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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 04/06/2025, n. 930 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 930 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA Seconda sezione Civile Settore Lavoro/Previdenza Sentenza Il Giudice del lavoro di IO CA dott. Arturo D'Ingianna sciogliendo la riserva di cui all'udienza del 4.6.2025
pronuncia la seguente
SENTENZA
ex art 1 co. 57 legge 92 del 2012
nel proc. n. 3806/2022 sul ricorso depositato il 01/09/2022 proposto da (difeso dall'Avv. Carolina Parte_1 Musicò) nei confronti di (difesa dall' Avv. Marco Di Mauro); NTroparte_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva: A) In riforma dell'ordinanza impugnata, accertare e dichiarare, per tutte le ragioni in fatto ed in diritto sopra enunciate, l'illegittimità del licenziamento notificato al ricorrente in data 23.02.2022 e per l'effetto dichiararne la nullità e/o l'inefficacia e adottare ex art. 18 L. 300/70 comma 5 i seguenti provvedimenti:
- dichiarare risolto il rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento;
- condannare il datore di lavoro al pagamento di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata tra un minimo di dodici ed un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, in relazione all'anzianità del lavoratore e tenuto conto del numero dei dipendenti occupati, delle dimensioni dell'attività economica, del comportamento e delle condizioni delle parti, con onere di specifica motivazione al riguardo;
- Con vittoria di spese e competenze legali sia per la fase sommaria che per la presente fase di opposizione, con distrazione nei confronti del sottoscritto avvocato distrattario, ed annullamento anche della condanna alle spese prevista dall'ordinanza emessa nella fase sommaria.
B) Ovvero, ma senza rinuncia alla domanda con cui si chiede l'applicazione del comma 5 dell'art. 18 L. 300/70, in riforma dell'ordinanza impugnata, si chiede al Giudice adito di accertare e dichiarare per tutte le ragioni in fatto ed in diritto sopra enunciate l'illegittimità del licenziamento notificato al ricorrente in data 23.02.2022 e per l'effetto ne dichiari la nullità e/o l'inefficacia e adotti ex art. 18 L. 300/70 comma 6 i seguenti provvedimenti:
- dichiarare risolto il rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento;
1 - condannare il datore di lavoro al pagamento di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata, in relazione alla gravità della violazione formale o procedurale commessa dal datore di lavoro, tra un minimo di sei ed un massimo di dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, con onere di specifica motivazione al riguardo;
- qualora il Giudice, sulla base della domanda del lavoratore, accerti che vi è anche un difetto di giustificazione del licenziamento applichi, in luogo delle tutele previste dal comma 6, le tutele di cui ai commi quarto, quinto o settimo;
- Con vittoria di spese e competenze sia per la fase sommaria che per la presente fase di opposizione con distrazione nei confronti del sottoscritto avvocato ed annullamento anche della condanna alle spese prevista dall'ordinanza emessa nella fase sommaria.
Parte ricorrente deduceva ( si trascrive il ricorso perché la stesura del ricorso senza sintesi dei motivi specifici non rende possibile una sintesi di tutto quanto detto dal ricorrente ):
Il sig. era un operaio che prestava servizio per l'appalto di pulizie del materiale Parte_1 rotabile e degli impianti industriali di LI Regione CA, con appaltatore la ditta , a CP_1 seguito del cambio appalto del maggio 2018 con la ditta ER SR ( doc. 2).
Lavora per gli appalti ferroviari fin dal 2008.
Prestava servizio presso la Platea Lavaggio di Calamizzi con la qualifica di operaio livello F1 addetto alle pulizie, fino al provvedimento di trasferimento.
In data 20.5.2021 con prot. N. 221/21 il sig. riceveva comunicazione di trasferimento Pt_1 alla sede di PA ( doc. 4) , dopo già la precedente comunicazione di trasferimento alla sede di
AT( doc. 3) , sede in cui stava per cessare l'appalto ed in cui il trasferimento di fatto non ha mai avuto luogo .
Dunque dopo sette giorni dal primo provvedimento di trasferimento adottato in una sede in cui stava per cessare l'appalto, l'azienda ha adottato il secondo provvedimento di trasferimento presso la sede di PA con le seguenti motivazioni:
“Tale suo trasferimento si rende necessario, sotto un primo profilo, in ragione dell'esigenza produttiva-organizzativa di soddisfare l'esplicita richiesta formulataci per iscritto in data 17.5.2021 dalla committente Ferrovie della CA.
Al contempo, tale trasferimento trova fondamento nell'esigenza tecnico-organizzativa di provvedere all'inserimento presso il cantiere Sede periferica NTroparte_2
PA di una risorsa con la sua qualifica, mansioni, orario di lavoro e competenze professionali”.
Si aggiungeva che non potendo consentire l'adibizione neppure provvisoria presso la sede di
AT, il lavoratore avrebbe usufruito di un periodo di ferie fino all'1.7.2021 e dal 2.7. avrebbe
2 dovuto prendere servizio a PA.
Il lavoratore si rifiutava di prendere servizio presso la sede di PA, continuando a ribadire di voler prestare servizio presso la sede di IO CA dove aveva sempre lavorato.
In data 13.7.2021 con prot. 292.2021 riceveva la prima contestazione disciplinare ( doc 5), alla quale rispondeva con l'impugnazione del trasferimento. La seconda contestazione disciplinare , la n. prot. 518.2021 del 27.12.2021 ( doc. 6), pur menzionata nel provvedimento di licenziamento, non
è mai stata ricevuta dal . Si produce tracciatura della raccomandata in oggetto ( doc. 7). Pt_1
Il ricorso avverso il trasferimento veniva rigettato, ed è impossibile procedere in sede di gravame in quanto il Giudice ha accertato la tardività dell'impugnazione, depositata oltre i termini di decadenza
Il procedimento era il n. 306/2022 R.G. Tribunale di IO CA sez Lavoro- Dott. D'Ingianna conclusosi con l'Ordinanza n 3450.2022 ( doc. 8)
In data 23.2.2022 con prot. 85.2022 il sig. riceveva racc a r con cui gli veniva comunicato Pt_1 il licenziamento, inquadrato come “licenziamento per giustificato motivo soggettivo” ( doc. 1) con la seguente motivazione:
“Facendo seguito alle nostre lettere di contestazione per assenza ingiustificata prot. 292.2021 e prot.
518.2021 e atteso il persistere a tutt'oggi della sua assenza sul posto di lavoro, le comunichiamo la decisione di adottare il provvedimento disciplinare del licenziamento per giustificato motivo soggettivo ex art. 63 CCNL applicato, a seguito della sua assenza ingiustificata dal posto di lavoro per oltre 6 giorni consecutivi…”
Il licenziamento è stato impugnato stragiudizialmente con racc a r del 7.4.22, ricevuta in data
14.4.22. Reiterata con racc a r del 13.4.22, non ritirata dalla società. Reiterata ancora con pec del
22.4.2022 e poi ancora con racc a r del 5.5.22 ( doc 21,22,23,24)
In seguito all'impugnazione giudiziale del licenziamento, proc. 2434.2022 R.G. Tribunale di
IO CA Sez Lavoro Dott. , il ricorso nella prima fase sommaria è stato rigettato Per_1 con l'Ordinanza n. 15385/2022 del 2.8.2022 depositata e comunicata il 2.8.2022, che in questa sede si impugna per le motivazioni che seguono
(….)
Il Giudice non valuta la natura e le circostanze del caso concreto relative al rifiuto del lavoratore ad eseguire la prestazione lavorativa, malgrado menzioni e trascriva
l'orientamento della Corte di Cassazione secondo cui:
“In caso di trasferimento adottato in violazione dell'art. 2103 c.c. l'inadempimento datoriale non legittima in via automatica il rifiuto del lavoratore ad eseguire la prestazione lavorativa in quanto,
3 vertendosi in ipotesi di contratto a prestazioni corrispettive, trova applicazione il disposto dell'art. 1460 comma 2, alla stregua del quale la parte adempiente può rifiutarsi di eseguire la prestazione a proprio carico solo ove tale rifiuto, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, non risulti contrario alla buona fede;
nella motivazione del precedente richiamato si specifica che:
“l'inottemperanza del lavoratore al provvedimento di trasferimento illegittimo dovrà quindi essere valutata, sotto il profilo sanzionatorio, alla luce del disposto dell'art. 1460 c.c. comma 2, secondo il quale, nei contratti a prestazioni corrispettive, la parte non inadempiente non può rifiutare l'esecuzione se, avuto riguardo alle circostanze, il rifiuto è contrario alla buona fede.
La relativa verifica dovrà essere condotta sulla base delle concrete circostanze che connotano la specifica fattispecie nell'ambito della quale si dovrà tenere conto, in via esemplificativa e non esaustiva, dell'entità dell'inadempimento datoriale in relazione al complessivo assetto di interessi regolato dal contratto, della concreta incidenza del detto inadempimento datoriale su fondamentali esigenze di vita e familiari del lavoratore, della puntuale, formale esplicitazione delle ragioni tecniche, organizzative e produttive alla base del provvedimento di trasferimento, dell'incidenza del comportamento del lavoratore sull'organizzazione datoriale e piu' in generale realizzazione degli interessi aziendali, elementi questi che dovranno essere considerati nell'ottica del bilanciamento degli opposti interessi in gioco anche alla luce dei parametri costituzionali di cui agli artt. 35.36 3 41 Cost.; si conclude che tale verifica è rimessa all'esame del giudice del merito”
Ed il Giudice afferma:
“Pertanto, se un trasferimento disposto in violazione dell'art. 2103 c.c. non legittima automaticamente il rifiuto opposto dal lavoratore, dovendo questo essere conforme a buona fede alla luce delle circostanze del caso concreto, a maggior ragione un trasferimento legittimo o comunque, divenuto irretrattabile non può che rendere ingiustificato il rifiuto del lavoratore a rendere la prestazione. Tale considerazione contesta in nuce l'affermazione della difesa attrice secondo cui un trasferimento legittimo o comunque, non piu' contestabile non esclude la legittimità del rifiuto manifestato dal dipendente”.
Ed ancora:
“Non è condivisibile poi la tesi difensiva di parte attrice che vorrebbe una riqualificazione del licenziamento disciplinare in giustificato motivo oggettivo, posto che la ragione per la quale il
è stato licenziato non è l'impossibilità della società, a fronte del mancato gradimento Pt_1 espresso dalla stazione appaltante, di ricollocarlo in altra sede, ma l'ingiustificata assenza del lavoratore dal luogo di lavoro designato. Difatti, la preclusione prodotta dalla decadenza al vaglio di
4 legittimità del trasferimento e poi del rifiuto allo stesso comporta che la mancata presa di servizio presso l'ATS di palermo costituisca assenza ingiustificata dal lavoro che legittima, in assenza di altri motivi di doglianza, il licenziamento impugnato”.
Ma il Giudice non considera che l'assenza dal luogo di lavoro è stata determinata proprio dal rifiuto al trasferimento, peraltro motivato, non certo dalla volontà di violare i doveri contrattuali.
Si ribadisce e reitera quanto espresso in sede di ricorso introduttivo, secondo cui nel caso di specie di un rifiuto al trasferimento da parte del lavoratore e di un giudizio non piu' impugnabile che ha reso irretrattabile il trasferimento, il rifiuto al trasferimento può essere considerato legittimo ed il licenziamento va inquadrato come giustificato motivo oggettivo, in quanto devono essere valutate le circostanze del caso concreto che hanno condotto il ricorrente al rifiuto al trasferimento, la cui analisi e considerazione non possono essere preclusi dall'irretrattabilità del trasferimento.
