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite" (sent. CGUE Koch cit., par 41).”
In applicazione di tali condivisi principi di diritto si configura un rapporto di causa-effetto in forza del quale la natura dell'indennità di assenza e della IUP (parte variabile), intrinsecamente legata alle mansioni, e dunque, allo status del lavoratore, importa che la relativa mancanza nel quantum complessivo della retribuzione feriale cagioni un effetto dissuasivo dell'esercizio del diritto alle ferie, al contempo integrandosi un'ipotesi di nullità del combinato disposto degli artt. 34, punto 8.4 – 8.5 e
8.6, del Contratto Aziendale del Gruppo FS e Accordo di Confluenza al CCNL delle Attività
Ferroviarie del 16.04.2003 – dell'art. 31, punto 5 e punto 6, del Contratto Aziendale del CCNL delle
Attività Ferroviarie del 20.07.2012 e del 16.12.2016 nella parte in cui limitano il computo della retribuzione dei giorni di ferie ai " soli elementi indicati negli stessi" (limitando l'indennità di utilizzazione professionale da corrispondere per i giorni di assenza per ferie alla sola indennità forfettaria di € 12,80 per i Macchinisti e € 4,50 per i Capo Treno); nonché – con riguardo all'indennità di assenza – la nullità con conseguente disapplicazione degli artt. 72, punto 2.2.4 del CCNL delle
Attività Ferroviarie del 16.04.2003 e 77 punto 2.2.4 CCNL delle Attività Ferroviarie del 20.07.2012
e 16.12.2016, nella parte in cui escludono tale emolumento nei giorni di ferie.
Inoltre, sempre con riguardo all'an, nella valutazione ex ante di incidenza della idoneità dissuasiva del mancato riconoscimento della IUP e dell'indennità di assenza, non può tenersi conto dei periodi di ferie concretamente fruiti da parte del singolo lavoratore, dovendo al contrario la verifica essere condotta sulla scorta di una normativa astratta, anche in ragione del rischio di pervenire a giudizi distinti nel corso degli anni a seconda del numero di giorni di ferie concretamente fruiti.
Secondo la Suprema Corte “In tale prospettiva non può ritenersi che l'incidenza dell'effetto dissuasivo possa essere apprezzata raffrontando la differenza retributiva mensile con quella annuale, dal momento che, per il lavoratore dipendente, la possibile induzione economica alla rinuncia al proprio diritto alle ferie deriva dall'incidenza sulla retribuzione che ogni mese, e quindi anche in quello di ferie, egli può impegnare per garantire a sé o alla sua famiglia le ordinarie condizioni economiche di vita.”
Nessun dubbio, pertanto, si profila con riguardo alla potenzialità dissuasiva insita nell'eliminazione dalla retribuzione feriale dell'indennità di assenza dalla residenza (art. 72, punto 2,
CCNL Attività Ferroviarie 2003; art. 77, punto 2.4, CCNL Mobilità, Area Attività Ferroviarie del
20.0.2012 e del 16.12.2016), nonché della cd. IUP in misura intera (art. 34, punto 8.4, 8.5 e 8.6 del contratto aziendale del Gruppo FS;
art. 31 punto 5 dei contratti aziendali 2012 e 2016).
Venendo al quantum del trattamento retributivo appare corretto il calcolo, realizzato dall'attore, del valore medio dei compensi percepiti a tali titoli nei 12 mesi precedenti la fruizione delle ferie, attraverso la divisione per i giorni di lavoro espletati con successiva moltiplicazione per i giorni di ferie consumati e detrazione dell'importo fisso giornaliero già riconosciuto di € 12,80 per i macchinisti.
Sotto quest'ultimo profilo, afferente al conseguente e distinto aspetto del quantum del diritto rivendicato, non risulta fondato il rilievo di Trenitalia secondo cui il conteggio dovrebbe tener conto, in primo luogo, del divisore 26, ovvero delle giornate in astratto minime di lavoro (26 giorni al mese,
312 all'anno) e della successiva moltiplicazione del risultato per i giorni di ferie minimi previsti dal
CCNL, ovvero 20 giorni (4 settimane lavorative).
