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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. IV, sentenza 25/02/2026, n. 547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 547 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 547/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 4, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 10:15 in composizione monocratica:
GUARASCIO DOMENICO, Giudice monocratico in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 267/2025 depositato il 07/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Simeri Crichi - . 88050 Simeri Crichi CZ
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 Srl - P.Iva_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. PFER/205-2024-1408 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 939 TARI 2018 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 275/2026 depositato il
24/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava il preavviso di fermo amministrativo prot. n. PFER/205-2024-1408 del 27.11.2024, emesso in relazione all'avviso d'accertamento TARI annualità 2018 n. 939, quest'ultimo notificato in data 27.07.2022. Eccepiva l'insussistenza del tributo con i motivi meglio indicati in ricorso.
Si costituiva in giudizio la concessionaria Resistente_1 S.r.l., confermando la piena legittimità della pretesa impositiva consacrata negli atti sopra indicati, chiedendo pertanto l'integrale rigetto del ricorso avversario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va respinto.
L'articolo 19, comma 3, del Dlgs n. 546/92 prevede, infatti, che "Ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri. La mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo".
Orbene, prima della notificazione del preavviso di fermo oggi opposto, è stato regolarmente notificato l'avviso di accertamento TARI annualità 2018 n. 939, la cui mancata impugnazione ha determinato il consolidamento della pretesa tributaria. Più precisamente, il predetto avviso di accertamento è stato notificato in data
27.02.2022, come pacificamente dimostrato dalla documentazione ritualmente in atti. Tenuto conto del perfezionamento di detta notificazione e posto che l'avviso di accertamento non è stato impugnato nel termine di sessanta giorni dalla data di notificazione così come previsto dall'articolo 21 del D.lgs. 546/1992, lo stesso è divenuto definitivo e, dunque, valido, efficace ed esecutivo nei confronti del contribuente (ex multis, Cass. Civ. n. 18019/2007 Corte di Giustizia Tributaria 2° della Campania n. 7204/2023)
Ulteriormente, quanto alle censure riproposte in memoria rispetto ai vizi del preavviso, esse appaiono infondate laddove il ricorrente deduce in modo assertivo che la mera titolarità dell'auto quale autocarro comprova di per sé la natura strumentale all'esercizio dell'attività professionale. In realtà, a parere della
Corte adita, non basta essere imprenditori per ritenersi esentati dal fermo di cui all'art. 86 TU riscossione.
Occorre, invece, dimostrare che l'auto è un bene strumentale, ovvero che è necessario per l'attività, come potrebbe essere un camion per la ditta di trasporti o un escavatore per l'impresa che si occupa in campo edile della movimentazione del terreno. La semplice circostanza di utilizzare il veicolo non è sufficiente, in quanto il veicolo non deve essere visto come mezzo di trasporto, ma – per essere considerato strumentale – come mezzo necessario all'esecuzione dell'attività stessa. Né vale invocare una presunzione di strumentalità,
(…) secondo cui il requisito della strumentalità deve essere comunque circoscritto ai soli casi in cui il conseguimento dei ricavi caratteristici dell'impresa dipende direttamente dall'impiego del veicolo.” (Cass. n.
34813/2024) Le spese si compensano in ragione della particolarità della vicenda non sempre chiara rispetto alla definizione strumentale del bene.
P.Q.M.
Respinge il ricorso. Compensa le spese.
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 4, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 10:15 in composizione monocratica:
GUARASCIO DOMENICO, Giudice monocratico in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 267/2025 depositato il 07/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Simeri Crichi - . 88050 Simeri Crichi CZ
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 Srl - P.Iva_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. PFER/205-2024-1408 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 939 TARI 2018 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 275/2026 depositato il
24/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava il preavviso di fermo amministrativo prot. n. PFER/205-2024-1408 del 27.11.2024, emesso in relazione all'avviso d'accertamento TARI annualità 2018 n. 939, quest'ultimo notificato in data 27.07.2022. Eccepiva l'insussistenza del tributo con i motivi meglio indicati in ricorso.
Si costituiva in giudizio la concessionaria Resistente_1 S.r.l., confermando la piena legittimità della pretesa impositiva consacrata negli atti sopra indicati, chiedendo pertanto l'integrale rigetto del ricorso avversario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va respinto.
L'articolo 19, comma 3, del Dlgs n. 546/92 prevede, infatti, che "Ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri. La mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo".
Orbene, prima della notificazione del preavviso di fermo oggi opposto, è stato regolarmente notificato l'avviso di accertamento TARI annualità 2018 n. 939, la cui mancata impugnazione ha determinato il consolidamento della pretesa tributaria. Più precisamente, il predetto avviso di accertamento è stato notificato in data
27.02.2022, come pacificamente dimostrato dalla documentazione ritualmente in atti. Tenuto conto del perfezionamento di detta notificazione e posto che l'avviso di accertamento non è stato impugnato nel termine di sessanta giorni dalla data di notificazione così come previsto dall'articolo 21 del D.lgs. 546/1992, lo stesso è divenuto definitivo e, dunque, valido, efficace ed esecutivo nei confronti del contribuente (ex multis, Cass. Civ. n. 18019/2007 Corte di Giustizia Tributaria 2° della Campania n. 7204/2023)
Ulteriormente, quanto alle censure riproposte in memoria rispetto ai vizi del preavviso, esse appaiono infondate laddove il ricorrente deduce in modo assertivo che la mera titolarità dell'auto quale autocarro comprova di per sé la natura strumentale all'esercizio dell'attività professionale. In realtà, a parere della
Corte adita, non basta essere imprenditori per ritenersi esentati dal fermo di cui all'art. 86 TU riscossione.
Occorre, invece, dimostrare che l'auto è un bene strumentale, ovvero che è necessario per l'attività, come potrebbe essere un camion per la ditta di trasporti o un escavatore per l'impresa che si occupa in campo edile della movimentazione del terreno. La semplice circostanza di utilizzare il veicolo non è sufficiente, in quanto il veicolo non deve essere visto come mezzo di trasporto, ma – per essere considerato strumentale – come mezzo necessario all'esecuzione dell'attività stessa. Né vale invocare una presunzione di strumentalità,
(…) secondo cui il requisito della strumentalità deve essere comunque circoscritto ai soli casi in cui il conseguimento dei ricavi caratteristici dell'impresa dipende direttamente dall'impiego del veicolo.” (Cass. n.
34813/2024) Le spese si compensano in ragione della particolarità della vicenda non sempre chiara rispetto alla definizione strumentale del bene.
P.Q.M.
Respinge il ricorso. Compensa le spese.