Si insiste pertanto sulla domanda subordinata di cui al ricorso introduttivo, secondo cui il licenziamento in oggetto va qualificato come giustificato motivo oggettivo, e non soggettivo, con tutte le conseguenze del caso.
Il fatto che il datore di lavoro abbia il potere di mutare unilateralmente le condizioni contrattuali, nel caso di specie il luogo di lavoro per ragioni tecnico-organizzative, pur se legittimamente esercitato, non rende automaticamente illegittimo il rifiuto del lavoratore di accettare tale mutamento contrattuale e correlativamente, la mancata accettazione della variazione contrattuale non può qualificarsi sic et simpliciter come inadempimento. E pertanto la mancata accettazione del trasferimento nel caso di specie deve essere considerata come causa oggettiva di recesso dovuta alle ragioni tecnico-organizzative da parte del datore di lavoro, ed il licenziamento non può essere inquadrato come giustificato motivo soggettivo, bensì dovrà essere inquadrato come giustificato motivo oggettivo. Argomentando in tal senso, l'equilibrio sinallagmatico del rapporto ed i limiti alle rispettive obbligazioni andranno individuati da un lato nella libertà di organizzazione dell'impresa, e quindi nell'art. 41 Costituzione e nell'art. 2103 c.c., e dall'altro nella facoltà di non accettare la pur legittima variazione contrattuale, riconducendo la fattispecie a quei motivi oggettivi che consentono il recesso.
Del resto, non è corretto parlare di inadempimento contrattuale nei confronti di un lavoratore che vuole adempiere il contratto originario. Se la prestazione è diventata impossibile o non utilmente ricevibile, il datore di lavoro potrà procedere al licenziamento per giustificato motivo oggettivo, non soggettivo, e sarà obbligato ad osservare il dovuto iter.
E' essenziale procedere alla valutazione del rifiuto del ricorrente al trasferimento, e pertanto
5 valutare:
· la non inerenza all'attività lavorativa delle sue condanne penali
· la buona fede del ricorrente nell'espletamento dell'attività lavorativa, la sua diligenza ed il suo attaccamento al lavoro,
· l'assenza di contestazioni sull'esatto e corretto adempimento della prestazione lavorativa anche in sede di atto di costituzione avverso il licenziamento
· La mancata osservanza delle garanzie previste dal CCNL da parte del datore di lavoro per il provvedimento di trasferimento che hanno comportato l'impossibilità del ricorrente di ottemperare a detto provvedimento, dal momento che con uno di circa 1000 euro al mese egli non avrebbe potuto affrontare le spese di detto trasferimento , prendere una casa in affitto a PA e sostenere le spese di affitto, vitto , utenze ed altro così lontano da casa
· Il ricorrente ha un figlio minorenne ed è separato dalla madre del bambino, con cui ha intrattenuto per anni una convivenza more uxorio.
Si sottolineano le circostanze che seguono:
· Il lavoratore è stato assunto negli appalti ferroviari nel 2008 ed ha lavorato ininterrottamente e senza alcun tipo di problema fino al 2018 ( doc. 9,26,27).
· Dal 2009 al 2011 ha svolto mansioni di caposquadra con l'appalto New Labor, con indubbie responsabilità lavorative, seppure non gli sono mai state riconosciute a livello retributivo, ma non ha mai contestato nulla.
· Nel 2011 ha anche conseguito l'abilitazione alla manovra rotabili e deviatoi ( doc. 10) .
· Il ricorrente ha subito nel tempo una serie di condanne penali, ma per fatti si ripete mai inerenti all'attività lavorativa, né mai associazione di tipo mafioso. Non ha alcun procedimento pendente ( doc. 11 e 12).
· Il datore di lavoro, su richiesta del committente, adotta il provvedimento di trasferimento in ragione delle sue condanne penali, ben 13 anni dopo che era stato assunto negli appalti ferroviari e senza che ci fosse alcuna inerenza all'attività lavorativa per le sue condanne penali . Nell'atto di costituzione della avverso il CP_1 trasferimento si menziona che LI avuta notizia della condanna sulla scorta della quale stava scontando una pena per la condanna prevista dal codice Pt_1 penale ha comunicato l'applicazione della clausola di non gradimento. Ma la condanna di che trattasi è per stalking nei confronti dell'ex compagna ( doc 28) , che fermo restando la riprovevolezza della condotta del ricorrente, non giustifica il
6 provvedimento né di trasferimento e men che meno di licenziamento nei termini in cui sono stati posti in essere.
· Il ricorrente è stato trasferito dall'oggi al domani prima a AT e poi a PA, e pertanto prima a 120 chilometri di distanza e poi a 250 chilometri di distanza da
IO CA, senza alcun supporto né garanzia per come prevista dal CCNL , costringendolo a sostenere tutte le correlative spese con uno stipendio netto di circa euro 1100. Che è come dire costringerlo a rifiutare il trasferimento e, di fatto, prepararsi il terreno per il licenziamento. Non si riesce proprio a riscontrare la buona fede del datore di lavoro.
Nel settore degli appalti ferrovieri i trasferimenti sono disciplinati dall'art. 45 CCNL
Mobilità Area Af del 20.7.2012 ( doc. 16) , che prevede che:
Comma 1: “Il trasferimento individuale da un'unità produttiva all'altra che comporta per il lavoratore l'assegnazione stabile ad una nuova sede di lavoro può essere disposto dall'azienda in relazione a comprovate esigenze tecniche, organizzative e produttive”
Comma 6: “In caso di trasferimento per intervenute esigenza tecniche, organizzative e produttive le aziende potranno procedere con i trasferimenti individuali in una regione diversa da quella in cui si trova la sede di lavoro originaria solo in casi eccezionali”
Comma 8: “Al lavoratore trasferito spettano i trattamenti previsti all'art. 78 ( indennità di trasferimento)
· L'art. 78 (indennità di trasferimento) ( doc. 17) prevede:
1. Nel caso di trasferimento individuale disposto dall'azienda in applicazione dell'art. 45 del presente CCNL al lavoratore compete:
a) Il rimborso delle spese documentate di trasporto per sé ed i suoi familiari conviventi, nonché per il mobilio, l'arredamento e il bagaglio, previ opportuni accordi da prendersi con l'azienda b) Se il trasferimento disposto comporta il mutamento della sede di lavoro in una unità produttiva di Regione limitrofa a quella originaria, spetta al lavoratore un compenso pari all'indennità di trasferta di cui al punto 1 lett d) art 76 del presente CCNL pari a
45 giorni dal trasferimento qualora il lavoratore si trasferisca da solo e a 60 giorni qualora il lavoratore si trasferisca con i familiari conviventi e le indennità di cui al punto c) comma 1 sono raddoppiate , ossia un'indennità una tantum all'atto del trasferimento pari a 4/3 dell'ultima retribuzione mensile globale percepita nel mese precedente il trasferimento;
indennità raddoppiata nel caso di trasferimento disposto oltre l'ambito della provincia.
7 7. “Quando il trasferimento determini il cambio di domicilio, debitamente documentato, al di fuori del territorio della provincia della sede di lavoro originaria,
l'azienda attribuirà al lavoratore, a partire dall'effettivo trasloco nella nuova abitazione, un'indennità mensile per contribuire alle spese per la stessa abitazione, per un periodo massimo di 12 mesi, di importo non superiore a 350 euro”. Ove il trasferimento venga disposto per una sede collocata i una regione diversa da quella di origine l'importo massimo di cui al precedente comma viene raddoppiato o triplicato……….”
· Il ricorrente ha un figlio minorenne ed è separato dalla madre del bambino, con cui ha intrattenuto per anni una convivenza more uxorio.
Il trasferimento avrebbe comportato, stante l'impossibilità di trasferirlo, anche e soprattutto la sua impossibilità di mantenere il legame affettivo con il figlio e seguirlo nel suo percorso di crescita
· Quanto alla clausola di non gradimento nei contratti di appalto, seppure essa è legittima in linea generale, vanno comunque osservati i principi di correttezza e buona fede da parte del datore di lavoro. Non può essa clausola trasformarsi in un potere di recesso ad nutum in capo al datore di lavoro. Ed inoltre nel caso di specie, si ripete, il provvedimento di trasferimento è stato adottato dopo 13 anni dall'assunzione del dipendente, le cui condanne penali non hanno alcuna inerenza con l'attività lavorativa.
· La predetta clausola di non gradimento nell'Accordo Quadro di LI ( doc. 13) recita:
“E' facoltà di LI pretendere dall'appaltatore, che si impegna in tal senso, la sostituzione e/o l'allontanamento, a semplice richiesta, dai propri impianti di uno o piu' lavoratori indicati nell'elenco del personale da adibire all'esecuzione delle prestazioni di cui al presente accordo, oppure già assegnati alle attività oggetto del servizio appaltato.
L'Appaltatore si impegna altresì a richiedere a ciascun lavoratore da impiegare nell'appalto, prima del suo effettivo impiego, il certificato generale del casellario giudiziale in corso di validità ed a segnalare tempestivamente al Committente il nominativo di coloro a carico dei quali risultano sentenze di condanna passate in giudicato nonché i reati ascritti e la pena comminata, nel rispetto comunque delle disposizioni di legge contenute nel D. Lgs.
196/2003”.
In essa clausola pertanto non sono indicati i reati per i quali scatterebbe il non gradimento da parte del committente. Detta clausola è effettivamente una legittimazione al recesso ad nutum, che nel nostro ordinamento non è ammissibile.
Fermo sempre e comunque il disvalore delle condotte del ricorrente che hanno
8 condotto alle condanne penali per fatti inerenti alla sua vita privata, in ogni caso non è ammissibile un licenziamento nei termini i cui è stato comminato. Va da sé che il licenziamento va inquadrato come giustificato motivo oggettivo.
· Il ricorrente ha rifiutato il trasferimento a PA, ma è ammesso dalla stessa controparte nell'atto di costituzione che ha chiesto l'autorizzazione al Magistrato di Sorveglianza per poter lavorare a AT, si è recato presso la sede di AT per lavorare per piu' giorni, da solo, con i propri mezzi e senza alcun supporto economico per come previsto dalla contrattazione collettiva e dovuto dall'azienda.
Non corrisponde al vero quanto asserito nell'atto di costituzione di che dichiara: CP_1
“Purtroppo però dopo pochi giorni non certo per volontà della resistente, o per qualche recondita motivazione tesa a voler delegittimare il , anche Ferrovie della CA Pt_1 chiede di ripristinare il precedente organico ritenendo necessario allontanarlo per le stesse motivazioni di LI, ed anche per la condotta tenuta dal ricorrente indicata come non opportuna o idonea al posto di lavoro”
La richiesta di allontanamento di Ferrovie della CA viene motivata per iscritto , ed in base al documento che controparte stessa produce, nei seguenti termini:
“Questa Società è venuta a conoscenza che da parte Vs viene utilizzata una risorsa c/o gli impianti di AT per lo svolgimento del servizio in oggetto, non presente negli elenchi
e per il quale non vi è stata comunicazione alcuna, così come previsto dall'art. 6 del contratto oggi in essere. Pertanto si prega di voler ripristinare la compagine lavorativa dei
Vs dipendenti per come era in precedenza. Con la presente si conferma che il 31.5.2021 si conclude il contratto con voi stipulato”.