In disparte la quantificazione del numero effettivo di giorni di ferie spettanti ad un lavoratore del comparto attività ferroviarie, va osservato che, una volta chiarito, sotto il profilo dell'an, per le ragioni ampiamente esposte, la dissuasività alla fruizione delle ferie della negazione della IUP variabile e dell'indennità di assenza, non può prescindersi – ai fini del quantum – dai giorni concretamente fruiti dal lavoratore, secondo un calcolo basato sulla retribuzione ordinaria percepita nell'anno pregresso, da considerarsi quale anno lavorativo definitivamente concluso ovvero quale unica fonte di riferimento in termini monetari.
Parimenti infondata risulta l'eccezione della resistente afferente alla caducazione di tutte le disposizioni tese al riconoscimento delle indennità rivendicate anche in giornate lavorative, stante l'applicazione della clausola generale contenuta nel CCNL mobilità secondo cui “le norme del presente CCNL, sia nell'ambito dei singoli istituti come nel loro complesso, sono correlate, inscindibili ed esigibili”.
Ebbene, in omaggio ai principi generali di diritto civile in tema di nullità parziale e interpretazione delle norme all'interno delle quali possono ricondursi, in senso estensivo, anche quelle dei contratti collettivi, appare evidente come una lettura sistematica e complessiva delle disposizioni, tese a disciplinare la IUP variabile e l'indennità di assenza, non conduca affatto ad una loro caducazione globale nell'ipotesi di riconosciuta nullità parziale.
Fermo restando che le indennità in parola rinvengono la propria ratio nella remunerazione dell'attività lavorativa espletata, non risulta corretta la tesi della resistente che, secondo un effetto caducatorio automatico, condurrebbe ad un'ulteriore violazione del diritto alla corretta e proporzionata retribuzione ai sensi dell'art. 36 Cost., con il rischio di cagionare un ulteriore pregiudizio al dipendente.
In definitiva, sussistendo il diritto del ricorrente, l'assenza di vizi di quantificazione nel calcolo effettuato determina la condanna di alla corresponsione di € 9.593,56. Controparte_1
In omaggio al principio di soccombenza va disposta la condanna di Trenitalia al pagamento delle spese di lite che si liquidano, come in dispositivo, ex art. 4, comma 1, Dm 147/22, stante l'assenza di questioni giuridiche di rilievo alla luce dei plurimi arresti della Suprema Corte e della CGUE.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara la nullità in parte qua delle disposizioni contenute negli artt. 34, punto 8.4 – 8.5 e 8.6, del Contratto Aziendale del Gruppo FS e Accordo di Confluenza al
CCNL delle Attività Ferroviarie del 16.04.2003 e dell'art. 31, punto 5, del Contratto Aziendale del
CCNL delle Attività Ferroviarie del 20.07.2012 e del 16.12.2016, nella parte in cui limitano l'indennità di utilizzazione professionale giornaliera da corrispondere nelle giornate di ferie al solo importo fisso di € 12,80; nonché degli artt. 72, punto 2.2.4 del CCNL delle Attività Ferroviarie del
16.04.2003 e 77 2.4 CCNL delle Attività Ferroviarie del 20.07.2012 e 16.12.2016, laddove escludono l'indennità per assenza dalla residenza, dal calcolo della retribuzione per i giorni di ferie;
infine degli artt. 25, punto 5 e 6, del CCNL delle Attività Ferroviarie del 16.04.2003 e degli art. 31, punto 6, del
CCNL delle Attività Ferroviarie del 20.07.2012 e 30, punto 6, del CCNL delle Attività Ferroviarie del 16.12.2016, laddove limitano il computo della retribuzione dei giorni di ferie ai soli elementi indicati negli stessi.
Condanna in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento di € 9.593,56, Controparte_1
a titolo di IUP e di indennità di assenza. Condanna in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento di € 2.690,00, Controparte_1
oltre iva cpa, rimborso forfettario come per legge, con distrazione.
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc..
Così deciso in Reggio Calabria, lì 10/01/2025.
Il Giudice
Francesco De Leo