Non vi è alcuna menzione delle presunte condotte non consone che il datore di lavoro menziona nell'atto di costituzione, né è in alcun modo ammissibile la prova per testi su dette presunte condotte non consone presso l'impianto di AT in quanto dette contestazioni avrebbero dovuto essere fatte per iscritto e nei dovuti tempi per consentire al lavoratore di difendersi
Inoltre, anche questa condotta, ossia l'essersi recato da solo a AT a lavorare, senza alcun supporto da parte del datore di lavoro,si ripete ammessa dalla controparte, collide fortemente con i presunti atteggiamenti non consoni che si vorrebbero addebitare al ricorrente, e collide con un rifiuto al trasferimento secondo la controparte ingiustificato e che costituirebbe per il datore di lavoro condotta contraria
9 ai doveri contrattuali e base per il provvedimento di licenziamento, che dovrebbe bastare sic ed simpliciter per licenziare in tronco il lavoratore per motivi disciplinari .
· L'art. 3 L. 604/66 recita:
“Il licenziamento per giustificato motivo con preavviso è determinato da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro ovvero da ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa”
Il giustificato motivo oggettivo è rappresentato da “ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa”, e pertanto le ipotesi di riassetto organizzativo attuato per una piu' economica o produttiva gestione d'impresa, come nel caso di specie, in cui il lavoratore è stato trasferito anche perché il datore di lavoro aveva necessità presso la sede di PA di una risorsa con le caratteristiche del ricorrente, e pertanto ha ritenuto di potervi rinunciare presso la sede di IO calabria e poi di AT, in quest'ultima sede peraltro stava anche per cessare l'appalto.
· Ancora, detto non gradimento del committente costituisce, in base a quanto afferma anche parte resistente nell'atto di costituzione nel procedimento di impugnazione al trasferimento, una condizione oggettiva riconducibile alle esigenze tecniche, organizzative e produttive previste dall'art. 2103 c.c. e non sindacabile, stante la peculiarità del contraente……( doc 25)
· Il Giudice stesso menziona nell'Ordinanza che ha rigettato l'impugnazione del provvedimento di trasferimento la Sentenza della Corte di Cassazione n 12029/2020 secondo cui: “Ne consegue che il venir meno del gradimento delle autorità militari competenti, quale verificatosi nella specie, si traduce in una obiettiva ragione di tipo organizzativo, e di conseguenza in un presupposto di legittimità ex art 2103 c.c. del provvedimento di trasferimento, non potendo l'impresa appaltatrice ulteriormente avvalersi, nella stessa unità produttiva, della prestazione del dipendente non piu' gradito………….”
· Per costante giurisprudenza per esempio, lo stato di detenzione del dipendente per fatti estranei allo svolgimento del rapporto di lavoro non costituisce inadempimento degli obblighi contrattuali e pertanto non rappresenta una giusta causa di licenziamento. La carcerazione rappresenta semmai una sopravvenuta impossibilità parziale della prestazione che consente il licenziamento per giustificato motivo oggettivo nel caso in cui emerga che non persiste l'interesse del datore di lavoro a ricevere le prestazioni del dipendente.
10 · Si fa altresì presente che in seguito al rinvio concesso dal Giudice per bonario componimento alla prima udienza, il sottoscritto difensore inviava al difensore di controparte la propria proposta ( doc. 33), rifiutata in toto ( doc. 34).
· In materia di licenziamenti collettivi l'Ordinanza n 15401/2020 ( doc. 14) ha stabilito che:
“Alla luce di una corretta interpretazione dell'art. 1 par. 1 primo comma lett a) della Direttiva
98/59/CE del Consiglio del 20 luglio 1998 ( concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli
Stati membri in materia di licenziamenti collettivi), rientra nella nozione di “licenziamento” il fatto che un datore di lavoro proceda, unilateralmente ed a svantaggio del lavoratore, ad una modifica sostanziale degli elementi essenziali del contratto di lavoro per ragioni non inerenti alla persona del lavoratore stesso, da cui consegua la cessazione del contratto di lavoro, anche su richiesta del lavoratore medesimo ( Corte di Giustizia UE 11 novembre 2015 in causa C-422/14 p.ti da 50 a 54); una tale interpretazione, conforme alla citata giurisprudenza della Corte di Giustizia comporta il superamento della precedente dell'art. 24 L 223/91, anche alla luce del d. lg. 151/97 di attuazione della Direttiva comunitaria 26 giugno 1992 n 56, nel senso che nel numero minimo di cinque licenziamenti, ivi considerato come sufficiente ad integrare l'ipotesi del licenziamento collettivo, non potessero includersi altre differenti ipotesi risolutorie del rapporto di lavoro, ancorchè riferibili all'iniziativa del datore di lavoro: dovendosi intendere il termine licenziamento in senso tecnico, senza potere ad esso parificare qualunque altro tipo di cessazione del rapporto determinata ( anche o soltanto) da una scelta del lavoratore, come nelle ipotesi di dimissioni, risoluzioni concordate, o prepensionamenti, anche ove tali forme di cessazione del rapporto fossero riconducibili alla medesima operazione di riduzione per eccedenza della forza lavoro giustificante il ricorso ai licenziamenti;
La Corte territoriale ha violato il superiore principio di diritto nell'escludere la rilevanza, ai fini del computo dei lavoratori determinanti la configurabilità di un licenziamento collettivo di “ alcune…risoluzioni consensuali” derivanti “ dalla mancata accettazione del trasferimento “
· Il messaggio Inps n 369/2018 ( doc. 15) il cui oggetto è:
“Accesso all'indennità di disoccupazione NASPI nelle ipotesi di risoluzione consensuale in seguito al rifiuto da parte del lavoratore al proprio trasferimento ad altra sede della stessa azienda distante oltre 50 chilometri dalla residenza del lavoratore e/o mediamente raggiungibile in 80 minuti o oltre con i mezzi di trasporto pubblico e nell'ipotesi di dimissioni per giusta causa a seguito del trasferimento del lavoratore”
L'Inps prevede che in ordine al requisito dell'involontarietà dello stato di disoccupazione, ai sensi dell'art. 2 comma 5 L. n 92/2012 e dell'art. 3 co.2 del decreto n 22/2015 le predette
11 indennità di disoccupazione sono riconosciute anche nelle ipotesi di dimissioni per giusta causa e di risoluzione consensuale intervenuta nell'ambito della procedura di conciliazione di cui all'art. 7 L. n. 604/66 come modificato dall'art. 1 co.40 L. 92/2012.
Alla luce delle richiamate disposizioni, in talune ipotesi in cui la cessazione del rapporto di lavoro non consegue ad un atto unilaterale del datore di lavoro è consentito l'accesso al trattamento di disoccupazione.
In particolare nelle ipotesi di dimissioni per giusta causa e cioè in presenza di una condizione di improseguibilità del rapporto di lavoro, la cui ricorrenza deve essere valutata dal Giudice, l'atto di dimissioni del lavoratore è comunque da ascrivere al comportamento di un altro soggetto e il conseguente stato di disoccupazione non può ritenersi involontario.
Analogamente lo stato di disoccupazione può ritenersi involontario nelle ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in cui le parti addivengono alla risoluzione consensuale del rapporto medesimo, sia in esito alla procedura di conciliazione di cui all'art. 7 L. 604/66 come modificato dall'art. 1 co. 40 L. 92/2012 sia in esito al rifiuto del lavoratore al trasferimento ad altra sede della stessa azienda distante oltre 50 chilometri dalla residenza del lavoratore o mediamente raggiungibile in oltre 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblico.
Su tale ultima ipotesi di risoluzione consensuale in esito al rifiuto al trasferimento………..la volontà del lavoratore può essere stata indotta dalle notevoli variazioni delle condizioni di lavoro conseguenti al trasferimento ad altra sede dell'azienda distante piu' di 50 chilometri dalla residenza del lavoratore e/o raggiungibile in 80 minuti con i mezzi pubblici………
Si verifica inoltre di frequente che nei suddetti casi di risoluzione a seguito del rifiuto del trasferimento da parte del lavoratore, le parti ( datore di lavoro e lavoratore), in sede di conciliazione, convengono sulla corresponsione a vario titolo, spesso a titolo di incentivo, di somme, talvolta consistenti, diverse da quelle spettanti in relazione al pregresso rapporto di lavoro.
Anche in tali fattispecie.è possibile quindi accedere all'indennità di disoccupazione
NASPI, in presenza di tutti i requisiti legislativamente previsti, anche laddove il lavoratore ed il datore di lavoro pattuiscano la corresponsione, a favore del lavoratore, di somme a vario titolo e di qualunque importo esse siano.
· Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo prevede l'espletamento della procedura ex art 7 L. 604/66 ( doc. 18) presso l'Ispettorato Territoriale del Lavoro, che andava espletata nel caso di specie e la cui finalità è quella di consentire alle parti
12 di individuare un accordo per evitare che il licenziamento sia impugnato dal dipendente in sede giudiziaria.
E' una particolare procedura che riguarda i lavoratori assunti in data antecedente al 7.3.2015 occupati da un datore di lavoro che occupa almeno 15 dipendenti nell'unita produttiva ovvero che ha almeno 60 dipendenti in tutta Italia.
La predetta norma dispone che il licenziamento per giustificato motivo oggettivo di cui all'art. 3 L. 604/66 deve essere preceduto da una comunicazione effettuata dal datore di lavoro alla Direzione Territoriale del Lavoro del luogo dove il lavoratore presta la sua opera,
e trasmessa per conoscenza al lavoratore. In tale comunicazione, il datore di lavoro deve dichiarare l'intenzione di procedere al licenziamento per giustificato motivo oggettivo, indicandone i motivi nonché le eventuali misure di assistenza alla ricollocazione del lavoratore interessato. L'ispettorato trasmette la convocazione al datore ed al lavoratore nel termine perentorio di 7 giorni dalla ricezione della richiesta: l'incontro si svolge dinanzi alla commissione provinciale di conciliazione di cui all'art. 410 c.p.c.
Se la conciliazione ha esito positivo e prevede la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro si applicano le disposizioni in materia di Naspi, e può essere previsto, al fine di favorirne la ricollocazione professionale, l'affidamento del lavoratore ad un'agenzia di cui all'art. 4 co.1 Lett. a), c) ed e) del D. Lgs. 276/2003. Il comportamento complessivo delle parti, desumibile anche dal verbale redatto in sede di commissione provinciale di conciliazione e dalla proposta conciliativa avanzata dalla stessa, è valutato dal Giudice per la determinazione dell'indennità risarcitoria di cui all'art. 18 co.7 L. 300/70 e per l'applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.
· In sede di note difensive depositate telematicamente in data 28.6.2022 ( doc 32), antecedente alla prima udienza, si argomentava nei seguenti termini, deduzioni, rilievi ed argomentazioni che qui si reiterano per come di seguito.
Si rileva in questa sede l'assoluta inammissibilità, irrilevanza ed inconducenza della prova per testi formulata da controparte, laddove:
· Il punto a) è provato per tabulas
· Il punto b) non corrisponde al vero quanto asserito al punto b) in quanto la richiesta di allontanamento di Ferrovie della CA viene motivata per iscritto , ed in base al documento che controparte stessa produce, nei seguenti termini:
13 “Questa Società è venuta a conoscenza che da parte Vs viene utilizzata una risorsa c/o gli impianti di AT per lo svolgimento del servizio in oggetto, non presente negli elenchi
e per il quale non vi è stata comunicazione alcuna, così come previsto dall'art. 6 del contratto oggi in essere. Pertanto si prega di voler ripristinare la compagine lavorativa dei
Vs dipendenti per come era in precedenza. Con la presente si conferma che il 31.5.2021 si conclude il contratto con voi stipulato”.
In ogni caso, la prova per testi su dette presunte condotte non consone presso l'impianto di AT non è ammissibile in quanto dette contestazioni avrebbero dovuto essere fatte per iscritto e nei dovuti tempi per consentirgli di difendersi
· Il punto c) il ricorrente non si presentava presso la sede di PA e contestava il trasferimento per iscritto stragiudizialmente e poi giudizialmente
· Il punto e) involge valutazioni giuridiche che nulla hanno e possono avere a che vedere con una prova per testi
· Il punto f) è provato per tabulas che il ricorrente ha rifiutato il trasferimento a PA ed è ammesso dalla stessa controparte che ha chiesto l'autorizzazione al Magistrato di sorveglianza per poter lavorare a AT, si è recato presso la sede di AT per lavorare per piu' giorni, da solo, con i propri mezzi e senza alcun supporto economico per come previsto dalla contrattazione collettiva e dovuto dall'azienda. Anche questa condotta, si ripete ammessa dalla controparte, collide fortemente con i presunti atteggiamenti non consoni che si vorrebbero addebitare al ricorrente, e che controparte pretenderebbe di contestare con l'atto di costituzione avverso l'opposizione al licenziamento.
In caso di ammissione della prova testi capitolata da controparte si chiedeva di essere ammessi alla prova del contrario e si chiedeva l'ammissione di prova testimoniale del sig. Testimone_1 nato il [...] a [...] calabria ed ivi residente in [...] sulle seguenti circostanze:
1) Vero è che lei era presente all'incontro tenutosi a Messina tra l'azienda ed il sig. CP_1
nel dicembre 2021? Parte_1
2) Vero è che i rappresentanti dell'azienda hanno parlato bene del sig. ed hanno detto Pt_1 che è un lavoratore modello e che era solo LI a volerne il trasferimento?
3) Vero è che il sig. in quella sede ha tenuto un comportamento educato e corretto? Pt_1
4) Vero è che i rappresentati della in quella sede hanno detto che per loro il sig. CP_1
poteva continuare a lavorare? Pt_1
· L'azienda stessa nell'atto di costituzione rileva : “Ma il presente giudizio, benchè controparte continui ad argomentare sempre e solo sul trasferimento ormai definitivo, è
14 solo ed esclusivamente incentrato sul licenziamento del per la sua protratta Pt_1 assenza dal posto di lavoro e per questo solo è stato obbligatoriamente licenziato.
Si discute non sulle qualità del o sulla legittimità del trasferimento ma di una Pt_1 condotta posta in essere dal lavoratore integrante la violazione dei doveri contrattuali, mentre sono prive di rilievo le condotte del dipendente che non interagiscono con il rapporto di lavoro”
E pertanto il datore di lavoro non discute del corretto ed esatto adempimento della prestazione lavorativa, che piuttosto conferma, ma soltanto dell'assenza dal luogo di lavoro presso la sede di palermo, integrante, a loro avviso violazione dei doveri contrattuali che ha giustificato il licenziamento come giustificato motivo soggettivo.
Dimenticando volutamente però che l'assenza dal luogo di lavoro presso la sede di
PA è stata motivata dal rifiuto al trasferimento, giustificato per come infra, e non per volontà di violare il dovere contrattuale di adempiere la prestazione lavorativa
· L'art 18 L. 300/70 ( doc. 19) al comma 5 prevede che:
“Il Giudice , nelle altre ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di lavoro, dichiara risolto il rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata tra un minimo di dodici ed un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, in relazione all'anzianità del lavoratore e tenuto conto del numero dei dipendenti occupati, delle dimensioni dell'attività economica, del comportamento e delle condizioni delle parti, con onere di specifica motivazione al riguardo”
· L'art. 18 L. 300/70 comma 6 prevede che:
“Nell'ipotesi in cui il licenziamento sia dichiarato inefficace per violazione del requisito di motivazione di cui all'art. 2 comma 2 L. 604/66 e succ modif., della procedura di cui all'art. 7 della presente legge, o della procedura di cui all'art. 7 L. 604/66 e succ modif. , si applica il regime di cui al quinto comma, ma con attribuzione al lavoratore di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata, in relazione alla gravità della violazione formale o procedurale commessa dal datore di lavoro, tra un minimo di 6 ed un massimo di dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, con onere di specifica motivazione al riguardo, a meno che il Giudice, sulla base della domanda del lavoratore, accerti che vi è anche un difetto di giustificazione del licenziamento, nel qual caso applica, in luogo di quelle previste dal presente comma, le tutele di cui ai commi quarto, quinto o settimo”.
15 Per quanto attiene al requisito numerico dei dipendenti per l'accesso alla procedura instaurata si produce visura camerale dell'azienda resistente ( doc. 20)
*****
Parte resistente si costituiva evidenziando, in sintesi che: NTroparte_1
la intervenuta decadenza dell'azione di impugnazione del trasferimento divenuto inoppugnabile e preclude l'esame di merito;
ciò sia in riferimento al primo trasferimento incidentalmente contestato dal ricorrente e NT specialmente in riferimento al secondo trasferimento presso l' di PA. Infatti, il primo trasferimento era del 23.3.2021 ed alla data dalla presentazione del ricorso 21.1.2022 erano ampiamente decorsi 180 giorni previsti dalla norma.; ma anche in riferimento al secondo trasferimento comunicato il 20.5.2021, alla data del 22.1.2022 termine di deposito del ricorso, sono ampiamente decori i termini di legge per la presentazione del ricorso;
che il rapporto di lavoro con il ricorrente sorge solo nel 2018 e non nel 2008, è da evidenziare che NT il non si è presentato presso la sede di PA contestandone il trasferimento, Pt_1 senza considerare che non ha precedentemente contestato il trasferimento presso Ferrovie della
CA, trasferimento di fatto e formalmente accettato anche con apposita richiesta di autorizzazione del Tribunale di Sorveglianza al quale il è assoggettato a causa di una Pt_1 esecuzione di pena detentiva che sta espiando;
che sia il trasferimento a AT e poi a PA derivava dal non gradimento dei committenti per via di provvedimenti penali a carico del ricorrente;
che a PA però il ricorrente non si era proprio presentato;
il licenziamento è stato intimato per la reiterate assenze dal posto di lavoro ove il si Pt_1 sarebbe dovuto presentare sin dal suo trasferimento in PA e quindi molto prima del rigetto del ricorso in opposizione;
il venir meno del gradimento delle stazioni appaltanti competenti, quale verificatosi nella specie, si traduce in una obiettiva ragione di tipo organizzativo, e di conseguenza in un presupposto di legittimità ex art. 2103 cod. civ. del provvedimento di trasferimento, non potendo l'impresa appaltatrice ulteriormente avvalersi, nella stessa unità produttiva, della prestazione del dipendente non più gradito e, tuttavia, rimanendo contrattualmente obbligata ad assicurare i livelli di servizio già in precedenza concordati con il committente.
16 il presente giudizio è solo ed esclusivamente incentrato sul licenziamento del per la Pt_1 sua protratta assenza dal posto di lavoro e per questo solo per questo è stato obbligatoriamente licenziato.
****
Rimessa la causa in decisione, il ricorso in opposizione è infondato.
La causa concerne l'opposizione a provvedimento di rigetto della impugnativa di licenziamento intimato il 23.2.2022 per giustificato motivo soggettivo.
Il licenziamento risulta basato su contestazione disciplinare prot 292 /21 del 13.7.2021 e 518/21 del 27.12.2021per assenza ingiustificata dal lavoro per oltre sei giorni consecutivi ai sensi dell'art
63 CCNL applicato
Infatti le contestazioni evidenziavano che il ricorrente non si era presentato al lavoro presso la sede di PA giusto trasferimento adottato con prot 221/21 dal 2.7. 2021
E' estranea quindi la questione dei reati commessi.
Il licenziamento è di tipo disciplinare
La prima contestazione è stata comunicata mentre la seconda non risulta comunicata .
Già il primo Giudice nella fase sommaria ha evidenziato che :
l'illegittimità del trasferimento non legittimava comunque il rifiuto del trasferimento ma occorreva sussistere la buona fede;
nel caso di specie la contestazione del trasferimento non poteva essere oggetto in questa sede essendo stato già giudicato e ritenuta decaduta per tardiva impugnazione;
che pertanto non poteva essere rimessa in discussione al fine di giustificare il rifiuto della esecuzione del trasferimento;
né poteva essere riqualificato il licenziamento in giustificato motivo oggettivo perché la ragione del licenziamento non era l'impossibilità della società di ricollocarlo ma l'assenza ingiustificata dal luogo di lavoro assegnato;
pertanto andava rigettata l' impugnativa del licenziamento e poneva le spese a carico del ricorrente.
***
Orbene ad avviso di questo decidente l'opposizione è infondata
Era onere del ricorrente prova le giustificate ragioni di assenza dalla presentazione sul luogo di lavoro in PA , sede assegnata al fine di ricollocarlo dopo il mancato gradimento a IO
CA e a AT .
La parte opponente concentra ancora una volta la contestazione al trasferimento .
17 Tuttavia in ordine alla contestazione del trasferimento , in primo luogo qui non chiede l'annullamento del trasferimento ed in ogni caso l'azione di contestazione al trasferimento è stata promossa ma rigettata in sede cautelare con ordinanza del 21.2.2022 che ha evidenziato la decadenza dalla impugnazione del trasferimento e l'infondatezza comunque della azione di contestazione .
In questa sede parte ricorrente non agisce con azione di merito per ottenere un giudizio sul trasferimento disposto con destinazione PA ed è comunque decaduta per cui ormai non è più sindacabile il trasferimento a PA .
A questo punto diviene vincolante per il giudice la acquisita definitività e legittimità del trasferimento a PA e la condotta dell'opponente è illegittima e non giustificata ed integra la gravità dell'accaduto per assenza ingiustificata per oltre sei giorni , che dà luogo al licenziamento
Prive di pregio sono le ragioni addotte dalla parte opponente .
In merito al fatto che il primo Giudice non aveva valutato le circostanze del caso concreto , le condizioni personali del ricorrente e le difficoltà a trasferirsi a PA , non può che ribadirsi che il trasferimento è ormai legittimo perché non annullato e il rifiuto di eseguirlo non giustificato .
Non può dunque qui riesaminarsi la definitività del trasferimento alla luce di quanto riproposto .
Non vi sono elementi per riqualificare il licenziamento essendo chiaro il motivo fatto valere e la volontà del datore non può essere mutata in altra tipologia di cui non vi sono comunque gli elementi. Nessuno considerazione può darsi ai vari motivi esposti che non possono comunque ormai rimettere in discussione la legittimità del trasferimento .
Né la prova testimoniale appariva rilevante al fine poter far rivedere il giudizio di prima fase .
Anzi i testi sentiti hanno confermato la mancata esecuzione del trasferimento , non essendosi il ricorrente mai presentato. I testi hanno confermato pure che la ragione del trasferimento era conseguente alla clausola di non gradimento della LI e poi della Ferrovie per la CA
In definitiva sussiste la mancata esecuzione volontaria e colpevole del trasferimento e il fatto sanzionato dal contratto collettivo ed in ogni caso irreversibilmente ha leso la fiducia del datore sono infondate.
Ne discende il rigetto dell'opposizione .
Le spese anche di questa fase per la soccombenza a carico di parte opponente liquidate ex dm 55
/2014 e succ mod. avuto riguardo al valore ( indeterminabile ) e alla natura della causa( lavoro ) nonché alle difese necessarie per partecipare alle varie fasi processuali( tutte le quattro fasi svolte )
.
18
P.Q.M.
Rigetta l'opposizione e conferma il rigetto della domanda dell'opponente .
Condanna parte opponente al pagamento alla opposta delle spese del giudizio che liquida complessivamente in 4500,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 % , nonché iva e cpa se dovute con distrazione in favore del procuratore di parte opposta .
IO CA 4.6.2025
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
19
pronuncia la seguente
SENTENZA
ex art 1 co. 57 legge 92 del 2012
nel proc. n. 3806/2022 sul ricorso depositato il 01/09/2022 proposto da (difeso dall'Avv. Carolina Parte_1 Musicò) nei confronti di (difesa dall' Avv. Marco Di Mauro); NTroparte_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva: A) In riforma dell'ordinanza impugnata, accertare e dichiarare, per tutte le ragioni in fatto ed in diritto sopra enunciate, l'illegittimità del licenziamento notificato al ricorrente in data 23.02.2022 e per l'effetto dichiararne la nullità e/o l'inefficacia e adottare ex art. 18 L. 300/70 comma 5 i seguenti provvedimenti:
- dichiarare risolto il rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento;
- condannare il datore di lavoro al pagamento di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata tra un minimo di dodici ed un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, in relazione all'anzianità del lavoratore e tenuto conto del numero dei dipendenti occupati, delle dimensioni dell'attività economica, del comportamento e delle condizioni delle parti, con onere di specifica motivazione al riguardo;
- Con vittoria di spese e competenze legali sia per la fase sommaria che per la presente fase di opposizione, con distrazione nei confronti del sottoscritto avvocato distrattario, ed annullamento anche della condanna alle spese prevista dall'ordinanza emessa nella fase sommaria.
B) Ovvero, ma senza rinuncia alla domanda con cui si chiede l'applicazione del comma 5 dell'art. 18 L. 300/70, in riforma dell'ordinanza impugnata, si chiede al Giudice adito di accertare e dichiarare per tutte le ragioni in fatto ed in diritto sopra enunciate l'illegittimità del licenziamento notificato al ricorrente in data 23.02.2022 e per l'effetto ne dichiari la nullità e/o l'inefficacia e adotti ex art. 18 L. 300/70 comma 6 i seguenti provvedimenti:
- dichiarare risolto il rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento;
1 - condannare il datore di lavoro al pagamento di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata, in relazione alla gravità della violazione formale o procedurale commessa dal datore di lavoro, tra un minimo di sei ed un massimo di dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, con onere di specifica motivazione al riguardo;
- qualora il Giudice, sulla base della domanda del lavoratore, accerti che vi è anche un difetto di giustificazione del licenziamento applichi, in luogo delle tutele previste dal comma 6, le tutele di cui ai commi quarto, quinto o settimo;
- Con vittoria di spese e competenze sia per la fase sommaria che per la presente fase di opposizione con distrazione nei confronti del sottoscritto avvocato ed annullamento anche della condanna alle spese prevista dall'ordinanza emessa nella fase sommaria.
Parte ricorrente deduceva ( si trascrive il ricorso perché la stesura del ricorso senza sintesi dei motivi specifici non rende possibile una sintesi di tutto quanto detto dal ricorrente ):
Il sig. era un operaio che prestava servizio per l'appalto di pulizie del materiale Parte_1 rotabile e degli impianti industriali di LI Regione CA, con appaltatore la ditta , a CP_1 seguito del cambio appalto del maggio 2018 con la ditta ER SR ( doc. 2).
Lavora per gli appalti ferroviari fin dal 2008.
Prestava servizio presso la Platea Lavaggio di Calamizzi con la qualifica di operaio livello F1 addetto alle pulizie, fino al provvedimento di trasferimento.
In data 20.5.2021 con prot. N. 221/21 il sig. riceveva comunicazione di trasferimento Pt_1 alla sede di PA ( doc. 4) , dopo già la precedente comunicazione di trasferimento alla sede di
AT( doc. 3) , sede in cui stava per cessare l'appalto ed in cui il trasferimento di fatto non ha mai avuto luogo .
Dunque dopo sette giorni dal primo provvedimento di trasferimento adottato in una sede in cui stava per cessare l'appalto, l'azienda ha adottato il secondo provvedimento di trasferimento presso la sede di PA con le seguenti motivazioni:
“Tale suo trasferimento si rende necessario, sotto un primo profilo, in ragione dell'esigenza produttiva-organizzativa di soddisfare l'esplicita richiesta formulataci per iscritto in data 17.5.2021 dalla committente Ferrovie della CA.
Al contempo, tale trasferimento trova fondamento nell'esigenza tecnico-organizzativa di provvedere all'inserimento presso il cantiere Sede periferica NTroparte_2
PA di una risorsa con la sua qualifica, mansioni, orario di lavoro e competenze professionali”.
Si aggiungeva che non potendo consentire l'adibizione neppure provvisoria presso la sede di
AT, il lavoratore avrebbe usufruito di un periodo di ferie fino all'1.7.2021 e dal 2.7. avrebbe
2 dovuto prendere servizio a PA.
Il lavoratore si rifiutava di prendere servizio presso la sede di PA, continuando a ribadire di voler prestare servizio presso la sede di IO CA dove aveva sempre lavorato.
In data 13.7.2021 con prot. 292.2021 riceveva la prima contestazione disciplinare ( doc 5), alla quale rispondeva con l'impugnazione del trasferimento. La seconda contestazione disciplinare , la n. prot. 518.2021 del 27.12.2021 ( doc. 6), pur menzionata nel provvedimento di licenziamento, non
è mai stata ricevuta dal . Si produce tracciatura della raccomandata in oggetto ( doc. 7). Pt_1
Il ricorso avverso il trasferimento veniva rigettato, ed è impossibile procedere in sede di gravame in quanto il Giudice ha accertato la tardività dell'impugnazione, depositata oltre i termini di decadenza
Il procedimento era il n. 306/2022 R.G. Tribunale di IO CA sez Lavoro- Dott. D'Ingianna conclusosi con l'Ordinanza n 3450.2022 ( doc. 8)
In data 23.2.2022 con prot. 85.2022 il sig. riceveva racc a r con cui gli veniva comunicato Pt_1 il licenziamento, inquadrato come “licenziamento per giustificato motivo soggettivo” ( doc. 1) con la seguente motivazione:
“Facendo seguito alle nostre lettere di contestazione per assenza ingiustificata prot. 292.2021 e prot.
518.2021 e atteso il persistere a tutt'oggi della sua assenza sul posto di lavoro, le comunichiamo la decisione di adottare il provvedimento disciplinare del licenziamento per giustificato motivo soggettivo ex art. 63 CCNL applicato, a seguito della sua assenza ingiustificata dal posto di lavoro per oltre 6 giorni consecutivi…”
Il licenziamento è stato impugnato stragiudizialmente con racc a r del 7.4.22, ricevuta in data
14.4.22. Reiterata con racc a r del 13.4.22, non ritirata dalla società. Reiterata ancora con pec del
22.4.2022 e poi ancora con racc a r del 5.5.22 ( doc 21,22,23,24)
In seguito all'impugnazione giudiziale del licenziamento, proc. 2434.2022 R.G. Tribunale di
IO CA Sez Lavoro Dott. , il ricorso nella prima fase sommaria è stato rigettato Per_1 con l'Ordinanza n. 15385/2022 del 2.8.2022 depositata e comunicata il 2.8.2022, che in questa sede si impugna per le motivazioni che seguono
(….)
Il Giudice non valuta la natura e le circostanze del caso concreto relative al rifiuto del lavoratore ad eseguire la prestazione lavorativa, malgrado menzioni e trascriva
l'orientamento della Corte di Cassazione secondo cui:
“In caso di trasferimento adottato in violazione dell'art. 2103 c.c. l'inadempimento datoriale non legittima in via automatica il rifiuto del lavoratore ad eseguire la prestazione lavorativa in quanto,
3 vertendosi in ipotesi di contratto a prestazioni corrispettive, trova applicazione il disposto dell'art. 1460 comma 2, alla stregua del quale la parte adempiente può rifiutarsi di eseguire la prestazione a proprio carico solo ove tale rifiuto, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, non risulti contrario alla buona fede;
nella motivazione del precedente richiamato si specifica che:
“l'inottemperanza del lavoratore al provvedimento di trasferimento illegittimo dovrà quindi essere valutata, sotto il profilo sanzionatorio, alla luce del disposto dell'art. 1460 c.c. comma 2, secondo il quale, nei contratti a prestazioni corrispettive, la parte non inadempiente non può rifiutare l'esecuzione se, avuto riguardo alle circostanze, il rifiuto è contrario alla buona fede.
La relativa verifica dovrà essere condotta sulla base delle concrete circostanze che connotano la specifica fattispecie nell'ambito della quale si dovrà tenere conto, in via esemplificativa e non esaustiva, dell'entità dell'inadempimento datoriale in relazione al complessivo assetto di interessi regolato dal contratto, della concreta incidenza del detto inadempimento datoriale su fondamentali esigenze di vita e familiari del lavoratore, della puntuale, formale esplicitazione delle ragioni tecniche, organizzative e produttive alla base del provvedimento di trasferimento, dell'incidenza del comportamento del lavoratore sull'organizzazione datoriale e piu' in generale realizzazione degli interessi aziendali, elementi questi che dovranno essere considerati nell'ottica del bilanciamento degli opposti interessi in gioco anche alla luce dei parametri costituzionali di cui agli artt. 35.36 3 41 Cost.; si conclude che tale verifica è rimessa all'esame del giudice del merito”
Ed il Giudice afferma:
“Pertanto, se un trasferimento disposto in violazione dell'art. 2103 c.c. non legittima automaticamente il rifiuto opposto dal lavoratore, dovendo questo essere conforme a buona fede alla luce delle circostanze del caso concreto, a maggior ragione un trasferimento legittimo o comunque, divenuto irretrattabile non può che rendere ingiustificato il rifiuto del lavoratore a rendere la prestazione. Tale considerazione contesta in nuce l'affermazione della difesa attrice secondo cui un trasferimento legittimo o comunque, non piu' contestabile non esclude la legittimità del rifiuto manifestato dal dipendente”.
Ed ancora:
“Non è condivisibile poi la tesi difensiva di parte attrice che vorrebbe una riqualificazione del licenziamento disciplinare in giustificato motivo oggettivo, posto che la ragione per la quale il
è stato licenziato non è l'impossibilità della società, a fronte del mancato gradimento Pt_1 espresso dalla stazione appaltante, di ricollocarlo in altra sede, ma l'ingiustificata assenza del lavoratore dal luogo di lavoro designato. Difatti, la preclusione prodotta dalla decadenza al vaglio di
4 legittimità del trasferimento e poi del rifiuto allo stesso comporta che la mancata presa di servizio presso l'ATS di palermo costituisca assenza ingiustificata dal lavoro che legittima, in assenza di altri motivi di doglianza, il licenziamento impugnato”.
Ma il Giudice non considera che l'assenza dal luogo di lavoro è stata determinata proprio dal rifiuto al trasferimento, peraltro motivato, non certo dalla volontà di violare i doveri contrattuali.
Si ribadisce e reitera quanto espresso in sede di ricorso introduttivo, secondo cui nel caso di specie di un rifiuto al trasferimento da parte del lavoratore e di un giudizio non piu' impugnabile che ha reso irretrattabile il trasferimento, il rifiuto al trasferimento può essere considerato legittimo ed il licenziamento va inquadrato come giustificato motivo oggettivo, in quanto devono essere valutate le circostanze del caso concreto che hanno condotto il ricorrente al rifiuto al trasferimento, la cui analisi e considerazione non possono essere preclusi dall'irretrattabilità del trasferimento.
Si insiste pertanto sulla domanda subordinata di cui al ricorso introduttivo, secondo cui il licenziamento in oggetto va qualificato come giustificato motivo oggettivo, e non soggettivo, con tutte le conseguenze del caso.
Il fatto che il datore di lavoro abbia il potere di mutare unilateralmente le condizioni contrattuali, nel caso di specie il luogo di lavoro per ragioni tecnico-organizzative, pur se legittimamente esercitato, non rende automaticamente illegittimo il rifiuto del lavoratore di accettare tale mutamento contrattuale e correlativamente, la mancata accettazione della variazione contrattuale non può qualificarsi sic et simpliciter come inadempimento. E pertanto la mancata accettazione del trasferimento nel caso di specie deve essere considerata come causa oggettiva di recesso dovuta alle ragioni tecnico-organizzative da parte del datore di lavoro, ed il licenziamento non può essere inquadrato come giustificato motivo soggettivo, bensì dovrà essere inquadrato come giustificato motivo oggettivo. Argomentando in tal senso, l'equilibrio sinallagmatico del rapporto ed i limiti alle rispettive obbligazioni andranno individuati da un lato nella libertà di organizzazione dell'impresa, e quindi nell'art. 41 Costituzione e nell'art. 2103 c.c., e dall'altro nella facoltà di non accettare la pur legittima variazione contrattuale, riconducendo la fattispecie a quei motivi oggettivi che consentono il recesso.
Del resto, non è corretto parlare di inadempimento contrattuale nei confronti di un lavoratore che vuole adempiere il contratto originario. Se la prestazione è diventata impossibile o non utilmente ricevibile, il datore di lavoro potrà procedere al licenziamento per giustificato motivo oggettivo, non soggettivo, e sarà obbligato ad osservare il dovuto iter.
E' essenziale procedere alla valutazione del rifiuto del ricorrente al trasferimento, e pertanto
5 valutare:
· la non inerenza all'attività lavorativa delle sue condanne penali
· la buona fede del ricorrente nell'espletamento dell'attività lavorativa, la sua diligenza ed il suo attaccamento al lavoro,
· l'assenza di contestazioni sull'esatto e corretto adempimento della prestazione lavorativa anche in sede di atto di costituzione avverso il licenziamento
· La mancata osservanza delle garanzie previste dal CCNL da parte del datore di lavoro per il provvedimento di trasferimento che hanno comportato l'impossibilità del ricorrente di ottemperare a detto provvedimento, dal momento che con uno di circa 1000 euro al mese egli non avrebbe potuto affrontare le spese di detto trasferimento , prendere una casa in affitto a PA e sostenere le spese di affitto, vitto , utenze ed altro così lontano da casa
· Il ricorrente ha un figlio minorenne ed è separato dalla madre del bambino, con cui ha intrattenuto per anni una convivenza more uxorio.
Si sottolineano le circostanze che seguono:
· Il lavoratore è stato assunto negli appalti ferroviari nel 2008 ed ha lavorato ininterrottamente e senza alcun tipo di problema fino al 2018 ( doc. 9,26,27).
· Dal 2009 al 2011 ha svolto mansioni di caposquadra con l'appalto New Labor, con indubbie responsabilità lavorative, seppure non gli sono mai state riconosciute a livello retributivo, ma non ha mai contestato nulla.
· Nel 2011 ha anche conseguito l'abilitazione alla manovra rotabili e deviatoi ( doc. 10) .
· Il ricorrente ha subito nel tempo una serie di condanne penali, ma per fatti si ripete mai inerenti all'attività lavorativa, né mai associazione di tipo mafioso. Non ha alcun procedimento pendente ( doc. 11 e 12).
· Il datore di lavoro, su richiesta del committente, adotta il provvedimento di trasferimento in ragione delle sue condanne penali, ben 13 anni dopo che era stato assunto negli appalti ferroviari e senza che ci fosse alcuna inerenza all'attività lavorativa per le sue condanne penali . Nell'atto di costituzione della avverso il CP_1 trasferimento si menziona che LI avuta notizia della condanna sulla scorta della quale stava scontando una pena per la condanna prevista dal codice Pt_1 penale ha comunicato l'applicazione della clausola di non gradimento. Ma la condanna di che trattasi è per stalking nei confronti dell'ex compagna ( doc 28) , che fermo restando la riprovevolezza della condotta del ricorrente, non giustifica il
6 provvedimento né di trasferimento e men che meno di licenziamento nei termini in cui sono stati posti in essere.
· Il ricorrente è stato trasferito dall'oggi al domani prima a AT e poi a PA, e pertanto prima a 120 chilometri di distanza e poi a 250 chilometri di distanza da
IO CA, senza alcun supporto né garanzia per come prevista dal CCNL , costringendolo a sostenere tutte le correlative spese con uno stipendio netto di circa euro 1100. Che è come dire costringerlo a rifiutare il trasferimento e, di fatto, prepararsi il terreno per il licenziamento. Non si riesce proprio a riscontrare la buona fede del datore di lavoro.
Nel settore degli appalti ferrovieri i trasferimenti sono disciplinati dall'art. 45 CCNL
Mobilità Area Af del 20.7.2012 ( doc. 16) , che prevede che:
Comma 1: “Il trasferimento individuale da un'unità produttiva all'altra che comporta per il lavoratore l'assegnazione stabile ad una nuova sede di lavoro può essere disposto dall'azienda in relazione a comprovate esigenze tecniche, organizzative e produttive”
Comma 6: “In caso di trasferimento per intervenute esigenza tecniche, organizzative e produttive le aziende potranno procedere con i trasferimenti individuali in una regione diversa da quella in cui si trova la sede di lavoro originaria solo in casi eccezionali”
Comma 8: “Al lavoratore trasferito spettano i trattamenti previsti all'art. 78 ( indennità di trasferimento)
· L'art. 78 (indennità di trasferimento) ( doc. 17) prevede:
1. Nel caso di trasferimento individuale disposto dall'azienda in applicazione dell'art. 45 del presente CCNL al lavoratore compete:
a) Il rimborso delle spese documentate di trasporto per sé ed i suoi familiari conviventi, nonché per il mobilio, l'arredamento e il bagaglio, previ opportuni accordi da prendersi con l'azienda b) Se il trasferimento disposto comporta il mutamento della sede di lavoro in una unità produttiva di Regione limitrofa a quella originaria, spetta al lavoratore un compenso pari all'indennità di trasferta di cui al punto 1 lett d) art 76 del presente CCNL pari a
45 giorni dal trasferimento qualora il lavoratore si trasferisca da solo e a 60 giorni qualora il lavoratore si trasferisca con i familiari conviventi e le indennità di cui al punto c) comma 1 sono raddoppiate , ossia un'indennità una tantum all'atto del trasferimento pari a 4/3 dell'ultima retribuzione mensile globale percepita nel mese precedente il trasferimento;
indennità raddoppiata nel caso di trasferimento disposto oltre l'ambito della provincia.
7 7. “Quando il trasferimento determini il cambio di domicilio, debitamente documentato, al di fuori del territorio della provincia della sede di lavoro originaria,
l'azienda attribuirà al lavoratore, a partire dall'effettivo trasloco nella nuova abitazione, un'indennità mensile per contribuire alle spese per la stessa abitazione, per un periodo massimo di 12 mesi, di importo non superiore a 350 euro”. Ove il trasferimento venga disposto per una sede collocata i una regione diversa da quella di origine l'importo massimo di cui al precedente comma viene raddoppiato o triplicato……….”
· Il ricorrente ha un figlio minorenne ed è separato dalla madre del bambino, con cui ha intrattenuto per anni una convivenza more uxorio.
Il trasferimento avrebbe comportato, stante l'impossibilità di trasferirlo, anche e soprattutto la sua impossibilità di mantenere il legame affettivo con il figlio e seguirlo nel suo percorso di crescita
· Quanto alla clausola di non gradimento nei contratti di appalto, seppure essa è legittima in linea generale, vanno comunque osservati i principi di correttezza e buona fede da parte del datore di lavoro. Non può essa clausola trasformarsi in un potere di recesso ad nutum in capo al datore di lavoro. Ed inoltre nel caso di specie, si ripete, il provvedimento di trasferimento è stato adottato dopo 13 anni dall'assunzione del dipendente, le cui condanne penali non hanno alcuna inerenza con l'attività lavorativa.
· La predetta clausola di non gradimento nell'Accordo Quadro di LI ( doc. 13) recita:
“E' facoltà di LI pretendere dall'appaltatore, che si impegna in tal senso, la sostituzione e/o l'allontanamento, a semplice richiesta, dai propri impianti di uno o piu' lavoratori indicati nell'elenco del personale da adibire all'esecuzione delle prestazioni di cui al presente accordo, oppure già assegnati alle attività oggetto del servizio appaltato.
L'Appaltatore si impegna altresì a richiedere a ciascun lavoratore da impiegare nell'appalto, prima del suo effettivo impiego, il certificato generale del casellario giudiziale in corso di validità ed a segnalare tempestivamente al Committente il nominativo di coloro a carico dei quali risultano sentenze di condanna passate in giudicato nonché i reati ascritti e la pena comminata, nel rispetto comunque delle disposizioni di legge contenute nel D. Lgs.
196/2003”.
In essa clausola pertanto non sono indicati i reati per i quali scatterebbe il non gradimento da parte del committente. Detta clausola è effettivamente una legittimazione al recesso ad nutum, che nel nostro ordinamento non è ammissibile.
Fermo sempre e comunque il disvalore delle condotte del ricorrente che hanno
8 condotto alle condanne penali per fatti inerenti alla sua vita privata, in ogni caso non è ammissibile un licenziamento nei termini i cui è stato comminato. Va da sé che il licenziamento va inquadrato come giustificato motivo oggettivo.
· Il ricorrente ha rifiutato il trasferimento a PA, ma è ammesso dalla stessa controparte nell'atto di costituzione che ha chiesto l'autorizzazione al Magistrato di Sorveglianza per poter lavorare a AT, si è recato presso la sede di AT per lavorare per piu' giorni, da solo, con i propri mezzi e senza alcun supporto economico per come previsto dalla contrattazione collettiva e dovuto dall'azienda.
Non corrisponde al vero quanto asserito nell'atto di costituzione di che dichiara: CP_1
“Purtroppo però dopo pochi giorni non certo per volontà della resistente, o per qualche recondita motivazione tesa a voler delegittimare il , anche Ferrovie della CA Pt_1 chiede di ripristinare il precedente organico ritenendo necessario allontanarlo per le stesse motivazioni di LI, ed anche per la condotta tenuta dal ricorrente indicata come non opportuna o idonea al posto di lavoro”
La richiesta di allontanamento di Ferrovie della CA viene motivata per iscritto , ed in base al documento che controparte stessa produce, nei seguenti termini:
“Questa Società è venuta a conoscenza che da parte Vs viene utilizzata una risorsa c/o gli impianti di AT per lo svolgimento del servizio in oggetto, non presente negli elenchi
e per il quale non vi è stata comunicazione alcuna, così come previsto dall'art. 6 del contratto oggi in essere. Pertanto si prega di voler ripristinare la compagine lavorativa dei
Vs dipendenti per come era in precedenza. Con la presente si conferma che il 31.5.2021 si conclude il contratto con voi stipulato”.
Non vi è alcuna menzione delle presunte condotte non consone che il datore di lavoro menziona nell'atto di costituzione, né è in alcun modo ammissibile la prova per testi su dette presunte condotte non consone presso l'impianto di AT in quanto dette contestazioni avrebbero dovuto essere fatte per iscritto e nei dovuti tempi per consentire al lavoratore di difendersi
Inoltre, anche questa condotta, ossia l'essersi recato da solo a AT a lavorare, senza alcun supporto da parte del datore di lavoro,si ripete ammessa dalla controparte, collide fortemente con i presunti atteggiamenti non consoni che si vorrebbero addebitare al ricorrente, e collide con un rifiuto al trasferimento secondo la controparte ingiustificato e che costituirebbe per il datore di lavoro condotta contraria
9 ai doveri contrattuali e base per il provvedimento di licenziamento, che dovrebbe bastare sic ed simpliciter per licenziare in tronco il lavoratore per motivi disciplinari .
· L'art. 3 L. 604/66 recita:
“Il licenziamento per giustificato motivo con preavviso è determinato da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro ovvero da ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa”
Il giustificato motivo oggettivo è rappresentato da “ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa”, e pertanto le ipotesi di riassetto organizzativo attuato per una piu' economica o produttiva gestione d'impresa, come nel caso di specie, in cui il lavoratore è stato trasferito anche perché il datore di lavoro aveva necessità presso la sede di PA di una risorsa con le caratteristiche del ricorrente, e pertanto ha ritenuto di potervi rinunciare presso la sede di IO calabria e poi di AT, in quest'ultima sede peraltro stava anche per cessare l'appalto.
· Ancora, detto non gradimento del committente costituisce, in base a quanto afferma anche parte resistente nell'atto di costituzione nel procedimento di impugnazione al trasferimento, una condizione oggettiva riconducibile alle esigenze tecniche, organizzative e produttive previste dall'art. 2103 c.c. e non sindacabile, stante la peculiarità del contraente……( doc 25)
· Il Giudice stesso menziona nell'Ordinanza che ha rigettato l'impugnazione del provvedimento di trasferimento la Sentenza della Corte di Cassazione n 12029/2020 secondo cui: “Ne consegue che il venir meno del gradimento delle autorità militari competenti, quale verificatosi nella specie, si traduce in una obiettiva ragione di tipo organizzativo, e di conseguenza in un presupposto di legittimità ex art 2103 c.c. del provvedimento di trasferimento, non potendo l'impresa appaltatrice ulteriormente avvalersi, nella stessa unità produttiva, della prestazione del dipendente non piu' gradito………….”
· Per costante giurisprudenza per esempio, lo stato di detenzione del dipendente per fatti estranei allo svolgimento del rapporto di lavoro non costituisce inadempimento degli obblighi contrattuali e pertanto non rappresenta una giusta causa di licenziamento. La carcerazione rappresenta semmai una sopravvenuta impossibilità parziale della prestazione che consente il licenziamento per giustificato motivo oggettivo nel caso in cui emerga che non persiste l'interesse del datore di lavoro a ricevere le prestazioni del dipendente.
10 · Si fa altresì presente che in seguito al rinvio concesso dal Giudice per bonario componimento alla prima udienza, il sottoscritto difensore inviava al difensore di controparte la propria proposta ( doc. 33), rifiutata in toto ( doc. 34).
· In materia di licenziamenti collettivi l'Ordinanza n 15401/2020 ( doc. 14) ha stabilito che:
“Alla luce di una corretta interpretazione dell'art. 1 par. 1 primo comma lett a) della Direttiva
98/59/CE del Consiglio del 20 luglio 1998 ( concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli
Stati membri in materia di licenziamenti collettivi), rientra nella nozione di “licenziamento” il fatto che un datore di lavoro proceda, unilateralmente ed a svantaggio del lavoratore, ad una modifica sostanziale degli elementi essenziali del contratto di lavoro per ragioni non inerenti alla persona del lavoratore stesso, da cui consegua la cessazione del contratto di lavoro, anche su richiesta del lavoratore medesimo ( Corte di Giustizia UE 11 novembre 2015 in causa C-422/14 p.ti da 50 a 54); una tale interpretazione, conforme alla citata giurisprudenza della Corte di Giustizia comporta il superamento della precedente dell'art. 24 L 223/91, anche alla luce del d. lg. 151/97 di attuazione della Direttiva comunitaria 26 giugno 1992 n 56, nel senso che nel numero minimo di cinque licenziamenti, ivi considerato come sufficiente ad integrare l'ipotesi del licenziamento collettivo, non potessero includersi altre differenti ipotesi risolutorie del rapporto di lavoro, ancorchè riferibili all'iniziativa del datore di lavoro: dovendosi intendere il termine licenziamento in senso tecnico, senza potere ad esso parificare qualunque altro tipo di cessazione del rapporto determinata ( anche o soltanto) da una scelta del lavoratore, come nelle ipotesi di dimissioni, risoluzioni concordate, o prepensionamenti, anche ove tali forme di cessazione del rapporto fossero riconducibili alla medesima operazione di riduzione per eccedenza della forza lavoro giustificante il ricorso ai licenziamenti;
La Corte territoriale ha violato il superiore principio di diritto nell'escludere la rilevanza, ai fini del computo dei lavoratori determinanti la configurabilità di un licenziamento collettivo di “ alcune…risoluzioni consensuali” derivanti “ dalla mancata accettazione del trasferimento “
· Il messaggio Inps n 369/2018 ( doc. 15) il cui oggetto è:
“Accesso all'indennità di disoccupazione NASPI nelle ipotesi di risoluzione consensuale in seguito al rifiuto da parte del lavoratore al proprio trasferimento ad altra sede della stessa azienda distante oltre 50 chilometri dalla residenza del lavoratore e/o mediamente raggiungibile in 80 minuti o oltre con i mezzi di trasporto pubblico e nell'ipotesi di dimissioni per giusta causa a seguito del trasferimento del lavoratore”
L'Inps prevede che in ordine al requisito dell'involontarietà dello stato di disoccupazione, ai sensi dell'art. 2 comma 5 L. n 92/2012 e dell'art. 3 co.2 del decreto n 22/2015 le predette
11 indennità di disoccupazione sono riconosciute anche nelle ipotesi di dimissioni per giusta causa e di risoluzione consensuale intervenuta nell'ambito della procedura di conciliazione di cui all'art. 7 L. n. 604/66 come modificato dall'art. 1 co.40 L. 92/2012.
Alla luce delle richiamate disposizioni, in talune ipotesi in cui la cessazione del rapporto di lavoro non consegue ad un atto unilaterale del datore di lavoro è consentito l'accesso al trattamento di disoccupazione.
In particolare nelle ipotesi di dimissioni per giusta causa e cioè in presenza di una condizione di improseguibilità del rapporto di lavoro, la cui ricorrenza deve essere valutata dal Giudice, l'atto di dimissioni del lavoratore è comunque da ascrivere al comportamento di un altro soggetto e il conseguente stato di disoccupazione non può ritenersi involontario.
Analogamente lo stato di disoccupazione può ritenersi involontario nelle ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in cui le parti addivengono alla risoluzione consensuale del rapporto medesimo, sia in esito alla procedura di conciliazione di cui all'art. 7 L. 604/66 come modificato dall'art. 1 co. 40 L. 92/2012 sia in esito al rifiuto del lavoratore al trasferimento ad altra sede della stessa azienda distante oltre 50 chilometri dalla residenza del lavoratore o mediamente raggiungibile in oltre 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblico.
Su tale ultima ipotesi di risoluzione consensuale in esito al rifiuto al trasferimento………..la volontà del lavoratore può essere stata indotta dalle notevoli variazioni delle condizioni di lavoro conseguenti al trasferimento ad altra sede dell'azienda distante piu' di 50 chilometri dalla residenza del lavoratore e/o raggiungibile in 80 minuti con i mezzi pubblici………
Si verifica inoltre di frequente che nei suddetti casi di risoluzione a seguito del rifiuto del trasferimento da parte del lavoratore, le parti ( datore di lavoro e lavoratore), in sede di conciliazione, convengono sulla corresponsione a vario titolo, spesso a titolo di incentivo, di somme, talvolta consistenti, diverse da quelle spettanti in relazione al pregresso rapporto di lavoro.
Anche in tali fattispecie.è possibile quindi accedere all'indennità di disoccupazione
NASPI, in presenza di tutti i requisiti legislativamente previsti, anche laddove il lavoratore ed il datore di lavoro pattuiscano la corresponsione, a favore del lavoratore, di somme a vario titolo e di qualunque importo esse siano.
· Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo prevede l'espletamento della procedura ex art 7 L. 604/66 ( doc. 18) presso l'Ispettorato Territoriale del Lavoro, che andava espletata nel caso di specie e la cui finalità è quella di consentire alle parti
12 di individuare un accordo per evitare che il licenziamento sia impugnato dal dipendente in sede giudiziaria.
E' una particolare procedura che riguarda i lavoratori assunti in data antecedente al 7.3.2015 occupati da un datore di lavoro che occupa almeno 15 dipendenti nell'unita produttiva ovvero che ha almeno 60 dipendenti in tutta Italia.
La predetta norma dispone che il licenziamento per giustificato motivo oggettivo di cui all'art. 3 L. 604/66 deve essere preceduto da una comunicazione effettuata dal datore di lavoro alla Direzione Territoriale del Lavoro del luogo dove il lavoratore presta la sua opera,
e trasmessa per conoscenza al lavoratore. In tale comunicazione, il datore di lavoro deve dichiarare l'intenzione di procedere al licenziamento per giustificato motivo oggettivo, indicandone i motivi nonché le eventuali misure di assistenza alla ricollocazione del lavoratore interessato. L'ispettorato trasmette la convocazione al datore ed al lavoratore nel termine perentorio di 7 giorni dalla ricezione della richiesta: l'incontro si svolge dinanzi alla commissione provinciale di conciliazione di cui all'art. 410 c.p.c.
Se la conciliazione ha esito positivo e prevede la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro si applicano le disposizioni in materia di Naspi, e può essere previsto, al fine di favorirne la ricollocazione professionale, l'affidamento del lavoratore ad un'agenzia di cui all'art. 4 co.1 Lett. a), c) ed e) del D. Lgs. 276/2003. Il comportamento complessivo delle parti, desumibile anche dal verbale redatto in sede di commissione provinciale di conciliazione e dalla proposta conciliativa avanzata dalla stessa, è valutato dal Giudice per la determinazione dell'indennità risarcitoria di cui all'art. 18 co.7 L. 300/70 e per l'applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.
· In sede di note difensive depositate telematicamente in data 28.6.2022 ( doc 32), antecedente alla prima udienza, si argomentava nei seguenti termini, deduzioni, rilievi ed argomentazioni che qui si reiterano per come di seguito.
Si rileva in questa sede l'assoluta inammissibilità, irrilevanza ed inconducenza della prova per testi formulata da controparte, laddove:
· Il punto a) è provato per tabulas
· Il punto b) non corrisponde al vero quanto asserito al punto b) in quanto la richiesta di allontanamento di Ferrovie della CA viene motivata per iscritto , ed in base al documento che controparte stessa produce, nei seguenti termini:
13 “Questa Società è venuta a conoscenza che da parte Vs viene utilizzata una risorsa c/o gli impianti di AT per lo svolgimento del servizio in oggetto, non presente negli elenchi
e per il quale non vi è stata comunicazione alcuna, così come previsto dall'art. 6 del contratto oggi in essere. Pertanto si prega di voler ripristinare la compagine lavorativa dei
Vs dipendenti per come era in precedenza. Con la presente si conferma che il 31.5.2021 si conclude il contratto con voi stipulato”.
In ogni caso, la prova per testi su dette presunte condotte non consone presso l'impianto di AT non è ammissibile in quanto dette contestazioni avrebbero dovuto essere fatte per iscritto e nei dovuti tempi per consentirgli di difendersi
· Il punto c) il ricorrente non si presentava presso la sede di PA e contestava il trasferimento per iscritto stragiudizialmente e poi giudizialmente
· Il punto e) involge valutazioni giuridiche che nulla hanno e possono avere a che vedere con una prova per testi
· Il punto f) è provato per tabulas che il ricorrente ha rifiutato il trasferimento a PA ed è ammesso dalla stessa controparte che ha chiesto l'autorizzazione al Magistrato di sorveglianza per poter lavorare a AT, si è recato presso la sede di AT per lavorare per piu' giorni, da solo, con i propri mezzi e senza alcun supporto economico per come previsto dalla contrattazione collettiva e dovuto dall'azienda. Anche questa condotta, si ripete ammessa dalla controparte, collide fortemente con i presunti atteggiamenti non consoni che si vorrebbero addebitare al ricorrente, e che controparte pretenderebbe di contestare con l'atto di costituzione avverso l'opposizione al licenziamento.
In caso di ammissione della prova testi capitolata da controparte si chiedeva di essere ammessi alla prova del contrario e si chiedeva l'ammissione di prova testimoniale del sig. Testimone_1 nato il [...] a [...] calabria ed ivi residente in [...] sulle seguenti circostanze:
1) Vero è che lei era presente all'incontro tenutosi a Messina tra l'azienda ed il sig. CP_1
nel dicembre 2021? Parte_1
2) Vero è che i rappresentanti dell'azienda hanno parlato bene del sig. ed hanno detto Pt_1 che è un lavoratore modello e che era solo LI a volerne il trasferimento?
3) Vero è che il sig. in quella sede ha tenuto un comportamento educato e corretto? Pt_1
4) Vero è che i rappresentati della in quella sede hanno detto che per loro il sig. CP_1
poteva continuare a lavorare? Pt_1
· L'azienda stessa nell'atto di costituzione rileva : “Ma il presente giudizio, benchè controparte continui ad argomentare sempre e solo sul trasferimento ormai definitivo, è
14 solo ed esclusivamente incentrato sul licenziamento del per la sua protratta Pt_1 assenza dal posto di lavoro e per questo solo è stato obbligatoriamente licenziato.
Si discute non sulle qualità del o sulla legittimità del trasferimento ma di una Pt_1 condotta posta in essere dal lavoratore integrante la violazione dei doveri contrattuali, mentre sono prive di rilievo le condotte del dipendente che non interagiscono con il rapporto di lavoro”
E pertanto il datore di lavoro non discute del corretto ed esatto adempimento della prestazione lavorativa, che piuttosto conferma, ma soltanto dell'assenza dal luogo di lavoro presso la sede di palermo, integrante, a loro avviso violazione dei doveri contrattuali che ha giustificato il licenziamento come giustificato motivo soggettivo.
Dimenticando volutamente però che l'assenza dal luogo di lavoro presso la sede di
PA è stata motivata dal rifiuto al trasferimento, giustificato per come infra, e non per volontà di violare il dovere contrattuale di adempiere la prestazione lavorativa
· L'art 18 L. 300/70 ( doc. 19) al comma 5 prevede che:
“Il Giudice , nelle altre ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di lavoro, dichiara risolto il rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata tra un minimo di dodici ed un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, in relazione all'anzianità del lavoratore e tenuto conto del numero dei dipendenti occupati, delle dimensioni dell'attività economica, del comportamento e delle condizioni delle parti, con onere di specifica motivazione al riguardo”
· L'art. 18 L. 300/70 comma 6 prevede che:
“Nell'ipotesi in cui il licenziamento sia dichiarato inefficace per violazione del requisito di motivazione di cui all'art. 2 comma 2 L. 604/66 e succ modif., della procedura di cui all'art. 7 della presente legge, o della procedura di cui all'art. 7 L. 604/66 e succ modif. , si applica il regime di cui al quinto comma, ma con attribuzione al lavoratore di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata, in relazione alla gravità della violazione formale o procedurale commessa dal datore di lavoro, tra un minimo di 6 ed un massimo di dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, con onere di specifica motivazione al riguardo, a meno che il Giudice, sulla base della domanda del lavoratore, accerti che vi è anche un difetto di giustificazione del licenziamento, nel qual caso applica, in luogo di quelle previste dal presente comma, le tutele di cui ai commi quarto, quinto o settimo”.
15 Per quanto attiene al requisito numerico dei dipendenti per l'accesso alla procedura instaurata si produce visura camerale dell'azienda resistente ( doc. 20)
*****
Parte resistente si costituiva evidenziando, in sintesi che: NTroparte_1
la intervenuta decadenza dell'azione di impugnazione del trasferimento divenuto inoppugnabile e preclude l'esame di merito;
ciò sia in riferimento al primo trasferimento incidentalmente contestato dal ricorrente e NT specialmente in riferimento al secondo trasferimento presso l' di PA. Infatti, il primo trasferimento era del 23.3.2021 ed alla data dalla presentazione del ricorso 21.1.2022 erano ampiamente decorsi 180 giorni previsti dalla norma.; ma anche in riferimento al secondo trasferimento comunicato il 20.5.2021, alla data del 22.1.2022 termine di deposito del ricorso, sono ampiamente decori i termini di legge per la presentazione del ricorso;
che il rapporto di lavoro con il ricorrente sorge solo nel 2018 e non nel 2008, è da evidenziare che NT il non si è presentato presso la sede di PA contestandone il trasferimento, Pt_1 senza considerare che non ha precedentemente contestato il trasferimento presso Ferrovie della
CA, trasferimento di fatto e formalmente accettato anche con apposita richiesta di autorizzazione del Tribunale di Sorveglianza al quale il è assoggettato a causa di una Pt_1 esecuzione di pena detentiva che sta espiando;
che sia il trasferimento a AT e poi a PA derivava dal non gradimento dei committenti per via di provvedimenti penali a carico del ricorrente;
che a PA però il ricorrente non si era proprio presentato;
il licenziamento è stato intimato per la reiterate assenze dal posto di lavoro ove il si Pt_1 sarebbe dovuto presentare sin dal suo trasferimento in PA e quindi molto prima del rigetto del ricorso in opposizione;
il venir meno del gradimento delle stazioni appaltanti competenti, quale verificatosi nella specie, si traduce in una obiettiva ragione di tipo organizzativo, e di conseguenza in un presupposto di legittimità ex art. 2103 cod. civ. del provvedimento di trasferimento, non potendo l'impresa appaltatrice ulteriormente avvalersi, nella stessa unità produttiva, della prestazione del dipendente non più gradito e, tuttavia, rimanendo contrattualmente obbligata ad assicurare i livelli di servizio già in precedenza concordati con il committente.
16 il presente giudizio è solo ed esclusivamente incentrato sul licenziamento del per la Pt_1 sua protratta assenza dal posto di lavoro e per questo solo per questo è stato obbligatoriamente licenziato.
****
Rimessa la causa in decisione, il ricorso in opposizione è infondato.
La causa concerne l'opposizione a provvedimento di rigetto della impugnativa di licenziamento intimato il 23.2.2022 per giustificato motivo soggettivo.
Il licenziamento risulta basato su contestazione disciplinare prot 292 /21 del 13.7.2021 e 518/21 del 27.12.2021per assenza ingiustificata dal lavoro per oltre sei giorni consecutivi ai sensi dell'art
63 CCNL applicato
Infatti le contestazioni evidenziavano che il ricorrente non si era presentato al lavoro presso la sede di PA giusto trasferimento adottato con prot 221/21 dal 2.7. 2021
E' estranea quindi la questione dei reati commessi.
Il licenziamento è di tipo disciplinare
La prima contestazione è stata comunicata mentre la seconda non risulta comunicata .
Già il primo Giudice nella fase sommaria ha evidenziato che :
l'illegittimità del trasferimento non legittimava comunque il rifiuto del trasferimento ma occorreva sussistere la buona fede;
nel caso di specie la contestazione del trasferimento non poteva essere oggetto in questa sede essendo stato già giudicato e ritenuta decaduta per tardiva impugnazione;
che pertanto non poteva essere rimessa in discussione al fine di giustificare il rifiuto della esecuzione del trasferimento;
né poteva essere riqualificato il licenziamento in giustificato motivo oggettivo perché la ragione del licenziamento non era l'impossibilità della società di ricollocarlo ma l'assenza ingiustificata dal luogo di lavoro assegnato;
pertanto andava rigettata l' impugnativa del licenziamento e poneva le spese a carico del ricorrente.
***
Orbene ad avviso di questo decidente l'opposizione è infondata
Era onere del ricorrente prova le giustificate ragioni di assenza dalla presentazione sul luogo di lavoro in PA , sede assegnata al fine di ricollocarlo dopo il mancato gradimento a IO
CA e a AT .
La parte opponente concentra ancora una volta la contestazione al trasferimento .
17 Tuttavia in ordine alla contestazione del trasferimento , in primo luogo qui non chiede l'annullamento del trasferimento ed in ogni caso l'azione di contestazione al trasferimento è stata promossa ma rigettata in sede cautelare con ordinanza del 21.2.2022 che ha evidenziato la decadenza dalla impugnazione del trasferimento e l'infondatezza comunque della azione di contestazione .
In questa sede parte ricorrente non agisce con azione di merito per ottenere un giudizio sul trasferimento disposto con destinazione PA ed è comunque decaduta per cui ormai non è più sindacabile il trasferimento a PA .
A questo punto diviene vincolante per il giudice la acquisita definitività e legittimità del trasferimento a PA e la condotta dell'opponente è illegittima e non giustificata ed integra la gravità dell'accaduto per assenza ingiustificata per oltre sei giorni , che dà luogo al licenziamento
Prive di pregio sono le ragioni addotte dalla parte opponente .
In merito al fatto che il primo Giudice non aveva valutato le circostanze del caso concreto , le condizioni personali del ricorrente e le difficoltà a trasferirsi a PA , non può che ribadirsi che il trasferimento è ormai legittimo perché non annullato e il rifiuto di eseguirlo non giustificato .
Non può dunque qui riesaminarsi la definitività del trasferimento alla luce di quanto riproposto .
Non vi sono elementi per riqualificare il licenziamento essendo chiaro il motivo fatto valere e la volontà del datore non può essere mutata in altra tipologia di cui non vi sono comunque gli elementi. Nessuno considerazione può darsi ai vari motivi esposti che non possono comunque ormai rimettere in discussione la legittimità del trasferimento .
Né la prova testimoniale appariva rilevante al fine poter far rivedere il giudizio di prima fase .
Anzi i testi sentiti hanno confermato la mancata esecuzione del trasferimento , non essendosi il ricorrente mai presentato. I testi hanno confermato pure che la ragione del trasferimento era conseguente alla clausola di non gradimento della LI e poi della Ferrovie per la CA
In definitiva sussiste la mancata esecuzione volontaria e colpevole del trasferimento e il fatto sanzionato dal contratto collettivo ed in ogni caso irreversibilmente ha leso la fiducia del datore sono infondate.
Ne discende il rigetto dell'opposizione .
Le spese anche di questa fase per la soccombenza a carico di parte opponente liquidate ex dm 55
/2014 e succ mod. avuto riguardo al valore ( indeterminabile ) e alla natura della causa( lavoro ) nonché alle difese necessarie per partecipare alle varie fasi processuali( tutte le quattro fasi svolte )
.
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P.Q.M.
Rigetta l'opposizione e conferma il rigetto della domanda dell'opponente .
Condanna parte opponente al pagamento alla opposta delle spese del giudizio che liquida complessivamente in 4500,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 % , nonché iva e cpa se dovute con distrazione in favore del procuratore di parte opposta .
IO CA 4.6.2025
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
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